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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 1963

Cassazione n. 37663/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/03/1963 a Frascati avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di Roma; t visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva, in data 29 marzo 2021, disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., commesso in Roma il 3 marzo 2021 per avere aiutato una persona ([OSCURATO:PERSONA]) ad eludere le indagini dell'autorità, facendo pressioni sulla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) al fine di distoglierla dall'intento di denunciarne gli atti persecutori subiti presso il Commissariato di P.S.

"Romanina".

2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con i primi due motivi si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non avendo il Tribunale del riesame valutato il contenuto di un documento (relativo alle dimissioni del Marziale dalla carica di assessore in data anteriore alla richiesta di applicazione della misura cautelare) dimostrativo dell'inesistenza dell'unico fatto (ossia il ruolo pubblico ricoperto dal Marziale) che - nella prospettiva seguita dal Giudice delle indagini preliminari - qualificava la condotta contestata come particolarmente pericolosa ai fini della reiterazione del reato, senza integrare una motivazione insufficiente o carente, ma elaborandone un'altra ex novo, disancorata da quella esistente, sulla base di una diversa circostanza di fatto già considerata irrilevante dal primo Giudice.

Si soggiunge, al riguardo, che il Tribunale del riesame ha omesso in tal modo di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'unico fatto posto a fondamento della ravvisata esigenza cautelare.

2.2. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi in relazione all'omessa valutazione della mera apparenza della motivazione del provvedimento genetico, là dove il fatto - smentito - che il predetto indagato ricopriva la carica di assessore non lasciava in realtà presumere la configurabilità di alcun pericolo di reiterazione del reato, con la conseguente assenza di alcun elemento indicativo della ravvisata esigenza cautelare: aspetto, questo, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare de qua, non potendosi elaborare una nuova motivazione là dove il provvedimento originario non ne contenga alcuna.

2.3. Con un quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla nuova motivazione addotta dal Tribunale a sostegno dell'esigenza cautelare cui all'art. 274, lett. c), cit., non avendo l'impugnata ordinanza considerato che il fatto addebitato all'indagato è ontologicamente irripetibile- essendo stata già presentata la denuncia-querela - e che il pericolo è stato dedotto dalle modalità stesse di realizzazione del fatto contestato, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, sebbene il primo provvedimento avesse ritenuto inesistente qualsivoglia esigenza cautelare connessa - anche sotto il profilo dell'inquinamento probatorio - al possibile avvicinamento del Marziale (peraltro incensurato) alla persona offesa.

2.4. Con l'ultimo motivo, infine, si censurano i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sebbene il profilo fattuale vagliato dal Tribunale - ossia l'avvicinamento del Marziale alla [OSCURATO:PERSONA] - fosse stato ritemuto irrilevante dal primo Giudice, senza che il punto fosse stato oggetto di alcuna impugnativa da parte del P.M.

3. Con motivi nuovi depositati all'odierna udienza i difensori di fiducia hanno richiamato le argomentazioni addotte a sostegno dei primi tre motivi principali del ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché l'ordinanza adottata dal primo Giudice aveva ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di una circostanza di fatto (il ruolo pubblico ricoperto dal Marziale quale assessore comunale) non più rilevante nel caso di specie, avendo il predetto indagato già in precedenza rassegnato le sue dimissioni da quelle funzioni.

Profilo di doglianza, questo, che la difesa aveva puntualmente contestato in sede di riesame cautelare, allegandone la correlativa prova documentale.

Ciò non di meno, l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla dimostrata inesistenza dell'unico elemento di fatto considerato rilevante ai fini dell'apprezzamento in merito alla sussistenza delle riconosciute esigenze cautelari, non emergendo invero, dalla motivazione del primo provvedimento cautelare, alcuna base argomentativa a sostegno della - ivi prospettata - qualificazione di "particolare pericolosità" della condotta tenuta dall'indagato.

Tratteggiati gli elementi indiziari acquisiti dalle indagini in ordine alla configurabilità della contestata condotta favoreggiatrice, l'ordinanza impugnata ha preso in esame il profilo delle esigenze cautelari e ne ha apoditticamente riconosciuto la presenza sia in relazione al pericolo di inquinamento probatorio (ivi enunciato senza esplicitare le ragioni che ne fonderebbero la configurabilità), sia in relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, desunto dalle stesse note modali dell'azione delittuosa oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare (l'avvicinamento verso la vittima per evitare che sporgesse denuncia e la sfrontatezza dimostrata nell'occasione), senza esporre, tuttavia, le ragioni giustificative della ritenuta necessità di un "presidio" cautelare, né spiegare quali sarebbero, nel caso concreto, i presupposti di attualità e concretezza della restrizione dello status libertatis.

2. Sulla base di tali considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale indicato nel dispositivo, affinché provveda, nella piena discrezionalità del correlativo apprezzamento di merito, ad eliminare i rilevati vizi della motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 20/03/1963 a Frascati avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di Roma; t visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva, in data 29 marzo 2021, disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., commesso in Roma il 3 marzo 2021 per avere aiutato una persona ([OSCURATO:PERSONA]) ad eludere le indagini dell'autorità, facendo pressioni sulla persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) al fine di distoglierla dall'intento di denunciarne gli atti persecutori subiti presso il Commissariato di P.S. "Romanina". 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Con i primi due motivi si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non avendo il Tribunale del riesame valutato il contenuto di un documento (relativo alle dimissioni del Marziale dalla carica di assessore in data anteriore alla richiesta di applicazione della misura cautelare) dimostrativo dell'inesistenza dell'unico fatto (ossia il ruolo pubblico ricoperto dal Marziale) che - nella prospettiva seguita dal Giudice delle indagini preliminari - qualificava la condotta contestata come particolarmente pericolosa ai fini della reiterazione del reato, senza integrare una motivazione insufficiente o carente, ma elaborandone un'altra ex novo, disancorata da quella esistente, sulla base di una diversa circostanza di fatto già considerata irrilevante dal primo Giudice. Si soggiunge, al riguardo, che il Tribunale del riesame ha omesso in tal modo di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'unico fatto posto a fondamento della ravvisata esigenza cautelare. 2.2. Con un terzo motivo si deducono analoghi vizi in relazione all'omessa valutazione della mera apparenza della motivazione del provvedimento genetico, là dove il fatto - smentito - che il predetto indagato ricopriva la carica di assessore non lasciava in realtà presumere la configurabilità di alcun pericolo di reiterazione del reato, con la conseguente assenza di alcun elemento indicativo della ravvisata esigenza cautelare: aspetto, questo, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare de qua, non potendosi elaborare una nuova motivazione là dove il provvedimento originario non ne contenga alcuna. 2.3. Con un quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla nuova motivazione addotta dal Tribunale a sostegno dell'esigenza cautelare cui all'art. 274, lett. c), cit., non avendo l'impugnata ordinanza considerato che il fatto addebitato all'indagato è ontologicamente irripetibile- essendo stata già presentata la denuncia-querela - e che il pericolo è stato dedotto dalle modalità stesse di realizzazione del fatto contestato, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, sebbene il primo provvedimento avesse ritenuto inesistente qualsivoglia esigenza cautelare connessa - anche sotto il profilo dell'inquinamento probatorio - al possibile avvicinamento del Marziale (peraltro incensurato) alla persona offesa. 2.4. Con l'ultimo motivo, infine, si censurano i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sebbene il profilo fattuale vagliato dal Tribunale - ossia l'avvicinamento del Marziale alla [OSCURATO:PERSONA] - fosse stato ritemuto irrilevante dal primo Giudice, senza che il punto fosse stato oggetto di alcuna impugnativa da parte del P.M. 3. Con motivi nuovi depositati all'odierna udienza i difensori di fiducia hanno richiamato le argomentazioni addotte a sostegno dei primi tre motivi principali del ricorso ed hanno insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché l'ordinanza adottata dal primo Giudice aveva ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di una circostanza di fatto (il ruolo pubblico ricoperto dal Marziale quale assessore comunale) non più rilevante nel caso di specie, avendo il predetto indagato già in precedenza rassegnato le sue dimissioni da quelle funzioni. Profilo di doglianza, questo, che la difesa aveva puntualmente contestato in sede di riesame cautelare, allegandone la correlativa prova documentale. Ciò non di meno, l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla dimostrata inesistenza dell'unico elemento di fatto considerato rilevante ai fini dell'apprezzamento in merito alla sussistenza delle riconosciute esigenze cautelari, non emergendo invero, dalla motivazione del primo provvedimento cautelare, alcuna base argomentativa a sostegno della - ivi prospettata - qualificazione di "particolare pericolosità" della condotta tenuta dall'indagato. Tratteggiati gli elementi indiziari acquisiti dalle indagini in ordine alla configurabilità della contestata condotta favoreggiatrice, l'ordinanza impugnata ha preso in esame il profilo delle esigenze cautelari e ne ha apoditticamente riconosciuto la presenza sia in relazione al pericolo di inquinamento probatorio (ivi enunciato senza esplicitare le ragioni che ne fonderebbero la configurabilità), sia in relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, desunto dalle stesse note modali dell'azione delittuosa oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare (l'avvicinamento verso la vittima per evitare che sporgesse denuncia e la sfrontatezza dimostrata nell'occasione), senza esporre, tuttavia, le ragioni giustificative della ritenuta necessità di un "presidio" cautelare, né spiegare quali sarebbero, nel caso concreto, i presupposti di attualità e concretezza della restrizione dello status libertatis. 2. Sulla base di tali considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale indicato nel dispositivo, affinché provveda, nella piena discrezionalità del correlativo apprezzamento di merito, ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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