CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 32604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9127/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – INPS – rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 527/2021 del 26.10.2021 della Corte d’Appello di Torino, NRG 229/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, INPS), trasferito per mobilità volontaria da altra amministrazione e di ricevere un assegno ad personam, con riferimento alle quote retributive maggiori percepite presso l’ente di provenienza, rappresentava che, con verbale di intesa in sede sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva pattuita la sospensione, per un anno, dell’assorbimento dell’assegno de quo, con diritto dell’INPS di recuperare le somme non riassorbite e riattivare il meccanismo di riassorbimento, qualora entro un anno dalla firma dell’intesa non fosse intervenuto un accordo “risolutivo” della questione. In ragione del mancato raggiungimento di detto accordo, il ricorrente esponeva che l’ente aveva iniziato il recupero mediante trattenute in busta paga di quanto erogato tra il 2006 ed il 2009, ma ciò solo a partire da marzo 2019, a seguito di lettera con richiesta di restituzione del 18.2.2019, sicché veniva richiesta la declaratoria di estin zione per prescrizione decennale del diritto dell’Istituto di procedere al recupero dell’indebito retributivo e la condann a del l’ e nte alla restituzione delle trattenute già operate. 2. La domanda è stata pressoché integralmente accolta dal Tribunale di Verbania che ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto dell’INPS alla ripetizione delle somme erogate a tale titolo per il periodo antecedente il 18.2.2009 e, per l’effetto, ha condannato l’ente previdenziale alla restituzione delle somme trattenute per il corrispondente recupero, ad eccezione dell’importo riguardante il mese di febbraio 2009. La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall’INPS evidenziando che rispetto alle intese del 11.10.2017 non era intervenuto alcun accordo di proroga. Quanto all’intesa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale rilevava che, proprio per la mancanza di quella proroga e non essendo intervenuta alcuna disciplina collettiva in ordine alla questione del riassorbimento, l’INPS aveva la facoltà di procedere all’immediato recupero delle somme non riassorbite ed a quel punto divenute indebite fin dal 12.10.2008. Pertanto, in applicazione dell’art. 2935 c.c., dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] era decorsa la prescrizione del credito rappresentato dalle somme erogate nel periodo di sospensione del riassorbimento, mentre, per le somme non riassorbite dal 12.10.2008 a tutto il febbraio 2009, assumeva rilievo la disposizione dell’art. 33 del CCNL di riferimento e la prescrizione decorreva di mese in mese, in concomitanza con l’erogazione dei singoli ratei stipendiali. Poiché il primo successivo atto interruttivo era la missiva INPS del 18.2.2019, erano da considerare effettivamente prescritti tutti i ratei maturati fino al gennaio 2009, mentre era ripetibile solo il rateo relativo al febbraio 2009. 3. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dal lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c., l'Istituto lamenta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 (Decorrenza della prescrizione) e del 2033 c.c. (Indebito oggettivo) per non avere, la Corte di merito, valutato che la prescrizione cominciava a decorrere dal giorno in cui era definitivamente spirato il termine in sede di contrattazione nazionale (CCNL 2016-2018 firmato il 12.2.2018) per disciplinare la mobilità inter-enti del personale, nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito", o, al più, dalla scadenza della proroga del termine annuale - 1 marzo 2009 - concordato in sede di trattative precontrattuali, nei verbali di intesa dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Nel motivo, oltre a quanto si dirà di seguito, l’ente sostiene che solo con la stipula del CCNL 2016/2018 si era avuta certezza della mancata definizione contrattuale della posizione dei lavoratori ed era risultato possibile far valere il diritto al recupero di quanto percepito indebitamente, sicché nessuna prescrizione poteva dirsi maturata. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5 c.p.c., denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009 che demandavano ad un successivo accordo da stipulare, in seguito all'approvazione della legge finanziaria 2008, la disciplina della mobilità inter-enti del personale nel cui ambito avrebbe dovuto trovare "...definitiva regolamentazione la problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito"- senza alcuna previsione di un termine. Violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c. con riferimento all'erronea interpretazione delle norme contrattuali ex artt.38 e 39 del CCNL 2006-2009. Conseguente erronea valutazione delle disposizioni puntuate e concordate come da VERBALE D'INTESA a seguito d'incontro tra l'amministrazione e le associazioni sindacali, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con previsione del termine annuale di sospensione del riassorbimento dell'assegno ad personam e delle disposizioni puntuate e concordate, sebbene non siglate nel successivo VERBALE D'INTESA in pari data, di proroga del termine annuale sopraindicato; disposizioni di intesa, invero, tutte inquadrabili nell'ambito delle trattative pre-accordo finalizzate alla definitiva regolamentazione della problematica relativa al trattamento economico del personale trasferito che avrebbe potuto trovare idonea collocazione unicamente nella normativa contrattuale. Il tutto per non aver, la Corte di merito, correttamente esaminato la comune intenzione delle parti sociali, e trascurato in particolare l'interpretazione sistematica anche mediante l'esame congiunto delle disposizioni contrattuali richiamate in uno con le intese, medio tempore raggiunte, tra le parti sociali che hanno dato in concreto applicazione all'accordo di proroga del termine annuale». In sostanza, la difesa dell'Inps obietta che la decorrenza della prescrizione decennale avrebbe dovuto essere fatta decorrere dal maturare dell’ulteriore proroga concordata al 1° marzo 2009, con le intese sindacali, rispetto all’accordo che aveva sospeso il riassorbimento fino a quando non fosse intervenutauna nuova disciplina collettiva di risoluzione della questione; afferma che, avendo l'INPS inviato il suo primo sollecito nel febbraio del 2018, la prescrizione non era quindi ancora decorsa e il credito era pertanto pienamente esigibile. 2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, perché interconnessi. Ciò posto, va intanto rilevato che un ricorso per cassazione come il presente è stato già ritenuto inammissibile da questa S.C. (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3636). In quella sede si è fatto leva sul fatto che i motivi risentivano «di una comune carenza di specificità, atteso che il ricorrente non trascrive e non produce, né localizza i due verbali d'intesa che assume essere stati siglati in pari data tra le parti sociali e in base ai quali costruisce la propria tesi difensiva in punto di decorrenza della prescrizione». Il rilievo va qui ribadito perché tali oneri non sono stati osservati neanche nel presente giudizio, non risultando altro se non, nella parte narrativa e nel riportare in via di sintesi difese svolte in appello, alcuni passaggi che in tesi risalirebbero al secondo accordo del 11.10.2007, ma di cui è del tutto incerta la completezza e l’effettiva riferibilità a quel documento. Al di là di ciò, il punto è che la Corte territoriale ha accertato che nessun accordo ulteriore era mai stato sottoscritto e quindi ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna proroga del termine. A fronte di tale accertamento – come ritenuto in sostanza da altri precedenti di questa S.C. riguardanti il medesimo contenzioso (Cass. 11 settembre 2025, n. 25036; Cass. 10 ottobre 2025, n. 27187) ed anche dal citato precedente in identico caso sopra menzionato (Cass. 3636/2023 cit.) - non può che rilevarsi come le censure siano in realtà finalizzate a richiedere a questa Corte, attraverso lo schermo della violazione delle norme di interpretazione degli accordi o comunque attraverso una diversa lettura dei fatti, un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito. Si sostiene infatti in sostanza - e viene inammissibilmente richiesto a questa Corte di accertare - che l’accordo sia stato prorogato dalle parti, sulla base di successive intese disconosciute dal giudice del merito o per fatti concludenti, oltre l’anno di scadenza, laddove, per converso, la Corte di merito ha affermato la valenza annuale dell’accordo, senza proroga, né espressa, né tacita. Non diversamente, quanto alla possibilità di far valere il diritto, la Corte d’Appello ha accertato che la clausola di inibitoria al riassorbimento era venuta meno dal 12.10.2008 ed ha ritenuto che da allora l’accordo di sospensione non potesse più valere, sicché era possibile pretendere le restituzioni. Anche questo aspetto integra un giudizio di fatto sugli effetti dell’accordo iniziale e dunque esso non può essere rimesso in discussione da una diversa interpretazione dei negozi intercorsi proposta in sede di legittimità. Rispetto a tutti i menzionati profili vale in definitiva il principio per cui non sono ammissibili i motivi con i quali, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si miri, in realtà, com’è nel caso di specie, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado si regolano secondo soccombenza, come indicato in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiedendolo si è dichiarato antistatario. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato