CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 04018/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16304‒2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] Marco, avvocato, rappresentatoe difeso da se stesso ex art.86 c.p.c. e dal suddetto Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), già difensori della [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; -intimata - Oggetto: correzione errore materiale avverso l’ordinanza della Corte dicassazione, Sezione Tributaria, n. 20803/2025, pronunciata in data 09/04/2025 e depositata in data 23/07/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA].ti Luigi FerdinandoBERARDI e Marco [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di difensori della [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato istanza - regolarmente notificata - per la correzione dell’ errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 20803/2025 , resa da questa Corte nel procedimento n. 26338/2017 RG, proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, depositata il 23 luglio 2025 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, accoglieva il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, accoglieva l’originario ricorso della parte contribuente , compensando le spese dei gradi di merito ma condannando l’Agenzia delle entrate – Riscossione al pagamento del le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquidava in euro 3.000,00, per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. anziché nei confronti di essi difensori dichiaratisi antistatari nella memoria del 27 marzo 2025, depositata telematicamente. 2. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Considerato che: - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass. Sez. U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437/2017). - le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033/2019; da ultimo, Cass. n. 26470/2022; Cass. n.937/2023); -a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 149del 2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass.n.12739/2024); -l’istanza di distrazione può essere formulata tempestivamente anche con la memoria illustrativa ex art. 378 o ex art. 380 bis.1 c.p.c. non ricorrendo l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda (ex multis, Cass. n. 14098/2020); -l'ordinanza impugnata, n. 20803/2025, è effettivamente affetta da errore materiale in quanto non contiene la statuizione di distrazione delle spese che era stata avanzata dai difensori della società ricorrente nella memoria del 27/03/2025; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, sostituendosi, nel dispositivo, alle parole «in favore della [OSCURATO:SOCIETA].», le parole "in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marco [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratisi antistatari»; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v. Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020 ; n.12739/2024); P.Q.M dispone che l'ordinanza di questa Cortedi cassazione, S ezione Tributaria, n.20803/2025, resa nel procedimento n. 26338/2017 RG e depositata il 23 luglio 2025 , venga corretta, nel dispositivo, sostituendo alle parole «in favore della Ca rvin s.r.l. », le parole "in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marco DE