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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 1976

Cassazione n. 03122/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 maggio 2022, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata del delitto di truffa aggravata ex art. 416bis1 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to Naccari, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza di legge e carenza della motivazione in merito alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza avendo il tribunale ricostruito i fatti sulla base di mere presunzioni e senza tenere conto della possibilità alternativa che i versamenti sulle carte poste-pay fossero frutto di cattiva gestione contabile non conoscendosi i dati dei complessivi incassi aziendali; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bisl cod.pen. nella declinazione sia del metodo che dell'agevolazione mafiosa, mancando .sia l'individuazione del dolo intenzionale ce non poteva ricavarsi da valutazioni ex post né da elementi del tutto generici ovvero dai rapporti familiari; il tribunale aveva anche omesso di valutare le doglianze esposte nella memoria depositata; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari posto che con riferimento alla presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., non si era motivato sulla rilevanza del tempo trascorso senza che potesse assumere rilievo il silenzio in sede di interrogatorio di garanzia; difettava poi qualsiasi pericolo concreto di inquinamento probatorio oltre che il pericolo di fuga; quanto al pericolo di reiterazione si ribadiva come l'Esposito fosse incensurata e che i fatti contestati risalgono ad almeno 4 anni addietro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero, quanto al primo motivo, deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez.

U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagata, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.).

Nel caso in esame il tribunale del riesame appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come dall'analisi delle operazioni compiute nella gestione degli esercizi di ricevitoria risultassero ricariche delle carte poste-pay intestate alla Esposito per considerevoli importi (diverse decine di migliaia di C) alle quali corrispondevano poi prelievi delle somme contanti effettuati presso i bancomat operativi nella stessa zona di attività delle ricevitorie stesse.

A fronte di tali ricostruzioni circa la riferibilità proprio all'indagata della condotta illecita, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il ricorso prospetta mere possibilità alternative rimaste prive di riscontro probatorio quantomeno allo stato delle indagini.

Né rilievo decisivo assume la sentenza della corte di appello di Roma avente ad oggetto fatti di intestazione fittizia con momenti temporali di consumazione del tutto differenti rispetto alle contestazioni oggetto del presente procedimento.

Così che anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. risulta adeguatamente motivata sotto il profilo dell'agevolazione di condotte poste in essere nell'ambito di attività sottoposte ad amministrazione giudiziaria e, quindi, con la piena consapevolezza di agevolare .quell'organizzazione che nonostante la sussistenza del provvedimento di sequestro era riuscita ad eluderne gli effetti proseguendo nella gestione delle attività. 2.2 Quanto alle altre doglianze in punto esigenze cautelari, non sussiste né violazione di legge né il lamentato difetto di motivazione avendo il tribunale sottolineato come l'imposizione della misura cautelare maggiormente afflittiva si imponga alla luce della sussistenza della presunzione relativa di adeguatezza richiamata dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. avuto riguardo alla esplicazione di forme violente di aggressione in danno degli amministratori giudiziari delle ricevitorie implicate nella consumazione degli illeciti e dei rapporti parentali della ricorrente con i Palamara, ritenuti bracci operativi degli Alvaro nella gestione di esercizi commerciali nel territorio romano.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.

Roma, 23 novembre 2022 ' [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA], -ClF-1 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 maggio 2022, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma datata 23-3-2022 che aveva adottato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata del delitto di truffa aggravata ex art. 416bis1 cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv.to Naccari, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza di legge e carenza della motivazione in merito alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza avendo il tribunale ricostruito i fatti sulla base di mere presunzioni e senza tenere conto della possibilità alternativa che i versamenti sulle carte poste-pay fossero frutto di cattiva gestione contabile non conoscendosi i dati dei complessivi incassi aziendali; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bisl cod.pen. nella declinazione sia del metodo che dell'agevolazione mafiosa, mancando .sia l'individuazione del dolo intenzionale ce non poteva ricavarsi da valutazioni ex post né da elementi del tutto generici ovvero dai rapporti familiari; il tribunale aveva anche omesso di valutare le doglianze esposte nella memoria depositata; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alle esigenze cautelari posto che con riferimento alla presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., non si era motivato sulla rilevanza del tempo trascorso senza che potesse assumere rilievo il silenzio in sede di interrogatorio di garanzia; difettava poi qualsiasi pericolo concreto di inquinamento probatorio oltre che il pericolo di fuga; quanto al pericolo di reiterazione si ribadiva come l'Esposito fosse incensurata e che i fatti contestati risalgono ad almeno 4 anni addietro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, deve essere ricordato come secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, 22 marzo 2000 n. 11, Audino, Riv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagata, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Nel caso in esame il tribunale del riesame appare avere esattamente compiuto tale analisi esponendo come dall'analisi delle operazioni compiute nella gestione degli esercizi di ricevitoria risultassero ricariche delle carte poste-pay intestate alla Esposito per considerevoli importi (diverse decine di migliaia di C) alle quali corrispondevano poi prelievi delle somme contanti effettuati presso i bancomat operativi nella stessa zona di attività delle ricevitorie stesse. A fronte di tali ricostruzioni circa la riferibilità proprio all'indagata della condotta illecita, quantomeno a livello di gravità indiziaria, il ricorso prospetta mere possibilità alternative rimaste prive di riscontro probatorio quantomeno allo stato delle indagini. Né rilievo decisivo assume la sentenza della corte di appello di Roma avente ad oggetto fatti di intestazione fittizia con momenti temporali di consumazione del tutto differenti rispetto alle contestazioni oggetto del presente procedimento. Così che anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. risulta adeguatamente motivata sotto il profilo dell'agevolazione di condotte poste in essere nell'ambito di attività sottoposte ad amministrazione giudiziaria e, quindi, con la piena consapevolezza di agevolare .quell'organizzazione che nonostante la sussistenza del provvedimento di sequestro era riuscita ad eluderne gli effetti proseguendo nella gestione delle attività. 2.2 Quanto alle altre doglianze in punto esigenze cautelari, non sussiste né violazione di legge né il lamentato difetto di motivazione avendo il tribunale sottolineato come l'imposizione della misura cautelare maggiormente afflittiva si imponga alla luce della sussistenza della presunzione relativa di adeguatezza richiamata dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. avuto riguardo alla esplicazione di forme violente di aggressione in danno degli amministratori giudiziari delle ricevitorie implicate nella consumazione degli illeciti e dei rapporti parentali della ricorrente con i Palamara, ritenuti bracci operativi degli Alvaro nella gestione di esercizi commerciali nel territorio romano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. Roma, 23 novembre 2022 ' [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA], -ClF-1 [OSCURATO:PERSONA] P
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