CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 20711/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24590/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Sicilia – sezione staccata di Catania n. 3961 / 17 / 20 1 5 , depositata il 21.09.2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del27 marzo 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania accoglieva i l ricorso propost o da lla società Paradise di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la cartella di pagamento, per IVA e IRAP, in relazione all’anno d’imposta 2004; Oggetto: Tributi - c on la sentenza in epigrafe indicata , l a CT R del la Sicilia – sezione staccata di Catania rigetta va l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrateosservando, per quanto qui rileva, che : - l’iscrizione a ruolo del carico tributario era illegittima, in quanto la legge n. 296 del 2006 aveva stabilito, in favore dei contribuenti che avevano beneficiato della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania nel mese di ottobre del 2002, la possibilità di definire, nei modi stabiliti, la propria posizione entro il 30.06.2007; - in ogni caso l’Ufficio non aveva contestato la documentazione prodotta dal contribuente, al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto mediante n. 32 versamenti; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la contribuent e rimaneva intimat o . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrent e deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, 107 e 108 del TFUE, 11 e 12 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22.03.1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR sospeso il giudizio, in attesa della conclusione degli accertamenti disposti dalla Commissione europea in ordine alle agevolazioni concesse alle imprese colpite da calamità naturali, avendo questa ipotizzato che le disposizioni normative riguardanti gli eventi sismici del 2002 configurassero aiuti di Stato illegittimi, in quanto incompatibili con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, e avendo ingiunto all’Italia di sospendere l’applicazione delle predetto misure, in attesa della decisione finale sul punto;aggiunte che, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la Commissione europea aveva stabilito, con la decisione 5549 (Final) del 14/08/2015, che si trattava effettivamente di aiuti di Stato illegittimi e che la loro erogazione doveva essere sospesa; -il motivo è fondato; - L'art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, stabilisce che “Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali"; - come è stato recentemente deciso da questa Corte, in tema di misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi vulcanici che interessarono la Provincia di Catania, l'art. 1, comma 1011, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, costituente norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, coloro che, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla proroga ex art. 1 del Decreto reso dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 17 maggio 2005, non avevano versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il piano loro assegnato, non ha escluso la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disporre accertamenti e avviare procedure di riscossione durante il periodo di sospensione del pagamento degli obblighi tributari per i contribuenti residenti od operanti nell'ambito territoriale interessato dall'evento calamitoso, non essendo ciò inibito dalla disciplina speciale contenuta nelle norme sopra richiamate, posto che, come si è visto, la sospensione attiene ai «termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria» e non all'attività facente capo all'Amministrazione finanziaria (Cass. 12 maggio 2021, n. 12481); - l’altra questione sottesa alla censura mossa dalla ricorrente è se le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1011, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 possano spettare anche ai titolari di reddito di impresa; - con la decisione adottata dalla Commissione Europea il 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549 final, indicata in ricorso ed intervenuta nel corso del giudizio di appello, è stato stabilito (art. 1) che: «Le misure di aiuto di Stato» (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento) «che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno», salvo che si tratti di «aiuto individuale» che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2) o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (...) o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 3); - la predetta decisione della Commissione Europea (punto 30) ha specificamente investito anche le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1011, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 («Nel 2006, l'Italia ha introdotto una riduzione del 50% sui tributi e contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'eruzione dell'Etna nel 2002»); - la Commissione (punto 134) ha anche stabilito che, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione»; - le decisioni adottate dalla Commissione europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato istitutivo della Comunità Europea sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (Cass. n. 30715 del 29/10/2021); -la decisione della Commissione, quindi, costituisce ius superveniens , che nella specie avrebbe già dovuto essere rilevato ex officio dalla [OSCURATO:PERSONA] e che deve essere ovviamente esaminato in questa sede di legittimità; -ciò posto, nella specie è incontestabile lo svolgimento da parte della contribuente di un’attività d’impresa, trattandosi di società; - secondo la citata decisione della Commissione europea, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività imprenditoriale, il giudice del merito dovrà verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimisapplicabile (artt. 2 e 3). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; il) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (Cass.20 maggio 2011, n. 11228; Cass. 26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905); iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto euro-unitario, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 9 giugno 2017, n. 14465); - in difetto dei predetti presupposti di operatività della regola de minimis, il giudice del merito dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la richiamata decisione della Commissione Europea, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (punto 150, lett. b), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (punto 136); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla "impresa", scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto) (punto 148); - l'applicazione dello ius superveniens , rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione Europea (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza, sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della CTR, consentono l'esibizione, in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l'accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica dell'Unione Europea (Cass. 26 settembre 2017, n. 22377; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5923; Cass. 2 aprile 2019, nn. 9130, 9135, 9139 e 9140; Cass. 7 agosto 2020, n. 16812); -va ancora precisato in proposito che il beneficio non è applicabile in materia di IVA atteso che, nel prevedere il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14 (con riguardo alla disciplina di cui all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 che ha riconosciuto ai soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, Cass. 27/11/2019, n. 30927, Cass. 16/09/2016, n. 18205, Cass.16/12/2015, n. 25278; Cass. n. 15848/2023); - ai fini della spettanza dell’agevolazione di cui si discute, quindi, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, in sede di rinvio, dovrà accertare, in fatto, se il beneficio individuale sia, o meno, in linea con il regolamento de minimis applicabile, alla luce della citata decisione della Commissione europea; - in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributar