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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40028/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il ricorso averso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), e dei reati-fine contestati ai capi D), G5),G6), G7),G8), G9), G10), G11).

1.1. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dai giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA] - figlio del capoclan, [OSCURATO:PERSONA] - è un partecipe della associazione mafiosa operante mediante articolazioni in diversi comuni dell'area garganica, e segnatamente, sui territori di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste, attiva dal giugno 2008 epoca successiva alla definizione giudiziaria dell'operazione ISCARO - SABURO, fino all'attualità.

Nel ricostruire l'associazione di cui al capo A), il Tribunale distrettuale ha premesso la confluenza di altri procedimenti, tutti relativi al contesto di criminalità organizzata garganica, nel cui ambito ha operato e opera il sodalizio mafioso in esame.

Ha ricordato che "l'es,,stenza del sodalizio in contestazione non è stato oggetto di precedente riconoscimento giudiziario, per quanto i principali protagonisti della componente di vertice della odierna organizzazione mafiosa abbiano assunto, sul piano storico, un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito d; quel vasto aggregato criminale facente capo alla c.d. mafia garganica, intraprendendo nel corso degli anni un percorso criminale che si è posto in chiara continuità evolutiva con la costituzione e la strutturazione della presente associazione mafiosa" ; che le indagini hanno permesso di fotografare lo stato di sviluppo di una realtà criminale che trova la sua origine storica, ed anche processuale, nell'omicidio, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, di [OSCURATO:PERSONA], considerato evento capostipite di una prima analisi del fenomeno associativo presente nei territori del promontorio del Gargano, sfociato nell'omonimo processo, da cui è conseguita una feroce, inarrestabile lotta ( c.d. faida del Gargano) durata oltre un ventennio tra due gruppi familiari contrapposti ( la famiglia li Bergolis e la famiglia Primosa-Alfieri) che ha dato vita a una lunga serie di fatti di sangue; che è stata individuata una "connessione tra le dinamiche criminali compendiate nel processo Gargano, e quelle oggetto del presente processo poiché il metodo intimidatorio dispiegato dall'odierna associazione mafiosa trova fondamento nella violenza capitalizzata in conseguenza della consumazione di un numero indeterminato di pregressi delitti nella c.d. faida del Gargano o faida di [OSCURATO:PERSONA]Angelo"; che, inizialmente, i [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni indagati, insieme ai fratelli Romito, costituivano un unico aggregato criminale coeso e proteso alla lotta contro i Primosa - Alfieri; che, nell'ambito del 'processo Gargano', il G.U.P. di quel processo aveva riconosciuto l'esistenza di due associazioni per delinquere contrapposte, una delle quali capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], condannando, tra gli altri, anche il padre dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, quella sentenza era stata sconfessata dalla Corte di assise di appello, che assolveva tutti gli imputati non riconoscendo l'esistenza dei fatti associativi, e condannando [OSCURATO:PERSONA] solo per porto illegale di armi.1.1.1.Successivamente, la Corte di Assise di Foggia, nell'ambito dei altro processo, 'cd.

Iscaro - Sabauro', il cui impianto accusatorio prefigurava l'esistenza nei territori garganici di un'associazione di tipo mafioso costituita da un unico aggregato criminale, evoluzione senza soluzione di continuità dell'associazione per delinquere individuata nel processo Gargano, e che vedeva nell'organigramma anche molti degli indagati del presente procedimento, compreso il padre del ricorrente, e i fratelli Romito, ha riconosciuto l'esistenza del sodalizio, condannando, tuttavia, solo i fratelli Bergolis, mentre assolveva, nel giudizio abbreviato da loro scelto, i fratelli Romito dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sul presupposto che, negli anni dal 2001 al 2004, essi avessero agito quali agenti provocatori per avere intessuto rapporti con militari dell'Arma dei Carabinieri del Reparto di Foggia, quali loro confidenti, a discapito dei sodali della famiglia Bergolis.

Tale circostanza, emersa dalla pubblicazione degli atti del processo, pregiudicava irrimediabilmente il rapporto di alleanza tra,ti Bergolis e i Romito.

La resa dei conti aveva inizio nell'estate del 2008, con la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare dei fratelli Bergolis: in tale faida, gli odierni indagati sostenevano la famiglia Romito contro i k Bergolis.

Il legame degli indagati con la famiglia Romito è attestata anche in tempi recenti ( 2017 - 2018), e la stessa sentenza della Corte di Assise di Foggia, emessa, nell'ambito del processo Iscaro - Saburo, nei confronti degli altri coimputati, ha attestato che i Romito "non possono certamente dirsi estranei a quell'associazione ...Si consideri per tutte il ruolo di promotore che gli stessi hanno avuto nell'organizzare l'incontro [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione ancora una volta del loto inserimento nel quadro associativo con un ruolo certamente non marginale."

1.2. Quanto al ruolo di partecipe del sodalizio del ricorrente, si legge della "stabile messa disposizione del sodalizio mediante una costante pratica intimidatoria che ha agevolato il percorso di infiltrazione del sodalizio nei settori economico produttivi e, in particolare, nel comparto ittico"(pg. 43).

Si è attribuito anche rilievo alla discendenza del ricorrente, circostanza che porta l'indagato a essere automaticamente riconosciuto come appartenente al sodalizio dagli altri componenti apicali del clan che è "cementato dal familismo mafioso", essendosi registrata una intersecazione dei legami familiari con quelli criminali. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto figura di rilievo nella dimostrazione della capacità dell'associazione di ottenere, con la forza di intimidazione del vincolo associativo, il controllo di importanti attività economiche nel territorio di competenza, in particolare, quella del commercio ittico.

Lombardi, infatti, gestisce di fatto la società [OSCURATO:SOCIETA] soc.coop - formalmente intestata a un soggetto incensurato, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. e altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituiscono gli strumenti attraverso cui la consorteria controlla tale importante settore economico a Manfreconia.

In tale ambito, il ricorrente è stato protagonista delle condotte estorsive contestate ai capi G5,G6,G8,G9,G10,G11, e della rapina di cui al capo G7, propedeutica alla vicenda di cui al capo G8, oltre che, come detto, della fittizia intestazione della società [OSCURATO:SOCIETA].

1.3. Questi i fatti contestati nei reati -fine:1.3.1.

Capi G5) G6, G7, G8: Per quanto riferito dalla vittima del reato sub G5), ( Colletta) ed emerso dall'attività captativa, [OSCURATO:PERSONA], dopo l'iniziale investimento portato a termine costringendo con minacce [OSCURATO:PERSONA] a cedere alla neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., l'attività commerciale svolta dalla sua famiglia, denominata [OSCURATO:SOCIETA]. - in tal modo, avvalendosi di una società formalmente legale, attraverso una diffusa azione intimidatoria - ha portato avanti una strategia criminale, fatta di intimidazioni e violenze, che ha consentito alla associazione di acquisire il monopolio della commercializzazione dei frutti di mare nel comparto territoriale di Manfredonia.

In tale ottica, si inquadrano anche le condotte il cui ai capi G6,G7,G8, volte a imporre alla famiglia Lanzone una collaborazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA], costringendoli ad accettare condizioni economiche ben definite ed esclusive nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop, così impedendo ai Lanzone la libera e vantaggiosa commercializzazione dei cannolicchi; a farne le spese, al culmine dell'escalation ìntimidatoria, anche un pescatore, [OSCURATO:PERSONA], vittima di una brutale aggressione attuata proprio dall'indagato - per avere cercato di mantenere un rapporto pluriennale con i Lanzone - a seguito della quale gli venne sottratto tutto il pescato che stava cercando di acquistare dai Lanzone, poi accettando, a seguito di tali violenze e minacce, poste in atto in pieno giorno e alla presenza di altri pescatori, affinchè fosse chiaramente percepita l'ostentata volontà di incutere timore nella collettività, di abbandonare il rapporto con i Lanzone, rinunciando del tutto all'acquisto dei cannolicchi dai pescatori di Manfredonia.

1.3.2. Capo G9: riguarda altra condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una stazione di servizio di erogazione di carburanti, chiusa da tempo, finalizzata a evitare la riapertura, affinchè la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. ubicata di fianco, e sprovvista di una propria area di carico e scarico del pescato, potesse continuare a utilizzare il piazzale del Fusilli.

A seguito della resistenza opposta da quest'ultimo, pur dopo velate minacce da parte del Lombardi, il Fusilli subiva un devastante incendio della impresa sita in Manfredonia, che irdusse a più miti consigli la vittima.

Le intercettazioni telefoniche danno conto delle confidenze della vittima con amici e conoscenti, all'indomani dell'accaduto, della consapevolezza del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia una emanazione della associazione mafiosa, e che le minacce del Lombardi siano espressione di fare tipicamente mafioso.

1.3.3. Capo G10: in tal caso è emerso dalle intercettazioni che altro imprenditore ittico di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA], aveva subito - a seguito di minacce esplicite con le quali gli veniva prospettato l'incendio delle sue proprietà - la imposizione della collaborazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. in rapporto di esclusiva e a condizioni economiche predefinite, essendogli stato imposto di approvvigionarsi direttamente e esclusivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] ssoc.coop., anziché rivolgersi ai pescatori.

1.3.4. Capo G11: riguarda ulteriori condotte estorsive contestate al Lombardi, consistenti nell'avere imposto al pescatore di frutti di mare, [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione di un suo collaboratore con persona di fiducia del Lombardi, a condizioni economiche sfavorevoli.1.4.

Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha riconosciuto, in assenza di segni di rescissione del legame associativo, capaci di superare la presunzione relativa di legge correlata ai titoli di reato, il pericolo concreto e attuale di reiterazione, avendo ravvisato nelle condotte concretizzatesi nei delitti -scopo l'estrinsecazione, sia sul piano modale che su quello funzionale ( anche alla stregua dell'art. 416bis.1 cod. pen.), del programma delinquenziale associativo volto ad acquisire il predominio economico del porto di Manfredonia; ha sottolineato come l'indagato - per la intrinseca gravità delle condotte, per la disponibilità offerta al sodalizio a rendere il suo contributo alla consumazione di numerosissimi, oltre che gravi, delitti scopo - è portatore di elevata pericolosità, manifestatasi per un lungo arco temporale a dimostrazione di una scelta di vita consolidata oltre che confermata da recenti episodi relativi alla organizzazione della latitanza del padre nel 2018, e alla partecipazione del battesimo - summit volto alla supplenza, nell'aprile 2019, non fronteggiabile con misure alternative alla detenzione intramuraria.

Da qui la inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che svolge sette motivi. 2.1 Con il primo, denuncia falsa applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo A).

Si censura la patente illogicità e la contraddittorietà della affermazione dell'esistenza di una associazione di stampo mafioso invocando, prima, una c.d. mafia garganica, pur in assenza del riconoscimento giudiziario di un aggregato criminale esteso e radicato sul corrispondente territorio geografico, e poi affermando l'autonomia della neoformazione, quale unità disgiunta e separata da qualsiasi altra struttura configurabile alla stregua di "casa madre", in uno alla derivazione dei suoi esponenti di vertice dalla predetta mafia garganica.

Si sostiene che, dagli elementi evidenziati neLordinanza impugnata, l'associazione in esame può essere fatta risalire, non al 2008, ma ad epoca più recente e cioè al 2017, non potendosi ricollegarla ad organismi preesistenti e dovendosi fondare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi esclusivamente sull'analisi dei fatti e delle condotte direttamente contestate nel presente procedimento, che, per la eterogeneità dei territori e dei soggetti coinvolti, non consentono di cogliere un'unica strategia criminale volta all'attuazione del programma criminoso unitario dell'associazione; del resto, manca un unico capo, una cassa comune, una gerarchia tra i protagonisti, una distribuzione degli utili, risentendo l'analisi del profilo indiziario in merito al delitto associativo dell'originario erro-e di impostazione che individua un aggregato criminale unico operante nei territori predetti, sebbene i fatti contestati appaiano molto diversi e scollegati tra loro.

Né assumono valenza oggettiva i riscontri costituiti dalle propalazioni del collaboratore Della Malva, che si limita a riferire di avere fatto parte della associazione mafiosa Romito - Lombardi - Ricucci contribuendo alla contrapposizione con i [OSCURATO:PERSONA] e all'agevolazione della latitanza di un esponente di Mattinata, senza mai rivelare i traffici condivisi dalle varie articolazioni, l'esistenza di un organismo deliberativo unico di cui facessero parte le varie articolazioni, la modalità di divisione degli utili, e quant'altro utile a dimostrare la reale esistenza di un organismo associativo unico e sovranazionale.

Allo stesso modo, non può darsi rilievo indiziario né al familismo mafioso tra i sodali , quando esso è il risultato di rapporti di parentela tra gli indagati, né allo schema degli invitati al battesimo del figlio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di normali frequentazioni parentali e di ordinarie espressioni della vita sociale.

Neppure è emerso alcun collegamento dell'odierno indagato con l'assistenza alla latitanza di soggetti di Mattinata e Vieste, egli operando in altro territorio, e cioè, a Manfredonia; lo stesso è a dirsi per l'assistenza ai detenuti, che ha riguardo a soggetti di Mattinata, con contributi occasionali, estranei a logiche di gruppo, né dai singoli episodi estorsivi è possibile apprezzare una strategia di gruppo, giacchè si tratta di azioni per scopi personali e particolari, estranei agli interessi dell'organizzazione.

Manca, in sintesi, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il riconoscimento di una relazione tra singole azioni criminose, a cui pure è connaturato l'agire violento, e gli interessi del gruppo, così come non è ravvisabile la fama dell'entità associativa, venendo in rilievo il carisma individuale del singolo.

Si dubita che sussista una vera forza di intimidazione promanante dall'associazione e che trascende la forza dei singoli.

2.2. Analoghi vizi della motivazione vengono denunciati con riguardo al ravvisato quadro gravemente indiziario della partecipazione del ricorrente al sodalizio, avendo il Tribunale eluso le doglianze difensive, relative all'assenza di concreti indici fattuali della stabile e piena partecipazione del ricorrente all'associazione, rimessa ai rarefatti rapporti di parentela, all'essere a capo della soc. [OSCURATO:SOCIETA], intesa assiomaticamente come impresa mafiosa, non potendosi desumere la partecipazione a un sodalizio mafioso neppure dalla sola commissione di singoli reati, commessi nell'ambito dell'attività lavorativa, con metodo mafioso, nessuno dei reati contestati rivelando l'esistenza del patto mafioso fra il Lombardi e l'associazione, del tutto generiche rivelandosi anche le propalazioni del collaboratore Della Malva a carico del Lombardi.

2.3. Con il terzo motivo vengono dedotti falsa applicazione degli artt. 512 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen e vizi della motivazione con riguardo ai delitti scopo di cui ai capo D) e G5).

Si contesta all'ordinanza di avere desunto la titolarità della società Marittic:a dall'essere il Lombardi l'amministratore in luogo dell'apparente [OSCURATO:PERSONA], e non come avrebbe dovuto logicamente essere - dall'essere il titolare di tutte le quote societa le, in luogo di tutti gli apparenti soci lavoratori.

Né considera l'ordinanza che la socia maggioritaria della [OSCURATO:SOCIETA] è la moglie del Coccia, [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spiega il conferimento dell'amministrazione della società al coniuge, e non per il legame di quest'ultimo con l'indagato; smentite documentalmente sarebbero anche le dichiarazioni della persona offesa, Colletta, così come la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] non fosse decotta, al momento della creazione della nuova società e del fitto di ramo d'azienda; e' evidente la illogicità di una tesi che sostiene l'estorsione per ottenere la cessione delle quote minoritarie di una società in pessime condizioni economiche.

2.4. Con il quarto motivo si contesta la manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati rubricati sub G6, G7, G8, G10, G11, anche per omessa riqualificazione degli stessi ai sensi degli artt. 393 ( capo G6), e 513 bis cod. pen.( capi G7, G8, G10) , eventualmente in concorso con il reato di cui all'art. 610 cod.pen. piuttosto che di quello di estorsione.

2.5. Anche il quinto motivo lamenta vizi della motivazione con riguardo al profilo indiziario del delitto di estorsione rubricato al capo G11, da inquadrarsi quale violenza privata.

2.6. Manifesta illogicità della motivazione è denunciata con il sesto motivo che attiene al delitto di cui al capo G9, essendo statAdocumentalmente dimostrato\ la decadenza dalla concessione e la successiva rinuncia al ricorso amministrativo proposto avverso detta decadenza.

2.7. Con l'ultimo motivo è attinto il giudizio relativo alle esigenze cautela ri, sostenendosi che, in ragione del tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., impone di ritenere superate le presunzioni legali declinate nella predetta disposizione di legge , con riferimento alle associazioni mafiose non storiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Infruttuoso il tentativo difensivo di scardinare l'ordinanza impugnata con riguardo al vaglio del contesto associativo delineato al capo A, dal momento che il provvedimento impugnato contiene una lunga esposizione degli elementi su cui si fonda la gravità indiziaria del reato di associazione di stampo mafioso, non senza svolgere un puntuale scrutinio dei numerosi e particolarmente gravi reati scopo del gruppo, anch'essi significativamente indicativi, sul piano probatorio, dell'esistenza dell'associazione mafiosa di cui alla contestazione provvisoria.

1.1. Giova, quindi, ricordare che La Corte di legittimità ha chiarito che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo»(Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv, 280747 -01.) Più in generale, è preclusa in sede di legittimità « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito>»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628 -01).Specificamente, sulle misure cautela ri, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione dei provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601 -01).

In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofiladica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) che <<concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 -01, in motivazione).

1.2. Ciò detto, si osserva, in estrema sintesi, che il Tribunale ha dato conto dell'evoluzione storica del fenomeno associativo in esame, quale neo formazione che ha mutuato il metodo dell'aggregazione mafiosa di origine ( oggetto di accertamento giudiziale nell'ambito del processo s.d.

Iscauro-Sabauro) in un contesto sensibile al condizionamento mafioso; ha posto in rilievo come il nuovo sodalizio criminale, pur derivante dalla associazione storicamente imperante in area garganica, si connoti per autonomia sia strutturale che funzionale, e risulti, quindi, disgiunta da qualsiasi entità riconoscibile come "casa madre"; in tal senso, l'associazione in esame non è qualificabile quale mafia storica, pur essendosi "manifestata in forme tali ( forza di intimidazione ed avvalimento del metodo) da poter essere oggetto di un'attività interpretativa di assimilazione alla mafia che storicamente affligge il territorio garganico".

In realtà, le indagini hanno fatto registrare la compresenza di due mafie ( la storica e la neofita) sullo stesso territorio, giacche condividono lo stesso contesto ambientale di riferimento; in specie, il sodalizio in esame, retto dall'asse Lombardi/Ricucci, è organizzato su quattro articolazioni territoriali, è fondato su un forte vincolo familistico, dedito in primis al narcotraffico e alle estorsioni, ma anche ai danneggiamenti, agli incendi, alla detenzione di armi ed esplosivi, al reirnpiego di proventi illeciti in attività commerciali, al riciclaggio, alle fittizie intestazioni e alle truffe ai danni dell'U.E. fino all'inquinamento del tessuto economico sociale di riferimento, attraverso il condizionamento di imprese già operanti sul mercato ittico e nel settore agro-silvatico. 1.3.

Con riguardo agli indicatori del grado di impatto oppressivo sull'ambiente circostante che il gruppo organizzato è riuscito a conseguire, il Tribunale ha riportato i contenuti salienti delle numerose e significative captazioni nonché la denuncia di alcune vittime, a testimonianza della effettività della capacità intimidatrice del sodalizio e dell'altrettanto conclamata condizione di assoggettamento e di omertà della comunità territoriale di riferimento.

In sintesi, si legge nell'ordinanza, a pg. 51 e ss: "In sostanza il sodalizio in esame è teso a realizzare le poliedriche attività delittuose avvalendosi della condizione di assoggettamento e omertà, esprimendo, tanto internamente al gruppo quanto all'esterno una decisa quanto insinuante forza di intimidazione derivante dalla efficienza, consistenza e indecifrabilità della struttura organizzativa, spesso saggiata attraverso preliminari azioni dimostrative le quali consentono poi di continuare nell'esercizio di soprusi e violenze in un clima di apparente normalità di rapporti.

La consorteria, attraverso l'intimidazione sistematica e spesso attraverso l'azione armata, è, pertanto, in grado di creare una situazione di assoggettamento e di omertà che rende se non impossibili, altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato", evidenziandosi come " I prevenuti, infatti, si ponevano in modo esplicito ( e come tali venivano percepiti dalle vittime) come gli esponenti di un gruppo criminale riconducibile a una più vasta organizzazione mafiosa che esercitava il controllo del territorio".

Si è poi sottolineato "il fatto che teatro delle attività estorsive erano, di norma, parti del territorio foggiano su cui, come già detto, era storicamente consolidato un ruolo egemonico di natura associativa", tanto che "le minacce esplicite sono ridotte ai minimi termini e tutto procede sulla base di collaudati automatismi in base ai quali gli affiliati, forti della fama criminale promanante dal vincolo associativo, devono semplicemente "chiedere per ottenere", ben sapendo che il destinatario, in questo caso gli imprenditori della zona, "a loro" non avrebbero potuto mai dire di "no" senza con ciò mettere in serio pericolo la sicurezza della persona, dei congiunti e dell'intera realtà aziendale".

E che fosse chiara la percezione dell'estrema pericolosità degli interlocutori da parte delle vittime, derivante dalla fama criminale dei primi, direttamente riconducibile al legame esistente tra gli associati e i loro referenti al vertice dell'organizzazione mafiosa, lo si evince dalle parole, o, alternativamente, dal silenzio omertoso; delle vittime dei fatti estorsivi ( Lanzone, Fusilli, Colletta, Valandino),i1 cui atteggiamento - sottolinea l'ordinanza - testimonia "l'affermazione del modello dell'estorsione ambientale, in cui il pizzo è diventato il riconoscimento di una tassa di sovranità e la protezione mafiosa una dei servizi erogati da una organizzazione criminale che opera con la logica del network e che gestisce potere acquisendo consenso".

1.4. Specificamente, è stata posta in luce, a proposito della posizione del Lombardi, la dimostrata capacità di penetrazione nel redditizio settore del commercio ittico di Manfredonia, "laddove l'associazione ha dimostrato ampiamente la propria capacità di esercitare un controllo capillare, favorito dalla pluriennale mancanza di regolamentazione pubblica del settore", imponendosi attraverso due società di gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio del pescato: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., che hanno consentito all'associazione di riciclare i proventi del narcotraffico e di altre attività delittuose, avendo dimostrato la capacità del neofito sodalizio di "associare ad un modello di mafia violenta ...un più evoluto schema operativo di mafia degli affari, attraverso la remuneratività delle imprese collettive del sodalizio ottenuta grazie ad un regime monopolistico imposto autoritativamente"( pg. 54).

1.5. Dopo avere sottolineato come, oltre al mare, il sodalizio abbia volto lo sguardo anche verso terra, per sfruttare attività agricole e pastorali, costituendo imprese agricole ad hoc per conseguire finanziamenti pubblici e occupando violentemente terreni e immobili, imponendo sempre con metodo intimidatorio l'assunzione di lavoratori vicini al clan onde conseguire benefici previdenziali, dimostrando anche la capacità di infiltrazione elettorale in occasione delle consultazioni di maggio 2019, i Giudici distrettuali, hanno, in conclusione, osservato come, per quanto emerso dalle indagini, la neo aggregazione si presenta come naturale derivazione dalla mafia garganica - sia attraverso i suoi esponenti di vertice, che vi militavano e da cui il gruppo ha mutuato il metodo e l'impostazione, sia per la condivisione del medesimo territorio storicamente controllato da quella - che, in assenza di effettivi indicatori del mantenimento di un legame strutturale e funzionale, ha, tuttavia, dimostrato la propria, autonoma, capacità di controllo del territorio avvalendosi, da anni, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dall'assoggettamento e omertà che ne derivano.

Si tratta, dunque, di un sodalizio in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale, in concreto, promana sia dalla diffusa consapevolezza del collegamento soggettivo di alcuni esponenti di vertice con l'associazione storicamente operante sul medesimo territorio, sia dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc.

Agostino e altri, Rv. 264623; nello stesso senso, Sez. 1, n. 55359, P.G. in proc.

Pesce e altri, cit., Rv. 269040).

1.6. Alla stregua di tali coordinate valutative, è pienamente condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale distrettuale che, nel caso di specie, ha ritenuto di poter individuare i connotati distintivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, sussumendo correttamente la vicenda in esame nel paradigma dell'art. 416 bis cod. pen., ponendo in luce: - l'uso interno e la rappresentazione esterna della metodologia mafiosa; - il modulo organizzativo adoperato (distinzione di ruoli, imposizione di rigide regole interne, rispetto delle gerarchie); -l'oggettiva forza intimidatrice sprigionata dal sodalizio sul territorio e la indiscussa percezione della pericolosità degli interlocutori da parte delle vittime.

1.7. Lo scrutinio condotto dal Tribunale del riesame è coerente con gli orientamenti giurisprudenziali che hanno da tempo chiarito che il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d.

"mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120), giacchè la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Rv. 270442 - 01).

In effetti, si è efficacemente osservato come " nella realtà fenomenica, a fronte della teorica molteplicità di manifestazioni di criminalità organizzata, di fatto le possibili diversità tendono a risolversi nella seguente alternativa: il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa; ovvero, può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre....

Nel primo caso, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: così, è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza.

D'altro canto, è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione "si avvalgono", con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, che il metodo mafioso debba essersi manifestato all'esterno, producendo nell'ambiente circostante, in termini di causa ed effetto, la condizione di assoggettamento ed omertà, capace di costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminos .( Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270289 ), pur caratterizzandosi, la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà" (Sez. 2 n. 10255 del 29/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278745 - 02).

1.8. Nessuna contraddizione, dunque, è ravvisabile, nell'impostazione argomentativa della ordinanza impugnata: non v'è alcuna incongruenza logica nell'affermare che alcuni esponenti di vertice della neo -formazione abbiano posto a disposizione del gruppo l'esperienza maturata in un radicato contesto criminale di tipo mafioso, dando vita a un'originale impresa criminale che, pur risultando la "naturale" promanazione di quest'ultimo, non mutuandone struttura e organigramma, non si pone con esso in continuità.

Ciò che non impedisce alla nuova associazione di operare con analoghe dinamiche criminali e capacità di penetrazione nel tessuto socio- economico del medesimo territorio garganico, che registra la compreseriza di entrambe le realtà criminali.

2. Neppure è fondato il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta la sussistenza di gravi indizi della sua partecipazione al sodalizio sub A).

Anche sotto tale profilo, invece, la sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive, avendo fatto buon governo della regula iuris affermata - fin dall'arresto delle [OSCURATO:PERSONA] r - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo noto che, secondo l'accreditato indirizzo ermeneutico (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (clep. 20/09/2005 )Mannino, Rv. 231670 - 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

E' noto, inoltre, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205 - 01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 27418001).

2.1. Nel caso di specie, con ampia motivazione, che ha puntualmente richiamato le fonti di prova, costituite in particolare dal tenore di una serie di conversazioni intercettate, il Tribunale ha individuato il contributo offerto stabilmente dall'indagato all'organizzazione mafiosa, traendolo da significativi elementi fattuali, costituiti: - dai suoi rapporti di parentela, certamente non definibili "rarefatti": l'indagato è riconosciuto come membro dell'organizzazione mafiosa anche perché figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA] (pag. 64); intrattiene rapporti con altri affiliati in luogo del padre del:enuto, di cui ha anche tentato di organizzare la latitanza; e, d'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] è l'unica persona a lui sovraordinata, tanto che, in occasione di contrasti culminati nell'incendio di una autovettura, la vittima decide di chiedere l'intercessione del genitore (pag. 65); - dai rapporti di lavoro con altri affiliati al medesimo gruppo, come in occasione del battesimo -summit di [OSCURATO:PERSONA], ultimogenito di Matteo, in cui era presente tutto l'organigramma del clan; - dalla circostanza, testimoniata dalle intercettazioni, che il Lombardi, a dispetto del ruolo formale di mero magazziniere, gestisce da dominus indiscusso l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., di cui è l'amministratore di fatto, tanto da essere percepito come tale anche da membri dell'istituzioni pubbliche locali (cfr. le conversazioni, riportate a pg. 59 e ss. dell'ordinanza). - dalle modalità, acclarate, con le quale egli - servendosi di un prestanome incensurato, [OSCURATO:PERSONA], a cui è stata conferita l'amministrazione formale della società [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. - ha portato l'impresa mafiosa a penetrare all'interno del Porto di Manfredonia, a coronamento di una costante azione rivolta ad acquisire un ruolo di monopolio nel commercio del pesce nel Porto di Manfredonia.

Nel provvedimento sono riportate numerose conversazioni che attestano la strategia del gruppo mafioso volta alla monopolizzazione del mercato del pescato nel porto (pag. 66), azione perseguita influenzando il prezzo dei prodotti ittici (pag. 67), e gestendo anche il mercato delle confezioni di polistirolo (pag. 68).- dalle modalità commissive, e dal ruolo primario svolto dal Lombardi nei numerosi reati scopo del gruppo mafioso, dalla cui commissione, come è noto, possono trarsi indici inequivocabili della partecipazione all'organizzazione mafiosa.

La motivazione del provvedimento impugnato contiene dunque una ampia e specifica illustrazione delle ragioni che consentono di ravvisare la sussistenza del vincolo associativo fra l'indagato e l'organizzazione, legame instaurato nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di vantaggio dell'organizzazione stessa, che concretizzano l'apporto del singolo al sodalizio mafioso.

3. In ordine al terzo motivo, quanto al reato di cui al capo D), è indiscussa la fittizietà della amministrazione formale dell'impresa, conferita ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto incensurato; è altrettanto chiaro il ruolo primario svolto, invece, di fatto da [OSCURATO:PERSONA], per come inequivocabilmente emerge dal tenore delle conversazioni intercettate ( pag. 60), oltre che dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA].

Da inequivoci dati investigativi - "la realtà differisce dalla forma, ma è di tale evidenza da essere percepita per qual iè perfino dalle istituzioni "(pg.59) - il Tribunale della cautela ha tratto, del tutto ragionevolmente, il convincimento che la formale amministrazione del Coccia costituisca un significativo indizio della fittizietà della stessa formale titolarità dell'impresa in capo ai tre soci della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come riportato a pg. 61), questi ultimi risultando del tutto spogliati di qualsivoglia potere gestorio, surclassati dal dominante ed egemonico attivismo del Lombardi che ne è il vero dominus.

Il quadro indiziario che ne risulta è gravemente orientato, dunque, nel senso contestato dall'Accusa, giacchè la fittizietà dell' operazione imprenditoriale - intestazione formale della società a tre soci (evidentemente considerati delle teste di legno) e conferimento dell'amministrazione formale, oltre che della concessione demaniale necessaria per Io svolgimento dell'attività di impresa, in capo a uno di essi, l'incensurato [OSCURATO:PERSONA] - è chiaramente finalizzata, attraverso una pluralità di condotte univocamente orientate, alla creazione di una situazione di apparenza, idonea a celare la effettiva titolarità delle utilità, conseguite dal Lombardi per conto e nell'interesse dell' impresa mafiosa, e sintomatica dell'intento di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, a cui il Lombardi stesso è esposto alla luce della pericolosità sociale connessa alla sua caratura criminale, e di riciclaggio di risorse acquisite illecitamente, come attestato dallo scarto tra i redditi ufficiali del Lombardi e l'impegno di spesa sostenuto per acquisire la [OSCURATO:SOCIETA].

E' vero infatti, come si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della integrazione del delitto in questione, è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655).

Tuttavia, tale orientamento non risulta pertinentemente evocato nel caso di specie, in cui, per quanto emerge dalla stessa contestazione contenuta nel capo D), e ritenuto nell'ordinanza impugnata (pg. 61 e ss.), è proprio la stessa titolarità formale - certamente per quanto attiene alla quota facente capo al socio [OSCURATO:PERSONA] - e non solo la amministrazione della cooperativa, ad essere stata fittiziamente attribuita a un incensurato prestanome del Lombardi.

Ciò che rende del tutto ingiustificata la doglianza difensiva.

3.1. Quanto al reato di cui al capo G5), è sufficiente ricordare che, nell'ordinanza, è riportato il tenore delle dichiarazioni della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato chiaramente che la cessione dell'impresa di cui anch'egli era titolare è avvenuta perché "... dietro a [OSCURATO:PERSONA] e alla sua capacità di incutere timore c'è la rinomata fama e caratura criminale del padre [OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti che gli girano attorno".

I risultati di una successiva intercettazione nella quale è captato il dialogo nel quale Colletta riferisce tutti i particolari della denuncia appena sporta, ne dimostrano, senza dubbio, la piena credibilità e sconfessano platealmente la tesi difensiva incentrata sulla supposta condizione fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] al momento della cessione, tesi già confutata nell'ordinanza impugnata (pg. 63). . 4.Manifestamente infondate anche le deduzioni svolte nel quarto motivo.

Non ha alcun fondamento l'assunto difensivo finalizzato alla riqualificazione del fatto sub G6) nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., risultando, piuttosto, la decisione impugnata è allineata all'orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che sussista la possibilità, in astratto, per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021,Rv. 280815 -01).

Condizione niente affatto ravvisabile nella fattispecie in esame, che ha visto la brutale aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio di questi, descritta ampiamente nel provvedimento impugnato( pg. 73), e rubricata al capo G8, risultando oggettivamente oscura la possibile esistenza di un contratto di "fornitura in esclusiva" per il cui adempimento l'indagato, o la sua impresa, avrebbe potuto, alternativamente all'uso della violenza, adire il giudice.

La violenza attJata invece ai danni dei Valendino lascia chiaramente intendere che non è intervenuto alcun legittimo accordo tra i pescatori e l'impresa dell'indagato per l'acquisto in blocco di tutto il prodotto pescato, essendosi soltanto registrata una ingerenza criminale nel mercato ittico locale.

4.1. Analogamente destituito di pregio è il generico assunto circa la possibile riconduzione delle vicende di cui ai capi G7), G8), G10) alla fattispecie ex art. 513 bis cod. pen., ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità, con riguardo, in particolare, al rapporto tra il reato di cui all'art. 513 bis c.p. e quello di estorsione, con argomenti pienamente estensibili anche al delitto di rapina (G7), ha chiarito che si tratta di reati rientranti in una diversa collocazione sistematica, che offendono beni giuridici diversi, incidendo l'estorsione sul patrimonio del soggetto passivo con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640).

Da tanto, consegue che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, potrà aversi il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946).

La diversità delle fattispecie in questione si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di contro il patrimonio nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.

D'altro canto, nella sola estorsione, e nella rapina, si ritrova l'elemento di fattispecie dell'ottenimento del profitto ingiusto ( Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Rv. 268640).

Ove, quindi, le condotte di cui all'art. 629 cod. pen. siano poste in essere al fine di impedire il libero dispiegamento di un'attività commerciale o di servizi, le fattispecie in esame possono concorrere.

Ciò che è riscontrabile nelle condotte ricostruite dal provvedimento di riesame, poiché poste in essere ai danni della persona e del patrimonio della stessa, mentre il reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia protegge un bene giuridico differente, costituito dal principio della libera concorrenza nel mercato.

5. In relazione al quinto motivo, l'ordinanza impugnata è conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno(Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020,Rv. 278998; Sez. 2, n. 39722 del 12/07/2018,Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017,Rv. 269364).

Nel caso di specie - che ha ad oggetto una vicenda che si inquadra nel dominio degli specchi d'acqua destinati, nel Golfo di Manfredonia, alla pesca subacquea ( capo G11), in cui l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] "rientra nell'orbita di controllo della consorteria mafiosa sulle attività ittiche tutte della darsena sipontina" ( pg. 75) - la compromissione dell'autonomia contrattuale della vittima, [OSCURATO:PERSONA], costretto ad assumere una persona non scelta ma imposta dal Lombardi, senza la possibilità di valutarne le qualità personali, con vantaggio patrimoniale di quest'ultima, emerge in modo auto-evidente dai risultati delle captazioni (pag. 76), e smentisce senza meno la tesi dell'intervento pacificatore del Lombardi, laddove - come si sottolinea nell'ordinanza - la mancata denuncia da parte del [OSCURATO:PERSONA] ("un recalcitrante che, sconfortato, commenta al tele ffono, ma, richiamato all'ordine, piega il capo"), l'atteggiamento omertoso mantenuto a fronte della prepotenza del Lombardi costituisce ulteriore elemento di conforto della mafiosità del sodalizio operante a Manfredonia.

6. E' manifestamente infondato anche il sesto motivo che mette in discussione la gravità indiziaria del delitto contestato al capo G9).

L'ordinanza, invero, contiene un'ampia illustrazione di tale profilo, quale si evince, in particolare, da una conversazione intercettata, in cui la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], parla apertamente con il suo interlocutore della minaccia ricevuta da Lombardi ( "poi ha fatto la minaccia velata"), affinchè ritirasse la denuncia, chiarendo, nel corso del dialogo captato, di avere denunciato la costruzione di un'opera abusiva da parte dell'impresa dell'indagato sul piazzale di sua proprietà, proprio per timore che detta opera potesse incidere sul rinnovo della concessione, provocando le rimostranze del Lombardi e dando il via a un percorso che lo ha condotto a subire un incendio doloso (: "E' quello il problema, che dovevo riaprire e davo fastidio a quelli di fianco ..."...."L'estorsione è se non mi dai í soldi ti brucio la macchina, ok, a me non è stata fatta l'estorsione, hanno bruciato direttamente l'azienda... .devo andare via perché il pezzo di terra serve a loro, capito?, e me l'hanno fatto capire in un unico modo, bruciandomi il benzinaio.. perché purtroppo mi è capitato il mafioso di fianco..,è mafia garganica proprio..., tu sei solo, quelli hanno la struttura dietro, quindi io da qua devo sparire, capito?" pg. 82).

Risulta inoltre scrutinato il profilo della controversia amministrativa concernente il rinnovo della concessione demaniale della vittima: come si legge nell'ordinanza, l'esito della stessa non era pronosticabile all'epoca della vicenda estorsiva, e comunque sarebbe stata" fonte di insidie avuto riguardo alle mire espansionistiche, sotto il profilo territoriale, da esso avute sulla citata arealpag. 85)

7. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato.

Omette il ricorrente di misurarsi con la pertinente e ampia motivazione offerta sul punto dall'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale del riesame ha illustrato una pluralità di dati fattuali da cui ha desunto che le presunzioni di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non possono dirsi superate con riferimento ad un indagato che ha tenuto una pluralità di condotte mafiose, violente e minacciose, nell'ambito di una consorteria radicata da tanti anni nell'area del Gargano, dalla perdurante operatività.

7.1. Premessa la esistenza di concreti elementi significativi della operatività del sodalizio fino al 2019, ( nota ROS del 09/01/2020, richiamata a pg. 91), l'ordinanza impugnata ha sottolineato l'intrinseco significato della piena partecipazione al sodalizio da parte del Lombardi, considerato "pietra d'angolo nel contesto delinquenziale di riferimento", per essere la personificazione dell'impresa mafiosa [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. , nonché per il contributo offerto alla consumazione di gravissimi reati - scopo dell'associazione, costituenti la "totale estrinsecazione , tanto sul piano modale che su quello funzionale(anche alla stregua dell'art. 416bis.1 cod. pen.) del programma delinquenziale associativo volto ad acquisire il predominio economico del porto di Manfredonia.

Inoltre, è stato posto in luce come la pericolosità sociale dell'indagato si sia dimostrata per un ampio arco temporale "a dimostrazione di una scelta di vita consolidata e senza dubbio ulteriormente dimostrata da due recenti episodi che la proiettano a ogni piè sospinto nel futuro": il riferimento è alla copertura della latitanza del padre nel 2018, e alla supplenza, nel tirare le fila del sodalizio in occasione del battesimo- summit dell'aprile 2019.

7.2. Cosicchè può prescindersi, nell'analisi del profilo in esame, dalla circostanza che venga, o meno, in rilievo una associazione riconducibile alle cc.dd.

"mafie storiche", e quindi dall'indirizzo giurisprudenziale evocato dal ricorrente, secondo cui, in tema di custod a cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità - in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati - ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270626; conf.

Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019,Rv. 276905 -01). 7.2.1..

Nel caso di specie, infatti, l'ordinanza ha dato conto, con pertinenti richiami fattuali e nel rispetto di condivise coordinate ermeneutiche, dell'assenza di segni univoci - neppure rappresentati dall'indagato - di disgregazione della consorteria e di rescissione del vincolo di partecipazione del Lombardi, "che è difficilmente anche soltanto ipotizzabile" ( pg. 93), o di allontanamento dal territorio soggetto al controllo dell'associazione mafiosa, onde ritenere attenuate o finanche esaurite le esigenze cautelari nei suoi confronti ravvisate, ed ha rimarcato come recenti interventi in favore e in supplenza del padre siano dimostrativi della attuale sussistenza della sua pericolosità sociale.

8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il ricorso averso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), e dei reati-fine contestati ai capi D), G5),G6), G7),G8), G9), G10), G11). 1.1. Secondo l'impostazione accusatoria, accolta dai giudici della cautela, [OSCURATO:PERSONA] - figlio del capoclan, [OSCURATO:PERSONA] - è un partecipe della associazione mafiosa operante mediante articolazioni in diversi comuni dell'area garganica, e segnatamente, sui territori di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Mattinata e Vieste, attiva dal giugno 2008 epoca successiva alla definizione giudiziaria dell'operazione ISCARO - SABURO, fino all'attualità. Nel ricostruire l'associazione di cui al capo A), il Tribunale distrettuale ha premesso la confluenza di altri procedimenti, tutti relativi al contesto di criminalità organizzata garganica, nel cui ambito ha operato e opera il sodalizio mafioso in esame. Ha ricordato che "l'es,,stenza del sodalizio in contestazione non è stato oggetto di precedente riconoscimento giudiziario, per quanto i principali protagonisti della componente di vertice della odierna organizzazione mafiosa abbiano assunto, sul piano storico, un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito d; quel vasto aggregato criminale facente capo alla c.d. mafia garganica, intraprendendo nel corso degli anni un percorso criminale che si è posto in chiara continuità evolutiva con la costituzione e la strutturazione della presente associazione mafiosa" ; che le indagini hanno permesso di fotografare lo stato di sviluppo di una realtà criminale che trova la sua origine storica, ed anche processuale, nell'omicidio, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, di [OSCURATO:PERSONA], considerato evento capostipite di una prima analisi del fenomeno associativo presente nei territori del promontorio del Gargano, sfociato nell'omonimo processo, da cui è conseguita una feroce, inarrestabile lotta ( c.d. faida del Gargano) durata oltre un ventennio tra due gruppi familiari contrapposti ( la famiglia li Bergolis e la famiglia Primosa-Alfieri) che ha dato vita a una lunga serie di fatti di sangue; che è stata individuata una "connessione tra le dinamiche criminali compendiate nel processo Gargano, e quelle oggetto del presente processo poiché il metodo intimidatorio dispiegato dall'odierna associazione mafiosa trova fondamento nella violenza capitalizzata in conseguenza della consumazione di un numero indeterminato di pregressi delitti nella c.d. faida del Gargano o faida di [OSCURATO:PERSONA]Angelo"; che, inizialmente, i [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni indagati, insieme ai fratelli Romito, costituivano un unico aggregato criminale coeso e proteso alla lotta contro i Primosa - Alfieri; che, nell'ambito del 'processo Gargano', il G.U.P. di quel processo aveva riconosciuto l'esistenza di due associazioni per delinquere contrapposte, una delle quali capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], condannando, tra gli altri, anche il padre dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, quella sentenza era stata sconfessata dalla Corte di assise di appello, che assolveva tutti gli imputati non riconoscendo l'esistenza dei fatti associativi, e condannando [OSCURATO:PERSONA] solo per porto illegale di armi.1.1.1.Successivamente, la Corte di Assise di Foggia, nell'ambito dei altro processo, 'cd. Iscaro - Sabauro', il cui impianto accusatorio prefigurava l'esistenza nei territori garganici di un'associazione di tipo mafioso costituita da un unico aggregato criminale, evoluzione senza soluzione di continuità dell'associazione per delinquere individuata nel processo Gargano, e che vedeva nell'organigramma anche molti degli indagati del presente procedimento, compreso il padre del ricorrente, e i fratelli Romito, ha riconosciuto l'esistenza del sodalizio, condannando, tuttavia, solo i fratelli Bergolis, mentre assolveva, nel giudizio abbreviato da loro scelto, i fratelli Romito dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., sul presupposto che, negli anni dal 2001 al 2004, essi avessero agito quali agenti provocatori per avere intessuto rapporti con militari dell'Arma dei Carabinieri del Reparto di Foggia, quali loro confidenti, a discapito dei sodali della famiglia Bergolis. Tale circostanza, emersa dalla pubblicazione degli atti del processo, pregiudicava irrimediabilmente il rapporto di alleanza tra,ti Bergolis e i Romito. La resa dei conti aveva inizio nell'estate del 2008, con la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare dei fratelli Bergolis: in tale faida, gli odierni indagati sostenevano la famiglia Romito contro i k Bergolis. Il legame degli indagati con la famiglia Romito è attestata anche in tempi recenti ( 2017 - 2018), e la stessa sentenza della Corte di Assise di Foggia, emessa, nell'ambito del processo Iscaro - Saburo, nei confronti degli altri coimputati, ha attestato che i Romito "non possono certamente dirsi estranei a quell'associazione ...Si consideri per tutte il ruolo di promotore che gli stessi hanno avuto nell'organizzare l'incontro [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione ancora una volta del loto inserimento nel quadro associativo con un ruolo certamente non marginale." 1.2. Quanto al ruolo di partecipe del sodalizio del ricorrente, si legge della "stabile messa disposizione del sodalizio mediante una costante pratica intimidatoria che ha agevolato il percorso di infiltrazione del sodalizio nei settori economico produttivi e, in particolare, nel comparto ittico"(pg. 43). Si è attribuito anche rilievo alla discendenza del ricorrente, circostanza che porta l'indagato a essere automaticamente riconosciuto come appartenente al sodalizio dagli altri componenti apicali del clan che è "cementato dal familismo mafioso", essendosi registrata una intersecazione dei legami familiari con quelli criminali. [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto figura di rilievo nella dimostrazione della capacità dell'associazione di ottenere, con la forza di intimidazione del vincolo associativo, il controllo di importanti attività economiche nel territorio di competenza, in particolare, quella del commercio ittico. Lombardi, infatti, gestisce di fatto la società [OSCURATO:SOCIETA] soc.coop - formalmente intestata a un soggetto incensurato, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. e altra società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituiscono gli strumenti attraverso cui la consorteria controlla tale importante settore economico a Manfreconia. In tale ambito, il ricorrente è stato protagonista delle condotte estorsive contestate ai capi G5,G6,G8,G9,G10,G11, e della rapina di cui al capo G7, propedeutica alla vicenda di cui al capo G8, oltre che, come detto, della fittizia intestazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3. Questi i fatti contestati nei reati -fine:1.3.1. Capi G5) G6, G7, G8: Per quanto riferito dalla vittima del reato sub G5), ( Colletta) ed emerso dall'attività captativa, [OSCURATO:PERSONA], dopo l'iniziale investimento portato a termine costringendo con minacce [OSCURATO:PERSONA] a cedere alla neo costituita [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., l'attività commerciale svolta dalla sua famiglia, denominata [OSCURATO:SOCIETA]. - in tal modo, avvalendosi di una società formalmente legale, attraverso una diffusa azione intimidatoria - ha portato avanti una strategia criminale, fatta di intimidazioni e violenze, che ha consentito alla associazione di acquisire il monopolio della commercializzazione dei frutti di mare nel comparto territoriale di Manfredonia. In tale ottica, si inquadrano anche le condotte il cui ai capi G6,G7,G8, volte a imporre alla famiglia Lanzone una collaborazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA], costringendoli ad accettare condizioni economiche ben definite ed esclusive nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop, così impedendo ai Lanzone la libera e vantaggiosa commercializzazione dei cannolicchi; a farne le spese, al culmine dell'escalation ìntimidatoria, anche un pescatore, [OSCURATO:PERSONA], vittima di una brutale aggressione attuata proprio dall'indagato - per avere cercato di mantenere un rapporto pluriennale con i Lanzone - a seguito della quale gli venne sottratto tutto il pescato che stava cercando di acquistare dai Lanzone, poi accettando, a seguito di tali violenze e minacce, poste in atto in pieno giorno e alla presenza di altri pescatori, affinchè fosse chiaramente percepita l'ostentata volontà di incutere timore nella collettività, di abbandonare il rapporto con i Lanzone, rinunciando del tutto all'acquisto dei cannolicchi dai pescatori di Manfredonia. 1.3.2. Capo G9: riguarda altra condotta estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una stazione di servizio di erogazione di carburanti, chiusa da tempo, finalizzata a evitare la riapertura, affinchè la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. ubicata di fianco, e sprovvista di una propria area di carico e scarico del pescato, potesse continuare a utilizzare il piazzale del Fusilli. A seguito della resistenza opposta da quest'ultimo, pur dopo velate minacce da parte del Lombardi, il Fusilli subiva un devastante incendio della impresa sita in Manfredonia, che irdusse a più miti consigli la vittima. Le intercettazioni telefoniche danno conto delle confidenze della vittima con amici e conoscenti, all'indomani dell'accaduto, della consapevolezza del fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] sia una emanazione della associazione mafiosa, e che le minacce del Lombardi siano espressione di fare tipicamente mafioso. 1.3.3. Capo G10: in tal caso è emerso dalle intercettazioni che altro imprenditore ittico di Manfredonia, [OSCURATO:PERSONA], aveva subito - a seguito di minacce esplicite con le quali gli veniva prospettato l'incendio delle sue proprietà - la imposizione della collaborazione commerciale con la [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. in rapporto di esclusiva e a condizioni economiche predefinite, essendogli stato imposto di approvvigionarsi direttamente e esclusivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA] ssoc.coop., anziché rivolgersi ai pescatori. 1.3.4. Capo G11: riguarda ulteriori condotte estorsive contestate al Lombardi, consistenti nell'avere imposto al pescatore di frutti di mare, [OSCURATO:PERSONA], la sostituzione di un suo collaboratore con persona di fiducia del Lombardi, a condizioni economiche sfavorevoli.1.4. Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha riconosciuto, in assenza di segni di rescissione del legame associativo, capaci di superare la presunzione relativa di legge correlata ai titoli di reato, il pericolo concreto e attuale di reiterazione, avendo ravvisato nelle condotte concretizzatesi nei delitti -scopo l'estrinsecazione, sia sul piano modale che su quello funzionale ( anche alla stregua dell'art. 416bis.1 cod. pen.), del programma delinquenziale associativo volto ad acquisire il predominio economico del porto di Manfredonia; ha sottolineato come l'indagato - per la intrinseca gravità delle condotte, per la disponibilità offerta al sodalizio a rendere il suo contributo alla consumazione di numerosissimi, oltre che gravi, delitti scopo - è portatore di elevata pericolosità, manifestatasi per un lungo arco temporale a dimostrazione di una scelta di vita consolidata oltre che confermata da recenti episodi relativi alla organizzazione della latitanza del padre nel 2018, e alla partecipazione del battesimo - summit volto alla supplenza, nell'aprile 2019, non fronteggiabile con misure alternative alla detenzione intramuraria. Da qui la inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che svolge sette motivi. 2.1 Con il primo, denuncia falsa applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di cui al capo A). Si censura la patente illogicità e la contraddittorietà della affermazione dell'esistenza di una associazione di stampo mafioso invocando, prima, una c.d. mafia garganica, pur in assenza del riconoscimento giudiziario di un aggregato criminale esteso e radicato sul corrispondente territorio geografico, e poi affermando l'autonomia della neoformazione, quale unità disgiunta e separata da qualsiasi altra struttura configurabile alla stregua di "casa madre", in uno alla derivazione dei suoi esponenti di vertice dalla predetta mafia garganica. Si sostiene che, dagli elementi evidenziati neLordinanza impugnata, l'associazione in esame può essere fatta risalire, non al 2008, ma ad epoca più recente e cioè al 2017, non potendosi ricollegarla ad organismi preesistenti e dovendosi fondare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi esclusivamente sull'analisi dei fatti e delle condotte direttamente contestate nel presente procedimento, che, per la eterogeneità dei territori e dei soggetti coinvolti, non consentono di cogliere un'unica strategia criminale volta all'attuazione del programma criminoso unitario dell'associazione; del resto, manca un unico capo, una cassa comune, una gerarchia tra i protagonisti, una distribuzione degli utili, risentendo l'analisi del profilo indiziario in merito al delitto associativo dell'originario erro-e di impostazione che individua un aggregato criminale unico operante nei territori predetti, sebbene i fatti contestati appaiano molto diversi e scollegati tra loro. Né assumono valenza oggettiva i riscontri costituiti dalle propalazioni del collaboratore Della Malva, che si limita a riferire di avere fatto parte della associazione mafiosa Romito - Lombardi - Ricucci contribuendo alla contrapposizione con i [OSCURATO:PERSONA] e all'agevolazione della latitanza di un esponente di Mattinata, senza mai rivelare i traffici condivisi dalle varie articolazioni, l'esistenza di un organismo deliberativo unico di cui facessero parte le varie articolazioni, la modalità di divisione degli utili, e quant'altro utile a dimostrare la reale esistenza di un organismo associativo unico e sovranazionale. Allo stesso modo, non può darsi rilievo indiziario né al familismo mafioso tra i sodali , quando esso è il risultato di rapporti di parentela tra gli indagati, né allo schema degli invitati al battesimo del figlio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di normali frequentazioni parentali e di ordinarie espressioni della vita sociale. Neppure è emerso alcun collegamento dell'odierno indagato con l'assistenza alla latitanza di soggetti di Mattinata e Vieste, egli operando in altro territorio, e cioè, a Manfredonia; lo stesso è a dirsi per l'assistenza ai detenuti, che ha riguardo a soggetti di Mattinata, con contributi occasionali, estranei a logiche di gruppo, né dai singoli episodi estorsivi è possibile apprezzare una strategia di gruppo, giacchè si tratta di azioni per scopi personali e particolari, estranei agli interessi dell'organizzazione. Manca, in sintesi, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il riconoscimento di una relazione tra singole azioni criminose, a cui pure è connaturato l'agire violento, e gli interessi del gruppo, così come non è ravvisabile la fama dell'entità associativa, venendo in rilievo il carisma individuale del singolo. Si dubita che sussista una vera forza di intimidazione promanante dall'associazione e che trascende la forza dei singoli. 2.2. Analoghi vizi della motivazione vengono denunciati con riguardo al ravvisato quadro gravemente indiziario della partecipazione del ricorrente al sodalizio, avendo il Tribunale eluso le doglianze difensive, relative all'assenza di concreti indici fattuali della stabile e piena partecipazione del ricorrente all'associazione, rimessa ai rarefatti rapporti di parentela, all'essere a capo della soc. [OSCURATO:SOCIETA], intesa assiomaticamente come impresa mafiosa, non potendosi desumere la partecipazione a un sodalizio mafioso neppure dalla sola commissione di singoli reati, commessi nell'ambito dell'attività lavorativa, con metodo mafioso, nessuno dei reati contestati rivelando l'esistenza del patto mafioso fra il Lombardi e l'associazione, del tutto generiche rivelandosi anche le propalazioni del collaboratore Della Malva a carico del Lombardi. 2.3. Con il terzo motivo vengono dedotti falsa applicazione degli artt. 512 bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen e vizi della motivazione con riguardo ai delitti scopo di cui ai capo D) e G5). Si contesta all'ordinanza di avere desunto la titolarità della società Marittic:a dall'essere il Lombardi l'amministratore in luogo dell'apparente [OSCURATO:PERSONA], e non come avrebbe dovuto logicamente essere - dall'essere il titolare di tutte le quote societa le, in luogo di tutti gli apparenti soci lavoratori. Né considera l'ordinanza che la socia maggioritaria della [OSCURATO:SOCIETA] è la moglie del Coccia, [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spiega il conferimento dell'amministrazione della società al coniuge, e non per il legame di quest'ultimo con l'indagato; smentite documentalmente sarebbero anche le dichiarazioni della persona offesa, Colletta, così come la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] non fosse decotta, al momento della creazione della nuova società e del fitto di ramo d'azienda; e' evidente la illogicità di una tesi che sostiene l'estorsione per ottenere la cessione delle quote minoritarie di una società in pessime condizioni economiche. 2.4. Con il quarto motivo si contesta la manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati rubricati sub G6, G7, G8, G10, G11, anche per omessa riqualificazione degli stessi ai sensi degli artt. 393 ( capo G6), e 513 bis cod. pen.( capi G7, G8, G10) , eventualmente in concorso con il reato di cui all'art. 610 cod.pen. piuttosto che di quello di estorsione. 2.5. Anche il quinto motivo lamenta vizi della motivazione con riguardo al profilo indiziario del delitto di estorsione rubricato al capo G11, da inquadrarsi quale violenza privata. 2.6. Manifesta illogicità della motivazione è denunciata con il sesto motivo che attiene al delitto di cui al capo G9, essendo statAdocumentalmente dimostrato\ la decadenza dalla concessione e la successiva rinuncia al ricorso amministrativo proposto avverso detta decadenza. 2.7. Con l'ultimo motivo è attinto il giudizio relativo alle esigenze cautela ri, sostenendosi che, in ragione del tempo silente intercorso tra la commissione dei fatti e l'applicazione della misura cautelare, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., impone di ritenere superate le presunzioni legali declinate nella predetta disposizione di legge , con riferimento alle associazioni mafiose non storiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Infruttuoso il tentativo difensivo di scardinare l'ordinanza impugnata con riguardo al vaglio del contesto associativo delineato al capo A, dal momento che il provvedimento impugnato contiene una lunga esposizione degli elementi su cui si fonda la gravità indiziaria del reato di associazione di stampo mafioso, non senza svolgere un puntuale scrutinio dei numerosi e particolarmente gravi reati scopo del gruppo, anch'essi significativamente indicativi, sul piano probatorio, dell'esistenza dell'associazione mafiosa di cui alla contestazione provvisoria. 1.1. Giova, quindi, ricordare che La Corte di legittimità ha chiarito che « sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento....» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo»(Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv, 280747 -01.) Più in generale, è preclusa in sede di legittimità « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito>»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628 -01).Specificamente, sulle misure cautela ri, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione dei provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» (Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601 -01). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofiladica della Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e) che <<concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa....» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 Rv. 280450 -01, in motivazione). 1.2. Ciò detto, si osserva, in estrema sintesi, che il Tribunale ha dato conto dell'evoluzione storica del fenomeno associativo in esame, quale neo formazione che ha mutuato il metodo dell'aggregazione mafiosa di origine ( oggetto di accertamento giudiziale nell'ambito del processo s.d. Iscauro-Sabauro) in un contesto sensibile al condizionamento mafioso; ha posto in rilievo come il nuovo sodalizio criminale, pur derivante dalla associazione storicamente imperante in area garganica, si connoti per autonomia sia strutturale che funzionale, e risulti, quindi, disgiunta da qualsiasi entità riconoscibile come "casa madre"; in tal senso, l'associazione in esame non è qualificabile quale mafia storica, pur essendosi "manifestata in forme tali ( forza di intimidazione ed avvalimento del metodo) da poter essere oggetto di un'attività interpretativa di assimilazione alla mafia che storicamente affligge il territorio garganico". In realtà, le indagini hanno fatto registrare la compresenza di due mafie ( la storica e la neofita) sullo stesso territorio, giacche condividono lo stesso contesto ambientale di riferimento; in specie, il sodalizio in esame, retto dall'asse Lombardi/Ricucci, è organizzato su quattro articolazioni territoriali, è fondato su un forte vincolo familistico, dedito in primis al narcotraffico e alle estorsioni, ma anche ai danneggiamenti, agli incendi, alla detenzione di armi ed esplosivi, al reirnpiego di proventi illeciti in attività commerciali, al riciclaggio, alle fittizie intestazioni e alle truffe ai danni dell'U.E. fino all'inquinamento del tessuto economico sociale di riferimento, attraverso il condizionamento di imprese già operanti sul mercato ittico e nel settore agro-silvatico. 1.3. Con riguardo agli indicatori del grado di impatto oppressivo sull'ambiente circostante che il gruppo organizzato è riuscito a conseguire, il Tribunale ha riportato i contenuti salienti delle numerose e significative captazioni nonché la denuncia di alcune vittime, a testimonianza della effettività della capacità intimidatrice del sodalizio e dell'altrettanto conclamata condizione di assoggettamento e di omertà della comunità territoriale di riferimento. In sintesi, si legge nell'ordinanza, a pg. 51 e ss: "In sostanza il sodalizio in esame è teso a realizzare le poliedriche attività delittuose avvalendosi della condizione di assoggettamento e omertà, esprimendo, tanto internamente al gruppo quanto all'esterno una decisa quanto insinuante forza di intimidazione derivante dalla efficienza, consistenza e indecifrabilità della struttura organizzativa, spesso saggiata attraverso preliminari azioni dimostrative le quali consentono poi di continuare nell'esercizio di soprusi e violenze in un clima di apparente normalità di rapporti. La consorteria, attraverso l'intimidazione sistematica e spesso attraverso l'azione armata, è, pertanto, in grado di creare una situazione di assoggettamento e di omertà che rende se non impossibili, altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato", evidenziandosi come " I prevenuti, infatti, si ponevano in modo esplicito ( e come tali venivano percepiti dalle vittime) come gli esponenti di un gruppo criminale riconducibile a una più vasta organizzazione mafiosa che esercitava il controllo del territorio". Si è poi sottolineato "il fatto che teatro delle attività estorsive erano, di norma, parti del territorio foggiano su cui, come già detto, era storicamente consolidato un ruolo egemonico di natura associativa", tanto che "le minacce esplicite sono ridotte ai minimi termini e tutto procede sulla base di collaudati automatismi in base ai quali gli affiliati, forti della fama criminale promanante dal vincolo associativo, devono semplicemente "chiedere per ottenere", ben sapendo che il destinatario, in questo caso gli imprenditori della zona, "a loro" non avrebbero potuto mai dire di "no" senza con ciò mettere in serio pericolo la sicurezza della persona, dei congiunti e dell'intera realtà aziendale". E che fosse chiara la percezione dell'estrema pericolosità degli interlocutori da parte delle vittime, derivante dalla fama criminale dei primi, direttamente riconducibile al legame esistente tra gli associati e i loro referenti al vertice dell'organizzazione mafiosa, lo si evince dalle parole, o, alternativamente, dal silenzio omertoso; delle vittime dei fatti estorsivi ( Lanzone, Fusilli, Colletta, Valandino),i1 cui atteggiamento - sottolinea l'ordinanza - testimonia "l'affermazione del modello dell'estorsione ambientale, in cui il pizzo è diventato il riconoscimento di una tassa di sovranità e la protezione mafiosa una dei servizi erogati da una organizzazione criminale che opera con la logica del network e che gestisce potere acquisendo consenso". 1.4. Specificamente, è stata posta in luce, a proposito della posizione del Lombardi, la dimostrata capacità di penetrazione nel redditizio settore del commercio ittico di Manfredonia, "laddove l'associazione ha dimostrato ampiamente la propria capacità di esercitare un controllo capillare, favorito dalla pluriennale mancanza di regolamentazione pubblica del settore", imponendosi attraverso due società di gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso e al dettaglio del pescato: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., che hanno consentito all'associazione di riciclare i proventi del narcotraffico e di altre attività delittuose, avendo dimostrato la capacità del neofito sodalizio di "associare ad un modello di mafia violenta ...un più evoluto schema operativo di mafia degli affari, attraverso la remuneratività delle imprese collettive del sodalizio ottenuta grazie ad un regime monopolistico imposto autoritativamente"( pg. 54). 1.5. Dopo avere sottolineato come, oltre al mare, il sodalizio abbia volto lo sguardo anche verso terra, per sfruttare attività agricole e pastorali, costituendo imprese agricole ad hoc per conseguire finanziamenti pubblici e occupando violentemente terreni e immobili, imponendo sempre con metodo intimidatorio l'assunzione di lavoratori vicini al clan onde conseguire benefici previdenziali, dimostrando anche la capacità di infiltrazione elettorale in occasione delle consultazioni di maggio 2019, i Giudici distrettuali, hanno, in conclusione, osservato come, per quanto emerso dalle indagini, la neo aggregazione si presenta come naturale derivazione dalla mafia garganica - sia attraverso i suoi esponenti di vertice, che vi militavano e da cui il gruppo ha mutuato il metodo e l'impostazione, sia per la condivisione del medesimo territorio storicamente controllato da quella - che, in assenza di effettivi indicatori del mantenimento di un legame strutturale e funzionale, ha, tuttavia, dimostrato la propria, autonoma, capacità di controllo del territorio avvalendosi, da anni, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dall'assoggettamento e omertà che ne derivano. Si tratta, dunque, di un sodalizio in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale, in concreto, promana sia dalla diffusa consapevolezza del collegamento soggettivo di alcuni esponenti di vertice con l'associazione storicamente operante sul medesimo territorio, sia dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. Agostino e altri, Rv. 264623; nello stesso senso, Sez. 1, n. 55359, P.G. in proc. Pesce e altri, cit., Rv. 269040). 1.6. Alla stregua di tali coordinate valutative, è pienamente condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale distrettuale che, nel caso di specie, ha ritenuto di poter individuare i connotati distintivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, sussumendo correttamente la vicenda in esame nel paradigma dell'art. 416 bis cod. pen., ponendo in luce: - l'uso interno e la rappresentazione esterna della metodologia mafiosa; - il modulo organizzativo adoperato (distinzione di ruoli, imposizione di rigide regole interne, rispetto delle gerarchie); -l'oggettiva forza intimidatrice sprigionata dal sodalizio sul territorio e la indiscussa percezione della pericolosità degli interlocutori da parte delle vittime. 1.7. Lo scrutinio condotto dal Tribunale del riesame è coerente con gli orientamenti giurisprudenziali che hanno da tempo chiarito che il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120), giacchè la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Rv. 270442 - 01). In effetti, si è efficacemente osservato come " nella realtà fenomenica, a fronte della teorica molteplicità di manifestazioni di criminalità organizzata, di fatto le possibili diversità tendono a risolversi nella seguente alternativa: il nuovo aggregato delinquenziale può, infatti, porsi come struttura autonoma ed originale, anche se si proponga di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, attraverso lo sfruttamento di quella maggiore forza intimidatrice che, fisiologicamente, si riconnette alla forma associativa; ovvero, può configurarsi come mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre.... Nel primo caso, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: così, è assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta nell'ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua stessa esistenza. D'altro canto, è sin troppo palese per via della forza semantica della locuzione "si avvalgono", con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, che il metodo mafioso debba essersi manifestato all'esterno, producendo nell'ambiente circostante, in termini di causa ed effetto, la condizione di assoggettamento ed omertà, capace di costituire terreno fertile per una più agevole realizzazione del programma criminos .( Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Rv. 270289 ), pur caratterizzandosi, la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, per la sua "forma libera", potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà" (Sez. 2 n. 10255 del 29/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278745 - 02). 1.8. Nessuna contraddizione, dunque, è ravvisabile, nell'impostazione argomentativa della ordinanza impugnata: non v'è alcuna incongruenza logica nell'affermare che alcuni esponenti di vertice della neo -formazione abbiano posto a disposizione del gruppo l'esperienza maturata in un radicato contesto criminale di tipo mafioso, dando vita a un'originale impresa criminale che, pur risultando la "naturale" promanazione di quest'ultimo, non mutuandone struttura e organigramma, non si pone con esso in continuità. Ciò che non impedisce alla nuova associazione di operare con analoghe dinamiche criminali e capacità di penetrazione nel tessuto socio- economico del medesimo territorio garganico, che registra la compreseriza di entrambe le realtà criminali. 2. Neppure è fondato il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta la sussistenza di gravi indizi della sua partecipazione al sodalizio sub A). Anche sotto tale profilo, invece, la sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive, avendo fatto buon governo della regula iuris affermata - fin dall'arresto delle [OSCURATO:PERSONA] r - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo noto che, secondo l'accreditato indirizzo ermeneutico (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (clep. 20/09/2005 )Mannino, Rv. 231670 - 01), in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. E' noto, inoltre, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205 - 01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 27418001). 2.1. Nel caso di specie, con ampia motivazione, che ha puntualmente richiamato le fonti di prova, costituite in particolare dal tenore di una serie di conversazioni intercettate, il Tribunale ha individuato il contributo offerto stabilmente dall'indagato all'organizzazione mafiosa, traendolo da significativi elementi fattuali, costituiti: - dai suoi rapporti di parentela, certamente non definibili "rarefatti": l'indagato è riconosciuto come membro dell'organizzazione mafiosa anche perché figlio del capo clan [OSCURATO:PERSONA] (pag. 64); intrattiene rapporti con altri affiliati in luogo del padre del:enuto, di cui ha anche tentato di organizzare la latitanza; e, d'altro canto, [OSCURATO:PERSONA] è l'unica persona a lui sovraordinata, tanto che, in occasione di contrasti culminati nell'incendio di una autovettura, la vittima decide di chiedere l'intercessione del genitore (pag. 65); - dai rapporti di lavoro con altri affiliati al medesimo gruppo, come in occasione del battesimo -summit di [OSCURATO:PERSONA], ultimogenito di Matteo, in cui era presente tutto l'organigramma del clan; - dalla circostanza, testimoniata dalle intercettazioni, che il Lombardi, a dispetto del ruolo formale di mero magazziniere, gestisce da dominus indiscusso l'impresa [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop., di cui è l'amministratore di fatto, tanto da essere percepito come tale anche da membri dell'istituzioni pubbliche locali (cfr. le conversazioni, riportate a pg. 59 e ss. dell'ordinanza). - dalle modalità, acclarate, con le quale egli - servendosi di un prestanome incensurato, [OSCURATO:PERSONA], a cui è stata conferita l'amministrazione formale della società [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. - ha portato l'impresa mafiosa a penetrare all'interno del Porto di Manfredonia, a coronamento di una costante azione rivolta ad acquisire un ruolo di monopolio nel commercio del pesce nel Porto di Manfredonia. Nel provvedimento sono riportate numerose conversazioni che attestano la strategia del gruppo mafioso volta alla monopolizzazione del mercato del pescato nel porto (pag. 66), azione perseguita influenzando il prezzo dei prodotti ittici (pag. 67), e gestendo anche il mercato delle confezioni di polistirolo (pag. 68).- dalle modalità commissive, e dal ruolo primario svolto dal Lombardi nei numerosi reati scopo del gruppo mafioso, dalla cui commissione, come è noto, possono trarsi indici inequivocabili della partecipazione all'organizzazione mafiosa. La motivazione del provvedimento impugnato contiene dunque una ampia e specifica illustrazione delle ragioni che consentono di ravvisare la sussistenza del vincolo associativo fra l'indagato e l'organizzazione, legame instaurato nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato e per fini di vantaggio dell'organizzazione stessa, che concretizzano l'apporto del singolo al sodalizio mafioso. 3. In ordine al terzo motivo, quanto al reato di cui al capo D), è indiscussa la fittizietà della amministrazione formale dell'impresa, conferita ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto incensurato; è altrettanto chiaro il ruolo primario svolto, invece, di fatto da [OSCURATO:PERSONA], per come inequivocabilmente emerge dal tenore delle conversazioni intercettate ( pag. 60), oltre che dalla denuncia di [OSCURATO:PERSONA]. Da inequivoci dati investigativi - "la realtà differisce dalla forma, ma è di tale evidenza da essere percepita per qual iè perfino dalle istituzioni "(pg.59) - il Tribunale della cautela ha tratto, del tutto ragionevolmente, il convincimento che la formale amministrazione del Coccia costituisca un significativo indizio della fittizietà della stessa formale titolarità dell'impresa in capo ai tre soci della [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come riportato a pg. 61), questi ultimi risultando del tutto spogliati di qualsivoglia potere gestorio, surclassati dal dominante ed egemonico attivismo del Lombardi che ne è il vero dominus. Il quadro indiziario che ne risulta è gravemente orientato, dunque, nel senso contestato dall'Accusa, giacchè la fittizietà dell' operazione imprenditoriale - intestazione formale della società a tre soci (evidentemente considerati delle teste di legno) e conferimento dell'amministrazione formale, oltre che della concessione demaniale necessaria per Io svolgimento dell'attività di impresa, in capo a uno di essi, l'incensurato [OSCURATO:PERSONA] - è chiaramente finalizzata, attraverso una pluralità di condotte univocamente orientate, alla creazione di una situazione di apparenza, idonea a celare la effettiva titolarità delle utilità, conseguite dal Lombardi per conto e nell'interesse dell' impresa mafiosa, e sintomatica dell'intento di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, a cui il Lombardi stesso è esposto alla luce della pericolosità sociale connessa alla sua caratura criminale, e di riciclaggio di risorse acquisite illecitamente, come attestato dallo scarto tra i redditi ufficiali del Lombardi e l'impegno di spesa sostenuto per acquisire la [OSCURATO:SOCIETA]. E' vero infatti, come si afferma nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della integrazione del delitto in questione, è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicchè, in ossequio al principio di tassatività, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta è finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655). Tuttavia, tale orientamento non risulta pertinentemente evocato nel caso di specie, in cui, per quanto emerge dalla stessa contestazione contenuta nel capo D), e ritenuto nell'ordinanza impugnata (pg. 61 e ss.), è proprio la stessa titolarità formale - certamente per quanto attiene alla quota facente capo al socio [OSCURATO:PERSONA] - e non solo la amministrazione della cooperativa, ad essere stata fittiziamente attribuita a un incensurato prestanome del Lombardi. Ciò che rende del tutto ingiustificata la doglianza difensiva. 3.1. Quanto al reato di cui al capo G5), è sufficiente ricordare che, nell'ordinanza, è riportato il tenore delle dichiarazioni della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato chiaramente che la cessione dell'impresa di cui anch'egli era titolare è avvenuta perché "... dietro a [OSCURATO:PERSONA] e alla sua capacità di incutere timore c'è la rinomata fama e caratura criminale del padre [OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti che gli girano attorno". I risultati di una successiva intercettazione nella quale è captato il dialogo nel quale Colletta riferisce tutti i particolari della denuncia appena sporta, ne dimostrano, senza dubbio, la piena credibilità e sconfessano platealmente la tesi difensiva incentrata sulla supposta condizione fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] al momento della cessione, tesi già confutata nell'ordinanza impugnata (pg. 63). . 4.Manifestamente infondate anche le deduzioni svolte nel quarto motivo. Non ha alcun fondamento l'assunto difensivo finalizzato alla riqualificazione del fatto sub G6) nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., risultando, piuttosto, la decisione impugnata è allineata all'orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è necessario che sussista la possibilità, in astratto, per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021,Rv. 280815 -01). Condizione niente affatto ravvisabile nella fattispecie in esame, che ha visto la brutale aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e dal figlio di questi, descritta ampiamente nel provvedimento impugnato( pg. 73), e rubricata al capo G8, risultando oggettivamente oscura la possibile esistenza di un contratto di "fornitura in esclusiva" per il cui adempimento l'indagato, o la sua impresa, avrebbe potuto, alternativamente all'uso della violenza, adire il giudice. La violenza attJata invece ai danni dei Valendino lascia chiaramente intendere che non è intervenuto alcun legittimo accordo tra i pescatori e l'impresa dell'indagato per l'acquisto in blocco di tutto il prodotto pescato, essendosi soltanto registrata una ingerenza criminale nel mercato ittico locale. 4.1. Analogamente destituito di pregio è il generico assunto circa la possibile riconduzione delle vicende di cui ai capi G7), G8), G10) alla fattispecie ex art. 513 bis cod. pen., ove si consideri che la giurisprudenza di legittimità, con riguardo, in particolare, al rapporto tra il reato di cui all'art. 513 bis c.p. e quello di estorsione, con argomenti pienamente estensibili anche al delitto di rapina (G7), ha chiarito che si tratta di reati rientranti in una diversa collocazione sistematica, che offendono beni giuridici diversi, incidendo l'estorsione sul patrimonio del soggetto passivo con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Da tanto, consegue che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, potrà aversi il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946). La diversità delle fattispecie in questione si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di contro il patrimonio nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. D'altro canto, nella sola estorsione, e nella rapina, si ritrova l'elemento di fattispecie dell'ottenimento del profitto ingiusto ( Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Rv. 268640). Ove, quindi, le condotte di cui all'art. 629 cod. pen. siano poste in essere al fine di impedire il libero dispiegamento di un'attività commerciale o di servizi, le fattispecie in esame possono concorrere. Ciò che è riscontrabile nelle condotte ricostruite dal provvedimento di riesame, poiché poste in essere ai danni della persona e del patrimonio della stessa, mentre il reato di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia protegge un bene giuridico differente, costituito dal principio della libera concorrenza nel mercato. 5. In relazione al quinto motivo, l'ordinanza impugnata è conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno(Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020,Rv. 278998; Sez. 2, n. 39722 del 12/07/2018,Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017,Rv. 269364). Nel caso di specie - che ha ad oggetto una vicenda che si inquadra nel dominio degli specchi d'acqua destinati, nel Golfo di Manfredonia, alla pesca subacquea ( capo G11), in cui l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] "rientra nell'orbita di controllo della consorteria mafiosa sulle attività ittiche tutte della darsena sipontina" ( pg. 75) - la compromissione dell'autonomia contrattuale della vittima, [OSCURATO:PERSONA], costretto ad assumere una persona non scelta ma imposta dal Lombardi, senza la possibilità di valutarne le qualità personali, con vantaggio patrimoniale di quest'ultima, emerge in modo auto-evidente dai risultati delle captazioni (pag. 76), e smentisce senza meno la tesi dell'intervento pacificatore del Lombardi, laddove - come si sottolinea nell'ordinanza - la mancata denuncia da parte del [OSCURATO:PERSONA] ("un recalcitrante che, sconfortato, commenta al tele ffono, ma, richiamato all'ordine, piega il capo"), l'atteggiamento omertoso mantenuto a fronte della prepotenza del Lombardi costituisce ulteriore elemento di conforto della mafiosità del sodalizio operante a Manfredonia. 6. E' manifestamente infondato anche il sesto motivo che mette in discussione la gravità indiziaria del delitto contestato al capo G9). L'ordinanza, invero, contiene un'ampia illustrazione di tale profilo, quale si evince, in particolare, da una conversazione intercettata, in cui la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], parla apertamente con il suo interlocutore della minaccia ricevuta da Lombardi ( "poi ha fatto la minaccia velata"), affinchè ritirasse la denuncia, chiarendo, nel corso del dialogo captato, di avere denunciato la costruzione di un'opera abusiva da parte dell'impresa dell'indagato sul piazzale di sua proprietà, proprio per timore che detta opera potesse incidere sul rinnovo della concessione, provocando le rimostranze del Lombardi e dando il via a un percorso che lo ha condotto a subire un incendio doloso (: "E' quello il problema, che dovevo riaprire e davo fastidio a quelli di fianco ..."...."L'estorsione è se non mi dai í soldi ti brucio la macchina, ok, a me non è stata fatta l'estorsione, hanno bruciato direttamente l'azienda... .devo andare via perché il pezzo di terra serve a loro, capito?, e me l'hanno fatto capire in un unico modo, bruciandomi il benzinaio.. perché purtroppo mi è capitato il mafioso di fianco..,è mafia garganica proprio..., tu sei solo, quelli hanno la struttura dietro, quindi io da qua devo sparire, capito?" pg. 82). Risulta inoltre scrutinato il profilo della controversia amministrativa concernente il rinnovo della concessione demaniale della vittima: come si legge nell'ordinanza, l'esito della stessa non era pronosticabile all'epoca della vicenda estorsiva, e comunque sarebbe stata" fonte di insidie avuto riguardo alle mire espansionistiche, sotto il profilo territoriale, da esso avute sulla citata arealpag. 85) 7. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato. Omette il ricorrente di misurarsi con la pertinente e ampia motivazione offerta sul punto dall'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale del riesame ha illustrato una pluralità di dati fattuali da cui ha desunto che le presunzioni di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non possono dirsi superate con riferimento ad un indagato che ha tenuto una pluralità di condotte mafiose, violente e minacciose, nell'ambito di una consorteria radicata da tanti anni nell'area del Gargano, dalla perdurante operatività. 7.1. Premessa la esistenza di concreti elementi significativi della operatività del sodalizio fino al 2019, ( nota ROS del 09/01/2020, richiamata a pg. 91), l'ordinanza impugnata ha sottolineato l'intrinseco significato della piena partecipazione al sodalizio da parte del Lombardi, considerato "pietra d'angolo nel contesto delinquenziale di riferimento", per essere la personificazione dell'impresa mafiosa [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. , nonché per il contributo offerto alla consumazione di gravissimi reati - scopo dell'associazione, costituenti la "totale estrinsecazione , tanto sul piano modale che su quello funzionale(anche alla stregua dell'art. 416bis.1 cod. pen.) del programma delinquenziale associativo volto ad acquisire il predominio economico del porto di Manfredonia. Inoltre, è stato posto in luce come la pericolosità sociale dell'indagato si sia dimostrata per un ampio arco temporale "a dimostrazione di una scelta di vita consolidata e senza dubbio ulteriormente dimostrata da due recenti episodi che la proiettano a ogni piè sospinto nel futuro": il riferimento è alla copertura della latitanza del padre nel 2018, e alla supplenza, nel tirare le fila del sodalizio in occasione del battesimo- summit dell'aprile 2019. 7.2. Cosicchè può prescindersi, nell'analisi del profilo in esame, dalla circostanza che venga, o meno, in rilievo una associazione riconducibile alle cc.dd. "mafie storiche", e quindi dall'indirizzo giurisprudenziale evocato dal ricorrente, secondo cui, in tema di custod a cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità - in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati - ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può rilevare a tali fini anche il decorso del tempo (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270626; conf. Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019,Rv. 276905 -01). 7.2.1.. Nel caso di specie, infatti, l'ordinanza ha dato conto, con pertinenti richiami fattuali e nel rispetto di condivise coordinate ermeneutiche, dell'assenza di segni univoci - neppure rappresentati dall'indagato - di disgregazione della consorteria e di rescissione del vincolo di partecipazione del Lombardi, "che è difficilmente anche soltanto ipotizzabile" ( pg. 93), o di allontanamento dal territorio soggetto al controllo dell'associazione mafiosa, onde ritenere attenuate o finanche esaurite le esigenze cautelari nei suoi confronti ravvisate, ed ha rimarcato come recenti interventi in favore e in supplenza del padre siano dimostrativi della attuale sussistenza della sua pericolosità sociale. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai se
Sentenza Cassazione n. 40028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris