CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, alla via Appennini, n. 52, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all'av-vocato [OSCURATO:PERSONA], all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mamoli la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al ricorso per regolamento di competenza; gli avvocati hanno indicato irispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroNumero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026PARADIVI [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione giudiziaria – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ca-tania, alla via V. Giuffrida, n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla scrittura difensiva ex art.47, u.c., cod. proc. civ.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel legale rappresentante pro tempore nonché del dottor [OSCURATO:PERSONA], liqui-datore giudiziale, elettivamente domiciliata in Pisa, al [OSCURATO:PERSONA],n. 3, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], che ha indi-cato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod.proc. civ.RESISTENTE[OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in per-sona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA].INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 9.4.2025, pronunciatanell'ambito del giudizio iscritto al n. 5258/2019 r.g.;avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia pronunciata in data 3.4.2025 edinserita nel verbale d'udienza.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza perterritorio del Tribunale di Venezia,RILEVATO CHE1. Con atto in data 9.5.2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. citava a comparire dinanzi alTribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione giudiziaria, laTeseco s.r.l. in concordato preventivo nonché il curatore del fallimento dellaDemont [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (cfr. ricorso, pagg. 6 e ss.).Premetteva che era parte in veste di mandante dell'A.T.I. costituita unita-mente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del pari avente veste di mandante, e allaTeseco s.r.l., avente veste di capogruppo-mandataria.Premetteva che scopo dell'A.T.I. era l'esecuzione di un appalto, bandito dallaSviluppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto la bonifica di un'areaindustriale – denominata “ex Nissometal” - in Provincia di Enna.Premetteva che per ineludibili ragioni sopravvenute in corso d'appalto si eraimposta la necessità di smaltire la specifica tipologia di rifiuti nella discarica sitanel Comune di Melilli, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i cui servizi ve-nivano commercializzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026Premetteva dunque che in data 7.1.2014 era stato sottoscritto accordo qua-dro commerciale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di capogruppodell'A.T.I.Indi esponeva che in virtù dell'accordo quadro la [OSCURATO:PERSONA], oltre alla“ben lauta largizione intermediatoria ”, aveva ottenuto “di farsi coinvolgerefuori da ogni gara d'appalto per eseguirlo in sostanza da sé, contro ogni normadi legge” (così ricorso, pag. 8).Esponeva altresì che in tale contesto in data 9.6.2014 ebbe a stipulare con lealtre imprese costituenti l'A.T.I., ovvero con la [OSCURATO:SOCIETA] e con la [OSCURATO:PERSONA], un accordo riservato, “volto a prevenire ogni futura discussione tra essee le conseguenze derivanti dagli illeciti [che erano stati commessi]” (così ricorso,pag. 9).Chiedeva pertanto all'adito Tribunale- di “accertare e dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA] nulla deve a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in amministrazione giudiziaria quale asserito esecutore di fatto di quota partedelle opere appaltate, né a titolo individuale né a titolo di responsabilità solidalequale componente dell'A.T.I. costituita per l'esecuzione dei lavori di bonificadell'area industriale ex Nissometal (…)”;- di “accertare e dichiarare che l'attività comunque svolta da [OSCURATO:SOCIETA] ServiziS.r.l. in via di fatto, a seguito della sua descritta ingerenza nell'appalto, è illecitaed ha provocato danni anche a carico di [OSCURATO:SOCIETA] per i quali essa è tenuta alrisarcimento nei termini di cui in citazione e che saranno ulteriormente precisatie provati in corso di causa”;- di, “nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare la sussistenzadi un credito a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l'attività da essa svolta, (…)Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026procedere alla compensazione prioritariamente a titolo di compensazione “im-propria” ‒ con il credito che [OSCURATO:SOCIETA] vanta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] come sog-getto responsabile civile ex art. 185 c.p. – 83 e ss. c.p.p., di tutti i reati chefossero ravvisati nei fatti descritti, in quanto addebitabili a coloro che all'epocane erano legali rappresentanti”;- di “accertare e dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA] servizi S.r.l. è tenuta al risarcimentodell'ulteriore danno cui [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere obbligata per la già dichiaratarisoluzione del contratto d'appalto per fatto, in realtà, imputabile alle gravi con-dotte della medesima [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”.Chiedeva, in via del tutto subordinata e residuale- “per la denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse comunque accer-tare e dichiarare un debito di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per leprestazioni dalla stessa rese nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto in pre-messa, (…) accertare e dichiarare che [OSCURATO:SOCIETA] ha diritto di essere totalmentetenuta indenne da [OSCURATO:SOCIETA], anche in ordine alle spese del presente procedimentogiudiziario, per effetto della manleva pattuita con la scrittura privata del 9 giu-gno 2014”.2. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Eccepiva, peraltro, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia.Instava nel merito per il rigetto delle avverse domande.Esperiva istanze riconvenzionali.2.1. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]2.2. Si costituiva il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3. All'udienza di prima comparizione l'attrice eccepiva “i) l'inesistenza dellacostituzione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in quanto proveniente da difensore privoNumero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026dello ius postulandi, trattandosi di soggetto che avrebbe dovuto essere rappre-sentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, previa autorizzazione del GiudiceDelegato; ii) il conflitto di interessi dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituitosi perPARADIVI, in quanto difensore in sede penale degli imputati la cui condotta de-littuosa condusse (…) alla gestione commissariale dell'impresa, (…)” (così ri-corso, pagg. 13 – 14).Nel prosieguo l'attrice formulava istanza datata 31.1.2023, “affinché la causavenisse rimessa al Sig. Presidente del Tribunale, al fine di far valutare se essaavrebbe dovuto essere proseguita dalla sezione specializzata in materia di im-presa” (così ricorso, pag. 15).L'istanza veniva respinta e nondimeno “riproposta con nuova motivazione edocumenti in data 13/11/2023” (così ricorso, pag. 15).“Con decreto in data 10.01.2025, il Giudice fissava l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],non più per la precisazione delle conclusioni ma per le determinazioni conse-guenti alle istanze formulate dall'attrice con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rimesse dalPresidente alla valutazione del Giudice procedente, riservandosi, all'esito, di for-mulare alle parti una proposta ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ed ordinava a talfine la comparizione personale delle parti al fine dello svolgimento del tentativodi conciliazione e, se del caso, per essere interrogate, in contraddittorio tra loro,sui fatti della causa” (così ricorso, pag. 15).“Tuttavia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], (…) il Giudice non procedeva al tentativodi conciliazione, né all'interrogatorio libero delle parti, né infine formulava exart. 185 bis c.p.c. alcuna proposta, a differenza di quanto previsto” (così ricorso,pagg. 15 - 16).Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026“Semplicemente ed a sorpresa, in detta udienza il Giudice dichiar[ava] di ri-tenere che la pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale formulata dallaconvenuta [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a definire il giudizio” (così ricorso, pagg. 15 -16).“Pertanto, con ordinanza letta in quella stessa udienza il Giudice invit[ava] leparti a precisare immediatamente le conclusioni ed a discutere la causa ai sensidell'art. 281-sexies c.p.c., senza peraltro decidere la causa in udienza a valledella discussione (non dando indi lettura del dispositivo e della motivazione delprovvedimento decisorio), come sarebbe stato previsto dalla citata norma, trat-tenendola invece in decisione con riserva di provvedere, senza concessione dialcun termine per scritti conclusionali” (così ricorso, pag. 16).“Con successiva ordinanza, qui impugnata, depositata in data 09/04/2025 ecomunicata dalla cancelleria nella stessa data (…), il Tribunale di Venezia prov-vedeva:i) a rigettare l'eccezione di irregolare costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] amezzo di legale del libero foro ed in assenza di autorizzazione di cui all'art. 40del D. Leg.vo n. 159/11, di cui la società convenuta avrebbe avuto bisogno inquanto rappresentata in giudizio dall'Amministratore giudiziario, avendo rite-nuto non applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio né l'art. 39 né l'art. 40,comma 3 della citata fonte normativa (…) [“l'amministratore giudiziario neces-sita dell'autorizzazione scritta del giudice a stare in giudizio solamente in casodi controversie concernenti rapporti relativi a beni sequestrati (…)”: così ordi-nanza in data 9.4.2025, pagg. 4 – 5];ii) a rigettare l'ulteriore eccezione, sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. nella memoriaex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., di nullità della procura alle liti di [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026per difetto di potere di rappresentanza in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in mancanzadi una delega consiliare o comunque di una delibera collegiale di autorizzazionealla costituzione in giudizio della società (…) [“l'amministratore giudiziario Avv.Carpinato (…) è anche presidente del consiglio di amministrazione della societàParadivi [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 2475 bis egli ne ha la rappresentanzagenerale. Tale norma è stata tradotta all'interno dello statuto sociale (…)”: cosìordinanza in data 9.4.2025, pag. 7];iii) a non statuire sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]. essendo stato ceduto il credito dalla stessa fatto valere, …solle-vata da [OSCURATO:SOCIETA]. con memoria del 14/12/2023 , in quanto …questioneiv) ad accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Paradiviin comparsa di costituzione e risposta, avendola ritenuta fondata in quanto tempestiva e formulata in modo completo (…) dichiarando l'incompetenzaterritoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Siracusa ove laconvenuta ha sede legale, dal momento che la ...circostanza non è stata con-testata dall'attrice (…); a tal fine la presenza in giudizio di parti diverse daParadivi è stata ritenuta inidonea a radicare la competenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dal momento che nei confronti del Fallimento, avente sede a Mestre, non è stata svolta alcuna domanda (…); inoltre ha ritenuto non provato chela scrittura privata del 9 giugno 2014 tra le componenti dell'ATI fosse stata con-clusa a Mestre (…) e comunque non fosse stata opponibile a [OSCURATO:SOCIETA] alla qualenon si sarebbe potuto estendere …il criterio di collegamento facoltativo di cuiall'art. 20 c.p.c., provocando l'effetto di un cumulo soggettivo per connessioneoggettiva ex art. 33 c.p.c. ”.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026v) ha assegnato il termine di due mesi per la riassunzione della causa avantiil Giudice dichiarato competente;vi) ha, poi, condannato [OSCURATO:SOCIETA] ...a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,le spese processuali del presente giudizio, (…) ;” nonché a rifondere a Tesecos.p.a. e al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le spese processuali del presentegiudizio (…) ” (così ricorso, pagg. 16 - 17).4. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 9.4.2025, pronunciatanell'ambito del giudizio iscritto al n. 5258/2019 r.g., ed avverso l'ordinanza delTribunale di Venezia pronunciata in data 3.4.2025, ed inserita nel verbale d'u-dienza, ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; ha chiesto sulla scorta di sei motivifar luogo alla cassazione delle ordinanze anzidette e dichiarare sussistente lacompetenza territoriale del Tribunale di Venezia; in subordine, ha chiesto rimet-tere gli atti al Tribunale di Venezia per la valutazione degli aspetti preliminari epregiudiziali; in ogni caso ha chiesto la riforma dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]con riferimento al capo concernente le spese di lite (cfr. ricorso, pag. 41).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso (recte,scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.); ha chiesto rigettare il ricorsoper regolamento di competenza; in subordine, “qualora si ritenesse di accogliereil ricorso limitatamente al motivo relativo alla liquidazione delle spese”, ha chie-sto far luogo ad una nuova liquidazione delle spese.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo ha depositato scrittura difensiva exart. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto rigettare il ricorso per regolamento dicompetenza con il favore delle spese.Il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non hasvolto difese.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/20265. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell'art. 380 ter c.p.c., ha formu-lato conclusioni scritte.La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360, 1 c. n. 4 c.p.c. -Nullità del procedimento per violazione degli artt. 19 e 38 c.p.c. Incompletezzadell'eccezione per omessa allegazione, ai sensi dell'art. 19 primo comma se-conda parte c.p.c., anche dell'inesistenza di stabilimento e/o di rappresentanteautorizzato a stare in giudizio nel luogo di competenza del Giudice adito” (cosìricorso, pag. 17).7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360, c. 1 n. 4 c.p.c.Nullità del procedimento per violazione degli artt. 19, 32, 33 e 38 c.p.c. perincompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 19 c.p.c. inquanto non riferita a tutte le domande formulate dall'attore né a tutti i conve-nuti, non avendo considerato la posizione processuale del [OSCURATO:SOCIETA] in persona della curatrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con sede all'epocain [OSCURATO:PERSONA], 180 - 30170 - Venezia (VE)” (così ricorso, pag. 20).8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: “Art. 360 n. 3 c.p.c. per viola-zione degli artt. 1394 e 1395 c.c. nonché per violazione degli art. 38, 166, 171,182, 183 c.p.c. Violazione dell'art. 35 comma 3 nonché degli artt. 39 e 40comma 3 D. Leg.vo 159/2011 e s.m.i.” (così ricorso, pag. 24).9. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: “Violazione art. 360, comma1 n. 4 nr c.p.c. – 101, 136, 159, 176 art. 185 bis, 186, 187, 188, 189, 281Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026sexies c.p.c. Nullità per violazione del contraddittorio in relazione all'udienza del3 aprile 2025” (così ricorso, pag. 32).10. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia: “Violazione dell'art. 360,comma 1 n. 4 nr c.p.c. – 281 sexies c.p.c. per non aver depositato il provvedi-mento impugnato in una con il verbale d'udienza del 3 aprile 2025 dandonecontestualmente lettura, avendolo invece depositato soltanto in data 9 aprile2025” (così ricorso, pag. 35).11. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia: “Illegittimità della statuizionecirca condanna per le spese del giudizio di merito per violazione di legge conriguardo agli artt. 10, 14, 91, 92 e D.M. 55/2014 e ss (a mente dell'art. 360,co. I, n. 3 e n. 4, c.p.c.” (così ricorso, pag. 36).12. Il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza è fondato emeritevole di accoglimento; il suo buon esito comporta l'assorbimento del se-condo motivo e del sesto motivo (fermo, con precipuo riferimento al sesto mo-tivo, che, in forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale dellasentenza si estende e quindi travolge la statuizione sulle spese: cfr. Cass. sez.lav. 7.5.2003, n. 6938; Cass. (ord.) 11.11.2024, n. 29056).13. Sono sufficienti i rilievi che seguono.Da un canto, sovviene l'insegnamento di questa Corte indiscutibilmente nelsenso che, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con ri-guardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di rispostadella sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, 1° co., ultimaparte, cod. proc. civ. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudiceadito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudiziocon riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'ecce-Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026zione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchél'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della compe-tenza del giudice adito (cfr. Cass. (ord.) 4.12.2024, n. 31121; Cass. (ord.) 26.7.2019, n. 20387; Cass. (ord.) 7.8.2018, n. 20597; Cass. (ord.) 11.12.2014, n.26094; Cass. (ord.) 7.3.2013, n. 5725; Cass. (ord.) 29.8.2008, n. 21899).D'altro canto, è sufficiente recepire il corretto riscontro del P.M. secondo cui“la lettura della comparsa di risposta della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] consente di infe-rire l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza per territorio formulata dallastessa, avuto riguardo al suo seguente tenore: «a ben vedere non è competenteper territorio, né ai sensi dell'art. 18 né ai sensi degli art. 19 e 20 c.p.c. Edinvero: i) la convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha sede a Melilli (SR), quindi Trib. SR;ii) la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] ha sede a Pisa, quindi Trib PI; iii) la stessa attrice, anchese ciò non rileva, ha sede a Rovigo (RO). L'unica convenuta che apparentementeha sede a Venezia è la Curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. Ancorché indicatain citazione, tuttavia, la parte attrice a ben vedere non pone alcuna domandanei confronti della curatela»” (cfr. comparsa di risposta della [OSCURATO:SOCIETA], pag. 5).Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto, nella scrittura difensiva exart. 47, u.c., cod. proc. civ., a dar conto di aver eccepito l'incompetenza rationeloci del Tribunale di Venezia nelle compiute e rituali forme postulate dalla surri-ferita elaborazione giurisprudenziale.Anzi, si è limitata ad addurre che “non può ragionevolmente pretendersi cheil convenuto debba contestare anche l'inesistenza di un criterio che non è maistato allegato dall'attore e che è palesemente insussistente nel caso di specie”(così scrittura difensiva, pag. 2).14. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/202615. È sufficiente il riferimento all'elaborazione di questa Corte, secondo cui,in sede di regolamento di competenza possono essere sollevate soltanto que-stioni relative alla competenza, con esclusione di quelle che, riguardando la de-cisione della controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla com-petenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il rapportosostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. (ord.) 13.6.2013, n. 12126).È, appunto, il caso delle questioni cui ineriscono le doglianze veicolate dalterzo motivo, che non attengono in maniera necessaria ed imprescindibile allacompetenza.16. Il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso sono del pari inammissibili.17. Sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema diregolamento di competenza, la emissione della decisione senza previa instaura-zione del contraddittorio può assumere rilevanza non quale violazione in sé con-siderata, ma solo ove la parte ricorrente evidenzi e dimostri che detta violazioneabbia avuto effetto di impedirle di apportare al giudice elementi utili al fine distatuire sulla propria competenza, tali da condurre a diversa decisione (cfr.Cass. (ord.) 12.7.2016, n. 14245).In questi termini è da escludere – con valutazione evidentemente ex ante ‒che le violazioni denunciate con i mezzi in disamina abbiano impedito alla ricor-rente di apportare al Tribunale veneziano elementi utili ai fini della statuizionesulla competenza.18. In accoglimento del primo motivo del regolamento di competenza si im-pone la cassazione – unicamente ‒ dell'ordinanza del Tribunale di Venezia indata 9.4.2025 nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tri-bunale di Venezia in favore del Tribunale di Siracusa.Numero registro generale 9930/2025Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 25429/2026Data pubblicazione 16/09/2026Conseguentemente va dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia, di-nanzi al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio.19. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 qua-ter, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione anorma del comma 1 bis dell'art. 13 cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo del ricorso per regolamento di competenza, cassal'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 9.4.2025, pronunciata nell'ambitodel giudizio iscritto al n. 5258/2019 r.g., nella parte in cui ha dichiarato l'incom-petenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Siracusa,e dichiara la competenza del Tribunale di Venezia dinanzi al quale rimette leparti anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio;dichiara il secondo motivo ed il sesto motivo assorbiti nell'accoglimento delprimo motivo;dichiara inammissibili il terzo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino