CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 26470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30857-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate- avverso l'ordinanza n. 26201/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, con cui questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla contribuente e decidendo nel merito, accoglieva l'originario ricorso della Castellano, compensando le spese dei gradi di merito e condannando l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali ed oneri di legge. Rileva la ricorrente che nella memoria illustrativa era stata formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, sicché risultava palese l'errore materiale in cui era incorsa la Corte omettendo di disporre la distrazione delle spese in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il dispositivo dell'ordinanza era errato in quanto veniva liquidata per esborsi l'esigua somma di euro 200,00, nonostante fosse stato corrisposto un contributo unificato di euro 1.518,00, oltre a marca di bollo di euro 27,00. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate- Riscossione non hanno svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Ric. 2021 n. 30857 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di cassazione è stata chiesta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi Ric. 2021 n. 30857 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019). Non essendosi la Corte pronunciata sull'istanza di distrazione delle spese processuali va dunque corretto il dispositivo dell'ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall'odierna ricorrente. Va invece disattesa la richiesta di rideterminazione della somma liquidata a titolo di esborsi, atteso che il contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale (cfr. Cass. n. 18828 del 2015, Cass. n. 18529 del 2019). In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). P.Q.M. La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 26201/2021, depositata il 28 settembre 2021, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «oltre a rimborso Ric. 2021 n. 30857 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge», le parole «con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della