CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3499/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestore per conto del custode giudiziario della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Campania, n. 5676/14/2017 depositata il 22 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella udienza del2 dicembre 2025 dal la Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto diversi avvisi di accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: TIA- gestione giudiziale darsena [OSCURATO:PERSONA], in qualità di gestore per conto del custode giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , per il pagamento della TIA, oltre IVA, addizionali e interessirelativa agli anni dal 2003 al 2006, per € 155.155,53 per anno. La CTP, adita singolarmente per ciascun avviso, ha accolto i ricorsi sul presupposto del difetto di motivazione degli avvisi di accertamentoe la CTR ha confermatole decisioni di primo grado, rigettando l’appello dell’odierno controricorrente. La S.C. con distinte ordinanze (n. 1952, 1953, 1954 e 1955 del 2013) ha riformato le pronunce dei giudici di merito, ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento e rinviatoper la verifica delle “questioni oggetto dell'impugnazione che sono rimaste assorbite dall'accoglimento della ragione prioritaria fondata sull'inidonea motivazione dell'avviso di accertamento”, e, dunque, dellalegittimità della sottoposizione a tassazione delle aree oggetto del giudizio. I giudizi sono stati riassunti dall'odierno ricorrente e la CTR , dopo avere riunito i ricorsi (n. 3897/13, n. 3898/13, n. 3899/13, n. 3900/1), h a provveduto a quantificare la superficie sottoposta a tassazione, con obbligo per l'odierno controricorrente di applicare il coefficiente per le aree esterne alla superficie scoperta complessiva pari a 12.729 mqe il coefficiente per le aree interne alla superficie coperta complessiva pari a 5300 mq . La decisione è fondata sulle seguenti ragioni: - è pacifico in atti che tutte le aree tassate , comprese le superfici scoperte , sono oggetto di concessione demaniale rilasciata alla contribuente e,in base all'articolo 62 del d.lgs.n. 507 del 19 93 , s ono oggetto di tassazione; stante la mancata specificazione delle aree pertinenziali esenti nella denuncia originaria, incombe alla custodia della darsena [OSCURATO:PERSONA] la prova dell'erroneità del conteggio della superficie adottato dal comune; - non è condivisibile la tesi della custodia volta a escludere dalla tassazione gli specchi d'acqua e le strade di servizio, in quanto l'espressione utilizzata dalla normativa “aree scoperte costituenti presupposto”della tassazione va intesa nel senso di ricomprendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità e , dunque,a prescindere dal supporto solido- liquido e conseguentemente dal mezzo terrestre o navale utilizzato; lo smaltimento dei rifiuti solidi costituisce sempre un interesse pubblico anche quando quelli propriamente urbani siano prodotti da comunità umane che, utilizzando uno spazio liquido,producono quei rifiuti sul mezzo natante e debbono per necessità riversarli sulla terraferma al momento della sosta nel porto facendo, così , sorgere a carico dell'ente territorialmente competente l'obbligo di rimuoverli e smaltirli; - con riferimento alle strade , si tratta di aree che rientrano nella detenzione della contribuente in forza della concessione demaniale; - non appare neanche condivisibile il metodo di calcolo seguito dall'amministrazione comunale;dalla planimetria allegata all'accertamento, si desume che l'intera superficie pari a 82.878,16 mq è stata ottenuta calcolando le aree dei 5 segmenti della darsena; la prima area pari a 6150 mqcopre il canale di sbocco della darsena e su di esso si ritiene che sia insuscettibile di produrre rifiuti,in quanto rappresenta un mero percorso di passaggio per i natanti che intendono attaccare alla darsena; la seconda area pari a 21.254 mqcomprende un tratto di specchio d'acqua che disegna una curva a gomito e l'area di cantiere; in relazione a quest'ultima si ritiene che l'intera superficie debba essere sottoposta a tassazione,mentre per lo specchio d'acqua occorre computare la superficie utile alla collocazione dei natanti per la quali è verosimile ritenere l'esistenza di una potenziale produzione di rifiuti; per lo specchio d'acqua appare più adeguato sottoporre a tassazione una superficie non superiore al 20% di quella complessiva, dando per scontato che lo stesso non può mai essere interamente occupato; la terza area pari a 19.020 mq, la quarta area pari a 4214 mq e la quinta pari a 32.340 mq sono in parte costituite dalla strada di accesso , dalla banchina, dai pontili e il resto è specchio d'acqua; seguendo le indicazioni metriche fornite dalla consulenza tecnica resa in altro giudizio ed acquisita dal collegio , vanno sottoposte a tassazione le seguenti superfici: a)Pontili . dal numero 1 al numero 7 , ormeggio unità di diporto per 851 mq ; dal numero 8 al numero 19 ormeggio unità da pesca per 1210 mq; dal numero 20 al numero 22 concessioni a privati per 247 mq; il tutto per una superficie scoperta complessiva di metri quadri 2303. In proposito si osserva che la mancanza di servizi per l'ormeggio e l'uso concesso ad altri soggetti non elidono l'obbligo del pagamento della tassa in questione per la quale è sufficiente l'astratta idoneità alla produzione di rifiuti; il pontile numero 23 affidato alla Guardia di finanza si deve ritenere fuori della disponibilità possessoria della contribuente; b)Posti barca. Per essi appare condivisibile la stima effettuata dal perito e quindi per i pontili dal numero 1 al numero 7 vanno computati 3090 mq; dal numero 8 al numero 19 vanno computati 4521 mq, dal numero 20 al numero 22 vanno computati 894 mq il tutto per una superficie scoperta complessiva di mq8505; c)Area del cantiere navale per una superficie coperta pari a 5300 mq. Essa va computata in quanto la produzione di rifiuti speciali non esclude perciò solo la potenzialità alla produzione di rifiuti urbani; d)Piazzale della darsena [OSCURATO:PERSONA] ; è rilevante fini della tassazione il piazzale orientale per 1921 mq, in quanto gli altri sono destinati ad uso pubblico e quindi non sono suscettibili di produrre rifiuti: - sulla superficie così calcolata il comune potrà applicare i due importi unitari e i due coefficienti tariffari posti a base dell'accertamento area coperta complessiva 5300 mq; area scoperta complessiva 12.729 mq; - n e consegue la parziale fondatezza delle censure svolte dal comune con obbligo per quest'ultimo di procedere al ricalcolo della tariffa sulla base di quanto esposto. Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su cinque motivi e depositato memoria, il controricorrente si è costituito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso i l ricorrent e lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA] in proprio , soggetto estraneo ai precedenti gradi di giudizio. Rappresenta di:avere stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione delle attività portuali, contabili e amministrative con il sindaco nominato custode giudiziario responsabile della gestione del porto; avere proseguito l'incarico , cessato per dissequestro negli anni dal ‘96 al ‘98, a decorrere dal 10 gennaio 2000; avere poi proseguito l'incarico sino al 2008 a seguito del rilascio della concessione demaniale da parte della Regione Campania allasocietà [OSCURATO:PERSONA] M are [OSCURATO:SOCIETA] , pertanto , il difetto di legitimatio ad causam. 2. Con il secondomotivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art . 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 238 del d.lgs. m. 152 del 2006, per la carenza della titolarità passiva del rapporto tributario oggetto di causa, in quanto la darsena, oggetto di concessione, dal 1996 era nella disponibilità e nella detenzione del Commissario straordinario di Governo. I primi due motivi sono infondati e possono essere congiuntamente trattati stante la loro stretta connessione . Come accennato nella parte dello svolgimento del fatto,l'odiern o ricorrente propone il presente ricorso dop o avere riassunto il giudizioa seguito di un rinvio effettuato dalla S.C. e avere subitouna sentenza di rigetto. Con le ordinanze sopra richiamate la S.C. è entrata nel merito accogliendo il primo motivo diimpugnazione, relativo alla carenza di motivazione degli atti impugnati ed ha rinviato per le altre “questioni oggetto dell'impugnazione che sono rimaste assorbite dall'accoglimento della ragione prioritaria fondata sull'inidonea motivazione dell'avviso di accertamento”, e, quindi, della legittimità sostanziale della sottoposizione a tassazione delle aree oggetto del giudizio. Appare, dunque, evidente che non potevano essere più rimesse in discussione da parte del giudice del merito le questioni preliminari, concernenti l’interesse ad agire, la legittimazione ad causam , la legittimazione attiva e quella passivarelativa al rapporto impositivo. E’ utile ricordare il consolidato principio dilegittimità, secondo cui, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi, non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., Sez. 5, n. 20981/2015 , Rv. 636959 – 01 , Sez. 3, n. 20887/2018,Rv. 650434 – 01 , Sez. 1, n. 7091/2022 , Rv. 664121 - 01) . In ragione della natura del giudizio di rinvio, "aperto" quanto all'attività del giudice di merito e "chiuso" quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione; né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione, non solo , le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa(Cass., Sez. 3, n. 22885/2015,Rv. 637823 - 01) . Nel caso di specie, non risulta neanche dalle deduzioni del ricorrente che sia stata mai posta o sollevata la questione relativa alla legittimazione passiva, anzi è il ricorrente che ha provveduto a riassumere il giudizio, e, sulla scorta dei precedenti richiamati, ove mai ci fosse stata, anche come questione rilevabile d’ufficio, dopo il rinvio da parte della S.C., tali questioni non possono più essere rilevate, in quanto suscettibili di porre nel nulla o limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazionee l'operatività del principio di diritto.Ne consegue l’inammissibilità dei primi due motivi. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente parificato la gestione provvisoria aduna concessione di beni demaniali. Espone di avere agito in forza di contratti di collaborazione stipulati con le autorità pubbliche e in nome e per conto di queste con compensi pagati mensilmente dall'erario. Il terzo motivo èin parte inammissibile ed in parte infondato . La sentenza impugnata ha affermato come fosse pacifico tra le parti che sussistesse un rapporto di concessione e, dunque, sotto tale profilo si potrebbe ritenere che sulla questionesi sia formato un giudicato implicito, in quanto ilpresente motivo di ricorso non attinge tale parte della sentenza , contestando solamente un’erronea parificazione dell’ipotesi di concessione demaniale alla gestione provvisoria.Da ciò il profilo di inammissibilità della censura. In ogni casoil motivo è infondato, in quanto lo stesso ricorrente afferma di avere gestito in forza di un contrattodi collaborazione l’area portuale. È ben noto che l a disciplina d ella imposizione ambientale sui rifiuti presuppone una relazione di fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), in particolarela detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali suscettibili di produrrerifiuti. Ne consegue che, con riferimento ad un'area affidata in custodia giudiziale, per il pagamento dellaTARI, occorre verificare se, oltre alla gestione, sia stata affidata anche la detenzione ecustodia di tutta o di parte delle aree, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una ressuscettibile di produrrerifiuti. Tale presupposto non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio (Cass., Sez. 5, n. 17617/2021,Rv. 661761 - 01) . In ogni caso la sentenza impugnataha parlato di un’ipotesi di concessione per la quale è pacifico, in quanto affermato dallo stesso ricorrente , che il suo accordo contrattuale comprende sse l’occupazione e la gestione dell’intera area. Giova infine, sul punto , ricordare che in materia di rifiuti il concessionario di unporto turistico, detenendo, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante, è soggetto passivo deltributo relativamente ai cd posti - barca, anche se oggetto di contratti che ne attribuiscano la disponibilità a terzi, in quanto essi non estinguono, ma anzi presuppongono la loro detenzione(Cass., Sez. 5, n. 33701/2023 , Rv. 669798 –01 ed altre ) . 4. Con il quartomotivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del Regolamento comunale approvato con delibera n. 12 del 26 .3.2002. Contesta la sottoposizione a tassazione dell'area destinata a cantiereed esclude la legittimazione attiva del comune a riscuotere il tributo per le aree portuali. 4.1. Sotto il profilo della legittimazione attiva , si ritiene la questione inammissibile, perché come detto ormai coperta dal giudicato implicito formatosi con le ordinanze di rinvio, in quanto la questione della legittimazione attiva e passiva dell’obbligazione tributaria è da ritenersi risolta, visto che la S.C. è entrata nel merito del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. Ciò che residua della controversia, a seguito del rinvio, è la questione relativa alla titolarità del credito, questione di merito e, quindi, non “fondante”, secondo le coordinate recentemente fornite dalla S.C.(Cass. Sez. U, n. 24172/2025, Rv. 675787 – 01 ) . 4.2.Con riferimento al diverso profilo relativo alla competenzadella raccolta dei rifiuti e della conseguente potestà impositiva del relativo tributo, il motivoè infondato. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della TARSU; né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenzafunzionale (Cass., Sez. 5, n. 23583 /2009, Rv. 610662 – 01 ; Cass., Sez. 6-5, n. 10104/2012, Rv.622867 - 01 ; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17030, in motivazione; Cass., Sez. 6 - 5, n. 34251 /2021, Rv.663234 – 01 ) . E’ stato, in questo senso , da tempo affe rmato che, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5, n. 23583/2009, Rv.610662 –01 , cit. ; Sez. 6 -5, n. 10104/2012, Rv. 622867 - 01 ). In particolare: - l’art. 62, comma 5, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativacomunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; - l'art. 21, comma 8, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi»; - l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le [OSCURATO:PERSONA] nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»; - l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, secondo cui : «I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali». Ciò posto, la giurisprudenzadi legittimità ha – tuttavia - precisato che, i n tema di rifiuti, resta ferma la generale competenza dei Comuni anche per le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita(Cass., Sez. 5, n. 31058/2018,Rv. 651770 – 01 , nello stesso senso anche Cass., Sez. 6 - 5, n. 17092/2021, Rv. 661612 -01). All’epoca dei fatti di causa, con riguardo al caso di specie, non esisteva un’Autorità portualeper [OSCURATO:PERSONA], mentre solo a decorrere dal 2016, in seguito al riordino delle autorità portuali previsto dal decreto legislativo n. 169 del 2016, la sua gestione rientra nell'ambito dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Questa autorità gestisce il sistema portuale, che include il Porto di Napoli e le altre aree portuali nel sistema. Ne consegue che, non essendo stata istituita all’epoca dei fatti, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], non operava la causa di esclusione di cui all’art.62, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, continuando ad operare , in via generale, la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana con correlata legittimazione attiva del comune , odierno controricorrente, per la riscossione del tributo per cui è causa. 4.3 L’ulteriore censuracirca la sottoposizione a tassazione dell’area adibita a cantiereè infondata. Il ricorrente sostiene che la sentenza abbia apoditticamente ritenuto di sottoporre a tassazione le aree scoperte produttrici di rifiuti speciali. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sentenzaha affermato che la produzione di rifiuti speciali non esclude per ciò solo la potenzialità di produzionedi rifiuti urbani. Il motivo di censura, pertanto,non si confronta con tale affermazione - che, peraltro, è corretta - e sotto tale aspetto esso presenta profili di inammissibilità. Si richiama, infatti, sul punto il principio di legittimità secondo cui i l presupposto della tassa di smaltimento deirifiuti solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si produconorifiuti speciali è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddettirifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella deirifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi lacoesistenza degli uni e degli altri (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16858 del 24/07/2014 (Rv. 632210 -01). Sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori in generale , poi, si ricorda che, in tema di tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodottirifiuti speciali non assimilab ili a quelliurbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale(Cass., Sez. 5, n. 2623/2023, Rv. 666760 -01). 5.Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione fra le parti (dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ) . Si duole c he la sentenza impugnata abbia assoggettato ad i m posizione i pontili dal numero 8 al numero 19 sprovvisti di servizi e destinati all'ormeggio delle unità da pesca. Afferma che tale ormeggio costituisce espressione dell'uso pubblico del mare ben diverso dal rapporto concessorio, con conseguente esclusione della sottoposizione a tassazione. Censura anche la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata che, trattandosi di attività stagionale infrasemestrale, la tariffa avrebbe dovuto subire una riduzione del 30% come previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento comunale approvato con delibera n. 9 del 31 marzo 2000 . Censura , altresì , che la sentenza impugnata non abbia e saminato neppure la questione dell’assoggettabilità a tariffazione delle aree di ormeggio dei natanti appartenenti alla Capitaneria di porto all'arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato. I profili di censura sollevati con il presente motivo sono inammissibili, in quanto si tratta di questioni che risultano sollevate per la prima volta in questa sede, non dandosene atto la sentenza impugnata. Né il ricorrente ha chiarito, com’era suo onere, se ed in quale momento processuale egli abbia ritualmenteproposto tali censure. 6. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore d el controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 11.000,00 , per compensi, oltre € 200,00 per esbor