Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coattaamministrativa in persona dei commissari liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al1 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Firenze, depositato il 25/8/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

Il tribunale di Firenze, con decreto depositato il 25/8/2025,rigettava l’opposizione allo stato passivo presentata dalla societàCooperativa [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, avverso il provvedimento dei commissari liquidatoridel 14/6/2023, che avevano respinto la domanda di insinuazione alpassivo del Comune di Montelupo fiorentino per la somma di euro19.900,00, portata dalla determina comunale n. 634 del25/11/2022, che aveva disposto l’aggiudicazione del servizio disupporto per il censimento dei rifiuti urbani presso l’area ceramichetoscane alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il tribunale rilevava che il Comune, con ordinanza n. 23 del7/4/2022, aveva ingiunto ai commissari liquidatori di provvedere,sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, allo smaltimento deirifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ma che la procedura nonaveva adempiuto all’ordine, avendo trasmesso solo una relazionedalla quale era comunque emersa una situazione di abbandono dirifiuti particolarmente grave, tanto da rendere necessari lavori dismaltimento e di bonifica stimati in un importo compreso tra euro161.000,00 ed euro 234.000,00.2 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026La procedura concorsuale aveva evidenziato di non disporre dirisorse economiche sufficienti, spettando all’amministratorecomunale di procedere in danno della procedura stessa.Inizialmente il Comune aveva presentato una prima istanza diammissione al passivo per l’importo di euro 250.000,00 inprededuzione, corrispondente al «presumibile costo dei lavorinecessari per smaltire rifiuti e bonificare l’area».La procedura aveva impugnato l’ordinanza del Comune n. 23 del2022 ed il Tar aveva rigettato il ricorso, rilevando che, quantomenol’aggravamento della situazione di abbandono dei rifiuti erariconducibile alla responsabilità della società in liquidazione coattaamministrativa.Il Comune, quindi, con successivo atto del 14/6/2023, avevapresentato altra domanda di ammissione al passivo per l’importo dieuro 19.900,00 in prededuzione, ai sensi dell’art. 253, comma 4,TUA.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale osservava, da un lato,che il Comune non aveva prodotto il contratto di affidamento delservizio, limitandosi a depositare la determina dirigenziale n. 634 del25/11/2022 e, dall’altro, che non vi era alcuna prova in attidell’effettivo pagamento, da parte del Comune, della somma di euro19.900,00, gravando sull’opponente, ex art. 2697 c.c. l’onere dellaprova di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo del dirittovantato.2.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione ilComune.3.

Ha resistito con controricorso la cooperativa in liquidazionecoatta amministrativa, depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/20261.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 183 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), 2697 c.c.,115 c.p.c., nonché dell’art. 99 l.f. (ora art. 208 CCII) e dei principi inmateria di prova del credito derivante da obbligazione di un entepubblico e di produzione documentale nel giudizio di opposizione».Il provvedimento del tribunale sarebbe incorso in un dupliceerrore: 1) avrebbe ritenuto che le determine dirigenziali diaffidamento dei servizi di bonifica, prodotte dal Comune, noncostituissero prova sufficiente del credito ai fini dell’ammissione alpassivo, esigendo la produzione dei relativi contratti stipulati con leditte aggiudicatarie; il Comune non sarebbe stato tenuto a provareche le attività erano state effettivamente eseguite, in quantol’obbligazione era sorta al momento dell’adozione della determina;2) la documentazione prodotta era rituale e non tardiva e trattavasidi documentazione rilevante, sia con riferimento alla letteracommerciale, sia con riguardo alla relazione della societàaggiudicatrice.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Il tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo,costituito dalla determina dirigenziale prodotta e dalla sua idoneitàa costituire, in base alla normativa di settore, un vincolo giuridicoperfetto e un’obbligazione di spesa certa e liquida per il Comune.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 192 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art.4 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/20262051 c.c., nonché dei principi euro-unitari in materia diresponsabilità del proprietario per i costi di bonifica».La disciplina richiamata in rubrica stabilisce che le spese perinterventi di bonifica, eseguiti d’ufficio dagli enti locali territoriali,sono assistite da privilegio speciale immobiliare sul sito e possonoessere recuperate in rivalsa nei confronti del proprietario, cherisponde nei limiti del valore di mercato del sito.Le spese sostenute per gli interventi di bonifica vanno recuperateagendo in rivalsa verso il proprietario.Nella specie, il Comune ha provveduto ad appaltare losvolgimento di tale attività ad apposita ditta con la determina n. 634del 2023, «con ciò rendendo documentale il proprio credito neiconfronti della procedura».4.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art.192 d.lgs. 152/2006 e dei principi in materia di azione di rivalsa dellaPA per interventi in danno».In via subordinata «e con riferimento alle questioni di meritoassorbite» si deduce la violazione e falsa applicazione delle normeche fondano il diritto del Comune ad agire in danno e a pretendere ilrimborso delle spese sostenute.Vi era un diritto-dovere del Comune di intervenire in sostituzionedel soggetto inadempiente ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.Ciò in ragione della pluriennale inerzia della proceduraconcorsuale e della grave situazione di pericolo per la salute pubblical’ambiente, oltre che per la notifica di due ordinanze sindacali rimasteinevase.La procedura concorsuale non ha mai contestato il diritto delComune di agire in danno, riconoscendo implicitamente lalegittimità.5 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il credito vantato dal Comune non era frutto di «una stima o unarichiesta risarcitoria generica», ma corrispondeva esattamente agliimporti impegnati con la determina dirigenziale «e tali importi sonoil risultato di procedure di affidamento conformi alla legge, chegarantiscono la congruità della spesa rispetto ai prezzi di mercato».Per il ricorrente, l’azione di rivalsa avrebbe natura indennitaria emirerebbe al «rimborso delle spese effettivamente sostenute o,come nel caso di specie, giuridicamente impegnate con riferimentoalle quali la contestazione generica del quantum da parte dellaprocedura è dunque priva di qualsiasi elemento e sostegno di unapresunta incongruità dei costi».5.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati nei termini che seguono.5.1.

L’art. 253, comma 1, TUA, stabilisce che «[g[li interventi dicui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminatiqualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art.250.

L’onere reale viene iscritto a seguito dell’approvazione delprogetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato didestinazione urbanistica».Al comma 2 dell’art. 253 si prevede che « le spese sostenute pergli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio specialeimmobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art.2748, secondo comma, del codice civile.

Detto privilegio si puòesercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzisull’immobile».Al comma 3 dell’art. 253 TUA si precisa che «il privilegio e laripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti delproprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo diinquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autoritàcompetente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare6 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichil’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti delmedesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità».Resta fermo, quanto previsto dal comma 4 dell’art. 253, per cui«in ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento puòessere tenuto a rimborsare […] le spese degli interventi adottatidall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato delsito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventimedesimi».6.

Ci si trova nell’ambito della disciplina sostitutiva (sussidiarietàverticale) prevista dagli articoli 244, comma 4 e 250 del d.lgs. n. 152del 2006, con compiti affidati - in relazione alla procedura in dannoda attivarsi d’ufficio - al comune territorialmente competente e, ovequesto non provveda, alla regione.Questa Corte ha recentemente affermato che possono essereammesse al passivo della procedura concorsuale esclusivamente lespese già sostenute, con esclusione di quelle da sostenere («spesefuture»), non essendo possibile un provvedimento di ammissionecon riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi previstedalla norma (Cass., sez. 1, 28/4/2026, n. 11597).Ciò, in particolare, in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n.22 del 1997, sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno espressamenteriferimento al diritto di rivalsa dell’ente territoriale «esclusivamentedopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e lasopportazione delle relative spese» («spese sostenute»).In tal senso si era già espressa questa Corte (Cass. n. 5705 del2013), in relazione alla prededuzione da riconoscere alle spese giàsostenute dall’ente pubblico, anche in relazione alla configurazioneindennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabiledell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; anche Corte cost. n. 1517 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026del 2024, che pure fa riferimento alle «spese sopportate dalleamministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabiledella contaminazione», sicché «il credito restitutorio è garantito dalprivilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento»).A nulla rileva, dunque, la produzione in giudizio della delibera diaffidamento dell’incarico, come pure del contratto di appaltostipulato.È necessario dimostrare di avere sostenuto le spese necessarieper le opere di bonifica e di ripristino.7.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delricorrente, in ragione del principio della soccombenza, e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 2.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente8 RG n. 20118/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coattaamministrativa in persona dei commissari liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al1 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Firenze, depositato il 25/8/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Firenze, con decreto depositato il 25/8/2025,rigettava l’opposizione allo stato passivo presentata dalla societàCooperativa [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, avverso il provvedimento dei commissari liquidatoridel 14/6/2023, che avevano respinto la domanda di insinuazione alpassivo del Comune di Montelupo fiorentino per la somma di euro19.900,00, portata dalla determina comunale n. 634 del25/11/2022, che aveva disposto l’aggiudicazione del servizio disupporto per il censimento dei rifiuti urbani presso l’area ceramichetoscane alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il tribunale rilevava che il Comune, con ordinanza n. 23 del7/4/2022, aveva ingiunto ai commissari liquidatori di provvedere,sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, allo smaltimento deirifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ma che la procedura nonaveva adempiuto all’ordine, avendo trasmesso solo una relazionedalla quale era comunque emersa una situazione di abbandono dirifiuti particolarmente grave, tanto da rendere necessari lavori dismaltimento e di bonifica stimati in un importo compreso tra euro161.000,00 ed euro 234.000,00.2 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026La procedura concorsuale aveva evidenziato di non disporre dirisorse economiche sufficienti, spettando all’amministratorecomunale di procedere in danno della procedura stessa.Inizialmente il Comune aveva presentato una prima istanza diammissione al passivo per l’importo di euro 250.000,00 inprededuzione, corrispondente al «presumibile costo dei lavorinecessari per smaltire rifiuti e bonificare l’area».La procedura aveva impugnato l’ordinanza del Comune n. 23 del2022 ed il Tar aveva rigettato il ricorso, rilevando che, quantomenol’aggravamento della situazione di abbandono dei rifiuti erariconducibile alla responsabilità della società in liquidazione coattaamministrativa.Il Comune, quindi, con successivo atto del 14/6/2023, avevapresentato altra domanda di ammissione al passivo per l’importo dieuro 19.900,00 in prededuzione, ai sensi dell’art. 253, comma 4,TUA.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale osservava, da un lato,che il Comune non aveva prodotto il contratto di affidamento delservizio, limitandosi a depositare la determina dirigenziale n. 634 del25/11/2022 e, dall’altro, che non vi era alcuna prova in attidell’effettivo pagamento, da parte del Comune, della somma di euro19.900,00, gravando sull’opponente, ex art. 2697 c.c. l’onere dellaprova di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo del dirittovantato.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione ilComune.3. Ha resistito con controricorso la cooperativa in liquidazionecoatta amministrativa, depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 183 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), 2697 c.c.,115 c.p.c., nonché dell’art. 99 l.f. (ora art. 208 CCII) e dei principi inmateria di prova del credito derivante da obbligazione di un entepubblico e di produzione documentale nel giudizio di opposizione».Il provvedimento del tribunale sarebbe incorso in un dupliceerrore: 1) avrebbe ritenuto che le determine dirigenziali diaffidamento dei servizi di bonifica, prodotte dal Comune, noncostituissero prova sufficiente del credito ai fini dell’ammissione alpassivo, esigendo la produzione dei relativi contratti stipulati con leditte aggiudicatarie; il Comune non sarebbe stato tenuto a provareche le attività erano state effettivamente eseguite, in quantol’obbligazione era sorta al momento dell’adozione della determina;2) la documentazione prodotta era rituale e non tardiva e trattavasidi documentazione rilevante, sia con riferimento alla letteracommerciale, sia con riguardo alla relazione della societàaggiudicatrice.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Il tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo,costituito dalla determina dirigenziale prodotta e dalla sua idoneitàa costituire, in base alla normativa di settore, un vincolo giuridicoperfetto e un’obbligazione di spesa certa e liquida per il Comune.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 192 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art.4 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/20262051 c.c., nonché dei principi euro-unitari in materia diresponsabilità del proprietario per i costi di bonifica».La disciplina richiamata in rubrica stabilisce che le spese perinterventi di bonifica, eseguiti d’ufficio dagli enti locali territoriali,sono assistite da privilegio speciale immobiliare sul sito e possonoessere recuperate in rivalsa nei confronti del proprietario, cherisponde nei limiti del valore di mercato del sito.Le spese sostenute per gli interventi di bonifica vanno recuperateagendo in rivalsa verso il proprietario.Nella specie, il Comune ha provveduto ad appaltare losvolgimento di tale attività ad apposita ditta con la determina n. 634del 2023, «con ciò rendendo documentale il proprio credito neiconfronti della procedura».4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art.192 d.lgs. 152/2006 e dei principi in materia di azione di rivalsa dellaPA per interventi in danno».In via subordinata «e con riferimento alle questioni di meritoassorbite» si deduce la violazione e falsa applicazione delle normeche fondano il diritto del Comune ad agire in danno e a pretendere ilrimborso delle spese sostenute.Vi era un diritto-dovere del Comune di intervenire in sostituzionedel soggetto inadempiente ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.Ciò in ragione della pluriennale inerzia della proceduraconcorsuale e della grave situazione di pericolo per la salute pubblical’ambiente, oltre che per la notifica di due ordinanze sindacali rimasteinevase.La procedura concorsuale non ha mai contestato il diritto delComune di agire in danno, riconoscendo implicitamente lalegittimità.5 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il credito vantato dal Comune non era frutto di «una stima o unarichiesta risarcitoria generica», ma corrispondeva esattamente agliimporti impegnati con la determina dirigenziale «e tali importi sonoil risultato di procedure di affidamento conformi alla legge, chegarantiscono la congruità della spesa rispetto ai prezzi di mercato».Per il ricorrente, l’azione di rivalsa avrebbe natura indennitaria emirerebbe al «rimborso delle spese effettivamente sostenute o,come nel caso di specie, giuridicamente impegnate con riferimentoalle quali la contestazione generica del quantum da parte dellaprocedura è dunque priva di qualsiasi elemento e sostegno di unapresunta incongruità dei costi».5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati nei termini che seguono.5.1. L’art. 253, comma 1, TUA, stabilisce che «[g[li interventi dicui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminatiqualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art.250. L’onere reale viene iscritto a seguito dell’approvazione delprogetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato didestinazione urbanistica».Al comma 2 dell’art. 253 si prevede che « le spese sostenute pergli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio specialeimmobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art.2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puòesercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzisull’immobile».Al comma 3 dell’art. 253 TUA si precisa che «il privilegio e laripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti delproprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo diinquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autoritàcompetente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare6 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichil’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti delmedesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità».Resta fermo, quanto previsto dal comma 4 dell’art. 253, per cui«in ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento puòessere tenuto a rimborsare […] le spese degli interventi adottatidall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato delsito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventimedesimi».6. Ci si trova nell’ambito della disciplina sostitutiva (sussidiarietàverticale) prevista dagli articoli 244, comma 4 e 250 del d.lgs. n. 152del 2006, con compiti affidati - in relazione alla procedura in dannoda attivarsi d’ufficio - al comune territorialmente competente e, ovequesto non provveda, alla regione.Questa Corte ha recentemente affermato che possono essereammesse al passivo della procedura concorsuale esclusivamente lespese già sostenute, con esclusione di quelle da sostenere («spesefuture»), non essendo possibile un provvedimento di ammissionecon riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi previstedalla norma (Cass., sez. 1, 28/4/2026, n. 11597).Ciò, in particolare, in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n.22 del 1997, sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno espressamenteriferimento al diritto di rivalsa dell’ente territoriale «esclusivamentedopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e lasopportazione delle relative spese» («spese sostenute»).In tal senso si era già espressa questa Corte (Cass. n. 5705 del2013), in relazione alla prededuzione da riconoscere alle spese giàsostenute dall’ente pubblico, anche in relazione alla configurazioneindennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabiledell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; anche Corte cost. n. 1517 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20118/2025Numero sezionale 2493/2026Numero di raccolta generale 22577/2026Data pubblicazione 01/07/2026del 2024, che pure fa riferimento alle «spese sopportate dalleamministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabiledella contaminazione», sicché «il credito restitutorio è garantito dalprivilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento»).A nulla rileva, dunque, la produzione in giudizio della delibera diaffidamento dell’incarico, come pure del contratto di appaltostipulato.È necessario dimostrare di avere sostenuto le spese necessarieper le opere di bonifica e di ripristino.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delricorrente, in ragione del principio della soccombenza, e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 2.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente8 RG n. 20118/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Decreto Cassazione n. 22577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris