Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 23144/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32715-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1281/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 5057/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.32715/2018 Cron.

Rep.

Ud.23/06/2023 CC 3265 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1281 del 2018, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda sanitaria ASL Roma H avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2011, emesso dal Tribunale di Velletri per la somma di euro 40.308,50 in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in sede monitoria per la corresponsione dei compensi maturati, nel periodo 2008 e 2009, per la partecipazione , fuori dall’orario di lavoro , alle Commissione mediche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap.

Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione l’Azienda, che era stata respinta dal Tribunale di Velletri.

2. La Corte d’Appello ha accolto l’opposizione in quanto il fatto costitutivo della domanda azionata in sede monitoria non risultava dimostrato. [OSCURATO:PERSONA] della ASL del 30 marzo 2006 aveva disposto che la presenza in servizio del personale al di fuori dell’orario di lavoro doveva essere rilevata con uno specifico sistema di timbratura e registrazione, separata delle prestazioni extra orario, ma i testi escussi avevano dimostrato il non funzionamento della funzione F4 che l’Azienda aveva detto di utilizzare.

Non potevano avere valenza di ricognizione di debito i prospetti, a firma del Dirigente dell’UOC Medica legale, di cui alle proposte di liquidazione dei compensi in parola n. 1168 e n. 1114 a sua firma, prospetti ai quali il Tribunale aveva avuto riguardo per rendere la sentenza impugnata: invero le proposte non avevano trovato conferma nelle delibere aziendali, e non vi era alcun elemento per ritenere che lo stesso Dirigente dell’UOC fosse capace di impegnare la volontà dell’Azienda appellante.

Inoltre, la documentazione allegata dalla Antei non consentiva di ritenere provata la domanda, soprattutto circa la durata delle riunioni effettuate dalla Commissione cui aveva partecipato: nessuno dei verbali evidenziava lo svolgimento delle prestazioni oltre l’orario di lavoro.

Infatti, a lato dei verbali con cui si dava atto della sottoposizione a visita di persone asseritamente invalide, erano indicati orari che non consentivano di ritenere che lo svolgimento delle dette visite fosse avvenuto oltre il normale orario di lavoro.

Se pure si fosse ritenuto che le dette visite fossero avvenute fuori dell’orario di lavoro- ma in realtà tale orario non risultava indicato dalla Antei né nel ricorso in sede monitoria né tanto meno in sede di memoria di costituzione a seguito dell’opposizione proposta dalla ASL dinanzi al Tribunale di Velletri - , rilevava la Corte d’Appello che emergeva dalla suddetta documentazione che sarebbe stata effettuata una gran quantità di visite in un arco temporale non superiore a 50/60 minuti, cosa che rendeva non plausibili o,in ogni caso, incerti i dati forniti dall’appellata.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria.

4. Resiste con controricorso l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] E

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare il seguente fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti: la ricorrente non eramedico dipendente della ASL bensì un medico specialista ambulatoriale (c.d.

SUMAI) che presta, cioè, la sua attività lavorativa in favore della ASL in virtù diun rapporto convenzionale.

Inoltre, sussisteva l’adeguatezza richiesta dall’art. 2697, cod. civ., con riguardo al fatto costitutivo della domanda azionata in via monitoria,in ragione delle schede riepilogative particolareggiate, ritualmente acquisite agli atti del giudizio, attestanti la partecipazione alle sedute delle [OSCURATO:PERSONA] tenutesi, nel biennio di cui è causa (2008 –2009), al di fuori del normale orario di lavoro, non essendo i medici specialisti SUMAI (e, quindi, la ricorrente) tenuti,per espressa disposizione aziendale, ad attestare la loro presenza alle predette sedute mediante l’utilizzo dello specifico sistema automatico di timbratura e registrazione, appositamente previsto dall’Azienda con la circolare del 30 marzo 2006.

Tali schede dimostravano: l’effettiva partecipazione del dirigente medico alle sedute delle Commissioni mediche tenutesi in orario eccedente quello di servizio; il numero delle pratiche definite al di fuori dell’ordinario orario di servizio, il numero delle visite domiciliari effettuate.

La collocazione di tali sedute fuori dall’ordinario orario di lavoro discendeva, secondo la ricorrente , “direttamente dal fatto che la lavoratrice è medico specialista ambulatoriale, in quanto tale, tenuta, per espressa disposizione aziendale (la nota n. 7685 del 5 novembre 2007) ad utilizzare le schede de qua proprio per attestare la partecipazione alle sedute delle Commissioni mediche tenutesi in orario eccedente quello di servizio”.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse indicato l’ordinario orario di lavoro osservato, con la conseguenza di non potere considerare dimostrata la collocazione al di fuori dell’orario di lavoro delle sedute della Commissione medica.

La Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle timbrature da quest’ultima effettuate negli anni 2008 – 2009, prodotte dalla difesa avversaria all’udienza del 17 aprile 2012 e, cioè, nella prima difesa utile dinanzi al Tribunale proprio per contestare il contenuto delle schede riepilogative particolareggiate allegate alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione.

Se le avesse esaminate, il giudice di appello, dal raffronto con i riepiloghi,avrebbe accertato che le sedute si erano tenuto fuori dall’ordinario orario di lavoro.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d’Appello erroneamente, secondo la ricorrente, ha escludo,sia la natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi generali dei compensi a firma del Dirigente della UOC Medica legale della AUSL, allegati alle delibere n. 1949 e n. 1168, sia la capacità del [OSCURATO:PERSONA] della U.O.

Centrale di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] 6 di impegnare la volontà di quest’ultima, sebbene l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (deliberazione n. 120 dell’11 febbraio 2004, a firma del Direttore Generale della ASL, e deliberazione n. 54 del 3 giugno 2005, a firma del Direttore Generale f.f.della ASL).

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge reg. n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 delle disp. sulla legge in generale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la locuzione “caso definito” di cui all’art. 44 della Legge Regionale cit. come sinonimo di “visita medica”, con conseguente violazione anche dell’art. 12 preleggi, in tal modo pervenendo alla erronea conclusione di ritenere incerta e, addirittura, poco plausibile, la quantità delle pratiche definite nelle riunioni delle Commissioni mediche tenutesi al di fuori dell’ordinario orario di servizio, così come risultante dalle schede riepilogative particolareggiate allegate dalla ricorrente alla propria memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione.

5. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

5.1. Gli stessi sono inammissibili.

5.2. Va premesso che l’accertamento di fatto, non specificamente contestato, effettuato dalla Corte d’Appello del non funzionamento del sistema speciale di timbratura e registrazione separata, priva di rilevanza la censura relativa alla qualità di medico in convenzione della ricorrente.

5.3. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 19881 del 2014 e Cass.

S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

5.4. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

5.5. L’ “omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022).

5.6. Tale non è la valutazione della valenza probatoria dei verbalidelle sedute e delle altre prove documentali in atti, che è stata effettuata dalla Corte d’Appello.

Trova in proposito applicazione l’orientamento secondo cui nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati.

5.7. Nell’esercizio di tale attività valutativa la Corte d’Appello ha escluso che i verbali delle sedute delle Commissioni mediche potessero costituire prova della domanda proposta dalla ricorrente.

La Corte d’Appello non si è limitata a rilevare la mancata indicazione nei verbali delle Commissioni mediche, nonché nelle allegazioni della lavoratrice, dello svolgimento delle prestazioni del dirigente medicooltre l’orario di lavoro, ma ha osservato, sempre nell’esercizio dell’attività valutativa delle risultanze probatorie, che dalla suddetta documentazione che sarebbe stata effettuata una gran quantità di visite in un arco temporale non superiore a 50/60 minuti, cosa che rendeva non plausibili o,in ogni caso, incerti i dati forniti dall’appellata.

Inoltre, va osservato che (Cass., n. 26769 del 2018) in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura soltanto nell’ipotesi in cui si prospetti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre nella specie, le doglianze della ricorrente vertono sulla valutazione dei risultati probatori.

6. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

6.1. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2091 del 2022) la ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell’atto cui si riferisce il riconoscimento.

Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi,per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinereal momento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

6.2. Ove l’atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007).

Vi è, inoltre, necessità di un’idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l’amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell’atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n. 1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilisticadettata dall’art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l’efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007).

6.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente.

Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr. sia pure con riferimento ad altri contesti Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008).

6.4. Nella fattispecie in esame tali condizioni no n risultano sussistenti, considerando in particolare che l’accertamento della Corte d’Appello della mancata conferma delle proposte di liquidazione nelle delibere aziendali non è stato contestato, e che la Corte d’Appello ha accertato la mancanza di prova del rapporto fondamentale.

7. il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 20 0,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali in misura del 15% eagli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32715-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 6, già [OSCURATO:PERSONA] H, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1281/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 5057/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.32715/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC 3265 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1281 del 2018, ha accolto l’opposizione proposta dalla Azienda sanitaria ASL Roma H avverso il decreto ingiuntivo n. 220/2011, emesso dal Tribunale di Velletri per la somma di euro 40.308,50 in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha revocato il medesimo decreto ingiuntivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in sede monitoria per la corresponsione dei compensi maturati, nel periodo 2008 e 2009, per la partecipazione , fuori dall’orario di lavoro , alle Commissione mediche per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap. Avverso il decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione l’Azienda, che era stata respinta dal Tribunale di Velletri. 2. La Corte d’Appello ha accolto l’opposizione in quanto il fatto costitutivo della domanda azionata in sede monitoria non risultava dimostrato. [OSCURATO:PERSONA] della ASL del 30 marzo 2006 aveva disposto che la presenza in servizio del personale al di fuori dell’orario di lavoro doveva essere rilevata con uno specifico sistema di timbratura e registrazione, separata delle prestazioni extra orario, ma i testi escussi avevano dimostrato il non funzionamento della funzione F4 che l’Azienda aveva detto di utilizzare. Non potevano avere valenza di ricognizione di debito i prospetti, a firma del Dirigente dell’UOC Medica legale, di cui alle proposte di liquidazione dei compensi in parola n. 1168 e n. 1114 a sua firma, prospetti ai quali il Tribunale aveva avuto riguardo per rendere la sentenza impugnata: invero le proposte non avevano trovato conferma nelle delibere aziendali, e non vi era alcun elemento per ritenere che lo stesso Dirigente dell’UOC fosse capace di impegnare la volontà dell’Azienda appellante. Inoltre, la documentazione allegata dalla Antei non consentiva di ritenere provata la domanda, soprattutto circa la durata delle riunioni effettuate dalla Commissione cui aveva partecipato: nessuno dei verbali evidenziava lo svolgimento delle prestazioni oltre l’orario di lavoro. Infatti, a lato dei verbali con cui si dava atto della sottoposizione a visita di persone asseritamente invalide, erano indicati orari che non consentivano di ritenere che lo svolgimento delle dette visite fosse avvenuto oltre il normale orario di lavoro. Se pure si fosse ritenuto che le dette visite fossero avvenute fuori dell’orario di lavoro- ma in realtà tale orario non risultava indicato dalla Antei né nel ricorso in sede monitoria né tanto meno in sede di memoria di costituzione a seguito dell’opposizione proposta dalla ASL dinanzi al Tribunale di Velletri - , rilevava la Corte d’Appello che emergeva dalla suddetta documentazione che sarebbe stata effettuata una gran quantità di visite in un arco temporale non superiore a 50/60 minuti, cosa che rendeva non plausibili o,in ogni caso, incerti i dati forniti dall’appellata. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 4. Resiste con controricorso l’ASL Roma 6, già ASL Roma H, che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] E 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare il seguente fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti: la ricorrente non eramedico dipendente della ASL bensì un medico specialista ambulatoriale (c.d. SUMAI) che presta, cioè, la sua attività lavorativa in favore della ASL in virtù diun rapporto convenzionale. Inoltre, sussisteva l’adeguatezza richiesta dall’art. 2697, cod. civ., con riguardo al fatto costitutivo della domanda azionata in via monitoria,in ragione delle schede riepilogative particolareggiate, ritualmente acquisite agli atti del giudizio, attestanti la partecipazione alle sedute delle [OSCURATO:PERSONA] tenutesi, nel biennio di cui è causa (2008 –2009), al di fuori del normale orario di lavoro, non essendo i medici specialisti SUMAI (e, quindi, la ricorrente) tenuti,per espressa disposizione aziendale, ad attestare la loro presenza alle predette sedute mediante l’utilizzo dello specifico sistema automatico di timbratura e registrazione, appositamente previsto dall’Azienda con la circolare del 30 marzo 2006. Tali schede dimostravano: l’effettiva partecipazione del dirigente medico alle sedute delle Commissioni mediche tenutesi in orario eccedente quello di servizio; il numero delle pratiche definite al di fuori dell’ordinario orario di servizio, il numero delle visite domiciliari effettuate. La collocazione di tali sedute fuori dall’ordinario orario di lavoro discendeva, secondo la ricorrente , “direttamente dal fatto che la lavoratrice è medico specialista ambulatoriale, in quanto tale, tenuta, per espressa disposizione aziendale (la nota n. 7685 del 5 novembre 2007) ad utilizzare le schede de qua proprio per attestare la partecipazione alle sedute delle Commissioni mediche tenutesi in orario eccedente quello di servizio”. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio motivazionale consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse indicato l’ordinario orario di lavoro osservato, con la conseguenza di non potere considerare dimostrata la collocazione al di fuori dell’orario di lavoro delle sedute della Commissione medica. La Corte territoriale ha omesso di esaminare il fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle timbrature da quest’ultima effettuate negli anni 2008 – 2009, prodotte dalla difesa avversaria all’udienza del 17 aprile 2012 e, cioè, nella prima difesa utile dinanzi al Tribunale proprio per contestare il contenuto delle schede riepilogative particolareggiate allegate alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione. Se le avesse esaminate, il giudice di appello, dal raffronto con i riepiloghi,avrebbe accertato che le sedute si erano tenuto fuori dall’ordinario orario di lavoro. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004, come modificato dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. ed agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d’Appello erroneamente, secondo la ricorrente, ha escludo,sia la natura di ricognizione di debito dei prospetti riepilogativi generali dei compensi a firma del Dirigente della UOC Medica legale della AUSL, allegati alle delibere n. 1949 e n. 1168, sia la capacità del [OSCURATO:PERSONA] della U.O. Centrale di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] 6 di impegnare la volontà di quest’ultima, sebbene l’esistenza del relativo rapporto di immedesimazione organica risultasse da atti organizzativi interni ritualmente acquisiti agli atti del giudizio (deliberazione n. 120 dell’11 febbraio 2004, a firma del Direttore Generale della ASL, e deliberazione n. 54 del 3 giugno 2005, a firma del Direttore Generale f.f.della ASL). 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge reg. n. 11 del 2004, come mod. dall’art. 140 della legge reg. n. 4 del 2006, anche in relazione all’art. 12 delle disp. sulla legge in generale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la locuzione “caso definito” di cui all’art. 44 della Legge Regionale cit. come sinonimo di “visita medica”, con conseguente violazione anche dell’art. 12 preleggi, in tal modo pervenendo alla erronea conclusione di ritenere incerta e, addirittura, poco plausibile, la quantità delle pratiche definite nelle riunioni delle Commissioni mediche tenutesi al di fuori dell’ordinario orario di servizio, così come risultante dalle schede riepilogative particolareggiate allegate dalla ricorrente alla propria memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione. 5. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 5.1. Gli stessi sono inammissibili. 5.2. Va premesso che l’accertamento di fatto, non specificamente contestato, effettuato dalla Corte d’Appello del non funzionamento del sistema speciale di timbratura e registrazione separata, priva di rilevanza la censura relativa alla qualità di medico in convenzione della ricorrente. 5.3. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 5.4. Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure che nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2°, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5.5. L’ “omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). 5.6. Tale non è la valutazione della valenza probatoria dei verbalidelle sedute e delle altre prove documentali in atti, che è stata effettuata dalla Corte d’Appello. Trova in proposito applicazione l’orientamento secondo cui nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nella specie, risulti logico e coerente il valore preminente attribuito agli elementi utilizzati. 5.7. Nell’esercizio di tale attività valutativa la Corte d’Appello ha escluso che i verbali delle sedute delle Commissioni mediche potessero costituire prova della domanda proposta dalla ricorrente. La Corte d’Appello non si è limitata a rilevare la mancata indicazione nei verbali delle Commissioni mediche, nonché nelle allegazioni della lavoratrice, dello svolgimento delle prestazioni del dirigente medicooltre l’orario di lavoro, ma ha osservato, sempre nell’esercizio dell’attività valutativa delle risultanze probatorie, che dalla suddetta documentazione che sarebbe stata effettuata una gran quantità di visite in un arco temporale non superiore a 50/60 minuti, cosa che rendeva non plausibili o,in ogni caso, incerti i dati forniti dall’appellata. Inoltre, va osservato che (Cass., n. 26769 del 2018) in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697, cod. civ., si configura soltanto nell’ipotesi in cui si prospetti che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre nella specie, le doglianze della ricorrente vertono sulla valutazione dei risultati probatori. 6. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. 6.1. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 2091 del 2022) la ricognizione di debito, di cui all’art. 1988 cod. civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell’atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi,per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinereal momento di questa), ma della cui esistenza o validità non puòprescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento. 6.2. Ove l’atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n.25435 del 2007). Vi è, inoltre, necessità di un’idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l’amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell’atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n. 1834 del 1974), ciò perché la disciplina civilisticadettata dall’art.1988, cod. civ. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l’efficacia (Cass. n. 8643 del 2003; Cass. n. 25435 del 2007). 6.3. Il riconoscimento di debito può essere configurato solo a fronte di atti che siano diretti al creditore della prestazione e che provengano dall’organo capace di impegnare all’esterno l’ente. Non hanno valenza ricognitiva gli atti interni, quelli adottati al di fuori delle procedure di imputazione e liquidazione delle spese, quelli che provengano da organi privi del potere di rappresentanza (cfr. sia pure con riferimento ad altri contesti Cass. n. 24710 del 2015 e Cass. n. 16576 del 2008). 6.4. Nella fattispecie in esame tali condizioni no n risultano sussistenti, considerando in particolare che l’accertamento della Corte d’Appello della mancata conferma delle proposte di liquidazione nelle delibere aziendali non è stato contestato, e che la Corte d’Appello ha accertato la mancanza di prova del rapporto fondamentale. 7. il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 20 0,00 per esborsi ed euro4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali in misura del 15% eagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 22