CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 26946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18651/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3044/2019 depositata il 28/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione con cui il locale Tribunale ha respinto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento della somma di euro 1.172.933,11 quale saldo residuo di un finanziamento chirografario concesso in data 15.7.2010 per euro 1.299.324,03. 1.1 La vicenda prende avvio dal contratto stipulato in data 25 dicembre 2004 con cui [OSCURATO:PERSONA] (già UGF Banca) aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (primaria società italiana specializzata nell'organizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie) un mutuo ipotecario per l'importo originario di 18 milioni di euro, garantito da ipoteca per 36 milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA] aveva in seguito ceduto alla società Grecale ABS i crediti derivanti da tale contratto di mutuo ipotecario unitamente a tutti i diritti e gli obblighi ad esso connessi, comprese le garanzie ipotecarie. Per consentire a Fincentro di beneficiare della c.d. moratoria [OSCURATO:PERSONA] (frutto di un accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, volto ad agevolare per i debiti PMI e, quindi, il pagamento del mutuo ipotecario cartolarizzato) [OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, concesso in data 15.7.2010 a Fincentro il finanziamento chirografario posto a fondamento della domanda monitoria: si legge nel contratto: «su nostra richiesta la UGF banca ha acconsentito alla sospensione/dilazione dei termini di pagamento originariamente pattuiti nel rimborso del mutuo sopraindicato e precisamente la sospensione, nei termini previsti dall'Avviso Comune sopra richiamato, delle rate mensili, limitatamente alla quota in linea capitale con scadenza dal 30 giugno 2010 al 31 maggio 2011 compresi, attraverso erogazioni a tranches alla scadenza di ogni singola rata sospesa, per un importo pari alla quota capitale sospesa» ed anche che « Il cliente darà corso esclusivamente al pagamento degli interessi di preammortamento con periodicità di liquidazione pari a quella del contratto di finanziamento originario ». In sintesi Unipol si impegnava ad accreditare in conto corrente alla scadenza di ogni rata dell'originario mutuo ipotecario la relativa quota capitale; Fincentro si impegnava a versare (oltre che la residua quota di interessi delle rate dell’originario mutuo ipotecario) a rimborso del finanziamento chirografario prima gli interessi c.d. di preammortamento con pari periodicità di liquidazione rispetto al mutuo ipotecario (quindi, mensile) fino alla data del 31 dicembre 2020 (periodo di preammortamento) e, dalla data del 31 gennaio 2021, ulteriori 12 rate mensili posticipate composte da capitale ed interesse (periodo di ammortamento). Tanto le erogazioni da parte della banca quanto i versamenti della società sarebbero stati effettuati tramite addebito diretto sul conto corrente n. 1503 acceso preso Unipol. Poiché, però, Fincentro non aveva «pagato» (non essendoci sul conto sufficienti fondi per provvedere al relativo addebito) tre rate di interessi di preammortamento (luglio, agosto e settembre 2012), [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine, procedendo alla risoluzione del contratto ai sensi della clausola n. 7 dello stesso, e ad intimare a Fincentro l’immediato pagamento di euro 1.171.003,25, oltre interessi, ottenendo, in mancanza, il decreto ingiuntivo poi opposto. 2.- Contro la sentenza del Tribunale che ha respinto l’opposizione, Fincentro aveva mosso cinque motivi di gravame, che giova illustrare per meglio esaminare, poi, le ragioni di ricorso. 2.1 -Con il primo si doleva del fatto che il Tribunale avesse esordito nella motivazione osservando che l'unico titolo della domanda formulata in sede monitoria era il contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 15 luglio 2010, e che, perciò, avesse escluso senza idonea motivazione, la conferenza, ai fini della decisione, dell’indagine sul rapporto di conto corrente n. 1503 in essere tra le parti e sulle relative eccezioni in punto anatocismo, usura, tassi non pattuiti per iscritto, ed addebito di commissioni e spese parimenti non pattuite, oggetto di domanda riconvenzionale: secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto analizzare detto contratto di c/c e le movimentazioni contestate alla luce della consulenza affidata al prof. Perotta, perché tanto l'originario contratto di mutuo fondiario del 25.11.2004 quanto il successivo contratto di finanziamento del 15.7.2010 erano regolati sul medesimo; infatti, epurato dalle appostazioni asseritamente indebite, il saldo del conto al 31.3.2013, anziché negativo, sarebbe risultato positivo per euro 267.055,71, con la conseguenza che Fincentro non sarebbe risultata inadempiente nel luglio del 2012, ma sarebbe stata in grado di pagare le rate del finanziamento senza ricevere alcuna ingiunzione. Inoltre – sosteneva Fincentro sempre nel primo motivo d’appello –che la relazione tecnica prodotta metteva in luce che il mancato pagamento delle tre rate di finanziamento lamentato da Unipol, era, in realtà, frutto della scelta della banca di strutturare la moratoria richiesta dal cliente non come una semplice sospensione del pagamento delle rate in conto capitale, ma come un «rifinanziamento» di queste ultime: perciò se la banca avesse proposto al cliente una sospensione del rimborso delle rate in quota capitale anziché un ri-finanziamento delle stesse, Unipol non avrebbe avuto alcun titolo per domandare a Fincentro il pagamento delle rate di preammortamento risultate non onorate. Ha perciò insistito affinchè la Corte d’Appello procedesse all'indagine omessa dal giudice di prime cure mediante CTU contabile. 2.1.1 -La Corte territoriale ha respinto detto motivo osservando, anzitutto, che, pur ritenendo «inconferenti» i diversi rapporti bancaria posti a fondamento della domanda riconvenzionale di parte opponente, non poteva ritenersi che il Tribunale sul punto avesse implicitamente aderito all’eccezione della opposta [OSCURATO:PERSONA] circa l’inammissibilità ex art. 36 c.p.c. della domanda riconvenzionale di Fincentro (in quanto non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, ovvero dal contratto di finanziamento chirografario posto a fondamento della domanda monitoria), e ciò perché il Tribunale, pur con motivazione succinta, era entrato nel merito di dette domande e le aveva ritenute generiche e comunque infondate. Per tale ragione la Corte d’Appello pronunciandosi su detta motivazione (di merito e non di inammissibilità) l’ha confermata, con una argomentazione che poggia (i) sulla distinzione tra i due titoli (finanziamento e conto corrente), (ii) sulla specifica pertinenza delle censure mosse alle appostazioni asseritamente indebite e sulla loro infondatezza con riguardo all’unico titolo cui pertengono, ovvero il contratto di conto corrente. Invero ha considerato che: a) nella relazione in atti il prof. Perotta non aveva rilevato alcuna violazione da parte di Unipol del contratto di finanziamento del 15.7.2010 e del richiamato piano di ammortamento, nè l'erroneità del quantum preteso in sede monitoria per mancata applicazione delle condizioni negoziali previste nel contratto di mutuo fondiario del 2004 a cui il contratto di finanziamento del 2010 fece espresso rinvio; né, ancora, aveva smentito che sul credito nascente dal contratto di finanziamento chirografario non fosse stata pattuita né applicata alcuna forma di anatocismo, come argomentato da [OSCURATO:PERSONA]; b) le criticità esposte nella relazione (relative a interessi ultra legali non pattuiti, alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, alle commissioni non pattuite) erano tutte ed esclusivamente relative al conto corrente n. 1503, estraneo alla pretesa monitoria; d’altro canto al detto c/c era estranea la critica alla scelta della modalità di finanziamento concesso, critica che – oltre ad essere stata contestata da Unipol - non sarebbe comunque valsa a far venir meno gli obblighi assunti da Fincentro con la sottoscrizione del contratto di finanziamento per cui è causa, concluso peraltro- come si legge nel contratto - su proposta della stessa Fincentro; c) le eccezioni relative al conto corrente n. 1503 –ritenute dal Tribunale generiche e mancanti di idonea prova- costituivano oggetto di una domanda riconvenzionale di cui Fincentro, nella veste processuale di attore, aveva l’onere di provare il fondamento: senonché sul punto Fincentro si era limitata a produrre la richiamata relazione di parte senza allegare gli estratti conto per il periodo compreso tra marzo 1999 e marzo 2013 - analizzato dal prof. Perotta onde giungere al risultato riferito all’esito dei prospettati ricalcoli - ma aveva prodotto soltanto gli estratti conto da agosto 2010 fino a ottobre 2012 nonché l'estratto conto al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, trattandosi di documentazioni nella piena disponibilità di Fincentro - che, invero, l'aveva trasmessa al proprio consulente - la stessa non poteva costituire oggetto di un ordine di esibizione a controparte, come richiesto dalla società anche in sede d'appello, perché tale mezzo istruttorio, se ammesso, avrebbe avuto l'effetto non consentito di esonerare la società dal proprio onere probatorio; lo stesso doveva dirsi a proposito della doglianza relativa all’applicazione di interessi ultra soglia (di cui la relazione in effetti non parlava riferendosi bensì a tassi ultralegali non pattuiti) e di commissioni non pattuite per iscritto, poiché anche la copia del contratto di c/c – cosi come gli estratti conto predetti – erano in possesso della società e pertanto rientrava nel suo onere probatorio – non assolto - anche la produzione del medesimo. Sicchè andava confermato che le censure relative al c/c n. 1503 erano generiche e prive di riscontro. 2.2 – La Corte di merito ha respinto anche il secondo motivo d’appello ritenendo la censura inconferente poiché il Tribunale non aveva disatteso le eccezioni sul carattere indebito delle denunciate poste passive per mancata contestazione degli estratti conti nei termini pattuiti ex art. 1832 c.c (che, come sostenuto da Fincentro nel motivo, attiene solo gli accrediti e gli addebiti sui conti correnti considerati nella loro verità contabile e storica di operazione annotata), bensì perché le aveva ritenute generiche e infondate in quanto non provate, con decisione che andava confermata per le ragioni sopra dette. 2.3- La Corte bolognese ha respinto anche il terzo motivo (che censurava la decisione impugnata per aver ritenuto assolto l’onere probatorio della Banca in assenza dei documenti a ciò necessari) ritenendo che il Tribunale correttamente avesse ritenuto Unipol adempiente al proprio onere probatorio con la produzione di copia del contratto di finanziamento in allegato alla memoria istruttoria, e, d’altro canto, che, trattandosi di credito derivante da un contratto di finanziamento non onorato e non di pretese fondate su saldo passivo di conto corrente, era ininfluente ai fini della prova del credito dedotto dalla banca, la certificazione di cui all’art. 50 TUB; che parimenti era irrilevante la produzione in sede di cognizione della segnalazione del sconfino in Centrale rischi Banca d'Italia, prodotta in sede monitoria solo a sostegno della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto; che, infine, la questione era comunque superata avendo la banca prodotto in sede d'appello il proprio fascicolo monitorio senza incorrere in alcuna preclusione. 2.4- Con il quarto e quinto motivo di appello la Fincentro denunciava la sentenza per insufficienza della motivazione con cui il Tribunale - ritenuto che il titolo della domanda fosse unicamente il contratto di finanziamento – aveva escluso dal thema decidendum le specifiche domande riconvenzionali rivolte a sindacare l'impiego dei 18 milioni di euro del mutuo fondiario del 2004 e a denunciare il mancato adempimento dell'accordo per la commessa pubblicitaria, rispetto alle quali aveva solo osservato che ogni addebito di responsabilità precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale della banca era pretestuoso e infondato. Ha insistito, quindi: (a) sul fatto che Unipol non aveva mantenuto l’impegno assunto, a suo dire, ad investire su campagne pubblicitarie su emittenti radio-televisive di Fincentro per la durata di sei anni e per un 1 milione di euro all'anno (asserendo che Unipol aveva così «indotto» Fincentro a stipulare il mutuo ipotecario per poter ottenere la commessa); (b) sul fatto che Unipol l’aveva indotta a concludere il contratto di mutuo ipotecario nel proprio interesse, provvedendo unilateralmente a disporre dei 18 milioni di euro, che avrebbe investito già nel 2004 per la quasi totalità in azioni ordinarie Unipol ed altri titoli emessi dal Gruppo, in spregio della normativa di settore ed, in particolare, in violazione dell'art. 23 TUF e degli articoli 27,28,29 reg. Consob n. 11522/1998 (ovvero in assenza del «contratto quadro»), dunque senza autorizzazione della società e in modo irregolare e in presenza di conflitto di interesse. Di conseguenza ha insistito sul fondamento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio. 2.4.1- La Corte ha respinto anche detti motivi, osservando nel merito (poiché il Tribunale sul merito si era pronunciato anziché sulla eccepita inammissibilità delle riconvenzionali) ad integrazione della motivazione del Tribunale che: (a) quanto agli investimenti finanziari, (i) [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto il «Contratto di deposito titoli, negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini e collocamento» e che copia dello stesso, unitamente alle «condizioni contrattuali generali», era stato allegato da Fincentro nella memoria istruttoria; (ii) le carenze eccepite da Fincentro non consentivano di ritenere questo contratto invalido e privo del contenuto previsto dall'articolo 30 reg. Consob, essendo ininfluente che la data di conclusione non fosse collocata in calce, poiché - da quanto riferito dalla stessa Fincentro a pag. 11 della memoria istruttoria a proposito del fatto che Unipol banca, per dar seguito alla commessa pubblicitaria predetta, l’aveva costretta a sottoscrivere non solo il mutuo ipotecario ma anche il contratto quadro - risultava che quest’ultimo fosse pressoché contestuale al primo, pacificamente firmato nel 2004; sicchè era logico presumere che la data di detto «contratto quadro» fosse anteriore agli investimenti finanziari della cui legittimità Fincentro si doleva asseritamente compiuti già nel 2004; (iii) fermo, poi, il fatto che l’art. 30 del reg. Consob non prevede che il contratto debba indicare la categoria di appartenenza del cliente, rilevava che esso contratto indicava il conto corrente di regolamento e, non trattandosi di contratto avente ad oggetto una gestione patrimoniale di portafoglio, le parti non erano tenute a indicare l'importo oggetto di investimento; tantomeno poteva incidere sulla validità del contratto l’assenza della sottoscrizione della Banca sulla copia prodotta, atteso che (cita Cass. SS.UU. n. 898/2018) Fincentro aveva prodotto copia dell'atto nel giudizio di primo grado, a comprova del fatto che l’aveva ricevuta all’esito della sottoscrizione del medesimo, sicchè l'obbligo di forma scritta previsto a pena di nullità per il contratto quadro (e non per i successivi ordini di investimento impartiti dal cliente all'intermediario in esecuzione dello stesso) era da intendersi assolto; (iv) quanto, infine, alla doglianza che gli ordini di investimento sarebbero stati effettuati senza alcuna autorizzazione, rilevava la Corte territoriale che dall'estratto conto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotto dalla stessa Fincentro risultano annotati gli addebiti relativi agli investimenti di cui la parte si duole, sicché doveva concludersi che, pur essendo Fincentro chiaramente consapevole di tali investimenti, nulla aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] fino alla notifica, nel 2013, del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e che, quindi, doveva escludersi - come ritenuto dal Tribunale - che si fosse trattato di negoziazioni in strumenti finanziari effettuate a sua insaputa e senza autorizzazione; perlatro, osservava, anche ammesso che Unipol banca avesse dato corso a quelle negoziazioni in carenza di mandato, il fatto che la società avesse continuato ad operare per circa 10 anni sul conto corrente sul quale erano stati annotati i relativi addebiti e le causali induceva a ravvisare una sua ratifica tacita all'operato dell'intermediario; (v) in ogni caso, ciò che rilevava in via assorbente era che Fincentro - pur deducendo la nullità degli investimenti in questione per le dette ragioni (mancanza di previa stipula del contratto quadro e mancanza di prova dei relativi ordini) - non aveva proposto in via riconvenzionale una domanda di ripetizione di indebito ovvero del capitale investito, bensì aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito, danno che, però, aveva dedotto in maniera assolutamente generica nulla dicendo circa il valore attuale dei prodotti finanziari, dell'attuale permanenza nel portafoglio, di eventuali rendimenti ottenuti medio tempore, oltre che delle ragioni per cui la banca avrebbe dovuto considerarla investitore prudente pur essendo una primaria società italiana specializzata nell'organizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie; perciò, trattandosi di domanda risarcitoria genericamente formulata, correttamente il giudice di primo grado l'aveva respinta. (b) Quanto all'ulteriore censura relativa alla decisione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento relativa all’inadempimento dell'impegno all'investimento pubblicitario della somma di sei milioni di euro in sei anni sulle reti di Fincentro facendo – a suo dire - mal governo delle risultanze istruttorie, la Corte ha osservato: (i) che l'assunzione dell'impegno era sempre stata contestata da Unipol e che i documenti che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, riguardavano corrispondenza che, lungi dal provare fosse stato concluso tra le parti il contratto in questione, evidenziano meri intenti, dichiarazioni di disponibilità da parte della banca e non precise obbligazioni o vincoli; né erano ammissibili le prove per interpello e testi su cui l'appellante ha insistito con il foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto genericamente riferite alla « narrativa di cui al paragrafo 2.1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo» essendo state dedotte in violazione dell'articolo 244 c.p.c; (ii) sotto il profilo subordinato della responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative, ha osservato che Fincentro non aveva mai precisato quale sarebbe stato il danno subito, essendo pacifico che il danno risarcibile per detta violazione è limitato al solo interesse cosiddetto negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e delle occasioni di contratto perdute; (iii) infine, premesso che l'appellante pareva sostenere che Unipol avesse subordinato la commessa pubblicitaria di sei milioni di euro alla stipula del mutuo ipotecario il cui importo sarebbe stato successivamente da essa unilateralmente utilizzato per effettuare, in totale autonomia e all'insaputa di controparte, gli investimenti finanziari di cui si è detto, ha ritenuto che la prova di un «accordo» in tal senso delle parti era rimasto privo di riscontro. 3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha presentato ricorso affidandolo a quattro motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (che nelle more aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all’art.360, comma 1 n.3 c.p.c. degli articoli 1362 e 1365 c.c. per erronea interpretazione degli atti processuali nonché violazione degli articoli 1283, 1284 comma 3° c.c. e 2697 c.c. e degli articoli 2727 e 2729 c.c. Con tale motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza gravata sotto diversi e distinti profili, assumendo: (a) che l'erronea interpretazione della domanda riconvenzionale di cui al n. 6 delle conclusioni formulate in appello, (relativa alle censurate appostazioni sul c/c n. 1503 ed interpretata quale domanda di ripetizione di indebito) aveva determinato l’erroneo rigetto della stessa per il fatto che Fincentro aveva prodotto solo alcuni degli estratti conto analizzati nella consulenza prodotta, in ragione di un criterio di distribuzione dell’onere della prova non applicabile nella specie, con conseguente violazione dell'articolo 2697 c.c.; sostiene infatti che, poiché la domanda rassegnata da Fincentro era stata una domanda di accertamento negativo del supposto diritto di credito avversario fondata sulla dimostrazione dell'insussistenza del saldo negativo del conto corrente all'origine della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di finanziamento, la documentazione prodotta in primo grado era idonea a fornire la prova degli inadempimenti avversari nella conduzione del rapporto di conto corrente, e, quindi, sarebbe stato onere della Unipol provare il contrario fornendo copia del contratto di conto corrente indicativo delle condizioni economiche del rapporto convenuto con l'ex correntista e l'erroneità dei conteggi effettuati dalla società; (b) che la sentenza è erronea anche nella parte in cui afferma che Fincentro non aveva mai eccepito che il rapporto di conto corrente, aperto nel 1999, non fosse regolato per iscritto, poiché, invece, sin dal primo grado la società l’aveva fatto, avendo contestato «in particolare l’addebito di interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto» producendo anche la relazione tecnico contabile; sicchè la Corte d’Appello aveva errato nel presumere – pur in mancanza della produzione del contratto da parte della banca - che il rapporto di conto corrente fosse sorretto da un contratto concluso per iscritto; (c) che è erronea e contraddittoria la motivazione contenuta nella sentenza a proposito dell'ordine di esibizione, perché la richiesta istruttoria formulata non riguardava gli estratti conto, ma riferendosi a «copia della documentazione sottoscritta dalla società» alludeva all'ipotetico contratto di conto corrente comprensivo delle condizioni economiche, nonchè agli estratti conto scalari, i quali soli riportano l'indicazione delle condizioni economiche di periodo; (d) che, infine, la sentenza, è erronea per falsa applicazione degli artt. 2727 2729 c.c. perché gli estratti conto relativi al biennio 2010/2012 e al IV trimestre del 2004, unitamente alla relazione tecnica depositata relativa al periodo 1999-2013 erano certamente elementi di prova seri precisi e concordanti sulla scorta dei quali ben poteva la Corte territoriale ritenere dimostrata la fondatezza dell'addebito di interessi ultralegali anatocistici e commissioni indebite anche per il periodo dal marzo 1999 al dicembre 2009, ancorchè sguarnito dei relativi estratti conto. 2.- I diversi profili di censura risultano infondati ove non inammissibili. 2.1- Viene in rilevo anzitutto quello relativo alla corretta interpretazione della domanda in funzione della violazione dell’art.2697 c.c. Si tratta di censura in parte inammissibile ed in parte infondata. 2.1.1- E’ inammissibile quanto alla pretesa violazione degli artt.1362 e 1365 c.c. poiché, secondo il più recente orientamento di questa Corte «ai fini della interpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dall'art. 1362 e seguenti cod. civ., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa (Cass. n. 25853/2014, n. 24847/2011, n. 4754/2004 - recessivo è invece l'orientamento, per il quale si veda Cass. n. 20325/2006, che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale) (così Cass. n. 24480/2020, confermata da Cass. n. 39173/2021). 2.1.2- E’ infondata quanto alla violazione dell’art.2967c.c.poiché la regola di ripartizione dell’onere della prova di cui alla norma per cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» si applica indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, sicché in caso di domanda di accertamento negativo del credito - quale nella specie la ricorrente afferma aver formulato – l’onere della prova resta a carico del creditore, che subisce le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. n. 9706/2024). Nella specie la domanda in questione di cui al punto 6 delle rassegnate conclusioni in appello (corrispondente a quella rassegnata in primo grado) è così formulata: «Accertare la nullità e/o l'inadempimento della banca opposta ai rapporti di conto corrente, deposito titoli e di finanziamento per aver applicato interessi indebiti e con capitalizzazione anatocistica mai approvata, cioè del tutto illegittimamente e in forza di prassi e/o di clausole nulle, anche dichiarandole sin d'ora tali a seguito dell'eventuale esibizione da parte dell’istituto di credito della documentazione contrattuale, dichiarando altresì che nulla è dovuto o rioperando in subordine il ricalcolo al tasso legale»; perciò la Corte territoriale – come già il Tribunale – ha fatto corretta applicazione nella specie della distribuzione dell’onere della prova, concernendo la domanda di Fincentro un fatto – il diverso saldo positivo del conto corrente ad una certa data per effetto di somme indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto per effetto dell’invocata nullità di talune clausole contrattuali- la cui prova non può che gravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista, e che, nella specie implicava la produzione degli estratti conto nella disponibilità dell’attore in senso sostanziale (ovvero Fincentro) che, invero, li aveva trasmessi al proprio consulente tecnico giunto sulla base degli stessi alla rideterminazione del saldo asseritamente corretto. 2.2- Del tutto inconferente è, poi, il profilo di censura rivolto al passaggio argomentativo circa il fatto che Fincentro mai avesse eccepito l’insussistenza di un contratto in forma scritta (oggetto dell’onere probatorio ritenuto gravare sulla parte) che la ricorrente fonda sull’irrilevante affermazione di aver sempre affermato «all’opposto» che l’addebito di interessi passivi ultralegali non risultava fondato su pattuizione scritta: altro essendo il contratto ed altro le sue singole clausole. 2.3- Ed ancora è inammissibile la censura riferita alla pretesa erroneità della statuizione della Corte di merito a proposito dell'ordine di esibizione, che non attiene al vizio di legittimità invocato in termini di violazione dell’art. 2697 c.c. ma alla decisione di merito sulle richieste istruttorie, essendo consolidato principio quello per cui in sede di legittimità, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (ex multis, Cass. 20.4.2020, n. 7919; Cass. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 24.1.2020, n. 1634; Cass. 23.10.2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7.11.2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 2.4 - Infine è inammissibile la censura articolata sotto il profilo dell’erronea applicazione degli articoli 2727, 2729 c.c. in materia di presunzioni, perché riguardano il convincimento raggiunto dal giudice nel merito a proposito della insufficienza degli estratti conto prodotti (relativi al solo biennio 2010/2012 e al solo IV trimestre del 2004) e della consulenza tecnica di parte (relativa al periodo 1999-2013); fermo, infatti, che in sede di legittimità rimane preclusa qualsiasi censura volta a criticare il «convincimento» che il giudice di merito si è formato in esito all’esame del materiale probatorio, si osserva che la censura invoca le norme predette in modo del tutto inconferente, non avendo il giudice fatto applicazioni delle regole valutative in esse contenute. 3. -Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell’art. 2697 comma 1 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte della Banca convenuta opposta per effetto della produzione del solo contratto di finanziamento, dal quale, tuttavia, non emergeva la prova dell’avvenuta erogazione della somma mutuata, ovvero dell’adempimento da parte della banca del contratto medesimo. 3.1- Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non risulta aver mai contestato l’adempimento da parte della banca del contratto di finanziamento, tant’è che non si comprende neppure a quale passaggio argomentativo della sentenza gravata si riferisca, atteso che dalla stessa si evince che la società appellante aveva denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. ritenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere provata la domanda della Banca opposta nonostante l'omessa produzione del fascicolo monitorio non sanata dalla produzione dei documenti compiuta nel giudizio di cognizione. Né vale a colmare l’assenza di detta specifica contestazione nei precedenti gradi di giudizio il fatto che la ricorrente nella memoria ex art. 380- bis 1 c.p.c. affermi che « sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado» «la ricorrente ha dedotto la carenza di prova della singola scheda di “movimento” del conto corrente del finanziamento de quo onde poter visionare le partite creditorie e debitorie che determinerebbe il saldo oggetto della richiesta ingiunzione», asserendo che così facendo avrebbe «ovviamente inteso confutare il preliminare profilo della prova dell’erogazione delle citate somme»: non solo perché in tal modo Fincentro pretende di introdurre con la memoria, non un chiarimento delle ragioni di cassazione avanzate in ricorso, bensì un fatto processuale decisivo per la ammissibilità del motivo, ma anche perché la deduzione che invoca si riferisce al primo grado di giudizio e non al contraddittorio del secondo grado. 4.- Il terzo motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 comma 2 c.c., 1375 c.c., 21 comma 1 lett. a), b) e d), e 23 comma 6 del TUF, nonché degli artt. 27,28,29,30 del regolamento Consob n. 11522/1998, nonché degli artt. 1399 c.c., 1832 c.c., 2358 c.c., 2697 c.c., 2946 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e 1365 c.c., nella parte in cui la sentenza ha erroneamente rigettato la domanda di accertamento degli ulteriori gravi inadempimenti avversari e la conseguente domanda risarcitoria avanzata da Fincentro», ai punti 3 e 7 delle conclusioni rassegnate in sede di merito. 4.1- Anche con tale motivo la ricorrente muove alla sentenza gravata censure plurime e distinte. In sintesi si suole: (a) del fatto che la Corte d’Appello abbia erroneamente considerato il «contratto di deposito titoli negoziazione e trasmissione ordini» prodotto in atti dalla Fincentro (e pacificamente privo di data), concluso contestualmente a quello di mutuo ipotecario in ragione delle allegazioni della società sul punto e, quindi, in data antecedente agli investimenti dedotti come illeciti, mentre il contratto in argomento sarebbe «verosimilmente [stato] concluso solo a distanza di anni dalle operazioni finanziarie compiute a fine 2004», da collocarsi in data successiva al 2007 in ragione di una circostanza (il fatto che la prima pagina di tale contratto citi il regolamento Consob n. 16190/2007) che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare; conseguentemente, si duole del fatto che la Corte di merito abbia erroneamente considerato legittime le operazioni di investimento compiute fino a detta «verosimile» datazione; (b) del fatto che la sentenza gravata, quanto alla dedotta violazione delle disposizioni normative invocate e la conseguente pretesa abusiva gestione patrimoniale effettuata dalla banca ai danni del cliente «con investimenti inadeguati e inappropriati al profilo di Fincentro oltre che in conflitto di interessi », abbia considerato dette operazioni oggetto di una ratifica tacita e a posteriori della società per effetto del silenzio serbato sulle operazioni stesse che le risultavano contabilizzate, stante l’impossibilità di convalida di un negozio nullo, principio applicabile agli acquisti di valori mobiliari eseguiti in carenza di ordini dopo il 2007 (quale l’ operazioni di acquisto di 3 milioni di azioni ordinarie Unipol in data 9.12.2012); (c) del fatto la Corte d’appello abbia – a suo dire – valorizzato l’effetto sanante dell'articolo 1832 c.c. che riguarda solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro mera realtà effettuale e non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti; (d) del fatto, infine, che erroneamente la Corte d’Appello abbia argomentato circa l’assoluta genericità della domanda di risarcimento del danno, visto che nulla vietava alla società di proporre una domanda di risarcimento del danno rispetto alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo e che la domanda era generica perché limitata solo all'an debeatur e non estesa anche al quantum; ondela Corte bolognese avrebbe, pur a fronte di precisa richiesta, fornito una motivazione del tutto incoerente e illogica rispetto alla formulata domanda di condanna generica in quanto trattata come se fosse stata una domanda di condanna specifica, con conseguente violazione – ancora - degli articoli 1362 1365 c.c. e travisamento del contenuto degli atti processuali. 4.2. Il motivo, che come si evince dalla sintesi che precede, riguarda diverse ragioni della decisone con cui la Corte d’appello è pervenuta al rigetto della domanda di risarcimento, va respinto per l’assorbente ragione che è infondata la censura che la ricorrente muove alle argomentazioni circa il rigetto della medesima per «assoluta genericità» della stessa, poiché trattandosi di ratio decidendi che giuridicamente e logicamente è sufficiente a giustificare la decisione adottata, la sua solidità sul piano del vizio di legittimità dedotto, rende superflua, per difetto di interesse, la considerazione delle altre censure rivolte alle altre rationes, atteso che l’eventuale ammissibilità e fondamento di queste non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza, secondo il principio consolidato per cui «quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate» (Cass., Sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372; Cass., Sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; Cass., Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6985; Cass., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10815). Invero le doglianze che illustra la ricorrente con riguardo alle ragioni che sorreggono la ritenuta genericità della domanda stessa, sono: (a) inconferenti e perciò inammissibili ove si riferiscono al fatto che, a fronte della deduzione di operazioni di investimento illegittime, la parte può ben chiedere il ristoro del danno piuttosto che la ripetizione dell’indebito oggettivo, poiché la ratio decidendi sul punto non smentisce affatto detta possibilità, limitandosi a rilevare che, avendo la parte appellante chiesto un ristoro del danno, detto danno andava specificamente dedotto; (b) inconferenti ed inammissibili, altresì , ove attengono alle argomentazioni svolte a proposito della omessa «individuazione» del danno asseritamente prodotto dalla condotta abusiva della banca, poiché le considerazioni che, nel vagliare la domanda, la Corte d’appello svolge valorizzando l’assenza di allegazioni circa il valore attuale dei prodotti finanziari, l'attuale permanenza nel portafoglio degli stessi, eventuali rendimenti ottenuti medio tempore, attengono non al profilo della liquidazione del danno, bensì a quello preliminare della sua stessa sussistenza e individuazione: è vero, infatti che la legge consente, a chi abbia formulato una domanda di condanna, di limitare in corso di causa la propria richiesta all'an debeatur , ma in tal caso è solo la quantificazione del danno a non formare oggetto del giudizio, mentre resta requisito indefettibile della causa petendi l’allegazione dell’illiceità della condotta, del danno asseritamente subito, e del nesso di causalità tra l’una e l’altro; come affermato con orientamento costante da questa Corte «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; in simile ipotesi, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica ( SS:UU n. 12103/1995; cass. n. 10453/2001; Cass. n. 6235/2018, conforme a Cass.1631/2009, Cass. n. 25638/2010; Cass. 21326 /2018; Cass. 24058/2022). Nella specie invece - come rilevato da entrambi i giudici di merito – «il danno è stato dedotto in modo assolutamente generico» non essendo stato allegato alcunchè circa risultati patrimoniali pregiudizievoli prodotti dalle operazioni di investimento in tesi illegittime. 5.-Il quarto motivo denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e degli artt. 1350, 1352 e 2697 c.c. La ricorrente con tale motivo censura la decisione, per avere la Corte territoriale ritenuta sfornita di prova la domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento avversario dell'accordo pubblicitario, articolando anche detta censura sotto distinti profili. 5.1 – Sotto il primo profilo censura la sentenza per avere erroneamente affermato, in violazione dell’art. 115 c.p.c., che la banca avesse contestato di aver assunto l'impegno pubblicitario dedotto, poiché, invece, si sarebbe «sempre limitata a sostenere di non essere stata a conoscenza di queste circostanze o che fossero dichiarazioni generiche o carenti di prova» e ad eccepire la estraneità della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda proposta in sede monitoria; cosicchè la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere pacificamente dimostrata l'assunzione dell'impegno pubblicitario da parte di Unipol per il valore di 6 milioni di euro e l’inadempimento dello stesso; o avrebbe potuto affermare la responsabilità precontrattuale della banca per violazione del generale dovere di buona fede, come pure in subordine richiesto. Il motivo - oltre ad essere chiaramente infondato agli effetti della violazione dell’art. 115 c.p.c. proprio in ragione delle contestazioni svolte dalla banca - è altresì inammissibile, poichè nella veste formale del vizio di legge, costituisce, in realtà, una critica al convincimento raggiunto dal giudice nel merito, alla luce dell’analisi dei fatti e delle prove che non può essere riproposto in questa sede se non negli stretti limiti in cui tale convincimento risulti raggiunto applicando erroneamente le regole di giudizio, e di valutazione della prova, ovvero rendendo una motivazione che, in quanto apparente contraddittoria o ipotetica, ove non addirittura omessa, non soddisfi i requisiti minimi costituzionali, il che qui, evidentemente, non è. L’inammissibilità si estende anche alla subordinata censura mossa al rigetto della domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per rottura delle trattive che non si confronta con la ratio deciendi che attiene all’insussistenza di allegazioni circa lo specifico danno in siffatta ipotesi risarcibile (limitato al c.d. interesse negativo). 5.2- Sotto altro profilo si duole del fatto che la Corte di merito avrebbe interpretato e valutato erroneamente i documenti prodotti (le missive in proposito scambiate tra Unipol e Fincentro): da un lato, ancora in violazione del principio di non contestazione dei fatti, poiché non avendo la banca – in tesi - contestato dette missive, i fatti dalle stesse evincibili avrebbero dovuto essere considerati incontroversi; dall’altro in violazione dei criteri interpretativi del contratto, avendo la Corte territoriale omesso l'esame dello scopo che le parti intendevano perseguire attraverso il negozio di mutuo ipotecario e la commessa pubblicitaria, quindi della più ampia ed unitaria operazione economica di cui i medesimi negozi facevano parte; d’altro lato ancora, in violazione delle norme 1350, 1352 c.c. perché affermando che era assente «la prova del contratto posto a fondamento della domanda riconvenzionale dell'opponente Fincentro» – a dire della ricorrente – la Corte d’Appello avrebbe preteso una prova scritta della commessa pubblicitaria che né la legge né gli accordi inter partes imponevano di adottare Anche detta censura è inammissibile perché evidentemente attiene, non all’errata applicazione di regole interpretative delle prove offerte da Fincentro, bensì, attraverso l’apparente contestazione della violazione delle norme richiamate, al convincimento raggiunto del giudice nel merito: la Corte d’Appello ha ritenuto i documenti offerti idonei a dimostrare solo «intenti» e non la «conclusione di un contratto» che obbligasse Unipol all’investimento richiesto e, d’altro canto, inidonei a dimostrare l’assunto che il mutuo fondiario pacificamente concluso, fosse solo apparente e funzionale al perseguimento di altro interesse; detto convincimento in quanto retto da una motivazione immune dai vizi indicati (avendo la Corte esplicitamente escluso la prova di una volontà negoziale diversa da quella espressa con il contratto concluso e non avendo in alcun modo fatto riferimento all’assenza di una forma scritta ad substantiam o ad probationem ) si riduce alla pretesa di una surrettizia revisione del giudizio di merito sulle risultanze probatorie precluso in questa sede di legittimità. 5.3– Sotto ulteriore profilo Fincentro censura l'inciso argomentativo circa la contrarietà al disposto dell’art. 244 c.p.c. della deduzione delle prove per interpello e testi su cui l'appellante aveva insistito a fondamento della domanda riconvenzionale nell'udienza di precisazione delle conclusioni, che sarebbe errato poiché essa appellante aveva indicato 10 capitoli di prova con l'indicazione delle persone da interrogare, «così specificando la narrativa di cui al paragrafo 2.1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo», sicché la Corte aveva tutti gli elementi per stabilire se la prova fosse stata influente e pertinente. Anche detta censura è inammissibile poiché attinente, appunto, ad un inciso sulle prove orali dedotte, che solo correda senza alcuna decisività, il ragionamento cognitivo di merito di cui già si è riferito sulla insussistenza della prova del contratto preteso. 6.- Da ultimo reputa il Collegio è inammissibile la deduzione - compiuta da parte ricorrente con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. – circa l’intervenuta declaratoria di nullità del mutuo fondiario del 2004 ad opera del Tribunale di Roma con ordinanza resa in sede di reclamo in data 6.03.2024 avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare nelle more avviata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta del predetto titolo ed opposta ex art. 615, comma 2, c.p.c., che, quale pronuncia interlocutoria resa in una fase cautelare neppure astrattamente destinata ad assumere stabilità, oltre a non avere alcun valore vincolante, costituisce un argomento nuovo che, come tale, non può trovare ingresso con il detto mezzo processuale. 7.- Il ricorso in definitiva va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquida