CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7917/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d’Aquino, 115 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] o Dierna , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Siracusa,n. 3238/2016 depositata il 20 / 09 /201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. haaccolto l’appello di quest’ultima avverso la sentenza della C.t.p. che, invece,aveva accolto il ricor s o del contribuente av verso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del90 per cento delle imposte versatenegli anni 1990, 1991 e 1992. 2. Il contribuenteavanzava la detta istanza in ragione della norma agevolativa di cui all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 e dei successivi interventi di proroga in favore dei soggetti residenti nelle province siciliane colpiti dal sisma del 1990 e, a fronte dell’inerzia, impugnava il silenzio rifiuto. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r., invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio rilevando la genericità del petitum in quanto il ricorrente non aveva precisato di qualiimposte chiedesse il rimborso. Con specifico riferimento all’Iva,affermava che la richiesta di rimborso non poteva trovare accoglimento in quanto vi ostavano gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver rilevato di ufficio l’inammissibilità della domanda in quanto generica sebbene si tratti di eccezione rilevabile solodalle parti. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità della domanda omettendo di provocare il contraddittorio delle parti sulla questione. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nul lità della sentenza per violazione dell’art. 18, commi 2, lett. e) e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità della domanda sebbene il petitum fosse facilmente desumibile dalle ricevute di versamento delle imposte prodotte sin dal primo grado 4. Con ilquarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., stante la motivazione apparente resa dalla C.t.r. in merito alla dedotta genericità del petitum. 5.Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, individuato nel versamento delle imposte chieste a rimborso. 6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 22 sesta direttiva Consiglio CEE 17 maggio 1997 n. 77/CEE, dell’art. 9, comma 17, legge27 dicembre 2002, n. 289. Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato –per altro dopo essersi pronunciata sull’inammissibilità della domanda –che il rimborso dell’Iva non era dovuto. 7. Il terzomotivo è fondato, restando assorbiti il primo, il secondo, il quartoed il quinto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 7.1. Con riferimento al processo ordinario di cognizione, la Corte ha chiarito che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art.163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendidella domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass . 15/05/2013, n. 11751). Stessi principi sono applicabili al processo tributario ove l’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 sanziona con l’inammissibilità il ricorso che manchi dell’indicazione dell’oggetto della domanda e dei motivi. Il rigore imposto dalla disposizione in esame, che a differenza di quanto previsto nel rito ordinario non prevede alcuna forma di sanatoria,impone, per altro, di valutare la determinatezza del petitum in relazione allo scopo cui mira il requisito , ovvero di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, sicché è determinante, nella valutazione da compiersi sul punto, la natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. 7.2. Deve rilevarsi, pertanto, che un’istanza di rimborso delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 ed il conseguente ricorso avverso il silenzio rifiuto si autodetermina in ragione delle imposte pagate,restando irrilevante ogni ulteriore specificazione . Per altro, dalla documentazione allegata risultache il contribuente aveva versato, oltre all’Iva –per la quale la C.t.r., in motivazione, individuato il petitum si è pronunciata nel merito– anche l’ I rpef el’ Ilor. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 7.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo sul presupposto che il ricorrente né con quest’ultimo né con il successivo gravame avesse precisato di quali imposte chiedeva ilrimborso. 8. Il sesto motivo è infondato. 8.1.È consolidato il principio secondo il quale il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 è accordatocon due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post(tra le più recenti Cass. 22/02/2018, n. 4291). 8.2. Tuttavia, la successiva giurisprudenza comunitaria e interna ha ristretto il campo di applicazione di detta norma. Si è precisato in propositoche l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14» (Cass. 27/11/2019, n. 30927, Cass.16/09/2016, n. 18205,Cass. 16/12/2015, n. 25278). Si è chiarito, altresì, che le misure diaiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno, salvo che si tratti di aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dalregolamento (CE) n. 717/2014, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti cosiddettide minimis, o che al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98, o da ogni altro regime di aiuti approvato, ma fino a concorrenza della intensità massima prevista per questo tipo di aiuti. Spetta al giudice di merito verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamentode minimis applicabile (tra le tante, cfr. Cass.16/07/2018, n. 18803 con specifico riferimento alrimborso Ilor e Irp ef in favore dei soggetti colpiti dal sisma) 9. In conclusione,va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il sesto, assorbiti gli ulteriori. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, in conformità ai principi espressi, ed al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il sesto ed assorbiti gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in