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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22051/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1789/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro-tempore, elett.te domiciliata in ROMA , via Salaria 292, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.toLUCA COLETTA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, do- miciliatain ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TORE;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 4776/2019 de lla CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositatail 28/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/10/2019, la Corte d’appello di Nap oli, pronunciando sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente propostidall’Amministrazione provinciale di Benevento e dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e dalla [OSCURATO:SOCIETA].,dall’altro, in parziale riforma d ella decisione di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha condannato la Provincia di Beneventoe la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla La- pideidel [OSCURATO:SOCIETA]. il fondo da quest’ultima già concesso in “loca- zionee a ffitto” alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (alla quale la Provincia di Be- neventoera succeduta ex lege ), con l’ulteriore condanna della Provin- ciadi Benevento e della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla “ realiz- zazione delle opere necessarie al ripristino e all a bonifica del sito di stoccaggiodelle ecoballe ”; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha rilevato come, a seguito del su- bentroex lege della Provincia di Benevento nel contratto di locazi one originariamenteconcluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale loca- trice)e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale conduttrice), avente ad oggetto unfondo da destinare allo stoccaggio temporaneo del combustibile da rifiuti(c.d.

CDR), l’amministrazione pr ovinciale avesse trascurato di re- stituire, alla scadenza del contratto, il fondo concesso in locazione, nonchédi adempiere a quanto previsto dall’art. 9 del contratto, in forza delquale “ il conduttore si impegna a restituire alla scadenza della lo- cazionele aree occupate, completamente libere da persone, cose, ma- terialidi lavorazione e da ogni manufatto eventualmente realizzato e nellecondizioni previste dal progetto di sistemazione finale, così come approvatodalle competenti strutture ”; ciòposto, dov endo ritenersi che l’amministrazione provinciale, con ilsubentro ex lege nel contratto di locazione de quo , avesse assunto Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti gli obblighi già convenuti dall’originaria conduttrice (a loro volta fatti propri dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. qu ale società i n house dell’amministrazione provinciale), il rilevato mancato adempi- mentodegli obblighi di consegna e di ripristino (nelle forme concordate con la conduttrice originaria) ne imponevano la condanna alla corri- spondenteesecuzione; avversola s entenza d’appello, l’Amministrazione provinciale di Be- neventopropone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’im- pugnazione; laLapidei del [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria; latrattazione è st ata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ed il PubblicoMinistero presso la Corte non ha depositato conclusioni; l’avv.toGaetano Paolino, co - difensore dell’Amministrazione provin- cialedi Benevento ha depositato atto di rinuncia al mandato; consideratoche, conil primo motivo, l’amministrazione ricorrente censura la sen- tenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 - bis del d.l.n. 92/2008 (come modificato dalla legge n. 123/2008); dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3685/2008; dell ’art. 9 del contratto di locazione del 28/6/2005;degli artt. 242, 245 e 250 ss. del d.lgs. n. 152/2006; degli artt.1591, co. 1, e 1256 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità dell’amministrazioneprovinciale ricorrente con riguardo al ritardo rela- tivoalla riconsegna del fondo concesso in locazione, segnatamente in ragionedella mancata esecuzione degli obblighi connessi alla bonifica delfondo, tenuto conto che tali obblighi d i ripristino del fondo non po- tevano(come non possono) prescindere dalla costante permanenza e, quindi,dalla stabile detenzione e disponibilità del sito da parte dell’ob- bligato,nella specie venuta meno (almeno fino al dicembre del 2013, Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri comeritenuto dal giudice a quo ) a seguito dei provvedimenti di seque- strogià adottati dall’autorità giudiziaria; sottoaltro profilo, tale obbligo di ripristino doveva in ogni caso ri- tenersi estraneo alle previsioni contrattuali, atteso che il progetto di sistemazionefinale previsto dall’art. 9 del contratto di locazione atte- nevaalla ‘diversa’ e ‘fisiologica’ ipotesi del ripristino dei luoghi previo avviamento a termovalorizzazione dei rifiuti, senza alcun riferimento alleoperazioni di rimozione e di smaltimento delle e coballe; peraltro,a seguito dell’oggettivo e rilevante mutamento dello stato difatto e di diritto del luogo (divenuto tale, nel tempo, da assumere la qualificazione,non più di sito di stoccaggio temporaneo, ma di discarica post mortem ), la competenza am ministrativa per la bonifica dei siti inquinatidoveva ritenersi spettante, secondo le disposizioni normative richiamatein ricorso, ad altri soggetti istituzionali e non più all’ammi- nistrazioneprovinciale, con la conseguente insussistenza, in capo ad essa,di alcuna obbligazione ex art. 1591 c.c. secondo quanto ex ad- versopreteso e ritenuto dal giudice a quo ; ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come la censura avanzata dall’amministrazionericorrente difetti di adeguata specific ità, segnata- mentesotto il profilo della mancata determinazione (salvo l’eventuale riferimentoall’art. 1256 c.c. che, peraltro, avrebbe supposto la previa individuazionedegli obblighi nei qual i la Provincia ebbe a subentrare) diuna chiara argomentazione dimostrativa delle eventuali modalità at- traversole quali il giudice a quo sarebbe incorso nella violazione del le norme di diritto evocate, essendosi peraltro limitata, l’odierna ricor- rente,a una prospettazione meramente assert iva e immotivat a in or- dinealla rivendicata es clusione della bonifica tra le prestazioni coin- voltedagli accordi contrattuali dedotti in giudizio;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tantopremesso, varrà ulteriormente evidenziare come la corte ter- ritoriale abbia correttamente considerato la circostanza secondo cui l’amministrazioneprovinciale ebbe a subentrare integralmente in tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’originaria s ocietà conduttrice, ivi compreso(oltre all’ovvia riconsegna tempestiva del fondo concesso in locazione)l’obbligo di cui all’art. 9 del contratto, in forza del quale “ il conduttoresi impegna a restituire alla scadenza della locazione le aree occupate,completamente libere da persone, cose, materiali di lavora- zionee da ogni manufatto eventualmente realizzato e nelle condizioni previstedal progetto di sistemazione finale, così come approvato dalle competentistrutture”; daquesto punto di vista , la corte territoriale ha proceduto all’inter- pretazione del contratto ritenendo (cfr. folio 10 della sentenza impu- gnata)che l’oggetto di tale negozio fosse tale da ricomprendere anche il‘controllo sulle discariche’, con la conseguenza che il fondo veniva ad essere utilizzato, proprio sulla base di quanto convenuto tra le parti conil contratto di locazione, per una pluralità di funzioni collegate al c.d.‘ciclo dei rifiuti’ e, quindi, non solo quale sito di stoccaggio di eco- balle,“ma anche eventualmente quale disc arica il cui controllo e la cui gestione non può che rimanere in capo alla provincia e all’eventuale societàin house creata ad hoc dall’ente locale ” ; muovendoda tale interpretazione del testo contrattuale , la corte territoriale ha di conseguenza rilevato come la riconsegna dell’immo- bile completamente libero da persone, cose, materiali di lavorazione, etc., e nelle condizioni previste dal ‘progetto di sistemazione finale’ (cosìcome ‘approvato dalle competenti strutture’), dovesse inten dersi comprensivaanche dell’obbligo relativo alla bonifica del sito e allo stoc- caggio delle ecoballe, trattandosi di obblighi coerenti alla causa con- trattualericavabile dal contenuto dell’accordo negoziale stipulato tra le partioriginarie;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fermetali pr emesse , al fine di contestare la condanna pronunciata aproprio carico (avente ad oggetto la bonifica del sito e lo stoccaggio delle ecoballe), l’amministrazione ricorrente avrebbe dovuto prospet- tarein questa sede l’eventuale erroneità dell’interpretazion e del con- trattofatta propria dal giudice d’appello ( id est , l’erroneità consistita nelritenere che l’oggetto del contratto si estendesse al ‘controllo sulle discariche’ avuto riguardo alla destinazione dell’immobile locato alla pluralità delle funzioni c ollegate al c.d. ‘ciclo dei rifiuti’); e, dunque, (avrebbedovuto prospettare) il modo attraverso il quale la corte terri- torialesi sarebbe così sottratta al rispetto dei canoni legali di ermeneu- ticanegoziale; a tale riguardo, è appena il caso di evidenzi are come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpre- tazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudicedi merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli ef- fettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna amministrazione ricorrente si è limitata adaffermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretes a scor- rettezzadell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negozialedal giudice d’appello , orientando l’argomentazione critica ri- voltanei confront i dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, aquello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti ne- gozialiinterpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contrad- dittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della ri- levabilitàictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto), bensìattraverso l’indi cazione degli aspetti della ritenuta non condivisi- bilitàdella lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta pre- feribile,in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione dilegge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte dilegittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di me- rito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggireintegralmente alle odierne censure avanz ate dall ’amministra- zionericorrente in questa sede di legittimità; quanto,infine, alle restanti prospettazioni censorie della ricorrente, varrà rilevare come, né la condizione della perdurante detenzione dell’immobile,né l’eventuale insussistenza di alcu na competenza am- ministrativa della Provincia in materia di bonifica dei siti inquinati, avrebberopotuto costituire un ostacolo all’adempimento dell’obbliga- zionedi bonifica e di stoccaggio delle ecoballe (come evidenziato dal giudiced’appello, là dove ha sottolineato come non possa “ non rilevarsi che,ai sensi degli artt. 245 e 250 d.lgs. n. 152/2006, la bonifica non Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri imponela permanente detenzione da parte dell’ente obbligato ad ese- guirla”),ben potendo, il conduttore obbligato all’esecuzione di una de- terminataprestazione su un fondo da restituire al locatore, adoperarsi affinchéi terzi (eventualmente unici titolati, o competenti in via ammi- nistrativa,a compiere attività materiali su quel medesimo fondo) prov- vedesseroalla materiale esecuzione di tali attività (nel caso di specie, allabonifica e allo stoccaggio delle ecoballe), con l’eventuale riserva di agire,nel caso, in via di rivalsa, a titolo risarcitorio nei confronti di detti terzi,per il recupero di quanto dal conduttore dovuto al locatore pe r il ritardonella restituzione ; conil secondo motivo, l’amministrazione ricorrente censura la sen- tenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 345, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 1591, co. 1, e 1256 c.c. (in relazioneall’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di rilevare la carenza di interesse all’impugna- zionein appello da parte della società avversaria, atteso che, secondo le norme specificamente richiamate in ricorso, l’attiv ità di rimozione delle cosiddette ecoballe dai siti di stoccaggio presenti sul territorio campano(e, quindi, la relativa bonifiche) dovevano ritenersi di esclu- sivacompetenza delle Regioni, con la conseguente insussistenza di al- cunainteresse della societ à locatrice al conseguimento di una pronun- cia di condanna a carico dell’amministrazione provinciale riferita all’esecuzionedi un adempimento dalla stessa non esigibile; a tale riguardo, la corte territoriale si sarebbe resa responsabile dell’illegittimaomissione circa l’adozione di alcuna pronuncia sulla spie- gataeccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’appello avversario,incorrendo in tal modo nella palese violazione dell’art. 112 c.p.c. ilmotivo è inammissibile;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio c ome l’amministrazione ricorrente si sia total- mentesottratta alla elaborazione di un’adeguata argomentazione cri- ticadiretta ad illustrare le modalità attraverso le quali il giudice d’ap- pellosarebbe incorso nella violazione delle norme sostanziali evocate , limitandosiad argomentare una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. (riferitaa un ’asserita eccezione di carenza di interesse sull’appello in- cidentale)non solo del tutto oscura ( una volta considerato come il giu- dicea quo abbia ritenuto assorbiti il primo e il secondo motivo dell’ap- pello incidentale ) , ma altresì de dotta in violazione degli oneri di pun- tualecompleta allegazione del ricorso imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c. ; inparticolare, g li atti posti a fondamento della censura in esame sonorappresentati da l le note illustrative e dalla produzione della deli- beradella G.R. del 26 novembre 2015 (produzione, peraltro, di dubbia ammissibilità, in considerazione dell'anteriorità dell'atto rispetto alla chiusuradel giudizio di primo grado) ; tali atti , tuttavia, non risultano inalcun modo localizzat i in questo giudizio di legittim ità, né risulta che laricorrente abbia inteso far riferimento alla relativa presenza all’in- terno del fascicolo d’ufficio, in conformità a quanto pr evisto , a i fin i dell’osservanzadell’art. 366 n. 6 c.p.c., da Sez.

U, Sentenza n. 22726 del03/11/2011, Rv. 619317 – 01 (e successive conformi ) : rilievo, a suavolta predicabile anche in relazione all’apprezzamento della mede- sima prospettazione critica con riguardo al pur dedotto n. 5 dell’art.360c.p.c.; in forza di tali premesse, rilevata la complessiva inammissibilità dellecensure esaminate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ri- corso,con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso,in favore della società controricorrente, delle spese del pre- sentegiudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al disposi- tivo;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere,infine, dato atto del la sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio,liquidate in complessivi eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1789/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidentepro-tempore, elett.te domiciliata in ROMA , via Salaria 292, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.toLUCA COLETTA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, do- miciliatain ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TORE;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avversola sentenza n. 4776/2019 de lla CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositatail 28/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/10/2019, la Corte d’appello di Nap oli, pronunciando sugli appelli principale e incidentale, rispettivamente propostidall’Amministrazione provinciale di Benevento e dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e dalla [OSCURATO:SOCIETA].,dall’altro, in parziale riforma d ella decisione di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha condannato la Provincia di Beneventoe la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla La- pideidel [OSCURATO:SOCIETA]. il fondo da quest’ultima già concesso in “loca- zionee a ffitto” alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (alla quale la Provincia di Be- neventoera succeduta ex lege ), con l’ulteriore condanna della Provin- ciadi Benevento e della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. alla “ realiz- zazione delle opere necessarie al ripristino e all a bonifica del sito di stoccaggiodelle ecoballe ”; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha rilevato come, a seguito del su- bentroex lege della Provincia di Benevento nel contratto di locazi one originariamenteconcluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale loca- trice)e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale conduttrice), avente ad oggetto unfondo da destinare allo stoccaggio temporaneo del combustibile da rifiuti(c.d. CDR), l’amministrazione pr ovinciale avesse trascurato di re- stituire, alla scadenza del contratto, il fondo concesso in locazione, nonchédi adempiere a quanto previsto dall’art. 9 del contratto, in forza delquale “ il conduttore si impegna a restituire alla scadenza della lo- cazionele aree occupate, completamente libere da persone, cose, ma- terialidi lavorazione e da ogni manufatto eventualmente realizzato e nellecondizioni previste dal progetto di sistemazione finale, così come approvatodalle competenti strutture ”; ciòposto, dov endo ritenersi che l’amministrazione provinciale, con ilsubentro ex lege nel contratto di locazione de quo , avesse assunto Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tutti gli obblighi già convenuti dall’originaria conduttrice (a loro volta fatti propri dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. qu ale società i n house dell’amministrazione provinciale), il rilevato mancato adempi- mentodegli obblighi di consegna e di ripristino (nelle forme concordate con la conduttrice originaria) ne imponevano la condanna alla corri- spondenteesecuzione; avversola s entenza d’appello, l’Amministrazione provinciale di Be- neventopropone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’im- pugnazione; laLapidei del [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria; latrattazione è st ata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c. ed il PubblicoMinistero presso la Corte non ha depositato conclusioni; l’avv.toGaetano Paolino, co - difensore dell’Amministrazione provin- cialedi Benevento ha depositato atto di rinuncia al mandato; consideratoche, conil primo motivo, l’amministrazione ricorrente censura la sen- tenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 - bis del d.l.n. 92/2008 (come modificato dalla legge n. 123/2008); dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3685/2008; dell ’art. 9 del contratto di locazione del 28/6/2005;degli artt. 242, 245 e 250 ss. del d.lgs. n. 152/2006; degli artt.1591, co. 1, e 1256 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità dell’amministrazioneprovinciale ricorrente con riguardo al ritardo rela- tivoalla riconsegna del fondo concesso in locazione, segnatamente in ragionedella mancata esecuzione degli obblighi connessi alla bonifica delfondo, tenuto conto che tali obblighi d i ripristino del fondo non po- tevano(come non possono) prescindere dalla costante permanenza e, quindi,dalla stabile detenzione e disponibilità del sito da parte dell’ob- bligato,nella specie venuta meno (almeno fino al dicembre del 2013, Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri comeritenuto dal giudice a quo ) a seguito dei provvedimenti di seque- strogià adottati dall’autorità giudiziaria; sottoaltro profilo, tale obbligo di ripristino doveva in ogni caso ri- tenersi estraneo alle previsioni contrattuali, atteso che il progetto di sistemazionefinale previsto dall’art. 9 del contratto di locazione atte- nevaalla ‘diversa’ e ‘fisiologica’ ipotesi del ripristino dei luoghi previo avviamento a termovalorizzazione dei rifiuti, senza alcun riferimento alleoperazioni di rimozione e di smaltimento delle e coballe; peraltro,a seguito dell’oggettivo e rilevante mutamento dello stato difatto e di diritto del luogo (divenuto tale, nel tempo, da assumere la qualificazione,non più di sito di stoccaggio temporaneo, ma di discarica post mortem ), la competenza am ministrativa per la bonifica dei siti inquinatidoveva ritenersi spettante, secondo le disposizioni normative richiamatein ricorso, ad altri soggetti istituzionali e non più all’ammi- nistrazioneprovinciale, con la conseguente insussistenza, in capo ad essa,di alcuna obbligazione ex art. 1591 c.c. secondo quanto ex ad- versopreteso e ritenuto dal giudice a quo ; ilmotivo è inammissibile; osserva preliminarmente il Collegio come la censura avanzata dall’amministrazionericorrente difetti di adeguata specific ità, segnata- mentesotto il profilo della mancata determinazione (salvo l’eventuale riferimentoall’art. 1256 c.c. che, peraltro, avrebbe supposto la previa individuazionedegli obblighi nei qual i la Provincia ebbe a subentrare) diuna chiara argomentazione dimostrativa delle eventuali modalità at- traversole quali il giudice a quo sarebbe incorso nella violazione del le norme di diritto evocate, essendosi peraltro limitata, l’odierna ricor- rente,a una prospettazione meramente assert iva e immotivat a in or- dinealla rivendicata es clusione della bonifica tra le prestazioni coin- voltedagli accordi contrattuali dedotti in giudizio;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tantopremesso, varrà ulteriormente evidenziare come la corte ter- ritoriale abbia correttamente considerato la circostanza secondo cui l’amministrazioneprovinciale ebbe a subentrare integralmente in tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’originaria s ocietà conduttrice, ivi compreso(oltre all’ovvia riconsegna tempestiva del fondo concesso in locazione)l’obbligo di cui all’art. 9 del contratto, in forza del quale “ il conduttoresi impegna a restituire alla scadenza della locazione le aree occupate,completamente libere da persone, cose, materiali di lavora- zionee da ogni manufatto eventualmente realizzato e nelle condizioni previstedal progetto di sistemazione finale, così come approvato dalle competentistrutture”; daquesto punto di vista , la corte territoriale ha proceduto all’inter- pretazione del contratto ritenendo (cfr. folio 10 della sentenza impu- gnata)che l’oggetto di tale negozio fosse tale da ricomprendere anche il‘controllo sulle discariche’, con la conseguenza che il fondo veniva ad essere utilizzato, proprio sulla base di quanto convenuto tra le parti conil contratto di locazione, per una pluralità di funzioni collegate al c.d.‘ciclo dei rifiuti’ e, quindi, non solo quale sito di stoccaggio di eco- balle,“ma anche eventualmente quale disc arica il cui controllo e la cui gestione non può che rimanere in capo alla provincia e all’eventuale societàin house creata ad hoc dall’ente locale ” ; muovendoda tale interpretazione del testo contrattuale , la corte territoriale ha di conseguenza rilevato come la riconsegna dell’immo- bile completamente libero da persone, cose, materiali di lavorazione, etc., e nelle condizioni previste dal ‘progetto di sistemazione finale’ (cosìcome ‘approvato dalle competenti strutture’), dovesse inten dersi comprensivaanche dell’obbligo relativo alla bonifica del sito e allo stoc- caggio delle ecoballe, trattandosi di obblighi coerenti alla causa con- trattualericavabile dal contenuto dell’accordo negoziale stipulato tra le partioriginarie;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fermetali pr emesse , al fine di contestare la condanna pronunciata aproprio carico (avente ad oggetto la bonifica del sito e lo stoccaggio delle ecoballe), l’amministrazione ricorrente avrebbe dovuto prospet- tarein questa sede l’eventuale erroneità dell’interpretazion e del con- trattofatta propria dal giudice d’appello ( id est , l’erroneità consistita nelritenere che l’oggetto del contratto si estendesse al ‘controllo sulle discariche’ avuto riguardo alla destinazione dell’immobile locato alla pluralità delle funzioni c ollegate al c.d. ‘ciclo dei rifiuti’); e, dunque, (avrebbedovuto prospettare) il modo attraverso il quale la corte terri- torialesi sarebbe così sottratta al rispetto dei canoni legali di ermeneu- ticanegoziale; a tale riguardo, è appena il caso di evidenzi are come, secondo il consolidatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpre- tazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudicedi merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiticonsentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli ef- fettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierna amministrazione ricorrente si è limitata adaffermare, in modo inammissibilmente apodittico, la pretes a scor- rettezzadell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negozialedal giudice d’appello , orientando l’argomentazione critica ri- voltanei confront i dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, aquello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti ne- gozialiinterpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contrad- dittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della ri- levabilitàictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto), bensìattraverso l’indi cazione degli aspetti della ritenuta non condivisi- bilitàdella lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta pre- feribile,in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione dilegge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte dilegittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di me- rito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, sì da sfuggireintegralmente alle odierne censure avanz ate dall ’amministra- zionericorrente in questa sede di legittimità; quanto,infine, alle restanti prospettazioni censorie della ricorrente, varrà rilevare come, né la condizione della perdurante detenzione dell’immobile,né l’eventuale insussistenza di alcu na competenza am- ministrativa della Provincia in materia di bonifica dei siti inquinati, avrebberopotuto costituire un ostacolo all’adempimento dell’obbliga- zionedi bonifica e di stoccaggio delle ecoballe (come evidenziato dal giudiced’appello, là dove ha sottolineato come non possa “ non rilevarsi che,ai sensi degli artt. 245 e 250 d.lgs. n. 152/2006, la bonifica non Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri imponela permanente detenzione da parte dell’ente obbligato ad ese- guirla”),ben potendo, il conduttore obbligato all’esecuzione di una de- terminataprestazione su un fondo da restituire al locatore, adoperarsi affinchéi terzi (eventualmente unici titolati, o competenti in via ammi- nistrativa,a compiere attività materiali su quel medesimo fondo) prov- vedesseroalla materiale esecuzione di tali attività (nel caso di specie, allabonifica e allo stoccaggio delle ecoballe), con l’eventuale riserva di agire,nel caso, in via di rivalsa, a titolo risarcitorio nei confronti di detti terzi,per il recupero di quanto dal conduttore dovuto al locatore pe r il ritardonella restituzione ; conil secondo motivo, l’amministrazione ricorrente censura la sen- tenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 345, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 1591, co. 1, e 1256 c.c. (in relazioneall’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteomesso di rilevare la carenza di interesse all’impugna- zionein appello da parte della società avversaria, atteso che, secondo le norme specificamente richiamate in ricorso, l’attiv ità di rimozione delle cosiddette ecoballe dai siti di stoccaggio presenti sul territorio campano(e, quindi, la relativa bonifiche) dovevano ritenersi di esclu- sivacompetenza delle Regioni, con la conseguente insussistenza di al- cunainteresse della societ à locatrice al conseguimento di una pronun- cia di condanna a carico dell’amministrazione provinciale riferita all’esecuzionedi un adempimento dalla stessa non esigibile; a tale riguardo, la corte territoriale si sarebbe resa responsabile dell’illegittimaomissione circa l’adozione di alcuna pronuncia sulla spie- gataeccezione di inammissibilità per carenza di interesse dell’appello avversario,incorrendo in tal modo nella palese violazione dell’art. 112 c.p.c. ilmotivo è inammissibile;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio c ome l’amministrazione ricorrente si sia total- mentesottratta alla elaborazione di un’adeguata argomentazione cri- ticadiretta ad illustrare le modalità attraverso le quali il giudice d’ap- pellosarebbe incorso nella violazione delle norme sostanziali evocate , limitandosiad argomentare una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. (riferitaa un ’asserita eccezione di carenza di interesse sull’appello in- cidentale)non solo del tutto oscura ( una volta considerato come il giu- dicea quo abbia ritenuto assorbiti il primo e il secondo motivo dell’ap- pello incidentale ) , ma altresì de dotta in violazione degli oneri di pun- tualecompleta allegazione del ricorso imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c. ; inparticolare, g li atti posti a fondamento della censura in esame sonorappresentati da l le note illustrative e dalla produzione della deli- beradella G.R. del 26 novembre 2015 (produzione, peraltro, di dubbia ammissibilità, in considerazione dell'anteriorità dell'atto rispetto alla chiusuradel giudizio di primo grado) ; tali atti , tuttavia, non risultano inalcun modo localizzat i in questo giudizio di legittim ità, né risulta che laricorrente abbia inteso far riferimento alla relativa presenza all’in- terno del fascicolo d’ufficio, in conformità a quanto pr evisto , a i fin i dell’osservanzadell’art. 366 n. 6 c.p.c., da Sez. U, Sentenza n. 22726 del03/11/2011, Rv. 619317 – 01 (e successive conformi ) : rilievo, a suavolta predicabile anche in relazione all’apprezzamento della mede- sima prospettazione critica con riguardo al pur dedotto n. 5 dell’art.360c.p.c.; in forza di tali premesse, rilevata la complessiva inammissibilità dellecensure esaminate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ri- corso,con la conseguente condanna dell’amministrazione ricorrente al rimborso,in favore della società controricorrente, delle spese del pre- sentegiudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al disposi- tivo;Adunanzadell’8 giugno 2023 - R.G. n. 1789/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essere,infine, dato atto del la sussistenza dei presupposti pro- cessualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio,liquidate in complessivi eu
Sentenza Cassazione n. 22051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris