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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31585/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che si è richiamata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale alla misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di partecipazione all'associazione di cui al capo Q.1) della rubrica, finalizzata alla realizzazione di più furti, ricettazioni e condotte di riciclaggio nonché della ricettazione contestata al capo Y.1). 2.Interpone ricorso la difesa dell'indagato e propone tre diverse ragioni di doglianza, tutte declinate prospettando vizi di motivazione e violazioni di legge sostanziali e processuali.

2.1. In particolare, con i primi due motivi si attinge la decisione gravata sotto il versante della tenuta motivazionale diretta a sostenere la configurabilità dell'associazione di cui al capo Q.1., la partecipazione al detto ente criminale ascritta al ricorrente, la sussistenza della gravità indiziaria quanto all'unica ricettazione ascritta anche dal Gip al ricorrente ( essendo stata negata per gli altri fatti oggetto della relativa imputazione provvisoria, descritti ai capi R.1., U.1, V.1 già dall'ordinanza genetica).

Sotto il primo versante, perché mancherebbero gli elementi destinati a supportate i tratti costitutivi dell'associazione contestata, in assenza di validi legami e di assidui contatti tra i sodali, della stabile disponibilità dei componenti rispetto al programma associativo, della loro consapevolezza di fare parte di un comune consorzio criminale, tutti aspetti solo apoditticamente affermati.

Quanto alla specifica partecipazione riferita al ricorrente, si evidenzia che la decisione impugnata non metterebbe in luce lo stabile contributo garantito all'ente criminale dal ricorrente, alla luce della occasionalità dell'unico fatto illecito riscontrato a supporto dell'azione comune e del brevissimo periodo preso in considerazione dalla relativa condotta, che ebbe a coprire solo qualche giorno.

Infine in relazione alla ricettazione di cui al capo Y.1), si ribadiscono sia le ragioni di contestazione prospettate con il riesame quanto alla corretta identificazione nel ricorrente del soggetto coinvolto nella vicenda a giudizio, oltre al Ripepi e al Guarino, doglianze di fatto pretermesse dal Tribunale; sia le critiche sollevate in relazione alla corretta lettura da offrire alla intercettazione del 4 novembre 2018, destinata a dare un quadro indiziario contrario alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo proprio del reato contestato.

2.2. Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa nel sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari, anche sotto il versante della relativa attualità, nonché la adeguatezza della misura adottata in luogo di altra meno rigorosa ma altrettanto utile a neutralizzare il portato.

Tanto considerando la brevità della partecipazione associativa, la distanza nel tempo dei fatti, la indifferenza al fine del precedente rivendicato a sostegno del rischio di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del motivo inerente alla insussistenza di attuali esLgenze da cautelare porta all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

2. Non colgono nel segno le censure prospettate in relazione alla gravità indiziaria riferita alla imputazione associativa e all'unico fatto di ricettazione posto a fondamento del titolo cautelare.

Le doglianze riferite al tema, articolate con i primi due motivi di ricorso meritano una trattazione unitaria, considerata la centralità che viene assegnata, anche nell'ottica della specifica partecipazione associativa, alla riscontrata gravità indiziaria riferita alla ricettazione di cui al capo Y.1.

2.1. Secondo l'assunto accusatorio, validato conformemente dai giudici della cautela, la condotta di ricettazione in questione ( in forza della quale il ricorrente, su indicazione (r:Q di [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice dell' associazione, avrebbe curato la ricezione di tre macchine operatrici di provenienza delittuosa, reperite, nell'interesse comune, dal sodale [OSCURATO:PERSONA], curandone il trasferimento al citato Ripepí e interessandosi anche della successiva ricollocazione delle stesse sul mercato) si sarebbe incuneata in un più ampio contesto associativo volto al reperimento di mezzi di provenienza furtiva ( fase curata da Guarino, avvalendosi anche dell'operato dei fratelli Gianluca e Massimo oltre che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definiti quali " terminali" della detta attività di approvvigionamento) e alla successiva acquisizione e ricollocazione sul mercato dei beni in questione (nella quale era centrale il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]).

L'intera iniziativa illecita comune ruotava intono alla figura di [OSCURATO:PERSONA], che intratteneva i rapporti con i soggetti che curavano l'approvvigionamento dei mezzi e la successiva attività di ricollocazione ma anche con ,con gli / autotrasportatori (attività rispetto alla quale erano protagonisti, oltre al ricorrente, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali ultimi, dietro il paravento garantito dalla relativa ordinaria attività lavorativa, curavano la ricezione dei mezzi e il trasporto degli stessi presso il deposito del Ripepi, luogo di stoccaggio dei relativi beni e momento logistico valorizzato a sostegno della struttura organizzativa della contestata realtà associativa.

2.2. Rispetto al contesto associativo il ricorso è aspecifico perché manca di un puntuale confronto con l'argomentare speso sul tema dal Tribunale Seppur sinteticamente, il provvedimento impugnato, per quanto già rassegnato, evidenzia con la dovuta puntualità, coerente al perimetro cognitivo della decisione da rendere, i tratti costituivi dell'associazione in contestazione, mettendo in debita evidenza ruoli e rapporti tra i diversi sodali ( in particolare, rimarcando i doversi contatti tra Ripepi e altri protagonisti dalla relativa a ttività e in particolare, oltre che con il ricorrente, anche con Guarino e [OSCURATO:PERSONA]) ed evidenziando anche le interessenze tra sodali diversi dal Ripepi: pmprio in relazione al ricorrente, sono diversi i momenti dell'argomentare contestato nel quale si rimarcano momenti di contatto con il sodale Guerino.

Il tutto in un quadro complessivo connotato dalla stabile e continuativa realizzazione di diversi reati fine e colorato da una struttura funzionale (il riferimento al luogo di stoccaggio garantito dal Ripepi) oltre che soggettiva.

Aspetti tutti coerentemente valorizzati in ottica associativa e non adeguatamente contrastati dall'impugnazione .

2.3. Parimenti è a dirsi rispetto alla ricettazione di cui al capo Y.1.

Sono decisive le intercettazioni del novembre 2018, anche ambientali, evocate dai giudici della cautela a sostegno dell'imputazione in oggetto, destinate a disvelare l'avvenuta individuazione, comunicata dal Guerino al Ripepi, dei tre mezzi di provenienza incerta da trasportare presso il deposito di stoccaggio del secondo; la conferma, resa dal Ripepi al Guarino, del fatto che i mezzi sarebbero stati ritirati dal ricorrente (indicato come il " napoletano") che aveva già contattato il secondo comunicandogli il proprio programma; il colloquio tra Ripepi, Izzo e un terzo non identificato sulle modalità relative al ritiro dei mezzi ( avviate tagliando i fili, non avendo a disposizione le chiavi) e alle attività di bonifica realizzate ( quanto alla presenza di rilevatori satellitari). 2.3.1.La difesa contesta l'individuazione nel ricorrente del " napoletano" al quale fecero riferimento Ripepi e Guarino nell'indentificare il soggetto che avrebbe provveduto a ritirare i mezzi.

Ma anche in parte qua il provvedimento non merita censure perché sorretto da una valutazione non illogica delle emergenze indiziarie, essenzialmente legata alla intercettazioni dell'agosto 2018 laddove, in relazione ad altra situazione, viene messo in evidenza lo stupore del Guarino nel ricevere un soggetto diverso dal " napoletano" quando pacificamente, attendeva quest'ultimo, coerentemente individuato nel ricorrente ( attesi i precedenti contatti intercorsi tra Ripepi e Izzo e la successiva comunicazione resa al Guarino).

Intercettazione questa che non viene fatta oggetto di specifiche critiche da parte del ricorso, il quale, per contro, reitera censure non dirimenti, tutte superate dal Tribunale (vero è che il ricorrente non sarebbe di Napoli, ma è anche vero che, come riferito dal Tribunale, nei colloqui con il Ripepi erano frequenti i riferimenti lavorativi resi alla città partenopea anche in termini di localizzazione della relativa attività).

2.3.2. La difesa contesta anche la assenza di adeguati momenti a supporto della gravità indiziaria in relazione alla affermata consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita dei tre mezzi.

La doglianza è inammissibile.

Piuttosto che denunziare un effettivo travisamento probatorio o vere fratture logiche nella valutazione dei relativi momenti indiziari, si suggerisce una lettura alternativa del dato, non consentita in questa sede oltre che apertamente smentita dalla puntualità delle chiavi di lettura che, nel caso, informano la decisione gravata.

Nulla poi si dice in relazione all'attività di bonifica resa nell'occasione, all'evidenza decisiva nel descrivere la consapevolezza del ricorrente quanto alla provenienza dei mezzi da recuperare dal Guerino e da trasportare presso il deposito del Ripepi.

2.4. Non merita censure, infine, il giudizio sulla partecipazione associativa.

Diversi elementi, messi in evidenza dai giudici del riesame, consentono infatti di evidenziare la non occasionalità della condotta riscontrata in relazione al capo Y.1) e per converso la stabile e consapevole inserzione del ricorrente nel quadro organizzativo dell'associazione di cui al capo Q.1), in linea con il ruolo fotografato dal provvedimento genetico.

In questo senso risulta coerentemente valorizzato il riferimento, ricavato dalle intercettazioni inerenti al capo Y.1), a pregresse comuni situazioni illecite di tenore analogo che avevano visto come protagonisti, oltre al ricorrente e al Ripepi, anche il Guarino (che stavolta avrebbe migliorato la propria prestazione rispetto a quanto fatto in altra occasione), segno logico di una continuità di rapporti illeciti indice della non occasionalità della situazione illecita espressamente riscontrata (per l'appunto, quella di cui al capo Y.1), destinata, piuttosto, ad inquadrarsi coerentemente nel quadro associativo, radicato da più mesi quanto al contributo garantito dal ricorrente ( almeno dal 12 giugno del 2018, in linea con l contenuto dell'intercettazione richiamata dal Tribunale, coerente ai detti traffici E in questo quadro di stabile collaborazione si inerisce anche il riferimento all'interessamento mostrato dal ricorrente su sollecitazione del Ripepi rispetto alla possibile collocazione dei mezzi in questione sul mercato, anche non italiano, a conferma della piena consapevolezza in capo a Izzo del dinamico e comiglessivo evolversi dell'azione comune, tanto da mostrarsi disponile a prendere :irte agli ulteriori snodi del relativo programma illecito.

Aspetti argomentativi, anche questi, rimasti immuni da puntuali osserva7ioni critiche rese dal ricorso.

3. Ad una soluzione opposta si perviene con riferimento alle esigenze cautelari indicate a sostegno della misura adottata e identificate nel rischio di recidiva quanto a future, analoghe, condotte illecite.

3.1. In tesi, la situazione in fatto rappresentata poteva legittimare il giudizio logico inerente alla possibile reiterazione delle condotte.

Rispetto ail'azione associativa, il ruolo svolto dal ricorrente era da ritenersi nevralgico, interessandosi sia del recupero dei mezzi che della possibile collocazione sul mercato.

E su questo versante, non può ritenersi manifestamente illogica la considerazione :.pesa dal Tribunale del riesame nel valorizzare il tipo di attività lavorativa del r.c.:grrente, destinata a sovrapporsi alle azioni illecite ricomprese nel programma associativo, favorendo il giudizio prospettico coerente al rischio ritenuto.

3.2. Vi è, tuttavia, che il provvedimento impugnato lascia evidentemente a desiderare rispetto alla attualità e alla concretezza del rischio riscontratp, aspetti da valutare nel caso alla luce del parametro offerto dal tempo trascorso c1,911'ultimo contributo offerto dal ricorrente rispetto alla comune azione associativa ( in coincidenza con la vicenda di cui al capo Y.1, risalente al novembre 2018 e dunque a più di quattro anni dall'adozione della misura).

Parametro temporale che per la consistenza della distanza riscontrata nel caso assume valenza assorbente, vieppiù considerando la natura dell'associazione in contestazione ( che non favorisce l'idea di una ontologica protrazione del vincolo all'infuori di riscontrate e cointeressenze criminali specifiche); la non riscontrata protrazione oltre i tempi coperti dall'indagine, dell'attività criminale comune oggetto del relativo programma associativo, non supportata da quplsivoglia aggancio fattuale e solo apoditticamente affermata dal Tribunale; persino la stessa assenza di iniziative criminali riferibili al gruppo in questione, successive all'ultima immediatamente coinvolgente il ricorrente, messe in luce dai giudici della cautela.

Aspetti, questi, che inficiano radicalmente la tenuta del provvedimento impugnato e portano alla decisione di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro dei 10/1/23 e dichiara cessata l'esecuzione della misura cal telare in corso ordinando la liberazione del ricorrente.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 10/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che si è richiamata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale alla misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di partecipazione all'associazione di cui al capo Q.1) della rubrica, finalizzata alla realizzazione di più furti, ricettazioni e condotte di riciclaggio nonché della ricettazione contestata al capo Y.1). 2.Interpone ricorso la difesa dell'indagato e propone tre diverse ragioni di doglianza, tutte declinate prospettando vizi di motivazione e violazioni di legge sostanziali e processuali. 2.1. In particolare, con i primi due motivi si attinge la decisione gravata sotto il versante della tenuta motivazionale diretta a sostenere la configurabilità dell'associazione di cui al capo Q.1., la partecipazione al detto ente criminale ascritta al ricorrente, la sussistenza della gravità indiziaria quanto all'unica ricettazione ascritta anche dal Gip al ricorrente ( essendo stata negata per gli altri fatti oggetto della relativa imputazione provvisoria, descritti ai capi R.1., U.1, V.1 già dall'ordinanza genetica). Sotto il primo versante, perché mancherebbero gli elementi destinati a supportate i tratti costitutivi dell'associazione contestata, in assenza di validi legami e di assidui contatti tra i sodali, della stabile disponibilità dei componenti rispetto al programma associativo, della loro consapevolezza di fare parte di un comune consorzio criminale, tutti aspetti solo apoditticamente affermati. Quanto alla specifica partecipazione riferita al ricorrente, si evidenzia che la decisione impugnata non metterebbe in luce lo stabile contributo garantito all'ente criminale dal ricorrente, alla luce della occasionalità dell'unico fatto illecito riscontrato a supporto dell'azione comune e del brevissimo periodo preso in considerazione dalla relativa condotta, che ebbe a coprire solo qualche giorno. Infine in relazione alla ricettazione di cui al capo Y.1), si ribadiscono sia le ragioni di contestazione prospettate con il riesame quanto alla corretta identificazione nel ricorrente del soggetto coinvolto nella vicenda a giudizio, oltre al Ripepi e al Guarino, doglianze di fatto pretermesse dal Tribunale; sia le critiche sollevate in relazione alla corretta lettura da offrire alla intercettazione del 4 novembre 2018, destinata a dare un quadro indiziario contrario alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo proprio del reato contestato. 2.2. Con il terzo motivo si contesta la motivazione spesa nel sostenere la sussistenza delle esigenze cautelari, anche sotto il versante della relativa attualità, nonché la adeguatezza della misura adottata in luogo di altra meno rigorosa ma altrettanto utile a neutralizzare il portato. Tanto considerando la brevità della partecipazione associativa, la distanza nel tempo dei fatti, la indifferenza al fine del precedente rivendicato a sostegno del rischio di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del motivo inerente alla insussistenza di attuali esLgenze da cautelare porta all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 2. Non colgono nel segno le censure prospettate in relazione alla gravità indiziaria riferita alla imputazione associativa e all'unico fatto di ricettazione posto a fondamento del titolo cautelare. Le doglianze riferite al tema, articolate con i primi due motivi di ricorso meritano una trattazione unitaria, considerata la centralità che viene assegnata, anche nell'ottica della specifica partecipazione associativa, alla riscontrata gravità indiziaria riferita alla ricettazione di cui al capo Y.1. 2.1. Secondo l'assunto accusatorio, validato conformemente dai giudici della cautela, la condotta di ricettazione in questione ( in forza della quale il ricorrente, su indicazione (r:Q di [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice dell' associazione, avrebbe curato la ricezione di tre macchine operatrici di provenienza delittuosa, reperite, nell'interesse comune, dal sodale [OSCURATO:PERSONA], curandone il trasferimento al citato Ripepí e interessandosi anche della successiva ricollocazione delle stesse sul mercato) si sarebbe incuneata in un più ampio contesto associativo volto al reperimento di mezzi di provenienza furtiva ( fase curata da Guarino, avvalendosi anche dell'operato dei fratelli Gianluca e Massimo oltre che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], definiti quali " terminali" della detta attività di approvvigionamento) e alla successiva acquisizione e ricollocazione sul mercato dei beni in questione (nella quale era centrale il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]). L'intera iniziativa illecita comune ruotava intono alla figura di [OSCURATO:PERSONA], che intratteneva i rapporti con i soggetti che curavano l'approvvigionamento dei mezzi e la successiva attività di ricollocazione ma anche con ,con gli / autotrasportatori (attività rispetto alla quale erano protagonisti, oltre al ricorrente, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali ultimi, dietro il paravento garantito dalla relativa ordinaria attività lavorativa, curavano la ricezione dei mezzi e il trasporto degli stessi presso il deposito del Ripepi, luogo di stoccaggio dei relativi beni e momento logistico valorizzato a sostegno della struttura organizzativa della contestata realtà associativa. 2.2. Rispetto al contesto associativo il ricorso è aspecifico perché manca di un puntuale confronto con l'argomentare speso sul tema dal Tribunale Seppur sinteticamente, il provvedimento impugnato, per quanto già rassegnato, evidenzia con la dovuta puntualità, coerente al perimetro cognitivo della decisione da rendere, i tratti costituivi dell'associazione in contestazione, mettendo in debita evidenza ruoli e rapporti tra i diversi sodali ( in particolare, rimarcando i doversi contatti tra Ripepi e altri protagonisti dalla relativa a ttività e in particolare, oltre che con il ricorrente, anche con Guarino e [OSCURATO:PERSONA]) ed evidenziando anche le interessenze tra sodali diversi dal Ripepi: pmprio in relazione al ricorrente, sono diversi i momenti dell'argomentare contestato nel quale si rimarcano momenti di contatto con il sodale Guerino. Il tutto in un quadro complessivo connotato dalla stabile e continuativa realizzazione di diversi reati fine e colorato da una struttura funzionale (il riferimento al luogo di stoccaggio garantito dal Ripepi) oltre che soggettiva. Aspetti tutti coerentemente valorizzati in ottica associativa e non adeguatamente contrastati dall'impugnazione . 2.3. Parimenti è a dirsi rispetto alla ricettazione di cui al capo Y.1. Sono decisive le intercettazioni del novembre 2018, anche ambientali, evocate dai giudici della cautela a sostegno dell'imputazione in oggetto, destinate a disvelare l'avvenuta individuazione, comunicata dal Guerino al Ripepi, dei tre mezzi di provenienza incerta da trasportare presso il deposito di stoccaggio del secondo; la conferma, resa dal Ripepi al Guarino, del fatto che i mezzi sarebbero stati ritirati dal ricorrente (indicato come il " napoletano") che aveva già contattato il secondo comunicandogli il proprio programma; il colloquio tra Ripepi, Izzo e un terzo non identificato sulle modalità relative al ritiro dei mezzi ( avviate tagliando i fili, non avendo a disposizione le chiavi) e alle attività di bonifica realizzate ( quanto alla presenza di rilevatori satellitari). 2.3.1.La difesa contesta l'individuazione nel ricorrente del " napoletano" al quale fecero riferimento Ripepi e Guarino nell'indentificare il soggetto che avrebbe provveduto a ritirare i mezzi. Ma anche in parte qua il provvedimento non merita censure perché sorretto da una valutazione non illogica delle emergenze indiziarie, essenzialmente legata alla intercettazioni dell'agosto 2018 laddove, in relazione ad altra situazione, viene messo in evidenza lo stupore del Guarino nel ricevere un soggetto diverso dal " napoletano" quando pacificamente, attendeva quest'ultimo, coerentemente individuato nel ricorrente ( attesi i precedenti contatti intercorsi tra Ripepi e Izzo e la successiva comunicazione resa al Guarino). Intercettazione questa che non viene fatta oggetto di specifiche critiche da parte del ricorso, il quale, per contro, reitera censure non dirimenti, tutte superate dal Tribunale (vero è che il ricorrente non sarebbe di Napoli, ma è anche vero che, come riferito dal Tribunale, nei colloqui con il Ripepi erano frequenti i riferimenti lavorativi resi alla città partenopea anche in termini di localizzazione della relativa attività). 2.3.2. La difesa contesta anche la assenza di adeguati momenti a supporto della gravità indiziaria in relazione alla affermata consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita dei tre mezzi. La doglianza è inammissibile. Piuttosto che denunziare un effettivo travisamento probatorio o vere fratture logiche nella valutazione dei relativi momenti indiziari, si suggerisce una lettura alternativa del dato, non consentita in questa sede oltre che apertamente smentita dalla puntualità delle chiavi di lettura che, nel caso, informano la decisione gravata. Nulla poi si dice in relazione all'attività di bonifica resa nell'occasione, all'evidenza decisiva nel descrivere la consapevolezza del ricorrente quanto alla provenienza dei mezzi da recuperare dal Guerino e da trasportare presso il deposito del Ripepi. 2.4. Non merita censure, infine, il giudizio sulla partecipazione associativa. Diversi elementi, messi in evidenza dai giudici del riesame, consentono infatti di evidenziare la non occasionalità della condotta riscontrata in relazione al capo Y.1) e per converso la stabile e consapevole inserzione del ricorrente nel quadro organizzativo dell'associazione di cui al capo Q.1), in linea con il ruolo fotografato dal provvedimento genetico. In questo senso risulta coerentemente valorizzato il riferimento, ricavato dalle intercettazioni inerenti al capo Y.1), a pregresse comuni situazioni illecite di tenore analogo che avevano visto come protagonisti, oltre al ricorrente e al Ripepi, anche il Guarino (che stavolta avrebbe migliorato la propria prestazione rispetto a quanto fatto in altra occasione), segno logico di una continuità di rapporti illeciti indice della non occasionalità della situazione illecita espressamente riscontrata (per l'appunto, quella di cui al capo Y.1), destinata, piuttosto, ad inquadrarsi coerentemente nel quadro associativo, radicato da più mesi quanto al contributo garantito dal ricorrente ( almeno dal 12 giugno del 2018, in linea con l contenuto dell'intercettazione richiamata dal Tribunale, coerente ai detti traffici E in questo quadro di stabile collaborazione si inerisce anche il riferimento all'interessamento mostrato dal ricorrente su sollecitazione del Ripepi rispetto alla possibile collocazione dei mezzi in questione sul mercato, anche non italiano, a conferma della piena consapevolezza in capo a Izzo del dinamico e comiglessivo evolversi dell'azione comune, tanto da mostrarsi disponile a prendere :irte agli ulteriori snodi del relativo programma illecito. Aspetti argomentativi, anche questi, rimasti immuni da puntuali osserva7ioni critiche rese dal ricorso. 3. Ad una soluzione opposta si perviene con riferimento alle esigenze cautelari indicate a sostegno della misura adottata e identificate nel rischio di recidiva quanto a future, analoghe, condotte illecite. 3.1. In tesi, la situazione in fatto rappresentata poteva legittimare il giudizio logico inerente alla possibile reiterazione delle condotte. Rispetto ail'azione associativa, il ruolo svolto dal ricorrente era da ritenersi nevralgico, interessandosi sia del recupero dei mezzi che della possibile collocazione sul mercato. E su questo versante, non può ritenersi manifestamente illogica la considerazione :.pesa dal Tribunale del riesame nel valorizzare il tipo di attività lavorativa del r.c.:grrente, destinata a sovrapporsi alle azioni illecite ricomprese nel programma associativo, favorendo il giudizio prospettico coerente al rischio ritenuto. 3.2. Vi è, tuttavia, che il provvedimento impugnato lascia evidentemente a desiderare rispetto alla attualità e alla concretezza del rischio riscontratp, aspetti da valutare nel caso alla luce del parametro offerto dal tempo trascorso c1,911'ultimo contributo offerto dal ricorrente rispetto alla comune azione associativa ( in coincidenza con la vicenda di cui al capo Y.1, risalente al novembre 2018 e dunque a più di quattro anni dall'adozione della misura). Parametro temporale che per la consistenza della distanza riscontrata nel caso assume valenza assorbente, vieppiù considerando la natura dell'associazione in contestazione ( che non favorisce l'idea di una ontologica protrazione del vincolo all'infuori di riscontrate e cointeressenze criminali specifiche); la non riscontrata protrazione oltre i tempi coperti dall'indagine, dell'attività criminale comune oggetto del relativo programma associativo, non supportata da quplsivoglia aggancio fattuale e solo apoditticamente affermata dal Tribunale; persino la stessa assenza di iniziative criminali riferibili al gruppo in questione, successive all'ultima immediatamente coinvolgente il ricorrente, messe in luce dai giudici della cautela. Aspetti, questi, che inficiano radicalmente la tenuta del provvedimento impugnato e portano alla decisione di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro dei 10/1/23 e dichiara cessata l'esecuzione della misura cal telare in corso ordinando la liberazione del ricorrente. Manda
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