CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2017
Cassazione n. 22810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15570/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Dragoncello n. 116; -controricorrente – avverso la sentenza n. 6635/17/17 della Commissione tributaria Regionale delLazio, depositata il 16/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/7/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto somme dalla stessa dovute per contributi di bonifica imposti dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativi all’anno 2012 e pari a €. 2.996,88. Laricorrente eccepiva vizi propri della cartella nonché la non debenza delle somme richieste in quanto gli immobili oggetto di imposizione ricadevano in area urbanizzatae servita da rete pubblica di fognatura per la quale provvedeva al relativo pagamento. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (CTR) con la sentenza n. 6635 /1 7 /2017, depositata il 16 .1 1 .2017, respingeva l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo gradoche aveva dichiarato legittima la pretesa impositiva. 3.Avverso tale sentenza la Tedeschi proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 17216 del 2019, depositata il 26.6.2019, la Sezione Sesta Tributaria, rinviava la causa alla Sezione quinta in ragione della non immediata evidenza decisoria della questione relativa al pagamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002disposta dalla CTR. 5. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memoria. Considerato che 1. La ricorrente denuncia, ex art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art .155 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 36 della L.R. Lazio 11 dicembre 1998 n. 53. La ricorrente rileva che la sentenza impugnata, fondata sui consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in ordine alriparto dell’onere di probatorio in tema di contributi consortili di bonifica, non ha tenuto conto del fatto che l’impugnazione della cartella di pagamento aveva ad oggetto la portata applicativa del combinato disposto degli artt. 155 e 36 cit., nonché la subordinata questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma per violazione degli artt. 2, 3e 53 Cost.Quanto all’art. 155 cit, la ricorrente rileva che - premesso che esso prevede che il soggetto tenuto a pagare la tariffa per il servizio di pubblica fognatura non può essere sottoposto al pagamento di ulteriori somme per il medesimo titolo richieste da altro ente - la CTR aveva violato tale norma nel non prendere in considerazione l’avvenuto pagamento delle bollette ACEA, quale gestore del S.I.I., relativa alla tariffa di pubblica fognatura comprendeva i sopra indicati servizi. Quanto all’art. 36 cit., la ricorrente rileva che l’interpretazione di essa fornita dal Consorzio e posta a fondamento della legittimità della pretesa azionata – fondata sulla mancata stipula della convenzione prevista dal comma 3 dell’art. 36 cit. con l’Autorità d’Ambito – oltre a porsi in contrasto con l’art. 155 cit., sottopone, per la mera inerzia degli enti chiamati a sottoscrivere la suindicata convenzione, il contribuente al pagamento di due tributi (tributi fognati e contributi consortili) per il medesimo presupposto di imposta, comportando tale interpretazione dell’art .36 cit. la violazione degli artt. 2, 3e 53 Cost.A parere della ricorrente, l’art. 36 cit. va diversamente interpretato nel senso che, in mancanza della convenzione, il Gestore del S.I.I. è tenuto a versare parte dei tributi ricevuti al Consorzio senza, quindi, che il mancato accordo di tali enti influisca sulla posizione del contribuente. Qualora la Corte, diversamente, ritenesse di avallare l’interpretazione dell’art. 36 cit. fornita dalla CTR, la ricorrente chiede che sia sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale di tale norma rispetto agli indicati parametri costituzionaliin quanto: -sarebbe violato il principio di equità orizzontale, secondo il quale tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione devono essere tassati in egual misura, in quanto diversamente tassati a seconda se l’Autorità d’Ambito alla quale essi appartengono ha sottoscritt o la suindicata convenzione; - si sarebbe in presenza di un caso di doppia imposizione, con violazione del principio della capacità contributiva, in quanto lo stesso immobile sarebbe sottoposto al pagamento del canone di fognatura e al contributo di bonifica. 1.1. In via subordinata, la ricorrente denuncia la falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 13, comma 1- quater del d.p.r. n. 115 del 2002, per averla la CTR condannata al pagamento del doppio contributo, espressamente escluso per il giudizio tributario dalle sentenze n 78 del 2016 e n. 18 del 2018 della Corte costituzionale. 2. Preliminarmente, con riguardo a quanto eccepito in memoria, riguardo la sussistenza di giudicato esterno sopravvenuto relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, la Corte ritiene che, nella specie, non operaalcuna preclusione in forza dell’art. 2909 c.c. a che questo Collegio conosca i fatti di causa. Infatti, la situazione fattuale emersa nei giudizi richiamati dalla ricorrente non ̀ invero affatto estendibile al di làdi quei processi e risulta in concreto priva di elementi avente rilievo inderogabile rispetto alla fattispecie qui esaminata. Va fatta sul punto applicazione di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez n. 4832 del 2015) in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, ̀ limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè ̀ esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. Nel concreto, per come di seguito riportato, ciò che assume rilievo è la stipula della convenzione ex art 36 della L.R. Lazio n. 53 del 1998, la cui valutazione e sussistenza ̀ elemento mutevole di anno in anno; n e consegue l’impossibilitàdi ritenerla elemento di fatto avente efficacia permanente o pluriennale come quelli suscettibili di costituire elemento di giudicato esterno. Va quindi confermato il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, come già ricordato (in tema anche Cass. n. 6953 del 2015). Va, infine, rilevato che le pronunce richiamate nella memoria si fondono sull’interpretazione dell’art. 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto al quale non può essere fatto valere alcun giudicato in questa sede, assumendo rilievo il principio affermato da questa Corte (Cass.n. 24992 del 2018 Rv. 650745 - 01) secondo cui « Il giudicato sostanziale ha ad oggetto il bene della vita fatto valere in giudizio e non anche l'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, attività rispetto alle quali il giudice non è vincolato alle deduzioni delle parti». 3.Il ricorso non è fondato, avendo la CTR correttamente interpretato l’’art. 36 L.R. Lazio n. 53 del 1998. 3.1. E’ incontroversa l'inclusione dei terreni di proprietà della contribuente nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di piano di classifica regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato dalla Regione, pertanto deve trovare applicazione il principio costantemente affermato in materia da questa Corte secondo cui «In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite». ( ex plurimis Cass. n.11431 del 2022 (Rv. 664350 -01) 3.2. La peculiarità della fattispecie in esame, relativa all’avere la contribuente invocato l'esenzione dall’obbligazione contributiva secondo l'art. 36 della L.R. Lazio n. 53del 1998. Tale disposizione consente l'esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura, solamente in ipotesi di stipula di apposita convenzion e tra Consorzi e Autorità d'Ambito ; convenzion e che, nella specie, non è stata allegat a , non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari (cfr. Cass.n. 24639 del 2018 Rv. 651103-01 n. 22099 del 2018 e n. 421 del 2013Rv. 624799 - 01 ). 3.3.In particolare, quanto all’eccepito contrasto di tale interpretazione dell’art. 36, comma 3, cit. con l’art. 155 d.lgs. n. 152 del 2006, va precisato che il dedotto pagamento a favore del Gestore del S.I.I. (ACEA) e il conseguente denunciato contrasto viene sottoposto al Collegio come questione nuovae, peraltro, generica. Dalla lettura degli atti (ricorso e sentenza della CTR), infatti, non vi è traccia di tale doglianzae la ricorrente nel riportare le precedenti fasi processuali evidenzia che il thema decidendum si incentrava sulla portata dell’art. 36, comma 1, cit.senza alcuna specifica menzione del riportato pagamento.In particolare, la tesi difensiva della ricorrente si fondava sulla circostanza che gli immobili per i quali era richiesto il contributo consortile si trovavano in area urbanizzata senza che, ai fini dell’esenzione di tale pagamento, rilevasse la stipula della convezione di cui al successivo comma 3 (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso). 3.4. Va, infine, rilevato che l ’interpretazione sopra riportata dell’art. 36, comma 3,L.R. Lazio n 53 del 1998 non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. Ed invero, la questione di legittimità costituzionale posta dalla contribuente è manifestamente infondata in quanto muove da un errato presupposto logico giuridico circa gli effetti della convenzione, da cui discende il rilievo secondo cui, rimettere agli enti preposti (Gestore del S.I.I. ed ente Consortile) la scelta di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 3 dell’art. 36 cit.,si pone in contrasto con i suindicati parametri costituzionali. Richiamati gli effetti della convenzione per come individuati al precedente punto 6.2., si evince che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la scelta in esame non pregiudica in alcun modo la posizione dei proprietari facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti al pagamento del servizio di pubblica fognatura, in quanto l’esenzione dalla debenza del relativo contributo di bonifica, sottoposta alla condizione della stipula della richiamata convenzione, ha quale unico risultato quello di mutare il soggetto legittimato a richiedere le somme per l’indicato servizio. Ed invero, qualora si sia in presenza di tale convenzione, il proprietario sarà chiamato a pagare l’ente di Gestione del S.I.I. con conseguente esonero dal pagamento delle somme dovute per lo stesso titolo a favore dell’ente Consortile, diversamente sarà quest’ultimo ad essere legittimato a chiedere le relative somme, con evidente esclusione di ogni ipotesi di “doppia imposizione”. In sostanza, dalla scelta operata dal Gestore del S.I.I. e dal Consorzio non deriva alcun vulnus della posiz ione del proprietario di immobile, peraltro identica a quella degli altri proprietari i cui beni fanno parte del medesimo comprensorio, non ravvisandosi, così, alcuna disparità di trattamento tra di essi. 3.5. Avuto riguardo alla statuizione di carattere a mministrativo inerente all'indicazione, da parte della CTR, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante soccombente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se nedeve comunque rilevare l'erroneità. Il giudice tributario d'appello ha ritenuto tout court applicabile al processo tributario d'appello una norma, l'art. 13, comma 1 —quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza tenere conto che si tratta di norma avente carattere di misura eccezionale, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile, secondo l'esegesi della norma indirettamente avallata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 18, depositata il 2 febbraio 2018, e condivisa da questa Corte. 4.Il ricorso va pertanto rigettato. 5. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte -Rigetta il ricorso. - Dichiara non sussistente l'obbligo della contribuente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta in grado di appello. -Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.400,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge -Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte d