Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 35/2010
ECLI:EU:C:2010:799
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 dicembre 2010 (
1
)
Causa C‑279/08 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione – Ricevibilità del ricorso di primo grado – Ricorso di uno Stato membro contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara aiuto di Stato compatibile con il mercato
comune una misura nazionale notificata in forza dell’art. 88 CE – Aiuti di Stato – Nozione – Selettività – Vantaggio finanziato mediante risorse statali – Sistema di scambio dei diritti di emissione per gli ossidi di azoto»
1.
Con il ricorso oggetto del presente giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del 10 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la
decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 24 giugno 2003 (
3
) relativa all’aiuto di Stato N 35/2003, riguardante un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d’azoto comunicato
dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Decisione»). La stessa sentenza è oggetto di due impugnazioni incidentali presentate
dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania.
I –
I fatti all’origine della controversia e la Decisione
2.
Il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d’azoto (NOx) comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dai [OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «misura controversa»), nonché il contenuto della Decisione, sono descritti come segue ai punti 8‑13 e 16‑20
della sentenza impugnata:
«8. Con lettera 23 gennaio 2003 le autorità olandesi notificavano alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, un sistema
di scambio di diritti di emissione per gli NOx (…). Esse chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione che constatasse
l’inesistenza di un aiuto, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità
di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
9. Il 24 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la [Decisione].
10. Nella [Decisione] la [OSCURATO:PERSONA] descrive anzitutto, al punto 1, la misura controversa. Nell’ambito del limite nazionale olandese
di emissione di NOx fissato dalla direttiva 2001/81, le autorità olandesi hanno stabilito un obiettivo di 55 chilotonnellate
di emissione di NOx nel 2010 per i loro grandi impianti industriali, vale a dire per circa 250 imprese.
11. Al punto 1.2 della [Decisione] la [OSCURATO:PERSONA] espone il funzionamento di tale sistema: una legge nazionale stabilisce, per
ogni impianto industriale, un parametro relativo di emissione di NOx da rispettare. L’impresa può rispettare il parametro
di emissione così prescritto o adottando misure di riduzione delle emissioni di NOx nel proprio impianto, o acquistando diritti
di emissione da altre imprese, oppure combinando le due opzioni. Le riduzioni delle emissioni, in forma di crediti di NOx,
sono proposte sul mercato di scambio dei diritti di emissione da parte degli impianti le cui emissioni sono inferiori al parametro
prescritto.
12. L’emissione annuale complessiva di NOx di un impianto, corretta dagli eventuali crediti di NOx venduti o acquistati, deve
corrispondere al livello di emissione autorizzato per il detto impianto. L’emissione annuale autorizzata, in valore assoluto,
è calcolata in base al parametro di emissione relativo e alla quantità di energia utilizzata dal detto impianto.
13. Alla fine di ogni anno le autorità olandesi verificano se gli impianti hanno rispettato il parametro di emissione prescritto.
Ogni anno possono essere acquistati, risparmiati o dati in prestito crediti di NOx per periodi futuri. Se un impianto supera
il parametro di emissione prescritto, esso deve compensare l’eccedenza l’anno successivo. Questa eccedenza da compensare è
aumentata inoltre del 25% per scoraggiare ogni superamento del parametro. Se un impianto non riesce a rispettare il suo parametro
di emissione, le autorità olandesi gli infliggono un’ammenda effettiva, proporzionata e dissuasiva.
(…)
16. [A]i punti 1.5 e 1.6 della [Decisione], la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la misura controversa sarà applicata a tutte le imprese
industriali che possiedano una potenza installata superiore a 20 megawatt termici (in prosieguo: «MWth»), conformemente alla
normativa comunitaria. Le autorità olandesi continueranno ad applicare i valori limite di emissione stabiliti dalle diverse
direttive comunitarie in vigore.
17. Nell’ambito della sua valutazione della misura controversa (punto 3 della [Decisione]) la [OSCURATO:PERSONA] richiama in primo luogo
la sua prassi decisionale relativa ai regimi di scambio di diritti di emissione e distingue due tipi di sistemi, come di seguito
indicato:
“1) I sistemi nei quali i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati attivi immateriali rappresentanti
un valore commerciale che lo Stato avrebbe altresì potuto vendere o aggiudicare, con la conseguenza di un mancato guadagno
(o di una perdita di risorse statali) e la configurazione di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE;
2) i sistemi in cui i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati come prova ufficiale del fatto
che una determinata produzione non potrà essere venduta o aggiudicata al beneficiario del permesso, in modo che non si configuri
un mancato guadagno, e quindi nessuna risorsa statale controversa, il che a sua volta esclude la configurabilità di un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE”.
18. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] espone le ragioni che l’hanno condotta a ravvisare un aiuto di Stato nella misura controversa,
vale a dire, in sostanza, nella concessione gratuita da parte dello Stato di crediti di NOx ad un gruppo specifico di imprese
che esercitano il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo la decisione impugnata le autorità olandesi avevano la possibilità di
vendere o aggiudicare i diritti di emissione. Offrendo gratuitamente crediti di NOx come attivi immateriali, lo Stato membro
subirebbe quindi un danno nella forma di un mancato guadagno. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che tale regime riguardi risorse statali
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il rafforzamento della posizione delle imprese interessate inciderebbe sul commercio tra
[OSCURATO:PERSONA] membri.
19. Infine, al punto 3.3 della [Decisione] la [OSCURATO:PERSONA] esamina la compatibilità della misura controversa con il mercato comune.
20. Concludendo, al punto 4 della [Decisione] la [OSCURATO:PERSONA] constata che la misura controversa dà luogo ad un aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, aggiungendo che tale aiuto è compatibile con il mercato comune in conformità all’art. 87,
n. 3, CE (…). [OSCURATO:PERSONA] invita le autorità olandesi a trasmetterle annualmente una relazione riguardante l’esecuzione
della misura controversa e a notificarle preventivamente qualsiasi modifica delle condizioni alle quali l’aiuto è concesso».
3.
Nel controricorso i [OSCURATO:PERSONA] affermano che la misura controversa è entrata in vigore il 1° giugno 2005.
II –
Le conclusioni delle parti dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
4.
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, chiedeva al Tribunale di annullare la Decisione
nella parte in cui qualificava come aiuto di Stato la misura controversa e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Quest’ultima
concludeva, in via principale, all’irricevibilità del ricorso e, in subordine, al suo rigetto e chiedeva la condanna dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
5.
Nella sentenza impugnata il Tribunale respingeva l’eccezione d’irricevibilità del ricorso sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti
37‑49). Nel merito, esso respingeva la prima censura del primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 87 CE,
con la quale i [OSCURATO:PERSONA] facevano valere l’assenza di un vantaggio finanziato mediante risorse statali (punti 63‑78) e accoglieva
la seconda censura, con cui lo Stato ricorrente contestava la sussistenza della condizione di selettività (punti 84‑101).
Il Tribunale annullava dunque la Decisione e condannava la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di giudizio.
III –
La procedura dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti
6.
Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 23 giugno 2008, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva l’impugnazione oggetto del presente
giudizio. Nelle rispettive memorie di risposta, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania hanno proposto
impugnazioni incidentali. Con ordinanza del presidente della Corte del 23 dicembre 2008, il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica slovena
sono stati ammessi a intervenire nel presente giudizio. Con ordinanza dell’8 maggio 2009, la Repubblica francese è stata ammessa
a intervenire alle condizioni previste dall’art. 93, n. 7, del regolamento di procedura della Corte. All’udienza del 14 ottobre
2010 sono stati sentiti gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e dei governi dei [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica federale di Germania
e della Repubblica francese.
7.
Nell’atto introduttivo del giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, a titolo principale, di annullare la sentenza impugnata
e dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento della Decisione e, in subordine, di annullare la sentenza impugnata e
respingere il ricorso di annullamento della Decisione. In entrambi i casi, essa chiede la condanna dei [OSCURATO:PERSONA] alle spese
delle procedure di primo grado e d’impugnazione. Nella memoria di risposta alle impugnazioni incidentali dei [OSCURATO:PERSONA] e
della Repubblica federale tedesca, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte, a titolo principale, di annullare la sentenza impugnata
e di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado e, in subordine, di respingere le impugnazioni incidentali, annullare
la sentenza impugnata e rigettare come infondato il ricorso in primo grado.
8.
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] conclude, a titolo principale, al rigetto dell’impugnazione e, a titolo subordinato, nell’ipotesi
in cui la Corte dovesse accogliere l’impugnazione, all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui respinge il
motivo di ricorso vertente sull’assenza di un vantaggio finanziato mediante risorse dello Stato. In entrambi i casi, essi
richiedono la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese della prima istanza e dell’impugnazione.
9.
La Repubblica federale di Germania conclude, a titolo principale, al rigetto dell’impugnazione e all’annullamento della sentenza
impugnata e, in subordine, per l’ipotesi in cui la Corte dovesse considerare irricevibile quest’ultima conclusione, al rigetto
dell’impugnazione e, in caso di accoglimento dell’impugnazione, all’annullamento della sentenza impugnata. In entrambi i casi
essa mantiene le conclusioni presentate in prima istanza e chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
10.
[OSCURATO:PERSONA] conclude al rigetto delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’irricevibilità del ricorso di primo
grado e sostiene le conclusioni presentate a titolo principale dai [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica slovena conclude al rigetto
dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna della stessa alle spese. In udienza, la Repubblica francese ha concluso
al rigetto delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’irricevibilità del ricorso di primo grado.
IV –
Sull’impugnazione principale
11.
[OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo denuncia una violazione dell’art. 230 CE
ed è diretto contro la parte della sentenza impugnata in cui si dichiara ricevibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
Con il secondo motivo, invocato a titolo subordinato, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta una violazione dell’art. 87, n. 1, CE.
A –
Sul primo motivo d’impugnazione, vertente su una violazione dell’art. 230 CE
12.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che uno Stato membro non sia legittimato ad agire ex art. 230 CE contro una decisione che approvi incondizionatamente
una misura notificata nel quadro del regime di controllo degli aiuti di Stato. Il motivo si articola in due censure.
1. Sulla prima censura
13.
Con la prima censura del suo primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente distinto
la fattispecie sottoposta al suo esame da quella oggetto della causa che ha dato luogo all’ordinanza della Corte 28 gennaio
2004, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
4
) (nel prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»). Secondo la [OSCURATO:PERSONA] non esiste alcuna differenza giuridicamente
rilevante tra le due cause. I [OSCURATO:PERSONA], sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA], dalla Repubblica slovena e dalla Repubblica francese,
nonché la Repubblica federale tedesca ritengono invece che le circostanze della causa che ha dato origine a detta ordinanza
divergano sostanzialmente da quelle del presente giudizio e che tale precedente non sia dunque pertinente.
14.
Occorre richiamare brevemente il contenuto dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], adottata nelle more del procedimento che
ha condotto all’adozione della sentenza impugnata.
15.
In tale ordinanza, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto dai [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione con cui la
[OSCURATO:PERSONA] aveva constatato la compatibilità con il mercato comune di talune misure di incentivo alla trasformazione dei
residui di dragaggio notificate da detto Stato membro. Il ricorso era limitato alla parte della decisione «in cui la [OSCURATO:PERSONA]
conclude[va] che i contributi assegnati alle autorità portuali in forza [di] detta normativa costituiva[no] aiuti di Stato
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE» (punto 1).
16.
La motivazione dell’ordinanza è particolarmente sintetica. Dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui possono essere
oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici
vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo rilevante la loro situazione giuridica, la
Corte affermava, al punto 20, che la decisione impugnata, la quale aveva dichiarato il regime di aiuti notificato compatibile
con il mercato comune, non poteva modificare in modo rilevante la situazione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], «posto che,
nella sua notificazione di tale regime, il governo olandese [aveva] chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di valutarne la legittimità ai
sensi degli artt. 87 CE e 88 CE» (
5
). Ai punti 21 e 22, la Corte rispondeva all’argomento dei [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una parte della motivazione della decisione
impugnata (in cui la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che talune autorità portuali rientrassero nella nozione di impresa ai sensi dell’art. 87 CE)
avrebbe comunque prodotto conseguenze giuridiche negative per detto Stato. Al riguardo, essa osservava anzitutto che solo
il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio e che
gli apprezzamenti espressi nella motivazione possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice comunitario
«solo qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo
di tale atto». Essa concludeva, al punto 22, che, nella fattispecie, «la motivazione contestata non costituisce il fondamento
necessario del dispositivo di una decisione recante pregiudizio al regno dei [OSCURATO:PERSONA]», precisando che, «poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ha constatato nel dispositivo della decisione impugnata che, indipendentemente dal fatto che alcuni dei contributi interessati
possano costituire aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il regime in causa sarebbe comunque giustificato in forza delle
ragioni enunciate nell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, il detto dispositivo
non costituisce assolutamente una presa di posizione sulla natura di impresa di ogni autorità portuale, né sulla natura economica
dell’insieme delle attività delle dette autorità
» (
6
). Al punto 23, la Corte aggiungeva che «la decisione impugnata non si pronuncia sulle posizioni particolari dell’una o dell’altra
autorità portuale interessata» e che «tale decisione non condiziona in alcun modo la valutazione, ai sensi dell’art. 87, n. 1,
CE, di eventuali altri contributi concessi alle autorità portuali».
17.
Dalla motivazione dell’ordinanza, ripresa nelle sue grandi linee nel paragrafo che precede, emerge che due elementi hanno
condotto in quel caso la Corte a dichiarare il ricorso dei [OSCURATO:PERSONA] irricevibile. In primo luogo, nell’economia del ragionamento
della Corte, ha rivestito un ruolo particolarmente significativo, se non determinante, la circostanza che, all’atto della
notifica, i [OSCURATO:PERSONA] si fossero limitati a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare la legittimità delle misure di incentivo
alla trasformazione dei residui di dragaggio, senza segnalare di ritenere che tali misure non costituissero aiuti ove destinate
alle autorità portuali (
7
). In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA], considerando l’insieme delle misure notificate comunque compatibili
con l’art. 87, n. 3, CE si fosse astenuta dal pronunciarsi definitivamente sulla natura di aiuto degli incentivi alle autorità
portuali.
18.
Entrambi questi elementi difettano nell’odierna fattispecie.
19.
Per un verso, nel notificare la misura controversa, i [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato che, a loro avviso, essa non costituiva
aiuto di Stato e hanno richiesto una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso. Per altro verso, nella Decisione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha preso una posizione chiara ed inequivocabile circa la natura di aiuto di detta misura. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’istituzione ricorrente, alla luce della motivazione dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], tali differenze sono giuridicamente
rilevanti e impediscono di trasporre automaticamente al caso di specie la soluzione adottata dalla Corte in tale precedente.
20.
Più in generale, non ritengo sia possibile intravedere nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] l’intenzione della Corte di
escludere in via di principio il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di ricorrere contro le decisioni con cui la [OSCURATO:PERSONA] autorizza,
in modo incondizionato, le misure di aiuto da questi notificate. Al contrario, le specifiche caratteristiche della fattispecie,
e il modo in cui queste sono state interpretate dalla Corte, conducono piuttosto ad attribuire una portata circoscritta a
tale pronuncia.
21.
In conclusione, ritengo che il Tribunale non abbia commesso un errore distinguendo la fattispecie sottoposta al suo esame
da quella oggetto della causa che ha dato luogo all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione non sarebbe rimessa
in discussione anche ove fosse constatato lo snaturamento dei fatti in cui, secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe incorso il Tribunale
al punto 47 della sentenza impugnata (
8
).
22.
La prima censura avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del suo primo motivo d’impugnazione va quindi respinta.
2. Sulla seconda censura
23.
Con la seconda censura, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la qualificazione della misura controversa
come aiuto ha prodotto conseguenze giuridiche. La censura è diretta in particolare contro il punto 41 della sentenza impugnata,
in cui il Tribunale ha affermato che tale qualificazione, che ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la compatibilità
della misura controversa con il mercato comune, da un lato, «determina l’applicazione della procedura prevista per i regimi
di aiuto esistenti dal regolamento n. 659/1999, in particolare dai suoi artt. 17-19 e dal suo art. 21, il quale impone allo
Stato membro l’obbligo di presentare una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto esistenti» e, dall’altro, «può (…) avere
un’incidenza sulla concessione di un nuovo aiuto, in virtù delle norme relative al cumulo di aiuti di diversa origine previste
in particolare al punto 74 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente».
24.
L’istituzione ricorrente fa anzitutto valere che, dato il carattere oggettivo della nozione di aiuto, le conseguenze menzionate
dal Tribunale discendono dalla natura stessa della misura controversa e non dalla Decisione. Tale argomento non mi pare condivisibile.
Certo, la Corte ha più volte affermato, anche se nel diverso contesto della definizione della portata del controllo giurisdizionale
sull’applicazione della nozione di aiuto da parte della [OSCURATO:PERSONA], che tale nozione ha un carattere oggettivo (
9
), autorizzando a ritenere, come sembra fare la [OSCURATO:PERSONA], che una decisione adottata ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (divenuto
art. 107, n. 1, TFUE) ha valore di mero accertamento, positivo o negativo, della natura di aiuto della misura notificata.
Ciò nonostante, mi sembra difficilmente contestabile che, ove la [OSCURATO:PERSONA] dichiari a torto che un determinato intervento
statale costituisce un aiuto, sia da tale decisione e non dalla misura in questione, in realtà priva dei requisiti di un aiuto,
che discendono le conseguenze giuridiche collegate a una tale qualificazione, conseguenze che non sarebbe possibile allo Stato
membro interessato eliminare se non ottenendo l’annullamento sul punto della decisione. Ricordo peraltro che un argomento
analogo è stato invocato dall’istituzione ricorrente anche per escludere la ricevibilità di un ricorso di annullamento contro
la decisione di esaminare una misura statale in quanto aiuto «nuovo» e non «esistente» e che esso è stato respinto dalla Corte (
10
).
25.
[OSCURATO:PERSONA] fa inoltre valere che l’applicazione del limite al cumulo degli aiuti previsto dalla disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, e menzionato al suddetto punto 41 della sentenza impugnata, costituisce
una conseguenza meramente ipotetica della Decisione. Concordo con tale analisi. Detto limite è infatti destinato a produrre
effetti solo qualora i [OSCURATO:PERSONA] decidano di accordare ulteriori aiuti alle imprese riguardate dalla misura controversa.
Lo stesso può peraltro dirsi per quanto concerne l’obbligo di notifica e l’obbligo di stand-still previsto dall’art. 88, n. 3,
CE (divenuto art. 108, n. 3, TFUE), ai quali si riferisce in particolare il governo tedesco, obblighi che i [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero
rispettare solo ove decidessero di adottare misure analoghe a quella controversa o, conformemente al punto 4 della Decisione,
di modificare elementi di tale misura.
26.
Per quanto concerne l’obbligo per lo Stato membro interessato di presentare una relazione sull’esecuzione della misura controversa,
anch’esso richiamato al punto 41 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si limita in sostanza a osservare che, secondo le
informazioni in suo possesso, nessuna relazione è mai stata inviata dalle autorità dei [OSCURATO:PERSONA]. Tale argomento è, a mio
avviso, inoperante. La circostanza che un tale obbligo sia stato finora disatteso dai [OSCURATO:PERSONA] non incide infatti sulla
sua presa in conto quale conseguenza giuridica della qualificazione della misura controversa come aiuto.
27.
Più in generale, ritengo che proprio l’applicazione della procedura prevista per i regimi di aiuto esistenti, evocata dal
Tribunale al suddetto punto 41 della sentenza impugnata, costituisca la conseguenza giuridica di maggior rilievo che discende
dalla qualificazione come aiuto di un intervento statale notificato. Ai sensi dell’art. 108, n. 1, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] procede
all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo la procedura indicata al successivo n. 2 e precisata
agli artt. 17‑19 del regolamento 659/1999. Ciò implica che un intervento statale qualificato come aiuto è sottoposto a un
monitoraggio costante da parte della [OSCURATO:PERSONA] e a un controllo periodico. Ne consegue che una decisione di compatibilità
ex art. 107, n. 3, TFUE offre allo Stato membro interessato una minore certezza del diritto, oltre che un più ristretto margine
di manovra nell’attuazione della misura notificata, rispetto a una decisione che esclude la natura di aiuto di tale misura
ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE. Nel caso dei [OSCURATO:PERSONA], è stata proprio la ricerca di certezza del diritto che ha mosso
le autorità di detto Stato membro a notificare la misura controversa pur nella convinzione che essa non costituisse aiuto
ai sensi dell’art. 87 CE.
28.
Sulla base di quanto fin qui esposto ritengo dunque che anche la seconda censura avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del
suo primo motivo d’impugnazione debba essere respinta.
3. Conclusioni sul primo motivo d’impugnazione
29.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni suesposte, suggerisco alla Corte di respingere integralmente il primo motivo d’impugnazione
sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente su una violazione dell’art. 230 CE.
B –
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’art. 87, n. 1, CE
30.
Il secondo motivo d’impugnazione, presentato in via subordinata, si articola anch’esso in due censure.
1. Sulla prima censura
31.
Con la prima censura del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la
misura in questione non costituisce aiuto di Stato poiché non è tale da favorire talune imprese o talune produzioni. Tale
censura verte sui punti 84‑96 della sentenza impugnata e solleva due distinte contestazioni.
a) Sulla prima contestazione
32.
[OSCURATO:PERSONA] censura anzitutto il Tribunale per aver attribuito un particolare rilievo, al fine di escludere la selettività
della misura in questione, alla circostanza che tutti i grandi stabilimenti industriali dei [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti alla
misura controversa e che, di conseguenza, il criterio di applicazione di detta misura è oggettivo e non fondato su considerazioni
di carattere geografico o settoriale.
33.
Per giurisprudenza costante, la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare della misura in
questione sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir
meno il carattere selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la qualifica di aiuto di Stato (
11
). Secondo questa stessa giurisprudenza, la circostanza che una misura statale sia retta da criteri oggettivi di applicazione
orizzontale dimostra unicamente che gli incentivi da essa previsti non costituiscono un aiuto individuale ma rientrano in
un regime di aiuti (
12
). [OSCURATO:PERSONA] afferma dunque correttamente, nel quadro della sua prima contestazione, che detta circostanza non consente,
di per sé, di concludere che un’iniziativa statale deve considerarsi come misura generale di politica economica, priva perciò
di carattere selettivo.
34.
Tuttavia, tale contestazione si basa su una lettura inesatta della sentenza impugnata e va pertanto disattesa. In effetti,
contrariamente a quanto sembra ritenere la [OSCURATO:PERSONA], la conclusione contenuta al punto 96 della sentenza impugnata, secondo
cui «la misura controversa, globalmente considerata non favorisce (…) talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE», non si fonda, o non si fonda in modo determinante, sui precedenti punti 87 e 88, specialmente oggetto di contestazione
da parte della ricorrente. Per un verso, al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale non esprime valutazioni proprie,
ma si limita a esporre alcuni degli elementi che caratterizzano la misura controversa, quali descritti nella Decisione, mentre
la prima frase del successivo punto 88 contiene unicamente una constatazione di fatto.
35.
Per altro verso, la conclusione contenuta nella seconda frase del medesimo punto 88, secondo cui «il criterio di applicazione
della misura controversa è (…) oggettivo, senza alcuna considerazione di carattere geografico o settoriale», riveste un’importanza
limitata nell’economia del ragionamento del Tribunale e comunque sensibilmente inferiore rispetto a quella che le attribuisce
la [OSCURATO:PERSONA]. Emerge infatti dai punti 89 e segg. della sentenza impugnata che il Tribunale ha piuttosto considerato decisiva,
al fine di escludere la selettività della misura in questione, la constatazione, contenuta al punto 90 della motivazione,
secondo cui la situazione giuridica e fattuale delle imprese soggette al limite di emissione di NOx che si applica ai grandi
impianti industriali «non può essere ritenuta analoga a quella delle imprese cui questo limite non si applica». Altrettanto
dirimente è la conclusione, che figura al successivo punto 94, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] «non ha provato l’esistenza di un
regime generale che s’imporrebbe ad imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella degli impianti soggetti
alla misura controversa, ma che non offrirebbe il vantaggio rappresentato dalla negoziabilità dei diritti di emissione di
NOx».
36.
In base all’analisi che precede, la prima contestazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della prima censura del suo
secondo motivo d’impugnazione, con cui l’istituzione ricorrente contesta al Tribunale di aver basato il proprio ragionamento
sul carattere obiettivo del criterio di applicazione della misura controversa, deve considerarsi infondata. Essa è comunque
inoperante, poiché, anche ove fondata, non sarebbe di per sé sufficiente a infirmare la conclusione del Tribunale secondo
cui detta misura non ha carattere selettivo, dal momento che, come si è visto, tale conclusione si fonda, in modo preponderante,
su considerazioni di ordine diverso.
b) Sulla seconda contestazione
37.
Nel quadro della prima censura del suo secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre l’onere probatorio posto
a suo carico dal Tribunale (
13
). Tale contestazione è diretta contro i punti 89-96 della sentenza impugnata, dai quali emerge, in sostanza, che, per dimostrare
la selettività della misura controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto apportare la prova che: a) le imprese cui tale misura
non si applica, e alle quali non è dunque offerto il vantaggio rappresentato dalla negoziabilità dei diritti di emissione
di NOx, sono assoggettate agli
stessi obblighi
(il PSR), o ad «
obblighi della stessa natura
», di quelli imposti da detta misura, e b) che tali imprese sono passibili di ammenda in caso di trasgressione (
14
).
38.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la prova richiesta dal Tribunale è superflua, dal momento che si evince chiaramente dalla Decisione
e dalla stessa sentenza impugnata che tutte le imprese dei [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettate a restrizioni in materia di emissioni
di NOx: ciò sarebbe sufficiente a dimostrare il carattere selettivo della misura controversa, poiché, a fronte di limitazioni
imposte all’insieme delle imprese stabilite nei [OSCURATO:PERSONA], solo il gruppo di imprese cui tale misura si applica sono abilitate
a scambiare tra loro diritti di emissione. La prova richiesta dal Tribunale sarebbe inoltre impossibile da apportare, poiché
è evidente che le imprese non assoggettate alla misura controversa non sono tenute ad adempiere agli obblighi da questa previsti.
I [OSCURATO:PERSONA] fanno invece valere che il Tribunale ha correttamente interpretato la portata dell’onere della prova a carico
della [OSCURATO:PERSONA], posto che il criterio di selettività fissato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (
15
) si basa proprio sulla comparabilità della situazione delle imprese contemplate dalla misura di cui trattasi e di quelle che
ne sono escluse. Nella specie, le 250 imprese cui si applica la misura controversa non si troverebbero in una situazione comparabile
a quella delle altre imprese, poiché su esse gravano degli obblighi supplementari, derivanti dall’obiettivo ulteriore di riduzione
delle emissioni di NOx a 55 chilotonnellate per il 2010.
39.
Per parte mia, ricordo che in base alla condizione di selettività sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in materia
di aiuti le misure cosiddette generali, dirette a sostenere non attività o imprese specifiche, ma l’insieme degli operatori
economici attivi sul territorio dello Stato. In proposito la giurisprudenza, per un verso, ha precisato che un intervento
pubblico in favore di un numero indefinito di beneficiari identificati in applicazione di una serie di criteri obiettivi deve
essere analizzato come un regime di aiuto costitutivo di una misura selettiva, se a causa dei suoi criteri di applicazione
arrechi un vantaggio a talune imprese o a talune produzioni, con esclusione di altre (
16
). Per altro verso, essa ha chiarito che anche le misure apparentemente generali, in quanto non limitate settorialmente, né
territorialmente, e non dirette ad una categoria ristretta di imprese, possono ricadere nel divieto di cui all’art. 87, n.
1, CE, se la loro attuazione, per quanto concerne in particolare la scelta dei destinatari, l’importo e le condizioni dell’intervento
finanziario, è lasciata alla discrezionalità delle autorità nazionali (
17
). La Corte ha inoltre affermato che un aiuto può essere selettivo anche quando riguardi tutto un settore economico (
18
). Più in generale, emerge dalla giurisprudenza che la sussistenza del requisito di selettività deve fare l’oggetto di una
valutazione caso per caso, mirata a verificare se la misura di cui trattasi, conto tenuto della sua natura, del suo ambito
di applicazione, delle sue modalità di attuazione e dei suoi effetti, comporti o no
vantaggi a esclusivo profitto di talune imprese o di taluni settori di attività
(
19
). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che una tale valutazione impone di determinare se, nell’ambito
di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre,
le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (
20
).
40.
È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare le critiche mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza impugnata. Dirò
subito che tali critiche mi paiono condivisibili.
41.
Premetto che la circostanza che una misura statale favorisca determinate imprese, individuate in base a elementi che caratterizzano
la loro situazione rispetto a quella di tutti gli altri operatori economici – ad esempio perché appartenenti a un determinato
settore o perché svolgono un certo tipo di attività (
21
), o ancora per le loro dimensioni (
22
) – opera, in linea di principio, nel senso di un riconoscimento del carattere selettivo di tale misura (
23
). Pertanto, la circostanza che la misura controversa si applichi
unicamente
alle imprese che dispongono di grandi stabilimenti industriali milita piuttosto in favore della sua natura selettiva.
42.
Nel caso di specie, poiché i vantaggi offerti dalla misura controversa sono collegati all’imposizione di oneri, il Tribunale
ha ritenuto che fosse necessario provare che i medesimi oneri, ma non i relativi vantaggi, fossero imposti anche alle imprese
escluse da detta misura e ha concluso che, in assenza di una tale prova, la situazione dei due gruppi di imprese non fosse
comparabile e che i vantaggi concessi alle imprese appartenenti al primo gruppo non potessero considerarsi selettivi. Tale
conclusione mi sembra criticabile sotto due aspetti.
43.
In primo luogo, essa mi sembra procedere da un presupposto di fatto erroneo. In effetti, la differenza quantitativa (
24
) degli obblighi di riduzione delle emissioni di NOx che incombono ai diversi impianti stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA] in funzione
del loro potenziale inquinante (obblighi che, per le 250 imprese interessate dalla misura controversa, comportano una riduzione
complessiva di 55 chilotonnellate di NOx per il 2010) non costituisce, a mio avviso, un ostacolo alla possibilità di comparare
la situazione delle imprese che gestiscono tali impianti dal punto di vista dell’onere che implica per esse il rispetto di
detti obblighi. In effetti, un’impresa che dispone di uno o più impianti con una potenza installata inferiore a 20 MWth, che
quindi non rientra nella misura controversa, può incontrare le stesse difficoltà, in termini di investimenti da effettuare
e di costi da sostenere, ad adeguarsi ai limiti di emissione ad essa imposti di un’impresa che gestisce stabilimenti dotati
di una potenza superiore a 20 MWth, per i quali la misura controversa stabilisce un obiettivo di riduzione delle emissioni
quantitativamente superiore. In linea teorica, anzi, poiché i costi di abbattimento delle emissioni variano da impresa a impresa,
non è neanche escluso che un tale adeguamento risulti più gravoso per la prima impresa, ove questa abbia costi di abbattimento
più elevati rispetto a quelli della seconda (
25
). Ne consegue che, nonostante la diversità degli obblighi ad esse incombenti, l’onere che grava su queste due imprese è
proporzionalmente comparabile
.
44.
In secondo luogo, la conclusione cui giunge il Tribunale non mi sembra neanche in linea con la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],
citata al punto 86 della sentenza impugnata e su cui si fonda l’intero ragionamento del giudice di prima istanza. In base
al punto 41 di tale sentenza, per determinare se un provvedimento statale ha carattere selettivo occorre valutare se sia tale
da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica
analoga
tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento
. Nella specie, l’obiettivo ambientale della misura controversa è la riduzione delle emissioni industriali di NOx, vale a
dire di gas inquinanti, per i quali non rileva la fonte di emissione che procede alla riduzione. Contrariamente a quanto conclude
il Tribunale, rispetto a un tale obiettivo,
tutte le imprese i cui stabilimenti industriali installati nei [OSCURATO:PERSONA] emettono NOx si trovano in una situazione comparabile
(
26
). Tale comparabilità non viene meno per il solo fatto che per alcune di tali imprese lo Stato abbia deciso di perseguire detto
obiettivo mediante la creazione di un sistema di scambio di diritti di emissione. Ove tale sistema conferisca un vantaggio
alle imprese che vi partecipano, nonostante gli oneri che esso comporta, tale vantaggio ha natura selettiva, poiché favorisce
solo un numero limitato, anche se cospicuo e determinato in base a criteri oggettivi, di imprese che emettono NOx nei [OSCURATO:PERSONA].
45.
Numerosi precedenti giurisprudenziali confermano l’analisi che precede (
27
).
46.
In conclusione, ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel delineare la portata dell’onere probatorio
a carico della [OSCURATO:PERSONA], laddove ha concluso che quest’ultima fosse tenuta a dimostrare che le imprese non assoggettate
alla misura controversa fossero sottoposte a obblighi di riduzione delle emissioni di NOx identici a quelli imposti alle imprese
assoggettate a tale misura.
47.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che le imprese soggette a limiti di emissione diversi
da quelli fissati dalla misura controversa fossero passibili di ammenda in caso di mancato rispetto di tali limiti. Per valutare
se, nella specie, si giustifichi l’imposizione di un tale onere probatorio, occorre ricordare che, ai punti 68 e segg. della
sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la misura controversa comportasse
due distinti vantaggi
a favore delle imprese che vi sono assoggettate. Da un lato, essa consentirebbe a tali imprese di negoziare tra loro i diritti
di emissione risultanti indirettamente dal parametro di emissione loro imposto, dall’altro, essa permetterebbe alle imprese
che hanno emesso più NOx rispetto al parametro di emissione stabilito di evitare un’ammenda acquistando diritti di emissione
dalle imprese che hanno determinato un’eccedenza. Orbene, la prova che le imprese non assoggettate alla misura controversa
sono passibili di ammenda nel caso di superamento dei limiti di emissione può essere necessaria per considerare selettivo
il vantaggio costituito dalla possibilità di evitare l’imposizione di una siffatta ammenda, dato che in assenza di una tale
prova la situazione di tali imprese non sarebbe logicamente comparabile, rispetto a tale vantaggio, a quella delle imprese
assoggettate a detta misura. Tuttavia una siffatta prova non può assumere alcun rilievo trattandosi di valutare il carattere
eventualmente selettivo del vantaggio costituito dalla negoziabilità dei diritti di emissione.
48.
Ne discende che, anche sotto tale profilo, il Tribunale ha male interpretato la portata dell’onere probatorio a carico della
[OSCURATO:PERSONA].
49.
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, ritengo che la seconda contestazione sollevata dall’istituzione
ricorrente nel quadro della prima censura del suo secondo motivo di ricorso, con la quale si fa valere un errore di diritto
nel delineare la portata dell’onere della prova ad essa incombente, sia fondata.
2. Sulla seconda censura
50.
Anche nel quadro di tale censura la [OSCURATO:PERSONA] solleva due distinte contestazioni. Da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente
concluso, all’ultima frase del punto 88 e ai punti 97‑100 della sentenza impugnata, che la misura controversa non costituisce
un aiuto di Stato poiché ha a oggetto la tutela dell’ambiente. Dall’altro, esso avrebbe mal applicato la giurisprudenza secondo
cui una misura non costituisce aiuto se essa si giustifica in base alla natura o all’economia generale del sistema nel quale
si inserisce.
51.
Quanto alla prima contestazione, mi limito a rilevare che essa procede da una lettura errata della sentenza impugnata. Contrariamente
a quanto sostenuto dall’istituzione ricorrente, infatti, nei passaggi da questa citati il Tribunale si limita in sostanza
ad affermare che il criterio di determinazione delle imprese cui si applica la misura controversa è conforme allo scopo ambientale
da essa perseguito e trova la sua giustificazione nella natura e nella struttura generale del sistema da essa creato. Parimenti
da respingere è l’allegazione della [OSCURATO:PERSONA] – sollevata a titolo principale nel quadro della sua seconda contestazione
– secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione affermando, ai punti 97-100 della sentenza impugnata, che
esiste nei [OSCURATO:PERSONA] un sistema più ampio in materia di emissione di NOx nel quale si iscrive la misura in questione, laddove,
ai punti 91-94 di tale sentenza, esso ha imputato alla [OSCURATO:PERSONA] proprio di non aver provato l’esistenza di un siffatto
regime generale. In effetti, da un lato, i punti 97-100 si fondano su una semplice ipotesi, peraltro formulata a titolo sovrabbondante,
e, dall’altro, nei passaggi in cui menziona «la natura e la struttura generale del sistema», il Tribunale si riferisce al
«sistema» creato dalla stessa misura controversa – rispetto al quale esso ritiene di dover verificare la coerenza della differenziazione
tra imprese che esso assume esistente in via ipotetica (
28
) –, e non, come ritiene la [OSCURATO:PERSONA], a un «più ampio» regime generale in materia di NOx applicato nei [OSCURATO:PERSONA].
52.
Nel quadro della sua seconda contestazione, a titolo sussidiario, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, contrariamente a quanto concluso
dal Tribunale, l’attribuzione di diritti di emissione negoziabili a un numero limitato di imprese determinate in funzione
della potenza degli stabilimenti industriali di cui esse dispongono non si giustifica né in base agli obiettivi ambientali
della misura né in base alla natura o alla struttura del sistema. Al riguardo essa rinvia ai punti 52 e 53 della sentenza
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], citata al paragrafo 39 delle presenti conclusioni. Più in generale, essa fa valere, da un lato, che incombe
allo Stato membro interessato dimostrare, nel corso del procedimento amministrativo, che la misura notificata si giustifica
in base alla natura e all’economia generale del sistema – prova che nella specie non sarebbe stata apportata dai [OSCURATO:PERSONA]
–, e, dall’altro che una tale giustificazione, in quanto eccezione al principio secondo cui una misura che favorisce certe
imprese costituisce un aiuto di Stato, va interpretata e applicata restrittivamente.
53.
Ricordo che, in base alla giurisprudenza richiamata al punto 97 della sentenza impugnata, la Corte ha precisato, con particolare
riferimento a interventi statali a carattere fiscale, che anche provvedimenti che hanno carattere selettivo, in quanto introducono
una differenziazione tra imprese, possono sottrarsi alla qualificazione di aiuto, qualora tale differenziazione risulti giustificata
dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (
29
). Più in generale, la Corte applica il test previsto da tale giurisprudenza a «misure che introducono una distinzione tra
imprese in materia di oneri» (
30
).
54.
Nella specie, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che «la determinazione delle imprese beneficiarie
trova[sse] la sua giustificazione nella natura e nella struttura generale del sistema a causa delle loro rilevanti emissioni
di NOx e del parametro specifico di riduzione che grava su di esse» e che «considerazioni di carattere ecologico giustifica[ssero]
la distinzione tra le imprese che emettono elevate quantità di NOx e le altre imprese». Inoltre, secondo il Tribunale, «l’attuazione
di tali principi deve tenere conto del combinato disposto degli artt. 6 CE e 87 CE».
55.
Il ragionamento del Tribunale non mi persuade. In primo luogo, non ritengo che la distinzione tra impianti più o meno inquinanti
possa considerarsi «inerente» ad un regime diretto a ridurre l’inquinamento di origine industriale e pertanto necessariamente
giustificato dal suo obiettivo ambientale. Come correttamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista dell’impatto
ambientale, ogni emissione di NOx è nociva, indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto da cui proviene (
31
). Contrariamente a quanto afferma il Tribunale, una differenziazione tra imprese fondata unicamente su un criterio quantitativo
del tipo di quello applicato dalla misura controversa non può considerarsi di per sé giustificata da considerazioni di ordine
ecologico. Rilevo peraltro che il rinvio fatto dal Tribunale al combinato disposto degli artt. 6 CE e 87 CE, senza ulteriori
precisazioni, richiama alcuni dei motivi della sentenza [OSCURATO:PERSONA], adottata dal Tribunale il 13 settembre 2006, censurati
dalla Corte qualche mese dopo l’adozione della sentenza impugnata (
32
).
56.
In secondo luogo, in assenza di prove – che spettava al governo dei [OSCURATO:PERSONA] apportare (
33
) – circa l’inapplicabilità del PSR a imprese con stabilimenti industriali di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla
misura controversa non è possibile concludere, come fa il Tribunale, che la differenziazione tra imprese operata da tale misura
discende dalla natura e dalla struttura generale del sistema a causa del parametro specifico di riduzione che grava su alcune
di esse e non su altre.
57.
In base a quanto precede, ritengo che anche la seconda contestazione avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro della sua seconda
censura sia fondata e che il Tribunale abbia commesso un errore nel concludere, ai punti 97‑100 della sentenza impugnata,
che la differenziazione operata dalla misura controversa tra imprese con stabilimenti di potenza superiore a 20 MWth e imprese
con stabilimenti di potenza inferiore a tale soglia trovasse una giustificazione nella natura e nella struttura del sistema
ai sensi della giurisprudenza citata al paragrafo 53 supra.
C –
Conclusioni sull’impugnazione principale
58.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere il secondo motivo d’impugnazione,
sollevato a titolo sussidiario dalla [OSCURATO:PERSONA], e di annullare la sentenza impugnata.
V –
Sulle impugnazioni incidentali
59.
I [OSCURATO:PERSONA] e la Germania sollevano un’impugnazione incidentale contro la parte della sentenza in cui il Tribunale ha respinto
la censura avanzata in prima istanza dai [OSCURATO:PERSONA], vertente su un’applicazione scorretta da parte della [OSCURATO:PERSONA] della
nozione di «vantaggio finanziato mediante risorse statali» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punti 63‑78 della sentenza impugnata).
60.
L’impugnazione della Germania è sollevata in via sia autonoma sia condizionata all’accoglimento nel merito dell’impugnazione
principale. Nella misura in cui costituisce un gravame autonomo, essa deve, a mio avviso, essere dichiarata irricevibile.
In effetti, risulta da una giurisprudenza costante che solo le parti totalmente o parzialmente soccombenti in primo grado
possono proporre impugnazione contro una sentenza del Tribunale (
34
). Nella specie, sebbene quest’ultimo abbia respinto, nella parte della sentenza su cui verte l’impugnazione incidentale, il
motivo avanzato dai [OSCURATO:PERSONA], sostenuti dalla Germania, esso ha nondimeno accolto pienamente le conclusioni presentate
da detti [OSCURATO:PERSONA] membri, annullando integralmente la decisione contestata. L’impugnazione di tali [OSCURATO:PERSONA] membri non è dunque
ricevibile se non nei limiti in cui la Corte, accogliendo nel merito l’impugnazione principale della [OSCURATO:PERSONA], rimetta
in questione la qualificazione della misura controversa operata dal Tribunale.
61.
A sostegno delle loro impugnazioni incidentali i [OSCURATO:PERSONA] e la Germania fanno valere un motivo unico, relativo a una violazione
dell’art. 87, n. 1, CE, articolato in due distinte censure. In primo luogo, la misura controversa non conferirebbe
alcun vantaggio
alle imprese a essa assoggettate e, in secondo luogo, quand’anche fosse accertata l’esistenza di un tale vantaggio, questo
non sarebbe
finanziato mediante risorse pubbliche
. Il Tribunale avrebbe pertanto interpretato e applicato in modo scorretto le nozioni di «vantaggio» e di «finanziamento mediante
risorse statali», di cui all’art. 87, n. 1, CE.
A –
Sulla prima censura, relativa a un’errata interpretazione e applicazione della nozione di vantaggio ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE
62.
Con la prima censura dell’unico motivo d’impugnazione, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco contestano anzitutto la conclusione
del Tribunale secondo cui la negoziabilità dei diritti di emissione prevista dalla misura controversa costituirebbe per le
imprese un vantaggio. I [OSCURATO:PERSONA] contestano inoltre la conclusione, contenuta al punto 73 della sentenza impugnata, secondo
cui la misura controversa consente alle imprese che hanno emesso NOx in eccesso rispetto al parametro fissato di evitare il
pagamento di un’ammenda acquistando diritti di emissione sul mercato.
1. Sulla negoziabilità dei diritti di emissione
63.
In via preliminare, occorre ricordare che, in linea con l’importanza che riveste dal punto di vista del diritto dell’Unione
l’obiettivo dell’istituzione e del mantenimento di un regime di libera concorrenza (
35
), la Corte ha, fin dalle sue prime sentenze, interpretato estensivamente la nozione di aiuto di Stato. Tale nozione vale a
designare non soltanto prestazioni positive, quali le sovvenzioni, ma anche «interventi i quali, in varie forme, alleviano
gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto,
ne hanno la stessa natura e producono identici effetti» (
36
). Per contro, una misura diretta a evitare che gravi sul bilancio di un’impresa un onere che, in circostanze normali, non
sarebbe esistito, non costituisce aiuto (
37
). Inoltre, come si è già avuto modo di ricordare, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 87, n. 1, CE non distingue gli
interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (
38
). Ne consegue che, il solo fatto che una misura statale persegua obiettivi di politica economica, strutturale, sociale (
39
) o ambientale (
40
) non è di per sé sufficiente a sottrarli alla qualificazione come aiuti ai sensi della suddetta disposizione (
41
). Più in generale, come sottolineato dall’avvocato generale Leger nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
42
), gli elementi caratteristici della misura – quali la forma in cui viene concesso l’aiuto, lo status giuridico della misura
secondo il diritto nazionale, la sua appartenenza a un regime di aiuti, i suoi obiettivi, o l’intenzione delle autorità pubbliche
e dell’impresa beneficiaria – non sono rilevanti nella fase della determinazione dell’esistenza di un aiuto, in quanto non
possono avere effetti sulla concorrenza. Possono tuttavia diventare pertinenti in una fase successiva dell’analisi, per valutare
la compatibilità dell’aiuto alla luce delle disposizioni derogatorie del Trattato.
64.
È sulla base, in particolare, di tali principi che occorre esaminare gli argomenti avanzati dai [OSCURATO:PERSONA] e dalla Germania.
A sostegno della tesi secondo cui la negoziabilità dei diritti di emissione non comporta alcun vantaggio per le imprese assoggettate
alla misura controversa, detti [OSCURATO:PERSONA] membri osservano anzitutto che tali imprese possono vendere i loro diritti di emissione
solo se e nei limiti in cui, grazie agli investimenti che hanno realizzato, riescono a ridurre le loro emissioni di NOx in
misura maggiore rispetto al parametro fissato. Pertanto, la quantità dei diritti di emissione che esse possono negoziare non
sarebbe predeterminata ma sarebbe unicamente funzione di tale riduzione supplementare. Inoltre, il valore di tali diritti
sarebbe determinato dagli operatori interessati e dipenderebbe esclusivamente dalla quantità di diritti disponibili sul mercato.
Il governo tedesco osserva inoltre che tale valore potrebbe anche essere pari a zero, ove tutte le imprese del sistema rispettassero
i limiti di emissione loro imposti. In ogni caso, secondo tale governo, una prestazione consistente in una contropartita al
prezzo di mercato non conferisce alcun vantaggio e non costituisce aiuto di Stato.
65.
Tali argomenti mirano, da un lato, a mettere in discussione
l’imputabilità allo Stato
del presunto vantaggio costituito dalla negoziabilità dei dritti di emissione e, dall’altro, a mettere in dubbio l’
esistenza stessa di tale vantaggio
, qualificandolo come meramente teorico. Essi sono, a mio avviso, da respingere sotto entrambi i profili.
66.
Sotto il primo profilo, ricordo che la forma mediante la quale si realizza un intervento statale è irrilevante ai fini della
sua qualificazione come aiuto; anche una misura che comporta un
vantaggio meramente indiretto
per l’impresa beneficiaria, alleviando gli oneri che gravano normalmente sul suo bilancio, può costituire aiuto ai sensi
dell’art. 107, n. 1, TFUE. Inoltre, l’imputabilità allo Stato del vantaggio che deriva da un intervento pubblico non viene
meno per il solo fatto che, per conseguire tale vantaggio, l’impresa beneficiaria, sia tenuta a porre in essere un determinato
comportamento (
43
). Nella specie, poi, indipendentemente da ogni considerazione circa la condotta richiesta alle imprese assoggettate alla misura
controversa, è chiaro che se la negoziabilità dei diritti di emissione di NOx conferisce loro un vantaggio, questo dipende
anzitutto dal fatto che lo Stato, da un lato, autorizza la vendita di tali diritti e, dall’altro, permette alle imprese che
hanno emesso NOx in eccesso di acquistare i diritti di emissione mancanti da altre imprese del sistema, consentendo in questo
modo la creazione di un mercato di tali diritti. Pertanto, come correttamente affermato al punto 70 della sentenza impugnata,
un tale vantaggio, ove confermato, sarebbe riconducibile all’intervento dello Stato, nonostante quest’ultimo non conceda in
modo diretto diritti di emissione alle imprese interessate.
67.
Sotto il secondo profilo, il fatto che, in presenza di determinate circostanze, il vantaggio collegato a uno specifico intervento
statale possa non concretizzarsi in un reale beneficio per l’impresa interessata – come sarebbe il caso ove tutte le imprese
partecipanti al sistema si limitassero a rispettare i limiti di emissione loro imposti – non consente, a mio avviso, di escludere
ipso facto una sua presa in conto ai fini della qualificazione dell’intervento come aiuto. Peraltro, nella specie, occorre
rilevare, da un lato, che il sistema creato dalla misura controversa è destinato a disciplinare la riduzione delle emissioni
di NOx nel settore industriale per diversi anni, e, dall’altro, che, come emerge in particolare dal punto 71 della sentenza
impugnata, le imprese appartenenti a tale sistema hanno la possibilità di negoziare tutti i diritti di emissione e non soltanto
quelli resi disponibili, a fine anno, dalla differenza positiva tra emissioni realizzate e emissioni autorizzate. In tali
circostanze, l’ipotesi formulata dal governo tedesco è, nella pratica, destinata a rimanere marginale.
68.
I [OSCURATO:PERSONA] e la Germania fanno altresì valere che il sistema di diritti negoziabili mira a
compensare
i costi sostenuti dalle imprese per ridurre le emissioni o, alternativamente, per acquistare i diritti necessari a rispettare
il parametro fissato. Tale sistema non condurrebbe ad alleviare gli oneri che gravano normalmente il bilancio delle imprese
in questione, e non conferirebbe loro alcun vantaggio, ma sarebbe da mettere in relazione con i limiti di emissioni più severi
imposti dalla misura controversa. Infine, il governo tedesco osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale,
neanche la funzione di credito conferita ai diritti di emissione consente di concludere all’esistenza di un vantaggio a favore
delle imprese che fanno parte del sistema.
69.
Ritengo che anche tali argomenti siano da respingere.
70.
In via preliminare, ricordo che l’esistenza di un aiuto non è, in linea di principio, esclusa nel caso in cui la misura in
questione sia destinata a compensare svantaggi o costi aggiuntivi che colpiscono le imprese interessate a seguito di congiunture
economiche sfavorevoli, interventi legislativi (
44
) o ancora modifiche del quadro regolamentare applicabile a tali imprese (
45
).
71.
Ciò premesso, rilevo che, secondo quanto affermato dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], le imprese che hanno realizzato investimenti
per ridurre le emissioni di NOx al di sotto del limite risultante dall’applicazione del PSR possono, vendendo sul mercato
i relativi diritti di emissione, recuperare, anche solo in parte, i costi connessi a tali investimenti. Da parte loro, le
imprese che invece non riescono a rispettare tale limite potranno scegliere se investire in misure atte a ridurre le emissioni
dei loro impianti oppure acquistare i necessari diritti di emissione sul mercato. Come lo stesso agente dei [OSCURATO:PERSONA] ha
sottolineato in udienza, tale scelta dipenderà in particolare dalla differenza tra i costi per acquistare i diritti di emissione,
variabili in funzione dell’andamento del mercato, e quelli necessari a finanziare gli interventi per ridurre le emissioni
di NOx. In entrambi i casi, le imprese appartenenti al sistema potranno dunque, per effetto della negoziabilità dei diritti
di emissione autorizzata dai [OSCURATO:PERSONA], ridurre, in misura più o meno variabile, costi connessi ad investimenti ambientali
o comunque derivanti dal rispetto di obblighi ambientali, i quali gravano normalmente il loro bilancio (
46
). La possibilità di una tale riduzione costituisce per tali imprese un vantaggio. Più in generale, come evidenziato dai [OSCURATO:PERSONA] nelle risposte ai quesiti scritti posti dal Tribunale, nel sistema di scambio di diritti di NOx, le imprese «determinano
esse stesse il modo in cui rispetteranno la norma di emissione imposta». Tale sistema consente, inoltre, di ripartire all’interno
del gruppo delle 250 imprese interessate i costi aggregati dell’adeguamento a detta norma, con un vantaggio sia per le imprese
i cui costi di abbattimento delle emissioni sono bassi, le quali potranno monetizzare le riduzioni al di sotto della norma,
sia per le imprese per le quali tali costi sono più elevati, le quali dispongono di un’alternativa agli interventi strutturali
necessari a rispettare la norma.
72.
In tali circostanze, l’affermazione dei [OSCURATO:PERSONA] e della Germania, secondo cui la negoziabilità dei diritti di emissione
è da mettere in relazione con gli obiettivi più severi imposti alle imprese in questione in tema di riduzione delle emissioni
di NOx è priva di rilevanza. Nella misura in cui tale affermazione mira a giustificare i vantaggi connessi alla negoziabilità
dei diritti di emissione sopra illustrati mediante il riferimento agli obiettivi ambientali perseguiti dalla misura controversa,
essa è da respingere in forza della giurisprudenza costante della Corte, richiamata al paragrafo 63 supra, secondo cui l’art. 87,
n. 1, CE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce unicamente in funzione
dei loro effetti.
73.
Ugualmente da respingere è l’argomento, evocato dal governo tedesco e ribadito in udienza dall’agente dei [OSCURATO:PERSONA], secondo
cui la negoziabilità dei diritti di emissione costituisce una contropartita, a prezzo di mercato, degli sforzi compiuti dalle
imprese per ridurre le loro emissioni di NOx. In effetti, come si è appena esposto, i costi di abbattimento delle emissioni,
quand’anche miranti a ridurre queste ultime al di sotto della soglia concessa per legge ad una singola impresa, rientrano
nei costi che gravano normalmente il bilancio dell’impresa e una tale riduzione non può essere considerata un «servizio» per
il quale la negoziabilità costituirebbe una contropartita a prezzo di mercato. Se il meccanismo di ricompensa insito nel sistema
di scambio dei diritti di emissione creato dalla misura controversa può essere preso in conto nel valutare la sua compatibilità
con il mercato interno (
47
), esso è tuttavia privo di rilievo trattandosi di considerare se detta misura conferisce alle imprese ad essa assoggettate
un vantaggio suscettibile di costituire aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
74.
Infine, a quanto fin qui esposto occorre aggiungere che, come si è già ricordato sopra, le imprese assoggettate alla misura
controversa hanno la possibilità, entro certi limiti, di negoziare tutti i diritti di emissione e non soltanto quelli resi
disponibili, a fine anno, dalla differenza positiva tra emissioni realizzate e emissioni autorizzate. Ciò conferisce loro
l’ulteriore vantaggio di poter disporre di liquidità vendendo i diritti di emissione prima che siano realizzate le condizioni
per la loro definitiva assegnazione.
2. Sulla possibilità di eludere l’ammenda
75.
I [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore nell’affermare, al punto 73 della sentenza impugnata, che
la misura controversa conferirebbe un vantaggio alle imprese che hanno emesso più NOx rispetto al parametro di emissione stabilito,
poiché darebbe loro la possibilità di evitare l’imposizione di un’ammenda acquistando diritti di emissione dalle imprese che
hanno determinato un’eccedenza.
76.
A sostegno della loro allegazione, essi fanno valere essenzialmente che il pagamento dell’ammenda non esonera le imprese dall’acquisto
dei diritti di emissione mancanti e, di conseguenza, non costituisce per queste ultime una reale alternativa. Dirò subito
che tale argomento, quand’anche si dovesse considerare volto a far valere un errore di diritto e non a rimettere in questione
le valutazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata, mi sembra inoperante, poiché non consente di contraddire la conclusione
del Tribunale, secondo cui, acquistando i diritti di emissione mancanti prima della fine dell’anno, le imprese che hanno superato
il parametro di emissione si sottraggono all’applicazione dell’ammenda.
77.
D’altro canto, non si può neanche sostenere, come sembrano implicitamente fare i [OSCURATO:PERSONA], che una tale conclusione non
tiene conto del fatto che il comportamento sanzionabile consiste nel non rispetto di due condizioni da considerarsi cumulative:
il superamento del parametro fissato e il mancato acquisto dei diritti di emissione in difetto. Un tale argomento pecca infatti
di eccessivo formalismo. Rispetto a un’impresa esclusa dal sistema di scambio dei diritti di emissione creato dalla misura
controversa, la quale è tenuta a rispettare i limiti di emissione imposti o a pagare un’ammenda (
48
), le imprese che fanno parte di tale sistema, ove superino il parametro fissato, dispongono di un’alternativa alla sanzione.
Contrariamente a quanto sembrano affermare i [OSCURATO:PERSONA], tale alternativa è reale. Dette imprese possono, infatti, alla fine
di ciascun anno, decidere se acquistare subito i diritti mancanti o pagare l’ammenda e acquistarli in un momento successivo (
49
). Esse sceglieranno la prima opzione qualora, in funzione del valore dei diritti di emissione sul mercato, sia per esse più
vantaggioso acquistare i diritti mancanti piuttosto che pagare l’ammenda. Sceglieranno invece la seconda opzione qualora ritengano
che il valore dei diritti sul mercato diminuirà in misura tale da rendere più vantaggioso differire l’acquisto malgrado ciò
implichi il pagamento dell’ammenda, oppure qualora considerino di poter disporre per l’anno successivo, grazie ad investimenti
effettuati o da effettuare, di diritti di emissione in eccesso in misura tale da compensare quelli mancanti nell’anno in corso
(inclusa l’ulteriore riduzione del 25% che sarà loro imposta).
78.
Ritengo dunque che gli argomenti sollevati dai [OSCURATO:PERSONA] non consentano di concludere che il punto 73 della sentenza impugnata
è viziato da un errore di diritto.
3. Conclusioni sulla prima censura
79.
In base a quanto precede, la prima censura, relativa a un’erronea interpretazione e applicazione della nozione di vantaggio
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, deve, a mio avviso, essere respinta.
B –
Sulla seconda censura, relativa a un’erronea interpretazione e applicazione della nozione di «finanziamento mediante risorse
statali» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE
80.
Con la seconda censura, i [OSCURATO:PERSONA] e la Germania contestano la conclusione, contenuta ai punti 75‑77 della sentenza impugnata,
secondo cui i vantaggi conferiti dalla misura controversa sarebbero finanziati tramite risorse statali.
81.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha in sostanza ritenuto che, mettendo gratuitamente a disposizione delle imprese interessate
i diritti di emissione di NOx, invece di venderli o di metterli all’asta e consentendo alle imprese che hanno emesso NOx in
eccesso di evitare il pagamento dell’ammenda acquistando sul mercato i diritti di emissione mancanti, i [OSCURATO:PERSONA] avessero
rinunciato a risorse statali. Esso si è fondato su una giurisprudenza consolidata della Corte in base alla quale anche la
rinuncia da parte dello Stato a percepire entrate, pur non comportando alcun trasferimento di risorse pubbliche, può costituire
aiuto (
50
). In base a tale giurisprudenza, la Corte ha già affermato che possono soddisfare al requisito del finanziamento mediante
risorse statali un’esenzione o uno sgravio fiscale (
51
), un riporto di imposte e, a determinate condizioni, delle agevolazioni di pagamento di contributi previdenziali concesse
in modo discrezionale ad un’impresa dall’ente preposto alla loro riscossione (
52
), la fornitura di beni o servizi a condizioni preferenziali (
53
), la rinuncia effettiva a crediti pubblici o un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie (
54
).
82.
A sostegno della loro censura, i [OSCURATO:PERSONA] fanno anzitutto valere che essi si sono limitati a «creare un quadro legislativo
per ridurre le emissioni di NOx in modo vantaggioso per le imprese con grandi stabilimenti industriali». Essi sottolineano
che i diritti di emissione che possono essere negoziati sono creati direttamente da tali imprese e il loro valore è determinato
dal mercato. Un tale sistema permetterebbe alle imprese di «compensare» tra loro le emissioni in eccesso e in difetto rispetto
alla norma imposta. Poiché tali argomenti mirano in sostanza a mettere in questione l’imputabilità allo Stato dei vantaggi
derivanti dalla negoziabilità dei diritti di emissione, mi limito al riguardo a rinviare ai punti 66 e segg. supra, in cui
questo aspetto è già stato discusso (
55
).
83.
I [OSCURATO:PERSONA] osservano inoltre che l’alternativa indicata dal Tribunale nella sentenza impugnata, vale a dire la vendita
o la messa all’asta dei diritti di emissione di NOx da parte dello Stato si sarebbe risolta in un aggravio per le imprese
già sottoposte a severi obiettivi di riduzione di tali emissioni e sarebbe comunque incompatibile con il sistema messo in
atto. Tale argomento non mi sembra poter prosperare. In effetti, considerazioni attinenti all’esigenza di preservare la coerenza
del sistema e il suo effetto incitativo, nonché, più in generale, il suo obiettivo ambientale, mentre possono venire in rilievo
nel valutare la compatibilità della misura controversa con il mercato interno, sono irrilevanti al fine di determinare se
i vantaggi che essa conferisce alle imprese interessate sono finanziati mediante risorse pubbliche. Peraltro, se è vero che
l’imposizione alle imprese interessate di obiettivi di riduzione delle emissioni particolarmente severi, da un lato, e l’attribuzione
a queste imprese di diritti di emissione negoziabili, dall’altro, costituiscono aspetti di un unico sistema, essi possono
nondimeno essere considerati separatamente nel valutare se tale sistema implica elementi di aiuto (
56
).
84.
Più solido mi sembra invece l’argomento sollevato dal governo tedesco, il quale osserva che il diritto comunitario non impone
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vendere o mettere all’asta i diritti di emissione di inquinanti atmosferici ma li lascia liberi di scegliere
se attribuirli dietro pagamento o gratuitamente.
85.
È vero, come riconosciuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] sia in prima istanza, sia in udienza dinanzi alla Corte, che il diritto
comunitario non prevede un tale obbligo, né impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mettere in atto un particolare sistema per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di NOx fissati dalla direttiva 2001/81. [OSCURATO:PERSONA] membri sono in sostanza liberi
di adottare un sistema tradizionale, basato sull’imposizione di tecnologie o la fissazione di limiti massimi di emissione,
assortito di sanzioni in caso di trasgressione, o uno strumento di regolazione fondato sul meccanismo di mercato, attraverso
la creazione di un sistema di diritti di emissione negoziabili, o ancora, come nel caso dei [OSCURATO:PERSONA], combinare le due
possibilità. Nel caso in cui scelgano un sistema di diritti negoziabili, essi sono liberi di optare tra l’attribuzione gratuita
di tali diritti (cosiddetta grandfathering) oppure la vendita o la messa all’asta degli stessi.
86.
Mi sembra tuttavia che una tale libertà non escluda la possibilità che gli interventi volti a dare attuazione all’opzione
scelta comportino elementi di aiuto, allo stesso modo in cui le modalità mediante le quali si dà attuazione a un regime fiscale
possono implicare la concessione di aiuti, nonostante, in assenza di specifici obblighi comunitari, gli [OSCURATO:PERSONA] siano in principio
liberi di decidere se far ricorso o meno alla leva fiscale e non siano tenuti a realizzare entrate tributarie in una misura
determinata.
87.
Nella specie, sono piuttosto incline a considerare che, qualora uno Stato membro autorizzi ed anzi incentivi la creazione
di un mercato dei diritti di emissione di inquinanti atmosferici, conferendo, in sostanza, a tali diritti il carattere di
beni immateriali negoziabili, il fatto di mettere questi ultimi a disposizione delle imprese operanti su detto mercato, direttamente
o indirettamente, a titolo gratuito, si configuri come «rinuncia a risorse pubbliche» sulla falsariga della giurisprudenza
citata al paragrafo 81 supra.
88.
Gli argomenti che i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco fanno valere contro una tale conclusione non mi sembrano persuasivi.
89.
Anzitutto, detti governi negano che vi sia, nella specie, un’attribuzione di diritti di emissione da parte dello Stato, poiché
tali diritti sarebbero la conseguenza del comportamento delle imprese e degli investimenti da esse realizzati al fine di ridurre
le loro emissioni. Tale argomento non regge all’esame dei fatti, da cui emerge che se lo Stato non procede a una vera e propria
attribuzione di tali diritti, esso li mette nondimeno indirettamente a disposizione delle imprese che partecipano al sistema.
In proposito, giova ricordare che, secondo quanto accertato dal Tribunale (
57
), i diritti di emissione possono essere negoziati in ogni momento, vale a dire anche prima che siano realizzate le condizioni
per la loro creazione (riduzione delle emissioni al di sotto del limite imposto). Occorre inoltre rilevare che, come emerge
dalle risposte dei [OSCURATO:PERSONA] alle questioni scritte poste dal Tribunale, nella fase di avvio del sistema di scambio dei
diritti in questione, lo Stato non si è limitato ad autorizzare la negoziazione di tali diritti, lasciando interamente al
meccanismo del mercato la determinazione della quantità e del valore dei diritti disponibili allo scambio, ma ha fissato la
norma di emissione a un livello intenzionalmente basso, tale da consentire alla maggior parte delle imprese di disporre di
un numero sufficiente di crediti da scambiare e da consentire la fissazione del valore dei diritti a un livello vantaggioso
per tali imprese.
90.
I governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco osservano inoltre che i diritti di emissione in questione sono privi di valore al momento
della loro messa a disposizione delle imprese, acquisendo un valore effettivo solo una volta collocati sul mercato. Una tale
circostanza non mi sembra rivestire carattere decisivo. Infatti, ciò che conta al fine di verificare se lo Stato abbia rinunciato
a entrate mettendo gratuitamente a disposizione delle imprese tali diritti è l’
idoneità
degli stessi a costituire oggetto di transazioni commerciali e ad acquisire un valore sul mercato. Peraltro, come correttamente
sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché i diritti di emissione possono essere negoziati in ogni momento, risulta artificioso
separare la fase di messa a disposizione del diritto da quella di negoziazione dello stesso.
91.
La possibilità concessa dal sistema di negoziare diritti non ancora sorti priva di fondamento in fatto anche l’argomento avanzato
dal governo tedesco, secondo cui le imprese che emettono meno NOx rispetto alla soglia loro applicabile maturano nei confronti
dello Stato un diritto ad ottenere il certificato corrispondente, diritto che escluderebbe la facoltà per lo Stato di esigere
un prezzo o di mettere all’asta un tale certificato.
92.
Infine, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco traggono argomenti a favore della loro tesi dalla presunta similitudine tra la
presente fattispecie e quella oggetto della causa che ha dato origine alla sentenza PreussenElektra (
58
). Anche tali argomenti mi sembrano complessivamente da respingere. Nella sentenza PreussenElektra la Corte ha escluso che
comportasse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE una normativa statale che, da un lato, imponeva alle imprese
private di fornitura di energia elettrica un obbligo di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a prezzi
minimi superiori al valore economico di tale tipo di energia e, dall’altro, ripartiva l’onere finanziario derivante da tale
obbligo tra le imprese di fornitura e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte. Secondo la Corte,
in assenza di un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali, il fatto che tale normativa conferisse un indubbio
vantaggio economico alle imprese produttrici di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e che tale vantaggio fosse
la conseguenza dell’intervento dei pubblici poteri non era sufficiente a qualificare la misura in questione come aiuto (
59
). In particolare, al punto 62, la Corte ha considerato che la circostanza che l’onere finanziario derivante dall’obbligo di
acquisto a prezzi minimi potesse ripercuotersi in modo negativo sui risultati economici delle imprese soggette a tale obbligo,
e quindi determinare una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato, costituiva una «conseguenza inerente a una disciplina
del genere e non (…) un mezzo per concedere ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili un vantaggio
determinato a carico dello Stato». Ora, nella specie, la messa a disposizione gratuita di diritti di emissione negoziabili
in favore delle imprese interessate e la conseguente rinuncia da parte dello Stato a percepire il relativo corrispettivo non
può considerarsi paragonabile alla diminuzione delle entrate indotta dall’impatto (meramente potenziale) di un obbligo di
acquisto a prezzi fissi imposto dallo Stato. Detta rinuncia non può in particolare considerarsi come «inerente» ad ogni strumento
diretto a regolare le emissioni di inquinanti atmosferici tramite un sistema di scambio di diritti di emissioni. In effetti,
come si è visto, quando ricorre a tali strumenti, lo Stato dispone, in principio, della scelta tra attribuzione gratuita ovvero
alienazione o messa all’asta di tali diritti. Inoltre, nella specie, esiste un nesso sufficientemente diretto tra la misura
controversa e la perdita di introiti da parte dello Stato, che invece mancava tra l’imposizione dell’obbligo di acquisto in
questione e l’eventuale diminuzione di entrate fiscali nella causa PreussenElektra. Le fattispecie in quest’ultima causa e
in quella odierna non sono dunque assimilabili e la soluzione adottata dalla Corte nella prima non è pertanto trasponibile
al caso di specie (
60
).
93.
In conclusione, non mi sembra che gli elementi avanzati dai governi dei [OSCURATO:PERSONA] e tedesco siano tali da far emergere una
violazione dell’art. 87, n. 1, CE, da parte del Tribunale, laddove esso conclude, ai punti 75-78 della sentenza impugnata,
che, in circostanze come quelle del caso di specie, mettendo indirettamente a disposizione delle imprese interessate i diritti
di emissione in questione a titolo gratuito, i [OSCURATO:PERSONA] concedono a tali imprese un bene rinunciando a percepire l’introito
corrispondente al suo prezzo di vendita o derivante dalla sua messa all’asta. Milita invece a favore di una tale conclusione
l’interpretazione ampia della nozione di aiuto che la Corte ha adottato fin dalle sue prime pronunce, in considerazione dell’importanza
dell’obiettivo della creazione di un mercato interno in cui le condizioni di concorrenza non siano falsate da interventi unilaterali
degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
61
). Tale approccio si riflette anche sulla giurisprudenza relativa alla condizione del finanziamento mediante risorse pubbliche.
In proposito, oltre alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 81 supra, in cui rientra già una nutrita e variegata casistica
di «finanziamenti mediate rinuncia a entrate pubbliche», ricordo che la Corte ha iterativamente affermato che l’art. 107,
n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese,
a prescindere dal fatto che questi strumenti
appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato
, purché restino costantemente sotto il controllo pubblico (
62
). Giova inoltre rilevare che i casi in cui la Corte ha negato l’esistenza di un finanziamento mediante risorse statali si
riferivano a situazioni nelle quali decidere altrimenti avrebbe chiaramente significato riconoscere come coperti dalla nozione
di aiuto anche vantaggi che, sebbene riconducibili all’intervento dello Stato, non implicavano alcun trasferimento diretto
o indiretto di risorse statali (
63
) e annullare, di fatto, uno degli elementi costitutivi della nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (
64
).
94.
I [OSCURATO:PERSONA] contestano altresì la conclusione del Tribunale secondo cui essi rinuncerebbero a entrate pubbliche consentendo
alle imprese che hanno emesso NOx in eccesso di evitare il pagamento di un’ammenda acquistando sul mercato i diritti di emissione
mancanti. Al riguardo essi ribadiscono che l’ammenda in questione costituisce una sanzione supplementare rispetto alla fornitura
dei diritti di emissione mancanti. Tale argomento è già stato discusso e respinto ai paragrafi 76 a 78 supra, ai quali rinvio.
La contestazione sollevata dai [OSCURATO:PERSONA] non può dunque essere accolta.
C –
Conclusioni sulle impugnazioni incidentali
95.
In base all’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere le impugnazioni incidentali dei
[OSCURATO:PERSONA] e della Germania.
VI –
Sul ricorso di primo grado
96.
Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, in caso di annullamento della decisione del
Tribunale, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure
rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
97.
Nella fattispecie, non è necessario rinviare la causa al Tribunale. Come sostengono sia la [OSCURATO:PERSONA] sia i governi resistenti,
lo stato degli atti consente infatti alla Corte di statuire sulla controversia. A tal fine, occorre esaminare il secondo motivo
di ricorso sollevato dai [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, relativo a un difetto di motivazione della Decisione, sul
quale il Tribunale non ha statuito.
A –
Sul secondo motivo di ricorso, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione
98.
I [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che la Decisione, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] conclude all’esistenza di un aiuto di Stato,
non è debitamente motivata.
99.
Essi sostengono, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato a torto nella Decisione che un’impresa che non rispetta la
soglia di emissioni imposta e si vede perciò infliggere un’ammenda riceve comunque dei crediti di emissione. Tale argomento
è da respingere nella misura in cui mira a far valere un errore di fatto piuttosto che un difetto di motivazione della Decisione.
Del pari da respingere è l’argomento, analogo, che i [OSCURATO:PERSONA] fanno valere al punto 65 del ricorso.
100.
In secondo luogo, i [OSCURATO:PERSONA] rilevano talune ambiguità e contraddizioni nella motivazione della Decisione. Anzitutto la
[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe contraddetta affermando, da un lato, che i diritti di emissione sono distribuiti
gratuitamente
alle imprese e, dall’altro, che la riduzione delle emissioni di NOx al disotto della soglia da parte delle imprese costituirebbe
una
contropartita
. Al riguardo, è sufficiente rilevare che le due affermazioni sono contenute rispettivamente nella parte della Decisione relativa
all’esame dell’esistenza di un aiuto e in quella riguardante la valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato
interno. Nel quadro di tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la circostanza che le imprese fossero incentivate
a ridurre le loro emissioni in misura superiore alla soglia loro concessa costituisse una contropartita, «in linea con lo
spirito delle linee guida comunitarie sugli aiuti di Stato in materia ambientale», del vantaggio accordato a tali imprese
dalla misura controversa (punto 3.3 della Decisione). Una tale conclusione non è in alcun modo in contraddizione con l’affermazione
secondo cui i diritti di emissione di NOx sono concessi gratuitamente alle imprese assoggettate a tale misura.
101.
Secondo lo Stato membro ricorrente, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inoltre impreciso laddove si afferma, nelle
conclusioni (punto 4 della Decisione), che un sistema «dynamic‑cap» come quello adottato nei [OSCURATO:PERSONA] ha un risultato ambientale
incerto e comporta dei costi amministrativi maggiori e per queste ragioni non incontra il favore della [OSCURATO:PERSONA]. In proposito,
mi limito a rilevare che emerge chiaramente dall’insieme delle considerazioni svolte nella Decisione che una tale affermazione,
da considerarsi come una sorta di obiter dictum nell’economia della motivazione di tale atto, non ha avuto alcun rilievo nella
qualificazione della misura controversa come aiuto, né ha inciso sull’esame della sua compatibilità con il mercato interno.
L’argomento dei [OSCURATO:PERSONA] va pertanto disatteso.
102.
In terzo luogo, i [OSCURATO:PERSONA] affermano che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di motivare adeguatamente la conclusione secondo
cui la misura controversa incide sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e falsa la concorrenza. Anche tale argomento mi sembra da respingere.
In effetti, il penultimo paragrafo del punto 3.2 della Decisione fornisce una motivazione sufficiente, sebbene concisa, circa
le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura controversa conferisca un vantaggio concorrenziale alle imprese ad
essa assoggettate suscettibile di incidere sul commercio fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
103.
Sulla base di quanto precede, il secondo motivo di ricorso è, a mio avviso, infondato. Ne consegue che il ricorso di primo
grado va integralmente respinto.
VII –
Conclusioni
104.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:
– accogliere l’impugnazione principale e annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2008, causa T-233/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA];
– respingere le impugnazioni incidentali;
– statuire sulla controversia respingendo il ricorso di primo grado.
105.
Inoltre, poiché, in virtù dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando
l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese e
poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sia condannato alle spese dell’impugnazione principale e a
quelle della procedura dinanzi al Tribunale di primo grado, suggerisco alla Corte di porre tali spese a carico del [OSCURATO:PERSONA] dei
[OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare che la Repubblica federale tedesca, la Repubblica francese, la Repubblica slovena e il [OSCURATO:PERSONA]
sopporteranno le proprie spese.
1
– Lingua originale: l’italiano.
2
– Causa T‑233/04 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑591).
3
– C (2003) 1761 def.
4
– Causa C‑164/02 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1177).
5
– A titolo meramente incidentale, confesso di avere qualche difficoltà a comprendere la relazione che la Corte sembra instaurare
tra tenore della notifica e valutazione degli effetti del provvedimento. La determinazione dell’incidenza di un provvedimento
in materia di aiuti sulla situazione giuridica dello Stato destinatario mi sembra infatti dipendere dalla valutazione oggettiva
dei suoi effetti e prescindere dalla convinzione che detto Stato può avere circa l’esatta qualificazione o la compatibilità
con il mercato comune delle misure progettate, quanto meno nel caso in cui esso decide di procedere alla notifica di tali
misure.
6
– Il corsivo è mio.
7
– Dalla lettura degli atti di causa emerge che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito sulla pertinenza di tale circostanza,
sottolineando che in alcun modo, nel corso del procedimento amministrativo, i [OSCURATO:PERSONA] avevano portato a sua conoscenza
la loro posizione circa la qualificazione degli incentivi diretti alle autorità portuali.
8
– Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, nella decisione impugnata nella causa che ha dato
origine all’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], le constatazioni oggetto di censura da parte dello Stato membro ricorrente
figuravano unicamente nella motivazione e non nel dispositivo.
9
– V., ad esempio, sentenza 16 maggio 2000, causa C‑83/98 P, France/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3271, punti
24 e 25), cui si riporta la [OSCURATO:PERSONA].
10
– V. sentenze 30 giugno 1992, causa C‑312/90, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4117, punti 6 e 13), e causa C‑47/91, Italia/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4145, punti 14 e 26).
11
– V. sentenze 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3671, punto 32); 8 novembre 2001, causa C‑143/99,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8365, punto 48), e 13 febbraio 2003, causa C‑409/00,
Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1487, punto 48).
12
– V., in particolare, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑409/00, cit., punto 49.
13
– Nell’ambito di tale contestazione, a titolo meramente incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] emette dubbi sulla compatibilità della
sentenza impugnata, nella parte in cui analizza la selettività della misura controversa, con la giurisprudenza secondo cui
un ricorso d’annullamento non può fondarsi su fatti o motivi che non siano stati avanzati né nel corso della procedura ex artt. 107 TFUE
e 108 TFUE né nell’atto introduttivo di ricorso. Data la vaghezza di tali allegazioni e il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non sembra
formulare un vero e proprio gravame, mi limiterò in proposito a due brevi rilievi. In primo luogo, la giurisprudenza cui sembra
riferirsi l’istituzione ricorrente, in base alla quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev’essere valutata
alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la [OSCURATO:PERSONA] quando l’ha adottata (v., inter alia, sentenze 10 luglio
1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2263, punto 16, e 26 settembre 1996, causa C‑241/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4551, punto 33), appare priva di pertinenza nel caso di specie: il Tribunale non ha infatti statuito fondandosi
su elementi non noti alla [OSCURATO:PERSONA], ma ha, in sostanza, censurato quest’ultima per aver concluso in favore della selettività
della misura controversa pur in assenza di elementi sufficienti a suffragare una tale conclusione. In secondo luogo, non è
chiaro se, invocando la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero sollevato la questione della selettività nel ricorso,
la [OSCURATO:PERSONA] intenda far valere che il Tribunale ha statuito ultra petita o in violazione dell’art. 48, n. 2 del suo regolamento
di procedura, secondo cui è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa. Sotto tale profilo, l’eventuale gravame
della [OSCURATO:PERSONA] manca della chiarezza necessaria affinché la Corte possa pronunciarsi.
14
– I punti 89‑96 della sentenza impugnata possono essere sintetizzati come segue. Il Tribunale rileva anzitutto che, tenuto
conto dell’obiettivo perseguito dalla misura controversa e del fatto che soltanto alle imprese ad essa assoggettate è imposto,
a pena di ammenda, un parametro di emissione o un rigoroso livello standard di prestazione (PSR), la situazione fattuale e
giuridica di tali imprese non può ritenersi analoga a quella delle imprese cui questo limite non si applica (punti 89 e 90).
Esso constata successivamente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito elementi che consentano di considerare che le imprese che
consumano meno di 20 MWth si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese assoggettate alla misura controversa
né che siano sottoposte, a pena di ammenda, a «obblighi della stessa natura»: in particolare, detta istituzione non avrebbe
fornito elementi per dimostrare che tali imprese sono sottoposte al PSR. Il Tribunale conclude pertanto che la [OSCURATO:PERSONA]
non ha provato l’esistenza di un regime generale cui la misura controversa derogherebbe (punti 92‑94).
15
– Cit. supra.
16
– V. sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3207, punto 40).
17
– V. sentenze Francia/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑241/94, cit.; 29 giugno 1999, causa C‑256/97, DM Transport ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3913,
punti 28-30), e 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3735, punto 39).
18
– V., segnatamente, sentenze, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], causa C-75/97, cit., punto 33, e 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11137, punto 45).
19
– V. sentenze Francia/[OSCURATO:PERSONA], causa C-241/94, cit., punto 24; 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑7907, punti 40 e 41), e Belgio/[OSCURATO:PERSONA], causa C-75/97, cit.
20
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41; nello stesso senso v. sentenze
Ecotrade, cit., punto 41, e Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C-75/97, cit., punto 26.
21
– V. sentenze 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5293, punto
31), e 15 luglio 2004, causa C‑501/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6717, punto 120).
22
– V., ad esempio, sentenza Ecotrade, cit., punto 28.
23
– V., inter alia sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49.
24
– Sebbene la sentenza impugnata faccia riferimento alle modalità di calcolo del parametro di emissione (punto 91) e, più
in generale, alla «natura» degli obblighi imposti dalla misura controversa, il Tribunale si riferisce essenzialmente al
livello quantitativo
degli obiettivi di riduzione delle emissioni.
25
– Peraltro, in base a quanto affermato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad alcuni quesiti posti dal Tribunale, per
il primo anno di applicazione della misura controversa la norma di emissione «è stata fissata a un livello intenzionalmente
superiore all’emissione media», per consentire alla maggioranza delle imprese di rispettarla e di acquistare abbastanza crediti
di emissione.
26
– In tale prospettiva, in prima istanza, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto che non fosse neanche necessario provare l’esistenza
di obblighi di riduzione o di limiti di emissione gravanti sulle imprese escluse dal sistema di scambio dei permessi di emissione
per affermare il carattere selettivo della misura controversa.
27
– V., ad esempio, citate sentenze Ecotrade, in cui la Corte ha considerato selettiva una legge che istitutiva una procedura
di amministrazione straordinaria unicamente in favore di grandi imprese industriali in difficoltà e non dell’insieme delle
imprese insolventi; [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, causa C‑409/00, relativa a un regime di aiuti per l’acquisto di veicoli industriali
destinato alle sole persone fisiche e alle PMI (v., in particolare, punto 50, in cui la Corte respinge l’argomento del [OSCURATO:PERSONA]
di Spagna secondo cui l’esclusione delle grandi imprese, «che rinnovano il loro parco veicoli più regolarmente e senza bisogno
di aiuto a tal fine», era necessaria all’economia del sistema); Belgio/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑75/97, riguardante una maggiorazione
della riduzione del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori manuali a beneficio unicamente delle imprese appartenenti
a taluni settori dell’industria di trasformazione e a esclusione di altri, pure caratterizzati dalla presenza di manodopera
manuale (punti 23‑31), nonché [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], punti 48‑53.
28
– V. punto 97 della sentenza impugnata.
29
– V., in questo senso, sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 33); 15 dicembre 2005,
causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11137, punto 51), e 6 settembre 2006, causa C‑88/03, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7115, punto 52).
30
– V., inter alia, sentenze 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8031, punto 42); 14 aprile
2005, cause riunite C‑128/03 e C‑129/03, AEM e AEM Torino ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2861), e 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2665) che ha confermato la sentenza del Tribunale 4 luglio 2007, causa T‑475/04
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2097).
31
– In tal senso v. punti 52 e 53 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], citati dalla [OSCURATO:PERSONA].
32
– V. sentenza del Tribunale 13 settembre 2006, causa T‑210/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2789, in particolare
punti 115 e 117), e sentenza della Corte 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10505
punti 86 e segg., in particolare. 90-92).
33
– Sentenza 29 aprile 2004, causa C‑159/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4461, punto 43).
34
– V. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑199/01 P e C‑200/01 P, IPK-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4627, punto
42), e le conclusioni dell’avvocato generale Mischo, presentate in questa causa il 10 luglio 2003, paragrafi 21‑29. V. altresì
ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑363/98 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Conseil ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8787). Nella
sentenza Procter & Gamble/OHMI, la Corte sembra aver adottato una diversa posizione; tuttavia, in quel caso, il ricorrente
dinanzi alla Corte aveva ottenuto in prima istanza l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di un motivo di carattere
procedurale, avanzato nel quadro di conclusioni a titolo subordinato, mentre era stato respinto il motivo attinente al merito
della controversia, presentato a sostegno delle sue conclusioni a titolo principale (sentenza 20 settembre 2001, causa C‑383/99 P,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251, punti 18‑26).
35
– V., inter alia, sentenze 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punto 31), e 11 settembre
2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania/Kronofrance ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6619, punto 66).
36
– V., segnatamente, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. 1, in particolare pag. 38); 29 giugno1999, causa C-256/97, DM Transport ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3913, punto 19), e 14 settembre
2004, causa C-276/02, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8091, punto 24).
37
– Sentenza 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2843, punti 43‑49).
38
– V. sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 27); 26 settembre 1996, causa C-241/94,
Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4551, punto 20), e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5163,
punto 61).
39
– V. sentenze 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1205, punto 31); [OSCURATO:PERSONA]/Italia, causa 173/73,
cit., punto 13, con riferimento a misure dirette a sostenere l’occupazione nel settore tessile, e 12 dicembre 2002, causa
C‑5/01, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11991, punto 46), riguardo alle misure di finanziamento della riduzione dell’orario
di lavoro degli impiegati di un’impresa soggetti a tariffa collettiva.
40
– V., in particolare, sentenza della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 84.
41
– V., in particolare, sentenze Francia/[OSCURATO:PERSONA], causa C‑241/94, cit., punto 21; 29 aprile 1999, causa C‑342/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2459, punto 23), nonché 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3671, punto 25).
42
– Conclusioni presentate il 14 gennaio 2003, nella causa C-280/00, [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑7747, paragrafo 81).
43
– La concessione di incentivi mira, spesso, proprio a indurre le imprese a porre in essere determinate condotte, in linea
con specifici obiettivi, ad esempio, di politica economica, sociale o ambientale, perseguiti dallo Stato.
44
– V., ad esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia, causa 173/73, cit., in cui la Corte ha ritenuto costituisse un aiuto lo sgravio
di oneri previdenziale concesso dalla Repubblica italiana al settore tessile nonostante fosse destinato a compensare lo svantaggio
che il sistema di finanziamento degli assegni familiari precedentemente introdotto comportava per i settori con un’alta percentuale
di manodopera femminile; 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855), in cui la Corte ha respinto l’argomento
del governo ellenico secondo cui il rimborso di interessi concesso agli esportatori aveva carattere neutro, poiché si limitava
ad annullare gli effetti negativi dell’aumento dei tassi per tali operatori, non conferendo loro alcun vantaggio supplementare;
e 5 ottobre 1999, causa C‑251/97, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6639), in cui la Corte ha respinto l’argomento del governo
francese secondo cui la riduzione dei contributi sociali di cui trattavasi non era altro che la contropartita degli eccezionali
costi aggiuntivi che le imprese avevano accettato di assumere a seguito della negoziazione degli accordi collettivi e che,
in ogni caso, tenuto conto di tali costi aggiuntivi, le misure controverse si configuravano neutre sotto il profilo finanziario.
45
– Per quanto riguarda gli aiuti volti a compensare i costi non recuperabili nei settori liberalizzati, salvo l’eventuale
applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], sentenza citata supra, in tema di compensazione di costi originati dall’adempimento
di obblighi di servizio pubblico, v., ad esempio, sentenza 17 luglio 2008, causa C‑206/06, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5497).
46
– A tale proposito, ricordo che, in base al principio «chi inquina paga», che, in forza dell’art. 191 TFUE, costituisce uno
dei cardini della politica dell’Unione in materia ambientale, come interpretato dalla Corte, i costi di riparazione dei danni
connessi all’inquinamento incombono agli operatori in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento
o al rischio di inquinamento (v., in particolare, sentenza 9 marzo 2010, causa C‑378/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 56). Pertanto detti costi devono considerarsi come costi che
gravano normalmente il bilancio
delle imprese la cui attività ha un impatto negativo sull’ambiente e non costituiscono per tali imprese oneri eccezionali.
47
– V. punto 3.3 della Decisione.
48
– In udienza i [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che le imprese soggette alla misura controversa sono responsabili di circa il
90% delle emissioni industriali di NOx e che le imprese responsabili del restante 10% sono assoggettate a limiti di emissione,
assortiti da sanzioni in caso di superamento.
49
– V. le risposte del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] alle questioni scritte poste dal Tribunale.
50
– V., in particolare, sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, [OSCURATO:PERSONA] de España ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-877, punto 14), e 19
maggio 1999, causa C-6/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2981, punto 16).
51
– V. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6857, punti 26 e 27); [OSCURATO:PERSONA]
de España, cit., punto 14, e Italia/[OSCURATO:PERSONA], causa C-6/97, cit., punto 16.
52
– Sentenza DM Transport, cit.
53
– Sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3547, punto 59).
54
– Sentenza Piaggio, cit., punto 41.
55
– A quanto già esposto, aggiungo che, nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], causa C-156/98, cit., punti 26‑27, la Corte ha
escluso che il nesso esistente tra uno sgravio fiscale per l’acquisizione di partecipazioni in determinate imprese e il beneficio
indiretto a favore di tali imprese potesse venir meno per il solo fatto che il conseguimento di tale beneficio dipendeva da
una decisione autonoma degli investitori.
56
– Sulla separabilità dei diversi aspetti di una misura statale ai fini dell’analisi della sua compatibilità con le disposizioni
del Trattato in materia di aiuti, v. sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 557, punti
14-17).
57
– Al punto 71 della sentenza impugnata si legge che «ogni possessore di un’autorizzazione di emissione aveva un conto nel
registro di emissione degli NOx e poteva vendere tutti i diritti relativi agli anni per i quali era stato fissato un parametro,
compresi gli anni futuri».
58
– Citata supra.
59
– V., in particolare, punti 59 e 61.
60
– Osservo, per inciso, che già nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] avevo suggerito alla Corte, sebbene in un contesto
diverso, di non estendere la soluzione seguita nella sentenza PreussenElektra al di là delle specifiche circostanze fattuali
che ne avevano giustificato l’accoglimento. V. conclusioni del 24 gennaio 2008, nella causa [OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafi 97 e 98.
61
– V., inter alia, sentenze 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punto 31); e 11 settembre
2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania/Kronofrance ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6619, punto 66).
62
– V. sentenza 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3271, punto 50), e 16
maggio 2002, causa C-482/99 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4397, punto 37).
63
– V., ad esempio, sentenze 17 marzo 1993, cause riunite C‑72/91 e C‑73/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑887); 7 maggio 1998,
cause riunite da C‑52/97 a C‑54/97, Viscido e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2629), e 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑2099).
64
– In proposito ricordo che alcune risalenti pronunce della Corte e le conclusioni di alcuni avvocati generali avevano alimentato
una discussione circa l’imprescindibilità del finanziamento pubblico ai fini della qualificazione di una misura statale come
aiuto: v. sentenze 30 gennaio 1985, causa 290/83, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 439, punti 13 e 14); 2 febbraio 1988, cause
riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 219, punti 32‑38), e 7 giugno 1988, causa
57/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855, punto 12), e le conclusioni degli avvocati generali VerLoren van Themaat, nelle
cause riunite 213/81‑215/81, [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] e a. (sentenza 13 ottobre 1982, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3583);
Slynn nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit., e Darmon nella causa [OSCURATO:PERSONA], cit. A partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., la Corte ha, tuttavia, ripetutamente, e senza esitazioni, affermato il principio secondo cui un aiuto deve essere finanziato
direttamente o indirettamente mediante risorse statali. Nella causa PreussenElektra, cit., la Corte era stata apertamente
invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] a riconsiderare la sua giurisprudenza in proposito, in particolare alla luce dei recenti sviluppi
dell’ordinamento comunitario. La Corte non ha tuttavia dato seguito a un tale invito.