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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09742/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 25605/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Marsala n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISA, del 19/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Cle3;') 4 Le-) Z lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pisa accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 40 r.d. n. 1814/27, avente ad oggetto l'ingiunzione all'ACI di cancellare la trascrizione del trasferimento di un veicolo in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto fondata su titolo nullo, come emerso da una sentenza penale di condanna emessa dal gip dello stesso Tribunale nei confronti del responsabile della contraffazione della carta di circolazione del veicolo- oggetto di furto- a seguito della quale l'ACI non aveva proceduto a modificare la trascrizione, nonché il risarcimento dei danni.

Pertanto, il Tribunale ordinò all'Aci di cancellare la trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo entro 60 gg., condannando l'Aci al pagamento delle spese del procedimento, non provvedendo invece sull'istanza risarcitoria che sarebbe dipesa dalla mancata ottemperanza all'ingiunzione.

L'Aci ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituita la parte intimata.

Il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 40 r.d. n. 1814/27 per aver il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, sebbene esso rientri nel novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa, atteso che il rifiuto del PRA di cancellare la suddetta trascrizione non riguarda la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità in materia automobilistica.Il ricorso è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità (Cass., n. 15131/15; n. 2095/11), il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del Tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato.

In conformità di tale principio, in tale procedimento non può provvedersi alla condanna alle spese che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] ha agito, ex art. 40 r.d. n. 1814/27, per far valere un suo diritto sulla proprietà del veicolo che era stato leso dalla condotta illecita di terzi, attraverso il suddetto procedimento che, per quanto esposto, indubbiamente presenta natura non contenziosa.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; rilevato che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 c.p.c., occorre statuire l'elisione della condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., annulla la condanna alle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - Aci, contenuta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2200,00 di cui 200,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellOsússistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 25605/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Marsala n.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISA, del 19/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Cle3;') 4 Le-) Z lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pisa accolse il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 40 r.d. n. 1814/27, avente ad oggetto l'ingiunzione all'ACI di cancellare la trascrizione del trasferimento di un veicolo in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto fondata su titolo nullo, come emerso da una sentenza penale di condanna emessa dal gip dello stesso Tribunale nei confronti del responsabile della contraffazione della carta di circolazione del veicolo- oggetto di furto- a seguito della quale l'ACI non aveva proceduto a modificare la trascrizione, nonché il risarcimento dei danni. Pertanto, il Tribunale ordinò all'Aci di cancellare la trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo entro 60 gg., condannando l'Aci al pagamento delle spese del procedimento, non provvedendo invece sull'istanza risarcitoria che sarebbe dipesa dalla mancata ottemperanza all'ingiunzione. L'Aci ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituita la parte intimata. Il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 40 r.d. n. 1814/27 per aver il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, sebbene esso rientri nel novero dei procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosa, atteso che il rifiuto del PRA di cancellare la suddetta trascrizione non riguarda la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità in materia automobilistica.Il ricorso è infondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità (Cass., n. 15131/15; n. 2095/11), il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del Tribunale si limita a "sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato. In conformità di tale principio, in tale procedimento non può provvedersi alla condanna alle spese che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria. Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] ha agito, ex art. 40 r.d. n. 1814/27, per far valere un suo diritto sulla proprietà del veicolo che era stato leso dalla condotta illecita di terzi, attraverso il suddetto procedimento che, per quanto esposto, indubbiamente presenta natura non contenziosa. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; rilevato che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, ex art. 384 c.p.c., occorre statuire l'elisione della condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., annulla la condanna alle spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia - Aci, contenuta nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2200,00 di cui 200,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellOsússistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stes
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