CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Preziosa-controricorrente-nonché controLa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1199/2021 depositatail 23/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/20261.- Con il ricorso Siena NPL – quale avente causa di Banca MPS in forzadi contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del 20.12.2017–impugna la sentenza della Corte d’appello di Bari nella parte in cuiaccogliendo il gravame proposto dal garante [OSCURATO:PERSONA] harespinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di condanna del medesimo qualefideiussore di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola, al pagamento insolido con il debitore principale nei limiti della fideiussione, della sommarisultante dal saldo del conto corrente.2.- La vicenda trae origine dal giudizio di accertamento negativo delcredito con contestuale domanda di ripetizione di indebito promossa dallacorrentista società cooperativa con riferimento al rapporto di contocorrente intrattenuto con MPS (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), leobbligazioni della quale cooperativa erano garantite da fideiussionegenerica prestata in data 28 dicembre 2000 dal signor [OSCURATO:PERSONA] alla concorrenza di originarie lire 200 milioni, elevata, con lettera difideiussione del 3 giugno 2004, sino alla concorrenza 250 milioni di lire. Labanca aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e svolto domandariconvenzionale tesa ad ottenere la condanna della correntista alpagamento del saldo debitore in solido con il fideiussore, chiamato incausa nei limiti della garanzia prestata.In primo grado il Tribunale ha respinto la domanda della CooperativaSuccessivamente, a seguito del gravame interposto dalla debitriceprincipale e dal fideiussore, la Corte d’appello ha riformato la sentenza diprime cure rilevando d’ufficio la nullità integrale della fideiussione stipulatail 3 giugno 2004 in quanto riproduzione fedele dello schema contrattualerelativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predispostodall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI) in violazione dell’art. 2 comma 2Numero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026lett. a) della l. n. 287 del 1990 come accertato dalla Banca d’Italia con ilprovvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.In particolare, la Corte d’appello, esaminando il terzo motivo digravame con cui si censurava la sentenza del Tribunale in quanto – silegge - «non aveva tenuto conto che il fideiussore non era stato in gradodi conoscere e garantire la possibilità del debito del garantito in regresso»,ha affermato che era necessario «a questo punto esaminare la questionedella nullità della fideiussione per effetto delle seguenti clausole contenutenel contratto di fideiussione stipulato in data 3.6.2004 (…)» in quantopoteva essere rilevata d’ufficio dal giudice, giacché - richiamando SezioniUnite n. 26243/2014 – trattavasi di decidere su una pretesa chepresupponeva la validità del rapporto contrattuale dedotto, e che potevaprescindersi dal fatto che le parti avessero o meno discusso dellaquestione trattandosi di eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio anche inappello. Ha, quindi, esaminato la giurisprudenza di legittimità in materia diintese anticoncorrenziali e, in particolare, quella relativa alle fideiussionisottoscritte «a valle» del c.d. schema ABI sanzionato da Banca d’Italia eha concluso:a) che, «alla luce del contenuto del provvedimento della Banca d’Italian. 55 del 2005 (che il collegio ritiene di poter esaminare sia perchéagevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d’Italia sia inquanto menzionato e descritto quanto al contenuto, in precedenti decisionidella Corte di Cassazione) si può ritenere provato che ben prima del 2000erano intervenute intese nel sistema bancario dirette all’applicazioneuniforme dello schema generale di fideiussione contenente le clausoleriportate nel contratto per cui vi è causa, alle lett. b), f) ed h)corrispondenti alle clausole contenute nelle norme bancarie uniformi ainumeri 2, 6 e 8»;b) che «anche il contratto di fideiussione oggetto della presentecontroversia soddisfa la condizione indicata dalla Corte di CassazioneNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026secondo la quale l’intesa anticoncorrenziale deve essere stata posta inessere materialmente prima del negozio denunciato come nullo»;c) che detto contratto doveva ritenersi «viziato da nullità assoluta» einefficace ex tunc con conseguente infondatezza della pretesa creditoriadella banca nei confronti del fideiussore;d) che non sembrava al collegio fosse «possibile ravvisare la nullitàparziale del contratto di fideiussione, non estesa alle clausole che nonhanno costituito oggetto del provvedimento della Banca d’Italia» in quanto«ben difficilmente si può ipotizzare che la banca avrebbe acconsentitougualmente a stipulare il contratto di fideiussione qualora il fideiussore difosse opposto alla inserzione del contrato delle clausole incriminate. Ènoto, infatti, anche secondo la comune esperienza, che i moduliccontrattuali sottopostialla clientela da parte degli istituti bancari riportanole condizioni generali conformi alle norme uniformi bancarie giàpredisposte che vengono sottoposte per la firma senza alcun potere per ilcliente di modificare le clausole».3.- Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso la suamandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso affidato a quattromotivi di cassazione, corredato di memoria. Ha resistito con controricorsochiesto, in riforma parziale della sentenza della Corte d’Appello di Bari, dicondannare la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento dellespese del giudizio di secondo grado con pagamento diretto in favore delcostituito avvocato che si dichiara anticipatario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione degli artt.1418, c.c. e 2 comma secondo lett. a) legge n. 287/90 e violazionedell’art. 1419 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in quantola Corte di merito non avrebbe dovuto dichiarare la nullità integrale delcontratto di fideiussione, bensì, al più, limitarsi al rilievo ex officio dellaNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026nullità parziale delle singole clausole, secondo il principio consolidato dilegittimità per cui il contratto di fideiussione che si collochi a valledell’intesa è parzialmente nullo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419c.c., ovvero solo con riguardo a quelle clausole che riproducano quelledello schema unilaterale costituente l’intesa vietata. Invero ilprovvedimento n. 55 del maggio 2005 della Banca d’Italia concerne le soleclausole n. 2, 6 e 8 dello schema negoziale tipo (vale a dire la clausola direviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e laclausola di sopravvivenza) mentre le altre disposizioni dello schemacontrattuale non risultano lesive della concorrenza (richiama la decisionedi questa Corte a sezioni unite n. 41944/2021). La Corte d’appello, quindi,avrebbe errato a dichiarare la nullità integrale del contratto, giacchéquesta, in conseguenza della nullità di singole clausole, si determina sololaddove risulti che i contraenti non avrebbero stipulato il contratto inmancanza di quelle clausole, fermo che è a carico di chi ha interesse a farcadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la provadell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, mentreresta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullitàparziale all’intero contratto, come rilevato dalle Sezioni Unite nelprecedente citato, in conformità, peraltro, a un orientamento consolidatoin materia (cita Cass. n. 11673/2007).2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 99, 101 e 112c.p.c. e 2697 c.c. con riferimento ai limiti del rilievo ex officio della nullitàparziale di cui all’articolo 1419 c.c. e della estensibilità, parimenti exofficio, della nullità stessa all’intero contratto, in relazione all’art. 360 n.3c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. quanto alla violazione inprocedendo concernente l’omessa assegnazione del termine ex art. 101comma 2 c.p.c.La ricorrente si duole, in sintesi, che la Corte: a) abbia esteso ex officiola nullità parziale afferente alle sole tre clausole incriminate all’interoNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026contratto di fideiussione in assenza di specifiche deduzioni e prove daparte del fideiussore e sulla base della presunzione che non sarebbe stato«ipotizzabile» che la banca «avrebbe acconsentito ugualmente a stipulareil contratto di fideiussione qualora il fideiussore si fosse oppostoall’inserzione nel contratto delle clausole incriminate»; dunque, abbiaescluso, sulla scorta di un asserita «comune esperienza» e senza alcunaindagine circa l’allegazione delle parti, l’applicabilità della disciplina di cuiall’art. 1419 c.c. in materia di nullità parziale del contratto; b) abbiafondato la decisione su di una questione rilevata d’ufficio, senza assegnarepreventivamente un termine alle parti ex art. 101 comma secondo c.p.c.al fine di provocare il contraddittorio sulla questione, posto che il giudice,se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevatad’ufficio, deve riservare la decisione assegnando alle parti, a pena dinullità, un termine per il deposito in cancelleria di memoria contenenteosservazioni sulla questione (nell’illustrare il motivo sotto quest’ultimoaspetto, la ricorrente precisa che, laddove fosse stata chiamata adifendersi, nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.,avrebbe potuto dedurre, soprattutto, che nella fattispecie le tre clausoleincriminate non avrebbero trovato in alcun modo applicazione in concretonel contratto e ciò perché, da un lato, il credito azionato dalla banca neiconfronti del garante era già stato giudizialmente riconosciuto con doppiapronuncia conforme valido ed esigibile nei confronti della debitriceprincipale, quindi non vi era alcuna rilevanza della clausola sullareviviscenza; dall’altro, le linee di credito accordate da MPS erano stateoggetto di revoca in data 12.12.2011 e il successivo 15.12.2011 la bancaaveva svolto domanda riconvenzionale contestualmente in danno delladebitrice principale e del garante, il che rendeva del tutto irrilevante anchela previsione di cui all’art. 1957 c.c., non ponendosi il tema dellaviolazione dei relativi termini; perciò anche nella denegata ipotesi dideclaratoria di nullità parziale della fideiussione limitatamente alle treNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026clausole incriminate, la manifesta irrilevanza delle stesse ai fini deldecidere avrebbe dovuto comportato il rigetto del gravame e la confermadella sentenza di primo grado).Con la prima doglianza, sintetizzata sub (a), si deduce, quindi, lascorrettezza dell’esercizio del potere officioso di estendere la rilevatanullità all’intero contratto di fideiussione in assenza di specifica domanda edi specifiche allegazioni e prove, da parte del fideiussore interessato, delfatto che - come previsto dall’art. 1419 c.c. - i contraenti non lo avrebberoconcluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.Con la seconda, sub (b), si deduce un error in iudicando de iureprocedendi fonte di nullità della sentenza.Tuttavia, nell’illustrare il motivo, la ricorrente introduce un terzoelemento di censura giacché sottolinea anche che dagli atti del giudizionon risulta che il fideiussore avesse mai neppure dedotto la nullità dellafideiussione prestata in quanto conforme al cosiddetto schema ABI, né -tantomeno – avesse mai prodotto in giudizio il cosiddetto modello ABI e ilprovvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005: ovvero mette indiscussione la sussistenza nella specie del presupposto stesso dellarilevabilità d’ufficio della nullità del contratto per il motivo indicato; ed,invero, sottolinea che il fideiussore aveva solo lamentato – per la primavolta con la comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, come rilevatodal tribunale di Foggia nella sentenza di primo grado - l’asserita violazionedell’articolo 1956 c.c.: aspetto completamente diverso da quelliconsiderati dal provvedimento della Banca d’Italia. Di conseguenza laCorte d’appello di Bari, oltre a non aver poi provveduto a provocare ilcontraddittorio tra le parti sulla questione rilevata d’ufficio comeespressamente previsto dall’articolo 101 c.p.c., avrebbe deciso lacontroversia in assenza di qualsivoglia atto, documento o altra allegazionedelle parti che le consentisse di valutare la sussistenza o meno delNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026presunto vizio rilevato d’ufficio, così violando tanto il principio dispositivoquanto il principio del contraddittorio.E ciò tanto più considerato che i parametri di raffronto cui ha fattoriferimento la Corte di Bari per dichiarare nulla la fideiussione - e cioè ilmodello ABI e il provvedimento della Banca d’Italia nè oggetto diallegazione né di produzione - non potevano in alcun modo essereconsiderati noti o, non essendo atti normativi, conosciuti d’ufficio dalgiudice secondo il principio iura novit curia.Perciò, in mancanza di alcun documento che permettesse di valutare lacorrispondenza tra le clausole inserite nel contratto sottoscritto e quellecontenute nello schema a suo tempo diffuso dall’ABI e scrutinare, quindi,la sussistenza effettiva dell’applicazione uniforme nella specie delleclausole contestate alla luce del provvedimento di Banca d’Italia, neppureprodotto in atti, il giudice d’appello non avrebbe potuto sopperire d’ufficioosservando che «alla luce del contenuto del provvedimento della Bancad’Italia n. 55 del 2005 che il Collegio ritiene di poter esaminare sia perchéagevolmente consultabile attraverso il sito della Banca d’Italia sia inquanto menzionato e descritto quanto al contenuto in precedentedecisione della corte di cassazione, si può ritenere provato che ben primadell’anno 2000 erano intervenute intese nel sistema bancario direttoall’applicazione uniforme dello schema generale di fideiussione contenentele clausole riportate nel contratto per cui è causa alle lettere b), f), ed h),corrispondenti alle clausole contenute le norme bancarie uniformi ainumeri 2, 6, e 8» (pag. 12 e 17 della sentenza impugnata).3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce falsa applicazionedell’articolo 2729 c.c. violazione degli articoli 2697 c.c. nonché 115 e 116c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1 delle preleggi, in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.La ricorrente con questo motivo riprende e specifica sotto il profilo dellaviolazione di legge, la doglianza già accennata nel motivo precedente,Numero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026ovvero contesta che la Corte d’appello abbia esaminato e posto afondamento della decisione ex officio provvedimenti amministrativi (ilmodello contrattuale ABI e il provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005) che la parte interessata - sulla quale gravava il relativo onere -non aveva prodotto, e questo sul mero assunto che questi provvedimentirisulterebbero facilmente consultabili e descritti nel contenuto inprecedenti sentenze della Corte di cassazione; inoltre avrebbe decisosulla base di elementi presuntivi di «comune esperienza» riguardo a atti efatti (la volontà ipotetica della banca di non concludere il contratto inassenza delle clausole nulle) che la parte interessata non avevaminimamente dedotto né argomentato neppure in via presuntiva; quindila Corte d’appello avrebbe violato il principio iura novit curia nonché iprincipi generali in tema di ripartizione dell’onere della prova e disatteso ilprincipio dispositivo di cui articoli 115, 116 c.p.c. anche nel condurre ilragionamento probatorio presuntivo.4.- I tre motivi possono essere esaminati insieme in quantoevidentemente connessi e in parte sovrapposti.La questione sottoposta alla Corte riguarda: (a) la natura della nullità –integrale o parziale – del contratto di fideiussione omnibus che sia ritenutostipulato in attuazione dell’intesa restrittiva della concorrenza (ovverodello schema negoziale tipo per le fideiussioni a garanzia di operazionibancarie, predisposto nell’ottobre 2002 dall’ABI) sanzionata dall’AutoritàAntitrust competente, vale a dire dalla Banca d’Italia, con provvedimenton. 55/2005, quale appunto contratto «a valle» dell’intesa vietata, inquanto ad essa conforme perché riproducente le tre clausole del c.d.schema ABI (le nn. 2, 6 e 8) ritenute, nella misura in cui venganoapplicate in modo uniforme, contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a)della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE; (b) i presupposti processuali dellasua corretta rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo sotto iNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026diversi profili dell’osservanza del principio dispositivo e del principio delcontraddittorio.4.1- Ciò premesso si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 41994/2021, hanno risolto la questione della sorte deicontratti che si collocano «a valle» dell’intesa in questione, qualificandolicome affetti da nullità parziale «ai sensi degli artt. 2, comma 3 della leggecitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproduconoquelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perchérestrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibiledal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delleparti».E ciò hanno stabilito – all’esito di un’ampia ricognizione della dottrina edella giurisprudenza anche unionale - per diverse convergenti ragioni:a) perché detta nullità parziale è la forma di tutela che consente diassicurare – oltre a quello dei consumatori - anche il rispetto degli altriinteressi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti dicredito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria espunte le clausolecontrattuali illecite;b) perché nel contempo, consente di salvaguardare il principio generaledi «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale,ancorché difformi dallo schema legale: «principio dal quale si fa derivareil carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte ola clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi hainteresse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire laprova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dallaparte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effettoestensivo della nullità parziale all'intero contratto» (così Cass. Sez. Un.cit.), come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui «La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, siestende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessatoNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenzaautonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazioneinscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero conclusoil contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità» (v.Cass., 05/02/2016, n. 2314); sicché «l'estensione all'intero negozio deglieffetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provatadalla parte interessata» (Cass. 21/05/2007, n. 11673); e, sotto questoprofilo, ovvero della predetta evenienza «che i contraenti non avrebberoconcluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita danullità», le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che essa è di bendifficile riscontro nei casi come quello in esame, poiché, «avuto riguardoalla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausolenn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di renderela disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighisenza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazionene alleggerirebbe la posizione (…) Al contempo, è del tutto evidente cheanche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento dellagaranzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa chel'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, conminore garanzia dei propri crediti»;c) infine, perché l’esclusione del rimedio della nullità totale dei contratti«a valle», risulta conforme alla finalità perseguita dalla normativa antitrustdi cui alla legge n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del T.U.F. che è quella dielidere attività e comportamenti negoziali restrittivi della liberaconcorrenza, dunque a sanzionarli con la nullità integrale esclusivamentequando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza; mentreladdove questi riproducano le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulledall'organo di vigilanza - che sono le sole ad avere, in concreto, unavalenza restrittiva della concorrenza (come ha affermato il provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 nel caso dello schema ABI per cui èNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026causa) - essi saranno nulli solo in parte qua. (V. Cass. sez. Un.cit. inmotivazione)4.2- Dunque, i principi affermati dalle Sezioni Unite, e ribaditi dallagiurisprudenza successiva sono nel senso che:a) i contratti che si collocano «a valle» dell’intesa ABI vietata sonoaffetti da nullità parziale;b) detta nullità si estende all'intero contratto solo ove l'interessatodimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenzaautonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che icontraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suocontenuto colpita da nullità;c) spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto diinteressi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto delcontratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudicerilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contrattoperché le parti non lo avrebbero concluso in mancanza delle tre clausolecolpite da nullità, laddove la parte interessata non abbia dedotto e provatosiffatto assetto della volontà negoziale sul punto (si vedano in propositoanche v. Cass. 18794/2023; Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 11188/2024;Cass. n. 34049/2025).Nelle pronunce successive all’intervento nomofilattico delle SezioniUnite, si sono, altresì, consolidati ulteriori principi di diritto:d) quello per cui la nullità parziale del contratto di fideiussione stipulato«a valle» dell’intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere inviolazione della l. n. 287 del 1990, «può essere rilevata d'ufficio in ognistato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimentosanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e delmercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effettidell'art. 115, comma 2, c.p.c.» (Cass. n. 863/2025; Cass. n. 34049/2025tra le massimate): è invero noto che anche la rilevabilità d’ufficio dellaNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026nullità per violazione di norme imperative (come hanno ritenuto essere lanullità del contratto di fideiussione in questi casi le Sezioni Unite) ha comecondizione che i relativi presupposti di fatto, quand’anche non oggetto dispecifica deduzione della parte interessata, risultino documentati ex actis,siano, cioè, stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioniassertive e istruttorie; ferma restando l'impossibilità di ammettere nuoveprove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n.4867/2024, Cass. Sez. 3 n. 34053/2023), dal momento che il principioaffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilitàd’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sonostati peraltro successivamente ribaditi e precisati, tra le altre, da Cass. n.19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali delprocesso civile onde evitare che l’esercizio di un potere officioso consentaalle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare dellepreclusioni assertive ed istruttorie: in altre parole, la rilevabilità officiosadella nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati eprovati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 eCass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712, 19401 e 30383 del 2024; Cass. n. n.34049/2025);e) quello per cui «la natura disulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio"iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delledisp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende glialla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo chenon è suscettibile di equipollenti» (Cass. n. 7387/2025; Cass. n.422/2025); e neppure può essere considerato «fatto notorio» (v. Cass. n.34049/2025, che, in applicazione del principio, ha cassato con rinvio laNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto difideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostantela mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatoriodella Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio;conformi Cass. n. 30383/2024; Cass. n. 416/2025 e Cass.n.18851/2025);f) quello per cui va verificata la concreta ricaduta della nullità «parziale»del contratto, ovvero delle singole clausole contrattuali illecite, sullasussistenza, in tutto o in parte, dell’obbligazione di garanzia gravante sulfideiussore e fatto valere dalla banca, e sempre che tale ricaduta possaancora essere invocata, giacché, per esempio, quanto all’articolo 1957c.c., deve rammentarsi che - come questa Corte ha ribaditonumerosissime volte - l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoriaper tardiva escussione ha natura di eccezione propria e non di mera difesa(a mero titolo di esempio cfr. Cass. n. 8023/2024), di modo che il rilievoofficioso della nullità della clausola di deroga non interferirà con laeventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sullastessa (vedi, in motivazione, Cass. n. 30383/2024 e Cass. n.34049/2025);g) quello, infine - che qui non rileva, ma che merita ricordare percompletezza - per cui il detto provvedimento della Banca d'Italia diaccertamento dell'infrazione «possiede, al pari di quelli emessidall'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, un'elevatagiudice del merito valutare se le disposizioni convenute contrattualmente(quindi «a valle» dell’illecito antritrust) coincidano con le condizionioggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; cfr. purela cit. Cass. Sez. U. 30 dicembre 2021, n. 41994, in motivazione)» (Cass.n. 18851/2025, in motivazione); per cui il fideiussore gode diun’agevolazione probatoria in ragione della quale, per invocareNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare ilprovvedimento della Banca d’Italia che ha accertato l’illecitoconcorrenziale e le clausole contrattuali asseritamente invalide, in mododa rendere possibile la positiva verifica della corrispondenza di esse conquelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel suddettoprovvedimento (corrispondenza che è da riguardare in termini dicompresenza, essendo questa lesiva della concorrenza: cfr. inmotivazione, Cass. n. 18851/2025); mentre sarà poi la banca a doverfornire gli elementi di prova da cui desumere che lo schema contrattualepredisposto e adottato nella negoziazione «a valle» non costituiva sboccodell’intesa restrittiva; tale attitudine probatoria e il relativo regime diprova agevolato per il fideiussore vale, però, solo nell’arco di tempo tra il2002 e il 2005, cui era riferibile l’accertamento operato dalla Bancad’Italia, non potendo, quindi, automaticamente riguardare i contratti chesiano stati stipulati prima, nel senso che laddove è invocato ilprovvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia a fronte di un contrattoconcluso prima dell’intesa sanzionata (che risale al 2002) ciò implica,anzitutto, la sua ricognizione per verificare se esso possa integrare provaprivilegiata anche con riguardo all’esistenza di una intesaanticoncorrenziale esistente all’epoca del contratto; e, in difetto di unpositivo riscontro in tal senso, implica il compimento di un’indagine, dacondursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l’esistenza dell’intesarestrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contrattodi garanzia (questioni che si risolvono, poi, in accertamenti di naturafattuale, preclusi, come tali, in sede di legittimità) (V. Cass. n.18851/2025, in motivazione, conforme Cass. 34049/2025).4.3- Venendo, dunque, al caso di specie, si deve concludere, sulla basedegli evidenziati principi di diritto, che è fondato il primo motivo circa ilcarattere parziale della nullità, con assorbimento del secondo motivo nellaparte relativa alla mancata instaurazione del contradditorio edNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026all’estensione della nullità parziale, in mancanza di presunzioni, all’interocontratto. L’intera fattispecie dovrà essere infatti nuovamente valutata insede di rinvio facendo applicazione della regola della nullità parziale.Dovrà tuttavia il giudice del merito in sede di rinvio accertare se ed inquale sede sia stato tempestivamente allegato il presupposto di fatto dellanullità parziale in questione. Nel ricorso si denuncia, infatti, la tardivadeduzione in comparsa conclusionale della nullità, ovvero del relativopresupposto di fatto. Per tale aspetto il secondo motivo meritaaccoglimento.In ogni caso, la Corte d’appello non poteva pervenire alla declaratoria dinullità – malgrado che né l’intesa né il provvedimento della Banca d'Italiafossero stati mai prodotto nel corso del giudizio – sulla base dell’affermataconoscenza aliunde del detto provvedimento sanzionatorio e del suocontenuto, ovvero in virtù di precedenti arresti di legittimità (terzomezzo), giacché, come si è detto poco sopra, questa Corte ha escluso, siache in relazione a tale provvedimento sia invocabile il principio iura novitcuria, sia che esso possa essere considerato fatto notorio; infatti in unrecente precedente in termini, che riguardava analoga pronuncia dellastessa Corte d’Appello di Bari (v. Cass. n. 7387/2025) si ècondivisibilmente affermato, a proposito del principio predetto:(i) che «la legalità della decisione che esso intende assicurare siriconnette direttamente al principio costituzionale dell'esclusivasoggezione del giudice alla legge e, laddove rivendica il primato dellalegge, da intendersi quale insieme della norme giuridiche precostituite egeneralmente vigenti, si correla sul piano ermeneutico al disposto dell'art.1 delle preleggi che non comprende, appunto, tra le fonti del diritto, a cuiil giudice deve attenersi nel pronunciare sulla causa secondo diritto, gli attidi natura amministrativa (Cass., Sez. U, 29/04/2009, 9941); (…) Dondel'ovvio corollario che, in ossequio ai principi che regolano la ripartizionedell'onere probatorio nel processo, spetta alla parte interessata, che deiNumero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026benefici scaturenti dal provvedimento invocato voglia avvalersi, l'onere diprovvedere alla sua produzione, insuscettibile di equipollenti (Cass., Sez.V, 15/10/2019, 25995; Cass., Sez. IV, 2/07/2014, n. 15065; Cass., Sez.I, 20/08/2004, n. 16354)»: arresto, questo, conforme a Cass.n.25995/2019 e a Cass. n. 34158/2019 e ribadito da Cass. n.34049/2025.5.- Il quarto motivo, con cui si denuncia omesso esame del fattorappresentato dalla posizione del fideiussore nell’amministrazione dellasocietà della debitrice principale, ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. restaassorbito per effetto dell’accoglimento, nei termini predetti, dei primi tremotivi che comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata ela rivalutazione della fattispecie.6. – Infine è inammissibile la censura svolta solo con la memoria dalresistente alla sentenza della Corte d’Appello di Bari nella parte in cui hadisposto la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra leparti pur avendo accolto integralmente il motivo di gravame concernentela nullità della fideiussione ed avendo conseguentemente rigettato ladomanda riconvenzionale proposta dalla banca nei confronti delfideiussore, perché in contrasto con il principio della soccombenza di cuiall’art. 91 c.p.c., giacché, come noto, la memoria ex art. 378 c.p.c. rivestemera funzione illustrativa di tutto quanto già dedotto dalle partirispettivamente nel ricorso e nel controricorso, limitandosi ad illustrare echiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione e aconfutare le tesi avversarie, nell’ambito delle argomentazioni giàprospettate e sviluppate nell’atto introduttivo (cfr. Cass. S.U., n.15110/2021). In ogni caso si tratta di profilo assorbito dall’accoglimentodel ricorso.7.- La sentenza impugnata va in conclusione cassata con rinvio allaCorte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà fareapplicazione dei principi qui affermati provvedendo altresì sulle spese dilite del giudizio di legittimità.Numero registro generale 1603/2022Numero sezionale 2417/2026Numero di raccolta generale 17437/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, parzialmente il secondo, per il restoassorbito, ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari indiversa composizione, che provvederà sulle spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.5.2026Il PresidenteEnrico Scoditti