CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21933/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
issibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catania, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appellocautelare proposto nell'interesse di XXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 17/09/2025, con la quale erastata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere –applicata in relazione al reato di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - con quella degli arrestidomiciliari presso la propria abitazione.Il Tribunale, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha ritenuto, in sintesi, che ilquadro cautelare a carico della prevenuta, valutato nel provvedimento genetico e nelprovvedimento del medesimo Tribunale, che, in funzione di Giudice del Riesame, lo avevaintegralmente confermato, non si fosse attenuato, non essendo emerso alcun sostanzialeelemento di novità, idoneo a sovvertirlo o a modificarlo.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che articola i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 299 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in relazione all’indebita applicazione del principio del giudicato cautelare.L’ordinanza impugnata fonda il rigetto dell’appello su una lettura rigidamenteparalizzante e apodittica del c.d. giudicato cautelare: il Tribunale di Catania ha infattiritenuto preclusa qualsiasi ulteriore valutazione in ordine alla richiesta di sostituzione dellamisura, assumendo che, in mancanza di fattori sopravvenuti di carattere macroscopico, ilgiudice non possa nuovamente sindacare quanto già stabilito nell’ordinanza genetica e nelprecedente provvedimento emesso in sede di riesame.Una simile impostazione si pone tuttavia in contrasto con il dettato dell’art. 299 cod.proc. pen., il quale non configura affatto una barriera insuperabile alla revisione del quadrocautelare, ma impone al giudice di verificare in modo costante la persistente attualità econcretezza delle esigenze cautelari.Come già affermato dalla Corte di legittimità, il richiamo al giudicato cautelare nonesonera il giudice dal dovere di riesaminare l’adeguatezza della misura più afflittiva allaluce del decorso del tempo e dei profili soggettivi dell’indagata che, pur se preesistenti, nelcorso della detenzione possono assumere una diversa e nuova valenza.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 275comma 4 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari dieccezionale rilevanza.Il Tribunale ha omesso di motivare su un punto di diritto fondamentale einvalicabile, sollevato dalla difesa, rappresentato dalla condizione dell’indagata qualemadre di figli minori di anni sei, che, ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen.,consente l’applicazione della custodia cautelare in carcere solo in presenza di esigenzecautelari di eccezionale rilevanza. Nondimeno, nel confermare la sussistenza del pericolodi reiterazione sulla base della gravità del fatto, il Tribunale ha del tutto pretermessol’argomento dedotto in sede di istanza di sostituzione, relativo alla condizione soggettivadell’indagata quale madre di prole infra-seiennne, condizione che imponeva un oneremotivazionale rafforzato, non assolvibile mediante il mero rinvio a precedenti ordinanze.2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione sotto il profilo della mancatavalutazione della proporzionalità e della gradualità ex art. 275 cod. proc. pen.Il Tribunale ha confermato l’applicazione della misura più afflittiva senzaconfrontarsi con la proposta difensiva di sostituzione con gli arresti domiciliari, limitandosi arichiamare l’ordinanza genetica, nella quale il G.i.p. avrebbe fornito una motivazioneritenuta esaustiva, seppur sintetica. Al contrario, proprio tale ordinanza, pur confermata insede di riesame, si presenta meramente apparente, poiché non chiarisce per quali ragioniil pericolo di reiterazione, riferito a un fatto qualificato come occasionale, non possa essereadeguatamente fronteggiato mediante la misura domiciliare, eventualmente corredatadall’applicazione del braccialetto elettronico. Il Tribunale, trincerandosi dietro lo schermoformale della preclusione endoprocessuale, ha così omesso di assolvere all’obbligo didimostrare l’inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia carceraria, conconseguente violazione del principio di gradualità.2.4. Con il quarto motivo deduce mancanza di motivazione sull'attuale sussistenzadel pericolo di fuga e di inquinamento probatorio.L’ordinanza impugnata si limita a richiamare il quadro cautelare genetico,ritenendolo immutato, senza tuttavia considerare che le indagini hanno ormaiintegralmente esaurito il loro corso e che tutte le persone informate sui fatti sono stateescusse. L’attuale insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, così come delpericolo di fuga, avuto riguardo al radicato legame familiare della XXXXX, avrebbe dovutoindurre il Tribunale a una diversa valutazione della pericolosità. Motivare per relationem aun provvedimento adottato mesi prima, senza verificare se e in quale misura le esigenzecautelari siano ancora vive e attuali al momento della decisione, integra un vizio dilegittimità idoneo a compromettere la tenuta logica dell’intera ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell’indagata ha depositato memoria in cui controdeduce rispetto alleconclusioni del Procuratore generale e insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in sede di appello avversoil rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, ilTribunale non è chiamato a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti applicatividella misura, ma soltanto ad accertare che il provvedimento impugnato sia giuridicamentecorretto e adeguatamente motivato con riguardo ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti,dedotti dalla parte, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario ocautelare (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569).La delimitazione del sindacato trova fondamento nel principio secondo cui, unavolta applicata una misura cautelare ed esauritosi l’iter delle impugnazioni avversol’ordinanza genetica che ha applicato nei confronti dell’indagato la custodia cautelare incarcere, la situazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari eall’adeguatezza della misura si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti,sicché, rebus sic stantibus, la misura imposta non è soggetta a revoca o sostituzione senon si prospettino fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma non esaminati névalutati dal giudice che ha applicato la misura cautelare (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993,Galluccio, Rv. 195806-01).La preclusione cautelare che ne deriva ha, tuttavia, portata più circoscritta rispettoa quella propria della cosa giudicata, poiché, in tema di giudicato cautelare, la preclusioneprocessuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale diimpugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello èdi portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitataallo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questionidedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso leordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep.2024, Scala, Rv. 286199 - 01).Nella stessa prospettiva, il tempo trascorso dalla commissione del reato deveessere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analogavalutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzionedella misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567-01).3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche richiamate, deve rilevarsi che, conriguardo ai presupposti della cautela indicati dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., si èformato il giudicato cautelare allo stato degli atti, atteso che l’ordinanza genetica, emessadal G.I.P. del Tribunale di Catania il 30/07/2025, è stata sottoposta a riesame ed è stataintegralmente confermata dal Tribunale di Catania con provvedimento del 14/08/2025, chenon risulta essere stato ulteriormente impugnato. In quella sede erano stati già devolutitanto il quadro indiziario quanto la piattaforma cautelare, anche sotto il profilodell’adeguatezza della misura, con conseguente stabilizzazione delle relative valutazioninei limiti delle questioni dedotte e decise, anche implicitamente, nel procedimentoincidentale.Ne deriva che, al momento della proposizione dell’istanza ex art. 299 cod. proc.pen. e del successivo appello cautelare, il giudice non era chiamato a rinnovareintegralmente lo scrutinio sui presupposti genetici della misura, né a riesaminare, sottodiverso profilo argomentativo, questioni già esaminate e decise, occorrendo, a tal fine, ladeduzione di fatti sopravvenuti o di elementi preesistenti rimasti estranei al precedentescrutinio e concretamente idonei a incidere sul quadro indiziario o cautelare.Nel caso di specie, l’istanza di sostituzione e il successivo appello cautelare nonintroducono alcun dato nuovo idoneo ad alterare il quadro cautelare già definito, maripropongono profili inerenti alla persistenza delle esigenze cautelari, all’adeguatezza dellacustodia carceraria e alla possibilità di applicare presidi meno afflittivi, tutti riconducibili alperimetro valutativo già devoluto in sede genetica e di riesame.In questa prospettiva, il richiamo alla condizione di madre di prole minore di annisei, le deduzioni sulla proporzionalità e gradualità della misura, anche in relazione allaprospettata applicabilità degli arresti domiciliari eventualmente assistiti da braccialettoelettronico, e quelle concernenti l’esaurimento delle attività investigative non imponevanouna nuova valutazione di merito, mancando la prospettazione di profili sopravvenuti ocomunque di elementi preesistenti non già esaminati nelle precedenti fasi cautelari, erisolvendosi le censure nella riproposizione di questioni già dedotte e decise, ancorchéimplicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso l’ordinanza genetica.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente,segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia delprovvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.