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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28459/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1962 avverso l'ordinanza emessa il 26marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime condotte di peculato, poste in essere nella qualità di amministrazione di sostegnoe di curatore fallimentare (capi 1 e 2) , nonché di ulteriori condotte criminose, qualificate ai sensi degli artt. 648-ter.1 cod. pen. (capo 3), 479 cod. pen.(capo 4), 476 cod. pen. (capo 5) e 328 cod. pen. (capo 6).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, di seguito esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con i primi tre motivi , che, in quanto tra loro logicamente connessi , possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando: a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che il ricorrente ha reso piena confessione; b) quanto al pericolo di fuga, che lo stesso è immediatamente rientrato dalla Croazia appena appreso dalla moglie della perquisizione domiciliare e che,da allora, non ha mai tenuto una condotta da cui desumere un proposito di fuga; c) quanto al pericolo di recidiva e, in particolare, alla concretezza ed attualità del pericolo, che la revoca di tutti gli incarichi pubblici e la segnalazione al sistema bancario della sua perdita di ogni potere gestorio o rappresentativo, incidono sulla configurabilità di occasioni prossime di commissione di ulteriori reati.

2.2. Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari “rinforzati”, fondata su una affermazione inverosimile ovvero che l’indagato, ove ristretto agli arresti domiciliari, potrebbe effettuare operazioni bancarie telematiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici.

Il ricorrente, infatti, si è limita to a formulare censure di contenuto meramente confutativo, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con l’ordinanza impugnata, che, con motivazione persuasivaed immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva.

Quanto alprimo, si è valorizzato il contenuto delle intercettazioni dalle quali sonoemersi sia l a fredda programmazione della condotta del ricorrente, anch e in caso di sottoposizione a indagini penali,sia, soprattutto, il tentativo di condizionale una testimone.

Quanto al pericolo di recidiva, si è posto l’accento sulla gravità , sulle modalità e sulla durata delle condotte criminose oggetto di provvisoria imputazione, commesse in un lungo arco temporale, con estrema spregiudicatezza, secondo una ben studiata strategia distrattiva , attuata anche attraverso il ricorso a stratagemmi, compreso i l ricors o a condotte penalmente rilevanti, quali quelle di falso, grazie ai quali riusciva a mascherare gli ammanchi.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale ha, inoltre , adeguatamente valutato anche la confessione resa d a ll’indagato , sottolineandone, tuttavia, la non incidenza sulla sussistenza ed intensità delle esigenze cautelari e ciò, soprattutto, perl’assenza di alcun segno di rivisitazione criticada parte del ricorrente.

Va, infine, rilevato che, sebbene l’ordinanza non abbia esplicitamente valutatole circostanze rappresentate dal ricorrente, in merito alla revoca degli incarichi pubblici e alle segnalazioni al sistema bancario, dal complessivo esame della motivazione può desumersi che tali elementi sono stati implicitamente ritenuti subvalenti rispetto alla particolare intensità delle esigenze cautelari ravvisate dai Giudici di merito.Sul punto, peraltro, il Tribunale, muovendosi nel solco della giurisprudenza di questaCorte, ha correttamente affermato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 -02). 2.Ad avviso del Collegio è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

La motivazione sulla scelta della misura custodiale è, infatti, erronea laddove si fa riferimento ad altre indagini a carico del ricorrente e alla generica possibilità che costui possa replicare, ove ristretto presso il proprio domicilio, analoghe condotte distrattive o manipolatorie del materiale indiziario.

Deve, infatti, escludersi che il giudizio sulgrado delle esigenze cautelari da soddisfare e sulla idoneità del l a misura possa essere condizionato da astratte finalità, di carattere probatorio e/o special p reventivo, emer s e in procedimenti diversi da quello in cui il giudice è chiamato avalutare la necessità di limitare la libertà personale dell’indagato, valutazione che, si ribadisce, va condotta solo in relazione alle condotte oggetto di provvisoria imputazione.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla scelta della misura cautelare al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1962 avverso l'ordinanza emessa il 26marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime condotte di peculato, poste in essere nella qualità di amministrazione di sostegnoe di curatore fallimentare (capi 1 e 2) , nonché di ulteriori condotte criminose, qualificate ai sensi degli artt. 648-ter.1 cod. pen. (capo 3), 479 cod. pen.(capo 4), 476 cod. pen. (capo 5) e 328 cod. pen. (capo 6). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, di seguito esposti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con i primi tre motivi , che, in quanto tra loro logicamente connessi , possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione relativa alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando: a) quanto al pericolo di inquinamento probatorio, che il ricorrente ha reso piena confessione; b) quanto al pericolo di fuga, che lo stesso è immediatamente rientrato dalla Croazia appena appreso dalla moglie della perquisizione domiciliare e che,da allora, non ha mai tenuto una condotta da cui desumere un proposito di fuga; c) quanto al pericolo di recidiva e, in particolare, alla concretezza ed attualità del pericolo, che la revoca di tutti gli incarichi pubblici e la segnalazione al sistema bancario della sua perdita di ogni potere gestorio o rappresentativo, incidono sulla configurabilità di occasioni prossime di commissione di ulteriori reati. 2.2. Con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari “rinforzati”, fondata su una affermazione inverosimile ovvero che l’indagato, ove ristretto agli arresti domiciliari, potrebbe effettuare operazioni bancarie telematiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici. Il ricorrente, infatti, si è limita to a formulare censure di contenuto meramente confutativo, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con l’ordinanza impugnata, che, con motivazione persuasivaed immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva. Quanto alprimo, si è valorizzato il contenuto delle intercettazioni dalle quali sonoemersi sia l a fredda programmazione della condotta del ricorrente, anch e in caso di sottoposizione a indagini penali,sia, soprattutto, il tentativo di condizionale una testimone. Quanto al pericolo di recidiva, si è posto l’accento sulla gravità , sulle modalità e sulla durata delle condotte criminose oggetto di provvisoria imputazione, commesse in un lungo arco temporale, con estrema spregiudicatezza, secondo una ben studiata strategia distrattiva , attuata anche attraverso il ricorso a stratagemmi, compreso i l ricors o a condotte penalmente rilevanti, quali quelle di falso, grazie ai quali riusciva a mascherare gli ammanchi. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale ha, inoltre , adeguatamente valutato anche la confessione resa d a ll’indagato , sottolineandone, tuttavia, la non incidenza sulla sussistenza ed intensità delle esigenze cautelari e ciò, soprattutto, perl’assenza di alcun segno di rivisitazione criticada parte del ricorrente. Va, infine, rilevato che, sebbene l’ordinanza non abbia esplicitamente valutatole circostanze rappresentate dal ricorrente, in merito alla revoca degli incarichi pubblici e alle segnalazioni al sistema bancario, dal complessivo esame della motivazione può desumersi che tali elementi sono stati implicitamente ritenuti subvalenti rispetto alla particolare intensità delle esigenze cautelari ravvisate dai Giudici di merito.Sul punto, peraltro, il Tribunale, muovendosi nel solco della giurisprudenza di questaCorte, ha correttamente affermato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 -02). 2.Ad avviso del Collegio è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. La motivazione sulla scelta della misura custodiale è, infatti, erronea laddove si fa riferimento ad altre indagini a carico del ricorrente e alla generica possibilità che costui possa replicare, ove ristretto presso il proprio domicilio, analoghe condotte distrattive o manipolatorie del materiale indiziario. Deve, infatti, escludersi che il giudizio sulgrado delle esigenze cautelari da soddisfare e sulla idoneità del l a misura possa essere condizionato da astratte finalità, di carattere probatorio e/o special p reventivo, emer s e in procedimenti diversi da quello in cui il giudice è chiamato avalutare la necessità di limitare la libertà personale dell’indagato, valutazione che, si ribadisce, va condotta solo in relazione alle condotte oggetto di provvisoria imputazione. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla scelta della misura cautelare al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod
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