CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Giustizia, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato,-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 1498/2019 depositata il22.9.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R.n.115/2002 avverso il decreto con cui il Giudice di Pace di Bari, ritenendooperante la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., aveva rigettatola sua istanza di liquidazione dei compensi professionali maturati per averassistito il cittadino extracomunitario [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato nel giudizio n. 7720/2010 R.G., concernenteproroga del trattenimento dello straniero presso il C.I.E. di Bari, svoltosidinanzi al predetto giudice, partecipando ad un'unica udienza.Nella contumacia del Ministero della Giustizia, con l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente del Tribunale di Bari accoglieva parzialmentel’opposizione, ritenendo che non fosse rilevabile d'ufficio la prescrizionepresuntiva triennale, e liquidava nell'onnicomprensiva somma di € 250,00,secondo la tariffa prevista dal protocollo d’intesa sottoscritto dal localeConsiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Bari, i compensispettanti al ricorrente per l’attività difensiva svolta nel giudiziopresupposto. Inoltre, condannava il Ministero opposto alla rifusione dellespese del giudizio di opposizione, calcolate in € 232,00 per compensi ed €125,00 per spese tenendo conto della mancata costituzione diquest’ultimo e della natura sommaria del rito.Avverso il predetto provvedimento l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi, ed ilMinistero della Giustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., l'illegittimità, abnormità, erroneità e/o nullità delgiudizio di opposizione e dell’ordinanza resa dal Tribunale di Bari, perviolazione dell’art. 101, comma 2° c.p.c., anche in combinato disposto congli articoli 111 Cost., 47 Carta dei diritti dell’Unione Europea, nonché 6, 7e 13 CEDU, come riconosciuti dagli articoli 6, 2 e 19 TUE, 132, n. 4)c.p.c., 1 Preleggi, e con l’interpretazione delle norme regolatrici dellaNumero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/2026fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalladottrina. Il Tribunale di Bari avrebbe determinato le competenzeprofessionali relative al giudizio n. 7720/2010 R.G. del Giudice di Pace diBari sulla scorta di un protocollo sui compensi in materia di protezioneinternazionale sottoscritto dal Tribunale di Bari con il locale Consiglioper cui era stata chiesta la liquidazione, oltre che privo di valorenormativo e di efficacia vincolante per l’opponente, avvalendoseneperaltro in via officiosa, senza sottoporre preventivamente la questione alcontraddittorio delle parti, in violazione del diritto di difesa.2) Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 4) c.p.c., l'illegittimità, abnormità, erroneità e/o nullità delgiudizio di opposizione e dell’ordinanza resa dal Tribunale di Bari, perviolazione degli articoli 115 e 702-bis c.p.c., 87 disp. att. c.p.c., anche incombinato disposto con gli articoli 111 Cost., 47 Carta dei dirittidell’Unione Europea, nonché 6, 7 e 13 CEDU, come riconosciuti dagliarticoli 6, 2 e 19 TUE, 132, n. 4) c.p.c., e con l’interpretazione delle normeregolatrici della fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale ecomunitaria e dalla dottrina. [OSCURATO:PERSONA] adito avrebbe fondato il proprioconvincimento su un unico atto, ovverosia il protocollo d’intesa, maiprodotto dalle parti, omettendo, peraltro, di argomentare in ordine allamancata considerazione degli importi da liquidare richiesti dal ricorrente.3) Con il terzo motivo si denunziano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., l'illegittimità, erroneità e/o nullità dell’ordinanza, in relazioneal combinato disposto di cui agli articoli 4, 35 e 36 Cost., 82, comma 1° e142 D.P.R. n. 115/2002, 5 e 6 D.M. n.127/2004, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043e 2233, commi 1° e 2° c.c., in contrasto con l’interpretazione delle normeregolatrici della fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale ecomunitaria e dalla dottrina. Nel determinare le le spettanze del ricorrenteper il giudizio presupposto n. 7720/2010 R.G. svoltosi innanzi al Giudice diNumero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pace di Bari, il Giudice dell’opposizione non avrebbe applicato la tariffaprofessionale vigente ratione temporis, di cui al D.M. n. 127/2004 e allatabella “A” ad esso allegata, violando anche l’art. 2233, comma 2° c.c.,che impone il rispetto del decoro professionale.I primi tre motivi, attinenti alle concise e carenti motivazioni con le qualil'ordinanza impugnata ha liquidato a favore del ricorrente, per averepatrocinato il cliente nel procedimento di proroga del trattenimento dellostraniero presso il C.I.E. di Bari davanti al Giudice di Pace di Bari nel 2010,il solo importo onnicomprensivo dei compensi di € 250,00 oltre accessoridi legge, facendo applicazione di una generica tariffa indicata in un nonmeglio precisato protocollo d'intesa sottoscritto dal Consiglio dell'[OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale di Bari, possono essere esaminaticongiuntamente e sono fondati.Anzitutto per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema dipatrocinio a spese dello Stato, i protocolli di intesa stipulati presso i singoliuffici giudiziari non possono derogare alla determinazione legislativa deiminimi dei compensi degli avvocati, essendo gli anzidetti strumenti privi divalore normativo e di efficacia vincolante per il difensore (Cass. n.30829/2025; Cass. n. 26347/2025; Cass. n.32549/2023; Cass. n.19041/2022; Cass. n. 2527/2012), per cui non poteva l'ordinanzaimpugnata fare rinvio ad un protocollo locale, peraltro neppureesattamente individuato, senza neppure sottoporre preventivamente alcontraddittorio delle parti la questione della sua applicabilità.I protocolli locali per la liquidazione dei compensi sottoscritti dai [OSCURATO:PERSONA] degli Avvocati con gli uffici giudiziari hanno, infatti, una merafunzione orientativa, non vincolante per coloro che non li abbianosottoscritti, ed in quanto non aventi carattere normativo non possonosostituirsi alle tariffe ministeriali ai fini della determinazione giudiziale deicompensi da porre a carico dello Stato a favore dei professionisti cheabbiano patrocinato clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ulteriormente va rilevato che il Tribunale di Bari, non essendo statainvocata da nessuna delle parti l'applicazione del protocollo, non solo loavrebbe dovuto individuare esattamente (sembrerebbe essersi trattato delProtocollo in materia di protezione internazionale sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] con il locale Consiglio Forense il 21.2.2022) specificando, perritenere sussistente una sia pur minima motivazione, quale fosse la tariffaforense in esso indicata e quali le voci applicate discostandosi dalla notaspese depositata, ma in ragione del rilievo officioso, lo avrebbe dovutopreventivamente sottoporre al contraddittorio delle parti ex art. 101comma 2° c.p.c., per porle in condizione di difendersi in punto diapplicabilità, o meno del suddetto protocollo, sia in relazione alla sua datadi sottoscrizione, sia in relazione all'individuazione da parte di esso dellatariffa forense applicabile, che doveva essere quella vigente all'epoca dellaconclusione dell'incarico professionale (D.M. 8.4.2004 n. 127).Da ultimo la somma liquidata per il giudizio presupposto, di soli € 250,00oltre accessori, appare chiaramente inferiore ai minimi tabellari e lesivadel decoro professionale.4) Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., il ricorrente lamenta l’illegittimità, erroneità e/o nullitàdell’ordinanza resa dal Tribunale di Bari, per violazione del combinatodisposto di cui agli articoli 13, comma 6° L. n. 247/2012, 4 e 5 D.M.n.55/2014, 10, 91, 92 e 702-ter, u.c. e 112 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c.,2043 e 2233, commi 1° e 2°, c.c., nonché per contrasto conl’interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina. A fronte della notaspese depositata dal ricorrente, il Giudice dell'opposizione avrebbedeterminato le spese e le competenze legali relative al giudizio diopposizione discostandosi dai richiesti valori medi tabellari, senza indicarele somme attribuite per ciascuna fase.Numero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/20265) Con il quinto motivo, il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.4) c.p.c., l’illegittimità, erroneità e/o nullità dell’ordinanzaresa dal Tribunale di Bari, per vizio di motivazione, in relazione alcombinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1°, 2°,6° e 7°, Cost., 296, comma 2° TFUE, 41, comma 2°, lett. c, e 47, commi1° e 2° Carta dei diritti dell’Unione Europea, 19 TUE, 6 e 13 CEDU, 112,115, 132, 134 e 156 c.p.c., 75 e 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., incombinato disposto con gli articoli 13, comma 6° L. n. 247/2012, 4 e 5D.M. n. 55/2014, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, commi 1° e 2° c.c.,nonché per contrasto con l’interpretazione delle norme regolatrici dellafattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalladottrina. Il ricorrente ripropone le argomentazioni contenute nellaprecedente censura, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, peravere il Tribunale adito reso, in punto di competenze del giudizio diopposizione, argomentazioni inidonee a chiarificare la ratio decidendi el’iter logico seguito, nemmeno per relationem.Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, concernenti la condanna alle spesedel giudizio sfociato nell'ordinanza impugnata, possono essere esaminaticongiuntamente e vanno dichiarati assorbiti, alla luce dell'accoglimento deiprimi tre motivi, che imporranno una nuova liquidazione delle speseprocessuali rispettosa dei parametri tabellari e non del protocollo, basatasull'esito finale della lite.Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale di Bari in composizionemonocratica in persona di diverso magistrato, provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbiti i restanti,cassa l'impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia alNumero registro generale 7277/2024Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 17040/2026Data pubblicazione 30/05/2026Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che provvederà ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.6.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso