CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 00978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 67, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-VIGNOLI-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 117 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 00-1 PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2021 della COMM.TRIB.REG. - della LOMBARDIA, depositata i 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; •U'IRg 22607/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate RILEVATO che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte del contribuente quale amministratore della Lazard srl del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso delle ritenute effettuate dalla società in qualità di sostituto d'imposta con riferimento all'addizionale del 10% ec art. 33 dl 78/2010 applicabile agli emolumenti variabili (bonus) percepiti nel 2014, incidenti sull'Irpef da lavoro dipendente. La CTR, premesso che, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, la banca Lazard svolge una serie di attività di consulenza ma è anche attiva nel settore dell'asset management (consulenza alle imprese nella fusione e gestione degli investimenti in grado di influenzare il mercato finanziario), ha classificato l'attività di consulenza della Lazard srl come servizio finanziario, ritenendo applicabile il comma 2 bis dell'art. 33 del dl. 78/2020, col quale è stata sottoposta a tassazione anche la somma relativa agli emolumenti variabili corrisposti da società finanziarie ai dirigenti, a prescindere dal loro importo, estendendo con così la platea dei contribuenti soggetti a tassazione; tale l'interpretazione ritenuta corretta della norma, anche alla luce della relazione tecnica al maxiemendamento che ha inserito il comma 50 bis all'art. 23. Ha pertanto respinto l'appello del Papone, confermando la pronuncia della CTP di Milano, che aveva respinto il ricorso del contribuente. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Il contribuente deposita memoria, in data 23 giugno 2022 e, a seguito della rimessione della causa alla sezione tributaria, in data 12 dicembre 2022. L'Agenzia dele entrate deposita successiva memoria, chiedendo la trattazione congiunta del presente ricorso in pubblica udienza unitamente ad altri pendenti relativi alla medesima questione, rilevando che per uno dei ricorsi pendenti è stata fissata la trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno rinviare a nuovo per trattazione congiunta con RG n.: 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con RG n.: 35268/19; 2848/20; 3460/20; 3486/20; 6979/20; 18189/19 in pubblica udienza. Roma, 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]