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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03453/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9361/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la sentenza Tribunale di SASSARI n. 973/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Somministrazione – Partite pregresse [OSCURATO:SOCIETA], società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] (SII) in Sardegna, era stata convenuta,dinanzi al Giudice di Pace di Sassari (tavolta, erroneamente indicato nel ricorso come Giudice di Pace di Oristano), da [OSCURATO:PERSONA], perché: a) fossero dichiarate inesigibili per prescrizione le somme richiestele da [OSCURATO:SOCIETA]; b) fosse annullata la fatt ura [OSCURATO:SOCIETA] n. 2016000500000417 del 28.04.2016 di euro 154,37, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014; costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA] rilevava, in via pregiudiziale, che la controversia non riguardava il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, ma la legittimità dell’esercizio del potere da parte delle Autorità amministrative in relazione alla regolamentazione dei conguagli regolatori, avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la legittimità del provvedimenti dell’AEEGSI concernenti la regolazione dei costi del SII ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; nel merito, si difendeva, sostenendo: i) che vi era un obbligo, a suo carico, derivante dal quadro normativo e regolatorio, di recuperare i richiamati conguagli regolatori; ii) che il conguaglio regolatore non costituisce un’applicazione retroattiva della tariffa, bensì una componente ulteriore da considerare ai fini della determinazione e della revisione della tariffa del SII, con funzione di riallineamento dei dati reali a quelli ipotetici o errati posti a base del calcolo; iii) che la sua pretesa creditoria non era prescritta, perché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima del 26/06/2014, data di emanazione della Delibera n. 18 del 2014 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna, che le aveva imposto il recupero dei conguagli regolatori; con sentenza n. 27/2020, il Giudice di Pace, in primo luogo, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia era volta a lamentare che i conguagli richiesti dal gestore violavano la determinazione tariffaria predisposta, non, quindi, a contestare la legittimità della determinazione tariffaria da parte del commissario ad acta bensì l'applicazione che della stessa aveva dato il gestore con la bollettazione; ha ritenuto prescritte tutte le pretese d i [OSCURATO:SOCIETA] anteriori all’annualità 2011, essendo inutilmente spirato il relativo termine di prescrizione quinquennale, con esclusione di quelle relative al 2011, essendosi interrotto il termine di prescrizione con la fattura del maggio 2016; ha negato che il ritardo con cui l’AEEGSI aveva emesso la normativa secondaria di dettaglio potesse tornare a danno dell’utenza o fondare una specie di sospensione del periodo prescrizionale e ha escluso che con determinazione amministrativa si potesse variare retroattivamente la tariffa applicabile ; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Sassari, formulando due motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 1 c.p.c., “Violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.”; secondo [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS), in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato; il motivo è infondato; la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite - da ultimo, proprio con riferimento ad una controversia che aveva coinvolto l’odierna ricorrente, cfr. Cass., Sez.

Un., 10/10/2022, n. 29593; adde Cass., Sez.

Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez.

Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti – e risolta affermando che: “la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità ( Cass., sez. un., n. 4584/06 ; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale”; 2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, alla sentenza gravata si imputa, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ, la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par.

B.16)”; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post , un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati; [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all’utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA – Ente d’ambito, valuta l’adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all’intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Sezione 18 del contratto con gli utenti stabilisce chel’’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par.

B.16 “Fatturazione” dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”; v) il precedente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di revisione del piano d’ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap ; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, “ARERA”) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente); viii) l’AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo “[OSCURATO:PERSONA]”, il quale, quanto alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilisce che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”, ed ha affidato ai singoli Enti d’Ambito la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando il gestore ad effettuarne la riscossione, per l’importo complessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria; [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia; 2.1) il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni; in astratto, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori; va infatti considerato - con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Uniten. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

Tutte le quotedella tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (exart. 1339 cod. civ.); 2.2) il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso “ogni” recupero tariffario; il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr.

C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE); la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi”; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le de terminanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assetsed evitare la duplicazione della contabilizzazione; tanto risultaavvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di ‘rilevanza’ economica del servizio idrico integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)”; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell’art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell'utilizzo idrico e dell’allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il dlgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, delservizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità delservizio; ii) “la tariffa è definita dall' art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , che ricalca l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE,in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo delservizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di “riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons.

Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio nè criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di c:arattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrai :a in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959; 2.3) ne deriva non già l’immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l'ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez.

Un., 18/02/2022, n.5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso; 2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio; deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons.

Stato 04/05/2022, n.3484; Cons.

Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi versocosti efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica; 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell’onere della prova, graverà sull’ente gestore del servizio idrico; infatti l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/10/2001, n. 13533); 3) va rigettato il primo motivo, va accolto il secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che, muovendo dall’astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2 - 2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall’autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l’obbligo di riscossione impostole; 4) il giudice del rinvio provvederà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9361/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- Avverso la sentenza Tribunale di SASSARI n. 973/2021, pubblicata in data 30 settembre 2021; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Oggetto: Somministrazione – Partite pregresse [OSCURATO:SOCIETA], società incaricata della gestione del [OSCURATO:PERSONA] (SII) in Sardegna, era stata convenuta,dinanzi al Giudice di Pace di Sassari (tavolta, erroneamente indicato nel ricorso come Giudice di Pace di Oristano), da [OSCURATO:PERSONA], perché: a) fossero dichiarate inesigibili per prescrizione le somme richiestele da [OSCURATO:SOCIETA]; b) fosse annullata la fatt ura [OSCURATO:SOCIETA] n. 2016000500000417 del 28.04.2016 di euro 154,37, previa disapplicazione della Delibera del Commissario straordinario dell’Ente d’Ambito della Sardegna n. 18 del 26.06.2014; costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA] rilevava, in via pregiudiziale, che la controversia non riguardava il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, ma la legittimità dell’esercizio del potere da parte delle Autorità amministrative in relazione alla regolamentazione dei conguagli regolatori, avendo [OSCURATO:PERSONA] contestato la legittimità del provvedimenti dell’AEEGSI concernenti la regolazione dei costi del SII ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; nel merito, si difendeva, sostenendo: i) che vi era un obbligo, a suo carico, derivante dal quadro normativo e regolatorio, di recuperare i richiamati conguagli regolatori; ii) che il conguaglio regolatore non costituisce un’applicazione retroattiva della tariffa, bensì una componente ulteriore da considerare ai fini della determinazione e della revisione della tariffa del SII, con funzione di riallineamento dei dati reali a quelli ipotetici o errati posti a base del calcolo; iii) che la sua pretesa creditoria non era prescritta, perché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima del 26/06/2014, data di emanazione della Delibera n. 18 del 2014 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna, che le aveva imposto il recupero dei conguagli regolatori; con sentenza n. 27/2020, il Giudice di Pace, in primo luogo, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia era volta a lamentare che i conguagli richiesti dal gestore violavano la determinazione tariffaria predisposta, non, quindi, a contestare la legittimità della determinazione tariffaria da parte del commissario ad acta bensì l'applicazione che della stessa aveva dato il gestore con la bollettazione; ha ritenuto prescritte tutte le pretese d i [OSCURATO:SOCIETA] anteriori all’annualità 2011, essendo inutilmente spirato il relativo termine di prescrizione quinquennale, con esclusione di quelle relative al 2011, essendosi interrotto il termine di prescrizione con la fattura del maggio 2016; ha negato che il ritardo con cui l’AEEGSI aveva emesso la normativa secondaria di dettaglio potesse tornare a danno dell’utenza o fondare una specie di sospensione del periodo prescrizionale e ha escluso che con determinazione amministrativa si potesse variare retroattivamente la tariffa applicabile ; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Sassari, formulando due motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 1 c.p.c., “Violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario. violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.”; secondo [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo, confermando la giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe violato i criteri che regolano il riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, atteso che la posizione giuridica fatta valere da [OSCURATO:PERSONA] investirebbe, in via principale e diretta, la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali dell’AEEGSI (oggi, ARERA) e dell’Ente d’Ambito (EGAS), in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato; il motivo è infondato; la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite - da ultimo, proprio con riferimento ad una controversia che aveva coinvolto l’odierna ricorrente, cfr. Cass., Sez. Un., 10/10/2022, n. 29593; adde Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n. 5386; Cass., Sez. Un., 20/07/2021, n. 20692 in materia di gestione dei rifiuti – e risolta affermando che: “la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua contesti l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa introduce difatti una controversia relativa al rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità ( Cass., sez. un., n. 4584/06 ; coerente, sez. un., n. 8035/11); la controversia ha dunque effettivamente natura esclusivamente patrimoniale, perché non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione di un interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale”; 2) con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, alla sentenza gravata si imputa, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ, la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, c. 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/CE; art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.; art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della Sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (Par. B.16)”; oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che il potere dell’AEEGSI di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite una valutazione ex post , un’integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati; [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che: i) in applicazione del principio del full recovery cost, la tariffa applicata all’utenza deve necessariamente coprire i costi generati dalla prestazione del servizio; ii) non il singolo gestore ma AEEGSI, oggi ARERA – Ente d’ambito, valuta l’adeguatezza delle tariffe, al fine di garantire all’intera collettività un servizio improntato non solo ad elevati standard di qualità, ma anche a criteri di efficienza ed economicità; iii) il gestore si limita ad applicare una tariffa eterodeterminata, senza alcun margine di intervento per un eventuale aumento o diminuzione della tariffa ovvero per un’eventuale esclusione di determinate voci; iv) la Sezione 18 del contratto con gli utenti stabilisce chel’’attività di erogazione dei servizi richiesti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. è disciplinata dal Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], che costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di utenza (…) e detto Regolamento, al par. B.16 “Fatturazione” dispone chiaramente che “alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito”; v) il precedente sistema tariffario, basato sul price cap, di cui al D.M. 1° agosto 1996, limitava gli incrementi tariffari, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti, al fine di garantire la sostenibilità sociale dei prezzi praticati all’utenza, ma non escludeva che l’autorità di ambito determinasse a posteriori, con incrementi tariffari successivi, la mancata integrale copertura dei costi efficienti di gestione, introducendo pertanto il diritto al conguaglio in capo al Gestore; vi) in sede di revisione del piano d’ambito per la regione Sardegna, di cui alla deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 223/2010 (e successiva integrazione con deliberazione n. 23/2011), era stato provvisoriamente quantificato il conguaglio per un importo complessivo di 88,78 milioni di euro, con riserva di aggiornare tale valore a seguito di ulteriori verifiche; vii) il recupero di tali partite era stato posticipato in considerazione dei predetti limiti agli incrementi tariffari imposti dal metodo del price cap ; vii) detto sistema, rivelatosi inadeguato per l’efficiente gestione del servizio idrico, era stato modificato, affidando all’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] il Gas e il [OSCURATO:PERSONA] - AEEGSI (oggi, “ARERA”) la definizione delle componenti di costo ammissibili ai fini regolatori nonché delle regole e dei criteri per la determinazione delle tariffe (art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012) ed al gestore il compito di applicare la tariffa determinata sulla base delle prescrizioni e delle regole definite dalle predette [OSCURATO:PERSONA] (art. 154, comma 5, del Codice dell’Ambiente); viii) l’AEEGSI, con deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR), ha approvato il nuovo “[OSCURATO:PERSONA]”, il quale, quanto alla “quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse”, stabilisce che “Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità”, ed ha affidato ai singoli Enti d’Ambito la complessiva quantificazione degli importi in argomento, tenuto conto che tali Enti detenevano i dati e le risultanze contabili delle singole gestioni, riferite agli anni precedenti; ix) con riferimento alla Regione Sardegna, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente d’Ambito della Sardegna ha emanato la Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con la quale è stata approvata la quantificazione e sono stati riconosciuti i conguagli relativi alle “partite pregresse”, autorizzando il gestore ad effettuarne la riscossione, per l’importo complessivo di euro 106.000.000,00, in ossequio ai criteri e alle modalità sancite dall’art. 31.2 della delibera AEEGSI n. 643/2013 e dalla delibera dell’Ente d’Ambito n. 18/2014; x) sulla scorta di tali provvedimenti era stato tempestivamente richiesto il pagamento degli importi a titolo di partite pregresse 2005-2011, mediante l’invio di distinte fatture, in cui veniva specificata la natura dei maggiori costi richiesti nonché i riferimenti regolatori mediante i quali era stata determinata la componente tariffaria; [OSCURATO:PERSONA] ne trae la conseguenza che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo aver travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere violato la normativa che conforma lo svolgimento del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia; 2.1) il motivo merita accoglimento, ma con alcune precisazioni; in astratto, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori; va infatti considerato - con richiamo a quanto osservato nella già richiamata pronuncia delle Sezioni Uniten. 29593/2022 - che: i) la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»; detto allegato impone: a) di effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico di riferimento e, se necessario, delle stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici, delle stime dell'investimento corrispondente, con le relative previsioni; b) di formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure; ii) l’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE è stato inteso dalla Corte di Giustizia (con sentenza in causa C-686/15, [OSCURATO:PERSONA], nella quale si controverteva della legittimità di una voce in fattura non legata ai consumi idrici, ma ai costi fissi di gestione) come volto all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica dei prezzi dell’acqua, rimessi alle valutazioni discrezionali dei singoli Stati, che incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente; in tale contesto, la fissazione del prezzo dei servizi idrici sulla base del volume di acqua effettivamente consumato costituisce “uno” dei mezzi idonei; nondimeno, gli Stati membri dispongono della facoltà di adottare ulteriori modalità di tariffazione dell’acqua che consentano, in particolare, di recuperare taluni oneri sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile; iii) nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quotedella tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»; iv) l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11 e 14, che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi soppressa e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A, «...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia...»; v) in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il "conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo “ora per allora”, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato; vi) in base alla espressa previsione del contratto disciplinante il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli utenti, che richiama il Regolamento per il [OSCURATO:PERSONA], e al rimando compiuto da tale Regolamento al sistema tariffario determinato dall’Autorità d’Ambito, detto sistema risulta inserito di diritto nel contratto di fornitura (exart. 1339 cod. civ.); 2.2) il fatto che non sia preclusa “in astratto” una politica tariffaria di recupero anche di costi che non siano strettamente correlati al consumo di acqua non significa, però, che sia ammesso “ogni” recupero tariffario; il perimetro dell’operatività dei conguagli regolatori è circoscritto dall’esigenza di recuperare i costi sopportati dai servizi di distribuzione dell’acqua per mettere quest’ultima a disposizione degli utenti, in quantità e qualità sufficienti, indipendentemente dal consumo effettivo che costoro ne fanno, in modo da coprire i costi afferenti alla manutenzione delle opere municipali di approvvigionamento idrico, nonché all’analisi e al mantenimento della salubrità dell’acqua potabile e dalla più volte affermata natura di corrispettivo che deve riconoscersi alla tariffa e a ogni singolo voce che la compone (cfr. C- 186/95, cit., art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, art. 9 della direttiva 2000/60/CE); la dimensione normativa comunitaria risulta inequivocabilmente ispirata da un concetto di economicità, id est di razionalità economica, intesa come un vincolo da gestire e non già come una variabile da massimizzare; segnatamente, secondo la dottrina tecno-economica, la tariffazione del servizio idrico si basa sulla “capacità dell'organizzazione, nel rispetto dei vincoli economici e delle condizioni esterne, di pensare e raggiungere - attraverso la progettazione e realizzazione nel tempo - i propri fini e obiettivi”; è stato, infatti, efficacemente affermato che a livello comunitario sono stati adottati un approccio, una visione ed un metodo che impegnano ad una progettazione istituzionale che valuti - anche qualitativamente - le de terminanti (costi umani, materiali e finanziari) e ogni altra variabile (non solo fisiologica) collocata nello specifico contesto territoriale e socio-economico, segnatamente riferito alle esigenze di erogazione del servizio pubblico, che sfocia nell’applicazione di un modello tariffario che sappia conciliare costi ed assetsed evitare la duplicazione della contabilizzazione; tanto risultaavvalorato: a) dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 26/01/2011, n. 26, ha ribadito che “coessenziale alla nozione di ‘rilevanza’ economica del servizio idrico integrato è l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)”; b) dalla lettura coordinata del Considerando 38 della direttiva 2000/60 che rinvia all’analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico, dell’art. 5 della medesima direttiva che regola le caratteristiche del distretto idrografico, l’esame dell'impatto ambientale delle attività umane e l’analisi economica dell'utilizzo idrico e dell’allegato III, già citato; c) dalla giurisprudenza amministrativa, la quale conferma che: i) il dlgs. n. 152/2006 ha inteso coniugare il fine sociale (l'erogazione di un bene fondamentale ma scarso) e la sostenibilità economica, delineando un modello di gestione che sia sintesi di efficienza, anche imprenditoriale, delservizio, nell'ambito dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e di universalità delservizio; ii) “la tariffa è definita dall' art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , che ricalca l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE,in linea con la configurazione - delineata nella Comunicazione COM 2000/447 - della tariffa dei servizi idrici quale "mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico", come "il corrispettivo delservizio idrico integrato"; iii) il principio di recupero dei costi consente di “riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all’incremento degli investimenti o all’ottimizzazione dei costi di gestione” (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882), altrimenti si annullerebbe il rischio d’impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all’utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate; d) dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio nè criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di c:arattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrai :a in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. si veda in tal senso Cass. 23/06/2021, n.17959; 2.3) ne deriva non già l’immodificabilità delle tariffe, che non potrebbe giustificarsi invocando la tutela dell’affidamento riposto nella ricorrenza di un rapporto di durata a condizioni prestabilite, perché il contratto stipulato con il gestore non si limita ad indicare il corrispettivo a quest'ultimo dovuto per l'espletamento del servizio, ma prevede anche forme di revisione del contratto di utenza “per l'ipotesi in cui sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, determinandone anticipatamente i casi e le modalità di applicazione” (Cass., Sez. Un., 18/02/2022, n.5386), ma l’obbligo di far confluire nella tariffa esclusivamente costi che siano in nesso di corrispettività con il servizio reso; 2.4) ammesso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il recupero dei costi ora per allora, dovrà ritenersi legittimo soltanto il recupero di costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio; deve, invece, escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza rispetto all’anno di riferimento e di trasparenza (Cons. Stato 04/05/2022, n.3484; Cons. Stato 29/12/2020, n.8502); nella sostanza, dovranno, in concreto, escludersi i conguagli regolatori utilizzati per allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio idrico integrato, indici dell’incapacità di approntare un meccanismo di regolazione incentivante, in grado cioè di orientare i prezzi versocosti efficienti e di garantire gli equilibri gestionali, la continuità e lo sviluppo nel tempo, perché tale esternalizzazione risulterebbe incoerente rispetto alla direttrice che permea l'intero quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, il cui fulcro risiede nell’aderenza delle pretese economiche rivolte all’utenza ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, nella pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, nella misurabilità oggettiva, nella congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica; 2.5) la relativa dimostrazione, secondo i princìpi generali di riparto dell’onere della prova, graverà sull’ente gestore del servizio idrico; infatti l’imprevedibilità del costo di cui si chiede retroattivamente il recupero agli utenti, così come la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, costituiscono “fatti costitutivi” della pretesa, secondo i princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533); 3) va rigettato il primo motivo, va accolto il secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di altro Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che, muovendo dall’astratta legittimità del recupero dei costi ora per allora, dovrà accertare la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dei conguagli regolatori per partite pregresse, in sintonia con la natura di corrispettivo di ogni voce che compone la tariffa e con il divieto di allocare sull’utenza costi provocati da errori di previsione e/o di gestione economica e di ogni incremento di costo non pertinente, sulla scorta di quanto dianzi rilevato – cfr. supra §§ 2.2 - 2.4 - non bastando a giustificare la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA] né il fatto, pacifico e incontestato, che essa abbia applicato le tariffe determinate dall’autorità di ambito, né che non le abbia determinate unilateralmente, né che sia limitata ad adempiere l’obbligo di riscossione impostole; 4) il giudice del rinvio provvederà a
Sentenza Cassazione n. 03453/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris