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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 39173/2021

Testo disponibile della fonte

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o «[OSCURATO:PERSONA] spa (oggi Agenzia Entrate Riscossio- ne)», ha ritenuto che l’istanza di fallimento fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta Equita- lia [OSCURATO:SOCIETA].

La corte di appello ha poi affermato che tale nuovo soggetto aveva legittimamente utilizzato le procure sostanziali ed il mandato alle liti per l'esercizio dell'azione giudiziaria, rilasciati nell'aprile 2017 dalla società dante causa, prima della sua estinzione e dell'i- stituzione del nuovo ente successore, in quanto la legge aveva di- sposto il trasferimento alla Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA], senza so- luzione di continuità, di tutti i rapporti e le funzioni di natura so- stanziale e processuale già facenti capo alle società del gruppo Equitalia.

2. Avverso la suddetta sentenza MTN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 29.3.2018, svolgendo tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso, notificato il 4.5.2018 l'A- genzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Fallimento non ha svolto difese.

2.5. La ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n.10941 del 9.6.2020 la sesta sezione della Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di legittimità sulle questioni dibattute, e ha 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 rimesso la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, com-Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021 ma 2, cod. proc. civ.

Data pubblicazione 09/12/2021 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del se- condo motivo di ricorso, salvo prospettare, a pagina 3 della nota di conclusioni scritte, l’applicabilità officiosa dell’istituto della sanato- ria ex art.182, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, proposto ex art. 360 primo comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod.proc.civ. e dell'art. 1 del d.l. 193/2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, e lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto che l'istanza di fallimento, inequivo- camente presentata da [OSCURATO:PERSONA] successiva- mente al 1°.7.2017 (ovvero alla sua estinzione ex lege), fosse sta- ta proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle En- trate [OSCURATO:SOCIETA], solo perché quest’ultima era indicata fra paren- tesi nell’epigrafe dell’atto.

2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle stesse norme indica- te con il primo motivo e dell'art. 83 cod.proc.civ.; in particolare, MTN lamenta che la corte d'appello non abbia accolto la sua ec- cezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore della parte istante, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura rilasciatagli da Equitalia nell'aprile 2017, che aveva esercitato l'azione dopo l'e- stinzione della società pur essendo il mandato alle liti cessato per effetto della cancellazione della mandante dal registro delle impre- se.

2.3. Con il terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 182 cod.proc.civ. e dell'art. 1 del d.l. 193/2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, e la- menta che la corte d'appello non abbia verificato il permanere 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 dell'effettiva titolarità del potere di nomina in capo al funzionario di Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Equitalia che aveva effettuato la designazione del difensore avv.to Rina, anche dopo il suo trasferimento, avvenuto per legge, alle di- pendenze di AdER.

1. Il primo motivo è fondato. 1.1.L’art.125 cod.proc.civ. in tema di contenuto e sottoscri- zione degli atti di parte, prescrive che essi, salvo che la legge di- sponga altrimenti, debbono indicare, fra l’altro, le parti e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sot- toscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura, che può essergli rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla co- stituzione della parte rappresentata.

L’art. 163 cod. proc. civ., nell’indicare il contenuto della cita- zione, atto introduttivo del giudizio a cognizione ordinaria, prescri- ve che esso deve contenere, fra l’altro, il nome, il cognome, la re- sidenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; se at- tore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non rico- nosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denomina- zione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.

Non si dubita, peraltro, che le medesime prescrizioni siano ri- chieste anche quando il giudizio debba essere introdotto con ricor- so.

1.2. E’ sulla scorta di tali, ben chiare e dettagliate norme pro- cessuali, che il giudice, ove ne sia richiesto, deve procedere all’identificazione della parte che agisce in giudizio.

Questa Corte ha già affermato che ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpreta- zione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod.civ., poi- ché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di in- 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 dividuazione della comune intenzione delle parti e la stessa sogget-Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021 tiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata espli-Data pubblicazione 09/12/2021 citata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Sez. 3, n. 24480 del 04.11.2020, Rv. 659762 – 01; Sez. 3, n. 25853 del 09.12.2014, Rv. 633517 – 01).

A maggior ragione, il principio deve valere qualora sia con- troversa l’individuazione stessa del soggetto agente: dalle disposi- zioni sopra richiamate si ricava infatti, inequivocamente, che la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attri- buita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta indi- viduazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancor- ché fondata su indicazioni anch’esse contenute nell’atto, ma diver- se e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo.

L’errore eventualmente compiuto dal giudice nell’identificazione della parte ridonda dunque in un vizio proces- suale, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.

1.3. Nella specie MTN lamenta, per l’appunto, che la Corte di Salerno sia incorsa in tale vizio perché, basandosi esclusivamente sulla scritta, contenuta nell’intestazione del ricorso ex art.6 l.fall. , «[OSCURATO:PERSONA] spa (oggi Agenzia Entrate Riscossio- ne)», ha ritenuto che l'istanza di fallimento fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico. 1.4.E’ principio consolidato che questa Corte, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del «fatto proces- suale» e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi(Sez.

L, n. 20924 del 5.8.2019, Rv. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 654799 – 01;Sez. 2, n. 20716 del 13.8.2018, Rv. 650015 Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021– 02; Sez. 5, n. 25259 del 25.10.2017, Rv. 646124 - 01); è necessario Data pubblicazione 09/12/2021 inoltre che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi indivi- duanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il rie- same, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alterna- tiva del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'er- rore denunciato (Sez.

U, n. 20181 del 25.7.2019, Rv. 654876 - 01).

A tale onere la ricorrente non si è sottratta perché ha dato conto minuziosamente, nel proprio ricorso, del contenuto dell’istanza di fallimento presentata nei suoi confronti il 4.7.2017, fra l’altro senza incorrere in contestazioni ex adverso.

La stessa sentenza impugnata, comunque, dà conto, in ter- mini del tutto conformi, delle indicazioni che, nell’epigrafe dell’istanza di fallimento, facevano seguito alla denominazione “[OSCURATO:PERSONA] (oggi Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA])” e del contenuto della procura speciale utilizzata per proporla.

1.5. Ciò premesso, l’assunto della corte salernitana, secondo cui l’istanza sarebbe stata proposta da AdER e non da Equitalia, non può essere condiviso per il suo evidente contrasto con il dato letterale e con plurimi elementi di contorno che lo smentiscono in modo flagrante.

1.5.1. La sola intestazione dell’atto (in cui peraltro l’indicazione «oggi AdER» era posta fra parentesi) non era affatto sufficiente ad identificare in AdER il soggetto agente, visto che, come riconosce contraddittoriamente la stessa corte di appello, subito dopo la parentesi, erano indicati la sede legale, il codice fi- scale e la partita IVA di Equitalia, ossia una serie di dati univoca- mente identificativi del soggetto estinto. 1.5.2.In secondo luogo, il soggetto conferente la procura era Equitalia, come pure riconosciuto dal giudice laddove riferisce che 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 la procura era stata rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] «Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021nella sua qualità di Responsabile p.t. funzione [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Equitalia», a sua volta a ciò auto- rizzato dalla procura speciale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep.42647 rilasciata dal Direttore generale p.t. di Equita- lia [OSCURATO:PERSONA].

1.5.3. Anche nel corpo dell’atto e nella formula introduttiva delle conclusioni la richiesta giudiziale di dichiarazione del fallimen- to era intestata a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto ormai estinto e privo di legittimazione ad agire, senza alcun riferi- mento alla subentrante AdER.

1.5.4. Infine, un’indicazione fra parentesi (del tipo «oggi…») potrebbe valere solo nel caso di mero cambio di denominazione dello stesso soggetto, ma non nel caso di successione di un nuovo soggetto ad un altro che si sia estinto; semmai, poi, per avallare la lettura operata in sentenza, l’atto avrebbe dovuto essere intestato in maniera opposta, e cioè ad “AdER (già Equitalia)”.

1.6. Tutti questi elementi convergenti portano ad escludere che il ricorso sia stato proposto a nome e nell’interesse di AdER, te- si neppure labilmente suffragata dalla mera menzione parentetica della sua qualità di successore di Equitalia.

Tutti gli elementi che, ai sensi degli artt. 125 e 163, 1° com- ma n. 1 cod. proc. civ, valgono a individuare la parte agente (lette- rale intestazione dell’epigrafe, menzione di dati identificativi univo- ci come codice fiscale, partita IVA, sede, procura alle liti) militano invece nel senso che l’istanza è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua estinzione.

Deve dunque concludersi per la nullità insanabile di detta istanza, presentata da un soggetto ormai inesistente e privo di ca- pacità processuale in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art.1, comma 1, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.193 convertito dalla legge 1.12.2016, n.225, con conseguente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 nullità di tutti i successivi atti del procedimento, da essa necessa-Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021 riamente dipendenti, ex artt.159 e 161 cod.proc.civ.

3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudi- zio non poteva essere iniziato, con assorbimento degli altri motivi.

Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.384, comma 2, cod.proc.civ., pronunciando, in accoglimento del reclamo, la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di MTN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che deve pertanto essere revocato.

Le spese del giudizio di reclamo e di quello di legittimità se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo di MTN [OSCURATO:PERSONA], dichiara la nullità della sentenza reclamata e revoca il fallimento della società; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese in fa- vore della ricorrente, liquidate nella somma di € 11.000, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, per il giudizio di re- clamo, e in € 7.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Se- zione civile il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.[OSCURATO:PERSONA] 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o «[OSCURATO:PERSONA] spa (oggi Agenzia Entrate Riscossio- ne)», ha ritenuto che l’istanza di fallimento fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla disciolta Equita- lia [OSCURATO:SOCIETA]. La corte di appello ha poi affermato che tale nuovo soggetto aveva legittimamente utilizzato le procure sostanziali ed il mandato alle liti per l'esercizio dell'azione giudiziaria, rilasciati nell'aprile 2017 dalla società dante causa, prima della sua estinzione e dell'i- stituzione del nuovo ente successore, in quanto la legge aveva di- sposto il trasferimento alla Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA], senza so- luzione di continuità, di tutti i rapporti e le funzioni di natura so- stanziale e processuale già facenti capo alle società del gruppo Equitalia. 2. Avverso la suddetta sentenza MTN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 29.3.2018, svolgendo tre motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso, notificato il 4.5.2018 l'A- genzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Fallimento non ha svolto difese. 2.5. La ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n.10941 del 9.6.2020 la sesta sezione della Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., in difetto di precedenti specifici di legittimità sulle questioni dibattute, e ha 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 rimesso la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, com-Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021 ma 2, cod. proc. civ. Data pubblicazione 09/12/2021 Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del se- condo motivo di ricorso, salvo prospettare, a pagina 3 della nota di conclusioni scritte, l’applicabilità officiosa dell’istituto della sanato- ria ex art.182, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ex art. 360 primo comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 cod.proc.civ. e dell'art. 1 del d.l. 193/2016, convertito dalla legge n.225 del 2016, e lamenta che la corte d'appello abbia ritenuto che l'istanza di fallimento, inequivo- camente presentata da [OSCURATO:PERSONA] successiva- mente al 1°.7.2017 (ovvero alla sua estinzione ex lege), fosse sta- ta proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle En- trate [OSCURATO:SOCIETA], solo perché quest’ultima era indicata fra paren- tesi nell’epigrafe dell’atto. 2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle stesse norme indica- te con il primo motivo e dell'art. 83 cod.proc.civ.; in particolare, MTN lamenta che la corte d'appello non abbia accolto la sua ec- cezione relativa al difetto di ius postulandi del difensore della parte istante, avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura rilasciatagli da Equitalia nell'aprile 2017, che aveva esercitato l'azione dopo l'e- stinzione della società pur essendo il mandato alle liti cessato per effetto della cancellazione della mandante dal registro delle impre- se. 2.3. Con il terzo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360 primo comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 182 cod.proc.civ. e dell'art. 1 del d.l. 193/2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, e la- menta che la corte d'appello non abbia verificato il permanere 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 dell'effettiva titolarità del potere di nomina in capo al funzionario di Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021 Equitalia che aveva effettuato la designazione del difensore avv.to Rina, anche dopo il suo trasferimento, avvenuto per legge, alle di- pendenze di AdER. 1. Il primo motivo è fondato. 1.1.L’art.125 cod.proc.civ. in tema di contenuto e sottoscri- zione degli atti di parte, prescrive che essi, salvo che la legge di- sponga altrimenti, debbono indicare, fra l’altro, le parti e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sot- toscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura, che può essergli rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla co- stituzione della parte rappresentata. L’art. 163 cod. proc. civ., nell’indicare il contenuto della cita- zione, atto introduttivo del giudizio a cognizione ordinaria, prescri- ve che esso deve contenere, fra l’altro, il nome, il cognome, la re- sidenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono; se at- tore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non rico- nosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denomina- zione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio. Non si dubita, peraltro, che le medesime prescrizioni siano ri- chieste anche quando il giudizio debba essere introdotto con ricor- so. 1.2. E’ sulla scorta di tali, ben chiare e dettagliate norme pro- cessuali, che il giudice, ove ne sia richiesto, deve procedere all’identificazione della parte che agisce in giudizio. Questa Corte ha già affermato che ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpreta- zione del contratto dettati dagli artt. 1362 e seguenti cod.civ., poi- ché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di in- 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 dividuazione della comune intenzione delle parti e la stessa sogget-Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021 tiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata espli-Data pubblicazione 09/12/2021 citata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adeguata difesa (Sez. 3, n. 24480 del 04.11.2020, Rv. 659762 – 01; Sez. 3, n. 25853 del 09.12.2014, Rv. 633517 – 01). A maggior ragione, il principio deve valere qualora sia con- troversa l’individuazione stessa del soggetto agente: dalle disposi- zioni sopra richiamate si ricava infatti, inequivocamente, che la provenienza dell’atto introduttivo del giudizio non può essere attri- buita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta indi- viduazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancor- ché fondata su indicazioni anch’esse contenute nell’atto, ma diver- se e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. L’errore eventualmente compiuto dal giudice nell’identificazione della parte ridonda dunque in un vizio proces- suale, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ. 1.3. Nella specie MTN lamenta, per l’appunto, che la Corte di Salerno sia incorsa in tale vizio perché, basandosi esclusivamente sulla scritta, contenuta nell’intestazione del ricorso ex art.6 l.fall. , «[OSCURATO:PERSONA] spa (oggi Agenzia Entrate Riscossio- ne)», ha ritenuto che l'istanza di fallimento fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico. 1.4.E’ principio consolidato che questa Corte, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del «fatto proces- suale» e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi(Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019, Rv. 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 654799 – 01;Sez. 2, n. 20716 del 13.8.2018, Rv. 650015 Numero sezionale 4714/2021Numero di raccolta generale 39173/2021– 02; Sez. 5, n. 25259 del 25.10.2017, Rv. 646124 - 01); è necessario Data pubblicazione 09/12/2021 inoltre che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi indivi- duanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il rie- same, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alterna- tiva del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'er- rore denunciato (Sez. U, n. 20181 del 25.7.2019, Rv. 654876 - 01). A tale onere la ricorrente non si è sottratta perché ha dato conto minuziosamente, nel proprio ricorso, del contenuto dell’istanza di fallimento presentata nei suoi confronti il 4.7.2017, fra l’altro senza incorrere in contestazioni ex adverso. La stessa sentenza impugnata, comunque, dà conto, in ter- mini del tutto conformi, delle indicazioni che, nell’epigrafe dell’istanza di fallimento, facevano seguito alla denominazione “[OSCURATO:PERSONA] (oggi Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA])” e del contenuto della procura speciale utilizzata per proporla. 1.5. Ciò premesso, l’assunto della corte salernitana, secondo cui l’istanza sarebbe stata proposta da AdER e non da Equitalia, non può essere condiviso per il suo evidente contrasto con il dato letterale e con plurimi elementi di contorno che lo smentiscono in modo flagrante. 1.5.1. La sola intestazione dell’atto (in cui peraltro l’indicazione «oggi AdER» era posta fra parentesi) non era affatto sufficiente ad identificare in AdER il soggetto agente, visto che, come riconosce contraddittoriamente la stessa corte di appello, subito dopo la parentesi, erano indicati la sede legale, il codice fi- scale e la partita IVA di Equitalia, ossia una serie di dati univoca- mente identificativi del soggetto estinto. 1.5.2.In secondo luogo, il soggetto conferente la procura era Equitalia, come pure riconosciuto dal giudice laddove riferisce che 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 la procura era stata rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] «Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021nella sua qualità di Responsabile p.t. funzione [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Equitalia», a sua volta a ciò auto- rizzato dalla procura speciale a rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep.42647 rilasciata dal Direttore generale p.t. di Equita- lia [OSCURATO:PERSONA]. 1.5.3. Anche nel corpo dell’atto e nella formula introduttiva delle conclusioni la richiesta giudiziale di dichiarazione del fallimen- to era intestata a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto ormai estinto e privo di legittimazione ad agire, senza alcun riferi- mento alla subentrante AdER. 1.5.4. Infine, un’indicazione fra parentesi (del tipo «oggi…») potrebbe valere solo nel caso di mero cambio di denominazione dello stesso soggetto, ma non nel caso di successione di un nuovo soggetto ad un altro che si sia estinto; semmai, poi, per avallare la lettura operata in sentenza, l’atto avrebbe dovuto essere intestato in maniera opposta, e cioè ad “AdER (già Equitalia)”. 1.6. Tutti questi elementi convergenti portano ad escludere che il ricorso sia stato proposto a nome e nell’interesse di AdER, te- si neppure labilmente suffragata dalla mera menzione parentetica della sua qualità di successore di Equitalia. Tutti gli elementi che, ai sensi degli artt. 125 e 163, 1° com- ma n. 1 cod. proc. civ, valgono a individuare la parte agente (lette- rale intestazione dell’epigrafe, menzione di dati identificativi univo- ci come codice fiscale, partita IVA, sede, procura alle liti) militano invece nel senso che l’istanza è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua estinzione. Deve dunque concludersi per la nullità insanabile di detta istanza, presentata da un soggetto ormai inesistente e privo di ca- pacità processuale in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art.1, comma 1, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.193 convertito dalla legge 1.12.2016, n.225, con conseguente 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 10394/2018 Numero sezionale 4714/2021 nullità di tutti i successivi atti del procedimento, da essa necessa-Numero di raccolta generale 39173/2021Data pubblicazione 09/12/2021 riamente dipendenti, ex artt.159 e 161 cod.proc.civ. 3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, perché il giudi- zio non poteva essere iniziato, con assorbimento degli altri motivi. Non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.384, comma 2, cod.proc.civ., pronunciando, in accoglimento del reclamo, la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento di MTN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che deve pertanto essere revocato. Le spese del giudizio di reclamo e di quello di legittimità se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo di MTN [OSCURATO:PERSONA], dichiara la nullità della sentenza reclamata e revoca il fallimento della società; condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese in fa- vore della ricorrente, liquidate nella somma di € 11.000, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, per il giudizio di re- clamo, e in € 7.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge, per il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Se- zione civile il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L.C.G.[OSCURATO:PERSONA] 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
Sentenza Cassazione n. 39173/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris