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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:776
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 17 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 556/25 Haluška, s. r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] úrad Ružomberok, katastrálny odbor [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale — Energia — Procedure di autorizzazione per i piccoli impianti di generazione di energia idroelettrica — Esclusione dei piccoli produttori dalla facoltà di proporre la domanda di iscrizione catastale di servitù legali prevista dal diritto nazionale — Applicazione del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale — Divieto di discriminazione »

1. [OSCURATO:PERSONA], i produttori di energia elettrica possono beneficiare, in linea di principio, di una servitù legale ( 2 ) sui fondi di terzi qualora dispongano, ai sensi della legge nazionale che ha recepito la direttiva (UE) 2019/944 ( 3 ), di un’autorizzazione per svolgere la loro attività.

2. La suddetta legge, tuttavia, sembra escludere da tale possibilità i piccoli produttori di energia elettrica.

Nel procedimento pregiudiziale si discute se tale esclusione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

3. Nello specifico, la Corte di giustizia è chiamata a interpretare l’articolo 8 della direttiva 2019/944, nonché il suo rapporto con il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 9 della medesima direttiva.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione.

Direttiva 2019/944

4. L’articolo 3 («Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio») così dispone: «(...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze. (...)».

5. A norma dell’articolo 8 («Procedura di autorizzazione per nuove capacità»): «1.

Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati. [OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica.

Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche. (...)».

6. L’articolo 9 («Obblighi di servizio pubblico») prevede quanto segue: «1.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. (...)».

7. Ai sensi dell’articolo 73, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), e l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021.

B. Diritto nazionale

1. Legge sull’energia ( 4 )

8. L’articolo 6 disciplina il titolo abilitante all’esercizio di un’«attività di impresa nel settore dell’energia» nei seguenti termini: – a norma del suo paragrafo 1, l’attività di impresa nel settore dell’energia può essere svolta solo in base a e in conformità con un’autorizzazione o una certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione; – ai sensi del paragrafo 2, se non si tratta di attività di cui al paragrafo 4, è richiesta l’autorizzazione per – inter alia – la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica; – in virtù del paragrafo 4, lettera a), non è richiesta l’autorizzazione per la produzione e la fornitura di energia elettrica mediante impianti di generazione di energia elettrica con una potenza installata fino a 1 MW incluso; – conformemente al paragrafo 5, le persone che svolgono attività per le quali non è richiesta l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 4 sono soggette all’obbligo di comunicazione: esse sono tenute a comunicare all’Ufficio preposto inizio, modifica e cessazione di tale attività entro 30 giorni.

Il documento che certifica l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, rilasciato da detto Ufficio, costituisce titolo per l’esercizio dell’attività.

9. L’articolo 11, paragrafo 1, così dispone: «Il titolare dell’autorizzazione (...) può, nella misura necessaria e nell’interesse pubblico,

a) accedere ai fondi altrui e ai locali ed agli impianti altrui nei limiti e nei modi necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; (...)

f) installare sui fondi altrui, al di fuori delle zone edificate del comune, linee elettriche e impianti elettrici della rete di trasmissione o di distribuzione (...);

g) effettuare, sui beni immobili altrui, l’attività autorizzata sugli impianti di energia elettrica (...) necessaria per assicurare il funzionamento degli impianti o della rete di cui sia stata autorizzata la costruzione (...)» ( 5 ).

10. L’articolo 11, paragrafo 8, così dispone: «Gli obblighi corrispondenti ai diritti di cui al paragrafo 1 costituiscono servitù connesse alla proprietà di un bene immobile.

Il titolare dell’autorizzazione è legittimato a proporre la domanda di iscrizione [della servitù] nel registro immobiliare».

2. Disposizioni sulle servitù e sul registro immobiliare

11. Il giudice del rinvio trascrive le disposizioni nazionali in materia di servitù e registro immobiliare.

Ai sensi di tali norme, le servitù sono costituite tramite contratto scritto, per decisione dell’autorità competente o ipso iure .

Per acquisire il diritto corrispondente alle servitù è necessaria l’iscrizione nel registro immobiliare.

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12. Dall’ordinanza di rinvio, integrata dagli ulteriori elementi forniti dal governo slovacco, risultano i seguenti fatti: – la società Haluška s. r. o. (in prosieguo: la «Haluška») produce energia idroelettrica per mezzo di un piccolo impianto con una potenza di 0,0975 MW; – benché tale impianto sia in funzione dal 1993 e sia stato «ricostruito» nel 2009, la Haluška ne ha assunto la gestione il 15 ottobre 2014, quando è diventata titolare della produzione ( 6 ); – nell’ottobre 2014 la Haluška ha comunicato l’inizio dell’attività, conformemente alla procedura semplificata istituita dall’articolo 6, paragrafi 4 e 5, della legge sull’energia ( 7 ); – il 6 dicembre 2021 la Haluška ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] úrad Ružomberok, katastrálny odbor (Ufficio distrettuale di Ružomberok, servizio del catasto, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ufficio catastale») l’iscrizione nel registro immobiliare di una servitù legale su fondi appartenenti a terzi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 6, della legge sull’energia; – il 4 febbraio 2022 l’Ufficio catastale ha respinto la richiesta, argomentando che era possibile iscrivere una servitù in favore del titolare di un’«autorizzazione» concessa in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, della legge sull’energia, e non in favore di un imprenditore soggetto all’«obbligo di comunicazione» di cui al paragrafo 4 di tale articolo; – la Haluška ha proposto ricorso avverso la decisione dell’Ufficio catastale dinanzi allo Správny súd v [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), affermando che l’interpretazione sostenuta dall’Ufficio catastale dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia è in contrasto con il diritto dell’Unione, poiché favorisce i produttori di energia elettrica maggiori, falsa la concorrenza e rende più difficile l’accesso dei piccoli produttori di energia elettrica al mercato dell’energia elettrica.

13. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dichiarando che: – l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 non richiede, di per sé, che vengano riconosciuti al «piccolo produttore» di energia elettrica gli stessi diritti conferiti al «produttore maggiore»; – è corretta l’interpretazione data dall’Ufficio catastale dell’articolo 11, paragrafi 1 e 8, della legge sull’energia.

Se si ammettessero servitù legali in favore anche dei produttori più piccoli, aumenterebbe considerevolmente il numero di fondi gravati da servitù, il che costituirebbe un’ingerenza significativa nei diritti di proprietà di terzi; – riservare le servitù legali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 8, della legge sull’energia al titolare di un’«autorizzazione» non costituisce una restrizione all’attività imprenditoriale, dal momento che il piccolo produttore di energia elettrica può chiedere la costituzione di una servitù volontaria a norma del codice civile slovacco o, in assenza di un contratto, per via giudiziaria.

14. La Haluška ha impugnato la decisione di primo grado dinanzi al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA]), che rivolge alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la normativa nazionale mediante la quale il legislatore nazionale esclude a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2019/944] dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, tenuto conto dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), [TFUE], e degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2019/944], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale il legislatore nazionale esclude a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva, dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica.

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

15. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 agosto 2025.

16. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Haluška, dal governo slovacco e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

17. All’udienza, tenutasi il 10 giugno 2026, sono comparsi il governo slovacco e la [OSCURATO:PERSONA].

IV. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

18. Il governo slovacco ritiene irricevibile il rinvio pregiudiziale, perché si basa su una descrizione dei fatti incompleta e su un’esposizione erronea del quadro normativo nazionale.

Sostiene, inoltre, che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione è priva di relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

19. In particolare, afferma che le questioni hanno carattere ipotetico, poiché l’oggetto della controversia è l’iscrizione di una servitù che il diritto nazionale riserva, «da un punto di vista sostanziale», al titolare di un’autorizzazione per la distribuzione di energia, e non ai produttori di energia (indipendentemente dalle loro dimensioni) qual è la Haluška.

20. Secondo costante giurisprudenza ( 8 ): – il giudice nazionale è l’unico competente a definire, sotto la propria responsabilità, il contesto normativo e fattuale nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza; – le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e il rifiuto della Corte di statuire è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia o qualora dette questioni abbiano carattere ipotetico. 21.

Non si può accogliere l’eccezione con cui il governo slovacco dissente dalla descrizione dei fatti e del diritto nazionale, poiché tale descrizione compete esclusivamente al giudice del rinvio e ad essa deve attenersi la Corte di giustizia.

22. Quanto alle presunte insufficienze della domanda di pronuncia pregiudiziale, in effetti, il giudice del rinvio: – non specifica in cosa consista l’opera che avrebbe dovuto essere realizzata su fondi di terzi interessati dalla servitù della quale è stata rifiutata l’iscrizione nel registro immobiliare.

Sembra che le sue questioni pregiudiziali riguardino, in via generale, l’insieme dei diritti di cui all’articolo 11 della legge sull’energia ( 9 ), di natura eterogenea, il che conferisce a tali questioni un carattere alquanto incerto; – dopo avere invocato il principio di non discriminazione, non espone l’obiettivo che perseguirebbe la legislazione slovacca escludendo i piccoli produttori dal beneficio delle servitù legali.

L’individuazione di tale obiettivo potrebbe essere necessaria per valutare la disparità di trattamento incompatibile con il diritto dell’Unione.

23. Tuttavia, tali carenze nell’esposizione del contesto fattuale e giuridico ( 10 ) non sono determinanti (in particolare, quella relativa all’oggetto specifico della servitù di cui trattasi) o è stato possibile chiarire i punti nella fase scritta del procedimento e in udienza.

24. Del resto, occorre analizzare gli argomenti del governo slovacco relativi all’inapplicabilità ratione materiae dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 alla presente controversia trattando l’interpretazione di tale disposizione, non la ricevibilità del rinvio.

25. Un concetto analogo si deve opporre all’argomentazione del governo slovacco relativa all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia (che regolamenta le servitù legali).

Il giudice del rinvio, unico competente a interpretare il diritto nazionale, ritiene che, ai sensi di tale disposizione, tutti i produttori possano beneficiare delle servitù legali e che, in caso contrario, occorra esaminare la sua incompatibilità con l’articolo 9 della direttiva 2019/944.

Non si tratta, pertanto, di una domanda ipotetica, bensì di una domanda direttamente connessa con il fulcro della controversia ( 11 ).

26. Di conseguenza, la Corte di giustizia dispone degli elementi necessari per dare una risposta utile al giudice del rinvio, le cui questioni pregiudiziali devono essere dichiarate ricevibili.

V. Nel merito

27. Il giudice del rinvio chiede se sia conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, come è effettivamente interpretata e applicata in [OSCURATO:PERSONA]: – non consente l’iscrizione catastale di una servitù legale su fondi di terzi ai piccoli produttori di energia che ricorrono alla procedura «specifica» prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944; – riserva tale iscrizione ai titolari di un’autorizzazione concessa in conformità della procedura «ordinaria» prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944.

A. Sulla prima questione pregiudiziale

28. Nella sua prima questione il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale di cui trattasi «rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, tenuto conto dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), [TFUE], e degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e 9, paragrafo 1, della (...) direttiva [2019/944]».

29. L’articolo 194 TFUE è la norma di diritto primario sulla base della quale è stata adottata la direttiva 2019/944.

Quest’ultima costituisce una delle «misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1», alle quali fa riferimento il paragrafo 2 del medesimo articolo 194 TFUE.

30. La direttiva 2019/944 procede a un’armonizzazione minima per quanto concerne l’organizzazione e il funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione, istituendo, tra le altre, norme riguardanti «l’accesso aperto al mercato integrato» ( 12 ), ma non disciplina direttamente la facoltà (conferita dal diritto slovacco ai titolari di un’«autorizzazione») di esigere l’iscrizione nel registro immobiliare di servitù legali su beni immobili altrui.

31. La facoltà di avvalersi di una servitù legale è una delle misure «per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia».

Incide, pertanto, sull’«organizzazione e [sul] funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione».

Benché competa agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire i requisiti riguardanti chi e come possa beneficiare della servitù, nell’esercizio della loro competenza detti [OSCURATO:PERSONA] devono rispettare il principio di non discriminazione, ribadito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 ( 13 ).

32. A mio parere, come indica a giusta ragione il giudice del rinvio, l’interpretazione degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 può incidere sulla definizione della controversia.

Ne consegue che occorre valutare la normativa nazionale di cui trattasi partendo dal presupposto che essa rientri nella sfera di applicazione della direttiva 2019/944.

33. Il governo slovacco contesta l’applicabilità ratione materiae dell’articolo 8 della direttiva 2019/944, sottolineando che il diritto nazionale prevede due procedure diverse: una per la costruzione di un impianto di generazione e un’altra per l’ esercizio di un’attività professionale ( 14 ), tramite l’utilizzo dell’impianto di generazione, una volta costruito ( 15 ).

34. La possibilità di ottenere l’iscrizione catastale delle servitù legali sarebbe subordinata esclusivamente al conseguimento della seconda autorizzazione (per l’esercizio di un’attività professionale) e non a quello della prima (per la costruzione della centrale).

Su tale base, e fondandosi sul suo tenore letterale, il governo slovacco sostiene che l’articolo 8 della direttiva 2019/944 non si applica al caso di specie.

35. È necessario, quindi, chiarire in via prioritaria se l’articolo 8 della direttiva 2019/944 si limiti alla «costruzione di nuovi impianti di generazione» o se si estenda anche all’«esercizio di un’attività professionale nel settore dell’energia».

Se la prima ipotesi fosse corretta, si potrebbe escludere la pertinenza di detto articolo nella presente controversia.

36. Per il governo slovacco, l’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 è circoscritto, ribadisco, alle procedure relative alla «costruzione di nuovi impianti di generazione».

Non comprenderebbe, invece, le procedure di «autorizzazione per operare nel settore dell’energia».

È quest’ultima autorizzazione quella che, nel diritto slovacco, permetterebbe (sempre a detta del governo slovacco) di conferire il titolo abilitante all’iscrizione catastale di servitù legali.

37. A prima vista, il tenore letterale della direttiva 2019/944 sembrerebbe supportare la tesi del governo slovacco: l’articolo 8 si applicherebbe, in generale, alla «generazione» di energia ( 16 ).

Il suo paragrafo 3 contempla «procedure (...) specifiche (…) per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita» e il suo paragrafo 1 fa riferimento alle procedure (ordinarie) per la « costruzione di nuovi impianti di generazione».

38. Tuttavia, la tesi del governo slovacco non si concilia con un’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 che tenga conto della finalità della «procedura di autorizzazione» regolamentata in detto articolo.

39. È obiettivo della direttiva 2019/944, tra gli altri, «garantire che nel mercato interno dell’energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato, l’attività nel mercato e l’uscita dallo stesso» ( 17 ).

40. Il collegamento tra l’«accesso al mercato» e le procedure di autorizzazione si evince dal considerando 79 della direttiva 2019/944: «(p)rocedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all’ accesso di nuovi operatori del mercato» ( 18 ).

41. La finalità comune delle procedure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/944 consiste, pertanto, nel facilitare l’accesso effettivo e non discriminatorio di nuovi produttori, sia grandi che piccoli, al mercato interno dell’energia elettrica, evitando che tale accesso sia eccessivamente complicato, gravoso e costoso (in termini di tempo e denaro) ( 19 ).

42. Per ottenere un accesso effettivo al mercato dell’energia elettrica, non è sufficiente che il produttore costruisca un impianto di generazione: deve metterlo in funzione per produrre energia elettrica .

43. Dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge sull’energia discende che « la produzione (…) di energia elettrica» è una delle attività professionali nel settore energetico che «può essere svolta solo in base a e in conformità con un’autorizzazione o una certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione» ( 20 ).

44. In udienza, il governo slovacco ha addotto che, in [OSCURATO:PERSONA], un «nuovo produttore» che intenda accedere al mercato interno dell’energia elettrica gestendo a titolo professionale un impianto di generazione: ( 21 ) – se vuole costruire una nuova centrale, deve disporre, in linea di principio, di un «certificato» ufficiale rilasciato a tal fine, che non è obbligatorio nel caso di determinati piccoli produttori ( 22 ); – deve disporre, in ogni caso ( 23 ), di un titolo abilitante, che consiste nell’«autorizzazione per l’esercizio di un’attività di produzione di energia elettrica» (previsto dall’articolo 6 della legge sull’energia), indispensabile per mettere in funzione la centrale.

45. In tale contesto, l’«autorizzazione per nuove capacità» di cui all’articolo 8 della direttiva 2019/944 comprende, in [OSCURATO:PERSONA], un complesso costituito: a) dal certificato che, se del caso, ha permesso la costruzione dell’impianto; e b) dall’autorizzazione per l’esercizio di un’attività professionale di produzione di energia per mezzo di tale impianto.

46. La ratio dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 consiste nel garantire un accesso al mercato basato su procedure che osservino «criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione» (e, nel caso dei piccoli produttori, anche «semplificat[i] e razionalizzat[i]»).

Si deve provvedere a tale esigenza sia nella procedura per autorizzare la costruzione della centrale (qualora il certificato sia necessario a tal fine) sia in quella finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento.

La sua applicazione alla sola fase di costruzione risulterebbe insufficiente e non assicurerebbe, in pratica, alcun accesso al mercato, poiché una centrale, in assenza dell’autorizzazione che le consenta di funzionare (ossia di produrre energia), non può partecipare al mercato comune dell’energia elettrica e difficilmente potrebbe essere qualificata come «impianto di generazione ».

47. In ultima analisi, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 deve essere interpretato in modo uniforme, indipendentemente dalle caratteristiche attribuite dal diritto nazionale alla procedura di autorizzazione.

48. L’articolo 8 della direttiva 2019/944 impone l’obbligo di istituire una procedura specifica per i piccoli produttori di energia elettrica.

Non richiede, invece, di separare in due procedure diverse le fasi necessarie per la costruzione di un impianto di generazione e l’esercizio di un’attività di produzione di energia elettrica per mezzo di tale impianto.

È concepibile un recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 che concentri entrambe le autorizzazioni in un’unica procedura ( 24 ).

49. Ritengo, in sintesi, che il raffronto tra la norma nazionale di cui trattasi e l’articolo 8 della direttiva 2019/944 debba essere effettuato alla luce di un’interpretazione ampia di quest’ultimo, che non limiti la sua portata alla costruzione di nuovi impianti di generazione, ma la estenda alle procedure di autorizzazione (in senso lato) con cui un produttore di energia elettrica può accedere al mercato ( 25 ).

50. Da questo punto di vista, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 comprenderebbe la procedura di concessione dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività professionale nel settore dell’energia, se il diritto slovacco subordinasse a detta procedura la possibilità di richiedere l’iscrizione di una servitù legale su beni di terzi.

51. In ogni caso, indipendentemente da quale interpretazione venga data dell’articolo 8 della direttiva 2019/944, la prima questione pregiudiziale si limita a determinare se la norma nazionale che esclude i piccoli produttori dall’accesso ai diritti di servitù rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, costituito dall’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), TFUE nonché dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 9 della direttiva 2019/944.

La risposta alla domanda così formulata deve essere, a mio parere, affermativa.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

52. In caso di risposta affermativa (come da me sostenuto) alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, osti alla norma nazionale di cui trattasi.

53. Secondo l’ordinanza di rinvio, l’interpretazione sin qui fornita dalla normativa nazionale esclude « a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata (...) dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica».

54. Secondo la premessa su cui si fonda la seconda questione pregiudiziale, pertanto, la norma nazionale conferisce diritti diversi a chi si avvale della procedura «ordinaria» (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944) rispetto a chi si avvale della procedura «specifica, semplificata e razionalizzata» (articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva).

55. I dubbi del giudice del rinvio sono dovuti, a suo parere, ai seguenti motivi: – il diritto slovacco impone ai piccoli produttori la procedura «specifica», semplificata e razionalizzata, prevista dall’articolo 6, paragrafi 4 e 5, della legge sull’energia, senza che essi possano optare, come alternativa, per la procedura «ordinaria», riservata ai «grandi» produttori; – tale regime comporta che i piccoli produttori si vedano privati «del tutto» dell’accesso alle servitù legali di cui all’articolo 11 della legge sull’energia; – la restrizione è di entità tale da «vanificare completamente» la finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, poiché priva i piccoli produttori «dei vantaggi di cui beneficiano gli altri produttori di energia elettrica, che operano sulla base di un regime di autorizzazione più complesso» ( 26 ).

56. Il giudice del rinvio, dopo avere esposto quale sia, a suo giudizio, la finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 ( 27 ), critica la legislazione nazionale su tale aspetto, poiché esso non permetterebbe di conseguire tale finalità ( 28 ).

57. L’articolo 8 della direttiva 2019/944 ha natura procedurale, nel senso che non influisce sui diritti che saranno conferiti, o negati, al termine delle rispettive procedure ( 29 ).

Si limita, ribadisco, a prevedere talune procedure, ordinarie o semplificate che siano, che si concludono con un’autorizzazione (nel primo caso) o in una comunicazione dell’attività (nel secondo caso).

58. Inteso in tal senso, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 non mira direttamente a garantire l’esistenza di un ambiente concorrenziale sano nel mercato ( 30 ), tentando piuttosto di indicare gli obblighi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare quando istituiscono procedure di autorizzazione idonee per consentire un accesso effettivo e non discriminatorio dei produttori di energia elettrica al mercato.

59. I lavori preparatori dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, nonché delle disposizioni equivalenti nelle direttive precedenti sul mercato interno dell’energia elettrica, confermano che tale disposizione riguarda più la procedura di autorizzazione che non il contenuto e gli effetti dell’autorizzazione stessa.

60. Da quando è stata introdotta per la prima volta nella direttiva 2003/54/CE ( 31 ), la finalità di tale disposizione era quella di «semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti» ( 32 ).

Ai sensi della direttiva 2009/72, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano « provved[ere] affinché sussist[essero] procedure di autorizzazione specifiche » in favore dei piccoli impianti di generazione ( 33 ).

La direttiva 2019/944 ha precisato, in tal senso, che la procedura di autorizzazione specifica avrebbe dovuto essere semplificata e razionalizzata ( 34 ).

61. Da tale iter legislativo si desume che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 è frutto di un processo di adeguamento progressivo della procedura di autorizzazione per conformarla alle esigenze dei piccoli produttori di energia elettrica.

Esso mira a evitare che questi ultimi siano ostacolati o dissuasi dall’accedere al mercato, a causa delle caratteristiche di tale procedura.

62. Da un punto di vista sostanziale, e non solo procedurale, dalla legislazione slovacca che sancisce la dualità delle procedure risulta che, valutata nel suo complesso, essa ha una conseguenza paradossale: quel che dovrebbe essere un beneficio per i piccoli produttori di energia elettrica si traduce in un onere .

Al termine della procedura «semplificata», tali produttori otterranno un titolo abilitante che non permette loro di richiedere l’iscrizione catastale delle servitù legali di cui trattasi, a differenza di quanto avviene con chi si avvale della procedura ordinaria.

63. Il giudice del rinvio, come ho già anticipato, dichiara che per mezzo della procedura semplificata si spossessano i piccoli produttori di diritti che hanno ripercussioni considerevoli sul loro accesso al mercato ( 35 ).

64. Se ho compreso correttamente l’ordinanza di rinvio, il giudice a quo : a) ritiene pacifico che la normativa nazionale impedisce ai piccoli produttori di ricorrere alla procedura «ordinaria» ( 36 ); e b) non contempla l’eventualità che tali piccoli produttori rinuncino (per qualunque interesse legittimo che possa motivare la loro decisione) alla procedura semplificata per avvalersi di quella ordinaria ( 37 ).

65. La seconda questione pregiudiziale esula, pertanto, dall’ambito strettamente procedurale per concentrarsi sulla distinzione tra i diritti che competono al titolare di un’«autorizzazione per nuove capacità» in funzione del fatto che essa sia stata ottenuta per mezzo della procedura prevista nel paragrafo 1 o nel paragrafo 3 dell’articolo 8 della direttiva 2019/944.

66. Non sono convinto che, così formulata, la risposta a tale questione si trovi direttamente nell’articolo 8 della direttiva 2019/944.

Come ho già spiegato, tale disposizione non disciplina di per sé i diritti che competono al titolare dell’autorizzazione, ma organizza la procedura per accedere al mercato ( 38 ).

67. Per quanto il beneficio dei diritti inerenti alla servitù legale non sia un fattore imprescindibile per l’accesso al mercato da parte dei piccoli produttori ( 39 ), disporre o meno di tali diritti può essere un aspetto che incide, in misura maggiore o minore, sullo svolgimento delle loro attività, ed è qui che trovano piena applicazione le norme della direttiva 2019/944 relative all’ attività dei produttori di energia elettrica sul mercato, nonché ai diritti e agli obblighi che spettano all’imprenditore che vi ha già acceduto ( 40 ).

68. A dette norme si dovranno aggiungere quelle approvate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione ad aspetti che non hanno costituito oggetto di un’armonizzazione minima a livello dell’Unione.

Queste ultime dovranno, in ogni caso, rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui quello di non discriminazione, applicabile in via generale e sancito dall’articolo 3, paragrafo 4, e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 ( 41 ).

69. Ritengo, pertanto, che la seconda questione pregiudiziale debba essere risolta principalmente sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, in combinato disposto con il suo articolo 8, paragrafo 3 ( 42 ).

70. Le servitù che il diritto slovacco collega al «tipo» di autorizzazione ottenuta non sono disciplinate direttamente nella direttiva 2019/944.

In tale materia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur beneficiando di un certo margine di manovra che permette loro di orientare il modo in cui gli operatori devono procedere, sono tenuti a garantire, in ogni caso, il conseguimento delle finalità della direttiva 2019/944 e accertarsi che «i criteri adottati (...) siano obiettivi e non discriminatori» ( 43 ).

71. L’uguaglianza davanti alla legge «è un principio generale di diritto dell’Unione il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata» ( 44 ).

72. Dalla relazione esplicativa sulla legge sull’energia ( 45 ) si evince che il suo articolo 11 si prefigge l’obiettivo di consentire al titolare dell’autorizzazione di svolgere le attività contemplate in detto articolo senza il previo consenso del proprietario dell’immobile gravato dalla servitù ( 46 ).

73. Il governo slovacco evidenzia la non comparabilità della situazione dei grandi e dei piccoli produttori, per via dell’esenzione di cui beneficiano questi ultimi relativamente al rispetto di alcuni requisiti professionali o di determinati obblighi che incombono ai primi ( 47 ).

Tuttavia, nessuna di tali esigenze è correlata all’obiettivo dell’articolo 11, che istituisce diritti che possono agevolare lo svolgimento dell’attività di qualsiasi produttore di energia, grande o piccolo ( 48 ).

74. Fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che le due situazioni si possano ritenere comparabili (per quanto concerne specificamente la servitù legale come strumento per favorire la produzione di energia elettrica) e che il regime in vigore comporti, obiettivamente, una differenza di trattamento a vantaggio dei grandi produttori.

Questi ultimi, in quanto titolari di un’«autorizzazione», possono ottenere l’iscrizione della servitù indipendentemente dal consenso del proprietario del bene gravato, mentre i piccoli produttori, per conseguire lo stesso risultato, devono avvalersi di mezzi dall’esito incerto (che dipenderà dalla volontà del proprietario del terreno) o caratterizzati da tempi più lunghi o da una maggiore complessità ( 49 ).

75. Una differenza di trattamento può essere giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla legislazione di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito da detto trattamento.

76. Secondo il governo slovacco, la normativa interna persegue l’obiettivo di evitare che si moltiplichino sproporzionatamente le violazioni dei diritti di proprietà dei titolari dei beni immobili gravati da servitù.

Tale strumento (la servitù legale) è riservato a chi serve l’interesse pubblico ( 50 ).

77. Il giudice a quo non contesta, in realtà, che la tutela dei diritti di proprietà dei terzi, i cui beni sono interessati da servitù legali, costituisca un obiettivo tale da giustificare la restrizione di cui trattasi.

78. Il problema si sposta sulla proporzionalità della misura, dato che esisterebbe un’alternativa appropriata e meno restrittiva che permetterebbe di garantire la realizzazione di tale obiettivo.

79. L’Ufficio catastale respinge la domanda del piccolo produttore sulla base di un criterio meramente formale (la «certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione», anziché l’«autorizzazione»), senza analizzare gli altri requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia ( 51 ).

Un’analisi più ampia, tuttavia, permetterebbe di conseguire l’obiettivo legittimo invocato senza negare, contestualmente e necessariamente, ai piccoli produttori la facoltà di chiedere l’iscrizione di una servitù legale.

80. Interrogato in udienza, il governo slovacco ha riconosciuto che l’articolo 11 della legge sull’energia non conferisce un diritto assoluto di ottenere l’iscrizione della servitù, spiegando che l’Ufficio catastale dispone di un ampio margine discrezionale per valutare l’esistenza di un interesse pubblico e ponderare, se del caso, gli interessi contrapposti del produttore e del proprietario del terreno in esame.

81. Alla luce di quanto ha affermato il governo slovacco nelle sue osservazioni scritte ( 52 ), la legge sull’energia si fonda su una valutazione ex ante e astratta, effettuata direttamente dal legislatore, di assenza di interesse pubblico alla produzione di energia a carico dei piccoli produttori.

Tale valutazione esclude una ponderazione caso per caso, che l’Ufficio catastale non può intraprendere.

82. In udienza, il governo slovacco ha riconosciuto di non essere in grado di spiegare quali argomenti giuridici giustificassero la decisione del legislatore nazionale di adottare tale approccio.

83. A mio parere, tale concezione dell’«interesse pubblico» non mi sembra compatibile con la direttiva 2019/944.

Se quest’ultima si prefigge di incoraggiare la produzione di energia elettrica su scala ridotta e l’integrazione nel mercato dell’energia proveniente da fonti rinnovabili (come quella idroelettrica), è perché sussiste un interesse pubblico a promuoverle ( 53 ).

84. Non sostengo che i piccoli produttori di energia elettrica debbano beneficiare di diritti identici a quelli riconosciuti ai produttori la cui attività di produzione è critica o essenziale per la stabilità della rete.

Concordo con il giudice del rinvio ( 54 ) che le dimensioni limitate e il minor impatto dei piccoli impianti di produzione, nonché l’esenzione dall’obbligo di rispettare alcuni requisiti di diverso ordine, possano giustificare un approccio più prudente nel conferimento di diritti che, per loro stessa natura, potrebbero incidere su altri interessi pubblici o sui diritti di terzi.

85. In vari passaggi dell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio fa riferimento all’«interpretazione e [al]l’applicazione attuali della normativa slovacca» ( 55 ) come a un ostacolo che gli impedirebbe di superare il rigetto dell’iscrizione della servitù chiesta dalla Haluška.

86. Orbene, in quanto Corte suprema, compete al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale senza essere necessariamente soggetto a decisioni precedenti.

Sembra che dalla sua esposizione si possa dedurre che nulla le impedirebbe di interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia conformemente al diritto dell’Unione, in modo da evitare la disparità di trattamento ingiustificata tra alcuni produttori e altri.

87. A tenore di tale (possibile) interpretazione conforme al diritto dell’Unione, la norma nazionale non osterebbe a che l’Ufficio catastale disponga di un margine discrezionale sufficientemente ampio da consentirgli di valutare, in ogni caso, l’esistenza di un interesse pubblico, anche qualora un piccolo produttore di energia idroelettrica chieda di avvalersi della servitù legale .

88. In tale contesto, l’Ufficio catastale potrà ponderare gli interessi contrapposti del produttore di energia e del proprietario del terreno in esame e, se occorre, escludere il rischio di abusi derivanti da una proliferazione incontrollata di servitù legali.

89. In sintesi, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, l’articolo 11 della legge sull’energia potrebbe essere interpretato in conformità della direttiva 2019/944, senza che tale interpretazione comporti sistematicamente un danno sproporzionato ai diritti di proprietà dei titolari dei terreni interessati (che, del resto, dovranno essere indennizzati nelle condizioni previste dalla norma nazionale).

VI. Conclusione

90. In considerazione di quanto precede, suggerisco di rispondere come segue al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA]): «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, deve essere interpretato nel senso che: a meno che la normativa nazionale possa essere interpretata in modo conforme alla direttiva 2019/944, cosa che spetta al giudice del rinvio stabilire, non è compatibile con tale articolo 9, paragrafo 1, una norma di diritto interno che, sulla base di una valutazione ex ante e astratta riguardante l’interesse pubblico, impedisca ai piccoli produttori di energia idroelettrica soggetti alla procedura semplificata contemplata dall’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva di beneficiare di una servitù legale riconosciuta a tutti gli altri produttori di energia elettrica». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 La servitù è, nella sua concezione classica, un onere imposto su un terreno in favore di un altro appartenente a diverso proprietario.

Può essere stabilita per legge (servitù legale) o per volontà dei proprietari (servitù volontaria). 3 Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). 4 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do

31. marca 2022 (legge n. 251/2012 sull’energia, che modifica e integra alcune leggi, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2022; in prosieguo: la «legge sull’energia»). 5 L’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, comprende anche altre facoltà, come «rimuovere e potare alberi e altra vegetazione che rappresentino un pericolo per la sicurezza o l’affidabilità del funzionamento degli impianti energetici» [lettera b)]; «curare i terreni erbosi» [lettera c)]; o «accedere, previo consenso accordato in virtù di disposizione specifica, ai locali e agli impianti chiusi» dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, delle Forze armate e della Polizia, nonché ad altri uffici dello Stato [lettera d)].

Nella versione originale della domanda di pronuncia pregiudiziale, il testo della lettera f) appare in grassetto, circostanza che sembrerebbe indicare che sia quella la disposizione oggetto della controversia dinanzi al giudice del rinvio.

Secondo il governo slovacco, tuttavia, la controversia riguarda la servitù di cui alla lettera g). 6 Questo risulta dai documenti citati alla nota 68 delle osservazioni scritte del governo slovacco.

Il trasferimento della titolarità è avvenuto con contratto del 15 ottobre 2014, con cui è stata conferita la produzione di energia idroelettrica al patrimonio della società Haluška. 7 Nel fascicolo nazionale trasmesso alla Corte di giustizia figura un documento, rilasciato il 20 ottobre 2014 dall’Úrad pre reguláciu siet’ových odvetví (Ufficio di regolamentazione delle industrie di rete, [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si conferma che la Haluška ha ottemperato all’obbligo di comunicare l’inizio della sua attività, avvenuto il 15 ottobre 2014.

Tale documento ufficiale, come esso indica, funge da titolo per l’esercizio dell’attività nel settore energetico. 8 Sentenza del 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano (C‑668/24, EU:C:2026:60), punto 35 e giurisprudenza ivi citata. 9 Il giudice a quo rileva che la legge nazionale priva i piccoli produttori di « diritti che hanno un’incidenza considerevole sull’accesso al mercato degli imprenditori del settore energetico e sulla loro attività sul mercato (costruzione e accesso a impianti su fondi altrui senza il consenso del proprietario, gestione e manutenzione di detti impianti, ecc .» (ordinanza di rinvio, punto 44; il corsivo è mio). 10 «L’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» (sentenza del 30 aprile 2026, Kotaňák, C‑748/24, EU:C:2026:358, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 11 Neppure il rinvio pregiudiziale ha natura ipotetica perché, come ha rivelato in udienza il governo slovacco, la Haluška avrebbe ottenuto l’accesso ai fondi oggetto della servitù in altro modo (contrattuale e/o per usucapione).

Tale circostanza, qualora fosse dimostrata, rientrerebbe nella valutazione dei fatti che compete esclusivamente al giudice del rinvio. 12 Articolo 1, secondo comma. 13 Conformemente alla tabella riportata nell’allegato IV della direttiva 2019/944, il suo articolo 9, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

In relazione a quest’ultima, la Corte ha dichiarato che: «(...) detto articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 2009/72] consacra, nel settore del mercato interno dell’elettricità, il principio generale di non discriminazione, che costituisce parte integrante dei principi generali di diritto dell’Unione. (...) [L]a Corte ha già statuito che detto principio vincola gli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché la situazione nazionale di cui trattasi nella causa principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑105/18 a C‑113/18, EU:C:2019:935, punto 49). 14 In tale contesto, il termine «professionale» indica che l’attività è svolta in forma imprenditoriale; lo utilizzerò così nel corso delle presenti conclusioni. 15 Secondo il governo slovacco, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 si limita alla «costruzione di nuovi impianti di generazione», subordinata, nel suo diritto interno, a un’autorizzazione diversa da quella di cui trattasi nella controversia (punti da 24 a 30 delle sue osservazioni scritte).

Esso sottolinea che, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice del rinvio, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 non è recepito nel diritto nazionale dall’articolo 6 della legge sull’energia, bensì dall’articolo 12 della medesima legge. 16 Il titolo di detta disposizione è «Procedura di autorizzazione per nuove capacità». 17

V. considerando 12 e 14 della direttiva 2019/944. 18 Il corsivo è mio.

Il considerando specifica che «[l]e procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni e al potenziale impatto dei produttori». 19 In udienza, il governo slovacco ha ammesso che l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della legge sull’energia persegue tale obiettivo, ma ha ribadito che solo l’articolo 12 di detta legge recepisce nel diritto nazionale l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944. 20 L’articolo 6 della legge sull’energia regolamenta l’autorizzazione richiesta non solo per svolgere un’attività di produzione di energia elettrica, ma anche per la sua trasmissione, distribuzione e fornitura.

Di conseguenza, può essere messo in rapporto con varie «autorizzazioni» previste dalla direttiva 2019/944, ivi compresa quella di cui al suo articolo 8 per quanto concerne la produzione di energia. 21 Non si discute che la Haluška intenda esercitare la propria attività a titolo professionale e non ai fini di mero autoconsumo, ipotesi, quest’ultima, che rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sull’energia. 22 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della legge sull’energia, il certificato non è necessario se si tratta di impianti per generare energia elettrica a partire da energia solare entro il limite di 500 kW e a partire da un’altra fonte energetica entro il limite di 1 MW. 23 In udienza, il governo slovacco ha spiegato che l’autorizzazione è richiesta sia al produttore che gestisce una centrale di nuova costruzione sia a quello che riprende l’attività di un impianto preesistente, e ha confermato che, senza tale autorizzazione, non si può produrre energia. 24 Nelle mie conclusioni nella causa Regione Emilia-Romagna (C‑653/24, EU:C:2025:966), ho analizzato il quadro normativo applicabile ai piccoli produttori italiani di energia idroelettrica che captano acque pubbliche per produrre energia elettrica.

In quel contesto era stata istituita un’ unica procedura di autorizzazione che disciplinava sia la costruzione della centrale sia la sua messa in funzione (v. nota 30 di tali conclusioni). 25 In udienza sono emerse le difficoltà connesse alla nozione di «costruzione» di una nuova centrale, poiché non è chiaro se esista una soglia minima per identificare «una nuova costruzione» quando si realizzano lavori di rinnovo e adattamento di un impianto preesistente.

Tali difficoltà si possono e si devono risolvere tenendo conto dell’obiettivo ultimo della norma, che consiste nell’agevolare l’ingresso di un nuovo produttore nel mercato, indipendentemente dalla data di costruzione dell’impianto da lui gestito. 26 Ordinanza di rinvio, punti 40 e

43. 27 Ordinanza di rinvio, punto 40: «l’articolo 8, paragrafo 3, (...) mira a consentire ai piccoli produttori decentrati di accedere più facilmente al mercato dell’energia elettrica, così da garantire un ambiente concorrenziale sul mercato dell’energia elettrica (un numero maggiore di produttori di energia elettrica), decentrare la produzione di energia elettrica (consentendo ai piccoli produttori di accedere al mercato e proteggendoli dal monopolio dei grandi fornitori di energia elettrica) (...) e, far beneficiare i consumatori dei prezzi più bassi dell’energia elettrica derivanti da un ambiente concorrenziale sano nel mercato dell’energia». 28 Ordinanza di rinvio, punto 40, in fine : tale finalità «(...) non potrebbe essere raggiunta in una situazione in cui il legislatore nazionale, da un lato, prevede una specifica procedura di autorizzazione, semplificata, per la piccola produzione decentrata di energia elettrica, ma, dall’altro, priva tali produttori dei vantaggi di cui beneficiano gli altri produttori di energia elettrica che operano sulla base di un regime di autorizzazione più complesso in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944». 29 Il suo paragrafo 4 conferisce alcuni diritti esclusivamente ai «richiedenti» che, dopo aver preso parte alla procedura, si vedono negare l’autorizzazione richiesta. 30 Per contro, come esporrò di seguito, il suo effetto indiretto ben consiste, nell’aumentare il numero di produttori di energia elettrica che operano sul mercato e agevolare, in tal modo, la creazione di un ambiente concorrenziale. 31 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37).

Essa richiedeva soltanto, in generale, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, di tenere conto della «dimensione e impatto potenziale limitati» dei piccoli impianti di generazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), non conteneva alcuna disposizione destinata ad agevolare l’accesso dei piccoli produttori di energia elettrica al mercato. 32 Come risulta dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE e relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (documento SEC/2003/0161 def., disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0161).

Il paragrafo 3 dell’articolo 6 non compariva nella proposta originale della [OSCURATO:PERSONA] (COM/2001/0125 def.).

In prima lettura, il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 50) l’introduzione di un nuovo paragrafo, ai sensi del quale «[s]mall decentralised and/or embedded generators shall benefit from simplified authorisation procedures» («[l]e centrali di generazione decentrate e/o embedded di piccole dimensioni beneficiano di procedure di autorizzazione semplificate»).

L’obiettivo dell’emendamento era quello di «incoraggiare lo sviluppo delle fonti energetiche decentrate, pur riconoscendo l’impatto ambientale e sociale più limitato dei piccoli impianti» (v. la relazione del Parlamento europeo, documento A5-0077/2002, del 1º marzo 2002, disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2002-0077_IT.html ). [OSCURATO:PERSONA] ha accolto tale principio.

La disposizione è stata riformulata, conservando «l’obiettivo di giungere a procedure di autorizzazione più rapide per i piccoli impianti di generazione» (documento SEC/2003/161 def.). 33 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2009/72, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione (...) che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati» (indico in corsivo le modifiche rispetto alla redazione del 2003).

Un tentativo di riesaminare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2003/54 figura nella posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura, il cui emendamento 59 proponeva di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere affinché «i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate »: v. relazione del Parlamento europeo A6-0191/2008, disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0191_IT.html?redirect ; il corsivo è mio). 34 Tale modifica è dovuta all’emendamento 43 del Parlamento europeo (disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044_IT.html#_section2 ). 35 Nei punti 40, 42 e 44 dell’ordinanza di rinvio, nonché nella formulazione delle due questioni pregiudiziali, il giudice a quo ripete, insistentemente, che i piccoli produttori sono «esclusi» dal diritto alla servitù legale. 36 Dimostrando in tal caso di soddisfare i requisiti più rigorosi previsti in materia di competenza professionale. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato tale aspetto più volte in udienza. 37 Il giudice del rinvio non chiede, pertanto, se sia compatibile con l’articolo 8 della direttiva 2019/944 una norma nazionale che neghi ai piccoli produttori la libera scelta tra le procedure previste nei suoi paragrafi 1 e

3. Alla luce dell’analisi della ratio della disposizione, ritengo che la sua finalità sia quella di offrire ai piccoli produttori una procedura più agile, concepita come alternativa a quella ordinaria.

Non credo, invece, che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 intenda obbligarli ad avvalersi della procedura semplificata, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo legittimo, non abbiano interesse a ricorrervi e preferiscano seguire le vie «ordinarie» di accesso al mercato. 38 In udienza, sia il governo slovacco sia la [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto che la regolamentazione dei diritti che discendono dall’autorizzazione non si trova nell’articolo 8 della direttiva 2019/944. 39 Tutto sembra indicare che la Haluška abbia operato sul mercato dal 2014 e che, per diversi anni, abbia agito come produttore di energia elettrica senza disporre dei diritti di servitù dei quali ha chiesto l’iscrizione nel registro immobiliare nel 2021. 40 Norme che disciplinano, per esempio, il suo libero accesso al sistema di distribuzione e trasmissione, nonché la sua separazione proprietaria rispetto ai gestori dei sistemi di trasmissione per evitare un rischio di discriminazione nella gestione del sistema (articoli 6 e 43), oppure l’accesso del produttore alla clientela mediante la costruzione di «linee dirette» (articolo 7).

In assenza di ulteriori precisazioni sul carattere dell’opera che si intende eseguire in virtù della servitù chiesta nella controversia a quo , non è possibile valutare l’eventuale pertinenza di tali disposizioni. 41 [OSCURATO:PERSONA] membri «(...) si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese [elettriche] riguardo ai loro diritti o obblighi» (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944). 42 La procedura che ha portato all’«autorizzazione» di cui trattasi ( rectius : alla certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione) si è conclusa il 20 ottobre 2014, in vigenza della direttiva 2009/72.

L’articolo 7 di tale direttiva era sostanzialmente equivalente all’attuale articolo 8 della direttiva 2019/944.

Per semplificare, continuerò a fare riferimento all’articolo 8 della direttiva 2019/944, benché la norma applicabile ratione temporis fosse l’articolo 7 della direttiva 2009/72. 43 V., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551), punto

47. 44 V., ex multis , sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168), punto

54. 45 Citata alla nota 63 delle osservazioni scritte del governo slovacco. 46 Risulta altresì in tale relazione che, «autorizzando l’installazione di linee e impianti della rete elettrica, l’autorità in materia urbanistica prenderà decisioni sulla portata e sulle possibilità di gestione di detta opera» e che «il titolare dell’autorizzazione [è tenuto a] corrispondere al proprietario dell’immobile un’indennità una tantum , ma solo per la superficie che non possa utilizzare a seguito dell’applicazione della servitù legale da parte del titolare dell’autorizzazione». 47 Il governo slovacco cita, in particolare, l’obbligo di fornire determinate informazioni al Ministero dell’Economia o al gestore del sistema di trasmissione, nonché di consentire l’accesso delle persone incaricate di funzioni statali agli edifici in cui si svolge l’attività, di garantire la competenza professionale delle persone che eseguono compiti correlati con detta attività e di provvedere affinché gli impianti soddisfino i requisiti di qualità, sicurezza, tutela della salute sul lavoro e tutela dell’ambiente. 48 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «[i]l requisito relativo alla comparabilità delle situazioni (...) deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi »: sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) (C‑930/19, EU:C:2021:657), punto 58; il corsivo è mio.

Nella presente fattispecie, la distinzione in esame non la istituisce (direttamente) la norma sulla procedura di autorizzazione (articolo 6 della legge sull’energia), bensì quella relativa all’istituzione delle servitù (articolo 11 della medesima legge).

La comparabilità delle situazioni deve essere valutata, pertanto, alla luce della finalità stessa di quest’ultima disposizione. 49 Un piccolo produttore potrà beneficiare di una servitù soltanto tramite un contratto con il proprietario del terreno o nell’ambito di un procedimento giudiziario. 50 Osservazioni scritte del governo slovacco, punti da 60 a

63. 51 Tra tali requisiti figurano quelli della necessità e del soddisfacimento dell’interesse pubblico.

Ai sensi della disposizione è consentita soltanto l’iscrizione catastale di una servitù legale «nella misura necessaria e nell’interesse pubblico». 52 Secondo tali osservazioni del governo slovacco (punto 64), i produttori che esercitano la propria attività basandosi sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione operano esclusivamente a scopo di lucro e non nell’interesse pubblico, poiché non svolgono una funzione critica per le infrastrutture e la loro produzione non è essenziale per la stabilità della rete. 53 Considerando 6 e articolo 58, lettera d), della direttiva 2019/944.

In udienza, il governo slovacco ha infine ammesso che, in effetti, sussisteva un interesse pubblico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 54 Punto 43 dell’ordinanza di rinvio. 55 Punti 2, 39, 44 e 45 dell’ordinanza di rinvio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 17 settembre 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 556/25 Haluška, s. r. o. contro [OSCURATO:PERSONA] úrad Ružomberok, katastrálny odbor [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale — Energia — Procedure di autorizzazione per i piccoli impianti di generazione di energia idroelettrica — Esclusione dei piccoli produttori dalla facoltà di proporre la domanda di iscrizione catastale di servitù legali prevista dal diritto nazionale — Applicazione del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale — Divieto di discriminazione » 1. [OSCURATO:PERSONA], i produttori di energia elettrica possono beneficiare, in linea di principio, di una servitù legale ( 2 ) sui fondi di terzi qualora dispongano, ai sensi della legge nazionale che ha recepito la direttiva (UE) 2019/944 ( 3 ), di un’autorizzazione per svolgere la loro attività. 2. La suddetta legge, tuttavia, sembra escludere da tale possibilità i piccoli produttori di energia elettrica. Nel procedimento pregiudiziale si discute se tale esclusione sia compatibile con il diritto dell’Unione. 3. Nello specifico, la Corte di giustizia è chiamata a interpretare l’articolo 8 della direttiva 2019/944, nonché il suo rapporto con il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 9 della medesima direttiva. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2019/944 4. L’articolo 3 («Mercato dell’energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio») così dispone: «(...) 4.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l’accesso ai mercati all’ingrosso, l’accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze. (...)». 5. A norma dell’articolo 8 («Procedura di autorizzazione per nuove capacità»): «1.      Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione. (...) 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche, semplificate e razionalizzate per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati. [OSCURATO:PERSONA] membri possono fissare orientamenti per detta procedura di autorizzazione specifica. Le autorità di regolazione o le altre autorità nazionali competenti, comprese le autorità per la pianificazione, riesaminano detti orientamenti e possono raccomandare delle modifiche. (...)». 6. L’articolo 9 («Obblighi di servizio pubblico») prevede quanto segue: «1.      Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. (...)». 7. Ai sensi dell’articolo 73, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), e l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021. B. Diritto nazionale 1. Legge sull’energia ( 4 ) 8. L’articolo 6 disciplina il titolo abilitante all’esercizio di un’«attività di impresa nel settore dell’energia» nei seguenti termini: –        a norma del suo paragrafo 1, l’attività di impresa nel settore dell’energia può essere svolta solo in base a e in conformità con un’autorizzazione o una certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione; –        ai sensi del paragrafo 2, se non si tratta di attività di cui al paragrafo 4, è richiesta l’autorizzazione per – inter alia – la produzione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica; –        in virtù del paragrafo 4, lettera a), non è richiesta l’autorizzazione per la produzione e la fornitura di energia elettrica mediante impianti di generazione di energia elettrica con una potenza installata fino a 1 MW incluso; –        conformemente al paragrafo 5, le persone che svolgono attività per le quali non è richiesta l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 4 sono soggette all’obbligo di comunicazione: esse sono tenute a comunicare all’Ufficio preposto inizio, modifica e cessazione di tale attività entro 30 giorni. Il documento che certifica l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, rilasciato da detto Ufficio, costituisce titolo per l’esercizio dell’attività. 9. L’articolo 11, paragrafo 1, così dispone: «Il titolare dell’autorizzazione (...) può, nella misura necessaria e nell’interesse pubblico, a)      accedere ai fondi altrui e ai locali ed agli impianti altrui nei limiti e nei modi necessari all’esercizio dell’attività autorizzata; (...) f)      installare sui fondi altrui, al di fuori delle zone edificate del comune, linee elettriche e impianti elettrici della rete di trasmissione o di distribuzione (...); g)      effettuare, sui beni immobili altrui, l’attività autorizzata sugli impianti di energia elettrica (...) necessaria per assicurare il funzionamento degli impianti o della rete di cui sia stata autorizzata la costruzione (...)» ( 5 ). 10. L’articolo 11, paragrafo 8, così dispone: «Gli obblighi corrispondenti ai diritti di cui al paragrafo 1 costituiscono servitù connesse alla proprietà di un bene immobile. Il titolare dell’autorizzazione è legittimato a proporre la domanda di iscrizione [della servitù] nel registro immobiliare». 2. Disposizioni sulle servitù e sul registro immobiliare 11. Il giudice del rinvio trascrive le disposizioni nazionali in materia di servitù e registro immobiliare. Ai sensi di tali norme, le servitù sono costituite tramite contratto scritto, per decisione dell’autorità competente o ipso iure . Per acquisire il diritto corrispondente alle servitù è necessaria l’iscrizione nel registro immobiliare. II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 12. Dall’ordinanza di rinvio, integrata dagli ulteriori elementi forniti dal governo slovacco, risultano i seguenti fatti: –        la società Haluška s. r. o. (in prosieguo: la «Haluška») produce energia idroelettrica per mezzo di un piccolo impianto con una potenza di 0,0975 MW; –        benché tale impianto sia in funzione dal 1993 e sia stato «ricostruito» nel 2009, la Haluška ne ha assunto la gestione il 15 ottobre 2014, quando è diventata titolare della produzione ( 6 ); –        nell’ottobre 2014 la Haluška ha comunicato l’inizio dell’attività, conformemente alla procedura semplificata istituita dall’articolo 6, paragrafi 4 e 5, della legge sull’energia ( 7 ); –        il 6 dicembre 2021 la Haluška ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] úrad Ružomberok, katastrálny odbor (Ufficio distrettuale di Ružomberok, servizio del catasto, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«Ufficio catastale») l’iscrizione nel registro immobiliare di una servitù legale su fondi appartenenti a terzi, ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 6, della legge sull’energia; –        il 4 febbraio 2022 l’Ufficio catastale ha respinto la richiesta, argomentando che era possibile iscrivere una servitù in favore del titolare di un’«autorizzazione» concessa in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, della legge sull’energia, e non in favore di un imprenditore soggetto all’«obbligo di comunicazione» di cui al paragrafo 4 di tale articolo; –        la Haluška ha proposto ricorso avverso la decisione dell’Ufficio catastale dinanzi allo Správny súd v [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), affermando che l’interpretazione sostenuta dall’Ufficio catastale dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia è in contrasto con il diritto dell’Unione, poiché favorisce i produttori di energia elettrica maggiori, falsa la concorrenza e rende più difficile l’accesso dei piccoli produttori di energia elettrica al mercato dell’energia elettrica. 13. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dichiarando che: –        l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 non richiede, di per sé, che vengano riconosciuti al «piccolo produttore» di energia elettrica gli stessi diritti conferiti al «produttore maggiore»; –        è corretta l’interpretazione data dall’Ufficio catastale dell’articolo 11, paragrafi 1 e 8, della legge sull’energia. Se si ammettessero servitù legali in favore anche dei produttori più piccoli, aumenterebbe considerevolmente il numero di fondi gravati da servitù, il che costituirebbe un’ingerenza significativa nei diritti di proprietà di terzi; –        riservare le servitù legali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 8, della legge sull’energia al titolare di un’«autorizzazione» non costituisce una restrizione all’attività imprenditoriale, dal momento che il piccolo produttore di energia elettrica può chiedere la costituzione di una servitù volontaria a norma del codice civile slovacco o, in assenza di un contratto, per via giudiziaria. 14. La Haluška ha impugnato la decisione di primo grado dinanzi al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA]), che rivolge alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la normativa nazionale mediante la quale il legislatore nazionale esclude a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva [2019/944] dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, tenuto conto dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), [TFUE], e degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2019/944], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale mediante la quale il legislatore nazionale esclude a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di detta direttiva, dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica. III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 15. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 agosto 2025. 16. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Haluška, dal governo slovacco e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. 17. All’udienza, tenutasi il 10 giugno 2026, sono comparsi il governo slovacco e la [OSCURATO:PERSONA]. IV. Ricevibilità del rinvio pregiudiziale 18. Il governo slovacco ritiene irricevibile il rinvio pregiudiziale, perché si basa su una descrizione dei fatti incompleta e su un’esposizione erronea del quadro normativo nazionale. Sostiene, inoltre, che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione è priva di relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 19. In particolare, afferma che le questioni hanno carattere ipotetico, poiché l’oggetto della controversia è l’iscrizione di una servitù che il diritto nazionale riserva, «da un punto di vista sostanziale», al titolare di un’autorizzazione per la distribuzione di energia, e non ai produttori di energia (indipendentemente dalle loro dimensioni) qual è la Haluška. 20. Secondo costante giurisprudenza ( 8 ): –        il giudice nazionale è l’unico competente a definire, sotto la propria responsabilità, il contesto normativo e fattuale nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza; –        le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e il rifiuto della Corte di statuire è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia o qualora dette questioni abbiano carattere ipotetico. 21. Non si può accogliere l’eccezione con cui il governo slovacco dissente dalla descrizione dei fatti e del diritto nazionale, poiché tale descrizione compete esclusivamente al giudice del rinvio e ad essa deve attenersi la Corte di giustizia. 22. Quanto alle presunte insufficienze della domanda di pronuncia pregiudiziale, in effetti, il giudice del rinvio: –        non specifica in cosa consista l’opera che avrebbe dovuto essere realizzata su fondi di terzi interessati dalla servitù della quale è stata rifiutata l’iscrizione nel registro immobiliare. Sembra che le sue questioni pregiudiziali riguardino, in via generale, l’insieme dei diritti di cui all’articolo 11 della legge sull’energia ( 9 ), di natura eterogenea, il che conferisce a tali questioni un carattere alquanto incerto; –        dopo avere invocato il principio di non discriminazione, non espone l’obiettivo che perseguirebbe la legislazione slovacca escludendo i piccoli produttori dal beneficio delle servitù legali. L’individuazione di tale obiettivo potrebbe essere necessaria per valutare la disparità di trattamento incompatibile con il diritto dell’Unione. 23. Tuttavia, tali carenze nell’esposizione del contesto fattuale e giuridico ( 10 ) non sono determinanti (in particolare, quella relativa all’oggetto specifico della servitù di cui trattasi) o è stato possibile chiarire i punti nella fase scritta del procedimento e in udienza. 24. Del resto, occorre analizzare gli argomenti del governo slovacco relativi all’inapplicabilità ratione materiae dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 alla presente controversia trattando l’interpretazione di tale disposizione, non la ricevibilità del rinvio. 25. Un concetto analogo si deve opporre all’argomentazione del governo slovacco relativa all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia (che regolamenta le servitù legali). Il giudice del rinvio, unico competente a interpretare il diritto nazionale, ritiene che, ai sensi di tale disposizione, tutti i produttori possano beneficiare delle servitù legali e che, in caso contrario, occorra esaminare la sua incompatibilità con l’articolo 9 della direttiva 2019/944. Non si tratta, pertanto, di una domanda ipotetica, bensì di una domanda direttamente connessa con il fulcro della controversia ( 11 ). 26. Di conseguenza, la Corte di giustizia dispone degli elementi necessari per dare una risposta utile al giudice del rinvio, le cui questioni pregiudiziali devono essere dichiarate ricevibili. V. Nel merito 27. Il giudice del rinvio chiede se sia conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, come è effettivamente interpretata e applicata in [OSCURATO:PERSONA]: –        non consente l’iscrizione catastale di una servitù legale su fondi di terzi ai piccoli produttori di energia che ricorrono alla procedura «specifica» prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944; –        riserva tale iscrizione ai titolari di un’autorizzazione concessa in conformità della procedura «ordinaria» prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944. A. Sulla prima questione pregiudiziale 28. Nella sua prima questione il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale di cui trattasi «rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, tenuto conto dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), [TFUE], e degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e 9, paragrafo 1, della (...) direttiva [2019/944]». 29. L’articolo 194 TFUE è la norma di diritto primario sulla base della quale è stata adottata la direttiva 2019/944. Quest’ultima costituisce una delle «misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1», alle quali fa riferimento il paragrafo 2 del medesimo articolo 194 TFUE. 30. La direttiva 2019/944 procede a un’armonizzazione minima per quanto concerne l’organizzazione e il funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione, istituendo, tra le altre, norme riguardanti «l’accesso aperto al mercato integrato» ( 12 ), ma non disciplina direttamente la facoltà (conferita dal diritto slovacco ai titolari di un’«autorizzazione») di esigere l’iscrizione nel registro immobiliare di servitù legali su beni immobili altrui. 31. La facoltà di avvalersi di una servitù legale è una delle misure «per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia». Incide, pertanto, sull’«organizzazione e [sul] funzionamento del settore dell’energia elettrica dell’Unione». Benché competa agli [OSCURATO:PERSONA] membri stabilire i requisiti riguardanti chi e come possa beneficiare della servitù, nell’esercizio della loro competenza detti [OSCURATO:PERSONA] devono rispettare il principio di non discriminazione, ribadito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 ( 13 ). 32. A mio parere, come indica a giusta ragione il giudice del rinvio, l’interpretazione degli articoli 8, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 può incidere sulla definizione della controversia. Ne consegue che occorre valutare la normativa nazionale di cui trattasi partendo dal presupposto che essa rientri nella sfera di applicazione della direttiva 2019/944. 33. Il governo slovacco contesta l’applicabilità ratione materiae dell’articolo 8 della direttiva 2019/944, sottolineando che il diritto nazionale prevede due procedure diverse: una per la costruzione di un impianto di generazione e un’altra per l’ esercizio di un’attività professionale ( 14 ), tramite l’utilizzo dell’impianto di generazione, una volta costruito ( 15 ). 34. La possibilità di ottenere l’iscrizione catastale delle servitù legali sarebbe subordinata esclusivamente al conseguimento della seconda autorizzazione (per l’esercizio di un’attività professionale) e non a quello della prima (per la costruzione della centrale). Su tale base, e fondandosi sul suo tenore letterale, il governo slovacco sostiene che l’articolo 8 della direttiva 2019/944 non si applica al caso di specie. 35. È necessario, quindi, chiarire in via prioritaria se l’articolo 8 della direttiva 2019/944 si limiti alla «costruzione di nuovi impianti di generazione» o se si estenda anche all’«esercizio di un’attività professionale nel settore dell’energia». Se la prima ipotesi fosse corretta, si potrebbe escludere la pertinenza di detto articolo nella presente controversia. 36. Per il governo slovacco, l’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 è circoscritto, ribadisco, alle procedure relative alla «costruzione di nuovi impianti di generazione». Non comprenderebbe, invece, le procedure di «autorizzazione per operare nel settore dell’energia». È quest’ultima autorizzazione quella che, nel diritto slovacco, permetterebbe (sempre a detta del governo slovacco) di conferire il titolo abilitante all’iscrizione catastale di servitù legali. 37. A prima vista, il tenore letterale della direttiva 2019/944 sembrerebbe supportare la tesi del governo slovacco: l’articolo 8 si applicherebbe, in generale, alla «generazione» di energia ( 16 ). Il suo paragrafo 3 contempla «procedure (...) specifiche (…) per i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita» e il suo paragrafo 1 fa riferimento alle procedure (ordinarie) per la « costruzione di nuovi impianti di generazione». 38. Tuttavia, la tesi del governo slovacco non si concilia con un’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 che tenga conto della finalità della «procedura di autorizzazione» regolamentata in detto articolo. 39. È obiettivo della direttiva 2019/944, tra gli altri, «garantire che nel mercato interno dell’energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l’ingresso nel mercato, l’attività nel mercato e l’uscita dallo stesso» ( 17 ). 40. Il collegamento tra l’«accesso al mercato» e le procedure di autorizzazione si evince dal considerando 79 della direttiva 2019/944: «(p)rocedure di autorizzazione eccessivamente lunghe possono costituire un ostacolo all’ accesso di nuovi operatori del mercato» ( 18 ). 41. La finalità comune delle procedure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2019/944 consiste, pertanto, nel facilitare l’accesso effettivo e non discriminatorio di nuovi produttori, sia grandi che piccoli, al mercato interno dell’energia elettrica, evitando che tale accesso sia eccessivamente complicato, gravoso e costoso (in termini di tempo e denaro) ( 19 ). 42. Per ottenere un accesso effettivo al mercato dell’energia elettrica, non è sufficiente che il produttore costruisca un impianto di generazione: deve metterlo in funzione per produrre energia elettrica . 43. Dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della legge sull’energia discende che « la produzione (…) di energia elettrica» è una delle attività professionali nel settore energetico che «può essere svolta solo in base a e in conformità con un’autorizzazione o una certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione» ( 20 ). 44. In udienza, il governo slovacco ha addotto che, in [OSCURATO:PERSONA], un «nuovo produttore» che intenda accedere al mercato interno dell’energia elettrica gestendo a titolo professionale un impianto di generazione: ( 21 ) –        se vuole costruire una nuova centrale, deve disporre, in linea di principio, di un «certificato» ufficiale rilasciato a tal fine, che non è obbligatorio nel caso di determinati piccoli produttori ( 22 ); –        deve disporre, in ogni caso ( 23 ), di un titolo abilitante, che consiste nell’«autorizzazione per l’esercizio di un’attività di produzione di energia elettrica» (previsto dall’articolo 6 della legge sull’energia), indispensabile per mettere in funzione la centrale. 45. In tale contesto, l’«autorizzazione per nuove capacità» di cui all’articolo 8 della direttiva 2019/944 comprende, in [OSCURATO:PERSONA], un complesso costituito: a) dal certificato che, se del caso, ha permesso la costruzione dell’impianto; e b) dall’autorizzazione per l’esercizio di un’attività professionale di produzione di energia per mezzo di tale impianto. 46. La ratio dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 consiste nel garantire un accesso al mercato basato su procedure che osservino «criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione» (e, nel caso dei piccoli produttori, anche «semplificat[i] e razionalizzat[i]»). Si deve provvedere a tale esigenza sia nella procedura per autorizzare la costruzione della centrale (qualora il certificato sia necessario a tal fine) sia in quella finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento. La sua applicazione alla sola fase di costruzione risulterebbe insufficiente e non assicurerebbe, in pratica, alcun accesso al mercato, poiché una centrale, in assenza dell’autorizzazione che le consenta di funzionare (ossia di produrre energia), non può partecipare al mercato comune dell’energia elettrica e difficilmente potrebbe essere qualificata come «impianto di generazione ». 47. In ultima analisi, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 deve essere interpretato in modo uniforme, indipendentemente dalle caratteristiche attribuite dal diritto nazionale alla procedura di autorizzazione. 48. L’articolo 8 della direttiva 2019/944 impone l’obbligo di istituire una procedura specifica per i piccoli produttori di energia elettrica. Non richiede, invece, di separare in due procedure diverse le fasi necessarie per la costruzione di un impianto di generazione e l’esercizio di un’attività di produzione di energia elettrica per mezzo di tale impianto. È concepibile un recepimento dell’articolo 8 della direttiva 2019/944 che concentri entrambe le autorizzazioni in un’unica procedura ( 24 ). 49. Ritengo, in sintesi, che il raffronto tra la norma nazionale di cui trattasi e l’articolo 8 della direttiva 2019/944 debba essere effettuato alla luce di un’interpretazione ampia di quest’ultimo, che non limiti la sua portata alla costruzione di nuovi impianti di generazione, ma la estenda alle procedure di autorizzazione (in senso lato) con cui un produttore di energia elettrica può accedere al mercato ( 25 ). 50. Da questo punto di vista, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 comprenderebbe la procedura di concessione dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività professionale nel settore dell’energia, se il diritto slovacco subordinasse a detta procedura la possibilità di richiedere l’iscrizione di una servitù legale su beni di terzi. 51. In ogni caso, indipendentemente da quale interpretazione venga data dell’articolo 8 della direttiva 2019/944, la prima questione pregiudiziale si limita a determinare se la norma nazionale che esclude i piccoli produttori dall’accesso ai diritti di servitù rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, costituito dall’articolo 194, paragrafo 1, lettera a), TFUE nonché dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 9 della direttiva 2019/944. La risposta alla domanda così formulata deve essere, a mio parere, affermativa. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 52. In caso di risposta affermativa (come da me sostenuto) alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, osti alla norma nazionale di cui trattasi. 53. Secondo l’ordinanza di rinvio, l’interpretazione sin qui fornita dalla normativa nazionale esclude « a priori i piccoli produttori di energia elettrica operanti secondo la procedura semplificata (...) dall’esercizio dei diritti di servitù riconosciuti nell’ordinamento nazionale per facilitare l’attività di impresa nel settore dell’energia, mentre consente tale esercizio a tutti gli altri produttori di energia elettrica». 54. Secondo la premessa su cui si fonda la seconda questione pregiudiziale, pertanto, la norma nazionale conferisce diritti diversi a chi si avvale della procedura «ordinaria» (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944) rispetto a chi si avvale della procedura «specifica, semplificata e razionalizzata» (articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva). 55. I dubbi del giudice del rinvio sono dovuti, a suo parere, ai seguenti motivi: –        il diritto slovacco impone ai piccoli produttori la procedura «specifica», semplificata e razionalizzata, prevista dall’articolo 6, paragrafi 4 e 5, della legge sull’energia, senza che essi possano optare, come alternativa, per la procedura «ordinaria», riservata ai «grandi» produttori; –         tale regime comporta che i piccoli produttori si vedano privati «del tutto» dell’accesso alle servitù legali di cui all’articolo 11 della legge sull’energia; –        la restrizione è di entità tale da «vanificare completamente» la finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, poiché priva i piccoli produttori «dei vantaggi di cui beneficiano gli altri produttori di energia elettrica, che operano sulla base di un regime di autorizzazione più complesso» ( 26 ). 56. Il giudice del rinvio, dopo avere esposto quale sia, a suo giudizio, la finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 ( 27 ), critica la legislazione nazionale su tale aspetto, poiché esso non permetterebbe di conseguire tale finalità ( 28 ). 57. L’articolo 8 della direttiva 2019/944 ha natura procedurale, nel senso che non influisce sui diritti che saranno conferiti, o negati, al termine delle rispettive procedure ( 29 ). Si limita, ribadisco, a prevedere talune procedure, ordinarie o semplificate che siano, che si concludono con un’autorizzazione (nel primo caso) o in una comunicazione dell’attività (nel secondo caso). 58. Inteso in tal senso, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 non mira direttamente a garantire l’esistenza di un ambiente concorrenziale sano nel mercato ( 30 ), tentando piuttosto di indicare gli obblighi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare quando istituiscono procedure di autorizzazione idonee per consentire un accesso effettivo e non discriminatorio dei produttori di energia elettrica al mercato. 59. I lavori preparatori dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944, nonché delle disposizioni equivalenti nelle direttive precedenti sul mercato interno dell’energia elettrica, confermano che tale disposizione riguarda più la procedura di autorizzazione che non il contenuto e gli effetti dell’autorizzazione stessa. 60. Da quando è stata introdotta per la prima volta nella direttiva 2003/54/CE ( 31 ), la finalità di tale disposizione era quella di «semplificare e accelerare le procedure di autorizzazione per i piccoli impianti» ( 32 ). Ai sensi della direttiva 2009/72, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano « provved[ere] affinché sussist[essero] procedure di autorizzazione specifiche » in favore dei piccoli impianti di generazione ( 33 ). La direttiva 2019/944 ha precisato, in tal senso, che la procedura di autorizzazione specifica avrebbe dovuto essere semplificata e razionalizzata ( 34 ). 61. Da tale iter legislativo si desume che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 è frutto di un processo di adeguamento progressivo della procedura di autorizzazione per conformarla alle esigenze dei piccoli produttori di energia elettrica. Esso mira a evitare che questi ultimi siano ostacolati o dissuasi dall’accedere al mercato, a causa delle caratteristiche di tale procedura. 62. Da un punto di vista sostanziale, e non solo procedurale, dalla legislazione slovacca che sancisce la dualità delle procedure risulta che, valutata nel suo complesso, essa ha una conseguenza paradossale: quel che dovrebbe essere un beneficio per i piccoli produttori di energia elettrica si traduce in un onere . Al termine della procedura «semplificata», tali produttori otterranno un titolo abilitante che non permette loro di richiedere l’iscrizione catastale delle servitù legali di cui trattasi, a differenza di quanto avviene con chi si avvale della procedura ordinaria. 63. Il giudice del rinvio, come ho già anticipato, dichiara che per mezzo della procedura semplificata si spossessano i piccoli produttori di diritti che hanno ripercussioni considerevoli sul loro accesso al mercato ( 35 ). 64. Se ho compreso correttamente l’ordinanza di rinvio, il giudice a quo : a) ritiene pacifico che la normativa nazionale impedisce ai piccoli produttori di ricorrere alla procedura «ordinaria» ( 36 ); e b) non contempla l’eventualità che tali piccoli produttori rinuncino (per qualunque interesse legittimo che possa motivare la loro decisione) alla procedura semplificata per avvalersi di quella ordinaria ( 37 ). 65. La seconda questione pregiudiziale esula, pertanto, dall’ambito strettamente procedurale per concentrarsi sulla distinzione tra i diritti che competono al titolare di un’«autorizzazione per nuove capacità» in funzione del fatto che essa sia stata ottenuta per mezzo della procedura prevista nel paragrafo 1 o nel paragrafo 3 dell’articolo 8 della direttiva 2019/944. 66. Non sono convinto che, così formulata, la risposta a tale questione si trovi direttamente nell’articolo 8 della direttiva 2019/944. Come ho già spiegato, tale disposizione non disciplina di per sé i diritti che competono al titolare dell’autorizzazione, ma organizza la procedura per accedere al mercato ( 38 ). 67. Per quanto il beneficio dei diritti inerenti alla servitù legale non sia un fattore imprescindibile per l’accesso al mercato da parte dei piccoli produttori ( 39 ), disporre o meno di tali diritti può essere un aspetto che incide, in misura maggiore o minore, sullo svolgimento delle loro attività, ed è qui che trovano piena applicazione le norme della direttiva 2019/944 relative all’ attività dei produttori di energia elettrica sul mercato, nonché ai diritti e agli obblighi che spettano all’imprenditore che vi ha già acceduto ( 40 ). 68. A dette norme si dovranno aggiungere quelle approvate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione ad aspetti che non hanno costituito oggetto di un’armonizzazione minima a livello dell’Unione. Queste ultime dovranno, in ogni caso, rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra cui quello di non discriminazione, applicabile in via generale e sancito dall’articolo 3, paragrafo 4, e dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 ( 41 ). 69. Ritengo, pertanto, che la seconda questione pregiudiziale debba essere risolta principalmente sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944, in combinato disposto con il suo articolo 8, paragrafo 3 ( 42 ). 70. Le servitù che il diritto slovacco collega al «tipo» di autorizzazione ottenuta non sono disciplinate direttamente nella direttiva 2019/944. In tale materia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, pur beneficiando di un certo margine di manovra che permette loro di orientare il modo in cui gli operatori devono procedere, sono tenuti a garantire, in ogni caso, il conseguimento delle finalità della direttiva 2019/944 e accertarsi che «i criteri adottati (...) siano obiettivi e non discriminatori» ( 43 ). 71. L’uguaglianza davanti alla legge «è un principio generale di diritto dell’Unione il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata» ( 44 ). 72. Dalla relazione esplicativa sulla legge sull’energia ( 45 ) si evince che il suo articolo 11 si prefigge l’obiettivo di consentire al titolare dell’autorizzazione di svolgere le attività contemplate in detto articolo senza il previo consenso del proprietario dell’immobile gravato dalla servitù ( 46 ). 73. Il governo slovacco evidenzia la non comparabilità della situazione dei grandi e dei piccoli produttori, per via dell’esenzione di cui beneficiano questi ultimi relativamente al rispetto di alcuni requisiti professionali o di determinati obblighi che incombono ai primi ( 47 ). Tuttavia, nessuna di tali esigenze è correlata all’obiettivo dell’articolo 11, che istituisce diritti che possono agevolare lo svolgimento dell’attività di qualsiasi produttore di energia, grande o piccolo ( 48 ). 74. Fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, tutto sembra indicare che le due situazioni si possano ritenere comparabili (per quanto concerne specificamente la servitù legale come strumento per favorire la produzione di energia elettrica) e che il regime in vigore comporti, obiettivamente, una differenza di trattamento a vantaggio dei grandi produttori. Questi ultimi, in quanto titolari di un’«autorizzazione», possono ottenere l’iscrizione della servitù indipendentemente dal consenso del proprietario del bene gravato, mentre i piccoli produttori, per conseguire lo stesso risultato, devono avvalersi di mezzi dall’esito incerto (che dipenderà dalla volontà del proprietario del terreno) o caratterizzati da tempi più lunghi o da una maggiore complessità ( 49 ). 75. Una differenza di trattamento può essere giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla legislazione di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito da detto trattamento. 76. Secondo il governo slovacco, la normativa interna persegue l’obiettivo di evitare che si moltiplichino sproporzionatamente le violazioni dei diritti di proprietà dei titolari dei beni immobili gravati da servitù. Tale strumento (la servitù legale) è riservato a chi serve l’interesse pubblico ( 50 ). 77. Il giudice a quo non contesta, in realtà, che la tutela dei diritti di proprietà dei terzi, i cui beni sono interessati da servitù legali, costituisca un obiettivo tale da giustificare la restrizione di cui trattasi. 78. Il problema si sposta sulla proporzionalità della misura, dato che esisterebbe un’alternativa appropriata e meno restrittiva che permetterebbe di garantire la realizzazione di tale obiettivo. 79. L’Ufficio catastale respinge la domanda del piccolo produttore sulla base di un criterio meramente formale (la «certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione», anziché l’«autorizzazione»), senza analizzare gli altri requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia ( 51 ). Un’analisi più ampia, tuttavia, permetterebbe di conseguire l’obiettivo legittimo invocato senza negare, contestualmente e necessariamente, ai piccoli produttori la facoltà di chiedere l’iscrizione di una servitù legale. 80. Interrogato in udienza, il governo slovacco ha riconosciuto che l’articolo 11 della legge sull’energia non conferisce un diritto assoluto di ottenere l’iscrizione della servitù, spiegando che l’Ufficio catastale dispone di un ampio margine discrezionale per valutare l’esistenza di un interesse pubblico e ponderare, se del caso, gli interessi contrapposti del produttore e del proprietario del terreno in esame. 81. Alla luce di quanto ha affermato il governo slovacco nelle sue osservazioni scritte ( 52 ), la legge sull’energia si fonda su una valutazione ex ante e astratta, effettuata direttamente dal legislatore, di assenza di interesse pubblico alla produzione di energia a carico dei piccoli produttori. Tale valutazione esclude una ponderazione caso per caso, che l’Ufficio catastale non può intraprendere. 82. In udienza, il governo slovacco ha riconosciuto di non essere in grado di spiegare quali argomenti giuridici giustificassero la decisione del legislatore nazionale di adottare tale approccio. 83. A mio parere, tale concezione dell’«interesse pubblico» non mi sembra compatibile con la direttiva 2019/944. Se quest’ultima si prefigge di incoraggiare la produzione di energia elettrica su scala ridotta e l’integrazione nel mercato dell’energia proveniente da fonti rinnovabili (come quella idroelettrica), è perché sussiste un interesse pubblico a promuoverle ( 53 ). 84. Non sostengo che i piccoli produttori di energia elettrica debbano beneficiare di diritti identici a quelli riconosciuti ai produttori la cui attività di produzione è critica o essenziale per la stabilità della rete. Concordo con il giudice del rinvio ( 54 ) che le dimensioni limitate e il minor impatto dei piccoli impianti di produzione, nonché l’esenzione dall’obbligo di rispettare alcuni requisiti di diverso ordine, possano giustificare un approccio più prudente nel conferimento di diritti che, per loro stessa natura, potrebbero incidere su altri interessi pubblici o sui diritti di terzi. 85. In vari passaggi dell’ordinanza di rinvio, il giudice del rinvio fa riferimento all’«interpretazione e [al]l’applicazione attuali della normativa slovacca» ( 55 ) come a un ostacolo che gli impedirebbe di superare il rigetto dell’iscrizione della servitù chiesta dalla Haluška. 86. Orbene, in quanto Corte suprema, compete al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale senza essere necessariamente soggetto a decisioni precedenti. Sembra che dalla sua esposizione si possa dedurre che nulla le impedirebbe di interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, della legge sull’energia conformemente al diritto dell’Unione, in modo da evitare la disparità di trattamento ingiustificata tra alcuni produttori e altri. 87. A tenore di tale (possibile) interpretazione conforme al diritto dell’Unione, la norma nazionale non osterebbe a che l’Ufficio catastale disponga di un margine discrezionale sufficientemente ampio da consentirgli di valutare, in ogni caso, l’esistenza di un interesse pubblico, anche qualora un piccolo produttore di energia idroelettrica chieda di avvalersi della servitù legale . 88. In tale contesto, l’Ufficio catastale potrà ponderare gli interessi contrapposti del produttore di energia e del proprietario del terreno in esame e, se occorre, escludere il rischio di abusi derivanti da una proliferazione incontrollata di servitù legali. 89. In sintesi, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, l’articolo 11 della legge sull’energia potrebbe essere interpretato in conformità della direttiva 2019/944, senza che tale interpretazione comporti sistematicamente un danno sproporzionato ai diritti di proprietà dei titolari dei terreni interessati (che, del resto, dovranno essere indennizzati nelle condizioni previste dalla norma nazionale). VI. Conclusione 90. In considerazione di quanto precede, suggerisco di rispondere come segue al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca, [OSCURATO:PERSONA]): «L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, deve essere interpretato nel senso che: a meno che la normativa nazionale possa essere interpretata in modo conforme alla direttiva 2019/944, cosa che spetta al giudice del rinvio stabilire, non è compatibile con tale articolo 9, paragrafo 1, una norma di diritto interno che, sulla base di una valutazione ex ante e astratta riguardante l’interesse pubblico, impedisca ai piccoli produttori di energia idroelettrica soggetti alla procedura semplificata contemplata dall’articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva di beneficiare di una servitù legale riconosciuta a tutti gli altri produttori di energia elettrica». 1 Lingua originale: lo spagnolo. 2 La servitù è, nella sua concezione classica, un onere imposto su un terreno in favore di un altro appartenente a diverso proprietario. Può essere stabilita per legge (servitù legale) o per volontà dei proprietari (servitù volontaria). 3 Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125). 4 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2022 (legge n. 251/2012 sull’energia, che modifica e integra alcune leggi, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2022; in prosieguo: la «legge sull’energia»). 5 L’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, comprende anche altre facoltà, come «rimuovere e potare alberi e altra vegetazione che rappresentino un pericolo per la sicurezza o l’affidabilità del funzionamento degli impianti energetici» [lettera b)]; «curare i terreni erbosi» [lettera c)]; o «accedere, previo consenso accordato in virtù di disposizione specifica, ai locali e agli impianti chiusi» dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, delle Forze armate e della Polizia, nonché ad altri uffici dello Stato [lettera d)]. Nella versione originale della domanda di pronuncia pregiudiziale, il testo della lettera f) appare in grassetto, circostanza che sembrerebbe indicare che sia quella la disposizione oggetto della controversia dinanzi al giudice del rinvio. Secondo il governo slovacco, tuttavia, la controversia riguarda la servitù di cui alla lettera g). 6 Questo risulta dai documenti citati alla nota 68 delle osservazioni scritte del governo slovacco. Il trasferimento della titolarità è avvenuto con contratto del 15 ottobre 2014, con cui è stata conferita la produzione di energia idroelettrica al patrimonio della società Haluška. 7 Nel fascicolo nazionale trasmesso alla Corte di giustizia figura un documento, rilasciato il 20 ottobre 2014 dall’Úrad pre reguláciu siet’ových odvetví (Ufficio di regolamentazione delle industrie di rete, [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si conferma che la Haluška ha ottemperato all’obbligo di comunicare l’inizio della sua attività, avvenuto il 15 ottobre 2014. Tale documento ufficiale, come esso indica, funge da titolo per l’esercizio dell’attività nel settore energetico. 8 Sentenza del 29 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] alla Scala di Milano (C‑668/24, EU:C:2026:60), punto 35 e giurisprudenza ivi citata. 9 Il giudice a quo rileva che la legge nazionale priva i piccoli produttori di « diritti che hanno un’incidenza considerevole sull’accesso al mercato degli imprenditori del settore energetico e sulla loro attività sul mercato (costruzione e accesso a impianti su fondi altrui senza il consenso del proprietario, gestione e manutenzione di detti impianti, ecc .» (ordinanza di rinvio, punto 44; il corsivo è mio). 10 «L’esigenza di giungere a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile al giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto materiale e normativo in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate» (sentenza del 30 aprile 2026, Kotaňák, C‑748/24, EU:C:2026:358, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 11 Neppure il rinvio pregiudiziale ha natura ipotetica perché, come ha rivelato in udienza il governo slovacco, la Haluška avrebbe ottenuto l’accesso ai fondi oggetto della servitù in altro modo (contrattuale e/o per usucapione). Tale circostanza, qualora fosse dimostrata, rientrerebbe nella valutazione dei fatti che compete esclusivamente al giudice del rinvio. 12 Articolo 1, secondo comma. 13 Conformemente alla tabella riportata nell’allegato IV della direttiva 2019/944, il suo articolo 9, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55). In relazione a quest’ultima, la Corte ha dichiarato che: «(...) detto articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 2009/72] consacra, nel settore del mercato interno dell’elettricità, il principio generale di non discriminazione, che costituisce parte integrante dei principi generali di diritto dell’Unione. (...) [L]a Corte ha già statuito che detto principio vincola gli [OSCURATO:PERSONA] membri allorché la situazione nazionale di cui trattasi nella causa principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione» (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑105/18 a C‑113/18, EU:C:2019:935, punto 49). 14 In tale contesto, il termine «professionale» indica che l’attività è svolta in forma imprenditoriale; lo utilizzerò così nel corso delle presenti conclusioni. 15 Secondo il governo slovacco, l’articolo 8 della direttiva 2019/944 si limita alla «costruzione di nuovi impianti di generazione», subordinata, nel suo diritto interno, a un’autorizzazione diversa da quella di cui trattasi nella controversia (punti da 24 a 30 delle sue osservazioni scritte). Esso sottolinea che, contrariamente a quanto dichiarato dal giudice del rinvio, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 non è recepito nel diritto nazionale dall’articolo 6 della legge sull’energia, bensì dall’articolo 12 della medesima legge. 16 Il titolo di detta disposizione è «Procedura di autorizzazione per nuove capacità». 17 V. considerando 12 e 14 della direttiva 2019/944. 18 Il corsivo è mio. Il considerando specifica che «[l]e procedure di autorizzazione non dovrebbero dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni e al potenziale impatto dei produttori». 19 In udienza, il governo slovacco ha ammesso che l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della legge sull’energia persegue tale obiettivo, ma ha ribadito che solo l’articolo 12 di detta legge recepisce nel diritto nazionale l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944. 20 L’articolo 6 della legge sull’energia regolamenta l’autorizzazione richiesta non solo per svolgere un’attività di produzione di energia elettrica, ma anche per la sua trasmissione, distribuzione e fornitura. Di conseguenza, può essere messo in rapporto con varie «autorizzazioni» previste dalla direttiva 2019/944, ivi compresa quella di cui al suo articolo 8 per quanto concerne la produzione di energia. 21 Non si discute che la Haluška intenda esercitare la propria attività a titolo professionale e non ai fini di mero autoconsumo, ipotesi, quest’ultima, che rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della legge sull’energia. 22 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della legge sull’energia, il certificato non è necessario se si tratta di impianti per generare energia elettrica a partire da energia solare entro il limite di 500 kW e a partire da un’altra fonte energetica entro il limite di 1 MW. 23 In udienza, il governo slovacco ha spiegato che l’autorizzazione è richiesta sia al produttore che gestisce una centrale di nuova costruzione sia a quello che riprende l’attività di un impianto preesistente, e ha confermato che, senza tale autorizzazione, non si può produrre energia. 24 Nelle mie conclusioni nella causa Regione Emilia-Romagna (C‑653/24, EU:C:2025:966), ho analizzato il quadro normativo applicabile ai piccoli produttori italiani di energia idroelettrica che captano acque pubbliche per produrre energia elettrica. In quel contesto era stata istituita un’ unica procedura di autorizzazione che disciplinava sia la costruzione della centrale sia la sua messa in funzione (v. nota 30 di tali conclusioni). 25 In udienza sono emerse le difficoltà connesse alla nozione di «costruzione» di una nuova centrale, poiché non è chiaro se esista una soglia minima per identificare «una nuova costruzione» quando si realizzano lavori di rinnovo e adattamento di un impianto preesistente. Tali difficoltà si possono e si devono risolvere tenendo conto dell’obiettivo ultimo della norma, che consiste nell’agevolare l’ingresso di un nuovo produttore nel mercato, indipendentemente dalla data di costruzione dell’impianto da lui gestito. 26 Ordinanza di rinvio, punti 40 e 43. 27 Ordinanza di rinvio, punto 40: «l’articolo 8, paragrafo 3, (...) mira a consentire ai piccoli produttori decentrati di accedere più facilmente al mercato dell’energia elettrica, così da garantire un ambiente concorrenziale sul mercato dell’energia elettrica (un numero maggiore di produttori di energia elettrica), decentrare la produzione di energia elettrica (consentendo ai piccoli produttori di accedere al mercato e proteggendoli dal monopolio dei grandi fornitori di energia elettrica) (...) e, far beneficiare i consumatori dei prezzi più bassi dell’energia elettrica derivanti da un ambiente concorrenziale sano nel mercato dell’energia». 28 Ordinanza di rinvio, punto 40, in fine : tale finalità «(...) non potrebbe essere raggiunta in una situazione in cui il legislatore nazionale, da un lato, prevede una specifica procedura di autorizzazione, semplificata, per la piccola produzione decentrata di energia elettrica, ma, dall’altro, priva tali produttori dei vantaggi di cui beneficiano gli altri produttori di energia elettrica che operano sulla base di un regime di autorizzazione più complesso in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2019/944». 29 Il suo paragrafo 4 conferisce alcuni diritti esclusivamente ai «richiedenti» che, dopo aver preso parte alla procedura, si vedono negare l’autorizzazione richiesta. 30 Per contro, come esporrò di seguito, il suo effetto indiretto ben consiste, nell’aumentare il numero di produttori di energia elettrica che operano sul mercato e agevolare, in tal modo, la creazione di un ambiente concorrenziale. 31 Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37). Essa richiedeva soltanto, in generale, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, di tenere conto della «dimensione e impatto potenziale limitati» dei piccoli impianti di generazione nel quadro della procedura di autorizzazione. La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), non conteneva alcuna disposizione destinata ad agevolare l’accesso dei piccoli produttori di energia elettrica al mercato. 32 Come risulta dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE e relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (documento SEC/2003/0161 def., disponibile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0161). Il paragrafo 3 dell’articolo 6 non compariva nella proposta originale della [OSCURATO:PERSONA] (COM/2001/0125 def.). In prima lettura, il Parlamento europeo ha proposto (emendamento 50) l’introduzione di un nuovo paragrafo, ai sensi del quale «[s]mall decentralised and/or embedded generators shall benefit from simplified authorisation procedures» («[l]e centrali di generazione decentrate e/o embedded di piccole dimensioni beneficiano di procedure di autorizzazione semplificate»). L’obiettivo dell’emendamento era quello di «incoraggiare lo sviluppo delle fonti energetiche decentrate, pur riconoscendo l’impatto ambientale e sociale più limitato dei piccoli impianti» (v. la relazione del Parlamento europeo, documento A5-0077/2002, del 1º marzo 2002, disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2002-0077_IT.html ). [OSCURATO:PERSONA] ha accolto tale principio. La disposizione è stata riformulata, conservando «l’obiettivo di giungere a procedure di autorizzazione più rapide per i piccoli impianti di generazione» (documento SEC/2003/161 def.). 33 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2009/72, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché sussistano procedure di autorizzazione specifiche per i piccoli impianti di generazione (...) che tengano conto della loro dimensione e del loro impatto potenziale limitati» (indico in corsivo le modifiche rispetto alla redazione del 2003). Un tentativo di riesaminare l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2003/54 figura nella posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura, il cui emendamento 59 proponeva di imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere affinché «i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate »: v. relazione del Parlamento europeo A6-0191/2008, disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0191_IT.html?redirect ; il corsivo è mio). 34 Tale modifica è dovuta all’emendamento 43 del Parlamento europeo (disponibile all’indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044_IT.html#_section2 ). 35 Nei punti 40, 42 e 44 dell’ordinanza di rinvio, nonché nella formulazione delle due questioni pregiudiziali, il giudice a quo ripete, insistentemente, che i piccoli produttori sono «esclusi» dal diritto alla servitù legale. 36 Dimostrando in tal caso di soddisfare i requisiti più rigorosi previsti in materia di competenza professionale. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato tale aspetto più volte in udienza. 37 Il giudice del rinvio non chiede, pertanto, se sia compatibile con l’articolo 8 della direttiva 2019/944 una norma nazionale che neghi ai piccoli produttori la libera scelta tra le procedure previste nei suoi paragrafi 1 e 3. Alla luce dell’analisi della ratio della disposizione, ritengo che la sua finalità sia quella di offrire ai piccoli produttori una procedura più agile, concepita come alternativa a quella ordinaria. Non credo, invece, che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2019/944 intenda obbligarli ad avvalersi della procedura semplificata, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo legittimo, non abbiano interesse a ricorrervi e preferiscano seguire le vie «ordinarie» di accesso al mercato. 38 In udienza, sia il governo slovacco sia la [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto che la regolamentazione dei diritti che discendono dall’autorizzazione non si trova nell’articolo 8 della direttiva 2019/944. 39 Tutto sembra indicare che la Haluška abbia operato sul mercato dal 2014 e che, per diversi anni, abbia agito come produttore di energia elettrica senza disporre dei diritti di servitù dei quali ha chiesto l’iscrizione nel registro immobiliare nel 2021. 40 Norme che disciplinano, per esempio, il suo libero accesso al sistema di distribuzione e trasmissione, nonché la sua separazione proprietaria rispetto ai gestori dei sistemi di trasmissione per evitare un rischio di discriminazione nella gestione del sistema (articoli 6 e 43), oppure l’accesso del produttore alla clientela mediante la costruzione di «linee dirette» (articolo 7). In assenza di ulteriori precisazioni sul carattere dell’opera che si intende eseguire in virtù della servitù chiesta nella controversia a quo , non è possibile valutare l’eventuale pertinenza di tali disposizioni. 41 [OSCURATO:PERSONA] membri «(...) si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese [elettriche] riguardo ai loro diritti o obblighi» (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/944). 42 La procedura che ha portato all’«autorizzazione» di cui trattasi ( rectius : alla certificazione di adempimento dell’obbligo di comunicazione) si è conclusa il 20 ottobre 2014, in vigenza della direttiva 2009/72. L’articolo 7 di tale direttiva era sostanzialmente equivalente all’attuale articolo 8 della direttiva 2019/944. Per semplificare, continuerò a fare riferimento all’articolo 8 della direttiva 2019/944, benché la norma applicabile ratione temporis fosse l’articolo 7 della direttiva 2009/72. 43 V., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551), punto 47. 44 V., ex multis , sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]‑Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168), punto 54. 45 Citata alla nota 63 delle osservazioni scritte del governo slovacco. 46 Risulta altresì in tale relazione che, «autorizzando l’installazione di linee e impianti della rete elettrica, l’autorità in materia urbanistica prenderà decisioni sulla portata e sulle possibilità di gestione di detta opera» e che «il titolare dell’autorizzazione [è tenuto a] corrispondere al proprietario dell’immobile un’indennità una tantum , ma solo per la superficie che non possa utilizzare a seguito dell’applicazione della servitù legale da parte del titolare dell’autorizzazione». 47 Il governo slovacco cita, in particolare, l’obbligo di fornire determinate informazioni al Ministero dell’Economia o al gestore del sistema di trasmissione, nonché di consentire l’accesso delle persone incaricate di funzioni statali agli edifici in cui si svolge l’attività, di garantire la competenza professionale delle persone che eseguono compiti correlati con detta attività e di provvedere affinché gli impianti soddisfino i requisiti di qualità, sicurezza, tutela della salute sul lavoro e tutela dell’ambiente. 48 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «[i]l requisito relativo alla comparabilità delle situazioni (...) deve esser valutato alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano e, in particolare, alla luce dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione di cui trattasi »: sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) (C‑930/19, EU:C:2021:657), punto 58; il corsivo è mio. Nella presente fattispecie, la distinzione in esame non la istituisce (direttamente) la norma sulla procedura di autorizzazione (articolo 6 della legge sull’energia), bensì quella relativa all’istituzione delle servitù (articolo 11 della medesima legge). La comparabilità delle situazioni deve essere valutata, pertanto, alla luce della finalità stessa di quest’ultima disposizione. 49 Un piccolo produttore potrà beneficiare di una servitù soltanto tramite un contratto con il proprietario del terreno o nell’ambito di un procedimento giudiziario. 50 Osservazioni scritte del governo slovacco, punti da 60 a 63. 51 Tra tali requisiti figurano quelli della necessità e del soddisfacimento dell’interesse pubblico. Ai sensi della disposizione è consentita soltanto l’iscrizione catastale di una servitù legale «nella misura necessaria e nell’interesse pubblico». 52 Secondo tali osservazioni del governo slovacco (punto 64), i produttori che esercitano la propria attività basandosi sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione operano esclusivamente a scopo di lucro e non nell’interesse pubblico, poiché non svolgono una funzione critica per le infrastrutture e la loro produzione non è essenziale per la stabilità della rete. 53 Considerando 6 e articolo 58, lettera d), della direttiva 2019/944. In udienza, il governo slovacco ha infine ammesso che, in effetti, sussisteva un interesse pubblico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 54 Punto 43 dell’ordinanza di rinvio. 55 Punti 2, 39, 44 e 45 dell’ordinanza di rinvio.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris