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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03636/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31477-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricatTente - avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 31477 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 31447/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Trento, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso con cui l'Inps rivendicava la restituzione dell'indebito da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Riposo di Trento, trasferito all'Inps a seguito di mobilità volontaria, a titolo di assegno ad personam riassorbibile, corrispostogli dall'Istituto in misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione goduta presso l'Ente di provenienza e quella corrisposta dall'Ente di destinazione; la Corte territoriale, riportandosi alle motivazioni del primo giudice, circa la decorrenza della prescrizione, pacificamente decennale, ha accertato che alla data del primo sollecito da parte dell'Inps il termine era già spirato; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base dei due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 cod.proc.civ., l'Istituto lamenta" Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 (Decorrenza della prescrizione) e del 2033 c.c. (Indebito oggettivo)" per non avere, la Corte di merito, valutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giorno in cui era definitivamente spirato il termine in sede di contrattazione nazionale (CCNL 2016- 2018 firmato il 12.2.2018) per disciplinare la mobilità inter-enti del personale, nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito", o, al più, dalla scadenza della proroga del termine annuale - 1 marzo 2009- concordato in sede di trattative pre- contrattuali, nei verbali di intesa dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 cod.proc.civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano ad un successivo accordo da stipulare, in seguito all'approvazione della legge finanziaria 2008, la disciplina della mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito"- senza alcuna previsione di un termine.

Violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. con riferimento all'erronea interpretazione delle norme contrattuali ex artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 .

Conseguente erronea valutazione delle disposizioni puntuate e concordate come da VERBALE D'INTESA a seguito d'incontro tra l'amministrazione e le associazioni sindacali, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con previsione del termine annuale di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam e delle disposizioni puntuate e concordate, sebbene non siglate nel successivo VERBALE D'INTESA in pari data, di proroga del termine annuale sopraindicato; disposizioni di intesa , invero, tutte inquadrabili nell'ambito delle trattative pre-accordo finalizzate alla definitiva regolamentazione della problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito che avrebbe potuto trovare idonea collocazione unicamente nella normativa contrattuale.

Il tutto per non aver, la Corte di merito, correttamente esaminato la comune intenzione delle parti sociali, e trascurato in particolare l'interpretazione sistematica anche mediante l'esame congiunto delle disposizioni contrattuali richiamate in uno con le intese, medio tempore raggiunte, tra le parti sociali che hanno dato in concreto applicazione all'accordo di proroga del termine annuale"; in sostanza, la difesa dell'Inps obietta che la decorrenza della prescrizione decennale avrebbe dovuto essere fatta decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad un anno, cioè, dall'accordo sindacale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva sospeso l'effetto del recupero del credito fino a che non fosse intervenuto un nuovo accordo risolutivo della questione del riassorbimento; afferma che, avendo l'Inps inviato il suo primo sollecito a [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2018, la prescrizione non era ancora decorsa e il credito era ancora esigibile; i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, vanno dichiarati inammissibili; essi risentono di una comune carenza di specificità, atteso che il ricorrente non trascrive e non produce (né localizza i due verbali d'intesa che assume essere stati siglati in pari data tra le parti sociali e in base ai quali costruisce la propria tesi difensiva in punto di decorrenza della prescrizione; quanto, segnatamente, al secondo motivo, con cui l'Inps contesta la violazione dei criteri di interpretazione dei predetti accordi, oltre alla carenza di specificità già evidenziata, si rileva la presenza della doppia conforme, precisando altresì che il giudice del merito ha partitamente vagliato ciascuna delle circostanze di cui l'odierno ricorrente si duole con il ricorso; in definitiva, nel complesso, parte ricorrente rivolge critiche le quali postulano una rivalutazione dei fatti di causa, così come accertati nel giudizio di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (ex plurimis, cfr. Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31477-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricatTente - avverso la sentenza n. 64/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31477 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- R.G. 31447/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Trento, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso con cui l'Inps rivendicava la restituzione dell'indebito da parte di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Riposo di Trento, trasferito all'Inps a seguito di mobilità volontaria, a titolo di assegno ad personam riassorbibile, corrispostogli dall'Istituto in misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione goduta presso l'Ente di provenienza e quella corrisposta dall'Ente di destinazione; la Corte territoriale, riportandosi alle motivazioni del primo giudice, circa la decorrenza della prescrizione, pacificamente decennale, ha accertato che alla data del primo sollecito da parte dell'Inps il termine era già spirato; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base dei due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 cod.proc.civ., l'Istituto lamenta" Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 (Decorrenza della prescrizione) e del 2033 c.c. (Indebito oggettivo)" per non avere, la Corte di merito, valutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giorno in cui era definitivamente spirato il termine in sede di contrattazione nazionale (CCNL 2016- 2018 firmato il 12.2.2018) per disciplinare la mobilità inter-enti del personale, nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito", o, al più, dalla scadenza della proroga del termine annuale - 1 marzo 2009- concordato in sede di trattative pre- contrattuali, nei verbali di intesa dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 cod.proc.civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano ad un successivo accordo da stipulare, in seguito all'approvazione della legge finanziaria 2008, la disciplina della mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito"- senza alcuna previsione di un termine. Violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. con riferimento all'erronea interpretazione delle norme contrattuali ex artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 . Conseguente erronea valutazione delle disposizioni puntuate e concordate come da VERBALE D'INTESA a seguito d'incontro tra l'amministrazione e le associazioni sindacali, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con previsione del termine annuale di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam e delle disposizioni puntuate e concordate, sebbene non siglate nel successivo VERBALE D'INTESA in pari data, di proroga del termine annuale sopraindicato; disposizioni di intesa , invero, tutte inquadrabili nell'ambito delle trattative pre-accordo finalizzate alla definitiva regolamentazione della problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito che avrebbe potuto trovare idonea collocazione unicamente nella normativa contrattuale. Il tutto per non aver, la Corte di merito, correttamente esaminato la comune intenzione delle parti sociali, e trascurato in particolare l'interpretazione sistematica anche mediante l'esame congiunto delle disposizioni contrattuali richiamate in uno con le intese, medio tempore raggiunte, tra le parti sociali che hanno dato in concreto applicazione all'accordo di proroga del termine annuale"; in sostanza, la difesa dell'Inps obietta che la decorrenza della prescrizione decennale avrebbe dovuto essere fatta decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ad un anno, cioè, dall'accordo sindacale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva sospeso l'effetto del recupero del credito fino a che non fosse intervenuto un nuovo accordo risolutivo della questione del riassorbimento; afferma che, avendo l'Inps inviato il suo primo sollecito a [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2018, la prescrizione non era ancora decorsa e il credito era ancora esigibile; i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, vanno dichiarati inammissibili; essi risentono di una comune carenza di specificità, atteso che il ricorrente non trascrive e non produce (né localizza i due verbali d'intesa che assume essere stati siglati in pari data tra le parti sociali e in base ai quali costruisce la propria tesi difensiva in punto di decorrenza della prescrizione; quanto, segnatamente, al secondo motivo, con cui l'Inps contesta la violazione dei criteri di interpretazione dei predetti accordi, oltre alla carenza di specificità già evidenziata, si rileva la presenza della doppia conforme, precisando altresì che il giudice del merito ha partitamente vagliato ciascuna delle circostanze di cui l'odierno ricorrente si duole con il ricorso; in definitiva, nel complesso, parte ricorrente rivolge critiche le quali postulano una rivalutazione dei fatti di causa, così come accertati nel giudizio di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (ex plurimis, cfr. Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de