CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 1 dicembre 2024
CNEL n. HV5B/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: HV5B
Titolo CCNL: CCNL Istituti ed aziende del settore vigilanza privata e servizi fiduciari
Titolo accordo: CCNL Istituti ed aziende del settore vigilanza privata e servizi fiduciari
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: vigilanza privata e servizi fiduciari
Parti datoriali: ITALPMI; ASSOESERCENTI; AIFOS; CONFIMPRESEITALIA; UNCI; VALITALIA PMI
Parti sindacali: FESICA CONFSAL
Decorrenza: 2024-12-01
Scadenza: 2027-11-30
Stipula: 2024-11-21
Stato: Acquisito
Identificativo: 20540
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=199304
--- Testo contratto ---
1
CCNL ISTITUTI ED AZIENDE DEL SETTORE VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI
L’anno 2024 il giorno 21 del mese di novembre in Roma, presso la sede di Fesica in piazza di Villa Carpegna n. 58, si è
convenuto per la stipula e sottoscrizione del presente CCNL rivolto ai lavoratori dipendenti di Istituti ed aziende del settore
vigilanza privata e servizi fiduciari
Tra
VALITALIA PMI - rappresentata dal Presidente Roberto Plini
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane rappresentata dal Presidente Nazionale Ing. Andrea Amico
ITALPMI – Federazione delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Sandro Vestita e dal Direttore Generale
Italia Speranza
CONFIMPRESEITALIA- Confederazione Sindacale Datoriale rappresentata dal Presidente Nazionale Cav. Guido D’Amico,
dalla Segretaria Generale Antonella Gobbo e dai membri della Giunta Confederale Fulvio Barion, Paola Carnevale, Giovanni
Felice, Antonio Ianniello, Pietro Monaco, Piazzolla Gianfranco, Cettina Scaffidi ed Emanuela Paola Vitali
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Salvatore Politino
AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro rappresentata dal Presidente Prof. Rocco
Vitale
E
FESICA - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani,
Vicesegretario Generale Alfredo Mancini, il Segretario del Comparto Vigilanza Lorenzo Tramaglino e dai componenti della
Segreteria Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale Inverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale, Giuseppe
Mancini e Francesco Di Matteo
2
Sommario
PREMESSA ........................................................................................................................................................................ 8
VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E VIGENZA CONTRATTUALE .................................................................................... 9
Art. 1) Ambito di applicazione ed Efficacia del CCNL ..................................................................................................... 9
Art. 2) Procedure per il rinnovo ..................................................................................................................................... 9
Art. 3) Clausole di Raffreddamento ............................................................................................................................... 9
Art. 4) Indennità di vacanza contrattuale .................................................................................................................... 10
Art. 5) Stampa del CCNL e diritto di Esclusiva .............................................................................................................. 10
Art. 6) Copie e deposito del CCNL ................................................................................................................................ 10
Art. 7) Distribuzione e Conoscenza ai Lavoratori del CCNL ......................................................................................... 10
Art. 8) Relazioni Sindacali a livello nazionale di settore .............................................................................................. 10
Art. 9) Rappresentanze Sindacali ................................................................................................................................. 10
Art. 10) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) ...................................................................................................... 11
Art. 11) Poteri delle RST ............................................................................................................................................... 12
Art. 12) Assemblea ....................................................................................................................................................... 12
Art. 13) Diritto d’affissione .......................................................................................................................................... 13
Art. 14) Referendum .................................................................................................................................................... 13
Art. 15) Trattenute sindacali ........................................................................................................................................ 13
Art. 16) Permessi per cariche sindacali ........................................................................................................................ 14
- LIVELLI DI CONTRATTAZIONE ....................................................................................................................................... 15
Art. 17) Livelli di Contrattazione .................................................................................................................................... 15
Art. 18) Contrattazione Collettiva Nazionale ............................................................................................................... 16
Art. 19) Contrattazione Collettiva di Secondo Livello .................................................................................................. 16
Art. 20) Ambiti di applicazione della Contrattazione di Secondo Livello ..................................................................... 17
Art. 21) Allineamento Contrattuale ............................................................................................................................. 21
- DIRITTI D’INFORMAZIONE ........................................................................................................................................... 21
Art. 22) Procedure e diritti di informazione e consultazione ...................................................................................... 21
Art. 23) Commissioni Paritetiche ................................................................................................................................. 23
Art. 24) Composizione delle controversie individuali e collettive ................................................................................ 24
Art. 25) Fondo Formazione Continua professionale .................................................................................................... 24
Art. 26) Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa ...................................................................... 25
Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale .................................................................................................................. 25
Art. 27) Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori ..................................................................................................... 26
Art. 28) Attività Stagionali ............................................................................................................................................ 27
Art. 29) Appalti ............................................................................................................................................................. 27
3
Art. 30) Patronati ......................................................................................................................................................... 29
Art. 31) Pari Opportunità ............................................................................................................................................. 29
Art. 32) Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro) ............................................................................................................ 30
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ........................................................................................... 31
Art. 33) Lavoro a tempo indeterminato ....................................................................................................................... 31
Art. 34) Assunzione ...................................................................................................................................................... 31
Art. 35) Assunzione: Documenti, loro Consegna e Ricezione ...................................................................................... 31
Art. 36) Assunzione: visita medica preassuntiva e d’idoneità alla mansione ........................................................ 32
Art. 37) Periodo di Prova ............................................................................................................................................. 32
Art. 38) Criteri della Mobilità Verticale e della Dimensione dell’Istituto .................................................................... 33
- LAVORO A TEMPO PARZIALE ....................................................................................................................................... 34
Art. 39) Il lavoro a Tempo Parziale ............................................................................................................................... 34
Art. 40) Condizioni di assunzione ................................................................................................................................. 34
Art. 41) Il Trattamento economico e normativo .......................................................................................................... 35
Art. 42) Lavoro supplementare .................................................................................................................................... 35
Art. 43) Clausole Elastiche. .......................................................................................................................................... 36
Art. 44) Guardia Particolare Giurata (G.P.G.) ed Addetti ai Servizi Fiduciari ............................................................... 38
Art. 45) Trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento ....................................................... 38
Art. 46) Informativa ..................................................................................................................................................... 38
LAVORO A TEMPO DETERMINATO ................................................................................................................................ 39
Art. 48) Il lavoro a Tempo determinato – Assunzione ................................................................................................. 39
Art. 49) Divieti .............................................................................................................................................................. 39
Art. 50) Durata ............................................................................................................................................................. 40
Art. 51) C ontratto Assistito ......................................................................................................................................... 40
Art. 52) Limiti percentuali e durata ............................................................................................................................. 40
Art. 53) Contrattazione di secondo livello ................................................................................................................... 42
Art. 54) Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine ....................................................................................... 43
Art. 55) Diritto di precedenza ...................................................................................................................................... 43
Art. 56) Tredicesima mensilità ..................................................................................................................................... 43
Art. 58) Attività stagionali ............................................................................................................................................ 44
Art. 59) Indennità di fine stagione ............................................................................................................................... 45
Art. 60) Principio di non discriminazione ..................................................................................................................... 45
Art. 61) Informativa ..................................................................................................................................................... 45
Art. 62) Criteri di computo ........................................................................................................................................... 45
Art. 63) Esclusioni e discipline specifiche ..................................................................................................................... 45
Art. 64) Impugnazione del contratto ........................................................................................................................... 46
4
Art. 65) Lavoro Intermittente o a Chiamata. ............................................................................................................... 46
Art. 66) Forma e comunicazioni ................................................................................................................................... 46
Art. 67) Il trattamento economico ............................................................................................................................... 47
Art. 68) Indennità di disponibilità ................................................................................................................................ 48
Art. 69) Divieti .............................................................................................................................................................. 49
Art. 70) Informativa ..................................................................................................................................................... 49
Art. 71) Criteri di computo ........................................................................................................................................... 49
- IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ................................................................................................... 49
Art. 72) Contratto di Somministrazione Lavoro ........................................................................................................... 49
Art. 73) Limiti alla Somministrazione di Lavoro ........................................................................................................... 49
Art. 74) Divieto di Somministrazione di Lavoro .......................................................................................................... 50
Art. 75) Regime di solidarietà ...................................................................................................................................... 50
Art. 76) Tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare ............................................................................. 51
Art. 77) Informativa ..................................................................................................................................................... 51
Art. 78) Diritti sindacali ............................................................................................................................................... 51
Art. 79) Somministrazione irregolare .......................................................................................................................... 51
Art. 80) Computo ......................................................................................................................................................... 52
Art. 81) Rinvio alla Legge ............................................................................................................................................. 52
Art. 83) La formazione nel contratto di Apprendistato Professionalizzante ............................................................... 54
Art. 84) Il periodo di Prova ........................................................................................................................................... 55
Art. 85) Durata ............................................................................................................................................................. 55
Art. 86) Disciplina previdenziale, assistenziale e retributiva .......................................................................................... 55
Art. 87) Malattia e infortuni ....................................................................................................................................... 55
Art. 88) Proporzione numerica .................................................................................................................................... 56
Art. 89) Stabilizzazione................................................................................................................................................. 56
Art. 90) Trattamento normativo .................................................................................................................................. 56
Art. 91) Diritti dell’Apprendista ................................................................................................................................... 56
Art. 92) I doveri dell’Apprendista ................................................................................................................................ 57
Art. 93) Computo ......................................................................................................................................................... 58
- LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ......................................................................................................................... 58
Art. 94) Classificazione Istituti di Vigilanza .................................................................................................................. 58
Art. 95) Classificazione Servizi Fiduciari ....................................................................................................................... 61
Art. 96) GLI OPERATORI DI VENDITA ........................................................................................................................... 63
- LE MANSIONI DEL LAVORATORE ................................................................................................................................. 63
Art. 97) Le Mansioni del Lavoratore............................................................................................................................. 63
Art. 98) Mansioni Promiscue, Mutamento ed Indennità di Mansione ....................................................................... 64
5
Art. 99) Orario di lavoro ............................................................................................................................................... 64
Art. 100) Esemplificazioni dei profili di orario di lavoro .............................................................................................. 65
Art. 101) Orario giornaliero di lavoro distribuito su cinque giorni (turni “5 + 2”) ....................................................... 65
Art. 102) rario giornaliero di lavoro distribuito su sei giorni, (turni “6 + 1”) ............................................................... 65
Art. 103) Orario Servizi H24 (turni “6 + 1 + 1”) ............................................................................................................ 65
Art. 104) Criteri di computo dell’orario di lavoro settimanale .................................................................................... 65
Art. 105) Flessibilità d’orario ........................................................................................................................................ 66
Art. 106) Composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro / Orario di lavoro e Clausola Elastica Tempi
Pieni ............................................................................................................................................................................... 67
Orario di lavoro e Clausola Elastica Tempi Pieni............................................................................................................ 67
Art. 107) Lavoro a squadre o a turni avvicendati ........................................................................................................ 67
Art. 108) Sospensione ................................................................................................................................................. 68
Art. 109) Personale non soggetto a limitazione d’orario ............................................................................................. 68
Art. 110) Orario di lavoro nei Servizi Fiduciari: personale discontinuo o di semplice attesa e custodia ..................... 69
Art. 111) Orario di lavoro: minori ................................................................................................................................ 69
- PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO ............................................................................................ 70
Art. 112) Personale non soggetto a limitazione d’orario ............................................................................................. 70
Art. 113) Riposo giornaliero ........................................................................................................................................ 70
Art. 114) Riposo settimanale ....................................................................................................................................... 71
Art. 115) Monetizzazione mensile dei permessi ......................................................................................................... 72
Art. 116) Sintesi dei permessi contrattuali e legali ...................................................................................................... 72
TITOLO 18 - FESTIVITÀ ................................................................................................................................................... 79
Art. 117) Festività ........................................................................................................................................................ 79
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI .......................................................................................................... 81
Art. 118) Intervallo per la consumazione dei pasti ...................................................................................................... 81
TITOLO 20 - IL TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO 1..................................................................................................... 81
Art. 119) Retribuzione normale ................................................................................................................................... 81
Art. 120) Monetizzazione Mensile per i dipendenti dei Servizi Fiduciari e altri settori, ad esclusione di quelli della
Vigilanza Privata ............................................................................................................................................................ 86
Art. 121) Trattenuta di voci componenti della Retribuzione Lorda Mensile ............................................................... 87
Art. 122) Indennità di Mancata Contrattazione .......................................................................................................... 88
Vigilanza Privata............................................................................................................................................................. 89
CAPO 2 ........................................................................................................................................................................... 89
Art. 123) Indennità correlate alla mansione ............................................................................................................... 89
Art. 124) Indennità correlate all’orario di lavoro notturno, domenicale e festivo Lavoro notturno ........................... 90
Art. 125) Altre Indennità .............................................................................................................................................. 91
Art. 126) Lavoro Straordinario .................................................................................................................................... 92
6
Art. 127) Lavoro Straordinario con riposi compensativi ............................................................................................. 93
Art. 128) Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario “spezzato” e straordinario con
riposo compensativo ..................................................................................................................................................... 95
Art. 129) Lavoro Supplementare nel tempo pieno ..................................................................................................... 95
Art. 130) Banca delle Ore ............................................................................................................................................ 95
TITOLO 20 - MATERNITA’ ............................................................................................................................................... 99
Art. 131) Gravidanza e puerperio................................................................................................................................. 99
TITOLO 22 – FERIE .......................................................................................................................................................... 99
Art. 132) Ferie: maturazione ....................................................................................................................................... 99
Art. 133) Ferie: regolamentazione ............................................................................................................................ 100
TITOLO 21 - MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI .................................................................................... 101
Art. 134) Malattia o infortunio non professionali ..................................................................................................... 101
TITOLO 22 - MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI ............................................................................................. 105
Art. 135) Malattia o Infortunio Professionali ............................................................................................................ 105
TITOLO 25 - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE ............................................................................................................... 106
Art. 136) Aspettative non retribuite .......................................................................................................................... 106
TITOLO 23 - POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI O EXTRA PROFESSIONALI .............................................................. 107
Art. 137) Polizze infortuni professionali o extra professionali .................................................................................. 107
TITOLO 24 - GRATIFICA O TREDICESIMA MENSILITÀ E QUATTORDICESIMA MENSILITA’ ............................................ 107
Art. 138) Tredicesima mensilità ................................................................................................................................ 107
Art. 139) Quattordicesima mensilità ......................................................................................................................... 108
TITOLO 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ......................................................................................................... 108
Art. 140) Trattamento di fine rapporto ..................................................................................................................... 108
Art. 141) La corresponsione del TFR ......................................................................................................................... 109
Art. 142) Anticipo del TFR ......................................................................................................................................... 109
TITOLO 26 - CODICE DISCIPLINARE: ALTRI POTERI DELL’ISTITUTO .............................................................................. 111
Art. 143) Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: ..................................................................................... 111
Art. 144) Potere Disciplinare ..................................................................................................................................... 111
Art. 145) Rimprovero scritto ...................................................................................................................................... 112
Art. 146) Multa .......................................................................................................................................................... 113
Art. 147) Sospensione ................................................................................................................................................ 113
Art. 148) Licenziamento disciplinare .......................................................................................................................... 114
Art. 149) Risarcimento dei danni ............................................................................................................................... 116
Art. 150) Preavviso attivo .......................................................................................................................................... 117
IL SISTEMA DELLA BILATERALITA’ ................................................................................................................................ 117
Art. 151) Ente Bilaterale e Organismo Paritetico ...................................................................................................... 117
7
Art. 152) Elemento retributivo perequativo per i lavoratori con contratto inferiore al 12 mesi .............................. 123
Art. 153) Welfare contrattuale e Privacy .................................................................................................................. 124
Art. 154) Composizione delle controversie ............................................................................................................... 124
Art.155) Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione .......................................................................... 124
Art.156) Attivazione della procedura di conciliazione ............................................................................................... 125
Art.157) Richiesta del tentativo di conciliazione ....................................................................................................... 125
Art.158) Convocazioni delle parti .............................................................................................................................. 125
Art.159) Istruttoria ..................................................................................................................................................... 125
Art.160) Processo verbale di conciliazione o mancato accordo ................................................................................. 125
Art.161) Risoluzione bonaria della controversia ........................................................................................................ 126
APPALTI ........................................................................................................................................................................ 126
Art. 162) Appalto: caso in cui l’Istituto è l’Appaltante .............................................................................................. 126
Art. 163) Appalto: ipotesi in cui l’Istituto è l’Appaltatore ......................................................................................... 127
Art. 164) Appalto: solidarietà nelle obbligazioni tra Appaltante e Appaltatore ....................................................... 128
Art. 165) Cambio di appalto: procedura di assunzione obbligatoria ........................................................................ 128
Art. 166) Dichiarazione dell’Istituto uscente ............................................................................................................. 128
Art. 167) Verifiche dell’Istituto subentrante ............................................................................................................. 129
Art. 168) Garanzie ..................................................................................................................................................... 129
Art. 169) Rifiuto del lavoratore ................................................................................................................................. 130
Art. 170) Principi in caso d’inapplicabilità della procedura ....................................................................................... 130
Art. 171) Condizioni particolari ................................................................................................................................. 130
Art. 172) Tempi .......................................................................................................................................................... 130
Art. 173) Preavviso ..................................................................................................................................................... 130
Art. 174) Armonizzazione con altri CCNL e normative inerenti Cambio di appalto ................................................. 130
TITOLO 28 - PORTO D’ARMI E PATENTE ...................................................................................................................... 131
Art. 175) Rinnovo e sospensione del Porto d’armi .................................................................................................... 131
Art. 176) Ritiro Patente .............................................................................................................................................. 131
PREMESSA
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, rappresenta la risposta delle OO.SS. firmatarie al perdurante
silenzio normativo, ed alle criticità che negli ultimi anni hanno caratterizzato il comparto della Vigilanza
Privata.
Il CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro
subordinato, sotto qualsiasi forma attuato, tra gli Istituti ed Aziende della Vigilanza Privata e dei Servizi
Fiduciari.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni relative all’assistenza sanitaria integrativa,
previdenza complementare, Ente Bilaterale e la formazione continua, costituiscono condizione
necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito al fine di rispondere alle
esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
La Parti, sottoscriventi hanno affrontato i temi focali, approfondito tematiche tecniche, normative ed
economiche, non potendo prescindere dalla grave crisi che ha scosso dalle fondamenta il nostro
sistema produttivo, anche al fine di riaffermare la centralità del ruolo del CCNL per il settore della
“Vigilanza privata”.
Tale contesto ha favorito il radicarsi del fenomeno dell’indebita occupazione di consistenti quote del
mercato della Vigilanza privata, da parte di società e/o di figure imprenditoriali in realtà estranee al
settore, che hanno fatto ricorso in maniera indiscriminata ed improvvisata a prestazioni di operatori
assunti occasionalmente ed in assenza di alcuna formazione e preparazione.
Le OO.SS. firmatarie convengono, circa la necessità di coniugare da parte degli Istituti di Vigilanza, una
più adeguata gestione aziendale con la qualificazione e riqualificazione professionale del personale,
attraverso appropriate iniziative formative, al fine di garantire la qualità del servizio reso all’utenza,
sottolineando la valorizzazione professionale degli operatori, a tutti i livelli, chiamati ad operare in
servizi complessi ed in contesti ad elevato rischio per l’incolumità propria e altrui, che richiedono
capacità e conoscenze sempre più qualificate.
Le Parti sottoscrittrici hanno portato in evidenza come i servizi debbano essere gestiti ed organizzati in
modo tale da essere modulabili ed adattabili alle esigenze dell’utente, sia esso pubblico che privato, e
dotati della necessaria flessibilità per poter fronteggiare la variabilità delle richieste, spesso frutto non
di una programmazione, ma di fenomeni legati ad esigenze contingenti ed imprevedibili con minimi
preavvisi su operatori abilitati per assicurare servizi o loro variazioni richiesti ad horas e spesso lesivi
dei comuni conclamati diritti dei lavoratori.
Il presente CCNL è il giusto equilibrio tra l’organizzazione del lavoro e la promozione di occasioni di
lavoro conseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di rapporti di lavoro, individuate in via negoziale,
in grado di soddisfare le esigenze rispettive degli Istituti e dei Lavoratori, ovvero di assicurare la
continuità dei servizi di sicurezza nell’interesse pubblico e privato, con un utilizzo razionale e congruo
dei turni di lavoro e del personale in forza.
Da qui la scelta di un maggior ricorso a forme di lavoro più flessibili come il lavoro intermittente, la
rimodulazione dell’orario di lavoro, ed il riconoscimento di benefit come la possibilità di buoni pasto,
ed il ruolo centrale della formazione erogata per il tramite degli Enti Bilaterali.
Altro obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato
del lavoro, con particolare attenzione anche al personale femminile, assicurando in maniera concreta
la parità di genere.
Ai fini di una corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa una applicazione
parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite della Contrattazione di Secondo livello, ed al
contempo rappresenta anche la condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e
contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, e per l’accesso alla
formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E VIGENZA CONTRATTUALE
Art. 1) Ambito di applicazione ed Efficacia del CCNL
1. Le norme contenute nel CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed
esclusivamente nei confronti dei Lavoratori Dipendenti di Datori di lavoro degli Istituti di Vigilanza
Privata e Servizi Fiduciari , i Consorzi e le Cooperative in qualunque forma costi tuiti che svolgono
attività di Vigilanza Privata, che siano aderenti ed iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti.
2. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione
pattuita con parti diverse da quelle in questa data stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo
consenso, espresso delle Parti firmatarie.
3. Il CCNL in oggetto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti
Collettivi Nazionali ed Accordi Speciali che hanno regolato tale settore, nonché le norme e le
consuetudini locali, e per quanto non previsto dallo stesso valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.
4. Fermo restando l'inscindibilità di ogni istituto contrattuale, le Parti dichiarano che il presente CCNL
non sostituisce le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli
già praticate al Lavoratore le quali, sottoposte alle OO.SS., dovranno essere garantite con apposite
voci di compensazione individuali e comunque secondo quando disposto dal presente C.C.N.L.
5. Il presente CCNL decorre dal 01/12/2024 al 30/11/2027, sia per la parte economica che per la parte
normativa. Il presente contratto, essendo redatto al fine di disciplinare il rapporto di lavoro sia del
personale assunto dagli Istituti di Vigilanza Privata che quello dei Servizi Fiduciari, prevede istituti
contrattuali che normano la medesima materia in modo diver so tramite il richiamo alle due parti:
“Vigilanza Privata” e “Servizi Fiduciari”.
Art. 2) Procedure per il rinnovo
1. Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata a.r. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima
della scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente
CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della
proroga. La proposta di rinnovo, sia da parte datoriale o sindacale, dovrà pervenire all’altra Parte
almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
2. Le Parti si impegnano, durante tutto il periodo di vigenza del presente CCNL, a rivedersi con
cadenza annuale al fine di armonizzare, rispetto ai futuri andamenti, l'attuale disciplina economica
e normativa.
3. La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza
fra la variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
(NIC con tabacchi) nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto
Art. 3) Clausole di Raffreddamento
1. Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi la scadenza del presente CCNL e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della
richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei ben efici
contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Art. 4) Indennità di vacanza contrattuale
1. In caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza
del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria
denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”. Tale indennità verrà corrispo sta nella misura di €
50,00 mensili per tutti i dipendenti.
Art. 5) Stampa del CCNL e diritto di Esclusiva
1. Il presente CCNL è editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all’originale.
2. Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale si riservano,
in caso contrario, ogni azione di tutela.
Art. 6) Copie e deposito del CCNL
1. Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati,
oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 7) Distribuzione e Conoscenza ai Lavoratori del CCNL
1. Il Datore di lavoro che intenda utilizzare il presente CCNL, è tenuto ad osservare quanto disposto dal
D.Lgs.n. 104/2022 e s.m.i. c.d. “Decreto Trasparenza” già all’atto della assunzione del Lavoratore, e
comunque in via semplificativa ma non sostitutiva del sopra citato decreto; indicare al Lavoratore il
presente CCNL che regolamenterà il rapporto di lavoro, nella lettera di assunzione, distribuire
gratuitamente ad ogni singolo Dipendente, in servizio o neoassunto, una copia del Testo Ufficiale
del present e CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna; dovrà tenere disponibile in
luogo accessibile ai Lavoratori, l’estratto della parte disciplinare del presente CCNL, eventualmente
integrata con altre specifiche discipline aziendali ed integrato con gli eventuali accordi integrativi o
di II° livello che saranno eventualmente concordati con le OO.SS..
- LE RELAZIONI SINDACALI
Le Rappresentanze e Diritti Sindacali
Art. 8) Relazioni Sindacali a livello nazionale di settore
1. Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL convengono sulla necessità di calendarizzare annualmente
un incontro al fine della valutazione delle condizioni socioeconomiche e normative del settore,
verificandone la rispondenza e nel caso predisporre gli opportuni adeguamenti.
Art. 9) Rappresentanze Sindacali
1. Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e
appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso
comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle
norme statutarie delle Organizzazioni stesse di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della
Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
2. L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di
lavoro. La comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi
sia attraverso l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile
con le esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
4. I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o
a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono d arne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni
Sindacali.
5. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non
possono essere originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6. Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7. Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra
direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i
lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione prev eda, alla data di svolgimento delle elezioni,
una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Art. 10) Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti nel numero di 10 (dieci) ore mensili. Tale diritto è riconosciuto,
sulla base delle seguenti disposizioni:
2. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
3. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
4. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
5. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
6. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
7. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al
rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione
dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi
lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della
Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori,
con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali
bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale
è affidato alla contrattazione di II Livello.
8. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di
posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e -mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro
orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell’attività aziendale.
9. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a
riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle
Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita
la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
10. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l’Organizzazione stipulante il presente
accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello
di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni de gli organi direttivi confederali, nazionali,
regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
11. L’ OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a comunicare
alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i
nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi
aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli
organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai
rispettivi Statuti.
12. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata con
un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso
devono essere controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore
interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere
corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
13. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
14. L’RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, è tenuto ad informare l’RST nei casi di
sottoscrizione di accordi aziendali,
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art.
19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma,
per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la
Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente
CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che
siano compatibili con la funzione svolta
3. Nelle unità produttive in cui sono presenti le RSA, l’RST viene informato dall’RSA sugli accordi
aziendali
Art. 11) Poteri delle RST
1. Alle RST, nei confronti degli Istituti che applicano il presente CCNL, competono le seguenti
prerogative:
• diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;
• diritto di affissione;
• diritto di assemblea con i Lavoratori dell’Azienda;
• diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello.
Art. 12) Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di i nteresse sindacale e del
lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a
disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione
dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche
in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite”
telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali,
indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo
di 24 (ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle
aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti
e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse
possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella
convocazione; Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di
durata.
Art. 13) Diritto d’affissione
1. Le OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che
l’Azienda e/o l’Istituto ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori
all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni o testi esclusivamente inerenti a
materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le
prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti
stipulanti il presente CCNL.
2. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per
conoscenza, alla Direzione dell’Azienda.
Art. 14) Referendum
1. Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento
fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti
all’attività sindacale, indetti dalla R.S. A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
2. Il referendum, che dovrà riguardare aspetti retributivi e normativi aziendali, potrà avvenire su
richiesta di almeno un terzo dei lavoratori dipendenti interessati o con domanda congiunta di
un quarto di essi e della R.S.A.
3. Esso dovrà avvenire in modo formale con garanzia di conoscenza sulla materia da decidere e
con congrua illustrazione della stessa, anche da parte della minoranza e/o della rappresentanza
dell’impresa.
4. Quando al referendum partecipano almeno i due terzi degli aventi diritto la scelta effettuata
dalla maggioranza assoluta delle espressioni di voto, dovrà essere fatta propria dalla RSA e
posta in discussione con l’Azienda.
5. La RSA sottoporrà a Referendum tutti gli Accordi raggiunti con l’Istituto quando essi, anche a
fronte di corrispettivo, limitino i diritti contrattuali dei Lavoratori.
Art. 15) Trattenute sindacali
1. I datori di lavoro provvedono alla trattenuta sindacale, a favore delle OO.SS. firmatarie del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettuano richiesta scritta.
2. La suddetta quota è trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione,
da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale
destinataria del contributo associativo.
3. Per la pratica realizzazione e per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al
servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro viene stabilito un contributo di assistenza
contrattuale obbligatorio per l'applicazione del presente CCNL:
• Per le Associazioni Datoriali, un contributo di ammontare pari all’ 1,5% della paga base
conglobata mensile per ciascun a lavoratore, versato per il tramite dei datori di lavoro
mediante UNIEMENS con codice previsto dalle confederazioni datoriali firmatari e del
presente CCNL, come di seguito specificato:
• Per FESICA, un contributo annuale di ammontare pari a 0,5% della paga base conglobata
mensile per 12 mensilità, per ciascun a lavoratore, e verrà versato per il tramite dei datori
di lavoro mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Art. 16) Permessi per cariche sindacali
1. I lavoratori componenti Organismi direttivi delle OO.SS. (firmatarie del presente contratto)
nazionali, regionali, provinciali o territoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi
dell’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello
nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, purché debitamente
documentate dalle OO.SS. nazionali stesse, come riportato nella tabella che segue:
Istituti con oltre 15 (quindici) Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Oggetto: 8 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi fuori o durante l’orario di lavoro.
Condizioni: L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro di correlato interesse dei lavoratori.
Va richiesta con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore quanto alla Azienda che all’Ente
Bilaterale.
Istituti con oltre 5 (cinque) Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Oggetto: 4 ore annue di assemblea retribuite da utilizzare fuori dall’orario di lavoro per la
Contrattazione di Secondo livello o situazioni di grave crisi dell’Istituto.
CONFEDERAZIONI DATORIALI CODICE UNIEMENS e/o IBAN
AIFOS W434
ASSOESERCENTI W434
CONFIMPRESE ITALIA W330
ITALPMI W434
UNCI W550 - IT10T0503616702CC4870021287
VALITALIA PMI W434
rimedi per i casi di grave crisi dell’Istituto. Va richiesta con un preavviso di almeno 24
(ventiquattro) ore quanto alla Azienda che all’Ente Bilaterale
Cariche sindacali
Destinatari: Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL
Oggetto: Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza.
Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato per Lavoratori con
cariche sindacali provinciali o nazionali.
Condizioni: I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il
preavviso di almeno4(quattro) giorni lavorativi.
Dirigente di RSA
Destinatari: Coloro che, per l'attività svolta, sono nominati dal Sindacato rappresentato quali
Responsabili della conduzione dell'organismo aziendale.
Oggetto: Un Dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
Un Dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale
Aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per
cui la stessa è organizzata.
Un Dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
Condizioni: I permessi retribuiti non potranno essere inferiori a sette ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) che precedono; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. I permessi retribuiti,
correlati all’adempimento del mandato conferito, dovranno essere richiesti con un
preavviso non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore.
I dirigenti avranno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8
(otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo
urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal Sindacato rappresentato con il
preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Norma
comune
Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva.
- LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 17) Livelli di Contrattazione
1. Il presente contratto si articola attraverso due livelli di contrattazione:
• Contrattazione collettiva di I° livello
• Contrattazione di II° livello
2. entrambi di durata triennale sia per la parte economica che normativa e validi per tutto il
personale in forza nelle Imprese, Aziende, Coop.ve, Istituti di vigilanza e/o qualsiasi altra forma
giuridica, comunque, aderente al presente CCNL.
3. Il I° livello di contrattazione, è rappresentato dal Contratto Nazionale di Categoria, vuole
riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri
derivanti dal costo del lavoro, ed ha la funzione di garantire a tutti i lavoratori e lavoratrici del
settore, ovunque impiegati su tutto il territorio nazionale il medesimo trattamento normativo
ed economico-contrattuale.
4. Il II° livello di contrattazione, ha ad oggetto materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, come
le intese volte a modificare istituti contrattuali di categoria al fine di superare situazioni di crisi
o per favorire lo sviluppo economico-occupazionale.
5. I contratti collettivi c.d. di II° livello possono intervenire sulle materie di seguito riportate:
• maggiore occupazione;
• emersione del lavoro irregolare;
• adozione di forma di partecipazione dei lavoratori;
• gestione di crisi aziendali ed occupazionali.
6. Le parti incentivano l’utilizzo del contratto di prossimità ai sensi dell’art. 8 D. L. 138/2011.
Art. 18) Contrattazione Collettiva Nazionale
1. Il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati
nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi sia economici che normativi
e di regolamentare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territ oriale o
aziendale, nel rispetto dei principi che seguono:
• Tutela dell’azienda e dei lavoratori impiegati;
• Coinvolgimento delle parti al fine di trovare le soluzioni di maggior tutela;
• Valorizzazione del capitale umano;
• Regolamentazione in caso di contenziosi.
2. Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo
prolungamento delle trattative, l’eventuale proposta di rinnovo sarà presentata sei mesi
prima della scadenza del CCNL stesso mediante racc. A/R da trasmettere alla
controparte.
3. La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto,
entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a nove mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali
né procederanno ad azioni dirette.
5. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata
può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto
da controparte.
Art. 19) Contrattazione Collettiva di Secondo Livello
1. Le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle
singole realtà disciplinate dal presente CCNL nonché la fondamentale importanza della
gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, a tal fine auspicano lo sviluppo
della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile.
2. Invero le stesse concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni
particolari di obiettiva e provata difficoltà, possa portare anche a risultati economici
inferiori a quelli della Contrattazione collettiva purché limitate ad un breve lasso di
tempo.
3. Le parti incentivano l’utilizzo del contratto di prossimità ai sensi dell’art. 8 D. L.
138/2011.
Art. 20) Ambiti di applicazione della Contrattazione di Secondo Livello
1. La Contrattazione di Secondo livello sarà svolta in collaborazione con l’azienda/istituto
ed i suoi lavoratori dipendenti facenti parte delle OO.SS, avrà una durata canonica di 3
(tre) anni. Essa riguarderà materie ed istituti diversi da quelli già stabili ti dal presente
CCNL, salvo le eccezioni espressamente indicate nel presente articolo e dai successivi.
2. La parte economica potrà definire l’introduzione di Premi di Risultato integralmente
correlati ad elementi dall’esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza,
ecc.), anche in concorso tra loro, o particolari maggiorazioni strettamente giu stificate
dai particolari tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa.
3. La Contrattazione di secondo livello aziendale è ammessa per ogni materia demandata
dal presente CCNL o dalle Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi
straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei
diritti dei Lavoratori, che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una
specifica e adeguata voce di ristoro economico.
4. La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, le seguenti materie:
Orario di lavoro:
o Profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della
giornata, settimana, mese e anno;
o Deroghe sulla durata del lavoro settimanale, mensile e/o annuale,
sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
o Durata del tempo pieno;
o Definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i
Lavoratori discontinui;
o Modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la
consumazione dei pasti;
o Turni delle ferie;
o Disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d.
“H24”;
o Ampliamento della Banca delle Ore e gestione della stessa;
o Casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e
supplementare, con individuazione di riposi compensativi e/o diverse
maggiorazioni retributive;
o Adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale.
Mansioni:
o iIpotesi di eventuali cambi delle mansioni assegnati ai Lavoratori
per modifica degli assetti organizzativi;
o Proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione
d’inserire nella Classificazione del personale, profili ed esemplificazioni
mancanti.
Trattamento economico e assistenziale:
o Istituzione o disciplina particolare dei Premi di produttività o
presenza, dell’Indennità di trasporto valori, delle indennità di mensa
o dei buoni pasto;
o Istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di
vendita;
o Ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
o Ampliamento delle integrazioni economiche di malattia/infortunio;
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative,
già previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Cambiamento della sede di lavoro:
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative,
già previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Cambiamento della sede di lavoro:
o Disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta,
distacco o comando.
Tipologie contrattuali:
o Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole
Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
o Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il
ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti
correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità
di fine stagione; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a
termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
o Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle
possibilità di superamento dei limiti numerici;
o Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed
eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su
Premi/Indennità;
o Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina
dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del
Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale
strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di
reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie
disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
o Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al
lavoro intermittente.
Sugli impianti audiovisivi:
o Introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
Sull’appalto:
o Le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
Sullo stato di crisi aziendale:
o Deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e
d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano
necessarie alla salvaguardia dell’occupazione (c.d. “Contratti di
prossimità”);
o Ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative, già
previste dal sistema contrattuale di bilateralità.
o Sul cambiamento della sede di lavoro:
o Disciplina dei trattamenti in caso di trasferimento, trasferta, distacco
o comando.
o Sulle tipologie contrattuali:
o Tempo Parziale: particolari modi d’applicazione delle Clausole
Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
o Lavoro Determinato: definizione dei casi di “intensificazione” per il
ricorso al lavoro a tempo determinato, eventuali trattamenti
correlati alla tipologia del lavoro determinato, compresa l’Indennità
di fine stagione; riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a
termine; monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
o Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, delle
possibilità di superamento dei limiti numerici;
o Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato ed
eventuale estensione agli Apprendisti d’istituti contrattuali su
Premi/Indennità;
o Telelavoro: esercizio alla reversibilità del Telelavoro; disciplina
dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del
Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale
strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di
reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie
disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
o Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al
lavoro intermittente.
Impianti audiovisivi:
o Introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
Appalto:
o Le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
Stato di crisi aziendale:
o Deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e
d’inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando siano
necessarie alla salvaguardia dell’occupazione (c.d. “Contratti di
prossimità”);
o Attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei
Contratti di Solidarietà.
Incontri sindacali e informativi:
o Definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti
stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la
disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina
nazionale e leggi vigenti;
o Definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali,
dell’esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
Enti Bilaterali:
o Attivazione dei percorsi formativi in materia di apprendistato,
sicurezza sul lavoro e/o formazione professionale.
Passaggio di CCNL:
o Definizione di Accordi particolari di secondo livello e/o degli
allineamenti contrattuali.
o In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di secondo livello,
le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale istituita
presso l’ENTE
o Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle
richieste ed il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal
ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative. A regime, per le
proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che
una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa
scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire
l'apertura delle trattative.
o Le parti sociali sottoscrittrici del presente contratto confermano che
la contrattazione collettiva territoriale o aziendale potrà disciplinare
sia le materie non contemplate dal contratto nazionale sia derogare a
quanto ivi previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per
cui il contratto collettivo successivo può derogare a quello
precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui
le parti sociali potranno intervenire a disciplinare in modo diverso
anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per
adattare la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola
impresa e alla volontà dei lavoratori interessati
Art. 21) Allineamento Contrattuale
1. Nel caso in cui il presente CCNL venga applicato per la prima volta a lavoratori e
lavoratrici assunti in precedenza con diversi CCNL, devono essere rispettate le seguenti
procedure di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali
ulteriori trattamenti:
2. Inquadramento Contrattuale: lavoratore e lavoratrici vanno inquadrati nella medesima
mansione, tenuto conto, tuttavia, della classificazione del personale operata dal
presente CCNL;
3. Inquadramento Retributivo: nel rispetto del principio della cd. incomprimibilità della
retribuzione, il cambio di CCNL non può determinare per lavoratori e lavoratrici già in
forza, un trattamento economico peggiorativo rispetto a quello precedentemente
riconosciuto; pertanto, la retribuzione lorda annuale spettante, all’atto del passaggio al
presente CCNL deve restare invariata salvo eventuali previsioni migliorative;
4. Inquadramento Normativo: qualora possano sussistere differenze “in pejus” in merito
ai permessi, ferie e rol queste opportunamente quantificate dovranno essere
riconosciute con trattamento ad personam, in alternativa, mediante accordo scritto tra
le OO.SS. firmatarie il presente contratto, il lavoratore / lavoratrice e la parte datoriale,
possono essere quantificate e monetizzate.
- DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 22) Procedure e diritti di informazione e consultazione
1. Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione
condivisione delle informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la
competitività delle aziende, difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane
quale fattore strategico di sviluppo.
2. Informazione Nazionale
3. Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di
Mercato del Lavoro, costituita presso l’Ente Bilaterale correlato alla parte datoriale, che
definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro.
4. La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso
L’Osservatorio Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole
analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
5. Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a
disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma
annualmente.
6. La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno
annuale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le
Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta
Informazione Territoriale/Aziendale
1. A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la
conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico -sociali dell’azienda e le
informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:
a) L'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) Le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura
occupazionale;
c) Le necessità formative;
d) L'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) L riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) I programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) Le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) I programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale
ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante
interesse per le condizioni di lavoro;
i) Le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative
formative e di riqualificazione professionale;
j) Il superamento delle barriere architettoniche;
k) Allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento
dei lavoratori svantaggiati;
l) All'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche
formativo.
m) Progetti correlati all’introduzione, gestione e controllo dell’Intelligenza artificiale e dei
meccanismi o programmi ad essa correlabili.
2. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il
presente contratto.
3. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione
e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le
informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riserva ta e qualificate come
tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un
periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di
violazione del divieto, fatta salva la responsabili tà civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni
che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da
creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
5. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono
demandate alla Commissione di Conciliazione istituita presso l’Ente bilaterale, che si riunirà
ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
6. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle
informazioni.
Art. 23) Commissioni Paritetiche
1. Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse,
s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico
del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti
processi d’innovazione.
2. Saranno altresì presi in esame:
• i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o
indirettamente, dal processo di riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio
delle singole attività;
• le conseguenze sul settore e gli addetti dei suddetti processi sia sotto l'aspetto
organizzativo che formativo e professionale;
• lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella
giovanile, femminile, nonché, per quanto definito dal presente contratto in materia di
formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato
breve o “stage” e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti
a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica”
del rapporto di lavoro.
3. Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente
Contratto saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
• gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in
particolare sulla riqualificazione professionale
• lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e
all’assistenza sanitaria integrativa;
• la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
• l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della
persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni
e raccomandazioni Comunitarie;
• la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali
di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai
D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina
dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal
presente Contratto;
• la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli
stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Art. 24) Composizione delle controversie individuali e collettive
1. Le Parti stipulanti ricordano che per tutte le controversie individuali singole o plurime
relative all’applicazione del presente CCNL e di altri contratti ed accordi comunque
riguardanti rapporti di lavoro nelle imprese comprese nella sfera di applicazione del presente
contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi nella
Commissione di Certificazione, Garanzia e Conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale
competente per sigla datoriale;
2. Il tentativo di conciliazione viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o
tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia
conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Garanzia e
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero
consegna a mani in duplice copia od ogni altro mezzo idoneo a certificare la data di
ricevimento;
3. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a
comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della
controversia, il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativ o di conciliazione, anche
in modalità telematica.
4. L’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio
della comunicazione alla parte contrapposta.
Art. 25) Fondo Formazione Continua professionale
1. Nel quadro delle più generali intese tra le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso
atto della istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali con la legge n. 388/2000 e s.m.i.,
finalizzati alla formazione continua dei lavoratori, le Parti co nvengono che, laddove non si
determinassero le condizioni per l'operatività di uno specifico fondo interprofessionale di
categoria con apposite convenzioni e successivi protocolli d’intesa, le imprese privilegeranno
l'adesione al FONDO FORMAZIENDA o FONARCOM.
2. Evidenziando che le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate
all' arricchimento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti alle mansioni
svolte, tenuto conto, altresì della continua evoluzione del settore e del la necessità di una
costante revisione delle conoscenze individuali, le Associazioni realizzeranno idonee
iniziative tecnico-pratiche per consentire:
• un efficace inserimento di tutti i lavoratori anche neoassunti;
• corsi per i lavoratori assunti con contratti a causa mista e per i loro tutor;
• un proficuo aggiornamento dei lavoratori per quanto concerne la sicurezza ed i
nuovi metodi di lavoro;
• un pronto inserimento dei lavoratori nelle nuove mansioni a seguito
dell’avvicendamento.
Art. 26) Previdenza Complementare - Assistenza Sanitaria Integrativa
Trattamenti Integrativi - Welfare Aziendale
Previdenza Complementare
1. È intenzione delle Parti individuare di comune accordo un Fondo di Previdenza
Complementare a cui aderire e nel quale far confluire il TFR maturando dei lavoratori
dipendenti che vorranno aderire. Il contributo a carico dell’azienda non potrà superare l'1%
degli elementi retributivi fini del calcolo del TFR con la decorrenza prevista dalla legge.
Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Le parti hanno di comune accordo preso la decisione di stipulare apposite convenzioni al fine
di garantire a tutti i lavoratori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario
nazionale.
2. A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL sono iscritti alla Mutua MBA tutti i
lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che
parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
3. Per il finanziamento della Mutua MBA è dovuto un contributo mensile obbligatorio per
ciascun lavoratore in forza di €11,50 (undici/50) a carico dell’azienda ed €1,00 (uno/00) a
carico del lavoratore. I contributi sono per 12 (dodici) mensilità.
4. I contributi di cui al comma precedente, unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente
Bilaterale, devono essere versati in unica soluzione mediante F24 con il codice previsto per
ogni singolo Ente corrispondente alla sigla datoriale, indicato nella tabella di cui all’articolo
sulla “Bilateralità”.
5. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che
sono considerati parte integrante del trattamento economico; i contributi di cui al comma
4) sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assum ono valenza
normativa per tutti coloro che applicano il presente ccnl.
6. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore
un elemento distinto della retribuzione pari ad €40,00 (quaranta/00) lordi da corrispondere
per tutte le mensilità previste dal CCNL. L’elemento distinto della retrib uzione di cui al
presente comma, non assorbibile, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali,
compresi quelli indiretti o differiti, escluso il trattamento di fine rapporto; tale importo non
è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time.
7. Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni
sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi
dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabi lità verso i lavoratori
della perdita delle relative prestazioni.
8. Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento del
Fondo.
Trattamenti Integrativi
1. Sono definiti “Trattamenti Integrativi” le prestazioni erogate dai Fondi costituiti presso
L’Ente scelto in base alla sigla datoriale, in materia di assistenza sanitaria integrativa e di
sostegno al reddito
Welfare Aziendale
1. Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL hanno di comune accordo preso la decisione di
stipulare apposite convenzioni, attraverso l’Ente Bilaterale, con soggetti esterni specializzati
(provider) nell’offerta di soluzioni per la erogazione del welfare aziendale;
2. L’utilizzo della piattaforma convenzionata con l’Ente Bilaterale scelto in base alla sigla
datoriale, a prezzo convenzionato, è utilizzabile dalle Imprese aderenti da almeno 4 (quattro)
mesi ed in costanza di versamenti all’Ente Bilaterale; i relativi servizi sono consultabili sul
portale istituzionale dell’Ente Bilaterale
Art. 27 - Outplacement - Rete Nazionale dei Lavori
1. La Rete Nazionale dei Lavori è il coordinamento degli Enti Bilaterali in materia di mercato e
politiche attive del lavoro. Permette di svolgere funzioni specifiche già previste dalla
normativa vigente e dalle finalità presenti negli Statuti degli Enti Bilaterali
2. La Rete Nazionale dei Lavori supporta, assegna e diffonde le attività e garantisce
l’interazione, cooperazione e competizione virtuosa fra gli Enti Bilaterali avendo funzioni
diverse e finalità trasversali.
3. La Rete Nazionale dei Lavori permette agli Enti e, conseguentemente, alle Associazioni dei
Lavoratori e dei Datori di Lavoro di essere presenti capillarmente sul territorio nazionale e di
essere identificabili ed individuabili dai destinatari della Politiche Attive per il Lavoro e dalle
Imprese
4. La Rete Nazionale dei Lavori si prefigge di:
▪ Fornire opportunità continue di nuova occupazione ai lavoratori in tempi brevi
e sempre più aderente ai propri obiettivi professionali e personali con
conseguente realizzazione dell’individuo;
▪ Fornire alle imprese medio/piccole, tramite Enti Bilaterali, un futuro servizio di
Risorse Umane utile alla propria strategia d’impresa.
5. La Rete Nazionale dei Lavori elabora i dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti
(tipologia di contratto, durata, scadenza ecc) ed i curricula del personale interessato e non
dalle attività di ricollocazione, oltre a recepire i dati provenienti da lle comunicazioni di
preavviso attivo e delle persone che si rivolgono agli Enti per essere ricollocati.
6. La Rete Nazionale dei Lavori attraverso gli Enti partecipanti riceve i destinatari delle Polite
Attive del Lavoro e svolge il servizio di assistenza alla ricollocazione; attraverso
l’interscambio dei dati sarà possibile ricercare le opportunità di ricollocazione effettiva nei
diversi Enti e la Rete affida la ricollocazione all’Ente Bilaterale individuato come idoneo
all’attività, sulla base di parametri di assegnazione certi ed individuabili.
Art. 28) Attività Stagionali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il settore è fortemente condizionato dalla
stagionalità che costituisce una risorsa per l’incremento occupazionale e uno strumento utile
ai datori di lavoro per far fronte ai periodi di intensificazione delle attività.
2. La contrattazione di II Livello può prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al
lavoro stagionale per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili,
religiosi, tradizionali e promozionali, nonché nei periodi di incremento delle attività
3. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha
diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello Stesso datore di
lavora per le medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni.
4. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto propria
volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un
anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 29) Appalti
1. Le parti concordano di delineare, in materia di cambio appalto, una disciplina vincolante per
tutte le Imprese fornitrici di servizi, cessanti e subentranti nonché per le Imprese
committenti a prescindere dalla loro personalità giuridica;
2. La presente disciplina non si applica per gli appalti inferiori ai 3 mesi né in riferimento agli
appalti con meno di 6 (sei) lavoratori impiegati
3. Sono esclusi dalle previsioni i dipendenti quadri, quelli inquadrati dal 1° al 2° Livello e quelli
con anzianità inferiore a 3 mesi.
4. Nei casi di cambio appalto, ossia di subentro di un’Impresa ad un’altra nell’esecuzione di
un’opera o un servizio in base ad un contratto d’appalto, l’impresa cessante è tenuta a dare
comunicazione preventiva alle RSA ove esistenti e ai rappresentanti dell e OO.SS.
territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, ove possibile
non oltre i 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di cessazione del contratto di
appalto e consegna al subentrante i documenti in materia di lavoro e, in particolare:
▪ Nome e Cognome
▪ Codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
▪ Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
▪ Anzianità nell’appalto
▪ Ultimi tre cedolini paga
▪ situazione individuale delle malattie e degli infortuni sul lavoro
▪ prospetti delle ferie, dei permessi, e delle retribuzioni differite e del
trattamento di fine rapporto
▪ Riconoscimento di eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi
percepiti dai lavoratori derivanti dal cambio di contratto di lavoro e/o
appalto
▪ Situazione delle iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese
quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante
▪ Elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge
n.68/1999
▪ Elenco delle misure adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
relativamente alla sorveglianza sanitaria e al medico competente
▪ Prospetto dei lavoratori iscritti ai fondi di previdenza complementare e al
fondo di assistenza sanitaria integrativa;
5. l'Impresa subentrante deve incontrare le RSA ove esistenti e ai rappresentanti delle OO.SS.
territorialmente competenti delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, al fine di
stabilire il mantenimento del livello occupazionale dei lavoratori subordin ati impiegati
nell’appalto;
6. Nei casi di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico risultanti
da documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione;
7. Nei casi di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - è convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato e le Organiz zazioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate
esigenze tecnico -organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali,
tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche
facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito
dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part -time, riduzione orario di lavoro,
flessibilità delle giornate lavorative, mobilità;
8. Inoltre, nelle procedure di cambio di appalto, l'Impresa subentrante è tenuta a garantire
l'assunzione dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
trasferiti dall'Impresa cessante. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione,
sospensioni dal lavoro che comportino la conservazione del rapporto di lavoro, lo stesso
continua con l'imprenditore cessante e il lavoratore è assunto dal subentrante nel momento
in cui venga meno la causa sospensiva;
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato;
10. il rapporto di lavoro con i lavoratori assunti a tempo determinato prosegue con
l’imprenditore subentrante, fino alla data di scadenza del contratto individuale di lavoro,
purché stipulato almeno 8 (otto) mesi prima della data di cessazione del contratto di appalto;
11. Il mantenimento del livello occupazionale e il passaggio di tutti i lavoratori, non è
obbligatorio nel caso in cui il contratto di appalto sia stato rescisso dall’appaltante a causa
di manifesta inadeguatezza dell’appaltatore a svolgere le attività oggetto del contratto;
12. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda
cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 30) Patronati
1. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Imprese.
2. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue:
▪ Gli Istituti di Patronato possono svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante
gli operatori incaricati dalla Direzione, sentite preventivamente le Organizzazioni
firmatarie del presente CCNL; i nominativi devono essere portati preventivamente a
conoscenza delle Imprese per il tramite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL.
▪ Gli operatori dei Patronati, muniti di documento di riconoscimento, hanno
l’obbligo di concordare con le Imprese le modalità di svolgimento della loro attività,
senza che rechi pregiudizio alla normale attività aziendale.
▪ Nei casi di particolare e comprovata urgenza gli operatori di Patronato possono,
durante l’orario di lavoro, conferire con i lavoratori che hanno conferito loro
regolare mandato di assistenza e rappresentanza dandone tempestiva
comunicazione alla Direzione dell’Impresa che provvedere a rilasciare ai lavoratori
interessati il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario
sempreché non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo
Art. 31) Pari Opportunità
1. Le Parti considerano della massima importanza, la crescita e la qualità dell’occupazione
femminile nel settore e conseguentemente si impegnano a adottare un insieme di azioni atte
a favore la parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, incentrate sulle seguenti priorità:
2. facilitare e promuovere i percorsi di carriera e la qualità del lavoro femminile;
3. favorire la partecipazione ed il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di
responsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai congedi per maternità);
4. migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di flessibilità dell’orario già introdotte
(esempio part -time) e degli altri strumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e
formativi) per salvaguardare le opportunità di carriera delle lavoratrici donne;
5. considerare la differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione di
mansioni.
6. Ai fine di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la possibilità di individuare, forme
di organizzazione del lavoro e tipologie contrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative.
7. Per dare piena attuazione alle azioni su indicate ed alle previsioni contenute nel D.Lgs.
198/2006 e nella Legge 162/2021, le parti si riservano la facoltà di costituire a livello
nazionale il Comitato di Garanzia per le pari opportunità contro ogni forma di
discriminazione. Lo stesso sarà composto da componenti rappresentativi di ognuna delle
parti firmatarie il presente contratto e resteranno in carica quattro anni.
8. Le risorse per il suo funzionamento saranno reperite prioritariamente secondo quanto
previsto e disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 198/2006 e sue ss.mm.ii..
Art. 32) Contratto PAL (Politica Attiva Lavoro)
1. Le Parti concordano che la finalità della presente tipologia contrattuale sia quella di favorire
l’inserimento ed il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del
lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica. I datori di lavoro ha nno la possibilità di
stipulare contratti di lavoro con la tipica finalità di politica attiva attraverso la disciplina
speciale del Contratto PAL che rappresenta un’assunzione con formazione.
2. Il contratto di assunzione PAL è da intendersi a tempo indeterminato, anche part -time, e
prevede l’erogazione di una specifica formazione professionale per almeno 80 ore nel primo
biennio di lavoro
3. Le parti, durante il periodo di prova, sono libere di recedere dal contratto senza obbligo di
motivazione e senza obbligo di dare preavviso o di pagare la relativa indennità sostitutiva.
4. Per l’assunzione con Contratto PAL è prevista la forma scritta ed è possibile per tutte le
mansioni contrattuali dei livelli di assunzione che vanno dal V al II unitamente alla
sottoscrizione del piano formativo individuale che deve essere consegnato al la voratore
all’atto dell’assunzione;
5. Il datore di lavoro può assumere personale con il Contratto PAL nel caso in cu risulti
correttamente aderente all’Ente Bilaterale alla data dell’assunzione ed in costanza di
versamenti almeno per la durata del periodo di riduzione del trattamento economico
corrisposto al lavoratore assunto con tale tipologia di contratto.
6. Per il monitoraggio, controllo e verifica delle finalità formative dell’assunzione, entro 30
(trenta) giorni dalla stessa, il datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere il piano formativo a
mezzo PEC all’Ente Bilaterale e di autocertificare di non aver p roceduto, nei 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti
alle stesse mansioni per le quali sono effettuate le assunzioni con il Contratto PAL e che il
lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la stessa.
7. Il piano formativo è da ritenersi approvato nei casi di mancata risposta dell’Ente Bilaterale
entro 7 (sette) giorni lavorativi.
8. Al termine del periodo formativo, Il datore di lavoro è tenuto a produrre all’Ente Bilaterale
una dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione e certificazioni
professionali o attestati rilasciati al lavoratore;
9. Non è possibile l’assunzione di personale con Contratto PAL nei casi in cui la formazione può
ritenersi ultronea perché il lavoratore è in possesso di un’attestazione formale
dell’acquisizione delle competenze necessarie all’espletamento delle mansioni da svolgere.
10. Ad esclusione dei casi previsti dal precedente comma, il lavoratore assunto con Contratto
PAL ha diritto al trattamento economico, determinato con riferimento alla normale
retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
▪ I primi 12 mesi al 80% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 13° mese al 24° mese al 90% della retribuzione base del livello di inquadramento;
▪ Dal 25° mese alla retribuzione base del livello di inquadramento.
11. L’assunzione con il Contratto PAL non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una
riduzione temporanea della retribuzione;
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33) Lavoro a tempo indeterminato
1. Il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma ordinaria di assunzione per i
dipendenti delle imprese del settore, il quale, tuttavia si caratterizza per una notevole
flessibilità dettata dalla necessità di rispondere ad esigenze contingenti ed imprevedibili,
motivo per cui le Parti sottoscrittrici convengono sulla possibilità di far ricorso alle seguenti
tipologie contrattuali:
a) Lavoro a tempo parziale;
b) Lavoro a tempo determinato;
c) Lavoro intermittente;
d) Somministrazione di lavoro.
Art. 34) Assunzione
1. L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge
in vigore. L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto e contenente le
informazioni contemplate nel D.lgs. 104/2022 c.d. “Decreto Trasparenza” e s.m.i..
2. L’Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione,
copia del Testo Ufficiale del presente CCNL (che potr à̀̀̀ essere richiesto all’Organizzazione
Datoriale d’appartenenza), unitamente all’eventuale Regolamento o Disciplinare Aziendale;
di tale documentazione, il Lavoratore dovrà attestarne l'avvenuta ricezione mediante
controfirma in calce o qualora posseduta dal Lavoratore per avvenuta ricezione tramite pec.
Art. 35) Assunzione: Documenti, loro Consegna e Ricezione
1. All’atto dell’assunzione il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei quali
l’Azienda effettuerà copia:
• carta d’identità codice fiscale o tessera sanitaria;
• in caso di Guardia Particolare Giurata: copia del Decreto Prefettizio di nomina e
licenza di porto d’armi;
• in caso di Addetto ai Servizi Fiduciari: Certificato dei carichi pendenti e Casellario
Giudiziale;
• certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di
addestramento frequentati;
• permesso di soggiorno in corso di validità (per i Lavoratori extracomunitari);
• altri documenti e/o certificati che l’Istituto ritenga opportuno richiedere.
2. Il Lavoratore rilascerà all’Istituto:
• -firma in calce per integrale accettazione del contratto di assunzione ed
eventuale documento di Regolamenti o Disciplinari aziendali;
• -documenti e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme previdenziali e
fiscali;
• -dichiarazione di espressa accettazione della normativa applicabile del presente
CCNL;
• -autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli
adempimenti di Legge. Inoltre, il lavoratore dovrà dichiarare per scritto la
propria residenza e/o domicilio e informare tempestivamente
l’Istituto/Azienda/Impresa di ogni eventuale successiva variazione.
• In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che,
anche in caso di mancato ricevimento, decorsa la compiuta giacenza,
s’intenderanno a tutti gli effetti ricevute dal Lavoratore.
• All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a produrre il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di
lavoro già eventualmente svolti nella medesima qualifica.
Art. 36) Assunzione: visita medica pre-assuntiva e d’idoneità alla mansione
1. Il Lavoratore, preventivamente alla assunzione, dovrà essere sottoposto a visita medica
ovvero, visita medica effettuata dallo Specialista Medico del Lavoro incaricato ed evidente
nel Documento di Valutazione dei Rischi (Medico Competente).
2. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla
visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
3. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli
sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e/o ad
accertamenti a cura di enti pubblici preposti.
Periodo di prova
Art. 37) Periodo di Prova
1. L’assunzione del Lavoratore con previsione del periodo di prova deve risultare da atto scritto,
ed in puntuale adempimento del d.lgs. n. 104/2022, in ogni caso il periodo di prova non potrà
essere superiore ai sei mesi. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto
di seguito previsto.
A. Sospensione del patto di prova
Il periodo di prova sarà interrotto per qualsiasi motivo in cui verrà sospesa l’attività
lavorativa: ferie, r.o.l., malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità,
assenza non retribuita ecc.
In caso di interruzione del periodo di prova, il lavoratore potrà essere tenuto al suo
completamento lavorando giornate aggiuntive, pari a quelle in precedenza non
lavorate, in coda al termine inizialmente prefissato.
La durata massima del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i
seguenti limiti.
Tabella 1: Durata del periodo di prova e del preavviso del
Lavoratore Vigilanza Privata
Livello Periodo di prova
Q e 1 6 mesi*
2 6 mesi*
3 4 mesi*
4 3 mesi*
5 2 mesi*
6 2 mesi*
*giorni di calendario
Servizi Fiduciari
Livello Periodo di prova
A e B 6 mesi*
C 6 mesi*
D 4 mesi*
E 3 mesi*
B. Periodo di Prova per rapporti di lavoro a Tempo Determinato
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, il periodo di prova
deve essere stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle
mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego; ovvero, con
proporzionamento in dodicesimi in funzione del periodo di durata contrattuale.
Art. 38) Criteri della Mobilità Verticale e della Dimensione dell’Istituto
1. Ogni qualvolta si preveda un inquadramento al livello superiore in relazione alle dimensioni
dell’Istituto, si dovrà rispettare il seguente criterio:
• all’atto della assunzione, il lavoratore dovrà essere inquadrato al
livello previsto dalla Declaratoria in quel momento applicabile in base alla
dimensione dell’Istituto.
• quando la media dei lavoratori presenti nell’anno precedente ( media
= somma dei lavoratori in forza nei singoli mesi dell’anno, diviso 12 )
configuri una superiore classificazione dimensionale dell’Istituto e tale
fatto preveda la possibilità di un livello d’inquadramento superiore, si
dovrà preventivamente verificare se le deleghe, autonomie, compiti e
mansioni effettivamente svolti dal Lavoratore ricadano in quelle previste
dal livello superiore.
2. In caso positivo, al Lavoratore spetterà il riconoscimento, con apposita voce, della
differenza tra la Paga Base. prevista nel livello superiore spettante e la Paga Base del
livello di appartenenza. Decorsi12 (dodici) mesi consecutivi, in costanza del requ isito
dimensionale superiore, dal 1° (primo) giorno del mese successivo dovrà essere
effettivamente riconosciuto al Lavoratore sia il livello superiore, sia la relativa Paga
Base.
- LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 39) Il lavoro a Tempo Parziale
1. Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa
con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto o
praticato presso l’Istituto.
2. Le Parti, concordemente ritengono il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia strumento
idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, rispondente alle
esigenze delle Aziende/Istituti e dei Lavoratori, convenendo che lo stesso possa essere
di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga
per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolga solo
per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una
combinazione dei modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati
e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a
giornate o periodi ad orario ridotto o non lavorati.
Art. 40) Condizioni di assunzione
1. Affinché il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere instaurato, si necessita
della volontarietà di entrambe le Parti (Istituto/Impresa/Azienda e Lavoratore) e, ai fini
della prova, dovrà risultare da atto scritto secondo quanto contemplato dal d.lgs. n.
104/2022 e s.m.i.
2. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso accordo
sottoscritto esclusivamente in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco
della giornata. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale vertica le
anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti
e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
3. Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere
definiti con accordo dell’Istituto, ovvero previo parere vincolante di conformità
dell’Ente Bilaterale.
Art. 41) Il Trattamento economico e normativo
1. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali dovranno essere proporzionati
all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo dal Lavoratore dipendente.
Art. 42) Lavoro supplementare
1. Si ritiene definito tale il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e
quello a tempo pieno praticato presso l’Istituto.
2. In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore
disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di garantire i servizi a tutela
dei patrimoni, che impone di sostituire i Lavoratori assenti e di garantire c omunque la
copertura dei servizi in casi di emergenza è consentito, salvo provati casi di forza
maggiore, richiedere, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro
supplementare nei limiti di seguito precisati:
a) supplementare fino al raggiungimento del 25% (venticinque percento) del
normale orario di lavoro parziale mensile pattuito con il Lavoratore: il Datore dovrà
riconoscere al Lavoratore la maggiorazione del 15% (quindici percento) della
Retribuzione Oraria Normale (R.O.N.);
b) supplementare oltre il 25% (venticinque percento) dell’orario parziale di lavoro
mensile previsto ma entro il limite del 25% (venticinque per cento) della normale
prestazione annua a tempo parziale: il Datore dovrà riconoscere al Lavoratore la
maggiorazione del 20% (venti percento) della Retribuzione Oraria Normale;
c) supplementare in giorni diversi rispetto a quelli pattuiti nel caso di tempo
parziale verticale, sempre nei limiti del 25% (venticinque percento) dell’orario
parziale di lavoro mensile: il Datore di lavoro dovrà riconoscere la maggiorazione
del 20% (venti per cento) della Retribuzione Oraria Normale;
d) lavoro supplementare prestato in giorno festivo, sempre nei limiti del 25%
(venticinque per cento) dell’orario parziale di lavoro mensile: dovrà essere
retribuito con la maggiorazione del 25% (venticinque per cento) della R.O.N.;
e) lavoro supplementare prestato in orario notturno (ovvero dalle ore 22:00 alle
ore 06:00), sempre nei limitidel 25% (venticinque per cento) dell’orario parziale di
lavoro mensile: con la maggiorazione del 25% (venticinque per cento);
f) lavoro supplementare prestato in notturno e festivo, sempre nei limiti del 25%
dell’orario parziale di lavoro mensile con la maggiorazione del 30% (trenta
percento).
3. Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, saranno ininfluenti
nella determinazione delle ferie o relativa indennità della tredicesima e del T.F.R.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è, comunque, consentito lo svolgimento del
lavoro straordinario.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 43) Clausole Elastiche.
1. Nel presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per Clausole Elastiche si
intendono quelle che offrono la possibilità di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa, e quelle che, nel contratto di lavoro a tempo parziale,
consentono di variare in aumento la prestazione lavorativa per almeno un mese di
calendario.
2. Variazioni per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro
supplementare.
Clausole Elastiche
1. Nel contratto a Tempo Parziale è previsto il diritto aziendale di variare la collocazione
temporale dell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci per cento) del normale orario di
lavoro settimanale concordato.
2. Per attivare le Clausole Elastiche, il Datore di lavoro dovrà dare al Lavoratore un
preavviso di 2 (due) giorni lavorativi (escluso quindi il sabato, la domenica e giorni
festivi) per le ore variate, al pari dei lavoratori a tempo pieno, e dovrà riconoscere una
maggiorazione della retribuzione altrimenti dovuta del 5% (cinque per cento), già
comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e T.F.R.
3. Quando l’attivazione delle Clausole Elastiche sia prevista nella lettera di assunzione e
vi sia l’accettazione del lavoratore, ovvero quando le Clausole Elastiche siano state
successivamente pattuite per iscritto avanti alla Commissioni di Certificazione, con
facoltà del lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un
Descrizione lavoro a Tempo Parziale Maggiorazion
e R.O.N*
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale
(entro il 25% del normale orario di lavoro mensile) 15%
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale
(oltre il 25% del normale orario di lavoro mensile) 20%
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti 20%
Supplementare festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale 25%
Supplementare notturno nel Tempo Parziale orizzontale e verticale 25%
Supplementare notturno e festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale 30%
Avvocato o da un Consulente del lavoro, il datore di lavoro, sempre con il preavviso di
2 (due) giorni lavorativi e con il riconoscimento della maggiorazione del 5% (cinque per
cento), potrà modificare la collocazione temporale della prestazione fino al li mite del
25% (venticinque per cento) del normale orario di lavoro settimanale concordato, con
tutte le altre condizioni invariate.
4. Nel Contratto a Tempo Parziale è previsto anche il diritto aziendale di variare in
aumento la prestazione lavorativa, fino al 10% (dieci per cento) del normale orario di
lavoro settimanale concordato e con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi (escluso
sabato, domenica e festivi). In tal caso, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione per
le ore lavorate in aumento una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 25%
(venticinque per cento), già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti,
differiti e T.F.R.
5. Quando nella lettera di assunzione sia prevista l’attivazione delle Clausole Elastiche e
vi sia l’accettazione del lavoratore, ovvero quando le Clausole Elastiche siano state
successivamente pattuite per iscritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con
facoltà del lavoratore di farsi assistere da un
6. Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro, il datore di
lavoro, sempre con il preavviso di 2 (due) giorni lavorativi, potrà richiedere prestazioni
aggiuntive, entro il limite del 25% (venticinque per cento) del normale orario di lavoro
settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate.
7. In tale sede si delibereranno i termini temporali di applicazione della Clausola Elastica
o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa. Si definiranno anche
le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica c oncordata
e permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporta l’automatico
riconoscimento di maggiorazioni.
8. Il consenso alle Clausole Elastiche, già espresso dai Lavoratori, potrà essere revocato nei
seguenti casi:
▪ lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti;
▪ patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, i figli oi genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il
lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità
lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al
100%, con necessità di assistenza continua;
▪ presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio
convivente portatore di handicap;
▪ lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali;
▪ lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame.
9. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere in caso di oggettivi e
comprovati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 (due) giorni
lavorativi o, per i casi gravi ed imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino
della prestazione originariamente concordata.
Art. 44) Guardia Particolare Giurata (G.P.G.) ed Addetti ai Servizi Fiduciari
1. Le prestazioni supplementari richieste alle G.P.G. e agli Addetti ai Servizi Fiduciari,
quando giustificate da ragioni di tutela del patrimonio o delle persone, sono sempre
consentite e da considerarsi obbligatorie per il Lavoratore, salvo suo documentato
impedimento di forza maggiore.
Art. 45) Trasformazioni per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
1. È riservata al lavoratore la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo
parentale, od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs.
151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D. Lgs
81/2015.
2. È riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5,
6 e 7 dell’art. 8 del D. Lgs 81/2015.
3. Inoltre, il Lavoratore può richiedere all’Istituto, a titolo definitivo, di rendere la propria
prestazione lavorativa a tempo parziale per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione.
Quanto vi sia l’accordo o l’approvazione dell’Istituto, le Parti (Azie nda e Lavoratore)
dovranno rispettare i termini contrattuali e legali previsti per tale forma di tempo parziale
e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Art. 46) Informativa
1. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto ad
informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno,
occupato in unità produttive site nello stesso comune, anche mediante comunicazione
scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti ed è anche tenuto a prenderne in
prioritaria considerazione le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
2. Nell’ambito del sistema di informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta,
alle strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo
parziale stipulati, sulle professionalità interessate e sull’eventuale ricors o al lavoro
supplementare.
Art. 47) Tempo Parziale: criteri di computo
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale
sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale dovranno essere
computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, c on
arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 48) Il lavoro a Tempo determinato – Assunzione
1. Inteso che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è
consentita, nel rispetto delle norme legali e contrattuali sottoindicate, l’apposizione di
un termine.
2. L’assunzione, per qualsiasi forma contrattuale, dovrà puntualmente onorare quanto
contemplato nel d.lgs. n. 104/2022 e s.m.i, tutta la documentazione, ivi compresi
eventuali accordi di secondo livello o regolamenti aziendali interni che costituiscono
parte integrante la lettera di assunzione, dovrà essere consegnata dal Datore di lavoro
al Lavoratore prima, e non contestualmente l’inizio della prestazione.
3. Il Lavoratore sottoscriverà la lettera di assunzione unitamente agli altri allegati per
accordo e integrale accettazione.
4. Copia del presente CCNL, dovrà essere resa al Lavoratore e comunque disponibile
presso l’Istituto/Azienda/Impresa.
5. Il Lavoratore dovrà dichiarare all’Istituto la sua residenza e/o dimora e notificare
tempestivamente le successive variazioni.
6. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore
di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Art. 49) Divieti
1. Non è consentito stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi, o comunque licenziamenti
individuali;
c) che nell’arco dei sei mesi siano assimilabili e/o riconducibili a
licenziamenti collettivi;
d) che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il
contratto sia concluso per sostituzione di lavoratori assenti,
e) per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia
una durata iniziale non superiore a 3 mesi, presso unità produttive nelle
quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo
determinato;
f) da parte di Datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.
2. A norma di legge, in caso di violazione dei divieti sopra elencati, il contratto si trasforma
ipso facto a tempo indeterminato.
Art. 50) Durata
1. La durata di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipen dentemente dai
periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.
2. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi
ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto a tempo determinato, per non essere trasformato di diritto in contratto a
tempo indeterminato, deve rispettare le condizioni inderogabili previste dalla Legge, in
particolare, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il
lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.
4. Qualora il numero delle proroghe nell’arco di 24 (ventiquattro) mesi fosse superiore a
4 (quattro), il contratto si trasforma ipso facto in contratto a tempo indeterminato dalla
data di decorrenza della quinta proroga.
5. Il Datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 51) C ontratto Assistito
1. Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi, presso l’Ispettorato del Lavoro
competente per territorio, potrà essere stipulato fra gli stessi soggetti, un contratto a
tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.
2. In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L..
Art. 52) Limiti percentuali e durata
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati
contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 30% dei
lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento
a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
2. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui
sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3
dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra
conteggiati.
3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
effettuati per le casistiche: a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi
dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una
nuova unità produttiva aziendale. b. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui
all’art. 21 c. 2 del d.lgs. n.81/2015; c. per le seguenti ragioni:
a) temporanee ed oggettive;
b) soggettive;
c) di rioccupazione.
Ragioni oggettive:
-quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un appalto o di un
servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od
occasionale, nei limiti di durata previsti per la stessa, oltre ai tempi ragionevoli di collaudo
e consegna;
• per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi
alla ricorrente necessità d’intensificazione del lavoro in particolari periodi
dell’anno quali, ad esempio, per le attività di vigilanza e/o servizi fiduciari:
• nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei villaggi e porti turistici;
• nelle aree termali;
• nelle zone turistiche o nelle fiere o manifestazioni;
• a copertura delle intensificazioni dei servizi richiesti durante i periodi Feriali.
La Contrattazione di secondo livello potrà meglio definire tale previsione, adattandola alle
particolari esigenze locali o d’Istituto;
• nella fase di avvio dell’appalto di nuovi servizi nei limiti di 120 (centoventi) giorni,
intesi come tempo medio richiesto per l’integrazione della forza lavoro;
• nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già occupati
quando assunti a tempo determinato nei primi 36 (trentasei) mesi della nuova
gestione;
• per le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525, e successive modificazioni
Ragioni soggettive:
• nel caso di sostituzione di Lavoratore, per qualsiasi motivo assente, con diritto alla
conservazione
del posto di lavoro;
• per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 (cinquanta) anni.
Ragioni di rioccupazione:
-connesse ad incrementi temporanei, significativi, non programmabili dell’attività ordinaria.
4. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli
Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all’indennità di disponibilità e i
lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione
lavorativa effettuata ), che siano in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del
contratto a tempo determinato.
5. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
6. Al contratto di lavoro subordinato tra le parti può essere apposto un termine di durata
non superiore a 12 mesi, senza che occorra indicare le ragioni che legittimano
l’apposizione del termine.
7. Diversamente, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i 24 mesi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• nel caso di sostituzione di Lavoratore, per qualsiasi motivo assente, con
diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- incrementi temporanei, significativi, non programmabili dell’attività
ordinaria;
• nella fase di avvio dell’appalto di nuovi servizi nei limiti di 120
(centoventi) giorni, intesi come tempo - medio richiesto per l’integrazione della
forza lavoro;
- nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già
occupati quando assunti a tempo determinato nei primi 36 (trentasei) mesi della
nuova gestione;
- quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un
appalto o di un servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere
straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti perla stessa, oltre ai
tempi ragionevoli di collaudo e consegna;
• per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o
servizi connessi alla ricorrente necessità d’intensificazione del lavoro in
particolari periodi dell’anno quali, ad esempio, per le attività di vigilanza e/o
servizi fiduciari:
- nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei villaggi e porti turistici;
- nelle aree termali;
- nelle zone turistiche o nelle fiere o manifestazioni.
Art. 53) Contrattazione di secondo livello
1. Si conviene tra le Parti che quanto contemplato nel presente CCNL è cedevole rispetto
a quella Aziendale di Secondo Livello per i seguenti punti:
a) individuazione dei periodi, attività e/o mansioni soggette a stagionalità
ovvero che presentano significative diminuzioni o intensificazioni del lavoro;
b) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la
competitività e la qualità dei servizi dell’Istituto;
c) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo
determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o
tredicesima mensilità e/o quattordicesima mensilità in ratei mensili e/o la
definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dall’Organismo Bilaterale di
riferimento.
Art. 54) Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
1. In caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, l’Istituto che non trasformi il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione
pari al 20% (venti percento) fino al 10° (decimo) giorno successivo, ed al 40% (quaranta
percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro
continua oltre il 30° (trentesimo) giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 (sei)
mesi, ovvero oltre il 50° (cinquantesimo) giorno negli altri casi, il contratto si considera
a tempo indeterminato dalla data di scadenza dei predetti termini.
2. Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro
i predetti 24 (ventiquattro) mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi
d’interruzione previsti dalla legge, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per i
contratti di durata fino a 6 (sei) mesi, 20 (venti) giorni, sempre dalla data di scadenza,
peri contratti di durata superiore a 6 (sei) mesi, e comunque, previa preventivo
consenso del Lavoratore e con obbligo di comunicazione del Datore di lavoro all’Ente
Bilaterale di riferimento .
3. Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei servizi resi
dall’Istituto, demandano alla Contrattazione di secondo livello il compito d’individuare
eventuali casi di legittimità di periodi d’interruzione ridotti.
Art. 55) Diritto di precedenza
1. Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato negli
ultimi 24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nello stesso Istituto per un
periodo superiore a 12 (dodici) mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate entro i successivi 6 (sei) mesi.
2. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei
precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore abbia manifestato per
iscritto la propria volontà all’Istituto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
cessazione del rapporto a termine.
3. L’Istituto, nel Contratto o lettera di Assunzione, inserirà l’espressa indicazione che il
Lavoratore, alle condizioni previste dal presente articolo, ha diritto di precedenza nelle
nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il Datore di lavoro è tenuto alla
comunicazione documentale all’Ente Bilaterale. del Lavoratore assunto con Diritto di
precedenza.
Art. 56) Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al
personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della
retribuzione in atto.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o
superiori a quindici giorni di servizio prestati.
3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi,
con previsione nella lettera di assunzione o successivo Accordo assistito, la tredicesima
mensilità sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento di 1/12° del la
Retribuzione Media Mensile.
4. Al termine del rapporto di lavoro sarà eseguito il saldo della tredicesima solo se più
favorevole al Lavoratore.
Art. 57) Quattordicesima mensilità
1. In coincidenza con la mensilità di giugno di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al
personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della
retribuzione in atto.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o
superiori a quindici giorni di servizio prestati.
3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi,
con previsione nella lettera di assunzione o successivo Accordo assistito, la
quattordicesima mensilità sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento di
1/12° della Retribuzione Media Mensile.
4. Al termine del rapporto di lavoro sarà eseguito il saldo della quattordicesima solo se
più favorevole al Lavoratore.
Art. 58) Attività stagionali
1. Quando siano richiesti e ritenuti necessari i servizi fiduciari per le attività stagionali, così
come definite dal D.P.R. 1525/63 o per le attività per cui occorra procedere
all'assunzione di Lavoratori a tempo determinato da adibire ai servizi correlati alle
attività fiduciarie, il ricorso a tale tip o di contratto dovrà essere contenuto nel tempo
necessario al lavoro da effettuarsi, con possibilità di anticipare l’assunzione per un
periodo di formazione, addestramento e/o aggiornamento della durata massima di un
quarto del contratto e, comunque, non s uperiore ai 20 (venti) giorni, e da un analogo
periodo per le consegne finali.
2. L’inizio anticipato e l’eventuale proroga dovranno essere indicati nel contratto
d’assunzione sottoscritto dal Lavoratore.
3. Nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima
della successione di contratti a tempo determinato.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto e può
essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà
in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi.
5. La Contrattazione di secondo livello potrà prevedere una disciplina diversa delle
assunzioni per lavoro stagionale, in funzione di situazioni particolari, fermo restando i
limiti di Legge.
Art. 59) Indennità di fine stagione
1. Le Parti, nel riconfermare il rilievo essenziale nei servizi Fiduciari del rapporto di lavoro
a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento
fortemente variabile o stagionale, riconoscendo la maggiore onerosità che il lavoro a
tempo determinato stagionale comporta per il Lavoratore, convengono che ai
lavoratori che permangono in forza fino al termine di tale contratto potrà essere
corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento aggiuntivo
di fine rapporto secondo le previsioni stabilite nella Contrattazione Aziendale di
Secondo.
Art. 60) Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al
periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di fine rapporto e ogni
altro trattamento in atto presso l’Istituto/Impresa/Azienda per i lavoratori co n
contratto a tempo indeterminato per lo stesso inquadramento, con la sola esclusione,
quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative prestate tramite
l’ENTE. e/o istituti di prestazioni sanitarie allo stesso Ente riferite.
2. Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza
Complementare, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
Art. 61) Informativa
1. Il datore di lavoro, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, informerà i lavoratori a tempo determinato,
nonché le R.S.A., dei posti disponibili a tempo indeterminato che si rendano disponibili
nell'Azienda. Tale previsione potrà essere ottemperata anche mediante affissione in
bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 62) Criteri di computo
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale
sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato, ad ogni ruolo e livello assunti negli ult imi 2 (due)
anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Art. 63) Esclusioni e discipline specifiche
1. È possibile con i Dirigenti, l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata
complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a
norma dell’art. 2118 c.c., qualora trascorso il triennio.
2. Dal campo di applicazione del presente Titolo sono escluse tutte le assunzioni a tempo
determinato disciplinate da altre specifiche normative di Legge.
Art. 64) Impugnazione del contratto
1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, nelle sedi e nelle
forme legalmente previste, entro 180 giorni (centottanta) giorni dalla cessazione del
singolo contratto, a pena di decadenza.
Art. 65) Lavoro Intermittente o a Chiamata.
1. Il contratto di lavoro intermittente o “a chiamata”, potrà essere quanto a tempo
determinato che indeterminato; in tale ipotesi l’Istituto, può utilizzarne la prestazione
del Lavoratore nelle seguenti ipotesi:
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo od intermittente
e per l’intensificazione straordinaria di lavori, quali:
• servizi fiduciari;
• servizi di vigilanza privata e antitaccheggio;
• addetti al centralino o alle Centrali Operative.
b) quelli da rendersi nei fine settimana, nei Periodi feriali o in altri eventuali
periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di secondo livello tra le Parti;
c) per le attività previste nel Regio Decreto n. 2657/1923.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età
(con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori
con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla
lettera b comma1 che precede, s’intende per “ Fine Settimana ”: il periodo
intercorrente dal venerdì dopo le ore 13:00 fino alle ore 6:00 del lunedì.
Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun Lavoratore con il
medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400
(quattrocento) giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 (tre) anni solari; in caso di
superamento di tale periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Art. 66) Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma
scritta e la lettera di assunzione dovrà rispondere al D.lgs. n. 104/2022 e successive
modifiche intervenute in merito alla trasparenza, con particolare riferimento
nell’indicazione ai seguenti aspetti che dovranno essere evidenziati:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) ogni compenso spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita;
c) forme e modalità con cui l’Istituto/Azienda/Impresa è legittimata a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della
prestazione;
d) tempi e modo di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
e) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza che fossero necessarie in
relazione al tipo di attività indicata nel contratto.
Art. 67) Il trattamento economico
1. I trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori
Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante
retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a
quella spettante, per lo stesso tempo lavorato e a parità di mansioni, ad un dipendente
a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello;
2. Per quanto, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore
Intermittente:
a) Retribuzione Diretta:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, si dovrà riconoscere:
• 1/173 della Paga base Nazionale Conglobata Mensile;1/173 degli eventuali
Aumenti Periodici di Anzianità maturati;
• a1/173 di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Lorda pattuita tra le
Parti ad personam.
b) Retribuzione Differita:
Per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, si dovrà riconoscere, quale quota
oraria della retribuzione per Tredicesima Mensilità e Quattordicesima Mensilità,
Le ferie dovranno essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal
Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura
per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14 giorni, come previso dall’art. 127, il
Lavoratore Intermittente matura. Le ferie così maturate potranno essere
effettivamente godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, monetizzate con le
competenze di fine rapporto.
c) Trattamento di Fine Rapporto:
Il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati
con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli
specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per Banca
Ore, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di
maneggio denaro.
d) Assistenza Sanitaria Integrativa:
Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa erogate, al fine di essere garantite,
suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito. Nel Lavoro
Intermittente, mancala garanzia di “soglia minima” della prestazione lavorativa e,
quindi, del corrispondente contributo minimo e della possibilità delle prestazioni
integrative sanitarie.
Per quanto precede, le Parti concordano quanto segue:
1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la
contribuzione afferente la “Gestione Speciale” contrattualmente previsto per
i tempi determinati fino a 12 (dodici) mesi essendo prevista, in alternativa,
l’indennità di cui al sottostante punto 3);
2) i contributi per le prestazioni Sanitarie (Certificazioni, Interpretazioni
contrattuali, ecc.) dovuti alla “Gestione Ordinaria”, in tutti i casi di ricorso al
lavoro intermittente, saranno i seguenti:
• ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora
lavorata un’Indennità Sostitutiva di Prestazioni integrative al S.S.N. e
assicurative, pari ad € 0,2196. Tale indennità, da non sarà utile nella
determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche al
calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R..
Art. 68) Indennità di disponibilità
1. Nell’ipotesi in cui il Lavoratore, a richiesta o chiamata, garantisca la sua prestazione
lavorativa, avrà diritto di ricevere mensilmente un’“indennità di disponibilità”, che non
potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) della Retribuzione Mensile Normale
(RMN).
2. Nel contratto individuale, dovranno esplicitarsi le sottostanti norme disciplinari
sull’indennità di disponibilità e il valore percentuale della RMN effettivamente
riconosciuta al Lavoratore.
3. Il Lavoratore che, per malattia od altra comprovata causa oggettiva, sia
nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, dovrà informare l’Istituto
tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento,
precisandone la prevedibile durata.
4. Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non
matura il diritto all’indennità di disponibilità.
5. Qualora il Lavoratore non informi l’Istituto/Azienda/Impresa nei termini anzidetti, non
avrà diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 (quindici) giorni, salva
diversa previsione del contratto individuale.
6. Il reiterato rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata costituisce motivo di
licenziamento per giustificato motivo soggettivo e comportare la restituzione della
quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. L'indennità di
disponibilità sarà soggetta a contribuzione previdenziale ma esclusa dal computo delle
retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non sarà utile nella
determinazione del TFR (art. 16, D Lgs. 81/2015).
Art. 69) Divieti
1. L’Istituto/Azienda/Impresa non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
• qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi D.lgs. 81/2008;
• qualora non abbia effettuato la formazione ai Lavoratori prevista dall’Art. 37 del
D.lgs. 81/2008;
• al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l’integrità
degli impianti o dei patrimoni, quando la mancata copertura del servizio sia
potenzialmente idonea a compromissioni gravi e/o irreversibili;
• quando abbia dato corso a licenziamenti collettivi, nei 6 (sei) mesi antecedenti
l'assunzione di lavoratori intermittenti;
• quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in
regime di cassa integrazione guadagni che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni e distribuzione dell’orario cui fa riferimento il contratto di lavoro
intermittente.
Art. 70) Informativa
1. L’Istituto è tenuto ad informare con cadenza annuale le proprie Rappresentanze Sindacali
Aziendali sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 71) Criteri di computo
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il numero dei dipendenti, il lavoratore intermittente è computato nell’organico
dell’Istituto in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun
semestre, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superior e a
5 (cinque).
- IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 72) Contratto di Somministrazione Lavoro
1. Il contratto di somministrazione del lavoro ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze
momentanee dell’Istituto, nelle vesti negoziali di “Utilizzatore”; sarà normalmente riferito
ai ruoli amministrativi e/o dei servizi fiduciari.
2. Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate di
somministrazione per il lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il
Lavoro.
3. Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”. Il contratto di lavoro dovrà
avere i requisiti previsti dalla Legge.
Art. 73) Limiti alla Somministrazione di Lavoro
1. Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso
l’Istituto/Azienda/Impresa, sono riconosciute qualora più favorevoli, le retribuzioni
previste nel presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla
natura del rapporto di lavoro.
2. I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati
presso l’Istituto/Azienda/Impresa che applicano il presente CCNL, non possono
superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori Dipendenti dell’Utilizzatore Oltre 10
N. max di Lavoratori Somministrati 30%*
* dei lavoratori in forza presso l’Istituto/Azienda/Impresa al 1° gennaio dell’anno di stipula
del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio
dell’attività̀̀̀ nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
3. La Contrattazione collettiva di secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori con
specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni, ampliamenti,
ristrutturazioni e lavoro stagionale.
Art. 74) Divieto di Somministrazione di Lavoro
1. L’Istituto/Azienda/Impresa non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti
casi:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991), che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non
superiore a 3 (tre) mesi;
• presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o
una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro;
• da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Art. 75) Regime di solidarietà
1. L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di
rivalsa verso il Somministratore.
2. L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore nello svolgimento degli
adempimenti formativi previsti all’Art. 37 del D.lgs. 81/2008.
Art. 76) Tutela del lavoratore ed esercizio del potere disciplinare
1. Il Somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive, formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi ve ngono
assunti, in conformità al D.lgs. n. 81/2008.
2. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’Utilizzatore, fermo restando comunque l’obbligo solidale.
3. L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e CCNL, nei confronti dei
propri Lavoratori.
4. Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o
inferiore a quelle dedotte o deducibili dal contratto, dovrà darne immediata
comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso,
rispondendo in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale
risarcimento del danno in caso inadempimento.
5. L’esercizio del potere disciplinare è riservato al Somministratore. Tuttavia, ai fini
dell’esercizio dello stesso, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. n.
300/1970.
6. L’Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal lavoratore
somministrato nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 77) Informativa
1. Ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in
mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle Parti che hanno sottoscritto il
presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 78) Diritti sindacali
1. Il Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la
durata della missione, i diritti sindacali, nonché a partecipare all’assemblea del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Art. 79) Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo, in tal caso i
Lavoratori sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore.
2. Quando la somministrazione avviene oltre i limiti massimi consentiti dal presente
CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore
potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di u n
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della
somministrazione.
Art. 80) Computo
1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati
nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa alla tute la
della salute e della sicurezza sul lavoro.
2. In caso di somministrazione di lavoratori diversamente abili, per mansioni di durata
non inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato nella quota
di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 81) Rinvio alla Legge
1. Per quanto non previsto in questo Titolo, compatibilmente con la presente
disciplina, si rinvia al Capo IV del D. Lgs 81/2015.
- L’APPRENDISTATO
Art. 82) Apprendistato Professionalizzante
1. Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori con una età
compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni. L’assunzione può essere
effettuata fino al giorno antecedente il compimento del 30° (trentesimo) anno
d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
2. Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D. Lgs.
226/2005.
3. Il contratto dovrà comunque rispondere al D.lgs. n. 104/2022 e s.m.i. in merito alla
trasparenza contenendo ogni elemento informativo al Lavoratore, con indicazioni
chiare circa:
a. il periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale e finale;
e. il Piano Formativo Individuale (il quale dovrà recepire le indicazioni e le
direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di settore);
f. l'indicazione del monte ore di formazione;
g. la presenza di un tutor di Istituto con formazione e competenze adeguate.
4. La durata varia in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso,
non potrà superare i 36 (trentasei) mesi.
5. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare
riferimento alla Classificazione del Personale prevista al relativo articolo del
presente CCNL.
6. Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla
formazione teorica, da effettuarsi in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi
inerenti alla qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo
predefinito e di un monte orario di 80-120 (ottanta e centoventi) ore retribuite nel
triennio pro quota (secondo l’inerenza del titolo di studio conseguito). Per
completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post -
obbligo, ovvero di Attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività
da svolgere, la durata della formazione teorica è ridotta a 60 (sessanta) ore nel
triennio.
7. La formazione deve essere registrata nel Libretto formativo d'ogni singolo
Apprendista partecipante che,
8. in attesa di definizione legale, dovrà essere conforme al modello previsto
nell’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato.
9. Il Datore di lavoro non può recedere, salvo giusta causa o giustificato motivo, dal
contratto
d’Apprendistato prima della sua conclusione.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale . Il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la
formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale
svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di
istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al
D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il presente contratto, in tutti i settori di attività, i
giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
3. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso
essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni per il conseguimento della
qualifica di is truzione e formazione professionale, quattro anni per il
conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale, quattro anni
per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli
sarebbe dovuta.
5. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai
sensi del D.Lgs.n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria
superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
6. Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare
riferimento alla Classificazione del Personale prevista al Titolo XII del presente
CCNL.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto
di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi
ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso
alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale
integrato da un c ertificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1
D.Lgs.n.81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore
di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli
sarebbe dovuta.
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata
dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
Art. 83) La formazione nel contratto di Apprendistato Professionalizzante
1. La formazione da erogare all’Apprendista dovrà essere conforme al Piano Formativo
Individuale sottoscritto tra le Parti e allegato al Contratto di lavoro. Essa dovrà
comprendere:
a) la formazione specifica: finalizzata all’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali specialistiche della qualifica da conseguire;
b) la formazione teorica: relativa alla sicurezza ed igiene del lavoro e alle
competenze c.d. “trasversali”.
2. La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà:
- essere effettuata, generalmente, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;
- avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 dall’Accordo
Stato Regione n. 221 del 21/12/2011 e dal successivo Accordo Stato Regione n. 153 del
25/07/2012 e s.m.i., considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come
rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- prevedere la formazione teorica conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i.;
- essere documentata da ENTE. quale Organismo Paritetico.
3. La restante formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei
diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di
Apprendistato.
Art. 84) Il periodo di Prova
1. Al compimento con esito favorevole del periodo di prova, l’assunzione
dell’Apprendista diviene definitiva. La durata del periodo di prova non potrà superare
i limiti previsti dall’art. 31 del presente CCNL, validi per il livello finale di qualificazione
dell’Apprendista.
2. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal
contratto per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
Art. 85) Durata
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato per l’Apprendistato
professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’Azienda
di almeno 120 ore per anno.
2. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno
formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna,
in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze
determinate dalle fluttuazioni dell’attività.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso
gli Istituti di formazione o Ente Bilaterale, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli
obblighi formativi. l’Istituto potrà anticipare in tutto o in parte le ore di formazione
previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono
comprese nell’orario di lavoro.
Art. 86) Disciplina previdenziale, assistenziale e retributiva
1. Per i contratti d’Apprendistato si applicano le leggi vigenti in materia. Ai fini
previdenziali, gli Apprendisti sono assicurati al pari dei lavoratori qualificati.
2. L’Apprendista ha diritto per tutta la durata del periodo di apprendistato
all’inquadramento e alla corrispondente retribuzione del livello finale di collocazione.
Art. 87) Malattia e infortuni
1. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista, nei
limiti del periodo di comporto, la seguente integrazione datoriale: dal 4º al 181º giorno
di malattia: 80% (ottanta per cento) della Retribuzione Mensile Lorda Normale.
2. Episodi morbosi diversi determineranno le competenze spettanti per ogni singola
malattia.
3. Quando un successivo evento morboso fosse “continuazione” del primo, anche con
soluzione di continuità, nella decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il
periodo di comporto si determinerà una prosecuzione della prima malattia.
4. Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere concordati nel Contratto di
Secondo livello.
Art. 88) Proporzione numerica
1. Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Istituto, direttamente o
indirettamente per il tramite Agenzie di somministrazione, a tempo indeterminato o
determinato stagionale, non può superare il rapporto di 3 (tre) a 2 (due) rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate presenti.
2. In caso di Istituti che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10 (dieci), il
numero di Apprendisti non può superare il 100% (cento per cento) della forza
presente.
3. Se un Istituto ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3
(tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Art. 89) Stabilizzazione
1. L’Istituto con almeno 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere
Apprendisti qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei contratti di
Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi precedenti. Se nei 36 (trentasei) mesi
precedenti sono sc aduti meno di 4 (quattro) contratti d’Apprendistato, l’Istituto è
esonerato dal vincolo che precede.
2. Non rientrano nel computo tra i contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
d) chi rifiuta di rimanere in servizio.
3. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita
l’assunzione dell’apprendista con contratto professionalizzante.
Art. 90) Trattamento normativo
1. Ove non diversamente stabilito, l'Apprendista, ha diritto al trattamento normativo dei
Lavoratori di qualifica pari per la quale lo stesso compie l’apprendistato.
2. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante affiancamento sul lavoro, sono
comprese nell'orario di lavoro ovvero saranno retribuite. Eventuale formazione
esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore
di formazione saranno riportate sul cedolino paga, con apposita voce.
Art. 91) Diritti dell’Apprendista
1. L’Istituto/Azienda/Impresa ha l'obbligo di:
a. impartire o fare impartire all’Apprendista la formazione e l’assistenza prevista
per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al
Piano Formativo Individuale, al fine di conseguirla capacità di assumere i
compiti previsti dalla qualifica;
b. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo o analoghe forme di
incentivo;
c. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le
120 (centoventi) ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede
eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
d. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo, comunque,
a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o
alla mansione per la quale è stato assunto; non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’Apprendista effettua
l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la giuda di altro lavoratore
qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del
conseguimento della qualifica.
e. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di
titoli di studio;
f. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i
permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per
non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro quota;
g. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta
dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
h. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi
esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Art. 92) I doveri dell’Apprendista
1. L’Apprendista deve:
• seguire le istruzioni del Tutor, dell’Istituto o della persona da questi
incaricata della sua formazione professionale e gli insegnamenti impartiti con il
massimo impegno;
• prestare la sua opera con la massima diligenza;
• frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in
possesso di un titolo di studio;
• a richiesta, effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante
attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il
limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo
(normalmente il sabato);
• osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o
contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Istituto, purché questi ultimi
non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di
Apprendistato.
Art. 93) Computo
1. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla Legge e dal
CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti, salvo non sia diversamente
specificato dalla norma o dal Contratto Collettivo.
- LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 94) Classificazione Istituti di Vigilanza
1. In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i
lavoratori sono classificati nei ruoli di personale amministrativo e tecnico-operativo.
2. L'intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il mondo del lavoro in Italia,
influenzando vari settori economici. È essenziale integrare l'IA gradualmente,
mantenendo le risorse umane al centro dell'organizzazione e promuovendo la
formazione del persona le per l'uso dei sistemi di IA. Regolamentare il rapporto tra
esseri umani e macchine è cruciale per evitare che i lavoratori diventino semplici
estensioni degli strumenti tecnologici. Alla luce di ciò le Parti hanno ravvisato la
necessità di implementare il mansionario del ruolo amministrativo con l’inserimento
dei professionisti che si occuperanno degli aspetti legati all’intelligenza artificiale.
Ruolo del personale amministrativo:
Quadri Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa,
decisione e discrezionalità di poteri
Primo livello
Responsabili servizi amministrativi, Commerciali, Segretari generali di
direzione, Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro
meccanografico, Esazione e/o Produzione, Cassieri principali ,
Ingegneri software e machine learning, ingegneri dei dati
Secondo livello
Contabili con mansioni di concetto, Operatore di vendita qualificato,
Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori
E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con
responsabilità amministrativa, Sustainibility Manager
Terzo livello
Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale,
commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti,
Operatori EDP , Consulenti di comportamento e capacità cognitive
dell’IA
Quarto livello
Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di
terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con
mansioni complementari di Segreteria.
Quinto livello Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operativa presso
gli Istituti di vigilanza armata.
Sesto livello Fattorini, Uscieri.
Ruolo del personale tecnico-operativo
La classificazione del personale tecnico -operativo, fatto salvo il principio della
polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi
costituenti attività di vigilanza cui l'abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2
distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livell i di inquadramento vengono
stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni.
Quadro Sono ricompresi i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma
iniziativa, decisone e discrezionalità di poteri.
AREA 1
I livello
Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, siano in
possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e
competenza, con autonomia di gestione e responsabilità nell'ambito
delle direttive loro impartite dai vertici aziendali e che:
- svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto.
II livello
Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono con
autonomia operativa, compiti di coordinamento e controllo di non
meno di 100 guardie in servizio in unità operative autonome operanti
su di un territorio ultraprovinciale.
AREA 2
III Livello
Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività
indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia
operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un
numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative
autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli
addetti.
IV Livello
Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività
indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo
esemplificativo:
- operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10
dicembre 2010 n. 269;
- vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato
obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli
richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che
prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo
svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo
antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri
simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi
in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come
agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni
di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni
esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale,
finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o
allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in
movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o
immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo
scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato
svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme,
attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed
immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di
terzi
trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà
dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni
e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli
di proprietà o nella disponibilità dell'istituto.
- addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di
meccanico qualificato
V livello
Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le
attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal 18° al 42°
mese di effettivo servizio.
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di
meccanico.
VI livello
Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le
attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24
mesi di effettivo servizio.
Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere
dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di
permanenza nel 6 livello per la durata di ulteriori 18 mesi.
I periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i
passaggi di livello previsti dal presente articolo.
Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di
aiuto meccanico.
Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.
l passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese
successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la durata di
ulteriori 18 mesi.
Art. 95) Classificazione Servizi Fiduciari
In relazione alle peculiarità e caratteristiche dei Servizi Fiduciari, i lavoratori sono classificati
nei due seguenti ruoli:
Livello A
(direzione e
controllo)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in
condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità
professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-
pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori
con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e
amministrative caratterizzate da autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 150
addetti;
- Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di
servizio.
Livello B
(responsabili)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni in
condizioni di autonomia esecutiva con possesso di capacità
professionali e gestionali, nonché di preparazione teorica e tecnico-
pratica altamente specialistica. Appartengono a questo livello operatori
con coordinamento e supporto che svolgono attività tecniche e
amministrative caratterizzate da autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 25
addetti;
- Responsabile alla predisposizione di gestione delle turnazioni di
servizio.
Livello C
(coordinatori)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono in condizioni di
autonomia esecutiva mansioni di gestione e coordinamento di personale
oltre 50 unità.
- Addetto adibito al coordinamento.
Livello D
(operatori)
Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media
complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed
immobili;
2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle
contravvenzioni in genere e bollette;
3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di
persone e merci;
4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione
di manifestazioni ed eventi;
5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi;
6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio;
7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la
sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili;
8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici,
attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati;
9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente;
10) Ausiliario alle attività di contazione.
Livello E Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
ricomprese nel livello D fino al 24° mese di servizio effettivamente prestato.
Art. 96) Gli operatori do vendita
1. Operatori di Vendita: classificazione
2. Le Parti hanno riservato un titolo a sé stante, alla categoria dei cd. Operatori di Vendita.
Agli effetti del presente Contratto si considera:
a) Operatore di Vendita di 1° livello: “Impiegato di Concetto - Coordinatore” che, oltre
ad avere tutte le caratteristiche dell’Operatore di Vendita di 2ª categoria, coordina un
gruppo di altri Operatori di Vendita con responsabilità dei risultati, anche formativi.
b) Operatore di Vendita di 2° livello: “Impiegato di Elevata Qualificazione” assunto
stabilmente da un Istituto con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e
la ricerca della stessa, anche effettuando il collocamento degli articoli e/o servizi per i
quali ha avuto incarico. Provvede a stipulare i preventivi in base alle richieste dei Clienti
e le disposizioni ricevute dall’Istituto. Stipula il Contratto Commerciale e mantiene i
rapporti con i Clienti.
c) Operatore di Vendita di 3° livello: “Impiegato Qualificato” assunto stabilmente
dell’Istituto con l'incarico di collocare gli articoli o servizi offerti dal medesimo, anche
quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
d) L'Operatore di Vendita potrà essere incaricato anche di compiti alternativi e/o
complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda,
l’organizzazione e l'assistenza commerciale.
- LE MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 97) Le Mansioni del Lavoratore
1. In linea di principio, e fatte salve le nuove disposizioni, il lavoratore deve essere adibito:
• alle mansioni per le quali è stato assunto;
• o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito;
• ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento (dirigenti, quadri, impiegati e operai) delle ultime effettivamente
svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione dei
Lavoratori, agli stessi potranno essere assegnate mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore - purché rientranti nella medesima categoria legale (operaio,
impiegato, quadro o dirigente).
3. Ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore, potranno essere previste dalla contrattazione di secondo livello.
4. Il Lavoratore eventualmente assegnato a mansioni inferiori avrà diritto alla
conservazione del trattamento retributivo in godimento, escludendo ogni eccezione.
Art. 98) Mansioni Promiscue, Mutamento ed Indennità di Mansione
1. Nell’ipotesi in cui siano svolte mansioni promiscue, la mansione prevalente deve
essere determinata con riguardo alla mansione maggiormente significativa sul piano
professionale, purché non svolta in via sporadica od occasionale.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva dopo 6 mesi
continuativi.
3. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di
prevalenza ovvero in assenza del superamento dei 6 (sei) mesi consecutivi, quali nel
caso esempio da esigenze particolari, come la copertura di pausa pranzo del titol are
della mansione, il parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà
il proprio livello ma percepirà un’indennità di mansione commisurata alla differenza
retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della mansione superiore, in funzione
del tempo dedicato alla mansione superiore.
- ORARIO DI LAVORO
Art. 99) Orario di lavoro
1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, D.lgs. 66/2003, per orario di lavoro
s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione
dell’Istituto/Impresa/Azienda e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni,
compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul
luogo indicato dall’Istituto e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire
immediatamente la loro opera, in caso di necessità.
2. Il Datore di lavoro dovrà esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a
tutti i Lavoratori, l’orario di lavoro ed i turni di ciascuno, con l’indicazione dell’ora di
inizio e di termine del lavoro ordinario del personale occupato, nonché de ll’orario e
della durata degli intervalli di riposo da effettuarsi durante il periodo di lavoro.
3. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è
fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuito su 5 (cinque) o 6 (sei)
giornate lavorative consecutive.
4. Nel contratto di assunzione dovrà essere determinata la distribuzione dell’orario di
lavoro e la sua collocazione prevalente (diurno/notturno/a ciclo continuo, ecc.).
5. Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro dovranno essere giustificate da
proporzionate ragioni di servizio e dovranno essere portate a conoscenza del
Lavoratore con un preavviso almeno pari ad un ciclo settimanale degli orari di turno
modificati.
6. Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni di
lavoro richiesti dal Datore di lavoro (diurni, notturni, festivi), salvo sopraggiunta
inidoneità, per la quale dovrà essere documentata la forza maggiore o l’evento
improvviso.
Art. 100) Esemplificazioni dei profili di orario di lavoro
1. Al fine di individuare una soluzione alla esigenza avanzata dagli operatori del settore,
di una copertura senza soluzione di continuità, che necessita di turni di lavoro alterni
ma a “ciclo continuativo”, ovvero di prevedere un servizio “H24”, il presente CCN L
prevede l’adozione di turni di lavoro denominati “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno di
riposo e uno festivo) in tutti i casi di servizio a ciclo continuativo. I turni di lavoro
settimanale dovranno essere resi noti al Lavoratore entro la giornata del gio vedì che
precede la settimana di riferimento anche mediante utilizzo di posta elettronica.
Art. 101) Orario giornaliero di lavoro distribuito su cinque giorni (turni “5 + 2”)
1. Fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore settimanali, si realizza
ordinariamente attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto)
ore, da effettuarsi, di norma nei giorni dal lunedì al venerdì. L’orario “5+2”, ovvero 5
giorni di lavoro e 2 di riposo, prevede 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno
solare.
Art. 102) Orario giornaliero di lavoro distribuito su sei giorni, (turni “6 + 1”)
1. Tale orario di lavoro, di 40 (quaranta) ore settimanali, è distribuito in 6 (sei) giornate
lavorative di 6,66 ore, sempre per 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare;
“6+1”, ovvero sei giorni di lavoro ed uno di riposo.
Art. 103) Orario Servizi H24 (turni “6 + 1 + 1”)
1. Il presente orario prevede l’effettuazione di 45,63 “cicli settimanali” di 8 (otto) giorni,
dei quali 6 (sei) lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, comprensivi delle 4 (quattro)
settimane di ferie. In ciascun ciclo “settimanale”, 6 (sei) giorni sono lavorati, uno è di
riposo aggiuntivo e uno è di riposo settimanale, detto anche di riposo compensativo.
2. Tale orario si differenza dal “5+2” per un diverso numero di ore lavorabili nell’anno:
• nel “5+2”: vi sono 2.080 ore lavorabili, comprensive di 160 (centosessanta) ore di
ferie (52 cicli settimanali x 40 ore = 2.080);
• nel “ 6+1+1”: vi sono 2.190,24 ore lavorabili, comunque comprensive di 168
(centosessantotto) ore di ferie, necessarie a garantire la durata complessiva di 4
settimane (45,63 cicli settimanali x 48 ore = 2.190,24).
3. La differenza di 110,24 ore/anno è diminuita di 8 ore per le maggiori ferie ed è, per la
parte restante, monetizzata. Pertanto, a compensazione della maggiore onerosità di
tale profilo d’orario, sarà riconosciuta una Indennità Mensile di lavoro “6 + 1 + 1”, così
come prevista all’art. 120, del presente CCNL, già com prensiva dei riflessi su ferie,
tredicesima e T.F.R. Con Accordo Aziendale di Secondo Livello sarà possibile applicare
regimi d’orario settimanali diversi, nel rispetto dei limiti legali e contrattuali dell’orario
di lavoro, per rispondere ad obiettive esigenze di servizio.
Art. 104) Criteri di computo dell’orario di lavoro settimanale
1. Nell'orario di lavoro come previsto dall'art. 5 del R.D. 1955/1923, richiamato dal
comma 3, art. 8 del D. Lgs. 66/2003, non si computano:
• i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’Istituto, ad eccezione della
pausa di refezione di 15 (quindici) minuti prevista nei turni con orario di lavoro
continuato;
• le soste calendarizzate di durata non inferiore a 15 (quindici) minuti e
complessivamente non superiori a 2 (due) ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni
periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al
Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo
giornaliero, che deve essere continuativo);
• il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro o rientrare all’abitazione.
Art. 105) Flessibilità d’orario
1. Per far fronte a eventi ricorrenti d’intensificazioni dei servizi richiesti, che determinano
la necessità di straordinaria copertura, l’Istituto, in alternativa ad altri strumenti più
onerosi per i lavoratori e le Aziende, potrà, con motivata comunicazione alle RSA/RST,
realizzare regimi d’orario diversi in particolari periodi dell’anno, anche superando
temporaneamente l’orario ordinario, mediante composizione plurisettimanale o
plurimensile dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al lavoro straordinario
calendarizzato nelle turnazioni o attivazione della Banca delle Ore o una soluzione
mista tra le precedenti.
2. In considerazione della particolare attività di tutela dei beni degli Istituti di Vigilanza
Privata e dei Servizi fiduciari, che hanno servizi specifici anche senza soluzione di
continuità, la Legge prevede che non siano applicabili alle G.P.G. i limiti de ll’orario di
lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
3. Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
• la durata settimanale dell’orario di lavoro ordinario e straordinario , tenuto
conto dell’esigenza di pronta risposta alle domande di sicurezza e di tutela,
correlate ad eventi imprevedibili, quali allarmi, spaccate, furti, rischi particolari
(trasporto valori), servizi per eventi e simili, nonché alla stagionalità e/o
festività e/o periodi feriali e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, non potrà
superare, per ogni periodo mobile di 6 (sei) mesi, la media di 60 (sessanta) ore
(settimanali), salvo i casi di assoluta straordinarietà;
• la Contrattazione Aziendale di secondo livello potrà concordare, in funzione di
particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori, profili
particolari d’orario e la loro distribuzione e potrà prevedere ogni altra deroga
in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari, purché consentita dalla
Legge. Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non
potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative,
che saranno valutate al momento di avvio dei turni.
• Pertanto, salvo i casi di comprovata forza maggiore, il Dipendente deve
prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero
predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 106) Composizione multiperiodale dell’orario ordinario di lavoro / Orario di
lavoro e Clausola Elastica Tempi Pieni
1. La composizione multiperiodale viene effettuata in alternativa ad altri strumenti più
onerosi per i Lavoratori o le aziende, ogni qualvolta l’Istituto preveda che in determinati
periodi dell’anno vi sia un maggior fabbisogno di ore lavorate e, in altri, una m inor
domanda.
2. In tal caso, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Istituto potrà stabilire regimi
d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando per il tempo
previsto, in regime ordinario, le 40 (quaranta) ore settimanali, fino al massimo di 6 0
(sessanta), prevedendo una successiva corrispondente diminuzione dell’orario
ordinario di lavoro, in altri periodi dell’anno.
3. In ogni caso, nell’arco di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorabili previste
dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali.
4. Resta inteso che la G.P.G. o il Lavoratore dovrà conoscere, sin dal momento di
comunicazione della composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i tempi del
relativo pareggio e, cioè, il calendario completo del diverso regime d’orario.
Orario di lavoro e Clausola Elastica Tempi Pieni
5. In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecnico -produttive od
organizzative, è
6. possibile variare per il singolo Lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo
pieno, la collocazione dell’ordinario orario di lavoro.
7. Per la variazione, il Datore di lavoro è tenuto a dare un preavviso al Lavoratore di
almeno 2 (due) giorni lavorativi.
Art. 107) Lavoro a squadre o a turni avvicendati
1. In caso di assunzione che preveda il lavoro a squadre o a turni avvicendati, la G.P.G. o il
Lavoratore deve prestare l’opera nel turno prestabilito.
2. Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere
avvicendati, allo scopo di evitare che le stesse G.P.G. abbiano a prestare la loro opera
sempre in ore notturne. Tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, alle quali le
G.P.G. sono preposte, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore,
non potrà mai lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo
sostituirà nel turno successivo, pena la sanzi one prevista per l’infrazione d isciplinare
dell’abbandono del posto di lavoro.
3. Ovviamente, in caso di ritardo del sostituto, la G.P.G. avviserà tempestivamente il
personale preposto dall’Istituto (Interventista di zona, Ufficio Organizzazione Servizi o
Centrale Operativa, ecc.), affinché possa verificare le ragioni del ritardo e dare le
necessarie disposizioni di servizio alla G.P.G. smontante. In tal caso alla G.P.G., oltre alle
maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dagli artt. del presente CCNL, sarà
riconosciuta l’“Indennità di prolungamento e sostituzione turno” nelle seguenti
percentuali:
• 5% (cinque per cento) della R.O.N. dalla 10° alla 12° ora di prosecuzione del lavoro
nel turno;
• 15% (quindici per cento) della R.O.N. oltre alla 12° ora lavorata nel turno.
Art. 108) Sospensione
1. In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (inferiore a 30 minuti), per fatto
indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale retribuzione per
tutto il periodo di sospensione. La norma che precede non si applica nel caso di pubblica
emergenza per calamità naturali eventi atmosferici straordinari o casi di forza maggiore.
2. In caso di sospensione pari o superiore a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza
maggiore, l’Istituto ha diritto di porre in libertà i dipendenti, interrompendo la
retribuzione.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di
comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Istituto e RSA,
purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno o di 4 (quattro) ore nel giorno di
riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente successivi a quello in cui
è avvenuta l'interruzione. In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la
RSA, si attiverà la Banca delle Ore o si effettuerà domanda di integrazi one salariale,
secondo le vigenti previsioni di Legge. La sospensione del lavoro per riduzione o
interruzione dell’attività, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo eventuale Accordo
tra Istituto e RSA per il prolungamento di tale termine, dà diritto al lavoratore di
dimettersi, con diritto a tutte le indennità di fine rapporto, ivi compresa l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Art. 109) Personale non soggetto a limitazione d’orario
1. Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso
Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia
misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi. In particolare, vi è
deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo, di personale viaggiante, di
Guardie Particolari Giurate, o di altri lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di
gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze
obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello
addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Istituto con diretta responsabilità
dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923),
contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” per la
Vigilanza Privata e “livello A e B” per i Servizi Fiduciari, della classificazione di cui al
presente Contratto.
2. La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione
di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei
limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
3. Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni
festivi, dovrà essere distintamente retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo
che nel contratto individuale d’assunzione sia stata prevista una specif ica voce di
forfetizzazione.
4. In alternativa al pagamento, quando dovuto, l’Istituto, all’atto della richiesta della
prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione con riposo o
l’accredito nella Banca delle Ore.
Art. 110) Orario di lavoro nei Servizi Fiduciari: personale discontinuo o di semplice
attesa e custodia
1. Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia (custodi, guardiani, portinai, addetti al piantonamento non armato, fattorini,
uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto agli impianti di
condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al
controllo dei bagnanti), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale potrà
essere fissata nel contratto d’assunzione fino al limite di 45 (quarantacinque) ore,
fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale
ordinario pattuito.
2. I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi
dall’ambito d’applicazione della disciplina legale sull’orario normale di lavoro di cui
all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina
sulla durata massima settimanale di cui all’art. 4, salvo eventuale deroga prevista dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in funzione di rilevanti esigenze di servizio
e con salvaguardia dei diritti e degli interessi dei Lavoratori.
3. L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6
giorni), dovrà essere inserito nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando
la variazione fosse richiesta dalla natura del servizio, potrà essere eccezionalmente
effettuata in qualsiasi momento ma, ordinariamente, tramite comunicazione scritta al
Lavoratore da effettuarsi nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni dall’inizio del
mese in cui la variazione avrà effetto. Per i lavoratori discontinui, la retribuzione
mensile dovuta è quella prevista per il loro livello d’inquadramento.
4. La retribuzione oraria dovuta sarà pari all’orario settimanale concordato (massimo 45
ore) per il coefficiente 4,33 e con arrotondamento all’unità. Nel caso di decimale pari
a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore. Una volta superato l’orario di la voro
normale decorre la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione
rispetto alla retribuzione oraria normale dovuta del 15% per le prime 8 (otto) ore e del
20% per le ore eccedenti.
Art. 111) Orario di lavoro: minori
1. In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti, con i
particolari limiti previsti, dalle disposizioni Prefettizie e Questurini, per le G.P.G. e
Servizi Fiduciari.
- PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 112) Personale non soggetto a limitazione d’orario
1. Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali
della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso
Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui
durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia
misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi.
2. In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo, di
personale viaggiante, di Guardie Particolari Giurate, o di altri lavoratori aventi, di fatto,
l’autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determina to da
imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto, si conferma che è da considerarsi
personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Istituto
con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi
3. (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel
personale che riveste la qualifica di “Quadro” per la Vigilanza Privata e “livello A e B”
per i Servizi Fiduciari, della classificazione di cui al presente Contratto.
4. La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione
di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei
limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
5. Il lavoro straordinario eccedente i già menzionati
6. limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere distintamente
retribuito con le maggiorazioni contrattuali, salvo che nel contratto individuale
d’assunzione sia stata prevista una specifica voce di forfetizzazione.
7. In alternativa al pagamento, quando dovuto, l’Istituto, all’atto della richiesta della
prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione con riposo o
l’accredito nella Banca delle Ore.
- RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 113) Riposo giornaliero
1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle
24(ventiquattro) ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della
Contrattazione Aziendale di secondo livello, a fronte di valide ragioni, potranno essere
concordate deroghe motivate e temporanee rispetto a quanto previsto dal presente
CCNL. Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve
eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo
giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive, ogni 24 (ventiquattro) ore, potrà
essere frazionato per non più di 20 (venti) giorni lavorativi per anno solare, per le
prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
• cambio della turnazione o del “nastro orario”;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• fase d’avvio, cioè entro 30 (trenta) giorni, di nuove attività od appalti di servizi;
• vigilanza degli impianti e custodia dei beni, in caso di eventi delittuosi;
• tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi
straordinari.
2. Nei casi di riposo frazionato, in aggiunta ad altre eventuali maggiorazioni spettanti al
Lavoratore (esempio del lavoro notturno), sarà dovuta la maggiorazione del 10% (dieci
per cento) per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del previsto riposo. Le ore di
maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento dell’interruzione del riposo
fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che siano o meno tutte lavorate (per
esempio per effetto di ore di viaggio, attesa e simili).
Art. 114) Riposo settimanale
1. Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24
(ventiquattro) ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all’articolo che precede,
normalmente coincidente con la domenica. Contrattualmente, nei profili d’orario
“5+1+1” o “6+1+1”, oltre al riposo settimanale è previsto un riposo aggiuntivo.
2. Nei servizi a turno continuo, il riposo settimanale coinciderà con quello previsto nel
turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla domenica. Inoltre,
nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, il riposo settimanale “riposo compensativo”,
anziché entro il 7° (settimo) giorno, sarà goduto entro l’8° (ottavo) giorno del ciclo
“settimanale”.
3. L’Istituto assicurerà una corretta rotazione dei riposi settimanali nei giorni di
domenica tra tutto il personale impiegato nei turni di servizio continuo. Le Parti
convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione Aziendale di
secondo livello, a diversi modi di godimento del riposo settimanale rispetto alla
previsione del presente CCNL. In particolare:
• al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del
giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi continui,
che non effettuano il giorno di fermo settimanale;
• al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale con
la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori. Nelle ipotesi elencate al
comma precedente, il riposo settimanale o “riposo compensativo” potrà essere
eccezionalmente usufruito a intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua
durata complessiva, ogni 14 (quattordici) giorni o nel diverso periodo
eventualmente determinato dalla Contrattazione Aziendale di secondo livello,
corrisponda mediamente a 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7
(sette) giornate effettivamente lavorate.
4. Ulteriori eccezioni potranno prevedersi per meglio armonizzare i riposi nel caso di
turni H24 con profilo: “6+1+1”.
5. Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli Accordi
Aziendali di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in
ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di un ciclo “settimanale”
sia, al massimo, pari a 13 (tredici) e che nelle turnazioni “6 + 1 + 1” il giorno di riposo
aggiuntivo sia considerato “neutro” anche nei casi in cui sia lavorato.
6. Salvo per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’indennità onnicomprensiva, in
caso di rinvio del riposo oltre il 7° (settimo) giorno, in assenza di relativo Accordo di
secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa
di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, ma con
il limite massimo di 2 (due) settimane al mese.
- PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 115) Monetizzazione mensile dei permessi
1. Le Parti hanno concordato di monetizzare i permessi retribuiti per riduzione d’orario,
in 48 (quarantotto) ore/annue comprensive di ex festività, prevedendo il diritto del
lavoratore di richiedere, compatibilmente con le esigenze aziendali, il corrispondente
numero di ore già mensilmente monetizzate pro- quota, quali permessi non retribuiti,
di cui alla Tabella 1) dei successivi artt. 113 e 114.
Art. 116) Sintesi dei permessi contrattuali e legali
1. Ai lavoratori sono riconosciuti i permessi, le aspettative ed i congedi riportati nelle
successive Tabelle.
2. Per le eventuali ulteriori previsioni non presenti, si dovrà far esclusivo riferimento alle
disposizioni normative vigenti.
1) Permessi non retribuiti
Dura
ta
Condizi
oni Retribuzione
Concessione di gruppi
di 4 (quattro) o 8 (otto)
ore, per un limite
complessivo di 48
(quarantotto) ore
annuali.
Il lavoratore potrà richiedere i permessi
non retribuiti nel rispetto del preavviso
di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi,
salvo i casi di documentata
impossibilità, imprevedibilità o urgenza.
Per la concessione di tali permessi,
l’Istituto dovrà contemperare le diverse
esigenze di servizio con quelle
dichiarate dal lavoratore.
In caso di mancato accordo, il
lavoratore potrà farsi assistere dalla
RSA.
I permessi sono
monetizzati mensilmente
pro-quota.
2) Permessi, Congedi e Aspettative Straordinari
Tipologia Durata Retribuzione
Matrimonio di un figlio 1 (uno) giorno per
evento
Retribuzione
Giornaliera Normale.
Nascita o adozione di un figlio 2 (due) giorni per
evento
Decesso o grave infermità
documentata di padre/madre,
fratello/sorella, coniuge figli,
nonno, suocero, convivente
(purché risulti stabile la
convivenza con il Lavoratore da
certificazione anagrafica). In
alternativa, nei casi di
documentata grave infermità il
Lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa, potrà
concordare con l’Azienda diverse
modi di espletamento dell'attività
lavorativa.
3 (tre) giorni
complessivi per anno
Altri casi di documentata forza
maggiore
Il Dipendente potrà
concordare con l’Istituto
la concessione di
congedi retribuiti e/o
non retribuiti o il
godimento di ore già
accreditate presso la
Banca delle Ore.
I periodi potranno
essere retribuiti o non
retribuiti, a seconda
degli accordi
concordati tra Istituto e
Lavoratore, anche
assistito dal
Rappresentante
Sindacale delegato.
Al Lavoratore donatore di
midollo osseo
Secondo
disposizioni L. 6
marzo 2001 n.
52, art. 5
Retribuzione Giornaliera
Normale con diritto del
Datore di lavoro di
richiedere il rimborso
INPS tramite conguaglio
dei contributi dovuti. Al Lavoratore donatore di sangue
24 (ventiquattro) ore di
riposo dal momento in
cui il dipendente si è
assentato dal
lavoro per la donazione
di sangue
Tipologia Durata Retribuzione
I Lavoratori che adempiono
funzioni presso gli Uffici elettorali
hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo
corrispondente alle operazioni di
consultazioni elettorali e
referendarie, a richiesta, con
almeno 1 giorno di anticipo, salvo
che nei casi imprevisti.
Secondo le
disposizioni del
D.P.R.361/1957
Retribuzione Giornaliera
Normale, in quanto il
periodo è considerato a
tutti gli effetti di lavoro.
Nel caso in cui il periodo
comprenda giorni festivi
o non lavorativi, il
lavoratore avrà diritto
alla retribuzione della
“festività o del riposo
non
goduti” o ad eventuali
riposi compensativi.
Cariche elettive per i membri del
Parlamento e dei Consigli regionali,
provinciali e comunali e altri enti
territoriali.
Aspettativa per tutta la
durata del mandato
L’aspettativa non è
retribuita e non decorrono
retribuzioni differite, T.F.R.
o l’anzianità di servizio.
Cariche elettive per i membri degli
enti pubblici territoriali e non
Permessi per il tempo
necessario alle sedute e
allo spostamento. Nei
casi previsti dal D.Lgs.
267/2000, possibilità di
permessi retribuiti pari
a24 (ventiquattro) ore
lavorative mensili,
elevabili a 48
(quarantotto) nelle
fattispecie ivi previste,
oltre ad ulteriori 24
(ventiquattro) ore
mensili non retribuite,
purché necessarie allo
svolgimento del
mandato.
La retribuzione dei
permessi è anticipata dal
Datore di lavoro, il quale
richiederà il rimborso
all’ente presso il quale il
lavoratore esercitala
funzione elettiva.
Consiglieri/e nazionale, regionale o
Consigliera provinciale di parità
Permessi retribuiti per
un massimo di 50
(cinquanta) ore
lavorative mensili medie
in caso di consiglieri
nazionali o regionali; se
provinciali, massimo
30(trenta) ore lavorative
mensili medie.
I permessi devono
essere richiesti dal
lavoratore con un
preavviso di almeno3
(tre) giorni.
L’onere delle assenze è a
carico dell’ente di
riferimento del lavoratore
consigliere.
3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (art. 10, L. n. 300/1970)
Permessi e agevolazioni Condizioni Retribuzione
Permesso per il giorno dell’esame.
Possibilità di concordare un orario di
lavoro compatibile con le esigenze
dell’Azienda per agevolare la
frequenza dei corsi e la preparazione
degli esami.
Esenzione dal prestare lavoro
straordinario durante i riposi
settimanali, salvo che per quello
richiesto a fronte di proporzionati
eventi imprevedibili, che permane in
ogni caso obbligatorio.
Lavoratori che intendono frequentare
corsi di studio in scuole dell’obbligo o
superiori statali, parificate o
legalmente riconosciute o abilitate al
rilascio di titoli legali di studio, nonché
corsi regolari per il conseguimento del
diploma di scuola secondaria superiore
e dei diplomi universitari o di laurea. È
necessaria la documentazione di
frequenza e delle prove d’esame.
Retribuzione
Giornaliera
Normale.
4) Cogedo per la formazione (L. 53/2000)
Durata Condizioni Retribuzione
Congedo per un
massimo di 6 (sei)
mesi, purché nel
rispetto degli 11
(undici) mesi
previsti nell’intera
vita lavorativa.
Lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 (cinque)
anni presso la stessa Azienda, al fine di completare la
scuola dell’obbligo, conseguire un titolo di studio di
secondo grado o diploma universitario o di laurea e per
partecipare ad attività formative diverse. Tale congedo
non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi e può
essere frazionato solo se compatibile con i carichi di
lavoro o con eventuali sostituzioni. Dev’essere richiesto
con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite
minimo di 30 (trenta) giorni e massimo di 3 (tre) mesi.
Sarà riconosciuto dall’Istituto compatibilmente con le
inderogabili esigenze di servizio
on è prevista la
Retribuzione
diretta, differita, il
T.F.R., la
contribuzione e la
decorrenza
dell’anzianità di
servizio.
5) Congedo matrimoniale
Durata Condizioni Retribuzione
In occasione del matrimonio,
ai lavoratori non in prova e
con contratto di lavoro
superiore a mesi 12 (dodici),
sarà concesso un periodo di
congedo straordinario pari a
15(quindici) giorni consecutivi
di calendario.
Qualora per necessità
inerenti alla produzione o ai
servizi svolti non sia possibile,
in tutto o in parte, il
riconoscimento del congedo
all’epoca del matrimonio, il
periodo potrà essere
concesso o completato nei
successivi 30 (trenta) giorni.
In via ordinaria, la richiesta di
congedo dovrà essere
presentata dal lavoratore con
un termine di preavviso pari a
15 (quindici) giorni lavorativi.
Entro 30 (trenta) giorni dal
termine del periodo di congedo
matrimoniale, il lavoratore
dovrà produrre copia del
certificato di matrimonio
ovvero una dichiarazione
sostitutiva autenticata.
Il periodo di congedo è
considerato a tutti gli
effetti lavorato, con diritto
del lavoratore a percepire
la Retribuzione Giornaliera
Normale.
6) Aspettativa non retribuita per grave malattia o infortunio propri o di un familiare
Definizione e Durata Condizioni Retribuzione
Il lavoratore assunto
a tempo
indeterminato potrà
ottenere, previa
richiesta, per
comprovate e gravi
ragioni di salute
propria o dei suoi
familiari, un periodo
di aspettativa, con
diritto alla
conservazione del
posto di lavoro. Tale
aspettativa dovrà
essere continuativa
e per un periodo pari
a 15 (quindici) giorni
per ogni anno
d’anzianità
maturata, fino ad un
massimo di 6 (sei)
mesi.
Il Datore di lavoro dovrà accogliere la richiesta
del lavoratore nei limiti di compatibilità con le
esigenze organizzative e tecnico - produttive,
ivi compresa l’impossibilità derivante
dall’obbligo di rispettare scadenze
tassativamente previste dalla Legge o simili.
Il Datore potrà negare l’aspettativa in caso
d’incompatibilità con la durata del rapporto di
lavoro a termine in relazione al periodo
richiesto, ovvero se i periodi già concessi sono
superiori a 3 (tre) giorni o se il rapporto di lavoro
è stato instaurato per sostituire altro
lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
Il lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni
di calendario dalla scadenza del periodo
d’aspettativa non si presenti per riprendere
servizio sarà considerato, a tutti gli effetti,
dimissionario.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione di tale aspettativa è nullo. L’Azienda,
qualora accerti che durante il periodo
d’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne
hanno giustificato la concessione, può richiedere
al Lavoratore di riprendere il lavoro entro il
termine di 7 giorni di calendario.
Durante l’aspettativa, il Lavoratore non può
svolgere altre attività lavorative. Viceversa,
nel caso in cui presti a terzo lavoro
subordinato, ancorché non formalmente
retribuito, è passibile di licenziamento per
giusta causa
(c.d. “in tronco”).
Nel caso in cui, durante l’aspettativa ed in
assenza di preventivo accordo scritto con
l’Azienda, il Lavoratore presti opera in
forma diversa dal lavoro subordinato, sarà
passibile di licenziamento per giustificato
motivo soggettivo, cioè con riconoscimento
del
preavviso contrattuale.
L’aspettativa sarà
senza retribuzione e
senza decorrenza
dell’anzianità di
servizio a tutti gli
effetti contrattuali, ivi
compreso il T.F.R.
7) Altri Congedi o Aspettative
Tipologia Condizioni
Soccorso alpino e speleologico
Per le fattispecie previste riferite ai lavoratori
ai quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Servizio civile
Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari
Donne vittime di violenza di genere
TITOLO 18 - FESTIVITÀ
Art. 117) Festività
1. Sono considerati giorni festivi, e quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione
Giornaliera Normale (RGN), i giorni di seguito specificati:
a) Festività nazionali:
- 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
- 1° maggio - Festa del Lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
b) Festività religiose cattoliche:
- 1° gennaio – Santa Madre di Dio;
- 6 gennaio - Epifania;
- il giorno del Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
Condizioni: I permessi retribuiti non potranno essere inferiori a sette ore mensili nelle aziende
di cui alle lettere b) e c) che precedono;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori
ad un’ora all'anno per ciascun dipendente. I permessi retribuiti, correlati
all’adempimento del mandato conferito, dovranno essere richiesti con un
preavviso non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore.
I dirigenti avranno il diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura non
inferiore a 8 (otto) giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi
o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal
Sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi.
Norma comune Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva.
- 26 dicembre - Santo Stefano.
2. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta,
oltre alla Retribuzione Normale Mensile (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione
della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione
delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 119 del
presente contratto. Qualora il lavoratore presti la sua opera all’intero di turni periodici
nei giorni festivi, gli sarà dovuta oltre alla Retribuzione N ormale Mensile (per i
lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori
retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con
maggiorazioni previste dall’art. 119 del presente contratto.
3. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Normale Mensile, in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al
presente articolo.
4. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con
giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di
un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al
Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non
goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Lorda.
5. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione.
6. In sede di assunzione delle G.P.G. e di altri Operatori addetti ai servizi “H24”, si dovrà
precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi,
richiedendo la sottoscrizione con doppia firma del Lavoratore per accordo e
accettazione, in quanto l’obbligatorietà a fornire la prestazione lavorativa durante un
giorno festivo, potrà derivare solo da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore
di Lavoro.
7. Se il contratto è già in corso, il Datore di Lavoro potrà richiedere l’accordo del
Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di
assunzione.
c) Festività di altre Religioni o di altri Culti:
8. A richiesta dei Lavoratori appartenenti a Religioni o Culti diversi da quello Cattolico, la
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e
Conciliazione sentito il Lavoratore e
9. i Rappresentanti della Religione o Culto, e con criterio di compatibilità con le esigenze
dell’Istituto, individuerà festività religiose sostitutive di quelle previste al punto 2. del
presente articolo e le relative condizioni di godimento.
d) Giorno del Santo Patrono:
10. Le Parti hanno concordato di monetizzare il giorno del Santo Patrono che, pertanto,
non sarà più considerato giorno festivo, tenuto conto che nelle Aziende è frequente la
presenza di lavoratori di religione diversa da quella cattolica. Il suo valore monetario,
già compreso nella retribuzione dovuta ai lavoratori, è indicato all’art. 114 del
presente CCNL.
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 118) Intervallo per la consumazione dei pasti
1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di
secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà
concordata tra RSA e Istituto in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per
quanto possibile, con quelle familiari o personali.
2. Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli
obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15
(quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. Essa potrà essere definita dall’Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore,
con particolare attenzione alle esigenze di servizio.
4. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza
preventiva e giustificata comunicazione all’Istituto, non saranno retribuite e saranno
contestate quale illecito disciplinare sanzionabile.
5. L’Istituto, qualora non sia previsto il servizio mensa per la consumazione dei pasti, può
riconoscere ai dipendenti assunti a tempo pieno o part-time, il servizio sostitutivo dei
buoni pasto del valore di € 7 massimo al giorno, salvo diversi Accordi Aziend ali di
secondo livello.
TITOLO 20 - IL TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO 1
LA RETRIBUZIONE MENSILE
Art. 119) Retribuzione normale
1. Per normale retribuzione si intende quella costituita dai seguenti elementi:
2. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile lorda, espressa in euro, da riconoscere per
14 (quattordici) mensilità per coloro che applicano la parte Vigilanza Privata e 13
(tredici mensilità) per i Servizi Fiduciari, per ciascun livello d'inquadramento;
3. eventuali Scatti di Anzianità di cui al successivo articolo
4. La Retribuzione Oraria viene determinata dividendo la Retribuzione Mensile per 173
(coefficiente orario).
5. La Retribuzione Giornaliera viene determinata dividendo la Retribuzione Mensile per
22 o 26 giornate (coefficiente giornaliero) secondo se l’orario settimanale di lavoro è
distribuito su 5 o 6 giorni.
Vigilanza Privata (personale amministrativo)
Vigilanza Privata (personale tecnico-operativo)
Livello Retribuzione da
1/12/2024
Retribuzione da
1/6/2025
Retribuzione da
1/12/2025
Retribuzione da
1/4/2026
Quadro 2105,00 2195,00 2250,00 2300,00
1° 1920,00 1960,00 1990,00 2000,00
2° 1805,00 1840,00 1870,00 1895,00
3° 1620,00 1650,00 1675,00 1700,00
4° 1360,00 1389,00 1420,00 1528,00
5° 1295,00 1315,00 1335,00 1400,00
6° 1186,00 1219,00 1247,00 1351,00
Livello Retribuzione da
1/12/2024
Retribuzione da
1/6/2025
Retribuzione da
1/12/2025
Retribuzione da
1/4/2026
Quadro 2105,00 2195,00 2250,00 2300,00
1° 1920,00 1960,00 1990,00 2000,00
2° 1805,00 1840,00 1870,00 1895,00
3° 1620,00 1650,00 1675,00 1700,00
4° 1360,00 1389,00 1420,00 1528,00
5° 1295,00 1315,00 1335,00 1400,00
6° 1186,00 1219,00 1247,00 1351,00
Servizi Fiduciari
Livello
Retribuzione da
1/12/2024
Retribuzione da
1/6/2025
Retribuzione da
1/12/2025
Retribuzione da
1/4/2026
A 1605,00 1645,00 1705,00 1710,00
B 1505,00 1500,00 1530,00 1555,00
C 1235,00 1265,00 1290,00 1310,00
D 1035,00 1060,00 1080,00 1100,00
E 975,00 1000,00 1020,00 1035,00
Aumenti periodici di anzianità
6. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso Istituto o Datore di lavoro, il
Dipendente ha diritto a 5 (cinque) aumenti triennali, detti anche solo “scatti”. Ai fini
della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’apprendistato.
7. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello
d’inquadramento, nelle seguenti misure espresse in euro:
Vigilanza Privata
Livelli Importo del singolo scatto
Q 32,00
1 27,00
2 24,00
3 23,00
4 22,00
5 21,00
Servizi Fiduciari
Livelli Importo del singolo scatto
A 21,00
B 19,00
C 17,00
D 15,00
8. In occasione del nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella tabella che
precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti precedentemente maturati. In caso
di passaggio di livello, l’importo ed il numero degli scatti già maturati si sommeranno
ai valori che matureranno nel nuov o livello, sempre entro il limite massimo
complessivo di 5 (cinque) scatti triennali.
9. L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a
quello in cui si compie il triennio d’anzianità.
10. La differenza tra il valore degli scatti da riconoscere al Lavoratore, calcolati negli
importi previsti dal nuovo CCNL, e l’eventuale importo effettivamente da garantire,
sarà riconosciuta con la voce di “anticipo futuri scatti”, assorbibile all’atto della
maturazione dello scatto successivo. In tal modo, sarà garantita al Lavoratore l’intera
possibilità di progressione contrattuale degli aumenti periodici di anzianità, ciò anche
con l’assorbimento sopra previsto.
11. All’atto del passaggio di CCNL, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto un importo
(scatti più elemento assorbibile) uguale a quello maturato con il precedente contratto.
12. Al compiersi del nuovo triennio, tale importo sarà incrementato del valore dello scatto
o del complemento al valore assorbibile.
13. La retribuzione degli scatti concorrerà a formare il “trattamento complessivo” dovuto
al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL.
14. Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito.
Art. 120) Monetizzazione Mensile per i dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata
1. Nel particolare settore di applicazione del presente CCNL alla Vigilanza Privata, le Parti
hanno ritenuto di monetizzare ai dipendenti alcuni istituti contrattuali di cui al
successivo elenco, in quote mensili che, riassunte nell’unica voce “Monetizzazione
Mensile”, integreranno la Retribuzione Lorda Mensile prevista all’ art. 112.
Componenti della Monetizzazione Mensile per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata:
1) Retribuzione Permessi ed Ex festività
Le Parti hanno concordano che le 48 (quarantotto) ore di permesso in ragione
d’anno (comprensive delle ex festività), siano liquidate alle GPG, con indennità
sostitutiva afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi = 48h) per ciascun mese di
calendario lavorato. Il mese si considererà lavorato quando il lavoratore sia stato
in forza per almeno 15 (quindici) giorni.
Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del
rapporto o d’aspettativa a qualsiasi titolo dovuti o i giorni di permesso non
retribuito.
2) Retribuzione Santo Patrono
Le Parti hanno concordato di monetizzare, pro -quota, la festività del Santo
Patrono che, pertanto, non sarà più considerata giorno festivo.
3) Retribuzione “Tempo Divisa”
Il “Tempo Divisa” corrisponde al tempo di lavoro reso oltre l’orario ordinario, per
tutte le azioni preparatorie del servizio, quali le attività di vestizione,
preparazione, prelievo chiavi, ecc. e per raggiungere l’obiettivo del servizio, entro
una media di 12 (dodici) ore al mese.
Tale tempo assicura, così, il pieno e proficuo tempo lavorato per l’intero orario
ordinario contrattuale. Eventuale lavoro prestato entro tali limiti non sarà
retribuito, essendo già compreso in questa voce di Monetizzazione.
In assenza di esigenze preparatorie, organizzative o di riordino, il “ Tempo Divisa”
potrà essere disposto dall’Istituto come tempo lavorabile.
Qualora, per motivi personali della G.P.G., non fosse svolto il lavoro previsto quale
“Tempo Divisa”, tali ore non prestate, essendo già state mensilmente anticipate,
saranno trattenute dalla sua retribuzione mensile, pro quota, tenendo conto anche
della loro incidenza sulle retribuzioni differite e sul T.F.R. (K = 1,2406).
4) “Indennità di Pronta Disponibilità allo Straordinario” o “Indennità PDS”
Tale Indennità è mensilmente erogata quale corrispettivo della disponibilità
espressa dalla G.P.G. all’effettuazione del lavoro straordinario, entro i limiti
contrattualmente previsti. Pertanto, lo straordinario effettivamente prestato dal
lavoratore dovrà essere retribuito con le maggiorazioni previste dal presente
CCNL, in aggiunta alla già menzionata indennità di disponibilità.
2. Qualora il lavoratore rifiutasse di eseguire la prestazione di lavoro straordinario
richiesta dall’Istituto, nei limiti previsti dal contratto, sarà trattenuta la corrispondente
Indennità mensile, incrementata della sua incidenza sulle retribuzioni differite e sul
T.F.R. (K = 1,2406).
Tabella 1): Riepilogo delle voci di Monetizzazione Mensile da riconoscere ai dipendenti
degli Istituti di Vigilanza Privata
Livello
1) 2) 2bis) 3) 4)
Monetizzazione
Permessi ed ex
Festività
Monetizzazione
S. Patrono
su 5 giorni sett. Lavorati
Monetizzazione
S. Patrono
su 6 giorni sett.
Lavorati
Monetizzazione
“Tempo Divisa”
Indennità
PDS
Q 47,40 7,77 6,57 142,20 97,00
1° 41,04 6,72 5,69 123,12 87,00
2° 38,50 6,31 5,34 115,49 83,00
3° 34,34 5,63 4,76 103,01 69,00
4° 30,75 5,04 4,26 92,25 61,00
5° 29,25 4,79 4,05 87,75 48,00
6° 25,66 4,20 3,56 76,99 45,00
Art. 120) Monetizzazione Mensile per i dipendenti dei Servizi Fiduciari e altri settori,
ad esclusione di quelli della Vigilanza Privata
1. Le Parti hanno ritenuto di monetizzare anche nel restante ambito di applicazione del
CCNL, ad esclusione dei dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, alcuni istituti
contrattuali in quote mensili che, riassunte nell’unica voce “Monetizzazione Mensile”,
integreranno la Retribuzione Lorda Mensile prevista dall’art. 112.
Componenti della Monetizzazione Mensile per i Dipendenti delle Aziende di Servizi
Fiduciari (esclusi i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata):
1) Retribuzione Permessi ed Ex festività
Le Parti hanno concordano che le 48 (quarantotto) ore di permesso in ragione
d’anno (comprensive delle ex festività ), siano liquidate ai lavoratori, con
indennità sostitutiva afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi 48h) per ciascun
mese di calendario lavorato.
Il mese si considererà lavorato quando il lavoratore sia stato in forza per almeno 15
(quindici) giorni.
Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del
rapporto o di aspettativa a qualsiasi titolo dovuti o i giorni di permesso non
retribuito.
2) Retribuzione Santo Patrono
Le Parti hanno concordato di monetizzare, pro quota, la festività del Santo
Patrono che, pertanto, non sarà più considerata giorno festivo.
Tabella 1): Riepilogo delle voci di Monetizzazione Mensile da riconoscere ai
Dipendenti delle Aziende di Servizi Fiduciari.
Livello
1) 2) 2bis)
Monetizzazione
Permessi ed ex
festività
Monetizzazione
S. Patrono su 5
giorni sett.
Lavorati
Monetizzazione
S. Patrono su 6
giorni sett.
Lavorati
A 36,07 5,91 5,00
B 32,95 5,40 4,57
C 27,75 4,55 3,85
D 23,24 3,81 3,22
E 21,97 3.60 3,04
Art. 121) Trattenuta di voci componenti della Retribuzione Lorda Mensile
1. Ogni qualvolta l’Istituto abbia diritto a trattenere una voce già monetizzata nella
Retribuzione Lorda Mensile (ad esempio la retribuzione per i permessi retribuiti o
l’Indennità di Pronta Disponibilità allo Straordinario), la stessa dovrà calcolarsi con la
sua aliquota oraria, giornaliera o mensile riconosciuta, moltiplicata per 1,2406, al fine
di tener conto delle afferenti retribuzioni differite (ferie e tredicesima mensilità) e
T.F.R. che saranno, alla naturale scadenza, comunque spettanti al Lavoratore, come
previsto nelle successive Tabelle 1) e 2).
Tabella 1): Riepilogo delle voci di Trattenuta per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata
(già incrementata dei riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R.)
Titolo di Monetizzazione 6° Liv. 5° Liv 4° Liv 3° Liv 2° Liv 1° Liv Q°
Permessi ed ex festività
(lavoratore sia stato in forza per meno di 15
(quindici) giorni nel mese)
31,84 36,29 38,15 42,60 47,76 50,91 58,80
Patrono 5 gg lav. settimanali 5,22 5,94 6,25 6,98 7,82 8,34 9,63
Patrono 6 gg lav. settimanali 4,41 5,03 5,29 5,90 6,62 7,06 8,15
Tempo Divisa orario lavoro su 5 gg la settimana 4,43 4,95 5,20 5,81 6,51 6,94 8,02
(trattenuta giornaliera: 1/22 per ogni
giorno di mancata prestazione)
Tempo Divisa orario lavoro su 6 gg la settimana
(trattenuta giornaliera: 1/26 per ogni
giorno di mancata prestazione)
3,67 4,19 4,40 4,91 5,51 5,87 6,78
Indennità PDS
(trattenuta mensile)
56,07 59,55 75,68 85,60 102,97 107,93 120,34
Tabella 2): Riepilogo delle voci di Trattenuta per i Dipendenti delle Aziende di Servizi
Fiduciari (già incrementata dei riflessi sulle retribuzioni differite e sul T.F.R.)
Art. 122) Indennità di Mancata Contrattazione
1. Le Parti concordano che, in assenza della previsione di benefici di Secondo livello e/o
di trattamenti economici collettivi di Secondo livello per i Dipendenti, sia riconosciuta,
per la durata del presente Contratto, la seguente Indennità Mensile di Mancata
Contrattazione di Secondo Livello, per 12 (dodici) mensilità all’anno a tutti i Lavoratori
in forza nel mese di competenza, ad esclusione degli Apprendisti. In caso di
prosecuzione del rapporto d i lavoro oltre il termine dell’apprendistato, l’Indennità
sarà integralmente dovuta.
2. Per i neoassunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’indennità sarà
riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o
nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Titolo di Monetizzazione E D C B A
Permessi ed ex festività 5 gg sett.
(trattenuta oraria: per ogni ora di
permesso non retribuito fino alle 48
h/anno)
4,46 4,72 5,64 6,70 7,33
Permessi ed ex festività 6 gg sett.
(trattenuta oraria: per ogni ora di
permesso non retribuito fino alle 48
h/anno)
3,78 4,00 4,77 5,67 6,20
Vigilanza Privata
Livello Valore Mensile
Quadro 137,50
1° 123,75
2° 118,25
3° 97,90
4° 86,90
5° 77,00
6° 68,75
Servizi Fiduciari
Livello Valore Mensile
A 137,50
B 123,75
C 118,25
D 97,90
E 86,90
CAPO 2
LE INDENNITA’
Art. 123) Indennità correlate alla mansione
1. Indennità di cassa
Al personale ordinariamente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità
e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura
dei conti e completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali
differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità,
un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella mi sura del 7% (sette per cento)
della Paga Base Nazionale Mensile, eventualmente pro -quota (in caso di Tempo
Parziale).
L’indennità di cassa, avendo natura risarcitoria, non concorre a determinare le
retribuzioni differite (per festività, ferie, permessi, tredicesima mensilità) ed il T.F.R.
2. Indennità di rischio porto d’arma
È corrisposta alle G.P.G. che abbiano in dotazione l’arma per motivi di servizio, per
ciascun mese integralmente lavorato, per tale intendendosi una frazione superiore a
14 giorni ; indennità di arma pari a 4 euro quotidiani per i giorni della settimana
lavorativi (6) oltre € 96,00 mensili.
Art. 124) Indennità correlate all’orario di lavoro notturno, domenicale
e festivo Lavoro notturno
Servizi Fiduciari
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Il lavoro
ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne è retribuito con una
maggiorazione del 10% (dieci per cento) della Retribuzione Oraria Normale. In caso di
lavoro ordinario notturno pre visto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 5% (cinque per cento).
Vigilanza Privata
Al personale del ruolo tecnico-operativo, adibito in turni di lavoro “H24”, è corrisposta
un'Indennità per lavoro notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste dal presente
contratto. L’Indennità per lavoro notturno, riconosciuta per ciascuna notte
integralmente lavorata nel turno: 22:00 - 06:00, sarà la seguente:
a) 5° e 6° livello: € 5,00 (cinque/00) lordi;
b) 4° livello: € 5,75 (cinque e settantacinque) lordi;
c) 3° livello: € 6,50 (sei e cinquanta) lordi;
d) 2° livello: € 7,25 (sette e venticinque) lordi;
e) 1° livello: € 7,75 (sette e settantacinque) lordi.
L’Indennità è parte della Retribuzione Lorda Mensile di Fatto dovuta nel mese di
competenza, ma non sarà utile nella determinazione delle retribuzioni differite e del
T.F.R., essendo già comprensiva delle relative quote.
Lavoro
domenicale o
festivo Servizi
Fiduciari
Le ore di lavoro ordinario prestate in giornata festiva o di domenica, previste da regolari
turni periodici, saranno retribuite con la percentuale di maggiorazione della Retribuzione
Oraria Normale sarà del 5% (cinque per cento).
Il lavoro ordinario prestato nelle ore notturne di una giornata festiva o domenicale,
previsto da regolari turni periodici, sarà retribuito con la percentuale di maggiorazione sarà
del 10% (dieci per cento).
Vigilanza Privata
Ai Lavoratori del ruolo tecnico -operativo, che prestano la loro opera nella giornata di
domenica o in giornata festiva di cui all’art. 110 del presente CCNL, per tale intendendosi
dalle 22:00 del sabato o della giornata prefestiva, alle 24:00 della domenica o della
giornata festiva, sarà riconosciuta, per ciascuna ora effettivamente lavorata nell’intervallo
predetto, la seguente “Indennità oraria per lavoro domenicale o festivo”:
a) 6° livello: € 0,625 lordi;
b) 5° livello: € 0,718 lordi;
c) 4° livello: € 0,812 lordi;
d) 3° livello: € 0,906 lordi;
e) 2° livello: € 0,968 lordi.
f) 1° livello: € 0,968 lordi
L’Indennità oraria per lavoro domenicale o festivo sarà riconosciuta in aggiunta alle
maggiorazioni previste dal presente contratto. Essa è parte della Retribuzione Lorda
Mensile di Fatto dovuta nel mese di competenza, ma non sarà utile nella determinazione
delle retribuzioni differite e del T.F.R., essendo già comprensiva delle relative quote.
Art. 125) Altre Indennità
Indennità profilo d’orario “6 + 1 + 1”:
A compensazione della maggiore onerosità del turno di lavoro “6+1+1”, sarà riconosciuta la
seguente Indennità Mensile, espressa in euro:
Livello Indennità Mensile di lavoro “6 + 1 + 1”
1° 129,00
2° 106,80
3° 94,80
4° 84,00
5° 75,00
6° 69,00
L’indennità sarà spettante per ciascun mese integralmente lavorato nel turno “6+1+1”.
L’Indennità “6+1+1”, è parte della Retribuzione Lorda Mensile di Fatto dovuta nel mese di
competenza, ma non è utile nella determinazione delle retribuzioni differite e del T.F.R.,
essendo già comprensiva delle relative quote parte che saranno, così, liquidate nel mese.
Art. 126) Lavoro Straordinario
1. Il lavoro straordinario è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale
contrattualmente predeterminato, salvo deroghe ed eccezioni di Legge, ad esclusione di
quello svolto in regime di flessibilità, quale Extraorario o Tempo Divisa, o quale recupero
di ritardi o assenze.
2. È facoltà dell’Istituto richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere
individuale, entro illimite massimo complessivo di 60 (sessanta) ore settimanali, fermo
restando il limite massimo di 300 (trecento) ore annue di lavoro straordinario ed il
rispetto dei limiti contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
3. È demandata alla Contrattazione aziendale di secondo livello la possibilità di concordare
un diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché nel rispetto dei limiti legali.
4. Per il personale addetto alle attività di vigilanza, sorveglianza e scorta caratterizzate
dalla necessità di assicurare protezione dei beni e delle persone, i limiti legali su orario di
lavoro, lavoro notturno, riposo giornaliero e pause di cui al D.Lgs. 66/2003 non sono
cogenti. Pertanto, le G.P.G. e gli Addetti ai Servi zi Fiduciari potranno eccezionalmente
svolgere lavoro straordinario anche oltre il limite massimo di 300 (trecento) ore annue,
quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza e non sia p ossibile provvedervi
tempestivamente attraverso il lavoro ordinario.
5. Inoltre, fermi restando i limiti contrattuali del rispetto dei riposi giornalieri e settimanali
e di godimento delle ferie entro i limiti previsti, il rispetto della salute, della persona e del
buon senso, a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003, non vi sono limiti al lavoro
straordinario per le G.P.G. e gli Addetti ai Servizi fiduciari di vigilanza e custodia nelle
seguenti ipotesi:
a) casi di eccezionali esigenze di servizio e di impossibilità di fronteggiarle
attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle
persone o irreversibilmente ai beni tutelati;
c) quando il prolungamento del servizio è richiesto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza;
d) nel corso di eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni che
richiedono servizi intensi ma contenuti nel tempo.
6. Per il dovere di collaborazione che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, lo
straordinario richiesto entro i limiti contrattuali e motivato da ragioni oggettive, è
obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali di obiettivo impedimento.
7. Poiché le G.P.G. svolgono i servizi affidati dall’Istituto con turni di lavoro atti a garantire
la continuità della tutela del patrimonio pubblico e privato, in caso di ingiustificato rifiuto
a prestare il lavoro straordinario legittimamente richiesto dall ’Istituto stesso, la G.P.G.
sarà passibile di sanzione disciplinare per mancata collaborazione.
8. Il lavoro straordinario potrà essere richiesto dall’Istituto anche in presenza di
corrispondenti voci di forfettizzazione mensile.
9. Il Lavoratore dipendente effettuerà il lavoro straordinario, solo su richiesta od
autorizzazione dell’Istituto, trasmessa tramite il Personale a ciò preposto e/o autorizzato.
10. Le maggiorazioni, da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario dalla 41° alla
48° ora settimanale (per i Lavoratori discontinui dalla 46° alla 53° ora settimanale);
b) 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la 48°
ora settimanale (per i Lavoratori discontinui oltre la 54° ora settimanale);
c) 25% (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno in giorno
di riposo;
d) 25% (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
e) 25% (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
f) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno in giorno di
riposo;
g) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
11. Le predette maggiorazioni retributive riguardano il lavoro straordinario effettuato quale
prolungamento o anticipazione dell’orario ordinario di lavoro.
12. Nel caso di straordinario “spezzato”, cioè non adiacente all’orario di lavoro ordinario o
prestato in giorno di riposo aggiuntivo, le maggiorazioni predette saranno incrementate
del 5% (cinque per cento).
13. Le maggiorazioni dello straordinario saranno liquidate con la retribuzione del mese nel
quale è stato effettuato. Il lavoro straordinario prestato in modo “fisso e continuativo”
nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge non può in nessun caso con siderarsi
un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro (non dà origine al c.d.
“consolidamento”), né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in
retribuzione ordinaria. La retribuzione dello straordinario è ininfluente nella
determinazione delle retribuzioni differite, nonché del TFR.
14. Per quanto non previsto dal presente CCNL o dalla Contrattazione di Secondo Livello, in
materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge per
quanto applicabili.
Art. 127) Lavoro Straordinario con riposi compensativi
A. Definizione e modi di attivazione
L’Azienda, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, potrà stabilire che il lavoro
straordinario, anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia
recuperato con riposo compensativo entro le successive 8 (otto) settimane
lavorative, salvo diverso Accordo di secondo livello. Il Lavoratore dovrà essere
preventivamente informato del ricorso al presente istituto contrattuale e dovrà
ricevere, tempestivamente, il calendario definito dall’Azienda per i successivi riposi
compensativi.
Lo straordinario con riposo compensativo, entro il limite di 2 (due) ore giornaliere
nei primi 5 (cinque) giorni della settimana e di 5 (cinque) ore il sabato, con l’effettivo
godimento dei riposi, perde a tutti gli effetti, anche legali, la qualificazione di “lavoro
straordinario”, assumendo la qualifica di lavoro ordinario prestato con composizione
multiperiodale dell’orario.
B. Retribuzione dello straordinario con riposo compensativo e maggiorazioni
Nella retribuzione del mese nel quale è stato effettuato lo straordinario, l’Istituto
dovrà riconoscere al Lavoratore solo la seguente maggiorazione:
a) 5% (cinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario dalla 40° alla
48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla 45° alla 53° ora
settimanale, con riposo compensativo;
b) 10% (dieci per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti la
48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora settimanale, con riposo
compensativo;
c) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno
prestato in giorno di riposo, con riposo compensativo;
d) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno
festivo, con riposo compensativo;
e) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno,
con riposo compensativo;
f) 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno in
giorno di riposo, con riposo compensativo;
g) 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno
festivo, con riposo compensativo.
Le ore di straordinario effettuate saranno accreditate nella “Banca delle Ore”, il cui
saldo comparirà mensilmente nel cedolino paga del Lavoratore.
Quando il Lavoratore godrà il permesso compensativo dello straordinario, secondo
il calendario predisposto dall’Istituto, dovrà ricevere nel mese di competenza la
retribuzione ordinaria afferente.
Resta inteso che la mancata effettuazione del riposo compensativo entro il termine
previsto, riqualifica il lavoro come straordinario e il Lavoratore avrà̀̀ diritto nel mese
di mancata effettuazione del previsto riposo compensativo, sia alla retribuzione
afferente sia all’ulteriore maggiorazione del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario senza riposo compensativo sarà considerato lavoro “straordinario”
e, come tale, concorrerà ai limiti contrattuali e legali.
C. Contrattazione di Secondo livello
La Contrattazione di Secondo Livello potrà stabilire per lo straordinario con riposo
compensativo differenti tempi di recupero rispetto a quelli inizialmente programmati.
Inoltre, sempre tramite la Contrattazione di secondo livello, le parti aziendali potranno
concordare l’utilizzo dello straordinario con riposo compensativo quale strumento
sostitutivo di altri regimi applicati alla generalità dei lavoratori nei momenti di crisi
(quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.).
Art. 128) Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario
“spezzato” e straordinario con riposo compensativo
Tipo e collocazione
Straordinario Straordinario
Spezzato”
Straordinario con riposo compensativo
Maggiorazione
nel mese
Maggiorazione nel
mese
Maggiorazione
nel mese
Ulteriore maggiorazione
all’atto
dell’accredito
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5
Diurno entro le 48 ore/sett. 15% 20% 5% 15%
Diurno oltre la 48° ora/sett. 20% 25% 10% 15%
Diurno in giorno di riposo 25% 30% 15% 15%
Diurno festivo 25% 30% 15% 15%
Notturno in giorno feriale 25% 30% 15% 15%
Notturno in giorno di riposo 30% 35% 20% 15%
Notturno festivo 30% 35% 20% 15%
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Art. 129) Lavoro Supplementare nel tempo pieno
11. È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero, oltre l’orario giornaliero
contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo
previsti dall’orario contrattuale. Normativamente è equiparato allo straordinario con
riposo compensativo. Al Lavoratore dovrà essere riconosciuta al Lavoratore la
maggiorazione del 5% (cinque per cento) della Retribuzione Oraria Normale.
Art. 130) Banca delle Ore
1. Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi
d’attività ridotta, l’Istituto potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal
presente contratto:
• intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
• recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione;
• ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva
prevedibile intensificazione. Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
• Intensificazione e, cioè, superare, in regime di lavoro ordinario, l’orario contrattuale
settimanale sino al limite di 48 (quarantotto) ore per un massimo di 24 (ventiquattro)
settimane all’anno, ponendo le ore eccedenti le 40 (quaranta) settimanali a cred ito
del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore al fine di realizzare, con il
loro godimento, una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario
ordinario di lavoro.
• Rarefazione, nel caso di riduzione del fabbisogno d’ore, con previsione di successivo
recupero.
2. L’Istituto potrà ridurre l’orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24
(ventiquattro) ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 (quaranta) ore
settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della
Banca delle Ore.
3. Ai lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., sarà riconosciuta la normale
retribuzione ordinaria per 40 (quaranta) ore settimanali e la maggiorazione del 5%
(cinque percento) per le ore d’intensificazione effettuate entro le 10 (dieci) ore
giornaliere di lavoro e le 48 (quarantotto) ore settimanali.
4. Anche nei contratti a tempo parziale, per le ore d’intensificazione feriale comprese
nelle 8 (otto) ore giornaliere e 40 (quaranta) ore settimanali, sarà riconosciuta la
normale retribuzione e la maggiorazione del 5% (cinque percento).
5. Solo con Accordo aziendale di Secondo livello, la Banca delle Ore potrà essere attivata
superando i predetti limiti o nei casi di prestazione in giorno di riposo, e/o festivo o in
ore notturne, e la maggiorazione di accredito, in sostituzione al predetto 5% (cinque
per cento) dovrà essere pari al:
a) del 10% (dieci per cento) per le ore di intensificazione feriali, eccedenti
l’ottava ora giornaliera e la quarantesima ora settimanale in caso di tempo parziale
o la decima ora giornaliera e la quarantottesima ora settimanale in caso di tempo
pieno;
b) del 15% (quindici per cento) per le ore di intensificazioni effettuate in
orario diurno, in giorno di riposo;
c) del 15% (quindici per cento) per le ore di intensificazioni effettuate in ore
notturne;
d) del 15% (quindici per cento) per le ore di intensificazioni effettuate in regime
diurno festivo;
e) del 20% (venti per cento) per le ore di intensificazioni effettuate in ore
notturne in giorno di riposo;
f) del 20% (venti per cento) per le ore di intensificazioni effettuate in ore
notturne festive.
Le ore di intensificazione dovranno essere mensilmente contabilizzate nel
cedolino paga, con l’indicazione riassuntiva “maturate” e “godute”, nonché del loro
saldo.
6. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2. spetterà l’intera
retribuzione ordinaria afferente il normale orario di lavoro, con corrispondente
iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate, sul conto individuale della
Banca delle Ore.
7. Il saldo massimo della Banca delle Ore potrà essere di 80 (ottanta) ore nel primo
biennio d’anzianità e di 160 (centosessanta) dal secondo, a favore del Lavoratore o
dell’Istituto.
8. Resta inteso che, con Accordo delle Parti interessate, il saldo a debito della Banca delle
Ore potrà compensare ferie maturate e non godute nel limite massimo di 40 (quaranta)
ore annuali; lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito, senza limite; e nei
giorni festivi entro il limite massimo di una festività ogni quattro.
9. La compensazione con le ferie avverrà alla pari; il lavoro a compensazione nei giorni di
riposo o festivi darà diritto alla maggiorazione del 15%.
10. Il regime d’intensificazione e rarefazione è continuo e, pertanto, il saldo al 31 dicembre
di ciascun anno dovrà essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
11. In caso di cessazione, per dimissioni o licenziamento, il saldo della Banca delle Ore sarà
accreditato con le competenze di chiusura del rapporto o addebitato, fino a
concorrenza, potendo compensare qualsiasi voce a credito del Lavoratore, ivi
compreso il T.F.R., del quale la rarefazione retribuita deve potersi considerare
anticipazione, avendo manifesto valore previdenziale.
12. L’accredito del saldo comporterà l’ulteriore maggiorazione del 15% (quindici per
cento), al momento di chiusura del rapporto.
13. Le ore d’intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie
con composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, ma per le quali spettano le
maggiorazioni previste nella successiva Tabella in funzione della loro collocazione
temporale.
14. Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei limiti contrattualmente e
legalmente previsti, in eccedenza all’intensificazione del lavoro effettuata con ricorso
alla Banca delle ore di cui al presente articolo.
15. In Banca delle Ore saranno accreditate anche le ore di “lavoro straordinario con riposo
compensativo”.
16. La comunicazione d’intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso
normale di almeno 24 (ventiquattro) ore.
17. La volontaria accettazione del minore preavviso, da 24 (ventiquattro) a 0 (zero) ore,
determina il diritto del Lavoratore di percepire 0,60 centesimi di indennità per ciascuna
ora d’intensificazione effettuata con minore preavviso.
18. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno
proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni.
Tabella 1: Riepilogo delle maggiorazioni per Banca delle Ore
Banca delle Ore Maggiorazione
RON*
A. Intensificazione per le ore effettuate entro le 10 complessive giornaliere e le 48
complessive settimanali; nei contratti a tempo parziale, per le ore feriali
comprese nelle 8 ore complessive giornaliere e 40 ore complessive settimanale
5%
B. Intensificazione per le ore feriali eccedenti la decima ora giornaliera o la
quarantottesima ora settimanale; nel tempo parziale, oltre l’ottava ora
giornaliera e
la quarantesima ora settimanale
10%
C. Intensificazione per le ore effettuate in regime diurno in giorno di riposo 15%
D. Intensificazione per le ore effettuate in regime notturno 15%
E. Intensificazione per le ore effettuate in regime diurno festivo 15%
F. Intensificazione per le ore effettuate in regime notturno in giorno di riposo 20%
G. Intensificazione per le ore effettuate in regime notturno festivo 20%
H. Accredito in caso di cessazione o di mancata compensazione
(oltre alle lettere A. – G. che precedono)
15%
I. Indennità fissa di minor preavviso: da 24 a 0 ore: per ciascuna
ora d’intensificazione lavorata con minor preavviso 0,60 Euro/ora
*Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
19. Le maggiorazioni per ricorso alla Banca delle Ore non concorrono a formare la
base di calcolo delle retribuzioni differite e del T.F.R., essendo esse già
comprensive delle relative quote.
Cessione dei riposi e delle ferie
1. L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie eccedenti le
160 ore annuali e dei permessi, possono essere ceduti a titolo gratuito ai lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e
categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute,
hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori.
2. Tenuto conto che nel presente C.C.N.L. ordinariamente non vi sono ferie eccedenti le
160 ore annuali e non sono previsti permessi retribuiti in libera disponibilità del
lavoratore, al fine di permettere l’esercizio della solidarietà, le Parti concordano che i
saldi positivi della Banca delle Ore possono essere ceduti alle stesse condizioni previste
dalla Legge per le ferie e i permessi.
3. La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione della concreta situazione
dell’Istituto, delle caratteristiche del lavoro, delle esigenze di salvaguardia dei
Lavoratori e/o dei posti di lavoro, potrà derogare, temporaneamente e con motivate
ragioni, alla disciplina di cui sopra.
TITOLO 20 - MATERNITA’
Art. 131) Gravidanza e puerperio
1. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
2. Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS, a
domanda, provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
3. I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere, a tutti gli effetti,
computati nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità,
quattordicesima mensilità e alle ferie.
4. La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto
il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
5. In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a) esito negativo della prova;
b) licenziamento per giusta causa;
c) cessazione dell’attività dell’Azienda;
d) ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice è stata assunta, o
risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
TITOLO 22 – FERIE
Art. 132) Ferie: maturazione
1. Il Lavoratore dipendente al quale si applica il presente CCNL matura, ordinariamente,
un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto) giornate o, comunque, di 4
(quattro) settimane di calendario.
2. Per garantire 28 (ventotto) giorni solari di ferie ai Lavoratori “H24”, con turni:
“6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario “settimanale” di 48 (quarantotto) ore
(per 45,63 cicli “settimanali”, anzich è gli ordinari 52), vi è un fabbisogno di 168
(centosessantotto) ore per garantire le quattro settimane complete di ferie (28 : 8 =
3,5 cicli “settimanali” a 48 (quarantotto) ore ciascuno. Perciò̀̀, 3,5 x 48 = 168).
3. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato con la turnazione “H24: 6+1+1”, espresso
in ore, sarà di 168: 12 =14 (quattordici) ore.
4. Ciascuna settimana di ferie godute diminuirà il “monte ore di ferie maturate” di tanti
gruppi di ore quanti corrispondenti alle giornate lavorabili che sarebbero state
previste nella personale turnazione.
Art. 133) Ferie: regolamentazione
1. Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso
Accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate in più di 2 (due) periodi.
2. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità,
salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per cui al Lavoratore spetterà
la relativa indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.
3. La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con accredito mensile delle ore
maturate ed incremento delle ore godute.
4. Il saldo potrà essere, temporaneamente, negativo nella misura massima di 40
(quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel secondo e 160
(centosessanta) dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di
diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute al
Lavoratore, ivi compreso il T.F.R.
5. È facoltà dell’Azienda fissare, eccezionalmente, un periodo di ferie consecutive pari a
3 (tre) settimane; in tal caso il Lavoratore avrà diritto di precedenza nel fissare la 4°
(quarta) settimana.
6. Per le G.P.G., gli Addetti ai Servizi Fiduciari e i Lavoratori che prestano l’opera in
regolari turni periodici, l’Istituto, in accordo con i Lavoratori, predisporrà,
normalmente entro il 30 (trenta) aprile, il calendario estivo delle ferie che preveda il
godimento individuale di 2 (due) setti mane di ferie nel periodo 1° giugno – 30
settembre.
7. Il Lavoratore ha il diritto -dovere di programmare le settimane di ferie annuali
eccedenti a quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in deroga che potranno essere
raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue particolari esigenze, conciliate con
quelle di servizio.
8. Nella compilazione del calendario estivo delle ferie si terrà conto delle richieste dei
Lavoratori, compatibilmente alle esigenze di servizio e all’eventuale presenza di
minori nel nucleo familiare.
9. In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il
criterio della rotazione. Eccezionalmente, l’Istituto potrà richiamare il Lavoratore nel
corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del dipendente a completare detto
periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle documentate spese
sostenute per il rientro al lavoro e per l’importo necessario al ritorno in ferie.
10. Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale e per
i Lavoratori “H24” spetterà anche l’Indennità Mensile “6 + 1 + 1”.
11. La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini e regolarmente
certificata, nei casi previsti dal successivo Titolo, ne sospende il godimento.
12. Il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie, ma
solo in un successivo momento e previo accordo con l’Istituto.
13. Si ricorda che in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione datoriale potrà
essere sospesa nell’ipotesi di impossibilità d’effettuare la visita medica di controllo,
come previsto al successivo articolo “Malattia o Infortunio non professionali”.
14. La maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per
la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, ai fini della maturazione del rateo
di ferie del lavoratore in forza, le frazioni di mese superiori ai 14 (quattordici) giorni
si considerano come mese lavorato intero.
15. Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo assistito tra
l’Istituto e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie.
16. Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista dalla
Legge.
TITOLO 21 - MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 134) Malattia o infortunio non professionali
1. In caso di malattia o infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
Condizioni
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque,
normalmente entro le prime 4 (quattro) ore dall’inizio del mancato turno di lavoro,
mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all’Istituto
entro il giorno successivo dall’inizio dell’assenza. Sempre entro il giorno successivo
all’inizio dell’assenza, il lavoratore dovrà comunicare il numero di certificato
emesso dal medico curante.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate ragioni
d’impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti
decurtazioni retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari
previste.
Malattia:
Il “periodo di comporto contrattuale” deve essere calcolato per determinare
il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e del termine di
conservazione del suo rapporto di lavoro.
Periodo di
comporto
Esso ha le seguenti durate:
Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità: ha diritto di mantenimento
del posto per un massimo di 180 (centottanta) giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni
d’anzianità sono computati fino all’inizio dell’ultimo episodio di malattia o infortunio non sul
lavoro.
Oltre 2 (due) anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al mantenimento del posto per
assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di 180
(centottanta)giorni solari, con l’incremento di 10 (dieci) giorni solari per ciascun anno lavorato
oltre il biennio, ma con il limite di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva.
In ogni caso, il comporto contrattuale va calcolato entro il periodo mobile degli ultimi 5 (cinque)
anni.
Caso di unica malattia: se superiore a 180 (centottanta) giorni, anche non continuativi
con più certificati successivi, in caso di ricadute o in eventi morbosi frazionati (intervenuti, cioè,
entro 30 giorni dalla precedente cessazione ed individuati come “continuativi” dal Medico
Curante), purché senza esaurimento del periodo di comporto, l’anzianità ai fini del calcolo della
durata del successivo periodo di comporto, dovrà ripartire da 2 (due) anni (ovvero da 180
giorni), con incremento del residuo spettante non utilizzato e dei predetti 10 (dieci) giorni solari
per ciascun anno successivamente lavorato. In caso di astensione dal lavoro fino al termine del
periodo di comporto e d’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro, per il perdurare
di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, l’Azienda ha facoltà di recedere dal
rapporto di lavoro, per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo al Lavoratore la relativa
indennità sostitutiva di preavviso.
Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo
giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del
lavoro, computando entrambi i termini. Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco
temporale degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell'ultimo evento
morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio del comma
precedente. Nel caso di malattie non continuative, sia in riferimento all’integrazione datoriale,
sia per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto, si deve
considerare ogni singolo evento morboso che non sia “continuazione” del precedente.
Quando, invece, una successione di eventi morbosi fosse “continuazione” del primo, anche
con soluzione di continuità, si determinerà una prosecuzione della prima malattia, sia nella
decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il periodo di comporto sia nella
percentuale di integrazione datoriale da riconoscere al lavoratore. Tenuto conto che,
specialmente per le piccole realtà, vi è un’oggettiva difficoltà di rilevare correttamente e
tempestivamente il superamento del periodo di comporto contrattuale, si conviene che
l’Azienda possa procedere, in qualsiasi momento, al licenziamento per “giustificato motivo
soggettivo” del Lavoratore, ancora assente per malattia, entro 90 (novanta) giorni dal
superamento del periodo di comporto, qualora vi sia stato per tale intero periodo il costante
riconoscimento dell’integrazione datoriale all’indennità dovuta dall’INPS. Al licenziato per
superamento del periodo di comporto contrattuale, dovrà essere riconosciuta la relativa
indennità sostitutiva del preavviso. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce
alcuna comunicazione scritta entro i 5 (cinque) giorni dal termine del periodo di malattia, salvo
provata causa d’impossibilità o forza maggiore, al compiersi di tale termine, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti
Malattia:
Integrazione
Aziendale
all’Indennità
INPS
Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno, detto “periodo di Carenza”: per i lavoratori la
cui assenza sia dovuta a patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a
ricovero ospedaliero, che abbiano debitamente documentate tali circostanze, sarà
riconosciuta una retribuzione aziendale pari al 100% (cento per cento) della
Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con
quelli lavorativi secondo l’orario che avrebbe dovuto effettuare il lavoratore. Negli altri
casi, sarà riconosciuta una retribuzione da parte dell’azienda pari al 50% (cinquanta
per canto) della Retribuzione Giornaliera Normale.
Dal 4° (quarto) al 180° (centottantesimo) giorno: integrazione aziendale pari al
100% (cento per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale in caso di assenza
dovuta a patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero.
Il 100% per i primi 10 giorni di assenza nel corso dell’anno solare e poi il 75% per quelli
successivi nel caso di altre tipologie di mancanze.
In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS, la
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e
Conciliazione aggiornerà l’integrazione datoriale con il criterio
dell’invarianza complessiva.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS per superamento
dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, l’Azienda, per il periodo di
malattia dal 181° (centottantesimo) giorno fino al termine del periodo di
conservazione del posto, riconoscerà un’indennità pari al 50%
(cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale.
Malattia:
Retribuzione
Aziendale senza
Indennità INPS
Qualora l’imponibile previdenziale della categoria cui appartiene il Lavoratore non
fosse soggetto al prelievo contributivo contro la malattia e, quindi, al Lavoratore
non spettasse l’indennità INPS, ferma restando la disciplina generale prevista dal
presente articolo, al Lavoratore saranno dovute le medesime indennità previste nel
caso precedente.
Malattia: Norme
comuni
all’Integrazione
Aziendale
Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N. previste
dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo Regolamento.
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo, è
subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non sul lavoro da parte
dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per il
controllo delle assenze.
È diritto dell’Istituto rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote anticipate sia
per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per inadempienza del Lavoratore,
le erogazioni non siano state riconosciute dall’INPS come dovute.
Resta impregiudicato il diritto dell’Azienda di sospendere l’erogazione
dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, oltre al diritto
di attivare l’azione disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non sul lavoro o “in itinere” ascrivibile a responsabilità di
Terzo, resta salva la facoltà dell’Istituto di recuperare dal terzo responsabile i costi
sostenuti per o durante l’infortunio subito dal Lavoratore (retribuzione diretta,
indiretta, differita, contributi e risarcimenti), restando ceduta dal Lavoratore
all’Istituto la corrispondente azione di risarcimento del danno nei confronti del terzo
responsabile. Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua responsabilità, adare tempestiva
comunicazione dell'infortunio extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda,
precisando gli estremi del terzo responsabile e/o la sua compagnia di assicurazione,
nonché le circostanze dell'infortunio, fermo restando che, in assenza di
comunicazione, oltre ad essere soggetto all’azione disciplinare, risponde in solido con
in terzo responsabile.
Malattia: Ferie
Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospende la fruizione nelle
seguenti ipotesi:
malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso, nei
limiti di durata delle ferie programmate;
malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di calendario, per tutta la
durata,
Infortunio: Ferie
sempre nei limiti delle ferie programmate;
infortunio non professionale debitamente documentato, anche con la
Comunicazione sull’eventuale terzo responsabile.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi
di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento necessario per
assicurare l'espletamento della visita di controllo sullo stato di infermità, come
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
TITOLO 22 - MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 135) Malattia o Infortunio Professionali
a) In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi
infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto e l’Istituto non può
di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia all’INAIL o all’autorità
giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo
ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato
ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste
dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, salvo
i casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dall’inizio del
mancato turno di lavoro.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore
medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel
certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato
d’invalidità od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 270 (duecentosettanta) giorni
anche non consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.
Periodo di
comporto
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all’arco temporale
degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, a partire dalla data dell’inizio dell'ultimo
evento morboso.
Tenuto conto che, specialmente per le piccole realtà, vi è un’oggettiva difficoltà
di rilevare correttamente e tempestivamente il superamento del periodo di
comporto contrattuale, si conviene che l’Azienda possa procedere, in qualsiasi
momento, al licenziamento per giustificato motivo soggettivo del Lavoratore,
ancora assente, entro 60 (sessanta) giorni dal superamento del periodo di
comporto, con riconoscimento della relativa indennità sostitutiva del preavviso.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
entro i 5 (cinque) giorni dal termine del periodo d’infortunio o malattia
professionale, salvo provata causa d’impossibilità o forza maggiore, al compiersi
di tale termine, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di
malattia od infortunio professionali l’Azienda, quando ha optato per
l’applicazione dell’art. 70 T.U. 1124/1965, corrisponderà al Lavoratore
dipendente, alle normali scadenze di paga, un’anticipazione dell'indennità ed
un’integrazione nelle seguenti misure:
100% della Retribuzione Giornaliera Normale per tutta la durata dell’evento.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Integrazione
datoriale
Nei casi di applicazione dell’art. 70 del D.P.R. 1124/1965, l’Azienda s’impegna ad
anticipare per conto dell’INAIL, a titolo definitivo, le indennità dovute al
Lavoratore, rimanendo creditrice nei confronti dell’INAIL di quanto anticipato.
Nel caso di applicazione dell’art. 70 D.P.R. 1124/1965, l'indennità INAIL sarà
rimborsata all’Azienda che ne ha anticipato il trattamento e, qualora per
qualsiasi motivo il Dipendente venisse in possesso di tale indennità, dovrà
restituirla immediatamente all’Istituto.
L’integrazione a carico dell’Azienda non è dovuta se l’INAIL non corrisponde,
per qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca
l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza,
l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con
trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o
per l’infortunio non professionale. In tal caso, l’evento si sommerà ai periodi
considerati di comporto.
TITOLO 25 - ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 136) Aspettative non retribuite
1. Il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, sia non professionali o professionali, in
caso di unico evento grave e continuativo, periodicamente e correttamente
giustificato e documentato, potrà usufruire prima del compiersi del periodo di
comporto e previa richiesta scritta, di un’aspettativa di 6 (sei) mesi, nella quale non
decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell’anzianità per nessun istituto.
2. In caso di più malattie o infortuni, non professionali o professionali, il Lavoratore potrà
richiedere per scritto un periodo d’aspettativa non retribuita, sempre prima del
compiersi del periodo di comporto, la cui durata massima sarà di 10 (dieci) giorni per
ogni anno d’anzianità maturata oltre il secondo, con il massimo di 4 (quattro) mesi.
Per entrambe le aspettative che precedono, sarà necessario il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che siano esibiti dal Lavoratore regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia l’impossibilità alla
ripresa del lavoro (eventualmente accertabile dal Medico Competente o dalle
strutture pubbliche preposte).
3. Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione scritta
entro i 5 (cinque) giorni dal termine del periodo d’aspettativa, salvo provata causa
d’impossibilità o forza maggiore, al compiersi di tale termine, sarà considerato
dimissionario a tutti gli effetti.
TITOLO 23 - POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI O EXTRA PROFESSIONALI
Art. 137) Polizze infortuni professionali o extra professionali
1. Con accordo di Secondo livello tra le Parti, gli Istituti potranno garantire ai
Lavoratori, per il tramite dell’Ente Bilaterale, prestazioni assicurative per morte
e/o per invalidità permanente conseguenti a infortuni professionali o
extraprofessionali, in aggiunta ai trattamenti già in atto di natura legale e
contrattuale o in essere presso l’Azienda.
TITOLO 24 - GRATIFICA O TREDICESIMA MENSILITÀ E QUATTORDICESIMA
MENSILITA’
Art. 138) Tredicesima mensilità
1. In occasione della ricorrenza natalizia l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una
tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Lorda Mensile.
2. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà
dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di
servizio prestato.
3. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 (quattordici) giorni saranno
considerate mese intero.
4. Nei contratti a tempo determinato, la tredicesima mensilità potrà essere
anticipata anche in ratei mensili per 12 (dodici) mensilità annue (il rateo mensile
è l’importo della Retribuzione Lorda Mensile diviso 12).
5. Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è demandata alla Contrattazione
di Secondo livello territoriale, aziendale o, quando “ad personam”, essa è prevista
nella lettera d’assunzione del Lavoratore.
6. Nei casi di anticipo mensile dei valori di tredicesima, a dicembre si porranno a
conguaglio gli importi anticipati con l’importo effettivamente a tale data dovuto
al Lavoratore.
Art. 139) Quattordicesima mensilità
1. Non spetta ai lavoratori delle aziende che applicano il CCNL per la parte dei Servizi
Fiduciari.
2. In occasione della mensilità di giugno l’Azienda corrisponderà al Lavoratore la
quattordicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Lorda Mensile.
3. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità sarà
dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di
servizio prestato.
4. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 14 (quattordici) giorni saranno
considerate mese intero.
5. Nei contratti a tempo determinato, la quattordicesima mensilità potrà essere
anticipata anche in ratei mensili per 12 (dodici) mensilità annue (il rateo mensile
è l’importo della Retribuzione Lorda Mensile diviso 12).
6. Nei contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è demandata alla Contrattazione
di Secondo livello territoriale, aziendale o, quando “ad personam”, essa è prevista
nella lettera d’assunzione del Lavoratore.
7. Nei casi di anticipo mensile dei valori di quattordicesima, in occasione della
mensilità di giugno, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’importo
effettivamente a tale data dovuto al Lavoratore.
TITOLO 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 140) Trattamento di fine rapporto
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il Trattamento
di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua
da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del
novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Lorde Mensili dell’anno e
delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
2. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di
fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e
supplementare, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme
eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi
d’esecuzione della prestazione quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di
lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della
Contrattazione di secondo livello.
3. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non
goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive.
4. Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della
Retribuzione Lorda Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori a 14 (quattordici) giorni.
Art. 141) La corresponsione del TFR
1. Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al
Dipendente, deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di
cessazione dal servizio o, ai fini della corretta elaborazione del tasso di
rivalutazione, di cui al la Legge 29 maggio 1982, n. 297, il mese successivo alla
scadenza del normale pagamento delle competenze di fine rapporto.
2. Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.
Art. 142) Anticipo del TFR
1. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 (otto) anni di servizio presso
l’Istituto/Impresa/Azienda, quando mantiene presso lo stesso il TFR, in costanza
di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al
70% (settanta percento) del trattamento lordo maturato al momento della
richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• preliminare di acquisto della prima casa d’abitazione per sé
o per i figli, documentato con atto notarile;
• ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del
lavoratore, documentata da copia delle fatture per un
importo pari ad almeno il doppio dell’anticipazione.
2. Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% (dieci
percento) dei potenziali aventi diritto e, comunque, entro il limite del 4% (quattro
percento) del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).
3. Ai sensi dell’art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto
potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre
1971, n. 1204 , di cui agli artt. 5 e 6 della L. 53/2000. L’anticipazione sarà
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo.
4. Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante
partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca
il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
a) l’atto costitutivo della società cooperativa;
b) la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa,
autenticata dal notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da
parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
c) la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
d) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
5. Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il
caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.
6. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni
potranno essere concesse anche:
a) in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa
d’abitazione del Lavoratore, purché entro la metà dell’importo di spesa
idoneamente documentato;
b) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità
riconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;
c) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta,
in caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza
frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
d) in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2001, 151, per
le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto
per l’adozione e l’affidamento, purché ciò risulti da idonea documentazione.
7. La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata
secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza
spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie.
8. Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola
volta. L’anticipazione, dal mese della sua erogazione, è detratta, a tutti gli effetti,
dal Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.
TITOLO 26 - CODICE DISCIPLINARE: ALTRI POTERI DELL’ISTITUTO
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 143) Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo:
A. Controlli c.d. “difensivi”
1. Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela del
patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, possono essere installati
impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente previo Accordo collettivo
stipulato tra Istituto e la RSA/RST o previa Autorizzazione dell’I.T.L. competente.
2. In assenza di Accordo collettivo o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro, saranno applicatele sanzioni penali previste dalla Legge.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
1. Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle
presenze o richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà necessario il
preventivo Accordo o Autorizzazione.
2. L’utilizzo delle informazioni raccolte mediante tali strumenti potrà, però, avvenire
a condizione che sia stata data al lavoratore e alla RSA/RST adeguata informazione
dei modi d'uso e di controllo.
3. I singoli Istituti dovranno recepire la presente disciplina con apposito
Regolamento interno, in modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela dei
Lavoratori e del servizio, anche in funzione dello sviluppo tecnologico presente in
azienda.
4. In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai lavoratori,
saranno applicate le sanzioni penali previste dalla Legge.
C. Norme comuni
1. Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle precedenti
lettere A. e B. saranno utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (motivi
disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purché vi sia stato il rispetto delle
informazioni dovute, dei principi di correttezza, pertinenza, non eccedenza del
trattamento e non siano forme di sorveglianza persecutorie, così come disposto
dal Reg.to UE 679/2016.
Art. 144) Potere Disciplinare
1. Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale dipendente comporta il
diritto del Datore di lavoro all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in
relazione all’entità delle infrazioni/mancanze, alla loro eventuale recidiva e alle
circostanze concomitanti:
a) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (non necessita di preventiva
contestazione);
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della retribuzione
oraria;
d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10
(dieci) giorni;
e) licenziamento disciplinare.
2. Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale
sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione formale al Lavoratore
dell’addebito ed ascoltarlo a sua difesa.
3. Tale comunicazione dovrà essere evidente da atto scritto e dovrà contenere
l’indicazione di tempo e di luogo dell’infrazione, precisando la norma contrattuale
e/o Legale che si presume essere stata disattesa e/o violata.
4. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al
contempo, di essere ascoltato dall’Istituto, anche facendosi assistere da un suo
Assistente delegato.
5. Tale richiesta dovrà essere tempestiva, in modo che l’incontro avvenga,
comunque, entro il termine a difesa di 5 (cinque) giorni lavorativi.
6. In ogni caso, avendo la contestazione forma scritta, dovrà privilegiarsi la stessa
forma anche per la giustificazione e la sola audizione, salvo proroga concordata,
dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro i termini legali prescritti.
7. L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire
entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al
Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà essere comunicata
allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o
comunicazione scritta con sottoscrizione di ricevuta (raccomandata a mano).
Art. 145) Rimprovero scritto
1. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del
Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale (c.d.
“recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo
determinato un danno effettivo all’Istituto, siano potenzialmente dannose. A
titolo esemplificativo:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
c) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o delle proprie
mansioni senza aver causato danno apprezzabile.
Art. 146) Multa
1. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo quattro
ore di R.O.N.), nei confronti del Lavoratore recidivo a rimproveri verbali e scritti per le
medesime fattispecie previste con la sanzione del richiamo scritto o che abbia
determinato un danno all’Istituto involontario, ma riconducibile a mancata diligenza. A
titolo esemplificativo:
a) sia recidivo nel compiere lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) senza giustificazione sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di
adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
e) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione fino a trenta minuti senza
comprovata giustificazione;
f) non dia immediata notizia all’Istituto di ogni mutamento del proprio domicilio
e residenza;
g) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
h) non dia immediata notizia all’Istituto di un infortunio occorso, anche
senza danno apprezzabile per l’infortunato;
i) si presenti al lavoro in stato di lieve alterazione etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti.
j) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero
scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale, fermo
restando che, nel caso del punto e), è impregiudicato il diritto dell’Istituto
di trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Art. 147) Sospensione
1. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei
termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni), nei confronti del Lavoratore
che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza etilica o da sostanze
psicotrope o stupefacenti;
c) non dia immediata notizia all’Istituto di ogni mutamento della propria dimora
durante i congedi o la malattia;
d) non dia immediata notizia all’Istituto di un infortunio occorso con danno
apprezzabile per l’infortunato;
e) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti,
senza comprovata giustificazione;
f) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni;
g) fumi dove ciò è vietato, senza provocare effettivo pregiudizio alla incolumità
delle persone o alla sicurezza degli impianti;
h) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di
malattia/infortunio;
i) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’Istituto;
j) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a
multa o a rimprovero scritto.
Art. 148) Licenziamento disciplinare
1. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale o
risarcimento, si applica per le infrazioni di seguito indicate.
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro per più di 2 (due) giorni consecutivi, o per più di 3 (tre)
giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b) commetta grave violazione dei suoi obblighi;
c) commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro;
d) commetta abuso di fiducia o concorrenza al proprio Istituto o violazione del segreto
d’ufficio;
e) svolga, in concorrenza con l’attività dell’Istituto, prestazioni lavorative, per conto
proprio o altrui, al di fuori dell’orario di lavoro;
f) mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell’Istituto,
dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g) falsifichi le scritture contabili dell’Istituto, con o senza trarne personale beneficio;
h) si assenti reiteratamente dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di due ore nel
corso del turno di servizio senza adeguata giustificazione;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo rischio di
danno potenziale all’Istituto;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi,
pur senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k) abbia commesso molestie sessuali, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso “mobbing”, pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
m) in caso d’incidente subito con responsabilità di un estraneo, colpevolmente non
comunichi il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile, determinando così
nocumento all’Istituto;
n) sia condannato ad una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per azione
non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma che leda la figura
morale del lavoratore;
o) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere provvisionali,
la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico o determini
danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
p) riproduca o asporti schizzi o disegni, di macchine, di utensili o di altri oggetti o documenti
di proprietà dell’Istituto o del Committente;
q) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle
eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato
dall’Istituto ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le
norme di Legge e le disposizioni contrattuali;
r) commetta recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in qualunque delle infrazioni
che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
1. Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano tali da rendere
impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed
irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo:
a) violi l’obbligo di fedeltà all’Istituto, comunicando a terze notizie e informazioni
riservate e/o riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o altri
oggetti di proprietà dell’Istituto o del Committente;
b) svolga, in concorrenza con l’attività dell’Istituto, prestazioni lavorative, per conto
proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o
dell’aspettativa, ancorché non retribuita, presti lavoro subordinato a terzi, anche non
formalmente retribuito, ivi compreso per Affectionis vel benevolentiae causa;
d) simuli stato di malattia od infortunio, sia professionale che non professionale,
percependo illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa integrazione
datoriale;
e) sia assente ingiustificato dal lavoro da oltre cinque giorni;
f) commetta nei confronti dell’Istituto furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili
reati;
g) falsifichi le scritture contabili dell’Istituto, traendone personale beneficio;
h) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente danno all’Istituto o al
Cliente;
i) commetta violenza privata nei confronti dell’Istituto e dei colleghi, con pericolo di
reiterazione;
j) abbia commesso comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso comprovato comportamento di “mobbing” con pericolo di reiterazione;
l) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e
l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle
attrezzature, impianti o materiali dell’Istituto;
m) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi,
con manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
n) fumi dove ciò possa provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla
sicurezza degli impianti o delle cose.
2. Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente punto B)
“Licenziamento per giusta causa”, l’Istituto, con effetto immediato, potrà disporre la
sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 25
(venticinque) giorni, al solo fine di consentire l’esaurirsi della procedura di
contestazione ex art.7, L. 300/1970.
3. Nel caso in cui l’Istituto decida di procedere al licenziamento per giusta causa, il
periodo di sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo assumendo la qualifica di “aspettativa non retribuita”.
4. Qualora l’Istituto non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare dovrà essere retribuito.
5. Il Lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati, a norma di
Legge è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
Art. 149) Risarcimento dei danni
1. I danni e le perdite imputabili a grave ed accertato dolo, colpa o negligenza del
Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, devono essere
preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore dell’Istituto (ex. art 7 L.
300/70). L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato
o equitativamente valutato) sarà trattenuto ratealmente dalla retribuzione mensile
nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Paga lorda di Fatto spettante.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà
essere effettuata sull'intero ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spetti al
Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di Legge.
Art. 150) Preavviso attivo
1. Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del
datore di lavoro che, nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita
e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle
Parti Sociali attraverso gli Enti Bilaterali.
2. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei
lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
3. Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta
causa, il datore di lavoro, con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore,
acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di attuazione di cui al
presente articolo.
4. Il datore di lavoro trasmette, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione
di recesso del rapporto di lavoro, all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione,
denominata “comunicazione di preavviso attivo”, contenente le seguenti
informazioni:
▪ dati del lavoratore;
▪ data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
▪ inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
▪ dati del datore di lavoro;
▪ settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
5. Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di
lavoro presente fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con
riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal lavoratore in uscita
al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
6. In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale
attiverà la Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova
occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete.
IL SISTEMA DELLA BILATERALITA’
ENTI BILATERALI
Art. 151) Ente Bilaterale e Organismo Paritetico
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento
delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione,
formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia
attive che passive, interpretazione delle norme contrattuali e quanto demandato dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
2. L’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. L’Ente può aderire ad ulteriori organismi atti al coordinamento delle attività di
Politiche del Lavoro.
4. L’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei
comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finaliz zate, tra
l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di
informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e
formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e
iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale,
anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anch e in
collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le
condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria
dei Quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti
di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali e ne
coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto
dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso
fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p) può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a
favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali
potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione
continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
5. L’Ente svolge inoltre, attraverso la Commissioni di Mercato del Lavoro, composta dai
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali
alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato,
contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro intermittente,
nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente dispone un’apposita Commissione
Nazionale di Certificazione.
7. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente può essere riconosciuto mandato
circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di
applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’at tuazione delle
norme contrattuali.
8. L’Ente può essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai
sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove
modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento
retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte
quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti.
9. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà avviare, partecipare o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento
dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società ,
Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
10. Gli organi di gestione dell’Ente saranno composti su base paritetica tra
l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
11. La costituzione degli Enti Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nazionale che ne regola il funzionamento con apposito
regolamento.
Organismo Paritetico
1. Le Parti concordano che l’Ente, nella sua qualità di Organismo Paritetico, costituisce lo
strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene
sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.lgs. 81/08.
2. l’Ente è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite
dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL
sottoscritti dalle OOSS firmatarie;
3. l’Ente attua ogni utile iniziativa e in particolare:
• supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
• svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza
ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di
adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso
l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una
attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS
81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività.
4. l’Ente istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente per:
• Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente
competenti del nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
• Dare comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al
sistema dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
• Esercitare le attività previste dagli organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. e svolgere ogni altra funzione ed affidata dalla legge italiana o europea e quanto
deliberato e regolamentato dall’Ente.
Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento nel quale confluiscono i dati forniti dai datori
di lavoro, associazioni datoriali, associazioni dei datori di lavoro, lavoratori occupati e
non, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale, ricollocazione.
2. A tal fine l’Osservatorio:
a) riceve le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente, con cadenza semestrale,
i risultati trasmessigli dagli Enti Territoriali;
b) riceve, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato
nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale;
c) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o
aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
Enti Bilaterali Territoriali
1. L’Ente Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle
Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, ricollocazione e a tal fine
promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le
Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei
lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in
processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che
partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri
interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di
lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in
collegamento con L’Ente Nazionale e con la Rete Nazionale dei Lavori;
e) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti
corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale
e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli
accordi territoriali in materia;
h) l’Ente Territoriale svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a
livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di
apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time
e lavoro intermittente;
i) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Ente Territoriale si avvale di
apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite a
tale scopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta
presenza a livello locale;
j) l’Ente Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di
formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e
altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli
organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità
di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto.
Finanziamento Ente Bilaterale
1. Il contributo mensile da destinare all’Ente che verrà scelto è per 12 mensilità ed è stabilito
nella misura indicata nella tabella di seguito ; nella stessa è indicata la quota a carico del
datore e la quota parte a carico del dipendente; tale importo non è riproporzionabile in caso
di rapporto di lavoro part time.
Commissioni Paritetiche
1. Le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica di Certificazione, Garanzia e
Conciliazione, anche Regionale, con sede presso l’Ente Bilaterale, e composta
pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) certificare i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una
prestazione di lavoro e quanto demandato dalla normativa vigente
b) esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione ed applicazione del
presente CCNL e della contrattazione di II livello, ivi compresi i cd. "contratti di prossimità"
di cui all’art. 8 della legge n. 148/2011 e s.m.i.;
c) tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale
o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di
agitazione sindacale;
d) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico “premio di produzione”
in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di II livello;
e) verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l’effettiva
applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di
tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e s.m.i„ in ordine all’attuazione de lle parti
normativa e/o obbligatoria;
f) esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di
dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g) esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle
esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
h) verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini
del P.F.I. come previsto dal presente CCNL;
i) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicata nel presente
CCNL. Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni
regionali verrà costituita un’apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
2. Le parti convengono di costituire un’ulteriore commissione, anche Regionale, con sede
presso l’Ente Bilaterale e dotata di rispettivo regolamento:
• Commissione di Mercato del Lavoro che svolge, attraverso gli osservatori attività in
materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno reddito,
politiche attive e passive del lavoro
Art. 152) Elemento retributivo perequativo per i lavoratori con contratto inferiore al 12 mesi
1. Per tutti i lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 6 mesi, ai quali
non competono le prestazioni Integrative dell'Ente Bilaterale, sarà corrisposto dal
datore di lavoro un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo
pari ad € 20,00, per 13 mensilità, utili alla determinazione dei ratei di mensilità differita,
ferie e TPR spettanti.
2. Tale EDR spetterà anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato,
quando tale proroga è inferiore od uguale a 6 mesi. In caso di rapporto a tempo
determinato di durata inferiore a 6 mesi, non saranno dovute al lavoratore le
prestazioni.
Art. 153) Welfare contrattuale e Privacy
1. A far data dalla stipula del presente CCNL le aziende dovranno mettere a disposizione di
tutti i Lavoratori dipendenti strumenti di welfare, il cui valore dovrà essere stabilito nel
regolamento aziendale
2. Negli accordi di II° livello. I lavoratori potranno beneficiare di beni e servizi di welfare fino
a concorrenza del medesimo valore stabilito entro il 31/12 dell’anno di riferimento.
3. Le somme residue non fruite entro il 31 dicembre di ciascun’annualità non potranno
essere riportate a nuovo, né monetizzate a favore dal lavoratore, fatta eccezione per
l’ipotesi di comprovata responsabilità dell’azienda.
4. In merito a tutto ciò che riguarda la garanzia della protezione dei dati personali, sensibili,
sanitari e giudiziari si fa riferimento alla normativa cogente Reg. EU 679/2016 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 154) Composizione delle controversie
1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente
contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o
plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo
di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n.183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di
controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge
n.300/1970 e successiva Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare,
ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art.7 della Legge n.604/1966.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione
dell’Ente bilaterale. Resta salva la facoltà dell’ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze
di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di
Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio
rientrante nel loro ambito di competenza
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Art.155) Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
1. La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’Ente Bilaterale per sigla
datoriale competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima
composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente
Bilaterale competente per sigla datoriale.
Art.156) Attivazione della procedura di conciliazione
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale
sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiest a alla Commissione di
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della
richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Art.157) Richiesta del tentativo di conciliazione
1. La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica,
associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta
nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazion e Datoriale
firmataria del presente CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto
ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la
quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e
delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il
luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura
Art.158 ) Convocazioni delle parti
1. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il
luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla
parte interessata la relativa attestazione.
Art.159) Istruttoria
1. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà
di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
2. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con
la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da
parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un
accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art.160) Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve
contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al
quale fa riferimento la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro
rappresentanti;
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i
componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista
efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.411 c.p.c.
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione
che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite
dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del
Lavoro territorialmente competente.
4. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal
giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità
formale del verbale di conciliazione.
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale
le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di
Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione d ella
controversia.
Art.161) Risoluzione bonaria della controversia
1. Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede
sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso
spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del
combinato disposto degli art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411 c.p.c.
APPALTI
Art. 162) Appalto: caso in cui l’Istituto è l’Appaltante
1. L’Istituto che applica il presente CCNL non può appaltare i lavori direttamente pertinenti alla
sua attività principale, esclusi quelli di manutenzione, anche ordinaria, pulizie e logistica.
2. È, pertanto, ammesso l’appalto di lavori accessori in tutti i casi imposti da esigenze tecniche,
organizzative, gestionali ed economiche e quando ciò sia richiesto dalla particolarità della
prestazione. Tali appalti sono sempre leciti quando siano richiesti particolari attrezzature e
competenze non presenti nell’organizzazione dell’Istituto e proprie dell’Appaltatore, o
quando i profili d’orario delle prestazioni richieste siano nettamente diversi da quelli
normalmente praticati dall’Appaltante.
3. L’Azienda appaltante dovrà accertare il rispetto delle norme contrattuali e legali sulla
sicurezza e l’igiene del lavoro e ambientale, sulla formazione, sulla previdenza, sulle
assicurazioni e sui trattamenti economici e normativi riservati al personale dell’Azienda
appaltatrice, che operi per conto dell’Istituto appaltante.
4. I Lavoratori dell’Aziende appaltatrici, quando lavorino presso l’Appaltante per l’intero orario
di lavoro, di norma avranno diritto a fruire dei servizi di mensa eventualmente presenti
nell’Istituto appaltante, il cui costo sarà concordato tra Appaltante e Azienda appaltatrice,
mantenendo per i lavoratori dell’Appaltatrice parità di condizioni con quelli dell’Appaltante.
5. La Commissione Bilaterale Competente, a richiesta dell’Appaltante o dell’Appaltatore che
applichino il presente CCNL o dei loro Lavoratori, potrà certificare, a norma di Legge e
conformemente al Regolamento, la regolarità del contratto d’appalto.
Art. 163) Appalto: ipotesi in cui l’Istituto è l’Appaltatore
1. L’Istituto appaltatore che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi
che:
• l’appalto sia lecito;
• siano rispettate nell’ambito di lavoro dell’Appaltante le condizioni di sicurezza ed
igiene del lavoro e ambientale;
• siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale,
correlate ai rischi eventualmente presenti presso l’Appaltante e che le G.P.G.
impiegate nell’appalto siano assicurate sui rischi presenti presso l’Appaltante;
• sia chiara la disciplina del lavoro applicabile per i propri Dipendenti presso
l’Appaltante e che siano noti i preposti cui i propri Lavoratori faranno riferimento
nel corso dell’appalto.
2. L’Appaltante ha diritto di formulare all’Appaltatrice le richieste connesse alle
caratteristiche del servizio appaltato, ma i dettagli di esecuzione e le disposizioni
normative e del lavoro dovranno essere trasmesse ai Lavoratori dell’Istituto
appaltatore solo dal personale da esso preposto.
3. Il potere disciplinare sul personale dell’Azienda appaltatrice compete esclusivamente
a quest’ultima.
4. L’Appaltante potrà solo segnalare all’Appaltatore le eventuali condotte censurabili del
personale addetto all’appalto.
5. A norma di Legge e delle interpretazioni Ministeriali, l’appalto è lecito quando
l’Istituto:
a) dispone dei mezzi strumentali necessari , ovvero abbia in proprietà̀̀ tali
mezzi o che ne abbia la disposizione (leasing, affitto, comodato ecc.), per l’uso
esclusivo dei propri Lavoratori, e provveda alla loro gestione, manutenzione e al
loro adeguamento alle disposizioni di sicurezza.
b) esercita effettivamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
Lavoratori impiegati nell’appalto, come tale, solo l’Istituto, nei confronti dei propri
Lavoratori impiegati nell’appalto, potrà stabilire l’orario e le procedure di lavoro, i
turni, concedere i permessi ed attivare le eventuali azioni disciplinari.
c) assume il rischio d’impresa, assicurando l’esecuzione dell’appalto anche
in caso di malattia, infortunio, ferie, permessi o cessazione del Lavoratore,
provvedendo alla formazione, alle sostituzioni e all’integrazione del personale
necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio.
6. La Commissione Bilaterale competente, a richiesta dell’Appaltatore o
dell’Appaltante che applichino il presente CCNL o dei loro lavoratori, potrà
certificare, a norma di Legge e conformemente al Regolamento, la regolarità del
contratto d’appalto.
Art. 164) Appalto: solidarietà nelle obbligazioni tra Appaltante e Appaltatore
1. A norma di legge, l’Appaltante è obbligato in solido con l’Appaltatore, entro il
limite di 2 (due) anni dalla cessazione dell’appalto a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e di fine rapporto, nonché al versamento dei relativi
contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti nel corso dell’appalto.
2. La “solidarietà” potrà essere esclusa, o ridotta, solo mediante Certificazione
dell’Appalto, da parte della competente Commissione Bilaterale Nazionale, e con
Accordo Aziendale di secondo livello, sottoscritto dai Lavoratori impiegati
nell’impresa Appaltatrice.
Art. 165) Cambio di appalto: procedura di assunzione obbligatoria
1. Nell’ipotesi in cui vi sia un cambio di appalto il subentrante dovrà assumere, con le
procedure previste di seguito , almeno l’80% (ottanta per cento) del personale
richiesto nell’appalto, con gli arrotondamenti all’unità più vicina o, in caso di parità,
all’unità superiore.
2. Il presente obbligo non si applica qualora l’Istituto subentrante abbia:
▪ avuto, nella Provincia interessata e nel semestre precedente
all’acquisizione dell’appalto, una sospensione collettiva dal lavoro con
o senza ricorso all’integrazione salariale o con l’utilizzo obbligatorio di
ferie residue, per tempi complessivi almeno pari al 10% (dieci per
cento) delle ore lavorabili dal personale diretto impiegato nella stessa
Provincia;
▪ o attivato le procedure di licenziamento per riduzione collettiva di
personale;
▪ o avviato procedura concorsuale.
3. Parimenti, l’Istituto subentrante sarà esonerato dall’acquisizione del personale
dell’Istituto uscente, qualora le sue G.P.G. ne rifiutassero l’assunzione.
4. Resta inteso che, le proposte di assunzione di personale dell’Istituto uscente non
potranno essere complessivamente peggiori rispetto a quelle mediamente già
praticate al personale dell’Istituto subentrante di analoga mansione e anzianità di
servizio.
Art. 166) Dichiarazione dell’Istituto uscente
1) In caso di cessazione di appalto, ogni qualvolta si verifichino le condizioni previste al
precedente articolo l’Istituto uscente, che ne abbia l’interesse, almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza dell’appalto, dovrà:
• comunicare formalmente all’Istituto subentrante il proprio motivato
interesse alla cessione del personale impiegato nell’appalto perduto;
• fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei nominativi dei
lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, siano stati impiegati nell’appalto per
almeno l’80% (ottanta per cento) del loro tempo lavorato presso l’Istituto;
• favorire la verifica e la selezione da parte dell’Istituto subentrante del
personale presente nell’elenco dei potenziali esuberi di cui al punto 2) che
precede.
Art. 167) Verifiche dell’Istituto subentrante
1) L’Istituto subentrante che ha acquisito l’appalto avrà diritto di operare tra i lavoratori
della lista di cui al punto 2) dell’articolo che precede, tutte le ordinarie verifiche
preassuntive e formulare a tali lavoratori le proposte scritte di futura assunzione,
comprendenti il dettaglio delle condizioni che saranno praticate: medesime mansioni
con eventuale nuovo CCNL applicato, livello d’inquadramento conforme alle previsioni
del nuovo CCNL, retribuzione, indennità, monetizzazioni e condizioni normative.
2) Il lavoratore potrà sottoscrivere “per accettazione” tali condizioni e, in tal caso, ne
conseguirà la cessazione dall’Istituto uscente nell’ultimo giorno dell’appalto e
l’assunzione nell’Istituto subentrante, normalmente dal primo giorno del nuovo
appalto, ritenendosi così reciprocamente assolti gli obblighi di preavviso contrattuali.
Art. 168) G a r a n z i e
1. Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel presente Titolo,
le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le seguenti procedure di garanzia:
• l’Istituto uscente: potrà far verificare la presenza delle condizioni di procedura e
il numero dei lavoratori interessati ai quali l’Istituto subentrante dovrà
formulare la proposta di assunzione, presso la Commissione Bilaterale
Provinciale di Certificazione e Conciliazione o l’Ispettorato del Lavoro
territorialmente, per tale intendendosi quella del luogo ove avviene l’appalto o,
in caso di servizio su diverse province, della sede legale dell’Istituto subentrante;
2. il Lavoratore: avrà diritto di far accertare la rispondenza della proposta di assunzione ai
criteri previsti ai precedenti articoli, alternativamente:
▪ dalla R.S.A. dell’Istituto subentrante;
▪ dalla Commissione Bilaterale Provinciale di Certificazione e Conciliazione della
sede ove opera l’Istituto subentrante;
▪ dalla l’Ispettorato del Lavoro territorialmente.
3. l’Istituto subentrante: potrà accertare tramite l’Ente Bilaterale. competente per la sede
dell’Istituto uscente, il numero dei lavoratori dell’Istituto prima impiegati nell’appalto e,
quindi, interessati alla procedura. Inoltre, avrà diritto a far accertare che effettivamente
i lavoratori dichiarati da tale Istituto siano stati impiegati nell’ultimo semestre in modo
esclusivo presso l’Appaltante o, almeno, per l’80% (ottanta per cento) del tempo da loro
lavorato.
4. Per gli incontri di coordinamento, gli Istituti interessati sceglieranno le sedi opportune
al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori interessati e/o dei loro
Rappresentanti.
Art. 169) Rifiuto del lavoratore
1. In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’Istituto subentrante, quest’ultimo
sarà esonerato dalla relativa unità di assunzione, ma dovrà documentare all’Istituto
uscente gli estremi della proposta formulata al lavoratore e del relativo rifiuto.
Art. 170) Principi in caso d’inapplicabilità della procedura
1. In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di cambio
d’appalto, le Parti concordano che l’Istituto subentrante esamini con favore
l’assunzione del personale già impiegato, con il duplice obiettivo di:
- garantire la continuità e la qualità del servizio;
- salvaguardare, per quanto possibile, i Lavoratori prima occupati.
Art. 171) Condizioni particolari
1. Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite, anche solo
in caso di necessità, dalla Contrattazione aziendale di secondo livello dell’Istituto
subentrante.
Art. 172) Tempi
1. Le procedure di cui agli articoli che precedono dovranno iniziare almeno30 (trenta)
giorni prima del cambio e concludersi almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della
scadenza dell’appalto.
2. Tenuto conto del tempo mediamente necessario per l’emissione di Decreti prefettizi e
dei porti d’arma (almeno 60 giorni), le Parti, al fine di garantire l’equilibrato esercizio
dei diritti di tutti i soggetti rappresentati, concordano che gli Istituti richiedano che la
data di effettivo cambio dell’appalto sia, normalmente, loro comunicata
dall’Appaltante con 90 (novanta) giorni di preavviso, con il minimo di 31 giorni.
3. L’Istituto subentrante, in caso di preavviso dell’appaltatore uscente inferiore a 30
(trenta) giorni, avrà diritto al motivato esonero dalla procedura del presente Titolo,
ferme restando le eventuali responsabilità in capo all’Appaltante.
Art. 173) Preavviso
1. Gli Istituti che applicano il presente CCNL, al fine di favorire al massimo l’esercizio delle
tutele e dei diritti regolamentati dal presente Titolo dovranno espressamente e
tempestivamente richiedere all’Appaltante il rispetto obbligatorio del preavviso
minimo di cui all’art. 175 che precede.
Art. 174) Armonizzazione con altri CCNL e normative inerenti Cambio di appalto
1. Le Parti stipulanti ilpresente CCNL, al solo fine di favorire il mantenimento dei livelli
occupazionali, convengono di stabilire che le clausole di salvaguardia di cui agli articoli
precedenti, siano applicabili a tutti gli Istituti di Vigilanza uscenti,a prescindere dal CCNL
da loro applicato, permettendo così a tutte le GPG di poter accedere alle predette
regoledi cambio appalto, anche quando il presente CCNL sia applicato dal solo Istituto
subentrante.
2. Viceversa, nel caso in cui sia il solo Istituto uscente ad applicare il presente CCNL, le
clausole di salvaguardia di cui al presente Titolo, sempre al fine di favorire il
mantenimento dei livelli occupazionali, con accordo tra le Parti dei due Istituti, saranno
armonizzate con la disciplina contrattuale dell’Istituto subentrante.
TITOLO 28 - PORTO D’ARMI E PATENTE
Art. 175) Rinnovo e sospensione del Porto d’armi
1. Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a Guardia Particolare
Giurata e della relativa licenza di porto d'armi è a completo carico del Datore di lavoro.
Sono altresì a carico del Datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno
nazionale e le esercitazioni semestrali, ivi compreso il tempo necessario alla loro
effettuazione.
2. Gli Istituti s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni
emanate in materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle
documentazioni avvengano alle normali scadenze.
3. Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a Guardia
Particolare Giurata e/o della licenza di porto d'armi, il datore di lavoro potrà
sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
4. Trascorso un periodo di almeno 90 (novanta) giorni di calendario senza che il
lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro
potrà risolvere il rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta, senza necessità
di preavviso o indennità sostitutiva.
Art. 176) Ritiro Patente
1. La GPG addetta ai servizi stradali quali: interventista, servizi ispettivi, servizi
stradali di zona, ecc., alla quale sia stata ritirata, durante il lavoro o per esso la
patente di guida per motivi che non comportino il licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo soggettivo, sarà sospesa “ per impossibilità
sopravvenuta”, con diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a un
mese per ciascun anno lavorato, fino a un massimo di 6 (sei) mesi. Durante la
sospensione, la G.P.G. avrà diritto a un’indennità pari al 50% della Retribuzione
Mensile Normale e non potrà svolgere alcuna attività retribuita (o non retribuita).
In caso contrario, l’Istituto potrà recedere per giusta causa.
2. In alternativa alla sospensione con conservazione del posto ed erogazione
dell’indennità predetta, la G.P.G. potrà essere adibita ad altri lavori ed in questo
caso percepirà la retribuzione del livello nel quale presta il servizio. Qualora la G.P.G.
dia le dimissioni, o comunque, cessi il lavoro entro un anno dal ritiro della patente,
l’Istituto avrà diritto di trattenere dalle competenze di fine rapporto a qualsiasi
titolo dovute, fino a concorrenza, il 50% (cinquanta per cento) delle indennità
riconosciute durante il periodo di sospensione della patente. In caso di cessazione
intervenuta oltre il 12° (dodicesimo) mese dal ritiro della patente, la percentuale
di trattenuta delle indennità riconosciute, diminuirà del 5% (cinque percento) per
ciascun mese effettivamente lavorato oltre il 12° (dodicesimo) mese.
3. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il termine di 6 (sei) mesi, oppure la
GPG non accettasse di essere adibito a mansioni alternative, l’Istituto procederà
alla risoluzione del rapporto di lavoro “per giustificato motivo soggettivo”.
4. In tal caso, alla GPG sarà riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre
competenze di fine rapporto maturate con conguaglio, sempre fino a concorrenza,
del 75% (settantacinque percento) delle indennità già erogate dall’Istituto durante
la sospensione.
5. Nell'ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per comportamenti o fatti
addebitabili alla GPG fuori dalle proprie mansioni, l’Istituto non erogherà
l’indennità di cui al presente articolo, ferma restando la possibilità del lavoratore di
richiedere un’aspettativa non retribuita, con conservazione del posto di lavoro, per
un tempo massimo di 3 (tre) mesi, superati i quali l’Istituto potrà recedere per
“impossibilità sopravvenuta”.
6. Il lavoratore al quale sia ritirata la patente è tenuto ad informare immediatamente
per iscritto l’Istituto del ritiro .Il lavoratore che guidi durante il periodo di ritiro della
patente è passibile di licenziamento per giusta causa ed è responsabile dei danni
diretti e indiretti subiti dall’Azienda.
7. L’Istituto potrà assicurarsi contro il rischio del ritiro della patente delle GPG, anche
senza che sia modificata la predetta disciplina
Per VALITALIA PMI per FESICA
Per UNCI
Per ITALPMI
Per CONFIMPRESEITALIA
Per ASSOESERCENTI
Per AiFOS