CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18121/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 1178, il quale dichiara di voler ricevere le co-22877287/2019municazioni delle notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato. R.G.N. 11368/2017- Ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA]2 in liquidazione s.p.a., in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale rilasciatasu foglio separato da intendere in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notificazionirelative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi-cata indicato- Controricorrente e Ricorrente incidentale -1 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1599/2019, depo-sitata in data 31/7/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. AlbertoCardino, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;udito per il ricorrente principale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'accoglimento del ricorso;udito per la ricorrente incidentale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'accoglimento del ricorso.1. Il Comune di Siculiana, proprietario della discarica di R.S.U.(Rifiuti solidi urbani), sita sul proprio territorio, gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedeva all'[OSCURATO:SOCIETA]. il paga-mento del contributo di mitigazione ambientale.In particolare, deduceva che con i decreti dirigenziali della [OSCURATO:PERSONA], D.R.S. (Dirigente responsabile del servizio) n. 769/2008 e n. 1137/2009, per il periodo temporale di riferimento (trien-nio 2007-2009), nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazioneintegrata ambientale per la Vasca V3, erano stati approvati il pianofinanziario della discarica, l'aggiornamento delle tariffe e «l'onere perle opere di mitigazione ambientale».Aggiungeva che con DRS del 15/4/2008 l'ATO [OSCURATO:PERSONA] era stataautorizzata a conferire i rifiuti solidi urbani nella discarica di proprietàdel Comune di Siculiana e gestita dalla [OSCURATO:PERSONA].L'ATO avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle fattureemesse dal Comune, in relazione ai contributi per le opere di mitiga-zione ambientale e, in assenza del pagamento, l'ente locale aveva2 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di euro 1.142.909,71 (Ivacompresa), oltre interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002.2. Proponeva opposizione a decreto ingiuntivo la società ATO,chiedendo la revoca del provvedimento monitorio per carenza di ido-nea prova scritta, nonché la dichiarazione che l'Iva non era dovutasulle somme ingiunte e che, allo stesso modo, non erano dovuti gliinteressi di mora, «atteso che l'obbligo di pagare gli oneri di mitiga-zione ambientale non trovava fondamento in una transazione com-merciale».3. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 88/2015, accoglievasolo in minima parte l'opposizione, ritenendo non dovuti gli interessimoratori.4. Avverso tale sentenza la società ATO proponeva appello chie-dendo di: annullare la sentenza in quanto il credito non era fondatosu prova scritta; riformare la sentenza nella parte in cui dichiaravalegittima l'istituzione degli oneri di mitigazione ambientale, repu-tando che le ordinanze del commissario delegato alla gestione deirifiuti in Sicilia costituissero fonte legittima dell'obbligo di paga-mento; disapplicare gli atti amministrativi ex art. 5 legge n. 2248/1865, allegato E.In via subordinata, chiedeva la riforma della sentenza nella partein cui riteneva che gli oneri di mitigazione ambientale fossero assog-gettati ad Iva.5. Proponeva appello incidentale il Comune chiedendo di dichia-rare dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2001, decorsi 30giorni dalla data di invio delle singole fatture.6. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 1599/2019,depositata il 31/7/2019, in parziale riforma della sentenza, acco-gliendo in parte l'appello principale della società ATO, dichiarava non3 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026dovuta l'Iva sulle somme erogate dal gestore in favore del Comuneper oneri di mitigazione ambientale.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale precisava chel'obbligo di pagamento degli oneri derivava, non dal contratto, madai decreti adottati ex lege dal Commissario delegato alla gestionedell'emergenza rifiuti (d.lgs. n. 22/1997 e d.lgs. n. 152/2006).Inoltre, come emergeva dal decreto dirigenziale di approvazionedel piano finanziario e dalla tariffa di smaltimento nella discarica,l'onere rappresentava una misura di ristoro per opere di mitigazioneambientale in favore del Comune di Siculiana, nel cui territorio insi-steva la discarica, e le somme versate al Comune dovevano essereiscritte in un apposito capitolo di bilancio, con la specifica destina-zione d'uso, denominata «interventi per la mitigazione ambientale».Tale onere, determinato con i decreti dirigenziali, trovava la sualegittimazione nelle previsioni del d.lgs. n. 22/1997 (artt. 19 e se-guenti), del d.lgs. n. 152/2006 e della legge regionale siciliana n.19/2005, «che prevedeva l'istituzione dell'Agenzia Regionale per iRifiuti e le acque». Tali norme prescrivevano la bonifica delle areeinquinate di rifiuti.Non si trattava, poi, di un tributo, ma di una prestazione patri-moniale coattivamente imposta a chi conferiva i rifiuti in discarica, alfine di indennizzare il danno ambientale cagionato dal conferimentoche, seppure consentito dalla legge, determinava comunque un in-quinamento ambientale.Era previsto dunque il pagamento di tale indennizzo al proprie-tario dell'area da parte dei soggetti che inquinavano, quale «contri-buto di risanamento del sito», stante la specifica destinazione d'usodella somma incassata.4 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Tale onere, non avendo natura tributaria, non doveva essere ob-bligatoriamente imposto con un atto avente forza di legge ex artt.23 e 57 della Costituzione.Quanto all'Iva, la Corte di merito reputava fondato il quarto mo-tivo articolato dalla società ATO, in quanto l'onere di mitigazione am-bientale, seppur previsto nella stessa determina con cui veniva sta-bilita anche la tariffa da versare al gestore per il servizio di smalti-mento, ed era a questa strettamente connessa, rappresentava però«un indennizzo e non un corrispettivo», sicché non era dovuta all'Iva.Non erano dovuti neppure gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non vertendosi in materia di transazioni commerciali.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas-sazione il Comune di Siculiana, depositando anche memoria scritta.8. Ha proposto ricorso incidentale la società ATO, depositandoanche memoria scritta.9. Entrambe le parti hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Siculianadeduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R.n. 633/1972 tabella A, Parte III, n. 127-sexiesdecies, in relazioneall'art. 184 del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per il Comune ricorrente la Corte d'appello avrebbe errato nelritenere non soggetti ad Iva gli importi per oneri di mitigazione am-bientale che la società ATO deve corrispondere al Comune.In particolare, il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III,allegata al d.P.R. n. 633/1972 assoggetta ad aliquota speciale del 10per cento le prestazioni di gestione e stoccaggio di rifiuti urbani e deirifiuti speciali.5 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai fini dell'applicabilità agli enti pubblici (nella specie Comune)della normativa Iva, è indispensabile distinguere gli enti pubblici noneconomici dagli enti pubblici economici.Nella specie, l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che pergli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'eserciziodi attività commerciale, tra i quali rientrano gli enti locali, si consi-derano effettuate nell'esercizio di impresa, e dunque incluse nelcampo di applicazione dell'Iva, le cessioni di beni e prestazioni diservizi fatte «nell'esercizio di attività commerciali».Peraltro, in base alla normativa comunitaria, ai fini dell'assogget-tabilità all'Iva, è sufficiente lo svolgimento di un'attività economica.La lettura congiunta dei commi 2 e 4 dell'art. 4 porta a concludereche gli enti pubblici non economici ricadono nell'ambito di applica-zione dell'Iva soltanto per le operazioni, necessariamente marginalie limitate, effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.Non è a tal fine sufficiente il compimento isolato di operazioni diproduzione e di commercio.Tuttavia, il comma 5 dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972 introduceuna presunzione assoluta sulla natura commerciale di una serie diin cui siano esercitate da enti pubblici.Tra gli atti natura commerciale il d.P.R. n. 633/1972 individuaproprio la tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies, relativa alle pre-stazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti spe-ciali, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depu-razione.Ad avviso del Comune ricorrente, per gli oneri di mitigazione, ilComune di Siculiana, svolgendo «tale attività con professionalità, si-stematicità ed abitualità», doveva ricevere le somme con applica-zione dell'Iva, trattandosi di prestazioni aventi ad oggetto «obbliga-6 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026zioni di fare, di non fare e di permettere, rese, nell'ambito di rapportigiuridici di carattere sinallagmatico, a fronte del pagamento di uncorrispettivo».La natura di corrispettivo emergeva dal fatto che gli oneri di mi-tigazione ambientale erano inseriti nella tariffa di smaltimento deirifiuti presso la discarica sita in [OSCURATO:PERSONA] (quindi solo inquesta porzione della Regione siciliana e non su tutto il territorionazionale), potendo apportare una distorsione delle regole della con-correnza, a differenza di quanto previsto a livello nazionale per la«ecotassa», applicata in eguale misura a tutte le discariche del ter-ritorio nazionale.Tra l'altro, tali somme erano vincolate per la gestione post-ope-rativa delle vasche nel tempo utilizzate, determinando, in aggiunta atutte le altre voci che la componevano, la tariffa di conferimento indiscarica dei rifiuti, che doveva coprire l'intero costo di gestione dellastessa, con applicazione dell'Iva agevolata al 10%.Avrebbe dunque errato la Corte d'appello a qualificare tali onericome indennizzo o risarcimento del danno, costituendo invece un«corrispettivo per permettere il conferimento dei r.s.u. in discarica,tant'è che sono inseriti nella determinazione della tariffa di conferi-mento».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, conriferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità degli interessi mora-tori, avendo erroneamente reputato gli oneri di mitigazione ambien-tale come mero «indennizzo», e non quale corrispettivo.Per il Comune ricorrente, invece, avendo lo stesso agito, in me-rito agli oneri di mitigazione, nella qualità di operatore commerciale,ed avendo gli stessi natura di corrispettivo per il conferimento in di-7 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026scarica dei rifiuti, sugli stessi spetterebbero gli interessi moratoriprevisti dal d.lgs. n. 231/2002.In particolare, poiché tali oneri attengono all'interramento dei ri-fiuti nel territorio del Comune di Siculiana ed alla gestione post-ope-rativa, si tratterebbe del corrispettivo relativo al «permettere» la ge-stione post-operativa della discarica dopo l'esaurimento della capa-cità prevista.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «l'omessoesame di fatti decisivi in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione la pro-duzione documentale del Comune, e in particolare la comunicazionedella Regione Sicilia-[OSCURATO:PERSONA] dell'Energia e dei [OSCURATO:PERSONA], con cui erano state precisate le modalità di calcolodell'aliquota degli oneri di mitigazione ambientale dovuti dai confe-ritori; sugli stessi era stata calcolata l'Iva.4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la «violazione e falsa applicazione art.1173 c.c., art. 5 legge n. 225/1992, artt. 14 e 15 d.lgs. n. 36/2003;art. 238 d.lgs. n. 152/2006; violazione artt. 14 e 17 Statuto specialeSiciliano e artt. 3 e 117, comma 2, lettera l), Cost; violazione delprincipio di legalità e degli artt. 23, 53 e 97 Costituzione: violazionitutte rilevanti ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per la ricorrente incidentale gli oneri di mitigazione ambientalesarebbero un istituto sconosciuto nel resto dell'ordinamento nazio-nale.[OSCURATO:PERSONA] non ha attuato per lungo tempo il d.lgs. n. 22/1997, determinando una situazione di grave crisi ambientale, che hacomportato l'emanazione del DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dichiarava lo8 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026stato di emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti solidi urbanidella Regione siciliana.Il settore veniva disciplinato dall'OM [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2903, a firmadel Ministro degli interni delegato per la protezione civile.Per la ricorrente mancherebbe una disciplina normativa relativaalla previsione degli oneri di mitigazione ambientali.I vari provvedimenti amministrativi intervenuti, sia pure adottatinell'esercizio delle competenze straordinarie di cui all'art. 5 dellalegge n. 225/1992, hanno previsto tali oneri, ma si tratterebbe diprovvedimenti amministrativi extra e contra legem.Solo l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge Regione Sicilia 8/4/2010, n. 9, ha previsto per la prima volta la determinazione dei cri-teri per l'individuazione di idonee misure compensative in favore deicomuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localiz-zazione degli impianti di recupero, trattenimento e smaltimento deirifiuti.Tale disciplina, però, sarebbe non retroattiva.La Corte d'appello, nella sentenza impugnata, avrebbe erratonell'indicazione delle norme poste alla base della previsione deglioneri di mitigazione ambientale.In realtà, ad avviso della ricorrente incidentale, solo con la leggeregionale siciliana n. 9/2010 sarebbero state previste le misure com-pensative a favore dei comuni, ma, come detto, senza portata re-troattiva, in relazione al triennio 2007-2009.I provvedimenti del Commissario delegato per l'emergenza rifiutinon potrebbero derogare al sistema applicato nella Regione Sicilia,dovendosi rispettare il disposto dell'art. 5 della legge n. 225/1992,per cui le stesse ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti de-vono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intendederogare e devono essere motivate.9 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026La Regione Sicilia non poteva istituire oneri o prestazioni patri-moniali in assenza del modello statale, in virtù dei limiti alla norma-zione regionale di cui agli artt. 14 e 17 del regio decreto n. 416/1946,convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948.Non potrebbe esistere una prestazione patrimoniale efficace soloin una Regione, essendovi il limite del diritto privato, di cui all'art.117, comma 2, lettera l), Cost.Inoltre, l'art. 15 del d.lgs. n. 36 del 2003, pur indicando il corri-spettivo per il conferimento in discarica, compresi i costi per la ge-stione post mortem a carico del gestore e non del comune-ospite,non prevedrebbe affatto un onere di mitigazione a favore del comunenel cui territorio è ubicata la discarica.Ciò perché la tutela dell'ambiente e/o della salute non potrebbeessere oggetto di scambio e non potrebbe quindi essere monetizzata.Non sarebbe possibile per i provvedimenti del Commissariostraordinario giustificare la previsione di oneri non funzionali a ge-stire lo stato di emergenza, «ma addirittura istituiti in via perma-nente».Tra l'altro, trattandosi di veri e propri tributi, gli oneri di mitiga-zione ambientale dovrebbero essere istituiti solo con legge.Le stesse argomentazioni varrebbero anche ove si volessero qua-lificare tali oneri come prestazioni patrimoniali coattivamente impo-ste.5. Nella specie, si è in presenza di due ricorsi principali, il primo,da parte del Comune di Siculiana, notificato il 28/2/2020, e il se-condo della società ATO [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Pertanto, il ricorso del Comune di Siculiana deve essere qualifi-cato come ricorso principale, mentre quello della società ATO Am-biente va qualificato come ricorso incidentale.10 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta adistanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, lealtre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre,a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesimasentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorsoincidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dellostesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso co-munque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunioneai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quarantagiorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che intale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialitàdell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'ido-neità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5,19/12/2019, n. 33809; Cass., Sez. Un., 20/3/2017, n. 7074).Tra l'altro, nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati noti-ficati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale di quelloincidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ri-corsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre èincidentale quello depositato per secondo (Cass., sez. 1, 4/12/2014,n. 25662).6. Tuttavia, il ricorso incidentale proposto dalla società ATO Am-biente deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorsoprincipale del Comune, in quanto attinente alla questione pregiudi-ziale relativa alla qualificazione degli oneri di mitigazione ambientaleed alla presenza o meno di disposizioni normative nazionali poste afondamento degli atti amministrativi della Regione e delle deliberedel Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti.7. Il ricorso incidentale è infondato.7.1. Deve premettersi un sintetico quadro normativo, in ordinealla sussistenza di previsioni legislative nazionali, che hanno consen-11 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026tito alla Regione Sicilia di disciplinare gli oneri di mitigazione ambien-tale in favore di comuni che ospitano siti per il trattamento dei rifiutisolidi urbani o discariche.Va chiarito subito, come correttamente sottolineato dalla ProcuraGenerale, che, nella specie, non rileva la qualificazione tributaria omeno dell'onere in questione (che comunque non è un tributo comesi chiarità in seguito), applicandosi l'art. 23 Cost. ad ogni prestazionepatrimoniale imposta, quale che ne sia la natura (Cass., sez. 2,7543/2023; Cass., Sez. Un., m. 1159 del 1994; Cass., n. 5443 del1991; v. anche Corte cost. sentenza n. 83 del 2015).8. Deve muoversi dalla legislazione statale in materia, conte-nente norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regionia statuto speciale e delle province autonome.Sul punto va segnalato l'art. 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22 (decretoRonchi), che nelle premesse reca la definizione per cui «consideratoche lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordina-mento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degliartt. 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette diret-tive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di com-petenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordina-mento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dallaCostituzione».Di qui, la necessaria valorizzazione di tale inciso, nel senso dellaprevalenza del diritto unionale, anche soprattutto in tema di rifiuti,in relazione alle direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costitui-scono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti.L'art. 1 del d.lgs. n. 22/1997, quanto al «campo di applicazione»prevede al comma 3 che «le disposizioni di principio del presentedecreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei con-fronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome12 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad ade-guare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata invigore del presente decreto».8.1. L'art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 si occupa della gestione deirifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, prevedendo che «salvo di-versa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territorialiottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali am-biti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitariadei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentitii comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del pre-sente decreto».8.2. Già nell'art. 21 (competenze dei comuni) del d.lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEEsui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal-laggio) si inizia a fare riferimento alle opere di bonifica dei siti desti-nati a discariche e si prevede che «i comuni disciplinano la gestionedei rifiuti urbani con appositi regolamenti […], nel rispetto dei principidi efficienza, efficacia ed economicità», precisando, al comma 3, che«[è], inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progettidi bonifica dei siti inquinati».8.3. L'art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 22/1997, si occupa, per laprima volta, della individuazione del concetto di «tariffa», che deveessere pagata dai soggetti che conferiscono i rifiuti nelle discariche.La tariffa regionale costituisce il corrispettivo che viene pagatodai soggetti che conferiscono rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali aigestori (talora anche proprietari) degli impianti di smaltimento deirifiuti (c.d. tariffa «ai cancelli»).L'art. 49 comma 4, del d.lgs. n. 22/1997 dà attuazione alle di-rettive unionali sui rifiuti, prevedendo la copertura integrale dei re-lativi costi smaltimento.13 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Si stabilisce, infatti, che «la tariffa è composta da una quota de-terminata in relazione alle componenti essenziali del costo del servi-zio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativiammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti con-feriti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo chesia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio».Tale previsione attua il principio unionale «chi inquina paga», nelsenso che tutti i costi relativi al ciclo integrato dei rifiuti devono tro-vare integrale copertura.8.4. L'art. 49, comma 5 fa riferimento, poi, quanto al metodo dicalcolo della tariffa, alla elaborazione del «metodo normalizzato», dadefinire con decreto.Il metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999, ancora oggivigente (art. 265 del d.lgs. n. 152/2006), è, quindi, quello che alivello interministeriale nazionale è stato introdotto proprio per la de-terminazione della «tariffa» del servizio di gestione del ciclo dei rifiutiurbani.L'art. 2 del d.P.R. n. 158/1999 individua la «tariffa di riferi-mento», che rappresenta «l'insieme dei criteri e delle condizioni chedevono essere rispettati per la determinazione della tariffa da partedegli enti locali», con la precisazione per cui «la tariffa di riferimentoa regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione deirifiuti urbani».La tariffa risulta composta da una parte fissa, determinata in re-lazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite inparticolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammorta-menti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti con-feriti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.14 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Scorrendo il d.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme perla elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa delservizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), all'art. 3, comma 3 siprecisa che «[l]e voci di costo da coprire rispettivamente, attraversola parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto3 dell'allegato 1».Si fa riferimento, anche nel punto 3 dell'allegato 1, all'internodella quota variabile, all'entità «dei costi di gestione».8.5. [OSCURATO:PERSONA] l'attuazione del d.lgs. n. 22/1997 è av-venuta mediante l'ordinanza del Ministro dell'interno [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2983, con la previsione per cui, a seguito della dichiarazione dellostato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi ur-bani nella Regione siciliana, con il DPCM 22/1/1996, «il piano diemergenza è redatto in conformità ai principi, finalità e ai criteri sta-biliti dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modi-fiche ed integrazioni».L'art. 1-ter del decreto-legge 7/2/2003, n. 15, convertito in leggen. 62/2003, al fine di fronteggiare la persistente ed eccezionale ne-cessità di superare l'emergenza ambientale, ha affermato che «sonocomunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle or-dinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'ufficio delCommissario delegato-presidente della Regione siciliana»; ciò a con-ferma della persistente validità degli OPCM emessi nelle more in ma-teria ambientale.9. Tuttavia, successivamente è intervenuta la normativa nazio-nale a chiarire che la tariffa regionale «al cancello» deve ricompren-dere anche le spese di gestione successive allo svolgimento dell'at-tività da parte dell'impresa che gestisce gli impianti, di proprietà onella titolarità degli enti locali territoriali.15 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/20269.1. Si prevede, dunque, all'art. 10 (Contenuto dell'autorizza-zione) del d.lgs. 13/1/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) che «[l]' autorizzazione rila-sciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione inte-grata all'impianto» e che «il provvedimento di autorizzazione alla co-struzione e gestione di una discarica indica almeno: […] i) la duratadella gestione post-operativa e le modalità di chiusura al terminedella gestione operativa», nonché «m) l'obbligo del gestore di ese-guire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singolilotti della discarica» e «n) le indicazioni relative alle garanzie finan-ziarie di cui all'art. 14 […]».Quanto alle garanzie finanziarie l'art. 14 citato fa riferimento aquelle «per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, com-prese le procedure di chiusura».L'art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) deld.lgs. n. 36 del 2003 chiarisce che «[i]l prezzo corrispettivo per losmaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e diesercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della ga-ranzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di ge-stione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicatoall'art. 10, comma 1, lettera i».Non v'è dubbio, dunque, che la tariffa «ai cancelli» non sia altroche un corrispettivo per l'attività svolta dalla società che gestiscel'impianto di smaltimento rifiuti.Nell'Allegato 2 al d.lgs. n. 36 del 2003 si spiegano le caratteristi-che del piano di gestione operativa, di ripristino ambientale, di ge-stione post-operativa, di sorveglianza e controllo finanziario.Si chiarisce che «[i]l presente allegato stabilisce le modalità digestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durantela fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di preve-16 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026nire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e individuare le ade-guate misure correttive».In particolare, con tale allegato si definiscono «le modalità perindividuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in di-scarica previsto dall'art. 15».Si prevede espressamente che il sito sia sottoposto ad adeguatiinterventi «di ripristino ambientale al termine delle attività».In particolare, quanto al piano finanziario, si prevede che ilprezzo minimo copra realmente tutti i costi, dovendosi tener contoanche dei «costi relativi a spese di investimento per la costruzionedell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione diopere di mitigazione ambientale».Insomma, è chiaro che, con il d.lgs. n. 36/2003 la mitigazioneambientale diviene un obiettivo specifico della normativa nazionalein tema di smaltimento dei rifiuti.9.2. A questo punto interviene l'art. 3 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla pre-venzione e riduzione integrale dell'inquinamento), a mente del qualel'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizza-zione integrata ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali,tra cui evitare «qualsiasi rischio di inquinamento al momento dellacessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripri-stinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ri-pristino ambientale».L'art. 13 (Osservatorio) del d.lgs. n. 59/2005 dispone, poi, che«[a]l fine di garantire una più efficiente applicazione delle norme inmateria di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento e se-gnatamente per le finalità specificate nell'allegato VI è istituito,presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Os-17 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026servatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale delladirettiva 96/61/CE e del presente decreto».9.3. Di qui l'art. 7 della legge regionale Sicilia 22/12/2005, n. 19,con cui si istituisce l'Agenzia regionale per i rifiuti alle acque.In particolare, l'art. 7, comma 6, prevede che l'Agenzia si articoliin cinque settori, tra i quali quello relativo a «rifiuti e bonifiche con icompiti di cui alle lettere di a) ad h) e alle lettere n) e n-bis) dell'art.19, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22».10. Una volta abrogato il d.lgs. n. 22 del 1997, l'art. 238 deld.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 152 cesella nuovamente il contenuto della tariffaregionale «ai cancelli» disponendo, al comma 5, che «La tariffa ècomposta da una quota determinata in relazione alle componenti es-senziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimentiper le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota rap-portata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entitàdei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura inte-grale dei costi di investimento e di esercizio».Soprattutto, l'art. 238 citato, al comma 1, rimarca che «[l]a ta-riffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di rac-colta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprendeanche i costi indicati dall'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36»,sicché la tariffa regionale «ai cancelli» ricomprende anche i costi diripristino ambientale, come per la normativa precedente.10.1. Non v'è stata alcuna violazione dello Statuto speciale sici-liano.In particolare, il regio d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approva-zione dello Statuto della Regione siciliana), all'art. 14 prevede che«l'assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costi-tuzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e indu-striali deliberate dalla costituente del popolo italiano, ha la legisla-18 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026zione esclusiva sulle seguenti materie: […] b) bonifica […] i) acquepubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'inte-resse nazionale».L'art. 17 del regio d.lgs. n. 455/1946 stabilisce poi che «entro ilimiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazionedello Stato, l'assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle con-dizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanareleggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguentimaterie concernenti la Regione: […] b) igiene e sanità pubblica».Tuttavia, nella specie, non si pone un contrasto tra disciplina na-zionale e Statuto siciliano, in tema di competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], non avendo quest'ultima deliberato in modo specificosulla materia dell'ambiente e sulla bonifica e tutela delle acque.Pertanto, trova applicazione il principio giurisprudenziale per cuianche nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regionesiciliana, trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anterioriquanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa, quindi, an-che la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa dellapotestà legislativa ad essa attribuita (Corte cost., n. 165 del 1973;n. 18 del 1969).10.2. Quanto alla materia dell'ambiente, l'art. 117, secondocomma, lettera s) della Costituzione affida la materia dell'ambientee dell'ecosistema alla legislazione esclusiva dello Stato.10.3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato dellaCorte costituzionale quello per cui la disciplina dei rifiuti va ricondottaalla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», e costituisce «materianaturalmente trasversale», idonea perciò a incidere sulle compe-tenze regionali, soprattutto in tema di tutela della salute, governodel territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali (sen-19 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026tenze n. 191 del 2022, n. 227 del 2020, n. 289 del 1019, n. 251 en. 151 del 2018, n. 380 del 2007, n. 259 del 2004).Le regioni, dunque, possono esercitare competenze legislativeproprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quellipropriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di compe-tenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosatutela dell'ambiente (sentenze n. 191 del 2022, n. 189 del 2021).Le norme statali segnano, infatti, anche in attuazione degli ob-blighi comunitari, un livello di tutela uniforme, che si impone sull'in-tero territorio nazionale e non consente deroghe su base regionale(sentenze n. 227 del 2020, n. 150 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285del 2013 e n. 324 del 2009).10.3.1. È stata, dunque, ritenuta costituzionalmente illegittimala legge regionale dell'Abruzzo che impediva la realizzazione di im-pianti per l'incenerimento dei rifiuti sul proprio territorio (sentenzan. 191 del 2022).Allo stesso modo è stato ritenuto costituzionalmente illegittimol'art. 81, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio2020, n. 8 che prevedeva la proroga di un anno delle autorizzazionirilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ri-guardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica,presenti nel territorio regionale. Le regioni sono legittimate ad inter-venire solo a condizione che ciò assicuri livelli di tutela dell'ambientepiù elevati di quelli previsti dalla legislazione statale (sentenze n. 21del 2022, n. 178 del 2019, n. 149 del 2015).Ciò vale, dunque, anche per le regioni a statuto speciale come laSicilia.10.3.2. La Corte costituzionale ha affermato che non spetta allacompetenza regionale la decisione su quali progetti di modifica oestensione degli impianti eolici possono essere esonerati dalle veri-20 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026fiche di impatto ambientale, con la dichiarazione di illegittimità co-stituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia n. 34 del2019 (sentenza n. 258 del 2020).10.3.3. Si è anche chiarito che il legislatore regionale non puòprevedere, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della sa-lute degli abitanti della Regione stessa, interventi preclusivi suscet-tibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, ilmedesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio(sentenze n. 215 del 2018 e n. 54 del 2012).Le determinazioni del legislatore statale rispondono ad esigenzemeritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale e fun-gono da limite invalicabile per quegli interventi normativi che le re-gioni e le province autonome dettano in materia di loro competenza,interferenze con tale attribuzione dello Stato ed ammissibili alla con-dizione che siano garantiti i livelli di tutela dell'ambiente previsti dallalegislazione statale (sentenze n. 151 del 2018, n. 77 del 2017, n.180 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 314 e n. 249 del 2009, n.407 del 2002).Le regioni devono rispettare la normativa statale di tutela delloambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propridelle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governodel territorio, di valorizzazione dei beni ambientali) livelli di tutela piùelevati; con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente,ma al fine non di tutelare l'ambiente, già salvaguardato dalla disci-plina statale, ma di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle lorocompetenze (sentenze n. 61 del 2009, n. 10 del 2009, n. 149 del2008 e n. 378 del 2007).11. Non v'è dubbio, dunque, che prima del triennio 2007-2009,che è quello in contestazione, la disciplina nazionale già prevedeval'obbligo di ripristino ambientale, che doveva essere adempiuto at-21 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026traverso un piano finanziario, in favore degli enti territoriali su cuigravavano gli impianti di smaltimento rifiuti.I costi relativi a questa attività post-operativa erano inseriti all'in-terno delle voci che componevano la tariffa regionale «ai cancelli».12. Pertanto, non corrisponde al quadro normativo sopraindicato,la tesi sostenuta dalla società ATO [OSCURATO:PERSONA], per cui solo con la leggeRegione Sicilia 8/4/2010, n. 9 si è per la prima volta fatto riferimentoal ripristino ambientale.L'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 9 del 2010, infatti, stabilisce,in ordine alle competenze della Regione, che la stessa provvede «f)alla determinazione, sentita la conferenza permanente Regione-Au-tonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misurecompensative in favore: […] 2) dei comuni interessati dall'impattoambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recu-pero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle di-scariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezziadibiti al trasporto dei rifiuti».Tale disposizione, dunque, non fa che restare nel solco dei pre-cedenti provvedimenti legislativi nazionali, attuati attraverso delibe-razioni amministrative della Regione Sicilia.13. La mitigazione ambientale si concretizza, nella Regione Sici-lia, inizialmente con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio deiMinistri, Dipartimento della Protezione civile, n. 2983 del 31/5/1999(Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenzadeterminatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nellaRegione Siciliana), che richiama espressamente il «d.lgs. del 5 feb-braio 1927, n. 22» con cui «sono state emanate nuove disposizioniin materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia».In particolare, si chiarisce all'art. 5, comma 4 che «[p]er le fina-lità di cui all'art. 3, comma 1, punto 1.13 della presente ordinanza i22 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la ti-tolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedenteart. 3, comma 2, e le adeguano alle disposizioni contenute nella nor-mativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutturetecniche ed operative previsti nella presente ordinanza».Risulta evidente il richiamo «alle disposizioni contenute nella nor-mativa vigente».L'art. 6 dell'ordinanza n. 2983 del 1999 prevede altresì che «[i]lcommissario delegato dal presidente della Regione siciliana, disponela messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari dellediscariche autorizzate e non più attive».14. In questo complesso quadro giuridico normativo si inseri-scono le delibere amministrative siciliane.Il dirigente responsabile del servizio, con la determina n. 769 del2008, si occupa proprio degli oneri di mitigazione ambientale e sta-bilisce, all'art. 3, che la tariffa per il conferimento dei rifiuti nellavasca 3 dell'impianto di smaltimento RSU, che il gestore è tenuto adapplicare in conformità ed alle condizioni richiamate nella D.R.S. n.268/2006, contiene, tra le altre voci, «gli oneri per la gestione post-operativa».Pertanto, «il Gestore IPPC - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è […] te-nuto ad emettere (fatture/note contabili) per il conguaglio relativo atutti i conferimenti già effettuati nella vasca V3 in conformità allatempistica prima citata. Le somme incassate dal gestore per la vocerelativa agli oneri per la gestione post-operativa, senza detrazionealcuna, dovranno essere entro giorni 30 dall'incasso, dal gestore ver-sate in un apposito capitolo di bilancio del Comune di Siculiana conla specifica ed esclusiva destinazione d'uso denominato “quota perla gestione post-operativa”, impignorabile ed a destinazione vinco-lata ai sensi di legge, da utilizzare solo dopo la chiusura e la messa23 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026in sicurezza della discarica ed utilizzata esclusivamente per la ge-stione post-operativa stessa».All'art. 4 di tale delibera si stabilisce che «le somme relative aglioneri per mitigazione ambientale saranno incassate dal Comune eversate in un apposito capitolo di bilancio con la specifica ed esclu-siva destinazione d'uso denominato “interventi per la mitigazioneambientale”, impignorabile ed a destinazione vincolata».14.1. Le medesime previsioni si rinvengono anche nella deliberadel DRS n. 1137 del 2009, artt. 3, 4 e 5.15. Pertanto, le delibere amministrative rinvengono la propriaforza nella legislazione nazionale vigente all'epoca del triennio 2007-2009.Va, peraltro, evidenziato che gli oneri per la mitigazione ambien-tale (c.d. «benefit ambientale») non rappresentano una peculiaritàdella Regione siciliana, ma hanno trovato applicazione anche in altreregioni.Si fa riferimento alla legge della Regione Lazio n. 27 del 1998 ealla legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2007, ove alla tariffa uni-taria di piano vengono sommati ulteriori oneri aggiuntivi unitari: a)contributo ambientale per i comuni sede di impianti per rifiuti urbani;tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; si trattaproprio, rispettivamente, del benefit ambientale e della ecotassa.15.1. La tariffa regionale «ai cancelli», quale corrispettivo in fa-vore dei privati proprietari degli impianti di smaltimento dei rifiutiurbani, pagata dai soggetti conferenti rifiuti nelle discariche, divergedal benefit ambientale (Corte cost. n. 52 del 2022, con riferimentoalla legge regionale Lazio n. 27 del 1998).Infatti, in occasione del conferimento in discarica di rifiuti urbanil'utente (comune o privato) conferente di fuori sede è tenuto a cor-rispondere al gestore, in ragione del quantitativo, sia la tariffa di ac-24 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026cesso ai cancelli (che è la tariffa regionale da pagare al soggetto,anche privato, che gestisce gli impianti, calcolata dalla Regione), infavore del gestore (talora anche proprietario) degli impianti, sia ilbenefit ambientale (nella Regione Lazio come nella Regione Sicilia enella Regione Abruzzo), in favore del Comune sede dell'impianto (chedeve essere corrisposta al gestore dal Comune utente, che accedeall'impianto, e poi riversata al Comune nel cui territorio è collocatol'impianto), sia il tributo speciale di deposito in discarica (ecotassa),quest'ultimo in favore della Regione.Deve, dunque, distinguersi: 1) tariffa «ai cancelli» a carico deisoggetti che conferiscono i rifiuti e che è calcolata dalla regione, te-nendo conto anche degli oneri di mitigazione ambientale, che costi-tuiscono una percentuale della stessa; 2) l'ecotassa, che è un tributospeciale di deposito in discarica da pagare in favore della regione; 3)benefit ambientale o oneri di compensazione ambientale a carico deisoggetti che conferiscono i tributi, costituente una percentuale dellatariffa «ai cancelli», in favore dei comuni che ospitano impianti dismaltimento rifiuti.16. Quanto, invece, alla qualificazione giuridica degli oneri di mi-tigazione, è ormai pacifico che, contrariamente all'assunto della so-cietà ATO [OSCURATO:PERSONA], non si tratti di tributo, ma di «indennizzo».Ed infatti, per questa Corte, a Sezioni Unite, spetta al Giudiceordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizionead ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale,previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27/1998 in favoredei comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitanodeterminati impianti per il loro trattamento e smaltimento, attesoche tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (chericorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patri-moniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e col-25 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026legata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura diindennizzo avente la funzione di ristorare il comune ospitante deidanni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti(Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5418; v. anche Cass., Sez. Un., 20/7/2021, n. 20692).Nell'ambito della legislazione della Regione Lazio, infatti, si pre-vede che la tariffa ordinaria dovuta dal Comune che conferisce i pro-pri rifiuti ad un impianto di smaltimento o sede di discarica sia mag-giorata di una quota percentuale, costituente il benefit ambientale,che viene incassata dal gestore di questi e riversata al Comune sededell'impianto.Si tratta di un benefit a favore del Comune ospitante, a titolo diristoro di tale sacrificio.Tale benefit ha una funzione «indennitaria finalizzata al ristorodei danni ambientali causati dal trattamento e smaltimento dei rifiuti,in applicazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina,paga” derivante, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 deltrattato di Lisbona del 13 dicembre 2007».16. Le medesime considerazioni sono state sviluppate da questaCorte, con affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario, inun caso in cui veniva lamentato il mancato pagamento delle quote diristoro ambientale ex art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Con-siglio dei Ministri n. 3286 del 9/5/2003, dovute dagli enti conferentiin favore dei comuni nel cui territorio risultino ubicati gli impiantirelativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli ditrasferenza (Cass., sez. 1, 13/3/2024, n. 6747).Anche in questa fattispecie si è affermato che «le quote ristorodi cui si discute, qualificate nei termini anzidetti, non possono in al-cun modo assimilarsi ad un tributo, avendo la funzione di indenniz-26 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026zare i comuni che ospitano sul proprio territorio gli impianti di smal-timento dei rifiuti e non partecipano, dunque, in alcun modo alle fun-zioni tipiche del tributo come scolpita dalla giurisprudenza di questaCorte a Sezioni Unite» (Cass., n. 6747 del 2024, cit.).17. Pertanto, risulta pienamente condivisibile la motivazionedella sentenza della Corte d'appello di Palermo, laddove ha affermatoche «la previsione di tale onere [di mitigazione ambientale], deter-minato con i decreti dirigenziali succedutisi nel tempo allegati in atti,con i quali è stato nel contempo approvato il piano finanziario e sta-bilita la tariffa di conferimento dei rifiuti nella discarica di c.d. Mata-rana, trova la sua legittimazione nelle previsioni del d.lgs. n. 22/1997(art. 19 e segg.), del d.lgs. n. 152/2006 e della legge regionale n.152/2006 [recte: 19/2005], che prevedeva l'istituzione dell'AgenziaRegionale per i Rifiuti e le Acque, norme tutte che prescrivono labonifica delle aree inquinate rifiuti».Pure condivisibile è la successiva affermazione per cui «l'onerepredetto va, infatti, qualificato come una prestazione patrimonialecoattivamente imposta a chi conferisce rifiuti in discarica, al fine diindennizzare il danno ambientale cagionato dal conferimento, che,seppur consentita dalla legge, determina comunque un inquina-mento ambientale», essendo previsto «il pagamento di tale inden-nizzo al proprietario dell'area da parte di chi inquina, quale contri-buto di risanamento del sito, stante la specifica destinazione d'usodella somma incassata».18. A questo punto si può passare all'esame dei tre motivi diricorso principale del Comune, muovendo, però, dalla premessa fon-damentale per cui l'onere di mitigazione ambientale è un indennizzoriconosciuto ai comuni sul cui territorio vengono impiantati stabili-menti di smaltimento dei rifiuti e discariche.19. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.27 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/202619.1. Deve, infatti, escludersi, per le ragioni sopra esposte, chesussistano i presupposti per l'applicazione dell'Iva con riferimentoagli oneri di ristoro ambientale, ricompresi nell'ambito della tariffaregionale pagata dai conferenti i rifiuti al gestore degli impianti, spet-tanti ai comuni che ospitano siti su cui sono collocati gli stabilimentidi smaltimento dei rifiuti.Se, infatti, va applicata l'Iva in relazione alle somme erogate daiconferenti i rifiuti al gestore degli impianti, trattandosi di corrispet-tivo per le prestazioni effettuati in loro favore, discorso diverso èquello che attiene invece agli oneri di mitigazione ambientale.È vero, infatti, che nell'ambito della tariffa regionale «ai cancelli»,tra i vari costi (a carico dei conferenti), sono contemplati anche quellirelativi agli oneri di mitigazione ambientale, relativi alla fase di ge-stione post-operativa, tuttavia, ciò non consente di inserire anchetali oneri all'interno della corrispettività, che invece sussiste tra ilgestore degli impianti, che smaltisce rifiuti, ed i soggetti che li con-feriscono (utenti privati o comuni).20. La diversa tesi sostenuta dalla società ATO non può esserecondivisa.L'art. 4 comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che l'Iva debbaessere applicata per le prestazioni di servizi (art. 3 d.P.R. n. 633 del1972) svolte nell'esercizio di impresa, e ciò anche nelle ipotesi diprestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici, che abbiano per og-getto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agri-cole.Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del medesimo d.P.R. si prevede che,per gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principalel'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuatenell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e prestazioni diservizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.28 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi del comma 5 dell'art. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, sirinviene un'ipotesi di presunzione assoluta di attività commerciale,ed in particolare per il caso di «erogazione di acqua e servizi di fo-gnatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore» (lettera bdel comma 5 dell'art. 4).21. Va però osservato che tali disposizioni si riferiscono alla di-versa ipotesi in cui l'ente pubblico svolga attività commerciali o agri-cole, pur non avendo ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio ditale attività.Si è chiarito, infatti, che in tema di IVA, l'ente pubblico che nonsvolge in modo abituale attività economica rimane comunque sog-getto all'applicazione dell'imposta nel caso in cui abbia effettuatooperazioni attive, cessioni di beni o prestazioni di servizi, da cui de-rivino redditi imponibili anche nel caso in cui agisca in veste di pub-blica autorità, qualora tali attività siano svolte in forza dello stessoregime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati(Cass., sez. 5, 18/10/2021, n. 28558; Cass., sez. 2, 18/8/2022, n.24907, per cui il contributo dovuto dall'ente, socio di una società apartecipazione pubblica, per le spese generali di funzionamento, nonè soggetto ad Iva, non costituendo il corrispettivo dovuto per la pre-stazione resa dalla società ai soci).Si è evidenziato che l'art. 4 della direttiva CEE del Consiglio indata 17/5/1977, n. 388, considera soggetto passivo d'imposta chiun-que eserciti in modo indipendente un'attività economica dalla qualeritragga introiti aventi un certo di stabilità.Al principio generale di assoggettabilità ad imposta deroga peròla disposizione del paragrafo 5 del medesimo art. 4 della direttivacitata, che sottrae al regime Iva «gli Stati le regioni, le province, icomuni e gli altri organismi di diritto pubblico […] per le attività odoperazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando,29 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni,contributi o retribuzioni, venendo tuttavia di nuovo ripristinata regolagenerale di imponibilità se la deroga comporti distorsioni di concor-renza di una certa importanza».Pertanto, ai fini della non assoggettabilità degli enti di diritto pub-blico occorre che si verifichino tutte le seguenti condizioni: che l'entepubblico agisca in veste di pubblica autorità; il mancato assoggetta-mento a tributo non comporti una distorsione della concorrenza diuna certa importanza; che l'attività esercitata non rientri tra quelleindicate nell'allegato I della direttiva di rifusione.Nella specie, però, non si può dimenticare che l'attività impren-ditoriale viene svolta dalla società che gestisce l'impianto di smalti-mento rifiuti, cioè dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché nelle fattureemesse dalla società che gestisce gli impianti nei confronti dei sog-getti conferenti (utenti o comuni) deve essere applicata l'Iva, siapure nell'aliquota speciale ed agevolata del 10%, di cui alla TabellaA parte III, art. 127-sexiesdecies, per cui si applica l'aliquota del10% per «prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,prevista dall'art. 6, comma 1, lettere d), l), e m), del d.lgs. 5 febbraio1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2 e di rifiutispeciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g) del medesimo decreto,nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depura-zione».Sul punto, si è chiarito che i servizi di depurazione e fognaturasono soggetti ad Iva anche se resi da un comune o da un altro entepubblico, sia pure con l'aliquota agevolata del 10%; invece, il servi-zio di gestione dei rifiuti solidi urbani non rientra tra tali servizi epertanto: 1) se tale servizio è reso da un ente pubblico, a fronte diuna entrata tributaria (Tarsu) non costituisce attività commerciale e,conseguentemente, è escluso dall'ambito applicativo dell'Iva, ve-30 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026nendo a mancare il presupposto oggettivo dell'imposta; 2) se, in-vece, è reso da una società (sia pure partecipata o controllata da uncomune o altri enti pubblici) è assoggettata ad Iva con aliquota age-volata del 10%.22. Nel caso che ci riguarda, quindi, il Comune di Siculiana risultameramente destinatario e beneficiario degli oneri di ristoro ambien-tale, in quanto l'impianto di smaltimento dei rifiuti risulta collocatosul proprio territorio.Il Comune percepisce tali oneri pur non svolgendo alcuna attivitàcommerciale, ma limitandosi a sopportare l'impianto di stabilimentidi smaltimento rifiuti sul proprio territorio e a prevederne la colloca-zione topografica nella pianificazione urbanistica.Non può essere condivisa la tesi della società ATO [OSCURATO:PERSONA] percui, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 633/1972, si tratterebbe comun-que di una prestazione di servizi resa verso corrispettivo dipendenteda «obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia lafonte».In realtà, nella specie, il Comune non si è in alcun modo obbligatoa permettere l'istallazione della struttura sul proprio territorio, mal'ente locale è stato individuato, dalla legislazione nazionale, comepure di quella regionale e dagli atti amministrativi, quale beneficiariodegli oneri di ripristino ambientale.23. Si tratta dunque di un rapporto ben diverso da quello inter-corrente tra i soggetti che conferiscono i rifiuti e la società che ge-stisce gli impianti di smaltimento degli stessi, in cui risulta evidentela natura di corrispettivo del pagamento, con applicazione dell'Iva.Ed infatti, vi è piena autonomia del benefit ambientale rispettoalla tariffa regionale «ai cancelli».Pertanto, in occasione del conferimento in discarica di rifiuti ur-bani l'utente (comune o privato) conferente di fuorisede è tenuto a31 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026corrispondere al gestore degli impianti, in ragione del quantitativo,sia la tariffa di «accesso ai cancelli», sia il benefit ambientale, checostituisce una percentuale della tariffa regionale.24. Del resto, in relazione al benefit ambientale di cui all'art. 29,comma 2, della legge regionale Lazio n. 27 del 1998, risulta rilevantela risposta della direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle en-trate alla Regione Lazio, che aveva richiesto una consulenza giuri-dica, n. 913-1/2015.La direzione regionale ha distinto precisando che: a) le sommecorrisposte in conseguenza dell'accesso agli impianti (ovverosia delconferimento dei rifiuti) dai comuni utenti (da fuori sede) al gestore‒ comprensive della percentuale del benefit ambientale – costitui-scono per quest'ultimo parte del corrispettivo e, quindi, concorronoalla formazione della base imponibile ai fini Iva; b) diversamente, lesomme versate dal gestore a titolo di benefit ambientale al Comunesede presso cui è sito l'impianto di smaltimento, avendo relativa-mente a questi «natura risarcitoria», rappresentano una «sorta diprestazione patrimoniale imposta normativamente non rilevante aifini Iva».24.1. In ciò confortano anche le argomentazioni della ProcuraGenerale, che ha richiamato la circolare n. 34/E del 21/11/2013dell'Agenzia delle entrate (Trattamento agli effetti dell'Iva dei contri-buti erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per ladefinizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pub-bliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi).Pertanto, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai finiIva se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare opermettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorioa prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume na-tura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva32 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico,nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il com-penso per il servizio effettuato.Diversamente, l'esclusione dal campo di applicazione dell'Ivaviene ravvisata ogni volta che il soggetto che riceve il contributo nondiventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa comecontroprestazione.In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate anche nella ri-sposta n. 212 del 2024 all'interpello di un Comune, in ordine allacorresponsione di misure di mitigazione e interventi di compensa-zione in favore della comunità, a seguito della convenzione per larealizzazione, l'esercizio e la manutenzione, da parte di una società,di un parco fotovoltaico nel territorio del Comune.In quella fattispecie, infatti, le somme versate in favore del Co-mune non costituivano il corrispettivo per una controprestazione acui era tenuto l'ente locale territoriale, beneficiario nei confronti dellasocietà, non individuandosi alcuna prestazione di servizi di cui all'art.3 del d.P.R. n. 633/1972, ma, piuttosto, rappresentando le stessedelle misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale,da adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalitàdell'impianto realizzato dalla società.24.2. Peraltro, la Corte di giustizia UE – come evidenziato dallaProcura Generale ‒ ha costantemente affermato che la nozione diprestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ex art. 2, punto 1,della direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva) presuppone l'esistenzadi un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto edà vita ad un'operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatoree l'utente intercorre un rapporto giuridico nell'ambito del quale av-venga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ri-cevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio33 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/2026prestato all'utente (sentenza 5 febbraio 1981, C. 154/80, [OSCURATO:PERSONA], par. 12; sentenza 8 marzo 1988, C-102/86, Apple and [OSCURATO:PERSONA], par. 12 sentenza 3marzo 1994, C-16/93, Tolsma, par. 13-14; sentenza 29 ottobre2009, C-246/08, Commissione/Finlandia, par. 44-45; sentenza 27ottobre 2011, C-93/10, GFKL [OSCURATO:PERSONA], par. 18-19; sen-tenza 22 giugno 2016, C-11/15, Odvolaci financni reditelstvil Ceskyrozhlas, par. 21-22).25. Il secondo motivo di impugnazione principale è infondato.25.1. Infatti, una volta assodato che gli oneri di mitigazione am-bientale assumono natura indennitaria, risulta esclusa l'applicabilitàdella disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002,che concerne le obbligazioni maturate a seguito di transazioni com-merciali, quindi a seguito della stipulazione di un contratto che, in-vece, nella specie, manca, trattandosi di obbligazione che derivadalla legge.26. Il terzo motivo di impugnazione principale è inammissibile.26.1. In primo luogo, infatti, il motivo risulta non autosufficienteex art. 366 n. 6 c.p.c., non essendo stato riportato, neppure perstralci significativi, il contenuto del documento indicato, il cui esamesarebbe stato omesso.26.2. In secondo luogo, non risulta che tale documento abbia ilrequisito della decisività, trattandosi, nella specie, di un'obbligazionesorta ex lege, in ordine agli oneri di mitigazione ambientale.26.3. Si tratta, poi, di una mera comunicazione tra la Regione eil comune che non può travolgere la disciplina normativa.26.4. Infine, si chiede una nuova rivalutazione del materialeistruttorio, già compiutamente effettuata la Corte territoriale, nonconsentita in questa sede.34 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8109/2020Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 18121/2026Data pubblicazione 05/06/202627. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate perintero tra le parti, stante la reciproca soccombenza e la novità dellaquestione trattata. P.Q.Mrigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, delloulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio2026Il Consigliere EstensoreLuigi D'OrazioIl PresidenteGuido Mercolino35 RG n. 8109/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio