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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21163/2026

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sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alfredo PompeoViola che si è riportato alle conclusioni scritte ed ha concluso chiedendo il rigetto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’Avv.to DamianoAlemanno Cavalera per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoudito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 23 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma dellasentenza del 29 aprile 2022 del Tribunale di Lecce – che aveva, tra gli altri, dichiaratoAgnese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso con altri, del reato dilottizzazione abusiva di cui al capo a, nonché il [OSCURATO:PERSONA] anche dei reati di abuso edilizio e dicui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, parimenti contestati al capo a, in relazione ai qualidichiarava non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (così la contestazione al capo a:artt. 110, 81 e 734 cod. pen., 30 e 44, lett c, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del2004), condannandoli, rispettivamente alla pena di anni uno di arresto e 25.000,00 euro diammenda e di anni uno, mesi sei di arresto e 35.000,00 euro di ammenda, ordinando ildissequestro, tra gli altri, dell’immobile intestato alla [OSCURATO:PERSONA], la distruzione degli immobiliintestati al [OSCURATO:PERSONA] e la confisca degli immobili loro rispettivamente intestati – ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati diabusivismo edilizio, perché estinti in data antecedente alla pronuncia di primo grado ed haper l’effetto revocato nei suoi confronti l’ordine di demolizione dell’opera e la condanna allespese di giudizio; ha, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AgneseCimino e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al capo a, perché estinti per prescrizione,eliminando nei loro confronti l’ordine di demolizione e confermando la statuizione sullaconfisca, già disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].2 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.

Il difensore diAgnese [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a due motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta motivazione insufficiente con riferimento alla ritenutaviolazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001.Si osserva a tal proposito che la Corte di appello, lungi dall’esaminare le doglianzecontenute nell’atto di gravame, si è completamente appiattita sulle considerazioni deiconsulenti dell’accusa svolte innanzi al giudice di primo grado, senza alcuna analisidell’apporto della ricorrente alla cd.

“macroscopica lottizzazione”.Si evidenzia che il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la leggeregionale n. 3 del 2009, salvo poi, il giudice di appello, ignorarne i contenuti innovativi.

Lariforma introdotta nel 2009 attribuisce al regolamento edilizio la “disciplina delle modalitàcostruttive”, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, ed è applicabile a tuttigli strumenti urbanistici, in essere ed in itinere, sicchè, con il nuovo regime normativo, l’enteregionale si spoglia della pianificazione, per attribuirlo, in via esclusiva, al consigliocomunale.Viene dunque in rilievo una normativa che ha effetti sia sull'elemento oggettivo che suquello soggettivo della lottizzazione, determinando nei tecnici chiamati a rispondere in ordinealle caratteristiche costruttive la consapevolezza di operare nell'ambito di una nuovadisposizione normativa e nell'esercizio di un potere nuovo introdotto con legge regionale del2009, per effetto della quale la disciplina delle modalità costruttive viene sganciata dai pianiregolatori, diventando autonoma.Nel complesso, la disciplina introdotta dall’Abaco dei Trulli (ossia lo strumento edilizio,aggiuntivo al [OSCURATO:PERSONA] regolatore, redatto nel 2009 su incarico dell’Amministrazione delComune di Alliste, su cui insisteva la lottizzazione), cui aveva partecipato, tra gli altri, laricorrente, operava un restringimento delle possibilità offerte dal [OSCURATO:PERSONA] regolatore regionaleed una riduzione rispetto alle potenzialità dello stesso.2.2 Con il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente in ordine all’apportopartecipativo della ricorrente.Si osserva che dagli atti processuali risulta in modo inequivocabile che la ricorrente èstata chiamata in forza della sua speciale e specifica competenza in materia di restauro erecupero dei beni architettonici, e che quindi il suo apporto partecipativo era limitatoall’applicazione delle sue conoscenze specialistiche sulle metodologie e materiali direcupero dei “caseddhi”.[OSCURATO:PERSONA], si afferma, non aveva avuto alcuna parte nella procedura di approvazionedell’Abaco, per cui non aveva alcuna possibilità di intervento, né in positivo, né in negativo,sullo strumento poi utilizzato per la trasformazione territoriale.Il fenomeno lottizzatorio, si afferma, è conseguenza diretta, esclusiva delle procedure inconcreto utilizzate dall'ente locale, tutte esterne alle competenze della ricorrente e alla suapartecipazione alle fasi di stesura del regolamento, non avendo avuto, la ricorrente, alcunaparte nella procedura né alcuna possibilità di intervento su uno strumento, poi utilizzato perla trasformazione territoriale.Si ribadisce, in conclusione, che la ricorrente non ha partecipato alla progettazione dialcun intervento edilizio e non era nemmeno progettista dell’intervento, a differenza delMarasmi, che è stato anche progettista dell’intervento di attuazione del suo lotto acquistato,al quale è stata inopinatamente accumunata.Si chiede quindi l’annullamento della disposta confisca.

3. Ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è affidato a seimotivi.3.1 Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza dimotivazione, violazione dell’art. 129 cod proc. pen. ed illegittimità della confisca.Si osserva che la sentenza della Corte di appello merita censura perché, purriconoscendo l’intervenuta prescrizione prima della pronuncia di primo grado per il reatoedilizio e paesaggistico, non dispone la revoca della confisca, ritenendo possibile la suaconferma sulla base dell’accertamento della lottizzazione abusiva da parte del giudice diprimo grado.La Corte territoriale motiva sulla confisca e sulla possibilità per il giudice di appello diconfermarla, anche in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione, senza tenere conto– come già eccepito nei motivi di appello – che l’istruzione dibattimentale si era svolta inviolazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in un momento in cui era già maturato il termine diprescrizione per tutti i reati contestati.Il dies a quo, in particolare, per la decorrenza del termine di prescrizione va individuatonel 28 novembre 2016, data del sequestro dell’immobile, e solo il 26 maggio 2021 ilTribunale procedeva all’avvio dell’istruzione con l’ascolto dei primi testi di accusa e quindi il12 gennaio 2022 rinnovava l’istruzione dibattimentale mediante lettura degli atti, quando iltermine di prescrizione era ampiamente decorso; a questa seguiva una ulteriorerinnovazione (il 9 febbraio 2022) anche, in questo caso, quando la prescrizione era giàampiamente maturata.Richiamando i principi espressi da questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 43235 del11/10/2023, Estero, Rv. 285287 – 01 e più in generale i principi espressi da Sez.

U, n. 13539del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870) si rappresenta che erroneamente la Corte di appelloha confermato la confisca, applicando, appunto erroneamente, l’art. 578-bis cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’intero decorso del termine diprescrizione prima della pronuncia del Tribunale di Lecce.Richiamando il primo motivo di ricorso si rappresenta che il termine per la decorrenzadella prescrizione, inteso come data di consumazione dei reati addebitati al ricorrente, vaindividuato nel 28 novembre 2016, ossia alla data del sequestro dell’immobile, mentre laCorte di appello, per il solo reato di lottizzazione abusiva, lo fa decorrere dalla data del 9gennaio 2018, ritenendo temporalmente chiusa la contestazione (“fino al 09/01/2018”), conconseguente maturazione della stessa al 6 settembre 2024, con sospensione di un anno esei mesi dopo la sentenza di primo grado, in applicazione della disciplina della prescrizioneprevista dalla [OSCURATO:PERSONA].Si afferma che deve ritenersi illogico, oltre che illegittimo, il diverso termine inizialedell’intervallo di prescrizione assegnato al reato edilizio rispetto alla lottizzazione abusiva.Tale doglianza era stata espressa anche nei motivi di appello e si invoca quindil’annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per intervenutaprescrizione, prima ancora della pronuncia di primo grado, con conseguente revoca dellaconfisca.3.3.

Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale ed illogicitàdella motivazione in merito all’elemento soggettivo delle ipotesi contestate.Il giudice di appello non si è confrontato con i rilievi contenuti nell’atto di appello e neimotivi nuovi presentati dal ricorrente, limitandosi ad aderire a quanto ritenuto dal giudice diprimo grado.In particolare, si era evidenziato che il ricorrente, pur essendo un architetto, riveste laqualifica di committente, che non ebbe mai a concorrere nella redazione del [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere l’elemento soggettivo.Si ribadisce che il c.d.

Abaco dei trulli ([OSCURATO:PERSONA]) non è illegittimo e l’iter che haportato alla sua adozione doveva ritenersi idoneo a creare affidamento nei confronti degliutenti, compresi quelli “qualificati”.

Non esiste, si rimarca, alcuna lottizzazione abusiva peravere il [OSCURATO:PERSONA] derogato al [OSCURATO:PERSONA] regionale, come invece sostenuto daigiudici di merito, trattandosi di atti che sono stati entrambi approvati dal Consiglio comunaledi Alliste, circostanza, questa, idonea ad ingenerare affidamento anche nel ricorrente, che, losi rimarca nuovamente, non ha agito come architetto, bensì come proprietario, avendoacquistato il terreno con i “caseddhi” nel 2012, non essendo originario del luogo e nonavendo mai svolto attività professionale in Puglia.3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale edifetto di motivazione per violazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. in relazioneall’attività edificatoria realizzata con permesso di costruire illegittimo e verifica dellamacroscopica illegittimità.Si censura la decisione che ritiene l’Abaco viziato da eccesso di potere, in quantoutilizzato dalla Amministrazione comunale per raggiungere uno scopo diverso da quellostabilito, e ritenuto pertanto viziato da illegittimità macroscopica.Per converso, nel caso in esame difetta totalmente il reato contestato, per mancanzadell’elemento psicologico del reato.Si afferma che non vi è alcun obbligo di controllo in capo al comune cittadino sull’attoamministrativo e ciò equivale, quanto meno, ad una arbitraria operazione di creazione direato commissivo mediante omissione, contravvenendo al disposto di cui all’art. 40, commasecondo, cod. pen.3.5 Con il quinto motivo, ci si duole dell’erronea applicazione della legge penale e dellaillogicità della motivazione sulla insussistenza delle ipotesi contestate, in considerazionedella condizione di buona fede che preclude la confisca dei terreni lottizzati e delle operecostruite abusivamente.Nonostante la Corte di appello sia stata sollecitata sul tema, la stessa omette divalutare il requisito della proporzionalità della confisca.L’intervento è stato realizzato in base a titoli, due atti amministrativi, che sono tuttoravalidi ed efficaci (l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire) e questo fonda labuona fede del ricorrente, che esclude la proporzionalità della confisca.3.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta mancanza ed illogicità della motivazione permancata valutazione dei motivi di appello.Si ribadisce che la Corte di appello non si confronta con i motivi di gravame da cuiemergeva che non esiste alcuna lottizzazione abusiva perché non è configurabile, a monte,quella manifesta illegittimità del c.d. [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere inesistente il permessodi costruire; per converso il [OSCURATO:PERSONA] è legittimo, è stato approvato dal Consigliocomunale dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009 e non deroga a quantoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA] regionale, ma è anzi in linea con lo stesso.4 Con requisitoria scritta il Sost.

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha chiesto ilrigetto del ricorso.Quanto al momento della prescrizione del reato, si afferma che lo stesso è stato giàampiamente esaminato dalla sentenza di appello, che ha individuato il momento dellaeffettiva estinzione del medesimo, da farsi, giocoforza, coincidere con il sequestro di tutte leopere, ovvero con il momento in cui sul terreno non si sarebbe più potuto, da parte degliodierni imputati, intervenire.Circa l’elemento oggettivo del reato appare evidente, così come motivato nellapronuncia di primo grado ed anche in quella di seconde cure, la violazione edilizia, consistitanella attività di lottizzazione abusiva che aveva visto coinvolte alcune decine di persone (traprivati, tecnici e funzionari comunali) per la realizzazione di numerose abitazioni (anche conpiscine e opere accessorie) in zona agricola sottoposta a vincoli paesaggistici.Si afferma che anche sotto il profilo soggettivo le sentenze di primo e secondo gradohanno approfondito compiutamente la questione, escludendo la sussistenza del reato, convalutazione di estrema prudenza, avuto riguardo ai proprietari committenti che nonrisultavano in possesso di conoscenze tali da poter giungere a valutazioni in ordine allaincompatibilità tra le previsioni concernenti l’Abaco dei Trulli e le prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA].Quanto invece alla questione concernente il mantenimento, all’attualità, della confiscasi richiama tutta la giurisprudenza in materia, ad iniziare dalla sentenza Fondi c.

Italia dellaCorte Edu del 20 gennaio 2009, fino alle pronunce più recenti di legittimità, tra cui Sez. 3, n.8067 del 13 novembre 2024, Rv. 287643.Nel caso in esame nessuna ulteriore attività istruttoria è stata compiuta e nessunaincompletezza dell’istruttoria dibattimentale appare sussistente e sono stati ampiamenteesplorati, e ritenuti sussistenti, gli elementi costitutivi del reato dato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Marasmi, in relazione al primo e al secondo motivo, è infondato ed è inammissibile nel resto.1.

Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia perché lacensura relativa alla confisca non era stata proposta nell’atto di appello, sia perché laricorrente riprende le doglianze avanzate con il gravame senza confrontarsi con i percorsiargomentativi svolti in primo grado e ripresi anche dalla sentenza di appello.1.1 Va premesso che nei confronti della ricorrente, a seguito della pronuncia dellaCorte di appello, residua unicamente la disposta confisca per il reato di lottizzazioneabusiva, contestatole al capo a), in relazione al quale era stata dichiarata colpevole dalTribunale di Lecce, salvo poi essere prosciolta dalla Corte di appello che ha ritenuto il reatoprescritto, confermando la disposta confisca in ragione dell’accertamento della sussistenzadel reato di lottizzazione abusiva, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisitenel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva.1.2 [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere di eliminare la disposta confisca, contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva e, quanto aiprimi, contesta la ritenuta “macroscopica” lottizzazione, insistendo sulla legittimità delProgetto [OSCURATO:PERSONA] (“Abaco dei Trulli”), sulla portata innovativa della legge regionale n. 3 del2009, nella parte in cui attribuisce al consiglio comunale quella competenza e quel potereche sono alla base del [OSCURATO:PERSONA] e che lo sottraggono alla co-pianificazione con laregione e, dunque, più in generale sulla legittimità dei titoli.1.3 Si tratta di argomenti contenuti nell’atto di gravame, di cui la Corte di appello si èfatta carico, affrontandoli nella parte iniziale della decisione, laddove, nel confermare ladecisione del giudice di prime cure, quanto alla sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi dei reati contestati, ha ripercorso l’ter amministrativo che ha portatol’amministrazione comunale di Alliste a dare incarico ad una serie di professionisti – tra cuiproprio la [OSCURATO:PERSONA] – per la redazione di uno strumento edilizio aggiuntivo al [OSCURATO:PERSONA] regolatore,denominato “Abaco dei trulli”, un [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione, ristrutturazione enuova costruzione di manufatti tradizionali di pietra a secco (cd.

“caseddhi”), inquadrabilenella categoria dei piani urbanistici attuativi.Con motivazione immune da censure e priva di aporie la Corte di appello ha rilevato,condividendo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’Abaco era da ritenersipalesemente illegittimo, risultando in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA], posto checon esso era stato realizzato, in zona agricola e da parte di persone che non rivestivano laqualifica di coltivatore diretto, un vero e proprio complesso turistico, con insediamenti avocazione turistica, dotati anche di piscine, in cui l’originaria altezza delle costruzioni, tutte inpietra, di mt 5, era stata trasformata nella realtà, con manufatti in cemento con soppalchi, neiquali la pietra a secco era scomparsa, a vantaggio di quella legata con malte, finendo conl’essere confinata a meri scopi decorativi, il tutto nell’ambito di costruzioni che erano stateampliate, senza farsi ricorso ad alcuna variante.La ricorrente insiste nel sostenere con il proposto ricorso per cassazione la legittimitàdel titolo senza minimamente confrontarsi con quanto affermato dai giudici di merito, che,sulla scorta degli elementi sopra indicati, hanno rilevato, con un percorso argomentativogiuridicamente corretto, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto esorbitato dai confini fissati dalPiano [OSCURATO:PERSONA] Generale: a) nel cambio di destinazione d’uso dell’area (da agricola aturistica); b) in relazione alle indicazioni di tecniche costruttive; c) con riferimento al computodelle volumetrie esistenti; d) riguardo alla qualifica soggettiva dei committenti.

Tutti questielementi avevano finito con l’incidere sull’assetto territoriale, deviando la destinazioneurbanistica della zona E2 su cui insistono i manufatti, con un forte impatto ambientale, con laperdita di suolo agricolo e paesaggio storico, completamente snaturati dalla edificazione diabitazioni con piscina, con un grave inquinamento ambientale, in considerazione, anche, delmutato regime di accessibilità e gestione del sistema idrico.1.4 Deve dunque affermarsi che sussistono gli elementi oggettivi del reato dilottizzazione abusiva, in linea con quanto anche di recente affermato – in una fattispeciecautelare relativa al sequestro preventivo di edifici ubicati in area di cantiere, previa integraledemolizione dello stabilimento industriale dismesso - da Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025,Nexity, Rv. 288367 – 02 secondo cui la realizzazione, nei comuni dotati di piano regolatoregenerale o di programma di fabbricazione, di opere con volume superiore a tre metri cubi permetro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri, eseguita inregime di "edilizia diretta", ossia in base al solo permesso di costruire o della SCIA nonpreceduti da strumenti urbanistici attuativi, quali il piano particolareggiato o il piano dilottizzazione convenzionata, prescritti dalla norma di principio, tuttora vigente, di cui all'art.41-quinquies, comma 6, legge 17 agosto 1942, n. 1150, non derogabile dalla legislazioneregionale e valevole anche in ipotesi di lotto intercluso o di casi similari di zona già edificataed urbanizzata, integra le contravvenzioni di costruzione e di lottizzazione abusive di cuiall'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.Tenendo conto che il suesposto principio è stato espresso anche con riferimento al cd.“lotto intercluso” (ossia un’area compresa in zona totalmente dotata di opere diurbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioèdotata di opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività qualistrade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energiaelettrica, scuole, etc.) e che nel caso in esame viene in rilievo addirittura un’area agricolatrasformata in area ad ampia recettività turistica, in dispregio del [OSCURATO:PERSONA] senza che siano state realizzate opere di urbanizzazione, è evidente l’integrazione delreato di lottizzazione abusiva, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.1.5 Continuare, per converso, a sostenere la validità dell’iter amministrativo, omettendodi confrontarsi con i rilievi svolti nelle sentenze di merito, rende inammissibile, per genericità,la doglianza mossa fondandosi su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che risultano nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6,n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).2.

Inammissibile, per le medesime ragioni, è anche il secondo motivo di doglianzaavanzato nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha preso parte alla redazione dell’Abaco dei trulli, essendo stata coinvoltain quanto tecnico esperto, e questa condizione, che si cerca in tutti i modi di minimizzare, èstata congruamente ritenuta significativa dai giudici di merito, che, con motivazione noncensurabile, nell’escludere la sussistenza dell’elemento psicologico per tutti i proprietaricommittenti, sull’assunto che dagli stessi non potesse pretendersi una diligenza cosìpregnante (da giungere a valutare la compatibilità delle previsioni dell’Abaco con leprescrizioni del [OSCURATO:PERSONA]), ne hanno condivisibilmente ritenuto la configurabilità in capo aitecnici e professionisti, dovendosi escludere una loro responsabilità oggettiva, posto che laresponsabilità della ricorrente (e come si vedrà anche del [OSCURATO:PERSONA]) risulta invero collegataallo specifico ruolo assunto nell’ambito della redazione dell’Abaco o della predisposizione diprogetti, atteso che il semplice confronto tra il contenuto del PRG e quello del [OSCURATO:PERSONA] evidente (e verificabile) la macroscopica illegittimità.

Anche il secondo motivo di ricorso, per la sua genericità, deve ritenersi inammissibile,non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere inalcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendocorretta applicazione dei principi di diritto in punto di configurabilità dell’elemento soggettivodel reato di lottizzazione abusiva in capo a tecnici (incaricata della redazione dell’Abaco) eprofessionisti (nello specifico, e con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, diarchitetti), ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede riproposti neimedesimi termini.3.

Vanno rigettati, in quanto infondati i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che possono essere trattati congiuntamente.3.1 Anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] residua solo la confisca dell’immobile,disposta in relazione al solo reato di lottizzazione abusiva, contestato, unitamente ai reati diabuso edilizio, al capo a dell’imputazione.In particolare, in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di tutti imenzionati reati ed era stata ordinata, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001,la demolizione degli immobili a lui intestati, nonché la confisca degli stessi.La Corte di appello, in parziale accoglimento del quarto e del quinto motivo dedotti neimotivi nuovi di appello, ha ritenuto fondata la dedotta estinzione per prescrizione dei reati diabuso edilizio, ritenendo la stessa maturata prima della pronuncia della sentenza di primogrado, con dies a quo decorrente dal 28/11/2016, ossia dalla data del sequestrodell’immobile.La Corte di appello ha a tal proposito affermato che, in relazione ai reati di abusoedilizio, non rilevasse la prosecuzione dei lavori abusivi, accertata il 01/09/2019 e realizzataproprio (e, a quanto risulta, unicamente) dal [OSCURATO:PERSONA], e ciò in ragione del fatto che ilpubblico ministero non aveva proceduto alla relativa contestazione suppletiva, sicchè lacondotta, effettuata in data successiva a quella indicata nel capo di imputazione, dovevaritenersi irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione per prescrizione.Parimenti per il reato di abuso edilizio neanche poteva prendersi in considerazione ladata del 09/01/2018 indicata al capo a dell’imputazione, in quanto le contravvenzioni inesame dovevano ritenersi consumate alla data del sequestro di ogni immobile abusivo.Di qui, la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni (decorrentedal 28/11/2016, data del sequestro dell’immobile) maturata – tenuto conto del termine disospensione - prima della sentenza di primo grado (pronunciata il 29/04/2022), coneliminazione della statuizione relativa all’ordine di demolizione del manufatto (in applicazionedel principio espresso da Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907 – 01).Con riferimento, invece, al reato di lottizzazione abusiva, la Corte di appello hacollocato – per tutti, non solo per il [OSCURATO:PERSONA] - il dies a quo alla data del 01/09/2018, indicatadal pubblico ministero nella imputazione di cui al capo a, e ritenuta essere quella in cui eradefinitivamente cessata l’attività di trasformazione del territorio, mediante l’apposizione delvincolo del sequestro.Il dies a quo della prescrizione per il reato di lottizzazione abusiva, secondo la Corte diappello, non poteva né farsi decorrere – per il Maraschi, ma più in generale per tutti gliimputati - dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come aveva invece fatto il giudice di primo grado), ossia dalla datain cui era stata accertata la prosecuzione delle opere da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e ciò in ragionedi quanto prima evidenziato in ordine alla irrilevanza di tale condotta, non essendo la stessastata oggetto di contestazione suppletiva), né dal 2016, anno in cui si era proceduto alsequestro solo di alcuni immobili, ma doveva necessariamente ancorarsi al 09/01/2028, datadella “contestazione chiusa” riportata nella imputazione, che indicava il momento diconsumazione del reato di lottizzazione abusiva.Da ciò la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva,maturata – tenendo conto della sospensione e della normativa di cui alla legge [OSCURATO:PERSONA] - al[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la contestuale conferma della confisca – che era stata disposta, come detto, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sussistenza del reato di lottizzazioneabusiva, accertata prima della intervenuta prescrizione.3.2 Tanto premesso, con il primo ed il secondo motivo di ricorso non viene censurato ilmantenimento della confisca in considerazione della ritenuta sussistenza del reato dilottizzazione abusiva nelle more prescritto.E’ pacifico, infatti, anche per la difesa, che la confisca va mantenuta se il reato dilottizzazione abusiva sia stato ritenuto sussistente e nelle more esso sia estinto perprescrizione, e ciò in applicazione del principio di diritto espresso da Sez.

U, Perroni,secondo cui , in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, deld.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintivadel reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata giàaccertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbiaassicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermorestando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129,comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predettoaccertamento. (Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01).Sotto questo profilo, va ribadito quanto affermato di recente da questa Corte in unafattispecie corrispondente a quella in esame, ossia che in tema di lottizzazione abusiva, èlegittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello consentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, purdichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzateall'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nelcontraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nullarilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzionedelle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, didecidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinunciaall'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesseper superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere13/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287643 - 01).3.3 Premesso quindi che la doglianza non riguarda la legittimità del mantenimento dellaconfisca quando la prescrizione sia maturata, come nel caso in esame, in secondo grado,ciò di cui si duole la difesa attiene all’individuazione del dies a quo, che, in tesi difensiva,dovrebbe coincidere con la data del sequestro dell’immobile, e quindi con il 28/11/2016, cosìcome è stato fatto per il reato di abuso edilizio, e non con la data del 09/01/2018, contestataal capo a della imputazione.Se si ritenesse infatti che la prescrizione deve farsi decorrere dalla data del sequestro,a quel punto dovrebbe ritenersi maturata prima della pronuncia di primo grado ed inparticolare - si sostiene - prima della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sicchè, nonpotendosi affermare che in quel momento era stata dimostrata la sussistenza degli elementicostitutivi oggettivi e soggettivi, e gravando sul giudice l’obbligo dell’immediata declaratoriadella causa di proscioglimento, la confisca mantenuta in secondo grado dovrebbe ritenersiillegittima.3.4 Quanto affermato non coglie nel segno, per una duplice considerazione.Da un lato, quanto dedotto in merito alla istruzione dibattimentale è questione di fattonon censurabile sotto il profilo della violazione di legge, posto che ciò che rileva, ai fini delmantenimento della confisca, non è la data della pronuncia, bensì quella dell’accertamentodella sussistenza del reato, essendo pacifico che la prescrizione osta alla confisca solo sealla data della sua maturazione il reato, nei suoi elementi costitutivi, non è stato accertato,sicchè, se il giudice ritiene sussistente la lottizzazione in base a prove raccolte prima chematuri la prescrizione, egli è tenuto a confiscare.Anche a prescindere da questa considerazione che, come visto investe il fatto, la tesidifensiva non può trovare accoglimento, perché non si confronta con quanto affermato dallaCorte di appello che, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, haillustrato (nella parte generale) le ragioni per cui il dies a quo non può farsi decorrere dalsequestro degli immobili, ma deve essere individuato nella data della contestazione “chiusa”riportata nel capo di imputazione, posto che in quel momento, ossia alla data dell’intervenutosequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «veniva tolta la disponibilità delle opere ai corrispettivipossessori» e doveva ritenersi cessata la permanenza, essendo definitivamente fermatal’attività di trasformazione del territorio e divenendo quindi impossibile proseguire nell’attivitàdi incidenza sul territorio attraverso ulteriori atti.3.5.

La questione riguarda, quindi, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva esul punto va ribadito il principio di diritto secondo cui il momento consumativo del reato dilottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nelreato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nellastipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione onell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini delcalcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante ilmomento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione delreato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo. (Sez. 3, n. 48346 del20/09/2017, Bortone, Rv. 271330 - 01) 3.6 La Corte di appello, nell’individuare il momento di consumazione del reato dilottizzazione abusiva, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto riportato, facendodecorrere il dies a quo della prescrizione non già dalla data del sequestro di alcuni immobili– per altro, non tutti gli immobili sono stati sequestrati – ma dal momento in cui il reato dilottizzazione abusiva doveva ritenersi consumato, ossia dal 09/01/2018, con conseguentematurazione della prescrizione al 6/9/2024, ossia durante il processo di secondo grado.La maturazione della prescrizione nel corso del processo di secondo grado fa venirmeno il discorso svolto dalla difesa dell’imputato, in quanto, a quella data, era stataampiamente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dellalottizzazione abusiva, che, come detto, era stata vagliata in primo grado, quando laprescrizione non era appunto maturata.4.

Inammissibili sono gli altri motivi del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente,riguardando l’elemento soggettivo del reato, analizzato sotto differenti angolazioni.Il difensore non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello che ha chiaritocome il tecnico non può fare semplicemente affidamento sulla legittimità “esteriore” degli attiamministrativi, tanto più se risponde direttamente ex art. 29 TUEd; né è sostenibile ilparagone con gli altri imputati – non tecnici – in relazione ai quali già in primo grado era stataesclusa la consapevolezza del reato di lottizzazione abusiva.La Corte di appello, tanto per il [OSCURATO:PERSONA], quanto per la [OSCURATO:PERSONA], ha, con motivazionelogica ed immune da censure, chiarito le ragioni per le quali entrambi non potessero ritenersiignari della macroscopica illegittimità della lottizzazione, tenuto conto che, per quanto rilevain questa sede, il [OSCURATO:PERSONA], era il committente delle opere ed è un architetto: a fronte diqueste considerazioni, e richiamando quanto già affermato da questo collegio in relazionealla posizione della [OSCURATO:PERSONA] (che, in punto di elemento soggettivo, ha sostanzialmente mossole stesse censure), la difesa del ricorrente continua a sostenere la buona fede, senza alcunvalido e costruttivo confronto con la corretta decisione assunta dai giudici di merito.4.2 Il quinto ed il sesto motivo riprendono quelli precedenti e sono anch’essiinammissibili.Il quinto motivo è generico, affermandosi che il ricorrente è in buona fede, perché gli attiamministrativi devono ritenersi legittimi, e che, in ragione di ciò, la confisca non sarebbeproporzionata, senza considerare che la confisca segue alla ritenuta sussistenza, nelle lorocomponenti oggettive e soggettive, del reato e riguarda proprio il bene oggetto del reato,rispetto al quale la dedotta buona fede – ritenuta insussistente con motivazione noncensurabile – non incide, neanche sulla proporzionalità della confisca.Il sesto motivo riprende i precedenti e risulta assolutamente vago, essendosi la Corte diappello fatta carico dei motivi di gravame, accogliendoli anche parzialmente, come sopra si èosservato.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue,a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese delprocedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopraindicate.6 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dello stesso impone lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 23/06/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alfredo PompeoViola che si è riportato alle conclusioni scritte ed ha concluso chiedendo il rigetto;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’Avv.to DamianoAlemanno Cavalera per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoudito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 23 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma dellasentenza del 29 aprile 2022 del Tribunale di Lecce – che aveva, tra gli altri, dichiaratoAgnese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso con altri, del reato dilottizzazione abusiva di cui al capo a, nonché il [OSCURATO:PERSONA] anche dei reati di abuso edilizio e dicui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, parimenti contestati al capo a, in relazione ai qualidichiarava non doversi procedere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (così la contestazione al capo a:artt. 110, 81 e 734 cod. pen., 30 e 44, lett c, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del2004), condannandoli, rispettivamente alla pena di anni uno di arresto e 25.000,00 euro diammenda e di anni uno, mesi sei di arresto e 35.000,00 euro di ammenda, ordinando ildissequestro, tra gli altri, dell’immobile intestato alla [OSCURATO:PERSONA], la distruzione degli immobiliintestati al [OSCURATO:PERSONA] e la confisca degli immobili loro rispettivamente intestati – ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati diabusivismo edilizio, perché estinti in data antecedente alla pronuncia di primo grado ed haper l’effetto revocato nei suoi confronti l’ordine di demolizione dell’opera e la condanna allespese di giudizio; ha, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti di AgneseCimino e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui al capo a, perché estinti per prescrizione,eliminando nei loro confronti l’ordine di demolizione e confermando la statuizione sullaconfisca, già disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].2 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. Il difensore diAgnese [OSCURATO:PERSONA] si è affidato a due motivi.2.1 Con il primo motivo lamenta motivazione insufficiente con riferimento alla ritenutaviolazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001.Si osserva a tal proposito che la Corte di appello, lungi dall’esaminare le doglianzecontenute nell’atto di gravame, si è completamente appiattita sulle considerazioni deiconsulenti dell’accusa svolte innanzi al giudice di primo grado, senza alcuna analisidell’apporto della ricorrente alla cd. “macroscopica lottizzazione”.Si evidenzia che il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la leggeregionale n. 3 del 2009, salvo poi, il giudice di appello, ignorarne i contenuti innovativi. Lariforma introdotta nel 2009 attribuisce al regolamento edilizio la “disciplina delle modalitàcostruttive”, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, ed è applicabile a tuttigli strumenti urbanistici, in essere ed in itinere, sicchè, con il nuovo regime normativo, l’enteregionale si spoglia della pianificazione, per attribuirlo, in via esclusiva, al consigliocomunale.Viene dunque in rilievo una normativa che ha effetti sia sull'elemento oggettivo che suquello soggettivo della lottizzazione, determinando nei tecnici chiamati a rispondere in ordinealle caratteristiche costruttive la consapevolezza di operare nell'ambito di una nuovadisposizione normativa e nell'esercizio di un potere nuovo introdotto con legge regionale del2009, per effetto della quale la disciplina delle modalità costruttive viene sganciata dai pianiregolatori, diventando autonoma.Nel complesso, la disciplina introdotta dall’Abaco dei Trulli (ossia lo strumento edilizio,aggiuntivo al [OSCURATO:PERSONA] regolatore, redatto nel 2009 su incarico dell’Amministrazione delComune di Alliste, su cui insisteva la lottizzazione), cui aveva partecipato, tra gli altri, laricorrente, operava un restringimento delle possibilità offerte dal [OSCURATO:PERSONA] regolatore regionaleed una riduzione rispetto alle potenzialità dello stesso.2.2 Con il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente in ordine all’apportopartecipativo della ricorrente.Si osserva che dagli atti processuali risulta in modo inequivocabile che la ricorrente èstata chiamata in forza della sua speciale e specifica competenza in materia di restauro erecupero dei beni architettonici, e che quindi il suo apporto partecipativo era limitatoall’applicazione delle sue conoscenze specialistiche sulle metodologie e materiali direcupero dei “caseddhi”.[OSCURATO:PERSONA], si afferma, non aveva avuto alcuna parte nella procedura di approvazionedell’Abaco, per cui non aveva alcuna possibilità di intervento, né in positivo, né in negativo,sullo strumento poi utilizzato per la trasformazione territoriale.Il fenomeno lottizzatorio, si afferma, è conseguenza diretta, esclusiva delle procedure inconcreto utilizzate dall'ente locale, tutte esterne alle competenze della ricorrente e alla suapartecipazione alle fasi di stesura del regolamento, non avendo avuto, la ricorrente, alcunaparte nella procedura né alcuna possibilità di intervento su uno strumento, poi utilizzato perla trasformazione territoriale.Si ribadisce, in conclusione, che la ricorrente non ha partecipato alla progettazione dialcun intervento edilizio e non era nemmeno progettista dell’intervento, a differenza delMarasmi, che è stato anche progettista dell’intervento di attuazione del suo lotto acquistato,al quale è stata inopinatamente accumunata.Si chiede quindi l’annullamento della disposta confisca. 3. Ha proposto ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è affidato a seimotivi.3.1 Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza dimotivazione, violazione dell’art. 129 cod proc. pen. ed illegittimità della confisca.Si osserva che la sentenza della Corte di appello merita censura perché, purriconoscendo l’intervenuta prescrizione prima della pronuncia di primo grado per il reatoedilizio e paesaggistico, non dispone la revoca della confisca, ritenendo possibile la suaconferma sulla base dell’accertamento della lottizzazione abusiva da parte del giudice diprimo grado.La Corte territoriale motiva sulla confisca e sulla possibilità per il giudice di appello diconfermarla, anche in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione, senza tenere conto– come già eccepito nei motivi di appello – che l’istruzione dibattimentale si era svolta inviolazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in un momento in cui era già maturato il termine diprescrizione per tutti i reati contestati.Il dies a quo, in particolare, per la decorrenza del termine di prescrizione va individuatonel 28 novembre 2016, data del sequestro dell’immobile, e solo il 26 maggio 2021 ilTribunale procedeva all’avvio dell’istruzione con l’ascolto dei primi testi di accusa e quindi il12 gennaio 2022 rinnovava l’istruzione dibattimentale mediante lettura degli atti, quando iltermine di prescrizione era ampiamente decorso; a questa seguiva una ulteriorerinnovazione (il 9 febbraio 2022) anche, in questo caso, quando la prescrizione era giàampiamente maturata.Richiamando i principi espressi da questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 43235 del11/10/2023, Estero, Rv. 285287 – 01 e più in generale i principi espressi da Sez. U, n. 13539del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870) si rappresenta che erroneamente la Corte di appelloha confermato la confisca, applicando, appunto erroneamente, l’art. 578-bis cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’intero decorso del termine diprescrizione prima della pronuncia del Tribunale di Lecce.Richiamando il primo motivo di ricorso si rappresenta che il termine per la decorrenzadella prescrizione, inteso come data di consumazione dei reati addebitati al ricorrente, vaindividuato nel 28 novembre 2016, ossia alla data del sequestro dell’immobile, mentre laCorte di appello, per il solo reato di lottizzazione abusiva, lo fa decorrere dalla data del 9gennaio 2018, ritenendo temporalmente chiusa la contestazione (“fino al 09/01/2018”), conconseguente maturazione della stessa al 6 settembre 2024, con sospensione di un anno esei mesi dopo la sentenza di primo grado, in applicazione della disciplina della prescrizioneprevista dalla [OSCURATO:PERSONA].Si afferma che deve ritenersi illogico, oltre che illegittimo, il diverso termine inizialedell’intervallo di prescrizione assegnato al reato edilizio rispetto alla lottizzazione abusiva.Tale doglianza era stata espressa anche nei motivi di appello e si invoca quindil’annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per intervenutaprescrizione, prima ancora della pronuncia di primo grado, con conseguente revoca dellaconfisca.3.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale ed illogicitàdella motivazione in merito all’elemento soggettivo delle ipotesi contestate.Il giudice di appello non si è confrontato con i rilievi contenuti nell’atto di appello e neimotivi nuovi presentati dal ricorrente, limitandosi ad aderire a quanto ritenuto dal giudice diprimo grado.In particolare, si era evidenziato che il ricorrente, pur essendo un architetto, riveste laqualifica di committente, che non ebbe mai a concorrere nella redazione del [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere l’elemento soggettivo.Si ribadisce che il c.d. Abaco dei trulli ([OSCURATO:PERSONA]) non è illegittimo e l’iter che haportato alla sua adozione doveva ritenersi idoneo a creare affidamento nei confronti degliutenti, compresi quelli “qualificati”. Non esiste, si rimarca, alcuna lottizzazione abusiva peravere il [OSCURATO:PERSONA] derogato al [OSCURATO:PERSONA] regionale, come invece sostenuto daigiudici di merito, trattandosi di atti che sono stati entrambi approvati dal Consiglio comunaledi Alliste, circostanza, questa, idonea ad ingenerare affidamento anche nel ricorrente, che, losi rimarca nuovamente, non ha agito come architetto, bensì come proprietario, avendoacquistato il terreno con i “caseddhi” nel 2012, non essendo originario del luogo e nonavendo mai svolto attività professionale in Puglia.3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale edifetto di motivazione per violazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. in relazioneall’attività edificatoria realizzata con permesso di costruire illegittimo e verifica dellamacroscopica illegittimità.Si censura la decisione che ritiene l’Abaco viziato da eccesso di potere, in quantoutilizzato dalla Amministrazione comunale per raggiungere uno scopo diverso da quellostabilito, e ritenuto pertanto viziato da illegittimità macroscopica.Per converso, nel caso in esame difetta totalmente il reato contestato, per mancanzadell’elemento psicologico del reato.Si afferma che non vi è alcun obbligo di controllo in capo al comune cittadino sull’attoamministrativo e ciò equivale, quanto meno, ad una arbitraria operazione di creazione direato commissivo mediante omissione, contravvenendo al disposto di cui all’art. 40, commasecondo, cod. pen.3.5 Con il quinto motivo, ci si duole dell’erronea applicazione della legge penale e dellaillogicità della motivazione sulla insussistenza delle ipotesi contestate, in considerazionedella condizione di buona fede che preclude la confisca dei terreni lottizzati e delle operecostruite abusivamente.Nonostante la Corte di appello sia stata sollecitata sul tema, la stessa omette divalutare il requisito della proporzionalità della confisca.L’intervento è stato realizzato in base a titoli, due atti amministrativi, che sono tuttoravalidi ed efficaci (l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire) e questo fonda labuona fede del ricorrente, che esclude la proporzionalità della confisca.3.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta mancanza ed illogicità della motivazione permancata valutazione dei motivi di appello.Si ribadisce che la Corte di appello non si confronta con i motivi di gravame da cuiemergeva che non esiste alcuna lottizzazione abusiva perché non è configurabile, a monte,quella manifesta illegittimità del c.d. [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere inesistente il permessodi costruire; per converso il [OSCURATO:PERSONA] è legittimo, è stato approvato dal Consigliocomunale dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009 e non deroga a quantoprevisto dal [OSCURATO:PERSONA] regionale, ma è anzi in linea con lo stesso.4 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha chiesto ilrigetto del ricorso.Quanto al momento della prescrizione del reato, si afferma che lo stesso è stato giàampiamente esaminato dalla sentenza di appello, che ha individuato il momento dellaeffettiva estinzione del medesimo, da farsi, giocoforza, coincidere con il sequestro di tutte leopere, ovvero con il momento in cui sul terreno non si sarebbe più potuto, da parte degliodierni imputati, intervenire.Circa l’elemento oggettivo del reato appare evidente, così come motivato nellapronuncia di primo grado ed anche in quella di seconde cure, la violazione edilizia, consistitanella attività di lottizzazione abusiva che aveva visto coinvolte alcune decine di persone (traprivati, tecnici e funzionari comunali) per la realizzazione di numerose abitazioni (anche conpiscine e opere accessorie) in zona agricola sottoposta a vincoli paesaggistici.Si afferma che anche sotto il profilo soggettivo le sentenze di primo e secondo gradohanno approfondito compiutamente la questione, escludendo la sussistenza del reato, convalutazione di estrema prudenza, avuto riguardo ai proprietari committenti che nonrisultavano in possesso di conoscenze tali da poter giungere a valutazioni in ordine allaincompatibilità tra le previsioni concernenti l’Abaco dei Trulli e le prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA].Quanto invece alla questione concernente il mantenimento, all’attualità, della confiscasi richiama tutta la giurisprudenza in materia, ad iniziare dalla sentenza Fondi c. Italia dellaCorte Edu del 20 gennaio 2009, fino alle pronunce più recenti di legittimità, tra cui Sez. 3, n.8067 del 13 novembre 2024, Rv. 287643.Nel caso in esame nessuna ulteriore attività istruttoria è stata compiuta e nessunaincompletezza dell’istruttoria dibattimentale appare sussistente e sono stati ampiamenteesplorati, e ritenuti sussistenti, gli elementi costitutivi del reato dato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Marasmi, in relazione al primo e al secondo motivo, è infondato ed è inammissibile nel resto.1. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia perché lacensura relativa alla confisca non era stata proposta nell’atto di appello, sia perché laricorrente riprende le doglianze avanzate con il gravame senza confrontarsi con i percorsiargomentativi svolti in primo grado e ripresi anche dalla sentenza di appello.1.1 Va premesso che nei confronti della ricorrente, a seguito della pronuncia dellaCorte di appello, residua unicamente la disposta confisca per il reato di lottizzazioneabusiva, contestatole al capo a), in relazione al quale era stata dichiarata colpevole dalTribunale di Lecce, salvo poi essere prosciolta dalla Corte di appello che ha ritenuto il reatoprescritto, confermando la disposta confisca in ragione dell’accertamento della sussistenzadel reato di lottizzazione abusiva, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisitenel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva.1.2 [OSCURATO:PERSONA], nel chiedere di eliminare la disposta confisca, contesta la sussistenzadegli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva e, quanto aiprimi, contesta la ritenuta “macroscopica” lottizzazione, insistendo sulla legittimità delProgetto [OSCURATO:PERSONA] (“Abaco dei Trulli”), sulla portata innovativa della legge regionale n. 3 del2009, nella parte in cui attribuisce al consiglio comunale quella competenza e quel potereche sono alla base del [OSCURATO:PERSONA] e che lo sottraggono alla co-pianificazione con laregione e, dunque, più in generale sulla legittimità dei titoli.1.3 Si tratta di argomenti contenuti nell’atto di gravame, di cui la Corte di appello si èfatta carico, affrontandoli nella parte iniziale della decisione, laddove, nel confermare ladecisione del giudice di prime cure, quanto alla sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi dei reati contestati, ha ripercorso l’ter amministrativo che ha portatol’amministrazione comunale di Alliste a dare incarico ad una serie di professionisti – tra cuiproprio la [OSCURATO:PERSONA] – per la redazione di uno strumento edilizio aggiuntivo al [OSCURATO:PERSONA] regolatore,denominato “Abaco dei trulli”, un [OSCURATO:PERSONA] per la manutenzione, ristrutturazione enuova costruzione di manufatti tradizionali di pietra a secco (cd. “caseddhi”), inquadrabilenella categoria dei piani urbanistici attuativi.Con motivazione immune da censure e priva di aporie la Corte di appello ha rilevato,condividendo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’Abaco era da ritenersipalesemente illegittimo, risultando in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA], posto checon esso era stato realizzato, in zona agricola e da parte di persone che non rivestivano laqualifica di coltivatore diretto, un vero e proprio complesso turistico, con insediamenti avocazione turistica, dotati anche di piscine, in cui l’originaria altezza delle costruzioni, tutte inpietra, di mt 5, era stata trasformata nella realtà, con manufatti in cemento con soppalchi, neiquali la pietra a secco era scomparsa, a vantaggio di quella legata con malte, finendo conl’essere confinata a meri scopi decorativi, il tutto nell’ambito di costruzioni che erano stateampliate, senza farsi ricorso ad alcuna variante.La ricorrente insiste nel sostenere con il proposto ricorso per cassazione la legittimitàdel titolo senza minimamente confrontarsi con quanto affermato dai giudici di merito, che,sulla scorta degli elementi sopra indicati, hanno rilevato, con un percorso argomentativogiuridicamente corretto, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto esorbitato dai confini fissati dalPiano [OSCURATO:PERSONA] Generale: a) nel cambio di destinazione d’uso dell’area (da agricola aturistica); b) in relazione alle indicazioni di tecniche costruttive; c) con riferimento al computodelle volumetrie esistenti; d) riguardo alla qualifica soggettiva dei committenti. Tutti questielementi avevano finito con l’incidere sull’assetto territoriale, deviando la destinazioneurbanistica della zona E2 su cui insistono i manufatti, con un forte impatto ambientale, con laperdita di suolo agricolo e paesaggio storico, completamente snaturati dalla edificazione diabitazioni con piscina, con un grave inquinamento ambientale, in considerazione, anche, delmutato regime di accessibilità e gestione del sistema idrico.1.4 Deve dunque affermarsi che sussistono gli elementi oggettivi del reato dilottizzazione abusiva, in linea con quanto anche di recente affermato – in una fattispeciecautelare relativa al sequestro preventivo di edifici ubicati in area di cantiere, previa integraledemolizione dello stabilimento industriale dismesso - da Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025,Nexity, Rv. 288367 – 02 secondo cui la realizzazione, nei comuni dotati di piano regolatoregenerale o di programma di fabbricazione, di opere con volume superiore a tre metri cubi permetro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri, eseguita inregime di "edilizia diretta", ossia in base al solo permesso di costruire o della SCIA nonpreceduti da strumenti urbanistici attuativi, quali il piano particolareggiato o il piano dilottizzazione convenzionata, prescritti dalla norma di principio, tuttora vigente, di cui all'art.41-quinquies, comma 6, legge 17 agosto 1942, n. 1150, non derogabile dalla legislazioneregionale e valevole anche in ipotesi di lotto intercluso o di casi similari di zona già edificataed urbanizzata, integra le contravvenzioni di costruzione e di lottizzazione abusive di cuiall'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.Tenendo conto che il suesposto principio è stato espresso anche con riferimento al cd.“lotto intercluso” (ossia un’area compresa in zona totalmente dotata di opere diurbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioèdotata di opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività qualistrade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energiaelettrica, scuole, etc.) e che nel caso in esame viene in rilievo addirittura un’area agricolatrasformata in area ad ampia recettività turistica, in dispregio del [OSCURATO:PERSONA] senza che siano state realizzate opere di urbanizzazione, è evidente l’integrazione delreato di lottizzazione abusiva, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.1.5 Continuare, per converso, a sostenere la validità dell’iter amministrativo, omettendodi confrontarsi con i rilievi svolti nelle sentenze di merito, rende inammissibile, per genericità,la doglianza mossa fondandosi su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che risultano nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6,n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).2. Inammissibile, per le medesime ragioni, è anche il secondo motivo di doglianzaavanzato nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha preso parte alla redazione dell’Abaco dei trulli, essendo stata coinvoltain quanto tecnico esperto, e questa condizione, che si cerca in tutti i modi di minimizzare, èstata congruamente ritenuta significativa dai giudici di merito, che, con motivazione noncensurabile, nell’escludere la sussistenza dell’elemento psicologico per tutti i proprietaricommittenti, sull’assunto che dagli stessi non potesse pretendersi una diligenza cosìpregnante (da giungere a valutare la compatibilità delle previsioni dell’Abaco con leprescrizioni del [OSCURATO:PERSONA]), ne hanno condivisibilmente ritenuto la configurabilità in capo aitecnici e professionisti, dovendosi escludere una loro responsabilità oggettiva, posto che laresponsabilità della ricorrente (e come si vedrà anche del [OSCURATO:PERSONA]) risulta invero collegataallo specifico ruolo assunto nell’ambito della redazione dell’Abaco o della predisposizione diprogetti, atteso che il semplice confronto tra il contenuto del PRG e quello del [OSCURATO:PERSONA] evidente (e verificabile) la macroscopica illegittimità. Anche il secondo motivo di ricorso, per la sua genericità, deve ritenersi inammissibile,non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere inalcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendocorretta applicazione dei principi di diritto in punto di configurabilità dell’elemento soggettivodel reato di lottizzazione abusiva in capo a tecnici (incaricata della redazione dell’Abaco) eprofessionisti (nello specifico, e con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, diarchitetti), ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede riproposti neimedesimi termini.3. Vanno rigettati, in quanto infondati i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],che possono essere trattati congiuntamente.3.1 Anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] residua solo la confisca dell’immobile,disposta in relazione al solo reato di lottizzazione abusiva, contestato, unitamente ai reati diabuso edilizio, al capo a dell’imputazione.In particolare, in primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di tutti imenzionati reati ed era stata ordinata, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001,la demolizione degli immobili a lui intestati, nonché la confisca degli stessi.La Corte di appello, in parziale accoglimento del quarto e del quinto motivo dedotti neimotivi nuovi di appello, ha ritenuto fondata la dedotta estinzione per prescrizione dei reati diabuso edilizio, ritenendo la stessa maturata prima della pronuncia della sentenza di primogrado, con dies a quo decorrente dal 28/11/2016, ossia dalla data del sequestrodell’immobile.La Corte di appello ha a tal proposito affermato che, in relazione ai reati di abusoedilizio, non rilevasse la prosecuzione dei lavori abusivi, accertata il 01/09/2019 e realizzataproprio (e, a quanto risulta, unicamente) dal [OSCURATO:PERSONA], e ciò in ragione del fatto che ilpubblico ministero non aveva proceduto alla relativa contestazione suppletiva, sicchè lacondotta, effettuata in data successiva a quella indicata nel capo di imputazione, dovevaritenersi irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione per prescrizione.Parimenti per il reato di abuso edilizio neanche poteva prendersi in considerazione ladata del 09/01/2018 indicata al capo a dell’imputazione, in quanto le contravvenzioni inesame dovevano ritenersi consumate alla data del sequestro di ogni immobile abusivo.Di qui, la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni (decorrentedal 28/11/2016, data del sequestro dell’immobile) maturata – tenuto conto del termine disospensione - prima della sentenza di primo grado (pronunciata il 29/04/2022), coneliminazione della statuizione relativa all’ordine di demolizione del manufatto (in applicazionedel principio espresso da Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907 – 01).Con riferimento, invece, al reato di lottizzazione abusiva, la Corte di appello hacollocato – per tutti, non solo per il [OSCURATO:PERSONA] - il dies a quo alla data del 01/09/2018, indicatadal pubblico ministero nella imputazione di cui al capo a, e ritenuta essere quella in cui eradefinitivamente cessata l’attività di trasformazione del territorio, mediante l’apposizione delvincolo del sequestro.Il dies a quo della prescrizione per il reato di lottizzazione abusiva, secondo la Corte diappello, non poteva né farsi decorrere – per il Maraschi, ma più in generale per tutti gliimputati - dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come aveva invece fatto il giudice di primo grado), ossia dalla datain cui era stata accertata la prosecuzione delle opere da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e ciò in ragionedi quanto prima evidenziato in ordine alla irrilevanza di tale condotta, non essendo la stessastata oggetto di contestazione suppletiva), né dal 2016, anno in cui si era proceduto alsequestro solo di alcuni immobili, ma doveva necessariamente ancorarsi al 09/01/2028, datadella “contestazione chiusa” riportata nella imputazione, che indicava il momento diconsumazione del reato di lottizzazione abusiva.Da ciò la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva,maturata – tenendo conto della sospensione e della normativa di cui alla legge [OSCURATO:PERSONA] - al[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la contestuale conferma della confisca – che era stata disposta, come detto, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sussistenza del reato di lottizzazioneabusiva, accertata prima della intervenuta prescrizione.3.2 Tanto premesso, con il primo ed il secondo motivo di ricorso non viene censurato ilmantenimento della confisca in considerazione della ritenuta sussistenza del reato dilottizzazione abusiva nelle more prescritto.E’ pacifico, infatti, anche per la difesa, che la confisca va mantenuta se il reato dilottizzazione abusiva sia stato ritenuto sussistente e nelle more esso sia estinto perprescrizione, e ciò in applicazione del principio di diritto espresso da Sez. U, Perroni,secondo cui , in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, deld.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintivadel reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata giàaccertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbiaassicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermorestando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129,comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predettoaccertamento. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01).Sotto questo profilo, va ribadito quanto affermato di recente da questa Corte in unafattispecie corrispondente a quella in esame, ossia che in tema di lottizzazione abusiva, èlegittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello consentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, purdichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzateall'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nelcontraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nullarilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzionedelle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, didecidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinunciaall'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesseper superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere13/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287643 - 01).3.3 Premesso quindi che la doglianza non riguarda la legittimità del mantenimento dellaconfisca quando la prescrizione sia maturata, come nel caso in esame, in secondo grado,ciò di cui si duole la difesa attiene all’individuazione del dies a quo, che, in tesi difensiva,dovrebbe coincidere con la data del sequestro dell’immobile, e quindi con il 28/11/2016, cosìcome è stato fatto per il reato di abuso edilizio, e non con la data del 09/01/2018, contestataal capo a della imputazione.Se si ritenesse infatti che la prescrizione deve farsi decorrere dalla data del sequestro,a quel punto dovrebbe ritenersi maturata prima della pronuncia di primo grado ed inparticolare - si sostiene - prima della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sicchè, nonpotendosi affermare che in quel momento era stata dimostrata la sussistenza degli elementicostitutivi oggettivi e soggettivi, e gravando sul giudice l’obbligo dell’immediata declaratoriadella causa di proscioglimento, la confisca mantenuta in secondo grado dovrebbe ritenersiillegittima.3.4 Quanto affermato non coglie nel segno, per una duplice considerazione.Da un lato, quanto dedotto in merito alla istruzione dibattimentale è questione di fattonon censurabile sotto il profilo della violazione di legge, posto che ciò che rileva, ai fini delmantenimento della confisca, non è la data della pronuncia, bensì quella dell’accertamentodella sussistenza del reato, essendo pacifico che la prescrizione osta alla confisca solo sealla data della sua maturazione il reato, nei suoi elementi costitutivi, non è stato accertato,sicchè, se il giudice ritiene sussistente la lottizzazione in base a prove raccolte prima chematuri la prescrizione, egli è tenuto a confiscare.Anche a prescindere da questa considerazione che, come visto investe il fatto, la tesidifensiva non può trovare accoglimento, perché non si confronta con quanto affermato dallaCorte di appello che, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, haillustrato (nella parte generale) le ragioni per cui il dies a quo non può farsi decorrere dalsequestro degli immobili, ma deve essere individuato nella data della contestazione “chiusa”riportata nel capo di imputazione, posto che in quel momento, ossia alla data dell’intervenutosequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «veniva tolta la disponibilità delle opere ai corrispettivipossessori» e doveva ritenersi cessata la permanenza, essendo definitivamente fermatal’attività di trasformazione del territorio e divenendo quindi impossibile proseguire nell’attivitàdi incidenza sul territorio attraverso ulteriori atti.3.5. La questione riguarda, quindi, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva esul punto va ribadito il principio di diritto secondo cui il momento consumativo del reato dilottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nelreato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nellastipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione onell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini delcalcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante ilmomento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione delreato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo. (Sez. 3, n. 48346 del20/09/2017, Bortone, Rv. 271330 - 01) 3.6 La Corte di appello, nell’individuare il momento di consumazione del reato dilottizzazione abusiva, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto riportato, facendodecorrere il dies a quo della prescrizione non già dalla data del sequestro di alcuni immobili– per altro, non tutti gli immobili sono stati sequestrati – ma dal momento in cui il reato dilottizzazione abusiva doveva ritenersi consumato, ossia dal 09/01/2018, con conseguentematurazione della prescrizione al 6/9/2024, ossia durante il processo di secondo grado.La maturazione della prescrizione nel corso del processo di secondo grado fa venirmeno il discorso svolto dalla difesa dell’imputato, in quanto, a quella data, era stataampiamente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dellalottizzazione abusiva, che, come detto, era stata vagliata in primo grado, quando laprescrizione non era appunto maturata.4. Inammissibili sono gli altri motivi del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente,riguardando l’elemento soggettivo del reato, analizzato sotto differenti angolazioni.Il difensore non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello che ha chiaritocome il tecnico non può fare semplicemente affidamento sulla legittimità “esteriore” degli attiamministrativi, tanto più se risponde direttamente ex art. 29 TUEd; né è sostenibile ilparagone con gli altri imputati – non tecnici – in relazione ai quali già in primo grado era stataesclusa la consapevolezza del reato di lottizzazione abusiva.La Corte di appello, tanto per il [OSCURATO:PERSONA], quanto per la [OSCURATO:PERSONA], ha, con motivazionelogica ed immune da censure, chiarito le ragioni per le quali entrambi non potessero ritenersiignari della macroscopica illegittimità della lottizzazione, tenuto conto che, per quanto rilevain questa sede, il [OSCURATO:PERSONA], era il committente delle opere ed è un architetto: a fronte diqueste considerazioni, e richiamando quanto già affermato da questo collegio in relazionealla posizione della [OSCURATO:PERSONA] (che, in punto di elemento soggettivo, ha sostanzialmente mossole stesse censure), la difesa del ricorrente continua a sostenere la buona fede, senza alcunvalido e costruttivo confronto con la corretta decisione assunta dai giudici di merito.4.2 Il quinto ed il sesto motivo riprendono quelli precedenti e sono anch’essiinammissibili.Il quinto motivo è generico, affermandosi che il ricorrente è in buona fede, perché gli attiamministrativi devono ritenersi legittimi, e che, in ragione di ciò, la confisca non sarebbeproporzionata, senza considerare che la confisca segue alla ritenuta sussistenza, nelle lorocomponenti oggettive e soggettive, del reato e riguarda proprio il bene oggetto del reato,rispetto al quale la dedotta buona fede – ritenuta insussistente con motivazione noncensurabile – non incide, neanche sulla proporzionalità della confisca.Il sesto motivo riprende i precedenti e risulta assolutamente vago, essendosi la Corte diappello fatta carico dei motivi di gravame, accogliendoli anche parzialmente, come sopra si èosservato.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue,a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese delprocedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "laparte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00.Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64,legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopraindicate.6 Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dello stesso impone lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVALERIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris