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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 28957/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6915-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – Mobilità volontaria da altra amministrazione – Assegno ad personam (cd. di garanzia) – Accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

R.G.N.6915/2024 Cron.

Rep.

Ud16/10/2025 avverso la sentenza n. 550/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/09/2023 R.G.N. 367/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L e lavoratric i indicate in epigrafe, premesso di essere dipendentidell’INPS, provenienti per mobilità volontaria da altra amministrazione, e di ricevere un assegno ad personam (cd. assegno di garanzia), rappresentavano che, nella sussistenza dei presupposti per il riassorbimento, con verbale di intesa tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pattuita la sospensione, per un anno , dell’assorbimento dell’assegno de quo, con diritto dell’Inps di recuperare le somme non riassorbite e riattivare il meccanismo di riassorbimento, qualora entro un anno dalla firma dell’intesa non fosse intervenuto un accordo “risolutivo” della questione.

In ragione del mancato raggiungimento di detto accordo, esponevano che l’ente iniziava il recupero mediante trattenute in busta paga a partire da marzo 2019, a seguito di lettera con richiesta di restituzione del 18.2.2019, sicché chiedevano, con ricorso ex art. 414 c.p.c.,di dichiarare estinto per prescrizione decennale il diritto dell’Istituto di procedere al recupero dell’indebito retributivo e di condannare l’Ente alla restituzione delle trattenute già operate a partire dal mese di marzo 2019.

2. Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale di Pistoia rigettava il ricorso.

3. La Corte di Appello di Firenze, investita del gravame da parte delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] (controricorrenti nel presente giudizio),dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Inps alla ripetizione delle somme erogate a titolo di assegno cd. di garanzia per il periodo antecedente il 18.2.2009 e, per l’effetto, condannava l’ente previdenziale alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo alle appellanti a far tempo dal mese di febbraio 2019, ad eccezione dell’importo erogato con riferimento al mese di febbraio 2009, con interessi legali fino al saldo.

4. Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’Inps che deposita altresì memoria ex art. 380.1 bis c.p.c.

5. Resistono con controricorso le lavoratrici indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Inps lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 et ss., anche con riguardo al verbale di intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] siglato dall’Inps e dalle organizzazioni sindacali, nonché degli artt. 38 e 39 del c.c.n.l. 2006-2009 e del c.c.n.l. 2016-2018, nonché degli artt. 2033, 2935, 2934, 2946 c.c., dell’art. 111 della Costituzione ed in particolare del comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 della CEDU, in relazione al all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Nella prospettazione dell’Inps l’erogazione dell’indebito oggetto della procedura di riassorbimento si è conclusa nel febbraio 2009, ultimo mese in cui sono stati versati gli importi non spettanti in applicazione della sospensione della procedura di riassorbimento.Ciò che rileva, quindi, non è la sussistenza di un formale accordo di proroga, bensì di un accordo fino al febbraio 2009 dimostrato nei fatti dalle buste paga prodotte, con riaccredito delle somme da riassorbire nelle buste paga dei lavoratori interessati senza che questi eccepissero alcunché al riguardo.

Secondo l’Inps si sarebbe in presenza di una forma di accordo, per comportamento concludente, con la conseguenza che il termine di prescrizione va individuato nel 1.3.2009, quindi tempestivamente interrotto con la comunicazione di recupero del 18.2.2019 dell’Ente , venendo in rilievo un’ipotesi di prescrizione decennale.

Rimarca inoltre l’Inps che si è in presenza di una procedura unitaria di riassorbimento, il che esclude la possibilità che la prescrizione possa esser fatta valere in relazione ai singoli ratei.

Aggiunge che il recupero delle somme –a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata – poteva aver luogo soltanto a decorrere dalla data di vidimazione del ccnl ed entro il febbraio del 2019, in quanto condizione essenziale per il predetto recupero era il mancato accordo che avrebbe dovuto disciplinare diversamente il riassorbimento dell’assegno in questione, sicché non essendo intervenuta alcuna intesa con le OO.SS. era stato necessario attendere il ccnl 2016-1018, per poter considerare definitivamente spirata la possibilità di convenzione tra le parti e dunque intimare la restituzione.

La censura investe poi la natura del termine fissato nell’accordo.

Si sostiene, infatti, che esso ha natura ordinatoria e non perentoria, di modo che la scadenza dello stesso non può comportare automaticamente decadenze/applicazioni di sanzioni in assenza di espressa previsione di perentorietà.

Nelle memorie ex art. 380bis.1 c.p.c. l’Inps insiste che vi sia stato un errore nell’interpretazione dell’accordo, rimarcando che non bisogna soffermarsi al dato letterale, occorrendo invece effettuarne anche una interpretazione sistematica e funzionale.

1.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito enunziate, in adesione con quanto affermato da Cass. n. 25036/2025 e dalla successiva Cass. n. 27187/2025 ed anche, sebbene per motivazioni parzialmente differenti, in ragione della parziale diversa articolazione dei motivi dal la precedente Cass. n. 3636/2023, pronunzie tutte cui si fa rinvio anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, com’è nel caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. Sez.

U. n. 34476/2019).

Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente.

E’ noto, infatti, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato non viene conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica l’esame e la valutazione del giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle stesse, s ceglie ndo , tra le risultanze probatorie, quelle idonee a provare i fatti in discussione (cfr. tra le tante, Cass. n. 7921/2011).

Ciò premesso non può che rilevarsi che la censura è finalizzata a richiedere a questa Corte, attraverso lo schermo della violazione delle norme di interpretazione degli accordi, un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito.

Si sostiene nel mezzo - e viene inammissibilmente ri chiesto a questa Corte di accertare - che l’accordo sia stato prorogato dalle parti, per fatti concludenti, oltre l’anno di scadenza , laddove, per converso, la Corte di merito ha affermato la valenzaannuale d ell’accordo , senza possibilità di proroga tacita.

Tale profilo non può essere rimesso in discussione in questa sede, attesa l’insindacabilità del giudizio di merito in cassazione, con conseguente irrilevanza di tutte le ulteriori doglianze sollevate.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna parte ricorrente al pagamento in favore delle part i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6915-2024 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] – Mobilità volontaria da altra amministrazione – Assegno ad personam (cd. di garanzia) – Accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. R.G.N.6915/2024 Cron. Rep. Ud16/10/2025 avverso la sentenza n. 550/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/09/2023 R.G.N. 367/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L e lavoratric i indicate in epigrafe, premesso di essere dipendentidell’INPS, provenienti per mobilità volontaria da altra amministrazione, e di ricevere un assegno ad personam (cd. assegno di garanzia), rappresentavano che, nella sussistenza dei presupposti per il riassorbimento, con verbale di intesa tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pattuita la sospensione, per un anno , dell’assorbimento dell’assegno de quo, con diritto dell’Inps di recuperare le somme non riassorbite e riattivare il meccanismo di riassorbimento, qualora entro un anno dalla firma dell’intesa non fosse intervenuto un accordo “risolutivo” della questione. In ragione del mancato raggiungimento di detto accordo, esponevano che l’ente iniziava il recupero mediante trattenute in busta paga a partire da marzo 2019, a seguito di lettera con richiesta di restituzione del 18.2.2019, sicché chiedevano, con ricorso ex art. 414 c.p.c.,di dichiarare estinto per prescrizione decennale il diritto dell’Istituto di procedere al recupero dell’indebito retributivo e di condannare l’Ente alla restituzione delle trattenute già operate a partire dal mese di marzo 2019. 2. Nella resistenza dell’Inps, il Tribunale di Pistoia rigettava il ricorso. 3. La Corte di Appello di Firenze, investita del gravame da parte delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] (controricorrenti nel presente giudizio),dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Inps alla ripetizione delle somme erogate a titolo di assegno cd. di garanzia per il periodo antecedente il 18.2.2009 e, per l’effetto, condannava l’ente previdenziale alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo alle appellanti a far tempo dal mese di febbraio 2019, ad eccezione dell’importo erogato con riferimento al mese di febbraio 2009, con interessi legali fino al saldo. 4. Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’Inps che deposita altresì memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. 5. Resistono con controricorso le lavoratrici indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Inps lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 et ss., anche con riguardo al verbale di intesa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] siglato dall’Inps e dalle organizzazioni sindacali, nonché degli artt. 38 e 39 del c.c.n.l. 2006-2009 e del c.c.n.l. 2016-2018, nonché degli artt. 2033, 2935, 2934, 2946 c.c., dell’art. 111 della Costituzione ed in particolare del comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 della CEDU, in relazione al all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nella prospettazione dell’Inps l’erogazione dell’indebito oggetto della procedura di riassorbimento si è conclusa nel febbraio 2009, ultimo mese in cui sono stati versati gli importi non spettanti in applicazione della sospensione della procedura di riassorbimento.Ciò che rileva, quindi, non è la sussistenza di un formale accordo di proroga, bensì di un accordo fino al febbraio 2009 dimostrato nei fatti dalle buste paga prodotte, con riaccredito delle somme da riassorbire nelle buste paga dei lavoratori interessati senza che questi eccepissero alcunché al riguardo. Secondo l’Inps si sarebbe in presenza di una forma di accordo, per comportamento concludente, con la conseguenza che il termine di prescrizione va individuato nel 1.3.2009, quindi tempestivamente interrotto con la comunicazione di recupero del 18.2.2019 dell’Ente , venendo in rilievo un’ipotesi di prescrizione decennale. Rimarca inoltre l’Inps che si è in presenza di una procedura unitaria di riassorbimento, il che esclude la possibilità che la prescrizione possa esser fatta valere in relazione ai singoli ratei. Aggiunge che il recupero delle somme –a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata – poteva aver luogo soltanto a decorrere dalla data di vidimazione del ccnl ed entro il febbraio del 2019, in quanto condizione essenziale per il predetto recupero era il mancato accordo che avrebbe dovuto disciplinare diversamente il riassorbimento dell’assegno in questione, sicché non essendo intervenuta alcuna intesa con le OO.SS. era stato necessario attendere il ccnl 2016-1018, per poter considerare definitivamente spirata la possibilità di convenzione tra le parti e dunque intimare la restituzione. La censura investe poi la natura del termine fissato nell’accordo. Si sostiene, infatti, che esso ha natura ordinatoria e non perentoria, di modo che la scadenza dello stesso non può comportare automaticamente decadenze/applicazioni di sanzioni in assenza di espressa previsione di perentorietà. Nelle memorie ex art. 380bis.1 c.p.c. l’Inps insiste che vi sia stato un errore nell’interpretazione dell’accordo, rimarcando che non bisogna soffermarsi al dato letterale, occorrendo invece effettuarne anche una interpretazione sistematica e funzionale. 1.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito enunziate, in adesione con quanto affermato da Cass. n. 25036/2025 e dalla successiva Cass. n. 27187/2025 ed anche, sebbene per motivazioni parzialmente differenti, in ragione della parziale diversa articolazione dei motivi dal la precedente Cass. n. 3636/2023, pronunzie tutte cui si fa rinvio anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, com’è nel caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. Sez. U. n. 34476/2019). Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente. E’ noto, infatti, che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato non viene conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica l’esame e la valutazione del giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle stesse, s ceglie ndo , tra le risultanze probatorie, quelle idonee a provare i fatti in discussione (cfr. tra le tante, Cass. n. 7921/2011). Ciò premesso non può che rilevarsi che la censura è finalizzata a richiedere a questa Corte, attraverso lo schermo della violazione delle norme di interpretazione degli accordi, un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito. Si sostiene nel mezzo - e viene inammissibilmente ri chiesto a questa Corte di accertare - che l’accordo sia stato prorogato dalle parti, per fatti concludenti, oltre l’anno di scadenza , laddove, per converso, la Corte di merito ha affermato la valenzaannuale d ell’accordo , senza possibilità di proroga tacita. Tale profilo non può essere rimesso in discussione in questa sede, attesa l’insindacabilità del giudizio di merito in cassazione, con conseguente irrilevanza di tutte le ulteriori doglianze sollevate. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna parte ricorrente al pagamento in favore delle part i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u