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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 21081/2022

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a seguente ORDINANZA TRASCRIZIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5899/2016) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ACI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante legale e Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale ACI, sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa n. 8535/2017 del 04/06/2017 resa a seguito di ricorso ex art. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 giugno 2016, il Presidente del Tribunale di Pisa, pronunciandosi sul ricorso per riassunzione ex art. 40 R.D. 29 luglio 1927 n. 1814, proposto in data 7 maggio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale aveva chiesto che venisse ingiunto all'ACI di cancellare/modificare/annullare la trascrizione del trasferimento del veicolo [OSCURATO:PERSONA], avente numero di telaio TRUZZZ83071011458, targato [OSCURATO:TARGA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondata su un titolo nullo e del tutto inefficace, stabilendo altresì un termine ok- std per l'esecuzione delle operazioni, con tutte le statuizioni consequenziali, oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese, con liquidazione equitativa dell'ulteriore danno -, dichiarata la contumacia dell'ACI, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva richiesto la cancellazione dell'ingiunzione.

Pertanto, ordinava al competente funzionario della sede ACI di Pisa di procedere entro il termine di sessanta giorni alla cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà della citata autovettura, con l'avvertenza che, qualora entro il detto termine il funzionario ACI non avesse ottemperato all'ingiunzione, avrebbe provveduto a delegare all'esecuzione d'ufficio di tali formalità il cancelliere ed il notaio, salva l'applicazione della pena ex art. 25 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, oltre al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese.

A sostegno della pronuncia di accoglimento del ricorso ex art. 40 del R.D. n. 1814/1927, il Presidente del Tribunale pisano, premessa in via preliminare la sua competenza territoriale e funzionale, affermava nel merito che la citata trascrizione dovesse considerarsi illegittima per effetto dell'accertamento avvenuto con sentenza di condanna, passata in giudicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa) avuto riguardo al commesso delitto di contraffazione del numero di telaio di un veicolo oggetto di furto e all'attribuzione a quest'ultimo del numero di targa di altro veicolo nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

In modo più puntuale, con la richiamata sentenza penale era rimasto accertato che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver contraffatto il numero di telaio, aveva attribuito all'autovettura provento di furto il medesimo numero di targa abbinato al telaio dell'autovettura in possesso del [OSCURATO:PERSONA], contraffacendo anche i documenti di trasporto e facendola apparire presa in carico da una società di rivendita e poi venduta allo [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale veniva successivamente sequestrata.

Era, quindi, evidente, che la registrazione della richiesta di duplicato del certificato di proprietà da parte dello Zuka, detentore del veicolo commercializzato dal [OSCURATO:PERSONA] e, in data 6 marzo 2008, la conseguente scrittura privata di trasferimento dell'Audi TT targata [OSCURATO:TARGA] dal [OSCURATO:PERSONA] allo Zuka costituivano l'atto finale del delitto di riciclaggio commesso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], diretto a sostituire l'autovettura Audi TT già targata [OSCURATO:TARGA], risultata provento di furto nell'abitazione di un terzo, con il numero di telaio TRUZZZ83771007441 quella avente il numero di telaio TRUZZZ8.1071011458, targata [OSCURATO:TARGA], rimasta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale era venuto a conoscenza dell'illecito compiuto in suo danno all'atto di vendere la sua automobile nel 2013.

Quindi, poiché l'intervenuta trascrizione era risultata fondata su una condotta illecita accertata come commessa da un terzo e quindi su un titolo nullo, doveva ordinarsene la cancellazione.

Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso delle spese, il Presidente del Tribunale di Pisa dichiarava, invece, il non luogo a provvedere, non trattandosi di un accertamento connesso con il procedimento speciale di cui all'art. 40 R.D. n. 1814/1927.

2. Con successiva ordinanza n. cronol. 8535/2017, deposii:ata il 4 giugno 2017, lo stesso Presidente del Tribunale pisano, dichiarata la contumacia dell'ACI, accoglieva il ricorso per l'esecuzione delle formalità ingiunte al funzionario dell'ACI di Pisa ex art. 40 R.D. n. 1814/1927 proposto in data 15 dicembre 2016 dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva dedotto che, nonostante la cancelleria avesse rilasciato copia con formula esecutiva dell'ordinanza presidenziale, notificata con atto di precetto in data 10/11.08.2016, sia alla sede legale dell'ACI Roma che alla sede legale di Pisa, l'ACI aveva omesso di provvedere al ripristino di quanto intimato, esponendo perciò il veicolo del ricorrente alle pretese del gestore di riscossione locale che, nelle more del giudizio, aveva agito per l'iscrizione del fermo amministrativo per debiti assunti presumibilmente dal citato [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il Presidente del Tribunale, accertato che l'ACI aveva inesattamente eseguito la suddetta ordinanza presidenziale del 19 giugno 2016 (iscrivendola come fosse un nuovo titolo costitutivo della proprietà in favore di [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 7 settembre 2016, di esecuzione delle formalità, anziché cancellare il passaggio di proprietà illecitamente conseguito dallo [OSCURATO:PERSONA]), delegava un apposito funzionario di cancelleria ed un notaio a provvedere alle formalità ingiunte al competente funzionario della sede ACI di Pisa e, in particolare, di procedere alla cancellazione della trascrizione di passaggio di proprietà dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], avente numero di telaio TRUZZZ83071011458, targata [OSCURATO:TARGA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], effettuata il 12 marzo 2008.

Inoltre, il Presidente del Tribunale pisano disponeva la trasmissione della stessa ordinanza al Procuratore della Repubblica in sede per l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 4.36, dichiarando, altresì, il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni formulata da [OSCURATO:PERSONA].

Condannava, infine, la convenuta al rimborso delle spese del procedimento.

3. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'[OSCURATO:PERSONA] - ACI. [OSCURATO:PERSONA], malgrado la ritualità della notificazione del ricorso, non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2644, 2652, 2653, 2690, 2688 e 2695 c.c., sul presupposto della impossibilità della cancellazione della trascrizione di un atto negoziale che trasferisca la proprietà di un bene mobile registrato, discendente direttamente dalle norme codicistiche in materia di opponibilità degli atti di acquisto a terzi e di conflitto tra aventi diritto su di un dato bene, nonché dalla (connessa) necessità di tutelare i terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro acquisto.

2. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2652, 2653, 2655, 2684, 2690, 2688 e 2695 c.c., nonché dell'art. 39 R.D. n. 1814/1927.

Con tale doglianza l'ACI ha inteso sostenere che lo strumento giuridico atto a far valere le vicende patologiche legate ad un dato negozio di trasferimento della proprietà su un bene mobile registrato all'interno del PRA è quello della c.d. annotazione in margine alla trascrizione e non già quello della cancellazione, la quale andrebbe a frustrare la funzione stessa dell'istituto della pubblicità.

Dunque, ha dedotto la ricorrente, anche quando venga accertata la simulazione o la nullità di un dato atto giuridico, non è legittimo procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto simulato o nullo.

3. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art.2668 c.c., nonché degli articoli 4 e 6 del Decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, e dell'art. 91-bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo l'erroneità del provvedimento gravato, oltre che l'abuso sostanziale del procedimento ex art. 40, R.D. n. 1814/1927, operato da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione della ricorrente, la disposta cancellazione e le relative modalità esecutive previste nell'impugnata ordinanza non avrebbero avuto ragione di essere neppure in vista del risultato sperato dal [OSCURATO:PERSONA] diretto all'ottenimento della cancellazione del fermo amministrativo e dei pignoramenti iscritti sul veicolo, dato che tali formalità si sarebbero potute ottenere tramite la semplice cancellazione dell'iscrizione del fermo e non certo con la cancellazione della trascrizione dell'atto negoziale traslativo del bene.

4. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 40 R.D. n. 1814/1927, adducendo l'illegittimità della sua condanna alle spese del procedimento giudiziale, avuto riguardo alla sua natura non contenziosa.

In particolare, ha rilevato la ricorrente, il Presidente del Tribunale di Pisa, nell'ordinanza oggetto di ricorso, ha ritenuto di applicare, con riferimento al procedimento svoltosi (malgrado fosse da qualificarsi come di volontaria giurisdizione), il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., proprio, invece, dei procedimenti cd. contenziosi.

Ha aggiunto, inoltre, il ricorrente che il comma 5 dell'art. 40 R.D. n. 1814/1927 non disciplina affatto le spese della soccombenza ma si riferisce alle spese necessarie all'esecuzione delle formalità ordinate, ovvero a quelle legate all'attività del cancelliere e del notaio che ivi si atteggiano quali veri e propri commissari ad acta.

5. Rileva il collegio che i primi tre motivi sono inammissibili per le ragioni che seguono.

Occorre osservare che, dal punto di vista procedimentale, è rimasto accertato che, con un primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927, l'adito competente Presidente del Tribunale di Pisa aveva accolto, sul presupposto della sua riconosciuta fondatezza, previa valutazione che la trascrizione era avvenuta al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura del ricorrente a favore di un terzo avvenuta in virtù di un fatto illecito di quest'ultimo (corrispondente ad un'accertata, in via definitiva, condotta delittuosa di contraffazione dallo stesso commessa) in una certa data, emettendo i conseguenti provvedimenti nei confronti dell'ACI per l'ottemperanza, salva, in caso di inadempimento, l'adozione di quelli ulteriori contemplati per l'esecuzione in via sostitutiva dell'ordine, con delega ad un cancelliere e ad un notaio.

Non avendo l'ACI ottemperato, a seguito di successivo ricorso al medesimo Presidente, proposto sempre ai sensi del citato art. 40, il [OSCURATO:PERSONA] otteneva il provvedimento conseguente dell'ottemperanza in via sostitutiva al precedente citato ordine di cancellazione della trascrizione.

Osserva al riguardo il collegio che con tali provvedimenti è stato - diversamente dalla prospettazione del ricorrente - legittimamente ritenuto che, anche all'ambito della circolazione dei beni mobili registrati, non possono non ritenersi applicabili le norme assunte come violate, indipendentemente dal testuale riferimento alle operazioni di "iscrizioni ed annotazioni" contenuto nell'art. 5 del R.D.L. n. 1814 del 1927.

Infatti, ancorché in materia di trascrizione mobiliare non esiste disposizione che operi un esplicito richiamo all'istituto della cancellazione della trascrizione previsto per gli immobili all'art. 2668 c.c., va rilevato che, sul presupposto dell'identità formale tra annotazione e cancellazione, appartenenti entrambe al genere degli annotamenti, il rinvio all'art. 2668 è in realtà implicito proprio nella norma in discorso.

Sarebbe, infatti, illogico ammettere la possibilità delle annotazioni elencate negli art:t. 2654 e 2655 c.c., senza implicitamente ammetterne l'eliminazione attraverso l'annotamento della cancellazione, ove ne sussistano gli estremi (in tal senso condividendosi, quindi, il percorso logico-giuridico seguito nell'impugnato provvedimento).

Tale interpretazione trova un supporto testuale e sistematico nell'apposita previsione di cui all'art. 2695, comma 2, c.c., il quale dispone che, per quanto riguarda forme e modalità della trascrizione, in mancanza di una disciplina specifica, si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, ragion per cui l'ambito dell'art. 2668 c.c. si estende anche ai beni mobili registrati, con l'applicabilità di tutta la correlata disciplina.

Senonché, non può ritenersi che l'adottato provvedimento presidenziale sia impugnabile con ricorso per cassazione, alla stregua della considerazione che con esso viene definito - per come strutturato ed in funzione dell'interesse che con lo stesso si intende tutelare - un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa, come, del resto, ammette lo stesso ricorrente nelle argomentazioni poste a sostegno del quarto motivo (su cui ci soffermerà in seguito).

Ed invero, tale procedimento - come disciplinato nell'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927 - è diretto all'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'A.C.I. nel caso di rifiuto o di ritardo nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni o - per quanto detto - anche ordini di trascrizioni indebite e, in via conseguenziale, per l'eventualità della mancata conformazione da parte della stessa A.C.I., all'emissione di un conseguente provvedimento per l'ottemperanza all'ordine adottato.Quindi, trattasi di un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità - nel caso specifico - dei beni mobili registrati (equiparabile, sul piano generale, a quella immobiliare), cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il Presidente del Tribunale compie - nel confronto tra le parti (a seguito di decreto di c:omparizione) e sentito il P.M. (senza, quindi, l'introduzione e la prosecuzione di un giudizio di cognizione ordinaria) - una mera valutazione accertativa dei presupposti della legittimità o meno del rifiuto o ritardo del competente funzionario dell'A.C.I., con il conferimento - in caso di inosservanza - di apposita delega al cancelliere e ad un notaio di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle formalità con l'esecuzione di un'attività puramente amministrativa (cfr. Cass. n. 9352/2003).

Pertanto, sia il primo che il secondo provvedimento (quest'ultimo costituente specificamente oggetto del ricorso per cassazione) - in quanto attinenti ad un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa - sono privi dei caratteri della decisorietà e della definitività (donde l'insuscettibilità a passare in giudicato) e, perciò, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non sono impugnabili con ricorso in sede di legittimità (cfr., per riferimenti, ancorché con riguardo al procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei RR.II. di eseguire una trascrizione prevista dall'art. 745 c.p.c., essenzialmente fondato su un'identità di ratio, Cass. n. 15131/2015 e, da ultimo, Cass. n. 9742/2022).

6. È, invece, fondato il quarto ed ultimo motivo.

Infatti, proprio per effetto del carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa del procedimento in questione, il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto adottare, con l'impugnato provvedimento, alcuna pronuncia sulle spese giudiziali, la cui illegittima regolazione - cori la condanna dell'A.C.I. al pagamento delle stesse - comporta, pacificamente ma limitatamente a tale statuizione avente valenza decisoria, l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione (cfr., per tutte, Cass. n. 2095/2011 e la già citata Cass. n. 15131/2015, richiamate anche dal ricorrente).

È appena il caso di chiarire che il riferimento al "rimborso delle spese" di cui al quinto comma dell'art. 40 del R.D. n. 1814/1927 è da correlare esclusivamente al recupero delle spese vive eventualmente! sopportate (e riscontrate) e non, altresì, anche al riconoscimento dei compensi in senso proprio, come invece disposto nel provvedimento impugnato.

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso ed accolto il quarto.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi sul merito del motivo ritenuto fondato, disponendo l'elisione della condanna alle spese a carico del ricorrente A.C.I. adottata nell'impugnata ordinanza.

Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi tre.

Cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA TRASCRIZIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5899/2016) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - ACI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante legale e Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale ACI, sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa n. 8535/2017 del 04/06/2017 resa a seguito di ricorso ex art. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 giugno 2016, il Presidente del Tribunale di Pisa, pronunciandosi sul ricorso per riassunzione ex art. 40 R.D. 29 luglio 1927 n. 1814, proposto in data 7 maggio 2015 da [OSCURATO:PERSONA] - con il quale aveva chiesto che venisse ingiunto all'ACI di cancellare/modificare/annullare la trascrizione del trasferimento del veicolo [OSCURATO:PERSONA], avente numero di telaio TRUZZZ83071011458, targato [OSCURATO:TARGA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto fondata su un titolo nullo e del tutto inefficace, stabilendo altresì un termine ok- std per l'esecuzione delle operazioni, con tutte le statuizioni consequenziali, oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese, con liquidazione equitativa dell'ulteriore danno -, dichiarata la contumacia dell'ACI, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva richiesto la cancellazione dell'ingiunzione. Pertanto, ordinava al competente funzionario della sede ACI di Pisa di procedere entro il termine di sessanta giorni alla cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà della citata autovettura, con l'avvertenza che, qualora entro il detto termine il funzionario ACI non avesse ottemperato all'ingiunzione, avrebbe provveduto a delegare all'esecuzione d'ufficio di tali formalità il cancelliere ed il notaio, salva l'applicazione della pena ex art. 25 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, oltre al risarcimento del danno ed al rimborso delle spese. A sostegno della pronuncia di accoglimento del ricorso ex art. 40 del R.D. n. 1814/1927, il Presidente del Tribunale pisano, premessa in via preliminare la sua competenza territoriale e funzionale, affermava nel merito che la citata trascrizione dovesse considerarsi illegittima per effetto dell'accertamento avvenuto con sentenza di condanna, passata in giudicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa) avuto riguardo al commesso delitto di contraffazione del numero di telaio di un veicolo oggetto di furto e all'attribuzione a quest'ultimo del numero di targa di altro veicolo nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. In modo più puntuale, con la richiamata sentenza penale era rimasto accertato che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver contraffatto il numero di telaio, aveva attribuito all'autovettura provento di furto il medesimo numero di targa abbinato al telaio dell'autovettura in possesso del [OSCURATO:PERSONA], contraffacendo anche i documenti di trasporto e facendola apparire presa in carico da una società di rivendita e poi venduta allo [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale veniva successivamente sequestrata. Era, quindi, evidente, che la registrazione della richiesta di duplicato del certificato di proprietà da parte dello Zuka, detentore del veicolo commercializzato dal [OSCURATO:PERSONA] e, in data 6 marzo 2008, la conseguente scrittura privata di trasferimento dell'Audi TT targata [OSCURATO:TARGA] dal [OSCURATO:PERSONA] allo Zuka costituivano l'atto finale del delitto di riciclaggio commesso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], diretto a sostituire l'autovettura Audi TT già targata [OSCURATO:TARGA], risultata provento di furto nell'abitazione di un terzo, con il numero di telaio TRUZZZ83771007441 quella avente il numero di telaio TRUZZZ8.1071011458, targata [OSCURATO:TARGA], rimasta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale era venuto a conoscenza dell'illecito compiuto in suo danno all'atto di vendere la sua automobile nel 2013. Quindi, poiché l'intervenuta trascrizione era risultata fondata su una condotta illecita accertata come commessa da un terzo e quindi su un titolo nullo, doveva ordinarsene la cancellazione. Sulla domanda di risarcimento danni e di rimborso delle spese, il Presidente del Tribunale di Pisa dichiarava, invece, il non luogo a provvedere, non trattandosi di un accertamento connesso con il procedimento speciale di cui all'art. 40 R.D. n. 1814/1927. 2. Con successiva ordinanza n. cronol. 8535/2017, deposii:ata il 4 giugno 2017, lo stesso Presidente del Tribunale pisano, dichiarata la contumacia dell'ACI, accoglieva il ricorso per l'esecuzione delle formalità ingiunte al funzionario dell'ACI di Pisa ex art. 40 R.D. n. 1814/1927 proposto in data 15 dicembre 2016 dal [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva dedotto che, nonostante la cancelleria avesse rilasciato copia con formula esecutiva dell'ordinanza presidenziale, notificata con atto di precetto in data 10/11.08.2016, sia alla sede legale dell'ACI Roma che alla sede legale di Pisa, l'ACI aveva omesso di provvedere al ripristino di quanto intimato, esponendo perciò il veicolo del ricorrente alle pretese del gestore di riscossione locale che, nelle more del giudizio, aveva agito per l'iscrizione del fermo amministrativo per debiti assunti presumibilmente dal citato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Presidente del Tribunale, accertato che l'ACI aveva inesattamente eseguito la suddetta ordinanza presidenziale del 19 giugno 2016 (iscrivendola come fosse un nuovo titolo costitutivo della proprietà in favore di [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal 7 settembre 2016, di esecuzione delle formalità, anziché cancellare il passaggio di proprietà illecitamente conseguito dallo [OSCURATO:PERSONA]), delegava un apposito funzionario di cancelleria ed un notaio a provvedere alle formalità ingiunte al competente funzionario della sede ACI di Pisa e, in particolare, di procedere alla cancellazione della trascrizione di passaggio di proprietà dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], avente numero di telaio TRUZZZ83071011458, targata [OSCURATO:TARGA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], effettuata il 12 marzo 2008. Inoltre, il Presidente del Tribunale pisano disponeva la trasmissione della stessa ordinanza al Procuratore della Repubblica in sede per l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 4.36, dichiarando, altresì, il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Condannava, infine, la convenuta al rimborso delle spese del procedimento. 3. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'[OSCURATO:PERSONA] - ACI. [OSCURATO:PERSONA], malgrado la ritualità della notificazione del ricorso, non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2644, 2652, 2653, 2690, 2688 e 2695 c.c., sul presupposto della impossibilità della cancellazione della trascrizione di un atto negoziale che trasferisca la proprietà di un bene mobile registrato, discendente direttamente dalle norme codicistiche in materia di opponibilità degli atti di acquisto a terzi e di conflitto tra aventi diritto su di un dato bene, nonché dalla (connessa) necessità di tutelare i terzi in buona fede che abbiano trascritto il loro acquisto. 2. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2652, 2653, 2655, 2684, 2690, 2688 e 2695 c.c., nonché dell'art. 39 R.D. n. 1814/1927. Con tale doglianza l'ACI ha inteso sostenere che lo strumento giuridico atto a far valere le vicende patologiche legate ad un dato negozio di trasferimento della proprietà su un bene mobile registrato all'interno del PRA è quello della c.d. annotazione in margine alla trascrizione e non già quello della cancellazione, la quale andrebbe a frustrare la funzione stessa dell'istituto della pubblicità. Dunque, ha dedotto la ricorrente, anche quando venga accertata la simulazione o la nullità di un dato atto giuridico, non è legittimo procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto simulato o nullo. 3. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'art.2668 c.c., nonché degli articoli 4 e 6 del Decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503, e dell'art. 91-bis del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo l'erroneità del provvedimento gravato, oltre che l'abuso sostanziale del procedimento ex art. 40, R.D. n. 1814/1927, operato da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione della ricorrente, la disposta cancellazione e le relative modalità esecutive previste nell'impugnata ordinanza non avrebbero avuto ragione di essere neppure in vista del risultato sperato dal [OSCURATO:PERSONA] diretto all'ottenimento della cancellazione del fermo amministrativo e dei pignoramenti iscritti sul veicolo, dato che tali formalità si sarebbero potute ottenere tramite la semplice cancellazione dell'iscrizione del fermo e non certo con la cancellazione della trascrizione dell'atto negoziale traslativo del bene. 4. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 40 R.D. n. 1814/1927, adducendo l'illegittimità della sua condanna alle spese del procedimento giudiziale, avuto riguardo alla sua natura non contenziosa. In particolare, ha rilevato la ricorrente, il Presidente del Tribunale di Pisa, nell'ordinanza oggetto di ricorso, ha ritenuto di applicare, con riferimento al procedimento svoltosi (malgrado fosse da qualificarsi come di volontaria giurisdizione), il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., proprio, invece, dei procedimenti cd. contenziosi. Ha aggiunto, inoltre, il ricorrente che il comma 5 dell'art. 40 R.D. n. 1814/1927 non disciplina affatto le spese della soccombenza ma si riferisce alle spese necessarie all'esecuzione delle formalità ordinate, ovvero a quelle legate all'attività del cancelliere e del notaio che ivi si atteggiano quali veri e propri commissari ad acta. 5. Rileva il collegio che i primi tre motivi sono inammissibili per le ragioni che seguono. Occorre osservare che, dal punto di vista procedimentale, è rimasto accertato che, con un primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927, l'adito competente Presidente del Tribunale di Pisa aveva accolto, sul presupposto della sua riconosciuta fondatezza, previa valutazione che la trascrizione era avvenuta al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., la domanda del [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione del passaggio di proprietà dell'autovettura del ricorrente a favore di un terzo avvenuta in virtù di un fatto illecito di quest'ultimo (corrispondente ad un'accertata, in via definitiva, condotta delittuosa di contraffazione dallo stesso commessa) in una certa data, emettendo i conseguenti provvedimenti nei confronti dell'ACI per l'ottemperanza, salva, in caso di inadempimento, l'adozione di quelli ulteriori contemplati per l'esecuzione in via sostitutiva dell'ordine, con delega ad un cancelliere e ad un notaio. Non avendo l'ACI ottemperato, a seguito di successivo ricorso al medesimo Presidente, proposto sempre ai sensi del citato art. 40, il [OSCURATO:PERSONA] otteneva il provvedimento conseguente dell'ottemperanza in via sostitutiva al precedente citato ordine di cancellazione della trascrizione. Osserva al riguardo il collegio che con tali provvedimenti è stato - diversamente dalla prospettazione del ricorrente - legittimamente ritenuto che, anche all'ambito della circolazione dei beni mobili registrati, non possono non ritenersi applicabili le norme assunte come violate, indipendentemente dal testuale riferimento alle operazioni di "iscrizioni ed annotazioni" contenuto nell'art. 5 del R.D.L. n. 1814 del 1927. Infatti, ancorché in materia di trascrizione mobiliare non esiste disposizione che operi un esplicito richiamo all'istituto della cancellazione della trascrizione previsto per gli immobili all'art. 2668 c.c., va rilevato che, sul presupposto dell'identità formale tra annotazione e cancellazione, appartenenti entrambe al genere degli annotamenti, il rinvio all'art. 2668 è in realtà implicito proprio nella norma in discorso. Sarebbe, infatti, illogico ammettere la possibilità delle annotazioni elencate negli art:t. 2654 e 2655 c.c., senza implicitamente ammetterne l'eliminazione attraverso l'annotamento della cancellazione, ove ne sussistano gli estremi (in tal senso condividendosi, quindi, il percorso logico-giuridico seguito nell'impugnato provvedimento). Tale interpretazione trova un supporto testuale e sistematico nell'apposita previsione di cui all'art. 2695, comma 2, c.c., il quale dispone che, per quanto riguarda forme e modalità della trascrizione, in mancanza di una disciplina specifica, si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, ragion per cui l'ambito dell'art. 2668 c.c. si estende anche ai beni mobili registrati, con l'applicabilità di tutta la correlata disciplina. Senonché, non può ritenersi che l'adottato provvedimento presidenziale sia impugnabile con ricorso per cassazione, alla stregua della considerazione che con esso viene definito - per come strutturato ed in funzione dell'interesse che con lo stesso si intende tutelare - un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa, come, del resto, ammette lo stesso ricorrente nelle argomentazioni poste a sostegno del quarto motivo (su cui ci soffermerà in seguito). Ed invero, tale procedimento - come disciplinato nell'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927 - è diretto all'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'A.C.I. nel caso di rifiuto o di ritardo nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni o - per quanto detto - anche ordini di trascrizioni indebite e, in via conseguenziale, per l'eventualità della mancata conformazione da parte della stessa A.C.I., all'emissione di un conseguente provvedimento per l'ottemperanza all'ordine adottato.Quindi, trattasi di un procedimento che ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità - nel caso specifico - dei beni mobili registrati (equiparabile, sul piano generale, a quella immobiliare), cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il Presidente del Tribunale compie - nel confronto tra le parti (a seguito di decreto di c:omparizione) e sentito il P.M. (senza, quindi, l'introduzione e la prosecuzione di un giudizio di cognizione ordinaria) - una mera valutazione accertativa dei presupposti della legittimità o meno del rifiuto o ritardo del competente funzionario dell'A.C.I., con il conferimento - in caso di inosservanza - di apposita delega al cancelliere e ad un notaio di provvedere in via sostitutiva all'esecuzione delle formalità con l'esecuzione di un'attività puramente amministrativa (cfr. Cass. n. 9352/2003). Pertanto, sia il primo che il secondo provvedimento (quest'ultimo costituente specificamente oggetto del ricorso per cassazione) - in quanto attinenti ad un procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa - sono privi dei caratteri della decisorietà e della definitività (donde l'insuscettibilità a passare in giudicato) e, perciò, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non sono impugnabili con ricorso in sede di legittimità (cfr., per riferimenti, ancorché con riguardo al procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei RR.II. di eseguire una trascrizione prevista dall'art. 745 c.p.c., essenzialmente fondato su un'identità di ratio, Cass. n. 15131/2015 e, da ultimo, Cass. n. 9742/2022). 6. È, invece, fondato il quarto ed ultimo motivo. Infatti, proprio per effetto del carattere di volontaria giurisdizione non contenziosa del procedimento in questione, il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto adottare, con l'impugnato provvedimento, alcuna pronuncia sulle spese giudiziali, la cui illegittima regolazione - cori la condanna dell'A.C.I. al pagamento delle stesse - comporta, pacificamente ma limitatamente a tale statuizione avente valenza decisoria, l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione (cfr., per tutte, Cass. n. 2095/2011 e la già citata Cass. n. 15131/2015, richiamate anche dal ricorrente). È appena il caso di chiarire che il riferimento al "rimborso delle spese" di cui al quinto comma dell'art. 40 del R.D. n. 1814/1927 è da correlare esclusivamente al recupero delle spese vive eventualmente! sopportate (e riscontrate) e non, altresì, anche al riconoscimento dei compensi in senso proprio, come invece disposto nel provvedimento impugnato. 7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso ed accolto il quarto. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi sul merito del motivo ritenuto fondato, disponendo l'elisione della condanna alle spese a carico del ricorrente A.C.I. adottata nell'impugnata ordinanza. Devono, infine, essere dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e dichiara inammissibili i primi tre. Cassa l'impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e, decidendo sul merito dello
Sentenza Cassazione n. 21081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris