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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23869/2026

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re, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.agr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procuraspeciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70D03 Z114 J), nonché dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76M03 D612 Q).Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Toscana n. 1210/2/2019, depositata il 30 agosto2019, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è il provvedimento in atti con cuil’Ufficio aveva negato la richiesta di riconoscimento del requisito diruralità dell’unità immobiliare della suindicata società perché ritenutaavere i requisiti di abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 6 d.m. 2agosto 1969, in quanto di superfice superiore ai 240 mq.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, in linea conla pronuncia di primo grado, rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate, considerando l’oggettiva strumentalità dell’immobilesiccome destinato ad abitazione dei dipendenti della società esercentel’attività agricola ed in ragione dell’asservimento del bene ai terrenisui quali si svolgeva l’attività agricola.3.

Con ricorso notificato in data 2/5 marzo 2020 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la suindicata pronuncia, sulla basedi un unico motivo.4.

La società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificavacontrodeduzioni in data 14 maggio 2020, successivamentedepositando memoria illustrativa.Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso in esame avanzata dalla contribuente sul rilievo che lo stessoveniva notificato in luogo non corrispondente a nessuna delle sedidella società, nemmeno di quella eletta, ma presso il difensore-domiciliatario in sito ove lo stesso non aveva lo studio professionale,la residenza o domicilio, eccependo pertanto la sua inesistenza.1.1.

Va, infatti, dato seguito al principio da tempo affermato daquesta Corte secondo cui l'inesistenza della notificazione di un atto èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totalemancanza materiale dello stesso, nelle sole ipotesi in cui venga postain essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arenderlo riconoscibile quale atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività ditrasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nellafase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di unoqualsiasi degli esiti positivi della notificazione previstidall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunqueconsiderarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltantoi casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentatama non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (così Cass., Sez.

Un., n.14916/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso percassazione, ripresa, tra le tante, da Cass. n. 26511/2022 e da Cass.n. 978/2023).Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026In tali termini, la notifica del ricorso presso il difensoredomiciliatario della controricorrente non può considerarsi inesistente,mentre la costituzione della società ha sanato, a mente dell’art. 156c.p.c., ogni ipotesi di nullità.2.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 9, comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993,reputando erronea la valutazione operata dalla Commissioneregionale sul rilievo che essa non ha tenuto conto delle caratteristichedi lusso dell’unità abitativa (di 272 mq) e che lo stesso d.m. n.16784/2012 (di attuazione del d.l. 557/1993) prevede che gliimmobili utilizzati come abitazione dei dipendenti dell’azienda agricolanon possono essere riconosciuti rurali se hanno i requisiti di lusso dicui al d.m. 2 agosto 1969 (vale a dire se di superfice superiore ai mq240).L’Agenzia richiama, a tal proposito, l’art. 9, comma 3-bis, lett. e),d.l. 557/1997 secondo cui i fabbricati ad uso abitativo, che hanno lecaratteristiche di lusso previste dal d.m. 2 agosto 1969 non possono«comunque» essere riconosciute come rurali.3.

Il ricorso non può essere accolto.Va subito dato conto, in punto di fatto, che il Giudice regionale haaccertato l’oggettiva e pacifica destinazione dell’unità immobiliare inoggetto «ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola» (v.pagina n. 3 della sentenza impugnata).La pronuncia non ha fatto esplicito cenno al rispetto delleprescrizioni dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 (vale a dire ladestinazione dell’unità immobiliare ad abitazione dei dipendentiassunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numeroNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformitàalla normativa vigente in materia di collocamento), ma la ricorrenzadi detta condizione, implicitamente reputata sussistente nellapronuncia impugnata, non ha costituito oggetto di contestazione.4.

Deve segnalarsi che su analoga questione (una delle quali hainteressato anche le stesse parti del presente giudizio), in cuiemergeva la destinazione di unità immobiliari ad attività di ricezioneed ospitalità nell’ambito di un’azienda agrituristica, è statoriconosciuto il carattere di ruralità del bene in base al seguenteprincipio di diritto: «Ai fini della classificazione catastale delle unitàimmobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità,nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola,rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustificail riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, deld.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazionel'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stessodecreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate adabitazione» (così Cass. n. 27198/2022; in termini poi ripresi – tra lestesse parti - da Cass. 22674/2024 ed ancora da Cass. n.31384/2024).5.

I principi espressi da tali pronunce sono esportabili nellafattispecie in rassegna in cui il vincolo di strumentalità del beneall’attività agricola è segnato dall’essere dette unità destinate adabitazione dei dipendenti della società, per cui ai contenuti di taliprecedenti ed al riepilogo ivi contenuto del quadro normativo diriferimento va fatto rinvio in tale sede, anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., ricordando in sintesi che:- l’art. 9, comma 3, lett. e), d.l. n. 557/1993 prevede che ifabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazione di tiposignorile) ed A/8 (abitazione in villa), ovvero le caratteristiche di lussopreviste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (inmateria di edilizia abitativa), non possono essere riconosciuti comerurali;- in attuazione della delega al Governo disposta dall’art. 3 dellalegge n. 662/1996, l’art. 2 d.P.R. 139/1998 ha inserito all’art. 9 d.l.n. 557/1993 il comma 3-bis, secondo cui «Ai fini fiscali devericonoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentalinecessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135c.c., e in particolare destinate: […] f) ad abitazione dei dipendentiesercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o atempo determinato per un numero annuo di giornate lavorativesuperiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente inmateria di collocamento»;- l'elencazione esemplificativa contenuta nella disposizionedell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993, è una specificazione delrequisito principale richiesto, che è e resta la strumentalità necessariadella costruzione rispetto allo svolgimento di un'attività agricola di cuiall'art. 2135 c.c.;- tra le attività connesse, ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 c.c.,rientrano in modo testuale quelle di “ricezione ed ospitalità comedefinite dalla legge", cui va ricondotta l'ipotesi in cui l'offerta diospitalità ed alloggio avvenga in unità abitative utilizzate nell'ambitodell'attività esercitata dall’azienda agricola;- ne consegue che anche un’abitazione munita delle caratteristichedi lusso, in base al regolamento di cui al decreto 2 agosto 1969,perché di superficie superiore a mq 240, se destinata alle attivitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026normativamente previste, svolte nell'ambito dell’azienda agricola, puòassumere, nel rispetto delle relative condizioni, la qualifica di ruralitàstrumentale.6.

Deve aggiungersi che, nella fattispecie in rassegna, talesoluzione si impone a fronte del chiaro dato normativo dell’art. 9,comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993, che indica e qualificaespressamente le unità immobiliari destinate ad abitazione deidipendenti, senza limitazioni di sorta, come beni rurali e strumentali.Ed a tanto si giunge, considerando lo sviluppo normativo chesegue.6.1.

Nello specifico, occorre, infatti, sottolineare che nella suaoriginaria formulazione, l’art. 9, comma 3, d.l. n. 557/1993prevedeva – per quanto qui rileva – che: «Ai fini del riconoscimentodella ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni difabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: […] b) l'immobiledeve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentaliall'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di untitolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nellaazienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per unnumero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nelrispetto della normativa in materia di collocamento; […] e) i fabbricatiad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliariurbani appartenenti alle categorie A /1 ed A/8, ovvero lecaratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavoripubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/20266.2.

L’art. 2 d.P.R. n. 139/1998 aggiungeva un comma 3-bis, chedisponeva nei seguenti termini: «Ai fini fiscali deve riconoscersicarattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cuiall'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentaliall'attività agricola destinate alla protezione delle piante, allaconservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, deglifabbricati destinati all'agriturismo».6.3.

Successivamente, i commi 3 e 3-bis del citato art. 9 venivanoriscritti dall’art. 42-bis d.l. n. 159/2007 (conv. in legge n. 222/2007),che così disponeva:- «al comma 3, la lettera b) è abrogata» [art. 42, comma 1, lett.b); si trattava della disposizione secondo la quale «l'immobile deveessere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivitàagricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntinel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dallepersone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;];- sostituiva il comma 3, lett. a), nei seguenti termini:- «a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro dirittoreale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altrotitolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/20263) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritticome tali a fini previdenziali;4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti aseguito di attività svolta in agricoltura;5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cuiall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi laqualifica di imprenditore agricolo professionale;- a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) delpresente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricoloed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580»;- sostituiva il comma 3-bis, nei seguenti termini:- 3-bis.

«Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità allecostruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivitàagricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolaredestinate: […] f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivitàagricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntiin conformità alla normativa vigente in materia di collocamento […]»;- 3-ter.

«Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinatead abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una dellecategorie del gruppo A"».6.4.

Alla luce di quanto precede deve, allora, convenirsi sul rilievosecondo il quale le abitazioni destinate ai dipendenti, che primadell’intervento normativo di cui all’art. 42-bis d.l. n. 159/2007 (conv.in legge n. 222/2007) erano unitariamente considerate tra le unitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026rurali a destinazione abitativa (art. 9, comma 3), per effetto di questeultime modifiche sono, ex lege, transitate nella categoria delle unitàstrumentali.In tal senso, va ritenuto che le previsioni dell’art. 9, comma 3,lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 regolino fattispeciediverse, rispettivamente: (i) le unità destinate ad abitazione che sesuperiori a 240 mq non possono essere considerate rurali e (ii) leunità che sono considerate rurali e strumentali, senza limitazioni disuperfice, se destinate, alle citate condizioni normative, ad alloggiodei dipendenti.Quindi, dette due disposizioni non vanno lette insieme – comeritiene l’Agenzia - per escludere la ruralità delle unità adibite adalloggio dei dipendenti, giacchè - come affermato da questa Corte (v.Cass. n. 27198/2022) – l’art. 3 della legge n. 662/1996 ha imposto allegislatore delegato di tenere distinte le costruzioni rurali destinate adabitazione da quelle strumentali all’attività agricola e l’art. 9, comma3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 ha espressamente qualificato come ruralie strumentali le unità immobiliare destinate ad alloggi de dipendentisenza limiti di superfici.In tal senso, l’avverbio “comunque” di cui al comma 3 non ha ilsignificato di elidere il successivo dato normativo introdotto dalcomma 3-bis.6.5.

È pur vero che – come dedotto dall’Agenzia – l’allegato B) deld.m. 26 luglio 2012 continua a far riferimento, nella nota 9, al divietodi ruralità per le unità abitative di lusso (oppure A/1 o A/8); ma dettoallegato (B), riguarda i «fabbricati rurali a destinazione abitativa»,laddove i «fabbricati rurali strumentali ad uso non abitativo» sonoinclusi nell’allegato C, ma ciò non può elidere il dato normativoNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026primario della ruralità strumentale assegnata, ex lege, alle unitàimmobiliari destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attivitàagricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntiin conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.6.6.

In definitiva, dal disposto dell’art. 9, comma 3 lett., e), ecomma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993 risulta la distinzione tra lecostruzioni destinate ad abitazione, che godono del requisito dellaruralità se non eccedenti la superfice di 240 mq e le costruzionistrumentali all’attività agricola, tra le quali rientrano quelle destinatead abitazione dei dipendenti le quali, nel rispetto delle condizionipreviste dalla menzionata lett. f) del comma 3-bis d.l. n. 557/1993,usufruiscono del beneficio della ruralità a prescindere dalla loroestensione superficiaria.7.

Concludendo sul punto, va affermato il seguente principio didiritto: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità allecostruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivitàagricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e, quindi, a quelledestinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricolenell’azienda, alle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, d.l.557/1993.

Le previsioni dell’art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 regolano fattispecie diverse e cioè,rispettivamente, le unità destinate ad abitazione che, se superiori a240 mq, non possono essere considerate rurali e le unità che sonoconsiderate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superfice,se destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione deidipendenti».8.

Tanto ricapitolato, la conclusione della Commissione regionale,a sostegno della posizione della contribuente, secondo cui laNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026destinazione degli immobili ad abitazione dei dipendenti esercentil’attività agricola nell’azienda giustifica (nell’implicito riconoscimentodelle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993) ilcarattere di costruzione strumentale allo svolgimento dell'attivitàagricola, si pone in linea con i principi sopra illustrati in relazione alquadro normativo di riferimento.9.

Consegue alle considerazioni svolte che il ricorso va respinto.10.

La progressiva definizione dei principi illustrati in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso (originario e di quello inoggetto) giustifica la compensazione delle spese del presente grado digiudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr.agr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procuraspeciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70D03 Z114 J), nonché dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76M03 D612 Q).Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Toscana n. 1210/2/2019, depositata il 30 agosto2019, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è il provvedimento in atti con cuil’Ufficio aveva negato la richiesta di riconoscimento del requisito diruralità dell’unità immobiliare della suindicata società perché ritenutaavere i requisiti di abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 6 d.m. 2agosto 1969, in quanto di superfice superiore ai 240 mq.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, in linea conla pronuncia di primo grado, rigettava l’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate, considerando l’oggettiva strumentalità dell’immobilesiccome destinato ad abitazione dei dipendenti della società esercentel’attività agricola ed in ragione dell’asservimento del bene ai terrenisui quali si svolgeva l’attività agricola.3. Con ricorso notificato in data 2/5 marzo 2020 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la suindicata pronuncia, sulla basedi un unico motivo.4. La società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. notificavacontrodeduzioni in data 14 maggio 2020, successivamentedepositando memoria illustrativa.Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso in esame avanzata dalla contribuente sul rilievo che lo stessoveniva notificato in luogo non corrispondente a nessuna delle sedidella società, nemmeno di quella eletta, ma presso il difensore-domiciliatario in sito ove lo stesso non aveva lo studio professionale,la residenza o domicilio, eccependo pertanto la sua inesistenza.1.1. Va, infatti, dato seguito al principio da tempo affermato daquesta Corte secondo cui l'inesistenza della notificazione di un atto èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totalemancanza materiale dello stesso, nelle sole ipotesi in cui venga postain essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arenderlo riconoscibile quale atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività ditrasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base allalegge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo dapoter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nellafase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di unoqualsiasi degli esiti positivi della notificazione previstidall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunqueconsiderarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltantoi casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente almittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentatama non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (così Cass., Sez. Un., n.14916/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso percassazione, ripresa, tra le tante, da Cass. n. 26511/2022 e da Cass.n. 978/2023).Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026In tali termini, la notifica del ricorso presso il difensoredomiciliatario della controricorrente non può considerarsi inesistente,mentre la costituzione della società ha sanato, a mente dell’art. 156c.p.c., ogni ipotesi di nullità.2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 9, comma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993,reputando erronea la valutazione operata dalla Commissioneregionale sul rilievo che essa non ha tenuto conto delle caratteristichedi lusso dell’unità abitativa (di 272 mq) e che lo stesso d.m. n.16784/2012 (di attuazione del d.l. 557/1993) prevede che gliimmobili utilizzati come abitazione dei dipendenti dell’azienda agricolanon possono essere riconosciuti rurali se hanno i requisiti di lusso dicui al d.m. 2 agosto 1969 (vale a dire se di superfice superiore ai mq240).L’Agenzia richiama, a tal proposito, l’art. 9, comma 3-bis, lett. e),d.l. 557/1997 secondo cui i fabbricati ad uso abitativo, che hanno lecaratteristiche di lusso previste dal d.m. 2 agosto 1969 non possono«comunque» essere riconosciute come rurali.3. Il ricorso non può essere accolto.Va subito dato conto, in punto di fatto, che il Giudice regionale haaccertato l’oggettiva e pacifica destinazione dell’unità immobiliare inoggetto «ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola» (v.pagina n. 3 della sentenza impugnata).La pronuncia non ha fatto esplicito cenno al rispetto delleprescrizioni dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 (vale a dire ladestinazione dell’unità immobiliare ad abitazione dei dipendentiassunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numeroNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformitàalla normativa vigente in materia di collocamento), ma la ricorrenzadi detta condizione, implicitamente reputata sussistente nellapronuncia impugnata, non ha costituito oggetto di contestazione.4. Deve segnalarsi che su analoga questione (una delle quali hainteressato anche le stesse parti del presente giudizio), in cuiemergeva la destinazione di unità immobiliari ad attività di ricezioneed ospitalità nell’ambito di un’azienda agrituristica, è statoriconosciuto il carattere di ruralità del bene in base al seguenteprincipio di diritto: «Ai fini della classificazione catastale delle unitàimmobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità,nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola,rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustificail riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, deld.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazionel'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stessodecreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate adabitazione» (così Cass. n. 27198/2022; in termini poi ripresi – tra lestesse parti - da Cass. 22674/2024 ed ancora da Cass. n.31384/2024).5. I principi espressi da tali pronunce sono esportabili nellafattispecie in rassegna in cui il vincolo di strumentalità del beneall’attività agricola è segnato dall’essere dette unità destinate adabitazione dei dipendenti della società, per cui ai contenuti di taliprecedenti ed al riepilogo ivi contenuto del quadro normativo diriferimento va fatto rinvio in tale sede, anche ai sensi dell’art. 118disp. att. c.p.c., ricordando in sintesi che:- l’art. 9, comma 3, lett. e), d.l. n. 557/1993 prevede che ifabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazione di tiposignorile) ed A/8 (abitazione in villa), ovvero le caratteristiche di lussopreviste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (inmateria di edilizia abitativa), non possono essere riconosciuti comerurali;- in attuazione della delega al Governo disposta dall’art. 3 dellalegge n. 662/1996, l’art. 2 d.P.R. 139/1998 ha inserito all’art. 9 d.l.n. 557/1993 il comma 3-bis, secondo cui «Ai fini fiscali devericonoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentalinecessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135c.c., e in particolare destinate: […] f) ad abitazione dei dipendentiesercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o atempo determinato per un numero annuo di giornate lavorativesuperiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente inmateria di collocamento»;- l'elencazione esemplificativa contenuta nella disposizionedell’art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993, è una specificazione delrequisito principale richiesto, che è e resta la strumentalità necessariadella costruzione rispetto allo svolgimento di un'attività agricola di cuiall'art. 2135 c.c.;- tra le attività connesse, ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 c.c.,rientrano in modo testuale quelle di “ricezione ed ospitalità comedefinite dalla legge", cui va ricondotta l'ipotesi in cui l'offerta diospitalità ed alloggio avvenga in unità abitative utilizzate nell'ambitodell'attività esercitata dall’azienda agricola;- ne consegue che anche un’abitazione munita delle caratteristichedi lusso, in base al regolamento di cui al decreto 2 agosto 1969,perché di superficie superiore a mq 240, se destinata alle attivitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026normativamente previste, svolte nell'ambito dell’azienda agricola, puòassumere, nel rispetto delle relative condizioni, la qualifica di ruralitàstrumentale.6. Deve aggiungersi che, nella fattispecie in rassegna, talesoluzione si impone a fronte del chiaro dato normativo dell’art. 9,comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993, che indica e qualificaespressamente le unità immobiliari destinate ad abitazione deidipendenti, senza limitazioni di sorta, come beni rurali e strumentali.Ed a tanto si giunge, considerando lo sviluppo normativo chesegue.6.1. Nello specifico, occorre, infatti, sottolineare che nella suaoriginaria formulazione, l’art. 9, comma 3, d.l. n. 557/1993prevedeva – per quanto qui rileva – che: «Ai fini del riconoscimentodella ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni difabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni: […] b) l'immobiledeve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentaliall'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di untitolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nellaazienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per unnumero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nelrispetto della normativa in materia di collocamento; […] e) i fabbricatiad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliariurbani appartenenti alle categorie A /1 ed A/8, ovvero lecaratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavoripubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 218 del27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/20266.2. L’art. 2 d.P.R. n. 139/1998 aggiungeva un comma 3-bis, chedisponeva nei seguenti termini: «Ai fini fiscali deve riconoscersicarattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cuiall'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentaliall'attività agricola destinate alla protezione delle piante, allaconservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, deglifabbricati destinati all'agriturismo».6.3. Successivamente, i commi 3 e 3-bis del citato art. 9 venivanoriscritti dall’art. 42-bis d.l. n. 159/2007 (conv. in legge n. 222/2007),che così disponeva:- «al comma 3, la lettera b) è abrogata» [art. 42, comma 1, lett.b); si trattava della disposizione secondo la quale «l'immobile deveessere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivitàagricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntinel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dallepersone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;];- sostituiva il comma 3, lett. a), nei seguenti termini:- «a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro dirittoreale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altrotitolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;Numero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/20263) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1)e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritticome tali a fini previdenziali;4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti aseguito di attività svolta in agricoltura;5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cuiall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi laqualifica di imprenditore agricolo professionale;- a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) delpresente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricoloed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580»;- sostituiva il comma 3-bis, nei seguenti termini:- 3-bis. «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità allecostruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivitàagricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolaredestinate: […] f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivitàagricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntiin conformità alla normativa vigente in materia di collocamento […]»;- 3-ter. «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinatead abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una dellecategorie del gruppo A"».6.4. Alla luce di quanto precede deve, allora, convenirsi sul rilievosecondo il quale le abitazioni destinate ai dipendenti, che primadell’intervento normativo di cui all’art. 42-bis d.l. n. 159/2007 (conv.in legge n. 222/2007) erano unitariamente considerate tra le unitàNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026rurali a destinazione abitativa (art. 9, comma 3), per effetto di questeultime modifiche sono, ex lege, transitate nella categoria delle unitàstrumentali.In tal senso, va ritenuto che le previsioni dell’art. 9, comma 3,lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 regolino fattispeciediverse, rispettivamente: (i) le unità destinate ad abitazione che sesuperiori a 240 mq non possono essere considerate rurali e (ii) leunità che sono considerate rurali e strumentali, senza limitazioni disuperfice, se destinate, alle citate condizioni normative, ad alloggiodei dipendenti.Quindi, dette due disposizioni non vanno lette insieme – comeritiene l’Agenzia - per escludere la ruralità delle unità adibite adalloggio dei dipendenti, giacchè - come affermato da questa Corte (v.Cass. n. 27198/2022) – l’art. 3 della legge n. 662/1996 ha imposto allegislatore delegato di tenere distinte le costruzioni rurali destinate adabitazione da quelle strumentali all’attività agricola e l’art. 9, comma3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 ha espressamente qualificato come ruralie strumentali le unità immobiliare destinate ad alloggi de dipendentisenza limiti di superfici.In tal senso, l’avverbio “comunque” di cui al comma 3 non ha ilsignificato di elidere il successivo dato normativo introdotto dalcomma 3-bis.6.5. È pur vero che – come dedotto dall’Agenzia – l’allegato B) deld.m. 26 luglio 2012 continua a far riferimento, nella nota 9, al divietodi ruralità per le unità abitative di lusso (oppure A/1 o A/8); ma dettoallegato (B), riguarda i «fabbricati rurali a destinazione abitativa»,laddove i «fabbricati rurali strumentali ad uso non abitativo» sonoinclusi nell’allegato C, ma ciò non può elidere il dato normativoNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026primario della ruralità strumentale assegnata, ex lege, alle unitàimmobiliari destinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attivitàagricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinatoper un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assuntiin conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.6.6. In definitiva, dal disposto dell’art. 9, comma 3 lett., e), ecomma 3-bis, lett. f), d.l. n. 557/1993 risulta la distinzione tra lecostruzioni destinate ad abitazione, che godono del requisito dellaruralità se non eccedenti la superfice di 240 mq e le costruzionistrumentali all’attività agricola, tra le quali rientrano quelle destinatead abitazione dei dipendenti le quali, nel rispetto delle condizionipreviste dalla menzionata lett. f) del comma 3-bis d.l. n. 557/1993,usufruiscono del beneficio della ruralità a prescindere dalla loroestensione superficiaria.7. Concludendo sul punto, va affermato il seguente principio didiritto: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità allecostruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attivitàagricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e, quindi, a quelledestinate ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricolenell’azienda, alle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, d.l.557/1993. Le previsioni dell’art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3-bis, lett. f), d.l. 557/1993 regolano fattispecie diverse e cioè,rispettivamente, le unità destinate ad abitazione che, se superiori a240 mq, non possono essere considerate rurali e le unità che sonoconsiderate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superfice,se destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione deidipendenti».8. Tanto ricapitolato, la conclusione della Commissione regionale,a sostegno della posizione della contribuente, secondo cui laNumero registro generale 9742/2020Numero sezionale 5441/2026Numero di raccolta generale 23869/2026Data pubblicazione 22/07/2026destinazione degli immobili ad abitazione dei dipendenti esercentil’attività agricola nell’azienda giustifica (nell’implicito riconoscimentodelle condizioni previste dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993) ilcarattere di costruzione strumentale allo svolgimento dell'attivitàagricola, si pone in linea con i principi sopra illustrati in relazione alquadro normativo di riferimento.9. Consegue alle considerazioni svolte che il ricorso va respinto.10. La progressiva definizione dei principi illustrati in epocasuccessiva alla proposizione del ricorso (originario e di quello inoggetto) giustifica la compensazione delle spese del presente grado digiudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese delpresente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto