CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28248-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 28248/2017 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 19041/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna pubblicata il 12 aprile 2017. Il ricorso è stato intimato è notificato al Ministero della Giustizia, che non ha svolto attività difensive. Il provvedimento impugnato ha rigettato l’opposizione avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale penale di Bologna del 7 novembre 2016, in ordine al compenso liquidato all’avvocato per la difesa di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato svolta in un procedimento penale per direttissima, comprensivo della fase della convalida dell’arresto. Per il Tribunale di Bologna, alla stregua di quanto previsto al punto 5 del [OSCURATO:PERSONA] siglato il 18 dicembre 2014, era legittima la liquidazione unitaria dei compensi spettanti all’avvocato per la difesa prestata in un procedimento penale che si dispiega nella fase della convalida dell’arresto e della direttissima senza soluzione di continuità. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il giudice dell’opposizione deciso senza invitare la parte a difendersi sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’applicabilità del “[OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione degli onorari dei difensori (d’ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato” del 18 dicembre 2014. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 115 e 702 bis c.p.c. e dell’art. 87 disp att. c.p.c., avendo il giudice deciso la causa sulla base di documenti non prodotti dalle parti, la cui produzione non è stata comunque comunicata. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 28248/2017 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 19041/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Il terzo motivo del ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 391, 449 e 451 c.p.p., nonché dell’art. 12 comma 3 del d.m. n. 55 del 2014 e del punto 15 della tabella allegata. Il quarto motivo del ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli arti. 1 e 12 comma 3 del d.m. n. 55 del 2014 e del punto 15 della tabella allegata, evidenziando che la liquidazione seguita dal Tribunale di Bologna avrebbe comunque violato i minimi dei parametri. Il quinto motivo del ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese documentate. Il sesto motivo del ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., stante l’assoluta omessa motivazione. 4. Sono fondati il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, rimanendo con ciò assorbiti il quarto ed il quinto motivo. 4.1. L'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impone al giudice di liquidare il compenso spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in esame, trovavano quindi applicazione i parametri forensi dettati per i giudizi penali dalla Tabella 15 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il Tribunale di Bologna ha motivato il rigetto dell’opposizione spiegata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di liquidazione del compenso per la difesa di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato facendo riferimento al punto 5 del [OSCURATO:PERSONA] siglato il 18 dicembre F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 28248/2017 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 19041/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 2014 presso quell’ufficio giudiziario, il quale contempla la liquidazione unitaria dei compensi spettanti all’avvocato per la difesa prestata nella fase della convalida dell’arresto e nella fase della direttissima. L’ordinanza aggiunge che, del resto, si è in presenza di un procedimento penale “che si dispiega” nelle due fasi “senza soluzione di continuità” e che l’accoglimento dell’opposizione avrebbe frustrato la finalità del [OSCURATO:PERSONA], il quale impone una liquidazione standardizzata dei compensi, salvo che non siano evidenziate circostanze che impongano una deroga. L’ordinanza ha così posto d’ufficio a fondamento della decisione un atto convenzionale, di per sé privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore opponente (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 21/02/2012, n. 2527), non segnalato alle parti onde consentire su di esso l'apertura della discussione. Il provvedimento impugnato è poi pervenuto, in forza della richiamata regola protocollare, ad una conclusione confliggente con la Tabella 15 dei parametri forensi dettati per i giudizi penali dalla Tabella, allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la quale distingue la fase dei “cautelari personali” e la fase dinanzi al tribunale. D’altro canto, la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte costantemente precisa che la fase della convalida dell’arresto è del tutto autonoma rispetto alla fase del successivo giudizio direttissimo, alla stregua della disciplina dettata dall’art. 449 cod. proc. pen., atteso che il giudizio di convalida riguarda unicamente la libertà personale del soggetto sottoposto al procedimento, mentre il rito direttissimo è uno dei procedimenti speciali attraverso cui il legislatore ha dato impulso alla sollecita definizione del processo penale (arg., tra le tante, da Cass. pen. Sez. 3, 22/2/2019 - 3/9/2019, n. 36945). Vanno dunque accolti il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, restando assorbiti il quarto ed il quinto motivo. Consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, che F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 28248/2017 Numero sezionale 1181/2022 Numero di raccolta generale 19041/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a