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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26280/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;sentita l’avv [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4novembre 2025 ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]Calabretto avverso l’ordinanza con la quale il 6 ottobre 2025 il Giudice per leIndagini Preliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere, disposta nei suoi confronti in relazione al reato di cui agliartt. 56 e 575 cod. pen.per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA],commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 2),oltreché del delitto di illegale detenzione e porto di pistola in luogo pubblico(capo 3).2.

I fatti, avvenuti il 13 giugno 2025, non sono nella sostanza contestati eassumono rilievo ai soli fini della disamina della censura sviluppata dalla difesanel primo motivo di ricorso che attiene alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e la compagna, YeleidyMelendez, furono sorpresi a rubare delle patate in un fondo agricolo e furonocostretti a fuggire perché scoperti dai proprietari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eda alcuni dipendenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che si opposero al furto echiamarono i Carabinieri.Dopo poco, presso lo stesso fondo, a bordo di un’autovettura Audi,condotta da [OSCURATO:PERSONA], si presentò [OSCURATO:PERSONA], armato di una pistola.All’interno dell’autovettura c’era anche la compagna del padre che indicòa [OSCURATO:PERSONA], dipendente del proprietario del fondo, quale unadelle persone che si era opposto al furto e che aveva chiamato i Carabinieri.[OSCURATO:PERSONA], non appena si accorse che [OSCURATO:PERSONA] aveva una pistola, scesedall’autovettura, tentò di fuggire a piedi ma dall’Audi, che nel frattempo avevafatto retromarcia, fu esploso un colpo di pistola che lo raggiunse all’altezzadell’inguine/gluteo destro e gli provocò consistenti lesioni, la frattura del femoree altro.L’Audi allora si allontanò repentinamente.Quanto accaduto è stato ricostruito nel corso delle indagini effettuate daiCarabinieri ascoltando le persone offese e gli indagati, nonché attraverso gliulteriori accertamenti svolti, anche nell’immediatezza.Successivamente il pubblico ministero, nel mese di ottobre, ha chiestol’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di DanieleCalabretto e [OSCURATO:PERSONA], misura che il giudice ha disposto.Nel corso dell’interrogatorio l’indagato, e la difesa con l’atto di riesame,hanno sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di uccidere ma diminacciare la persona offesa o, comunque, di colpirla soltanto alle gambe perreazione al fatto che erano stati chiamati i Carabinieri nonostante il padre, cheera in regime di detenzione domiciliare, avesse pregato di non farlo per evitare leconseguenze negative che ne sarebbero inevitabilmente derivate.Sotto altro profilo, poi, nel riesame la difesa ha censurato la conclusionein ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, prospettate sia nelsenso del pericolo di inquinamento probatorio che del pericolo di reiterazione deireati.Il Tribunale del riesame, ripercorso lo svolgimento di quanto accaduto, haritenuto di confermare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal giudicedelle indagini preliminari, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo, ciòfacendo specifico e puntuale riferimento all’arma utilizzata, alla parte del corpoAd analoghe conclusioni, poi, il Tribunale è addivenuto quanto allaritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaqualificazione giuridica attribuita ai fatti, che andrebbe corretta in quella dilesioni aggravate ex artt. 61, n. 1, 582, e 585 cod. pen.

Nel primo motivo diricorso la difesa rileva che dalle modalità della condotta e dal comportamentocomplessivamente tenuto dal ricorrente emergere l’inesistenza del doloomicidiario risultando, invece, evidente che lo scopo era solo quello di ledere lapersona offesa.

Ciò anche considerato che fu esploso un solo colpo di pistola eche tale elemento, come indicato in una sentenza di questa Corte, sarebbesignificativo dell’assenza del dolo diretto per cui l’elemento psicologico sarebbe,al più, qualificabile come dolo eventuale e questo non consentirebbe diconfigurare il tentativo di omicidio.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza e attualità delle esigenze cautelari.4.

In data 7 aprile 2026 sono pervenuti i motivi nuovi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Belmonte, ulteriormente illustrate le censure già evidenziate, insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo di ricorso e nel primo dei motivi nuovi successivamentedepositati, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridicada correggersi in quella di lesioni aggravate ex artt. 61, n. 1, 582, e 585 cod.pen. con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo omicidiario.La doglianza è infondata.2.1.

In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, d’altro canto, concerne il rapporto tra motivazionee decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).Questo pure considerato che l’ordinanza applicativa della misura e quella chedecide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, nel senso che la motivazione del tribunale del riesame integra ecompleta l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, sicché la motivazione insufficiente del giudice del riesame puòritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché inquest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degliartt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. pertutte Sez.

U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; da ultimo, Sez. 5, n.29333 del 23/07/2025, Gennaro, n. m.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014,Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. inproc.

Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello ealtri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01;Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01).Le stesse, infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamentecollegate, si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep.2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme,connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti diapplicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep.1999, Trimboli, Rv. 212768-01).Dovendo sul punto, infine, anche ribadirsi che «in tema di giudizio dilegittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare lacompatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limitidi un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilirese il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504-01; conf.

Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia e altri, Rv.229369-01; Sez. 5 del 13/05/2003, Pagano e altri, non mass.) e che in ogni caso«eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile»(ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; cfr. già Sez.6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli e altro, Rv. 194203-01).2.3.

Il provvedimento impugnato è conforme ai principi enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio e non è affetto da alcunodei vizi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto ilragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamenteillogico o contraddittorio.2.3.1.

Nel delitto tentato – fattispecie caratterizzata dalla punibilità di attiche, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente etipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice – si pone il duplice problemadi individuare sia l’idoneità e univocità degli atti (da valutarsi ex ante e inconcreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguitadall’autore.In ordine al secondo aspetto, proprio in virtù della mancata realizzazionedell’evento, la verifica appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di untentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori'della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei,elemento psicologico.Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv.261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di undato “così poco estrinseco” come l'atteggiamento interiore non possono darluogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamentopuramente indiziario “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso unprocedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanzeesteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituisconol'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici”; intal senso, recentemente Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5,n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n.31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).2.3.2.

L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non devenecessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale, posto che il tentativo è punibile anche in presenza di dolo diretto ditipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile edolo eventuale.Secondo il principio risalente a Sez.

U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994,Cassata, Rv. 195804 – 01, in tema di elemento soggettivo del reato possonoindividuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nelcaso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore puòmanifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda dellaconsiderazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità diverificazione dell'evento.Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limitaad accettarlo come conseguenza accessoria ma lo vuole e ciò con un’intensitàmaggiore di quelle indicate in precedenza.Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, lavolontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra unevento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e unevento perseguito come scopo finale.Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazionedell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e,nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto diomicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica ecerta conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto evoluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesivache includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (cfr. daultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n.4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021,Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 –01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).Come anche da ultimo ribadito, infatti, «in tema di delitti omicidiari, devequalificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolaremanifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando ilsoggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno ol’altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima)causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con laconseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»(Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, n. m.; Sez. 1, n. 27620 del24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01).Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di unsecondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenzaaccessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012.

Maraviglia, Rv. 252046 - 01).La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipoalternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendoriferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogniindicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolodi esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibiledalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dallemodalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu,Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).2.4.

Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e,prendendo in esame le modalità della condotta e i fatti esterni oggettivi, aventiun sicuro valore sintomatico dell’elemento psicologico degli agenti, ha mostratodi avere fatto corretta applicazione del metodo logico-inferenziale (Sez. 1, n.35604 del 10/10/2025, Donea, n. m., in motiv. § 2.2; Sez. 5, n. 26613 del22/02/2019, Amidani, Rv. 276910-01; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep.1992, Terranova, Rv. 189074-01) per trarne la dimostrazione – nell’ambito e neilimiti della fase cautelare – della sussistenza del dolo alternativo del Calabrettocon un percorso argomentativo giuridicamente ineccepibile e immune dafratture.Il giudice del riesame, infatti, richiamate e condivise la ricostruzione e leconsiderazioni contenute nell’ordinanza genetica, ha operato un rapido richiamoalla pertinente giurisprudenza di questa Sezione in materia di tentato omicidioper dimostrare l’emersione dell’animus necandi dal tipo di arma impiegata,dall’idoneità offensiva della stessa, dalla sede corporea attinta e dalla gravitàdelle lesioni inferte e ha, quindi, coerentemente concluso nel senso dellasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (pag. 13 ordinanzaimpugnata).Ciò anche con riferimento all’elemento psicologico, ritenuto sulla base dellecircostanze e delle modalità dell’azione emerse nel corso delle indagini come,nello specifico: l’impeto e l’ardore con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMelendez sono giunti sul posto; avere scelto e deciso di utilizzare un’arma dielevata potenzialità; essersi avvicinati con l’autovettura a quella della personaoffesa; avere effettuato una specifica manovra, una retromarcia, per raggiungerela vittima che si era data alla fuga; avere esploso il colpo di pistola senzaindugiare per colpire una persona in fuga e già spaventata; la parte del corpoimpugnata).Ragioni queste per cui, pertanto, si deve in conclusione ribadire che ilTribunale ha correttamente qualificato il dolo come diretto, sebbene alternativo,in quanto l’elemento psicologico che emerge allo stato dagli atti risulta essereespressione di un atteggiamento volitivo che parifica le conseguenze altamentelesive della condotta e include l’evento morte come altamente probabile edunque previsto e voluto anch’esso e non meramente accettato comeconseguenza possibile dell’azione (Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea,n.m., in motiv. § 2.4; Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 –01; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252046-01), e ciò smentiscele censure difensive sul punto, a nulla potendo rilevare la circostanza – pureinvocata nel ricorso – che sia stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco(specifica sul punto, da ultimo, Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv.288550 – 01 per cui «in tema di tentato omicidio, la mancata esplosione, dopo iprimi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude lasussistenza della volontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operativee per il mezzo impiegato, l'azione sia stata idonea a causare la morte dellavittima e l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontàdell'agente»).3.

Nel secondo motivo del ricorso originario e nel secondo motivo nuovosuccessivamente depositato, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenzecautelari anche con riferimento al tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione dellamisura.La doglianza è infondata.Il Tribunale, infatti, che pure ha indicato la presenza di precedenti penali dinatura contravvenzionale, uno dei quali è per detenzione illecita di materialiesplodenti, con lo specifico e puntuale riferimento alle modalità estremamenteviolente dell’azione (avere organizzato in pochi minuti una spedizione punitivaeffettuata utilizzando un arma, prontamente e repentinamente reperita,significative del pericolo di reiterazione dei reati) e allo scopo della stessa (unavendetta per avere chiamato i carabinieri, significativo quanto al pericoloinquinamento), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti afondamento della conclusione cui è pervenuto e per questa parte la motivazione,che risulta esente da vizi logici, non è sindacabile in questa sede.Ciò, peraltro, rilevando che il breve tempo trascorso dai fatti oggetto dellaprecedente condanna relativa al possesso di materiale esplodente e il mancatoritrovamento dell’arma utilizzata rendono del tutto inconferente ogni ulteriorecensura quanto al tempo, invero solo quattro mesi, trascorso tra il tentatoomicidio e l’esecuzione della misura custodiale.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del Tribunale di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;sentita l’avv [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, con ordinanza del 4novembre 2025 ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]Calabretto avverso l’ordinanza con la quale il 6 ottobre 2025 il Giudice per leIndagini Preliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato la misura della custodiacautelare in carcere, disposta nei suoi confronti in relazione al reato di cui agliartt. 56 e 575 cod. pen.per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA],commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 2),oltreché del delitto di illegale detenzione e porto di pistola in luogo pubblico(capo 3).2. I fatti, avvenuti il 13 giugno 2025, non sono nella sostanza contestati eassumono rilievo ai soli fini della disamina della censura sviluppata dalla difesanel primo motivo di ricorso che attiene alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, e la compagna, YeleidyMelendez, furono sorpresi a rubare delle patate in un fondo agricolo e furonocostretti a fuggire perché scoperti dai proprietari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eda alcuni dipendenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che si opposero al furto echiamarono i Carabinieri.Dopo poco, presso lo stesso fondo, a bordo di un’autovettura Audi,condotta da [OSCURATO:PERSONA], si presentò [OSCURATO:PERSONA], armato di una pistola.All’interno dell’autovettura c’era anche la compagna del padre che indicòa [OSCURATO:PERSONA], dipendente del proprietario del fondo, quale unadelle persone che si era opposto al furto e che aveva chiamato i Carabinieri.[OSCURATO:PERSONA], non appena si accorse che [OSCURATO:PERSONA] aveva una pistola, scesedall’autovettura, tentò di fuggire a piedi ma dall’Audi, che nel frattempo avevafatto retromarcia, fu esploso un colpo di pistola che lo raggiunse all’altezzadell’inguine/gluteo destro e gli provocò consistenti lesioni, la frattura del femoree altro.L’Audi allora si allontanò repentinamente.Quanto accaduto è stato ricostruito nel corso delle indagini effettuate daiCarabinieri ascoltando le persone offese e gli indagati, nonché attraverso gliulteriori accertamenti svolti, anche nell’immediatezza.Successivamente il pubblico ministero, nel mese di ottobre, ha chiestol’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di DanieleCalabretto e [OSCURATO:PERSONA], misura che il giudice ha disposto.Nel corso dell’interrogatorio l’indagato, e la difesa con l’atto di riesame,hanno sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intenzione di uccidere ma diminacciare la persona offesa o, comunque, di colpirla soltanto alle gambe perreazione al fatto che erano stati chiamati i Carabinieri nonostante il padre, cheera in regime di detenzione domiciliare, avesse pregato di non farlo per evitare leconseguenze negative che ne sarebbero inevitabilmente derivate.Sotto altro profilo, poi, nel riesame la difesa ha censurato la conclusionein ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, prospettate sia nelsenso del pericolo di inquinamento probatorio che del pericolo di reiterazione deireati.Il Tribunale del riesame, ripercorso lo svolgimento di quanto accaduto, haritenuto di confermare la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal giudicedelle indagini preliminari, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo, ciòfacendo specifico e puntuale riferimento all’arma utilizzata, alla parte del corpoAd analoghe conclusioni, poi, il Tribunale è addivenuto quanto allaritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaqualificazione giuridica attribuita ai fatti, che andrebbe corretta in quella dilesioni aggravate ex artt. 61, n. 1, 582, e 585 cod. pen. Nel primo motivo diricorso la difesa rileva che dalle modalità della condotta e dal comportamentocomplessivamente tenuto dal ricorrente emergere l’inesistenza del doloomicidiario risultando, invece, evidente che lo scopo era solo quello di ledere lapersona offesa. Ciò anche considerato che fu esploso un solo colpo di pistola eche tale elemento, come indicato in una sentenza di questa Corte, sarebbesignificativo dell’assenza del dolo diretto per cui l’elemento psicologico sarebbe,al più, qualificabile come dolo eventuale e questo non consentirebbe diconfigurare il tentativo di omicidio.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza e attualità delle esigenze cautelari.4. In data 7 aprile 2026 sono pervenuti i motivi nuovi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Belmonte, ulteriormente illustrate le censure già evidenziate, insiste perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo di ricorso e nel primo dei motivi nuovi successivamentedepositati, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridicada correggersi in quella di lesioni aggravate ex artt. 61, n. 1, 582, e 585 cod.pen. con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo omicidiario.La doglianza è infondata.2.1. In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione chededuca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenzecautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme dilegge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice dimerito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, infatti, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno delprovvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti"de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828;Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017,Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, d’altro canto, concerne il rapporto tra motivazionee decisione e non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso percassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deverivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento delladecisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata algiudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02).Questo pure considerato che l’ordinanza applicativa della misura e quella chedecide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, nel senso che la motivazione del tribunale del riesame integra ecompleta l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, sicché la motivazione insufficiente del giudice del riesame puòritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché inquest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degliartt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. pertutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; da ultimo, Sez. 5, n.29333 del 23/07/2025, Gennaro, n. m.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014,Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. inproc. Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello ealtri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01;Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01).Le stesse, infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamentecollegate, si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep.2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme,connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti diapplicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep.1999, Trimboli, Rv. 212768-01).Dovendo sul punto, infine, anche ribadirsi che «in tema di giudizio dilegittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare lacompatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limitidi un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilirese il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nécondividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504-01; conf. Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia e altri, Rv.229369-01; Sez. 5 del 13/05/2003, Pagano e altri, non mass.) e che in ogni caso«eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamenteapprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine chene ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi daltesto impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile»(ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; cfr. già Sez.6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli e altro, Rv. 194203-01).2.3. Il provvedimento impugnato è conforme ai principi enucleati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di tentato omicidio e non è affetto da alcunodei vizi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto ilragionamento esposto a fondamento della conclusione non è manifestamenteillogico o contraddittorio.2.3.1. Nel delitto tentato – fattispecie caratterizzata dalla punibilità di attiche, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall’agente etipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice – si pone il duplice problemadi individuare sia l’idoneità e univocità degli atti (da valutarsi ex ante e inconcreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguitadall’autore.In ordine al secondo aspetto, proprio in virtù della mancata realizzazionedell’evento, la verifica appare particolarmente delicata e la riconoscibilità di untentativo punibile impone la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori'della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei,elemento psicologico.Il dolo, infatti, è un fenomeno interiore (costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira) che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv.261105 - 01 in cui si evidenzia che le difficoltà connesse alla dimostrazione di undato “così poco estrinseco” come l'atteggiamento interiore non possono darluogo a schemi presuntivi, ma postulano l'adozione di un ragionamentopuramente indiziario “dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso unprocedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanzeesteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituisconol'espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici”; intal senso, recentemente Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, n.m.; Sez. 5,n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 – 01 in motivazione e Sez. 1, n.31449 del 14/02/2012, Spaccarotella, Rv. 254143 - 01).2.3.2. L'analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non devenecessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipointenzionale, posto che il tentativo è punibile anche in presenza di dolo diretto ditipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile edolo eventuale.Secondo il principio risalente a Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994,Cassata, Rv. 195804 – 01, in tema di elemento soggettivo del reato possonoindividuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e, quindi, nelcaso di azione posta in essere con accettazione dell'evento, l'autore puòmanifestare una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda dellaconsiderazione effettuata in termini di effettiva e concreta probabilità diverificazione dell'evento.Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore non si limitaad accettarlo come conseguenza accessoria ma lo vuole e ciò con un’intensitàmaggiore di quelle indicate in precedenza.Se l'evento, oltre che accettato, è direttamente perseguito, d’altro canto, lavolontà si colloca in un ulteriore livello di gravità e può distinguersi al più tra unevento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale e unevento perseguito come scopo finale.Il dolo, quindi, va qualificato come eventuale solo nel caso di accettazionedell’evento, mentre negli altri casi indicati va qualificato come dolo diretto e,nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale.In tale prospettiva ermeneutica, pertanto, per esservi dolo diretto diomicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica ecerta conseguenza della condotta ma è sufficiente che detto evento sia previsto evoluto come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica lesivache includa anche, in via cumulativa e alternativa, l'evento di lesioni (cfr. daultimo Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01; Sez. 1, n.4773 del 13/10/2022, dep. 2023, Gueye, n.m.; Sez. 1, n. 29611 del30/03/2022, L., Rv. 283375 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021,Romano, Rv. 281385 – 02; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, A., Rv. 266915 –01; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275 – 01; Sez. 6, n. 1367 del26/10/2006, dep. 2007, Biscotti, Rv. 235789 - 01).Come anche da ultimo ribadito, infatti, «in tema di delitti omicidiari, devequalificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolaremanifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando ilsoggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno ol’altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima)causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con laconseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo»(Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea, n. m.; Sez. 1, n. 27620 del24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01).Il c.d. dolo alternativo, infatti, è dolo diretto in quanto espressione di unsecondo evento altamente probabile che è quindi previsto anch'esso come scopodella condotta e non è per tale ragione meramente accettato come conseguenzaaccessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, Abbate, n.m.; Sez. 1, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 - 01).La sottile linea di demarcazione che esiste tra il dolo diretto di tipoalternativo e il dolo eventuale, quindi, va identificata di volta in volta facendoriferimento alle concrete manifestazioni esteriori, prendendo in esame ogniindicatore rilevante dell'effettivo elemento psicologico dell’agente come, a titolodi esempio, nel tentato omicidio, la potenzialità dell'azione lesiva, desumibiledalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dallemodalità dello stesso atto lesivo (così Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu,Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).2.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e,prendendo in esame le modalità della condotta e i fatti esterni oggettivi, aventiun sicuro valore sintomatico dell’elemento psicologico degli agenti, ha mostratodi avere fatto corretta applicazione del metodo logico-inferenziale (Sez. 1, n.35604 del 10/10/2025, Donea, n. m., in motiv. § 2.2; Sez. 5, n. 26613 del22/02/2019, Amidani, Rv. 276910-01; Sez. 1, n. 1172 del 27/11/1991, dep.1992, Terranova, Rv. 189074-01) per trarne la dimostrazione – nell’ambito e neilimiti della fase cautelare – della sussistenza del dolo alternativo del Calabrettocon un percorso argomentativo giuridicamente ineccepibile e immune dafratture.Il giudice del riesame, infatti, richiamate e condivise la ricostruzione e leconsiderazioni contenute nell’ordinanza genetica, ha operato un rapido richiamoalla pertinente giurisprudenza di questa Sezione in materia di tentato omicidioper dimostrare l’emersione dell’animus necandi dal tipo di arma impiegata,dall’idoneità offensiva della stessa, dalla sede corporea attinta e dalla gravitàdelle lesioni inferte e ha, quindi, coerentemente concluso nel senso dellasussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato (pag. 13 ordinanzaimpugnata).Ciò anche con riferimento all’elemento psicologico, ritenuto sulla base dellecircostanze e delle modalità dell’azione emerse nel corso delle indagini come,nello specifico: l’impeto e l’ardore con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMelendez sono giunti sul posto; avere scelto e deciso di utilizzare un’arma dielevata potenzialità; essersi avvicinati con l’autovettura a quella della personaoffesa; avere effettuato una specifica manovra, una retromarcia, per raggiungerela vittima che si era data alla fuga; avere esploso il colpo di pistola senzaindugiare per colpire una persona in fuga e già spaventata; la parte del corpoimpugnata).Ragioni queste per cui, pertanto, si deve in conclusione ribadire che ilTribunale ha correttamente qualificato il dolo come diretto, sebbene alternativo,in quanto l’elemento psicologico che emerge allo stato dagli atti risulta essereespressione di un atteggiamento volitivo che parifica le conseguenze altamentelesive della condotta e include l’evento morte come altamente probabile edunque previsto e voluto anch’esso e non meramente accettato comeconseguenza possibile dell’azione (Sez. 1, n. 35604 del 10/10/2025, Donea,n.m., in motiv. § 2.4; Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 –01; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 252046-01), e ciò smentiscele censure difensive sul punto, a nulla potendo rilevare la circostanza – pureinvocata nel ricorso – che sia stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco(specifica sul punto, da ultimo, Sez. 1, n. 32891 del 08/07/2025, Molisso, Rv.288550 – 01 per cui «in tema di tentato omicidio, la mancata esplosione, dopo iprimi, di ulteriori colpi di arma da fuoco contro la vittima non esclude lasussistenza della volontà di uccidere, ove si accerti che, per le modalità operativee per il mezzo impiegato, l'azione sia stata idonea a causare la morte dellavittima e l'evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontàdell'agente»).3. Nel secondo motivo del ricorso originario e nel secondo motivo nuovosuccessivamente depositato, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenzecautelari anche con riferimento al tempo trascorso tra i fatti e l’applicazione dellamisura.La doglianza è infondata.Il Tribunale, infatti, che pure ha indicato la presenza di precedenti penali dinatura contravvenzionale, uno dei quali è per detenzione illecita di materialiesplodenti, con lo specifico e puntuale riferimento alle modalità estremamenteviolente dell’azione (avere organizzato in pochi minuti una spedizione punitivaeffettuata utilizzando un arma, prontamente e repentinamente reperita,significative del pericolo di reiterazione dei reati) e allo scopo della stessa (unavendetta per avere chiamato i carabinieri, significativo quanto al pericoloinquinamento), ha dato adeguato e coerente conto degli elementi posti afondamento della conclusione cui è pervenuto e per questa parte la motivazione,che risulta esente da vizi logici, non è sindacabile in questa sede.Ciò, peraltro, rilevando che il breve tempo trascorso dai fatti oggetto dellaprecedente condanna relativa al possesso di materiale esplodente e il mancatoritrovamento dell’arma utilizzata rendono del tutto inconferente ogni ulteriorecensura quanto al tempo, invero solo quattro mesi, trascorso tra il tentatoomicidio e l’esecuzione della misura custodiale.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris