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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04864/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 1881 / 8 / 15 della C ommissione T ributaria Regionale del Veneto, depositata il 14 dicembre 2015 .

Rilevato che: Tributi-Associazione- revoca agevolazione nella controversia originata dall’impugnazione da parte dell’Associazione culturale ricreativa [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso con cui l’Ufficio aveva accertato, per l’anno 2008,un reddito di impresa assoggettato a IRES, IRAP e IVA e degli atti di irrogazione delle sanzioni, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo.

Il giudice di appello riteneva che l’associazione non avendo superato i limiti dei proventi di cui all’art. 1 della legge 16 dicembre 1991 n.398, poteva essere tassata secondo le disposizioni di cui all’art. 2 della legge citata.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ.

Considerato che: con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione dell’art. 149 Tuir e dell’art.1 della legge n.398 del 1991 perpetrata dalla C.T.R. nell’avere applicato la norma agevolativa laddove, con l’avviso di accertamento , si era riconosciuta la perdita della qualifica di ente non commerciale.

La censura è fondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.3360 del 12.2.2013; Cass. n. 23167 del 04/10/2017 ) secondo cui in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro -come si evince dall'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale; il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.; la sentenza impugnata,che da tali principi si è discostata, merita, pertanto, la cassazione con rinvio al giudice di merito affinchéprovveda al riesame e regoli le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza n. 1881 / 8 / 15 della C ommissione T ributaria Regionale del Veneto, depositata il 14 dicembre 2015 . Rilevato che: Tributi-Associazione- revoca agevolazione nella controversia originata dall’impugnazione da parte dell’Associazione culturale ricreativa [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso con cui l’Ufficio aveva accertato, per l’anno 2008,un reddito di impresa assoggettato a IRES, IRAP e IVA e degli atti di irrogazione delle sanzioni, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo. Il giudice di appello riteneva che l’associazione non avendo superato i limiti dei proventi di cui all’art. 1 della legge 16 dicembre 1991 n.398, poteva essere tassata secondo le disposizioni di cui all’art. 2 della legge citata. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ. Considerato che: con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ. la violazione dell’art. 149 Tuir e dell’art.1 della legge n.398 del 1991 perpetrata dalla C.T.R. nell’avere applicato la norma agevolativa laddove, con l’avviso di accertamento , si era riconosciuta la perdita della qualifica di ente non commerciale. La censura è fondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.3360 del 12.2.2013; Cass. n. 23167 del 04/10/2017 ) secondo cui in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro -come si evince dall'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale; il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo d.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c.; la sentenza impugnata,che da tali principi si è discostata, merita, pertanto, la cassazione con rinvio al giudice di merito affinchéprovveda al riesame e regoli le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
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