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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26014/2026

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-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO3439 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 22/05/2025 R.G.N. 586/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24260/20251.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appNeulmloer o sdeiz ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cottone avverso sentenza del Tribunale di Messina del 9/7/2024, dirigetto delle domande d questa proposte, compensava le spese di lite,compensando anche quelle del grado.2.

Cottone, dipendente Inps, dirigente medico di primo livello,aveva agìto in giudizio per il riconoscimento, quale danno emergente,per il periodo 30/7/2010-1/9/2021, data del pensionamento, di unasomma pari all’indennità di esclusività; e quale lucro cessante, di unasomma, da determinare in via equitativa, pari a quella che avrebbepotuto guadagnare se avesse potuto operare in regime di intramoenianel predetto periodo, nonché di ulteriore somma a titolo di danno daperdita di chance, per la clientela che avrebbe acquisito se l’intramoenianon le fosse stata impedita, per l’epoca posteriore al pensionamento.3.

A fondamento della domanda aveva dedotto la mancatamedici Inps”, adottato dall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazione dell’art.80, comma 1, lett. f) del CCNL 1° agosto 2006 (2002/2005), cheprevedeva e regolava l’opzione per l’attività intramoenia della liberaprofessione e, in relazione ad essa, una indennità di esclusività.4.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, regolando le spese secondosoccombenza, assumendo che il Regolamento in questione nonprofessionale in regime di intramoenia, in primo luogo perchérichiamava l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 che prevedeva la merapossibilità, in sede di contrattazione integrativa, di definire forme emodalità per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 8 del CCNL 14 aprile1997 attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996; in secondo luogoperché il medesimo accordo, nel prevedere che «Le parti prendono attoche l'efficacia del presente accordo è sospesa in attesa dellacertificazione dell'accordo da parte dei ministeri vigilanti.

Pertanto, larelativa determinazione presidenziale verrà adottata solo a seguito delNumero registro generale 24260/2025perfezionamento con esito positivo dell'iter di certificazione» posNtuumelarov saez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026trattarsi di mera eventualità condizionata anche da formaliData pubblicazione 30/09/2026provvedimenti autorizzativi; in terzo luogo, perché, ad ulterioreriscontro dell’assunto, l’art. 11 del Regolamento prevedeva che «Ilpresente regolamento entra in vigore dalla data di perfezionamentodell'iter di certificazione dello stesso.

Sarà successivamente emanataspecifica circolare attuativa».Il Tribunale aveva inoltre negato che fosse concludente in sensocontrario il fatto che nei bilanci degli anni 2011, 2012 e 2013 fosserostate inserite le partite relative all’indennità di esclusività.

Aveva altresìevidenziato che se il Regolamento fosse stato immediatamenteefficace, la ricorrente avrebbe dovuto esercitare, siccome previsto dallostesso, il diritto di opzione per lo svolgimento dell’attività libero-professionale in regime di intramoenia entro 60 giorni dall’entrata invigore dello stesso, cosa mai avvenuta; non trovando applicazione l’art.15 quater, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, riguardante i medici delSSN.5.

Cottone aveva proposto appello per i seguenti motivi:a) omessa considerazione del fatto che l’art. 80, comma 1, lett. f) delCCNL 1° agosto 2006 (2002/2005) sanciva il diritto, per la Delegazionedi parte pubblica e le OO.SS., di definire in sede di contrattazioneintegrativa le forme e le modalità di esercizio dell’attività in questione;b) omessa considerazione del fatto che l’iter di certificazione delRegolamento doveva ritenersi portato a termine, in difetto della prova,gravante sull’Istituto, del mancato rilascio della stessa, posto che aisensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 88/89 i regolamenti eranoimmediatamente esecutivi ed andavano meramente trasmessi alMinistero del Lavoro.6.

La Corte di appello, previa reiezione dell’eccezione dell’Inps dimancato perfezionamento del Regolamento in quanto non sottoscrittodal Direttore generale, disattendeva entrambi i motivi, valutandolicongiuntamente, sul rilievo che l’art. 8, comma 2 cit., prevedendoNumero registro generale 24260/2025l’immediata esecutività degli “atti non espressamente soggeNttumi erpo eserz ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026legge ad approvazione ministeriale”, non poteva che rimandare ormaiData pubblicazione 30/09/2026alla disciplina generale del d.lgs. n. 165/2001, e, per essa, alladisciplina dei controlli di compatibilità dei costi sulla contrattazioneintegrativa (art. 40 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), che a sua voltaprevedeva la certificazione da parte della Presidenza delConsiglio/Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] e del Ministerodell’Economia e delle Finanze/Ragioneria Generale dello Stato.Trattandosi di disciplina inderogabile, i regolamenti ai quali facevariferimento l’art.8 comma 2, della legge n. 88/89 erano solo iregolamenti interni.Orbene, l’Inps, a seguito di specifico invito del Collegio, reso necessariodalla presenza di evidenze ed allegazioni già introdotte in causa, avevadocumentato che “il Ministero”, con nota del 25/7/2012, aveva chiestochiarimenti sulla nota del 27/3/2012 con la quale l’Istituto avevatrasmesso l’ipotesi di accordo, segnalando alcune criticità delladisciplina in questione, ed a seguito di ciò, in forza dell’art. 8, comma5, seconda parte, l’esecutività era rimasta sospesa, malgrado ichiarimenti fossero poi stati resi, essendo gli stessi stati ritenutiinsufficienti da nota del DPF del 7/1/2013.

Peraltro, come premesso, lostesso Regolamento condizionava sospensivamente la propria efficaciaalla certificazione.Né poteva argomentarsi in senso contrario in base alle apposizioni dibilancio di previsione avallate dal Collegio sindacale fino al 2014, chepiuttosto erano necessarie per ottenere l’approvazione delRegolamento e che esso divenisse efficace.

Ed in effetti, a consuntivo,come risultava dal sito internet dell’Istituto, esse erano state poiazzerate a partire dal 2012.

L’impegno del 2011 era invece rimastocome “completamente impegnato”, ma a mero motivo del fatto che aconsuntivo l’iter di certificazione era ancora aperto, avendo il Ministeroreiterato il rifiuto solo il 7/1/2013.Compensava le spese di entrambi i gradi in ragione dell’assNoulmuetrao r engiostvroi gteàn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026della questione trattata e dell’equivoco comportamento dell’Inps, cheNumero di raccolta generale 26014/2026si era difeso su aspetti marginali.

Data pubblicazione 30/09/20267.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con8.

Resiste l’INPS con controricorso.9.

La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.80, comma 1,lett. f) del CCNL 1° agosto 2006; dell’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997;in relazione agli artt. 4 e 40, comma 3 bis, del d.lgs. n.165/2001.Premesso che l’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 delCCNL 11 ottobre 1996, prevedeva che ai medici era consentito losvolgimento di attività libero-professionale in regime inframurario oveprevisto e regolamentato dall’Ente, e nelle forme e modalità stabilitedallo stesso; che l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 aveva invecedemandato forme e modalità alla contrattazione integrativa; che l’art.80 del CCNL 1° agosto 2006 lo aveva ribadito; che nel CCNI 2009,all’art.12, l’Inps si era impegnato ad attuare l’art. 80; che l’impegnoera stato attuato con Regolamento/accordo nazionale del 30/7/2010,disciplinante in modo esaustivo la fattispecie; si lamenta che la Corteterritoriale abbia omesso di applicare il principio generale per cui glienti debbono dare esecuzione ai contratti collettivi.2.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata basata sulla considerazione che ilRegolamento negoziale del 30/7/2010 era soggetto sia per legge (art.8 comma 2, della legge n. 88/89 in relazione all’art. 40 bis, comma 2,del d.lgs. n. 165/2001), sia in base a clausole in esso stesso contenute,ad una condizione di efficacia indipendente dalla volontà deglistipulanti, quale l’approvazione/certificazione da parte dei Ministerivigilanti; condizione che non si era verificata.Numero registro generale 24260/20253.

Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 deNl upmreirmo soez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt.Data pubblicazione 30/09/20261362 c.c., 1175, 1176, 1359, 1218, 1223 e 1988 c.c. in relazioneall’art. 2423 c.c., all’art. 31 del DPR n. 97/2003 ed agli artt. 40, comma4 e 40 bis, comma 1, del d.lgs. n.165/2001.Si censura la statuizione inerente la mancata verificazione della pretesacondizione sospensiva dell’accordo, per non aver tenuto contodell’esecuzione spontanea svolta mediante iscrizione a bilancioapprovato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps dell’indennitàdi esclusività, e che detto Consiglio aveva approvato anche, il31/7/2012, il consuntivo 2011, e lo aveva fatto anche negli annisuccessivi fino al 2014, con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA], conrendiconti trasmessi ai Ministeri vigilanti, il che smentiva la possibilitàche questi avessero sollevato rilievi; tanto più che tali attiintegrerebbero promessa di pagamento e riconoscimento del debito.La condizione sarebbe inoltre avverata secondo l’art. 1359 c.c..,integrando l’azzeramento un inammissibile storno di risorse giàimpegnate.4.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui si sostiene chel’iscrizione a bilancio di previsione, dal 2011 al 2014, di una posta diindennità di esecutività riferibile al Regolamento del 2010 fosse idoneaa dimostrare che il Regolamento del 2010 era stato approvato ecertificato dai Ministeri vigilanti, trattandosi di un apprezzamento dimerito come tale non denunciabile per violazione di legge.Bisogna invero ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il viziodi violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cuiNumero registro generale 24260/2025censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto deNul mverioz sioez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione diData pubblicazione 30/09/2026legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e nonanche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).4.1.

La denuncia di violazione delle regole di ermeneuticacontrattuale risulta ancora inammissibile sia perché del tutto generica,nel senso di non rispondere al principio di diritto secondo il qualel'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamentodel giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità (tra le tante, Cass. nn.17427/2003, 353/2025); sia perché, ancora una volta, non si confrontacon la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si fondasull’assunto che il Regolamento non sia mai divenuto efficace perdifetto di volontà negoziale dell’Inps (la Corte di merito ha anziriconosciuto che l’Accordo/Regolamento era già perfetto), masull’assunto che non lo sia divenuto per difetto della necessariaapprovazione/certificazione dei Ministeri vigilanti, che è fatto del tuttoindipendente dalla volontà dell’Ente.Le stesse considerazioni valgono riguardo alla denuncia di violazionedell’art. 31 del DPR n. 97/2003, tanto più che, come correttamenteosservato dalla Corte di merito, l’intervenuto impegno di spesa seguiva,secondo il relativo comma 2, lettera c), al fatto che il Regolamento delNumero registro generale 24260/20252010 già conteneva, quanto alle indennità di esclusività, l’assuNnuzmieoron seez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026di una obbligazione seppure soggetta a condizione sospensiva che,Data pubblicazione 30/09/2026come tale, in caso di avveramento, in difetto di iscrizione a bilancio diprevisione, non avrebbe potuto essere onorata.4.2.

Analoghe considerazioni valgono riguardo alla denuncia diviolazione dell’art. 1988 c.c., a confutazione della quale si deve peraltroaggiungere, da un lato, che secondo la stessa giurisprudenza invocatadalla ricorrente (Cass. n.23144/2023), la promessa di pagamento e ilriconoscimento del debito hanno natura di atto unilaterale recettizio, ilche implica che debbono essere atti specificamente rivolti al creditore;dall’altro, che essi non costituiscono autonome fonti di obbligazione,ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapportofondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ.,un’astrazione meramente processuale della causa debendi,comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale ilsolo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provarel’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a provacontraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascerecontemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere almomento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir menodi ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimangagiudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero unaltro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunqueincidere sul riconoscimento (ancora la stessa Cass. n. 23144/2023).4.3.

Erronea è l’invocazione dell’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, perché all’Inps, ente pubblico non economico, trovavaapplicazione il relativo secondo comma, che prevede che «Per leamministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché pergli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricercacon organico superiore a duecento unità, i contratti integrativisottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finNaumnezroi arergiisatr o egedn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controlloNumero di raccolta generale 26014/2026previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del ConsDigatlai opu bdbelicia zione 30/09/2026Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, neaccertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, aisensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies».

Nonbastava, pertanto, nella specie, il preteso avallo sul bilancio diprevisione degli organi di controllo interno dell’Inps.4.4.

Erroneo è infine il riferimento all’art. 1359 c.c., perché:a) la condizione sospensiva dipendeva dal fatto di terzi, e quindi nonera mista.

Non vale a sostenere il contrario il fatto che ilRegolamento/accordo prevedesse che «...la relativa determinazionepresidenziale verrà adottata solo a seguito del perfezionamento conesito positivo dell’ iter di certificazione», posto che ciò implicava, comeper legge, che in mancanza della verificazione della condizione esternala determinazione presidenziale sarebbe rimasta impedita;b) il ricorso non mostra che la ricorrente avesse dedotto, e tantomenoprovato o chiesto di provare, com’era suo onere (Cass. nn. 5492/2010,28956/2024) che la condizione non si fosse avverata per fatto e colpadell’Inps.Il motivo va pertanto rigettato.5.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.Si addita ad apparenza la motivazione della Corte di appello che hagiudicato irrilevanti le iscrizioni a bilancio e le giustificazioni reseriguardo alle medesime, ed a contraddittorietà il riconoscimento dellaformale regolarità dell’accordo.6.

Il motivo è inammissibile perché la Corte di merito ha spiegatoin modo del tutto intelligibile le ragioni per cui le iscrizioni a bilancionon potevano tener luogo della mancata approvazione delRegolamento/accordo da parte dei Ministeri vigilanti, né dimNumoesrot rreagrisltaro, g een erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026non v’è alcuna contraddizione nell’affermare che un accordo si èNumero di raccolta generale 26014/2026perfezionato e che lo stesso non è efficace per la mancanzaD adtai puubnbliaca zione 30/09/2026condizione esterna di efficacia.Questa Corte, a partire da Cass SU n. 8053/2014, ha affermato in modoampiamente maggioritario e qui condiviso che il vizio di motivazioneapparente ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, di contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, e di motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.

Al di fuori di tali casi, tal genere didenuncia mira in realtà ad un sindacato sulla motivazione eccedente ilimiti posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c..7.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primo commadall’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo discusso.Si lamenta che la Corte territoriale abbia deciso sulla base di documenti(nota del 23/4/2012) attestanti rilievi che in realtà riguardavano gliartt. 13 e 14 della ipotesi di CCNI dell’anno 2011 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],disciplinante l’attività intramoenia in regime di convenzione conorganismi pubblici e privati estranei alla materia in contesa; comededotto nelle note difensive del 5/5/2025.8.

Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non soddisfa ilrequisito di specificità posto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., non essendoriportato in ricorso il testo delle note in questione, cosa nella specienecessaria ad appurarne il contenuto effettivo senza l’esame direttodegli atti; e dall’altro, comunque decisivamente, perché le note inquestione ed i fatti in queste rappresentati sono stati esaminati e riferitial procedimento di certificazione del Regolamento, sicché quel che è inrealtà si denuncia è una erronea interpretazione delle fonti di prova inquestione (denuncia inammissibile), o al più un travisamento dellestesse.Anche ad ammettere la censurabilità con tale ultimo tipoN umdei rov reizgisiotro, geèn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026indirizzo costante che esso deve consistere in una svista concernente ilNumero di raccolta generale 26014/2026fatto probatorio in sé e non di verifica logica della ricondDuactai bpuiblibtliàca zione 30/09/2026dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Cass.

SU n.5792/2024), e tale condizione non sussiste, se si considera che, aquanto si rappresenta, si tratterebbe di un successivo CCNI comunquecomprendente statuizioni sull’attività intramoenia che non avrebbesuperato, sul punto, il vaglio dei Ministeri vigilanti.Il motivo comunque difetta di decisività, perché il fatto non esaminatodeve essere idoneo a determinare con certezza un diverso esito dellalite (tra le tante, da ultimo, Cass. n. 701/2024), e tanto non è possibilepredicare nella specie, posto che la pretesa irriferibilità delle note inquestione al Regolamento/accordo del 2010 non impedirebbe difondare legittimamente il rigetto, come già fatto in primo grado eribadito in appello, sul fatto che in ogni caso la condizione sospensivaprevista dalla legge e dallo stesso Regolamento non risultava essersimai avverata; circostanza peraltro formante oggetto di “doppiaconforme”, non secondo l’ormai abrogato art. 348, comma 5 ter, c.p.c.,ma del tutto identicamente secondo l’art. 360, comma 3, c.p.c.9.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si lamenta l’omesso esame del motivo di appello col quale la statuizionedi primo grado era stata impugnata nella parte in cui avevaargomentato dal fatto che se l’accordo fosse stato efficace la ricorrenteavrebbe dovuto, secondo lo stesso, optare entro 60 giorni per l’attivitàintramoenia, sul rilievo che l’opzione era automatica secondo l’art. 15quater del d.lgs. n.502/92, invece applicabile in quanto il CCNLrichiamava le disposizioni di legge in materia.10.

Il motivo, giusta la reiezione degli altri, è inammissibile inquanto l’omesso esame del motivo in questione in appello trovafondamento nel fatto che la domanda è stata giudicata infondata peraltro motivo autonomo ed assorbente.

E questa Corte ha affermato che,Numero registro generale 24260/2025in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso impNurmoepror sioez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026- configurabile quando la decisione di una questione esclude laData pubblicazione 30/09/2026necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile soloquando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente,ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. n.2334/2020, 18833/2021).11.

In conclusione, il ricorso va rigettato.12.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MASSIMO3439 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 22/05/2025 R.G.N. 586/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24260/20251. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appNeulmloer o sdeiz ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cottone avverso sentenza del Tribunale di Messina del 9/7/2024, dirigetto delle domande d questa proposte, compensava le spese di lite,compensando anche quelle del grado.2. Cottone, dipendente Inps, dirigente medico di primo livello,aveva agìto in giudizio per il riconoscimento, quale danno emergente,per il periodo 30/7/2010-1/9/2021, data del pensionamento, di unasomma pari all’indennità di esclusività; e quale lucro cessante, di unasomma, da determinare in via equitativa, pari a quella che avrebbepotuto guadagnare se avesse potuto operare in regime di intramoenianel predetto periodo, nonché di ulteriore somma a titolo di danno daperdita di chance, per la clientela che avrebbe acquisito se l’intramoenianon le fosse stata impedita, per l’epoca posteriore al pensionamento.3. A fondamento della domanda aveva dedotto la mancatamedici Inps”, adottato dall’Istituto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in attuazione dell’art.80, comma 1, lett. f) del CCNL 1° agosto 2006 (2002/2005), cheprevedeva e regolava l’opzione per l’attività intramoenia della liberaprofessione e, in relazione ad essa, una indennità di esclusività.4. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, regolando le spese secondosoccombenza, assumendo che il Regolamento in questione nonprofessionale in regime di intramoenia, in primo luogo perchérichiamava l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 che prevedeva la merapossibilità, in sede di contrattazione integrativa, di definire forme emodalità per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 8 del CCNL 14 aprile1997 attuativo dell’art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996; in secondo luogoperché il medesimo accordo, nel prevedere che «Le parti prendono attoche l'efficacia del presente accordo è sospesa in attesa dellacertificazione dell'accordo da parte dei ministeri vigilanti. Pertanto, larelativa determinazione presidenziale verrà adottata solo a seguito delNumero registro generale 24260/2025perfezionamento con esito positivo dell'iter di certificazione» posNtuumelarov saez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026trattarsi di mera eventualità condizionata anche da formaliData pubblicazione 30/09/2026provvedimenti autorizzativi; in terzo luogo, perché, ad ulterioreriscontro dell’assunto, l’art. 11 del Regolamento prevedeva che «Ilpresente regolamento entra in vigore dalla data di perfezionamentodell'iter di certificazione dello stesso. Sarà successivamente emanataspecifica circolare attuativa».Il Tribunale aveva inoltre negato che fosse concludente in sensocontrario il fatto che nei bilanci degli anni 2011, 2012 e 2013 fosserostate inserite le partite relative all’indennità di esclusività. Aveva altresìevidenziato che se il Regolamento fosse stato immediatamenteefficace, la ricorrente avrebbe dovuto esercitare, siccome previsto dallostesso, il diritto di opzione per lo svolgimento dell’attività libero-professionale in regime di intramoenia entro 60 giorni dall’entrata invigore dello stesso, cosa mai avvenuta; non trovando applicazione l’art.15 quater, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, riguardante i medici delSSN.5. Cottone aveva proposto appello per i seguenti motivi:a) omessa considerazione del fatto che l’art. 80, comma 1, lett. f) delCCNL 1° agosto 2006 (2002/2005) sanciva il diritto, per la Delegazionedi parte pubblica e le OO.SS., di definire in sede di contrattazioneintegrativa le forme e le modalità di esercizio dell’attività in questione;b) omessa considerazione del fatto che l’iter di certificazione delRegolamento doveva ritenersi portato a termine, in difetto della prova,gravante sull’Istituto, del mancato rilascio della stessa, posto che aisensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 88/89 i regolamenti eranoimmediatamente esecutivi ed andavano meramente trasmessi alMinistero del Lavoro.6. La Corte di appello, previa reiezione dell’eccezione dell’Inps dimancato perfezionamento del Regolamento in quanto non sottoscrittodal Direttore generale, disattendeva entrambi i motivi, valutandolicongiuntamente, sul rilievo che l’art. 8, comma 2 cit., prevedendoNumero registro generale 24260/2025l’immediata esecutività degli “atti non espressamente soggeNttumi erpo eserz ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026legge ad approvazione ministeriale”, non poteva che rimandare ormaiData pubblicazione 30/09/2026alla disciplina generale del d.lgs. n. 165/2001, e, per essa, alladisciplina dei controlli di compatibilità dei costi sulla contrattazioneintegrativa (art. 40 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), che a sua voltaprevedeva la certificazione da parte della Presidenza delConsiglio/Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] e del Ministerodell’Economia e delle Finanze/Ragioneria Generale dello Stato.Trattandosi di disciplina inderogabile, i regolamenti ai quali facevariferimento l’art.8 comma 2, della legge n. 88/89 erano solo iregolamenti interni.Orbene, l’Inps, a seguito di specifico invito del Collegio, reso necessariodalla presenza di evidenze ed allegazioni già introdotte in causa, avevadocumentato che “il Ministero”, con nota del 25/7/2012, aveva chiestochiarimenti sulla nota del 27/3/2012 con la quale l’Istituto avevatrasmesso l’ipotesi di accordo, segnalando alcune criticità delladisciplina in questione, ed a seguito di ciò, in forza dell’art. 8, comma5, seconda parte, l’esecutività era rimasta sospesa, malgrado ichiarimenti fossero poi stati resi, essendo gli stessi stati ritenutiinsufficienti da nota del DPF del 7/1/2013. Peraltro, come premesso, lostesso Regolamento condizionava sospensivamente la propria efficaciaalla certificazione.Né poteva argomentarsi in senso contrario in base alle apposizioni dibilancio di previsione avallate dal Collegio sindacale fino al 2014, chepiuttosto erano necessarie per ottenere l’approvazione delRegolamento e che esso divenisse efficace. Ed in effetti, a consuntivo,come risultava dal sito internet dell’Istituto, esse erano state poiazzerate a partire dal 2012. L’impegno del 2011 era invece rimastocome “completamente impegnato”, ma a mero motivo del fatto che aconsuntivo l’iter di certificazione era ancora aperto, avendo il Ministeroreiterato il rifiuto solo il 7/1/2013.Compensava le spese di entrambi i gradi in ragione dell’assNoulmuetrao r engiostvroi gteàn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026della questione trattata e dell’equivoco comportamento dell’Inps, cheNumero di raccolta generale 26014/2026si era difeso su aspetti marginali. Data pubblicazione 30/09/20267. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con8. Resiste l’INPS con controricorso.9. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.80, comma 1,lett. f) del CCNL 1° agosto 2006; dell’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997;in relazione agli artt. 4 e 40, comma 3 bis, del d.lgs. n.165/2001.Premesso che l’art. 8 del CCNL 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 delCCNL 11 ottobre 1996, prevedeva che ai medici era consentito losvolgimento di attività libero-professionale in regime inframurario oveprevisto e regolamentato dall’Ente, e nelle forme e modalità stabilitedallo stesso; che l’art. 3 del CCNL 8 gennaio 2003 aveva invecedemandato forme e modalità alla contrattazione integrativa; che l’art.80 del CCNL 1° agosto 2006 lo aveva ribadito; che nel CCNI 2009,all’art.12, l’Inps si era impegnato ad attuare l’art. 80; che l’impegnoera stato attuato con Regolamento/accordo nazionale del 30/7/2010,disciplinante in modo esaustivo la fattispecie; si lamenta che la Corteterritoriale abbia omesso di applicare il principio generale per cui glienti debbono dare esecuzione ai contratti collettivi.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata basata sulla considerazione che ilRegolamento negoziale del 30/7/2010 era soggetto sia per legge (art.8 comma 2, della legge n. 88/89 in relazione all’art. 40 bis, comma 2,del d.lgs. n. 165/2001), sia in base a clausole in esso stesso contenute,ad una condizione di efficacia indipendente dalla volontà deglistipulanti, quale l’approvazione/certificazione da parte dei Ministerivigilanti; condizione che non si era verificata.Numero registro generale 24260/20253. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 deNl upmreirmo soez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt.Data pubblicazione 30/09/20261362 c.c., 1175, 1176, 1359, 1218, 1223 e 1988 c.c. in relazioneall’art. 2423 c.c., all’art. 31 del DPR n. 97/2003 ed agli artt. 40, comma4 e 40 bis, comma 1, del d.lgs. n.165/2001.Si censura la statuizione inerente la mancata verificazione della pretesacondizione sospensiva dell’accordo, per non aver tenuto contodell’esecuzione spontanea svolta mediante iscrizione a bilancioapprovato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps dell’indennitàdi esclusività, e che detto Consiglio aveva approvato anche, il31/7/2012, il consuntivo 2011, e lo aveva fatto anche negli annisuccessivi fino al 2014, con l’avallo del [OSCURATO:PERSONA], conrendiconti trasmessi ai Ministeri vigilanti, il che smentiva la possibilitàche questi avessero sollevato rilievi; tanto più che tali attiintegrerebbero promessa di pagamento e riconoscimento del debito.La condizione sarebbe inoltre avverata secondo l’art. 1359 c.c..,integrando l’azzeramento un inammissibile storno di risorse giàimpegnate.4. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si sostiene chel’iscrizione a bilancio di previsione, dal 2011 al 2014, di una posta diindennità di esecutività riferibile al Regolamento del 2010 fosse idoneaa dimostrare che il Regolamento del 2010 era stato approvato ecertificato dai Ministeri vigilanti, trattandosi di un apprezzamento dimerito come tale non denunciabile per violazione di legge.Bisogna invero ricordare che in tema di ricorso per cassazione, il viziodi violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cuiNumero registro generale 24260/2025censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto deNul mverioz sioez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione diData pubblicazione 30/09/2026legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e nonanche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).4.1. La denuncia di violazione delle regole di ermeneuticacontrattuale risulta ancora inammissibile sia perché del tutto generica,nel senso di non rispondere al principio di diritto secondo il qualel'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentitidall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamentodel giudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità (tra le tante, Cass. nn.17427/2003, 353/2025); sia perché, ancora una volta, non si confrontacon la ratio decidendi della decisione impugnata, che non si fondasull’assunto che il Regolamento non sia mai divenuto efficace perdifetto di volontà negoziale dell’Inps (la Corte di merito ha anziriconosciuto che l’Accordo/Regolamento era già perfetto), masull’assunto che non lo sia divenuto per difetto della necessariaapprovazione/certificazione dei Ministeri vigilanti, che è fatto del tuttoindipendente dalla volontà dell’Ente.Le stesse considerazioni valgono riguardo alla denuncia di violazionedell’art. 31 del DPR n. 97/2003, tanto più che, come correttamenteosservato dalla Corte di merito, l’intervenuto impegno di spesa seguiva,secondo il relativo comma 2, lettera c), al fatto che il Regolamento delNumero registro generale 24260/20252010 già conteneva, quanto alle indennità di esclusività, l’assuNnuzmieoron seez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026di una obbligazione seppure soggetta a condizione sospensiva che,Data pubblicazione 30/09/2026come tale, in caso di avveramento, in difetto di iscrizione a bilancio diprevisione, non avrebbe potuto essere onorata.4.2. Analoghe considerazioni valgono riguardo alla denuncia diviolazione dell’art. 1988 c.c., a confutazione della quale si deve peraltroaggiungere, da un lato, che secondo la stessa giurisprudenza invocatadalla ricorrente (Cass. n.23144/2023), la promessa di pagamento e ilriconoscimento del debito hanno natura di atto unilaterale recettizio, ilche implica che debbono essere atti specificamente rivolti al creditore;dall’altro, che essi non costituiscono autonome fonti di obbligazione,ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapportofondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ.,un’astrazione meramente processuale della causa debendi,comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale ilsolo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provarel’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a provacontraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascerecontemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere almomento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir menodi ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimangagiudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto,o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero unaltro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunqueincidere sul riconoscimento (ancora la stessa Cass. n. 23144/2023).4.3. Erronea è l’invocazione dell’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, perché all’Inps, ente pubblico non economico, trovavaapplicazione il relativo secondo comma, che prevede che «Per leamministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché pergli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricercacon organico superiore a duecento unità, i contratti integrativisottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finNaumnezroi arergiisatr o egedn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controlloNumero di raccolta generale 26014/2026previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del ConsDigatlai opu bdbelicia zione 30/09/2026Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, neaccertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, aisensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies». Nonbastava, pertanto, nella specie, il preteso avallo sul bilancio diprevisione degli organi di controllo interno dell’Inps.4.4. Erroneo è infine il riferimento all’art. 1359 c.c., perché:a) la condizione sospensiva dipendeva dal fatto di terzi, e quindi nonera mista. Non vale a sostenere il contrario il fatto che ilRegolamento/accordo prevedesse che «...la relativa determinazionepresidenziale verrà adottata solo a seguito del perfezionamento conesito positivo dell’ iter di certificazione», posto che ciò implicava, comeper legge, che in mancanza della verificazione della condizione esternala determinazione presidenziale sarebbe rimasta impedita;b) il ricorso non mostra che la ricorrente avesse dedotto, e tantomenoprovato o chiesto di provare, com’era suo onere (Cass. nn. 5492/2010,28956/2024) che la condizione non si fosse avverata per fatto e colpadell’Inps.Il motivo va pertanto rigettato.5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.Si addita ad apparenza la motivazione della Corte di appello che hagiudicato irrilevanti le iscrizioni a bilancio e le giustificazioni reseriguardo alle medesime, ed a contraddittorietà il riconoscimento dellaformale regolarità dell’accordo.6. Il motivo è inammissibile perché la Corte di merito ha spiegatoin modo del tutto intelligibile le ragioni per cui le iscrizioni a bilancionon potevano tener luogo della mancata approvazione delRegolamento/accordo da parte dei Ministeri vigilanti, né dimNumoesrot rreagrisltaro, g een erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026non v’è alcuna contraddizione nell’affermare che un accordo si èNumero di raccolta generale 26014/2026perfezionato e che lo stesso non è efficace per la mancanzaD adtai puubnbliaca zione 30/09/2026condizione esterna di efficacia.Questa Corte, a partire da Cass SU n. 8053/2014, ha affermato in modoampiamente maggioritario e qui condiviso che il vizio di motivazioneapparente ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico, di contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, e di motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione. Al di fuori di tali casi, tal genere didenuncia mira in realtà ad un sindacato sulla motivazione eccedente ilimiti posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c..7. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n. 5 del primo commadall’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo discusso.Si lamenta che la Corte territoriale abbia deciso sulla base di documenti(nota del 23/4/2012) attestanti rilievi che in realtà riguardavano gliartt. 13 e 14 della ipotesi di CCNI dell’anno 2011 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],disciplinante l’attività intramoenia in regime di convenzione conorganismi pubblici e privati estranei alla materia in contesa; comededotto nelle note difensive del 5/5/2025.8. Il motivo è inammissibile, da un lato, perché non soddisfa ilrequisito di specificità posto dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., non essendoriportato in ricorso il testo delle note in questione, cosa nella specienecessaria ad appurarne il contenuto effettivo senza l’esame direttodegli atti; e dall’altro, comunque decisivamente, perché le note inquestione ed i fatti in queste rappresentati sono stati esaminati e riferitial procedimento di certificazione del Regolamento, sicché quel che è inrealtà si denuncia è una erronea interpretazione delle fonti di prova inquestione (denuncia inammissibile), o al più un travisamento dellestesse.Anche ad ammettere la censurabilità con tale ultimo tipoN umdei rov reizgisiotro, geèn erale 24260/2025Numero sezionale 3439/2026indirizzo costante che esso deve consistere in una svista concernente ilNumero di raccolta generale 26014/2026fatto probatorio in sé e non di verifica logica della ricondDuactai bpuiblibtliàca zione 30/09/2026dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. SU n.5792/2024), e tale condizione non sussiste, se si considera che, aquanto si rappresenta, si tratterebbe di un successivo CCNI comunquecomprendente statuizioni sull’attività intramoenia che non avrebbesuperato, sul punto, il vaglio dei Ministeri vigilanti.Il motivo comunque difetta di decisività, perché il fatto non esaminatodeve essere idoneo a determinare con certezza un diverso esito dellalite (tra le tante, da ultimo, Cass. n. 701/2024), e tanto non è possibilepredicare nella specie, posto che la pretesa irriferibilità delle note inquestione al Regolamento/accordo del 2010 non impedirebbe difondare legittimamente il rigetto, come già fatto in primo grado eribadito in appello, sul fatto che in ogni caso la condizione sospensivaprevista dalla legge e dallo stesso Regolamento non risultava essersimai avverata; circostanza peraltro formante oggetto di “doppiaconforme”, non secondo l’ormai abrogato art. 348, comma 5 ter, c.p.c.,ma del tutto identicamente secondo l’art. 360, comma 3, c.p.c.9. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.Si lamenta l’omesso esame del motivo di appello col quale la statuizionedi primo grado era stata impugnata nella parte in cui avevaargomentato dal fatto che se l’accordo fosse stato efficace la ricorrenteavrebbe dovuto, secondo lo stesso, optare entro 60 giorni per l’attivitàintramoenia, sul rilievo che l’opzione era automatica secondo l’art. 15quater del d.lgs. n.502/92, invece applicabile in quanto il CCNLrichiamava le disposizioni di legge in materia.10. Il motivo, giusta la reiezione degli altri, è inammissibile inquanto l’omesso esame del motivo in questione in appello trovafondamento nel fatto che la domanda è stata giudicata infondata peraltro motivo autonomo ed assorbente. E questa Corte ha affermato che,Numero registro generale 24260/2025in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso impNurmoepror sioez ionale 3439/2026Numero di raccolta generale 26014/2026- configurabile quando la decisione di una questione esclude laData pubblicazione 30/09/2026necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di riteneresussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile soloquando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente,ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. n.2334/2020, 18833/2021).11. In conclusione, il ricorso va rigettato.12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 26014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris