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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09799/2026

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ALESSANDRA, con domicilio eletto in Roma,in corso [OSCURATO:PERSONA] II° 326, presso lo studio legaledell’[OSCURATO:PERSONA] ZEI, domiciliate “ex lege” presso l’indirizzodi posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA] RIGONI;- controricorrenti -Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Avverso la sentenza n. 1407/2022, della Corte d’appello diData pubblicazione 16/04/2026Venezia, depositata in data 05/07/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sette motivi, per lacassazione della sentenza n. 1407/22, del 5 luglio 2022, dellaCorte d’appello di Venezia, che – respingendone il gravameavverso la sentenza n. 877/21, del 29 aprile 2021, del [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato la responsabilità dello stesso, ex art.1590 cod. civ., condannandolo a risarcire, alle locatrici LorenzaEssidonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dannoemergente, quantificato in € 722.000,00 (pari a € 600.000,00 percosti di bonifica, determinati dal CTU ed € 122.000,00 per laperdita del fabbricato, da demolire in conseguenza delle opere dibonifica), nonché € 37.800,00 per lucro cessante, pari ai canonidi locazione non percepiti dalle stesse.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di esserestato convenuto in giudizio dalle locatrici Bagarella, le qualichiedevano il risarcimento dei danni per responsabilitàcontrattuale del locatario, per avere il medesimo utilizzato la “reslocata”, dal 1976 al 1984, per svolgervi la propria attivitàd’impresa di cromatura a spessore di metalli, assumendo che egliavesse inquinato l’immobile, sia all’interno che all’esterno.

Inparticolare, agendo a norma dell’art. 447-bis cod. proc. civ., essechiedevano la reintegrazione in forma specifica (medianteripristino dello status quo ante dell’intera proprietà) e ilrisarcimento dei danni, tra i quali il danno emergente per lademolizione del fabbricato – quantificato in € 122.000,00 – e ilNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026lucro cessante, per la perdita dei canoni di locazione dal 2010.

Inparticolare, le Bagarella asserivano di aver riscontrato,nell’ottobre 2010, la presenza, sui muri dell’immobile, diun’insolita colorazione giallastra, affermando, inoltre, cheGabriele Cozza aveva realizzato due vasche di cemento, utilizzateper l’attività di cromatura e le aveva occultate alla parte locatrice,costruendole nel sottosuolo dell’immobile.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale – oltre adeccepire preliminarmente la prescrizione decennale del creditorisarcitorio, ex art. 2946 cod. civ. (giacché le macchie gialle dacromo risultavano immediatamente visibili, al pari delle vasche dicromatura, sicché il dies a quo andava computato dalla scadenzadel termine di locazione, cessata nel 1984, o in epocaimmediatamente successiva) – contestava la propriaresponsabilità nella produzione dell’inquinamento, nonchél’esistenza e la quantificazione dei danni richiesti.

In particolare,il convenuto rilevava che gli immobili, sia prima che dopo lapropria locazione, erano stati locati a terzi per altre attivitàsempre consistite nella lavorazione dei metalli, deducendo,altresì, che nel sottosuolo erano presenti rifiuti portati in locoall’epoca dell’edificazione dell’immobile, compatibili conl’inquinamento lamentato.

L’odierno ricorrente contestava, infine,il fatto che le vasche (le quali erano state poste fuori terra perun’altezza di circa cinquanta centimetri) fossero state interratee/o in altro modo occultate da esso Cozza, anche perché realizzatecon il consenso del locatore, che aveva assistito personalmentealla loro collocazione.Istruita la causa anche attraverso lo svolgimento diconsulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure affermava laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’obbligo direstituire la “res locata” nello stesso stato in cui l’aveva ricevuta,Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026condannandolo a risarcire i danni nella misura sopra meglioindicata.Esperito gravame dal convenuto soccombente, il giudiced’appello lo respingeva3.

Avverso la sentenza della Corte lagunare ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di sette motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 2935cod. civ. e 115, comma 2, cod. proc. civ.Si censura la sentenza impugnata perché la Corte veneziana,in violazione dell’art. 2935 cod. civ., avrebbe erroneamenteritenuto che il dies a quo della prescrizione vada individuato nelmomento in cui l’accertamento del danno venga effettuato da untecnico qualificato e non allorché lo stesso sia percepibileall’esterno e conoscibile da parte del danneggiato, su tali basirespingendo l’eccezione di prescrizione decennale del creditorisarcitorio.Inoltre, a causa della falsa applicazione di legge di cui sopra,essa avrebbe disapplicato (o erroneamente applicato) l’art. 115,comma 2, cod. proc. civ., là dove, dopo aver evidenziato comefatto accertato la circostanza per cui le resistenti “avevanoriscontrato che i muri (dell’ex Galvanica) presentavano un’insolitacolorazione giallastra”, non ha dato rilievo – ai fini delladeterminazione del dies a quo della prescrizione – alla nozione difatto che rientra nella comune esperienza secondo cui il coloregiallo dei muri delle ex Galvaniche viene considerato come indiceinequivocabile di inquinamento da cromo”.Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/20263.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia laconoscenza e/o la conoscibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (dantecausa delle Bagarella), delle vasche di cromatura sitenell’immobile locato, sia al momento della loro costruzione, sia almomento della riconsegna del bene.Inoltre, nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che laCorte territoriale abbia valutato – seppur “a contrariis” – dettacircostanza, ricorrerebbe violazione o falsa applicazione degli artt.116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., là dove la sentenzaimpugnata ha (erroneamente) ritenuta provata l’ignoranza didetta circostanza da parte del Bortolan.3.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata, là dove ha omesso divalutare e considerare gli interventi di bonifica effettuati daGabriele Cozza nel 2016, i quali avevano reso inattuali le analisieffettuate precedentemente, sulla base delle quali, dapprima ilCTU (che non ha svolto proprie analisi), e poi il giudice, hannoritenuto sussistente l’inquinamento e la sua riferibilità all’odiernoricorrente.3.4.

Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., là dove la Corte di Appello diVenezia, erroneamente applicando ed interpretando l’art 193 cod.proc. civ., ha ritenuto l’attività dell’ausiliario conforme a talenorma, sebbene il medesimo non avesse espletato alcuna analisiNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026o altro accertamento tecnico, e ha, quindi, rigettato l’eccezione dinullità della CTU.3.5.

Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata là dove essa ha omesso divalutare e considerare la circostanza – ad avviso del ricorrentefondamentale – emersa nel giudizio, secondo cui, all’esternodell’immobile locato, si sono riscontrate concentrazioni di piomboe di rame molto più elevate di quelle accertate all’interno delcapannone (ciò che risultava compatibile anche con altre attivitàartigianali succedutesi nello stesso insediamento e nellevicinanze), nonché la circostanza per cui le concentrazioni di dettimetalli all’esterno non erano scientificamente compatibili con ivalori di cromo accertati all’interno.3.6.

Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata per aver “omesso divalutare e considerare che il Comune di Caldogno si è in concretofatto carico dell’attività di bonifica dell’immobile”, sicché dallasomma dovuta a titolo di risarcimento danni andava espunta lavoce relativa ai costi di bonifica.3.7.

Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt.1590, 1218 e 1223 cod. civ., oltre che dell’art. 253, comma 3,d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ, làdove la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante, ai finidell’applicazione dell’art. 1590 cod. civ., e della determinazione eNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026quantificazione del danno ex art. 1223 cod. civ., la circostanza percui il Comune di Costabissara sta eseguendo e/o ha eseguito labonifica degli immobili oggetto di causa.4.

Hanno resistito all’avversaria impugnazione, concontroricorso, le Bagarella, chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diun suo Sostituto, non ha depositato requisitoria scritta.7.

In data 14 febbraio 2024 il difensore del ricorrente hadepositato certificato di morte del suo assistito asserendol’intervenuta interruzione del giudizio.8.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE9.

“In limine”, a fronte della richiesta avanzata del difensoredel ricorrente in data 14 febbraio 2024, va ribadito che “inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità”, nello stesso “non è applicabilel’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi ditale parte l’ingresso nel processo” (tra le altre, Cass. Sez.

Lav.,sent. 29 gennaio 2016, n. 1757, Rv. 638717-01).Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610 Ciò detto, il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motiviin cui si articola.10.1.

Inammissibile è, infatti, il primo motivo.10.1.1.

Nello scrutinarlo, va rilevato, preliminarmente, chenella giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione –qualunque sia il titolo della responsabilità, e dunque anche in casodi responsabilità contrattuale – “decorre da quando il danneggiatoha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia deldanno” (Cass. Sez. 3, ord. 13 novembre 2024, n. 29328, Rv.672572-01), restando, tuttavia, inteso che “il relativoaccertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile incassazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2023, n. 29859 Rv. 669328-01),Riguardata, pertanto, sotto questo specifico angolo visuale, lasentenza della Corte territoriale non risulta affetta né da«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», né da«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», i soliprofili, ormai, idonei ad integrare – accanto alla «mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la«motivazione apparente» – il vizio motivazionale (così, da ultimoe tra le innumerevoli, Cass. Sez.

Un., sent. 5 marzo 2024, n.5792, in particolare al § 10.9, pag. 24)Quanto, poi, alla denunciata violazione dell’art. 115, comma2, cod. proc. civ., premesso che, in sede di legittimità, non èsindacabile il mancato ricorso al “fatto notorio”, ma è possibilesoltanto censurare l’assunzione, a base della decisione, diun’inesatta nozione del notorio (Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011,n. 15715, Rv. 619487-01; Cass. Sez. 1, sent. 10 settembre 2015,n. 17906, Rv. 636706-01), deve evidenziarsi che quello invocatoNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026dal ricorrente sarebbe, in ipotesi, un “notorio tecnico”.

Inrelazione ad esso, però, questa Corte ha affermato che il fattonotorio, “derogando al principio dispositivo delle prove e alprincipio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioècome fatto acquisito alle conoscenze della collettività con talegrado di certezza da apparire incontestabile”, sicché “tra lenozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare leacquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementivalutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolaridati estimativi” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 16 dicembre 2019,n. 33154, Rv. 656301-01).10.2.

Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.10.2.1.

Fermo quanto sì dirà per la censura di “omessoesame”, nello scrutinare i successivi motivi di ricorso, ladenunciata violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod.civ. – oggetto anch’essa del presente motivo – non può essereprospettata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,per contestare l’apprezzamento della prova.Inammissibile è, infatti, la censura di violazione dell’art. 116cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della liberavalutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendola stessa ipotizzabile solo quando “il giudice di merito disattendatale principio in assenza di una deroga normativamente prevista,ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento unaprova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”(Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01,nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass.Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre“ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez.

Un.,sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovveroevidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di“irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilitàlogica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n.16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass.Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01,nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n.13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n.6758, Rv. 664061-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n.1986, Rv. 673839-01).Egualmente, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n.13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n.18092, Rv. 658840-01, nello stesso senso, in motivazione,sebbene non massimata, Cass. Sez.

Un., sent. 5 agosto 2016, n.16598, richiamata, “ex multis”, da Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre2018, n. 26769, Rv. 650892-01); evenienza, quella appenaindicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando,invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazioneNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essaData pubblicazione 16/04/2026“può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art.360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo(Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.).10.3.

I motivi terzo, quinto e sesto – da scrutinarsiunitariamente, giacché prospettano tutti i vizi di omesso esame difatti decisivi – sono inammissibili, per varie ragioni.10.3.1.

Tale esito s’impone, innanzitutto, ex art. 348-ter,ultimo comma, cod. proc. civ.Al riguardo, infatti, va segnalato che – avendo l’odiernoricorrente appellato una sentenza resa in prime cure in data 29aprile 2021 – il suo atto di appello risulta, per definizione,proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “rationetemporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr.Cass.

Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01;in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n.24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un casodi cd.

“doppia conforme di merito”, qual è quello presente, laproposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la partericorrente non soddisfi l’onere – ciò che nella specie non risultaavvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”(Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03;Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Cass.

Sez.

Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01;Data pubblicazione 16/04/2026Cass.

Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01).Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza didifferenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme”ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice” (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv.664193-01).Né, d’altra parte, l’applicazione di tale norma è preclusa dallasua abrogazione, ad opera dell’art. 3, comma 26, lett. e), deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo essa effetto dal 28 febbraio2023 e con applicazione ai soli procedimenti già pendenti a taledata (tale non è il caso del giudizio in esame, atteso che ilpresente ricorso risulta essere notificato il 2 febbraio 2021),secondo la previsione generale di cui al comma 1 dell’art. 35 delmedesimo d.lgs. n. 149 del 2022.10.3.2.

L’inammissibilità dei motivi in esame, in ogni caso,discende pure – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc.civ. – dalla constatazione che il ricorrente non si doveva limitarea dedurre quali fossero i fatti “omessi” e la loro pretesa“decisività”, ma anche (ciò che non risulta avvenuto) il “dato”,testuale o extratestuale, da cui essi risultino esistenti, il “come” eil “quando” tali fatti sia stati oggetto di discussione processuale(cfr., Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610.3.

Infine, il sesto motivo è inammissibile per un’ulterioreragione, vala a dire perché prospetta un vizio revocatorio, datoche la sentenza impugnata ha affermato non risultare che ilComune di Caldono si fosse fatto carico della bonifica.10.4.

Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.10.4.1.

Preliminarmente va rilevato che esso non dedicaalcuna considerazione, dato che neppure la evoca, all’ampiamotivazione con cui la Corte lagunare ha disatteso l’eccezione dinullità della consulenza tecnica d’ufficio.Tanto, dunque, già ne inficia l’ammissibilità, se è vero che “ilmotivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio dicassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata conl’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (Cass.Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; Cass. Sez.3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1,ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 3ord. 12 gennaio 2024, n. 1341, Rv. 669796-01; nello stesso sensopure Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).In ogni caso, deve aggiuntivamente rilevarsi che la scelta delconsulente d’ufficio di non compiere analisi, avvalendosi di quelleespletate dalle autorità competenti, non costituisce ragione dinullità della consulenza, non integrando violazione dell’obbligo disvolgere fedelmente l’incarico.Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610.5.

Infine, pur il settimo motivo è inammissibile.10.5.1.

Considerazioni analoghe a quelle svolte conriferimento al motivo che precede impongono il medesimo esito,ovvero la declaratoria di inammissibilità.Il presente motivo, infatti, esordisce con l’affermazionesecondo cui “è stato documentato in corso di causa che l’attivitàdi bonifica degli immobili oggetto del presente procedimento è incorso di esecuzione da parte del Comune di Costabissara”,circostanza di cui la sentenza non si occupa, non spiegando,invece, il motivo come e perché l’agire di tale ente dovrebberilevare e come si colleghi a quello riferibile al Comune diCaldogno.11.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.12.

A carico del ricorrente, stante la declaratoria diinammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannandoGabriele Cozza a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], TizianaAngela Bagarella e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole in € 7.000,00, più € 200,00 perNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7novembre 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALESSANDRA, con domicilio eletto in Roma,in corso [OSCURATO:PERSONA] II° 326, presso lo studio legaledell’[OSCURATO:PERSONA] ZEI, domiciliate “ex lege” presso l’indirizzodi posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA] RIGONI;- controricorrenti -Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Avverso la sentenza n. 1407/2022, della Corte d’appello diData pubblicazione 16/04/2026Venezia, depositata in data 05/07/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sette motivi, per lacassazione della sentenza n. 1407/22, del 5 luglio 2022, dellaCorte d’appello di Venezia, che – respingendone il gravameavverso la sentenza n. 877/21, del 29 aprile 2021, del [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato la responsabilità dello stesso, ex art.1590 cod. civ., condannandolo a risarcire, alle locatrici LorenzaEssidonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il dannoemergente, quantificato in € 722.000,00 (pari a € 600.000,00 percosti di bonifica, determinati dal CTU ed € 122.000,00 per laperdita del fabbricato, da demolire in conseguenza delle opere dibonifica), nonché € 37.800,00 per lucro cessante, pari ai canonidi locazione non percepiti dalle stesse.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di esserestato convenuto in giudizio dalle locatrici Bagarella, le qualichiedevano il risarcimento dei danni per responsabilitàcontrattuale del locatario, per avere il medesimo utilizzato la “reslocata”, dal 1976 al 1984, per svolgervi la propria attivitàd’impresa di cromatura a spessore di metalli, assumendo che egliavesse inquinato l’immobile, sia all’interno che all’esterno. Inparticolare, agendo a norma dell’art. 447-bis cod. proc. civ., essechiedevano la reintegrazione in forma specifica (medianteripristino dello status quo ante dell’intera proprietà) e ilrisarcimento dei danni, tra i quali il danno emergente per lademolizione del fabbricato – quantificato in € 122.000,00 – e ilNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026lucro cessante, per la perdita dei canoni di locazione dal 2010. Inparticolare, le Bagarella asserivano di aver riscontrato,nell’ottobre 2010, la presenza, sui muri dell’immobile, diun’insolita colorazione giallastra, affermando, inoltre, cheGabriele Cozza aveva realizzato due vasche di cemento, utilizzateper l’attività di cromatura e le aveva occultate alla parte locatrice,costruendole nel sottosuolo dell’immobile.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale – oltre adeccepire preliminarmente la prescrizione decennale del creditorisarcitorio, ex art. 2946 cod. civ. (giacché le macchie gialle dacromo risultavano immediatamente visibili, al pari delle vasche dicromatura, sicché il dies a quo andava computato dalla scadenzadel termine di locazione, cessata nel 1984, o in epocaimmediatamente successiva) – contestava la propriaresponsabilità nella produzione dell’inquinamento, nonchél’esistenza e la quantificazione dei danni richiesti. In particolare,il convenuto rilevava che gli immobili, sia prima che dopo lapropria locazione, erano stati locati a terzi per altre attivitàsempre consistite nella lavorazione dei metalli, deducendo,altresì, che nel sottosuolo erano presenti rifiuti portati in locoall’epoca dell’edificazione dell’immobile, compatibili conl’inquinamento lamentato. L’odierno ricorrente contestava, infine,il fatto che le vasche (le quali erano state poste fuori terra perun’altezza di circa cinquanta centimetri) fossero state interratee/o in altro modo occultate da esso Cozza, anche perché realizzatecon il consenso del locatore, che aveva assistito personalmentealla loro collocazione.Istruita la causa anche attraverso lo svolgimento diconsulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure affermava laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’obbligo direstituire la “res locata” nello stesso stato in cui l’aveva ricevuta,Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026condannandolo a risarcire i danni nella misura sopra meglioindicata.Esperito gravame dal convenuto soccombente, il giudiced’appello lo respingeva3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di sette motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 2935cod. civ. e 115, comma 2, cod. proc. civ.Si censura la sentenza impugnata perché la Corte veneziana,in violazione dell’art. 2935 cod. civ., avrebbe erroneamenteritenuto che il dies a quo della prescrizione vada individuato nelmomento in cui l’accertamento del danno venga effettuato da untecnico qualificato e non allorché lo stesso sia percepibileall’esterno e conoscibile da parte del danneggiato, su tali basirespingendo l’eccezione di prescrizione decennale del creditorisarcitorio.Inoltre, a causa della falsa applicazione di legge di cui sopra,essa avrebbe disapplicato (o erroneamente applicato) l’art. 115,comma 2, cod. proc. civ., là dove, dopo aver evidenziato comefatto accertato la circostanza per cui le resistenti “avevanoriscontrato che i muri (dell’ex Galvanica) presentavano un’insolitacolorazione giallastra”, non ha dato rilievo – ai fini delladeterminazione del dies a quo della prescrizione – alla nozione difatto che rientra nella comune esperienza secondo cui il coloregiallo dei muri delle ex Galvaniche viene considerato come indiceinequivocabile di inquinamento da cromo”.Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/20263.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia laconoscenza e/o la conoscibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (dantecausa delle Bagarella), delle vasche di cromatura sitenell’immobile locato, sia al momento della loro costruzione, sia almomento della riconsegna del bene.Inoltre, nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che laCorte territoriale abbia valutato – seppur “a contrariis” – dettacircostanza, ricorrerebbe violazione o falsa applicazione degli artt.116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., là dove la sentenzaimpugnata ha (erroneamente) ritenuta provata l’ignoranza didetta circostanza da parte del Bortolan.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata, là dove ha omesso divalutare e considerare gli interventi di bonifica effettuati daGabriele Cozza nel 2016, i quali avevano reso inattuali le analisieffettuate precedentemente, sulla base delle quali, dapprima ilCTU (che non ha svolto proprie analisi), e poi il giudice, hannoritenuto sussistente l’inquinamento e la sua riferibilità all’odiernoricorrente.3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., là dove la Corte di Appello diVenezia, erroneamente applicando ed interpretando l’art 193 cod.proc. civ., ha ritenuto l’attività dell’ausiliario conforme a talenorma, sebbene il medesimo non avesse espletato alcuna analisiNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026o altro accertamento tecnico, e ha, quindi, rigettato l’eccezione dinullità della CTU.3.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata là dove essa ha omesso divalutare e considerare la circostanza – ad avviso del ricorrentefondamentale – emersa nel giudizio, secondo cui, all’esternodell’immobile locato, si sono riscontrate concentrazioni di piomboe di rame molto più elevate di quelle accertate all’interno delcapannone (ciò che risultava compatibile anche con altre attivitàartigianali succedutesi nello stesso insediamento e nellevicinanze), nonché la circostanza per cui le concentrazioni di dettimetalli all’esterno non erano scientificamente compatibili con ivalori di cromo accertati all’interno.3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Si censura la sentenza impugnata per aver “omesso divalutare e considerare che il Comune di Caldogno si è in concretofatto carico dell’attività di bonifica dell’immobile”, sicché dallasomma dovuta a titolo di risarcimento danni andava espunta lavoce relativa ai costi di bonifica.3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt.1590, 1218 e 1223 cod. civ., oltre che dell’art. 253, comma 3,d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell’art. 100 cod. proc. civ, làdove la Corte d’Appello ha ritenuto irrilevante, ai finidell’applicazione dell’art. 1590 cod. civ., e della determinazione eNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026quantificazione del danno ex art. 1223 cod. civ., la circostanza percui il Comune di Costabissara sta eseguendo e/o ha eseguito labonifica degli immobili oggetto di causa.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, concontroricorso, le Bagarella, chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diun suo Sostituto, non ha depositato requisitoria scritta.7. In data 14 febbraio 2024 il difensore del ricorrente hadepositato certificato di morte del suo assistito asserendol’intervenuta interruzione del giudizio.8. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE9. “In limine”, a fronte della richiesta avanzata del difensoredel ricorrente in data 14 febbraio 2024, va ribadito che “inconsiderazione della particolare struttura e della disciplina delprocedimento di legittimità”, nello stesso “non è applicabilel’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazionedel giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi ditale parte l’ingresso nel processo” (tra le altre, Cass. Sez. Lav.,sent. 29 gennaio 2016, n. 1757, Rv. 638717-01).Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610 Ciò detto, il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motiviin cui si articola.10.1. Inammissibile è, infatti, il primo motivo.10.1.1. Nello scrutinarlo, va rilevato, preliminarmente, chenella giurisprudenza di questa Corte il termine di prescrizione –qualunque sia il titolo della responsabilità, e dunque anche in casodi responsabilità contrattuale – “decorre da quando il danneggiatoha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia deldanno” (Cass. Sez. 3, ord. 13 novembre 2024, n. 29328, Rv.672572-01), restando, tuttavia, inteso che “il relativoaccertamento è oggetto di un giudizio di fatto, censurabile incassazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2023, n. 29859 Rv. 669328-01),Riguardata, pertanto, sotto questo specifico angolo visuale, lasentenza della Corte territoriale non risulta affetta né da«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», né da«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», i soliprofili, ormai, idonei ad integrare – accanto alla «mancanzaassoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la«motivazione apparente» – il vizio motivazionale (così, da ultimoe tra le innumerevoli, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n.5792, in particolare al § 10.9, pag. 24)Quanto, poi, alla denunciata violazione dell’art. 115, comma2, cod. proc. civ., premesso che, in sede di legittimità, non èsindacabile il mancato ricorso al “fatto notorio”, ma è possibilesoltanto censurare l’assunzione, a base della decisione, diun’inesatta nozione del notorio (Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011,n. 15715, Rv. 619487-01; Cass. Sez. 1, sent. 10 settembre 2015,n. 17906, Rv. 636706-01), deve evidenziarsi che quello invocatoNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026dal ricorrente sarebbe, in ipotesi, un “notorio tecnico”. Inrelazione ad esso, però, questa Corte ha affermato che il fattonotorio, “derogando al principio dispositivo delle prove e alprincipio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioècome fatto acquisito alle conoscenze della collettività con talegrado di certezza da apparire incontestabile”, sicché “tra lenozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare leacquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementivalutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolaridati estimativi” (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 16 dicembre 2019,n. 33154, Rv. 656301-01).10.2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.10.2.1. Fermo quanto sì dirà per la censura di “omessoesame”, nello scrutinare i successivi motivi di ricorso, ladenunciata violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod.civ. – oggetto anch’essa del presente motivo – non può essereprospettata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,per contestare l’apprezzamento della prova.Inammissibile è, infatti, la censura di violazione dell’art. 116cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della liberavalutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendola stessa ipotizzabile solo quando “il giudice di merito disattendatale principio in assenza di una deroga normativamente prevista,ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento unaprova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”(Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01,nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass.Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre“ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un.,sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovveroevidenziando la presenza, nella motivazione, di profili di“irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilitàlogica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n.16111, Rv. 649628-01), tali da rendere le sue “argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguitodal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass.Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01,nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n.13977, Rv. 654145-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 1° marzo 2022, n.6758, Rv. 664061-01; Cass. Sez. 1, ord. 28 gennaio 2025, n.1986, Rv. 673839-01).Egualmente, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n.13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n.18092, Rv. 658840-01, nello stesso senso, in motivazione,sebbene non massimata, Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n.16598, richiamata, “ex multis”, da Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre2018, n. 26769, Rv. 650892-01); evenienza, quella appenaindicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando,invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazioneNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essaData pubblicazione 16/04/2026“può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art.360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo(Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.).10.3. I motivi terzo, quinto e sesto – da scrutinarsiunitariamente, giacché prospettano tutti i vizi di omesso esame difatti decisivi – sono inammissibili, per varie ragioni.10.3.1. Tale esito s’impone, innanzitutto, ex art. 348-ter,ultimo comma, cod. proc. civ.Al riguardo, infatti, va segnalato che – avendo l’odiernoricorrente appellato una sentenza resa in prime cure in data 29aprile 2021 – il suo atto di appello risulta, per definizione,proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “rationetemporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr.Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01;in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n.24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un casodi cd. “doppia conforme di merito”, qual è quello presente, laproposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la partericorrente non soddisfi l’onere – ciò che nella specie non risultaavvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”(Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03;Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01;Data pubblicazione 16/04/2026Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01).Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza didifferenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme”ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice” (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv.664193-01).Né, d’altra parte, l’applicazione di tale norma è preclusa dallasua abrogazione, ad opera dell’art. 3, comma 26, lett. e), deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo essa effetto dal 28 febbraio2023 e con applicazione ai soli procedimenti già pendenti a taledata (tale non è il caso del giudizio in esame, atteso che ilpresente ricorso risulta essere notificato il 2 febbraio 2021),secondo la previsione generale di cui al comma 1 dell’art. 35 delmedesimo d.lgs. n. 149 del 2022.10.3.2. L’inammissibilità dei motivi in esame, in ogni caso,discende pure – a norma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc.civ. – dalla constatazione che il ricorrente non si doveva limitarea dedurre quali fossero i fatti “omessi” e la loro pretesa“decisività”, ma anche (ciò che non risulta avvenuto) il “dato”,testuale o extratestuale, da cui essi risultino esistenti, il “come” eil “quando” tali fatti sia stati oggetto di discussione processuale(cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610.3. Infine, il sesto motivo è inammissibile per un’ulterioreragione, vala a dire perché prospetta un vizio revocatorio, datoche la sentenza impugnata ha affermato non risultare che ilComune di Caldono si fosse fatto carico della bonifica.10.4. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile.10.4.1. Preliminarmente va rilevato che esso non dedicaalcuna considerazione, dato che neppure la evoca, all’ampiamotivazione con cui la Corte lagunare ha disatteso l’eccezione dinullità della consulenza tecnica d’ufficio.Tanto, dunque, già ne inficia l’ammissibilità, se è vero che “ilmotivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio dicassazione, risolvendosi in un «non motivo», è sanzionata conl’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4), cod. proc. civ.” (Cass.Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; Cass. Sez.3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1,ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. Sez. 3ord. 12 gennaio 2024, n. 1341, Rv. 669796-01; nello stesso sensopure Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).In ogni caso, deve aggiuntivamente rilevarsi che la scelta delconsulente d’ufficio di non compiere analisi, avvalendosi di quelleespletate dalle autorità competenti, non costituisce ragione dinullità della consulenza, non integrando violazione dell’obbligo disvolgere fedelmente l’incarico.Numero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/202610.5. Infine, pur il settimo motivo è inammissibile.10.5.1. Considerazioni analoghe a quelle svolte conriferimento al motivo che precede impongono il medesimo esito,ovvero la declaratoria di inammissibilità.Il presente motivo, infatti, esordisce con l’affermazionesecondo cui “è stato documentato in corso di causa che l’attivitàdi bonifica degli immobili oggetto del presente procedimento è incorso di esecuzione da parte del Comune di Costabissara”,circostanza di cui la sentenza non si occupa, non spiegando,invece, il motivo come e perché l’agire di tale ente dovrebberilevare e come si colleghi a quello riferibile al Comune diCaldogno.11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.12. A carico del ricorrente, stante la declaratoria diinammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannandoGabriele Cozza a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], TizianaAngela Bagarella e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole in € 7.000,00, più € 200,00 perNumero registro generale 25619/2022Numero sezionale 4299/2025Numero di raccolta generale 9799/2026Data pubblicazione 16/04/2026esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7novembre 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA
Sentenza Cassazione n. 09799/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris