CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato -2026 avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il576 09/12/2022 R.G.N. 42746/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente, dipendente della già [OSCURATO:PERSONA] e poidell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ha propostoinsinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativadi quest’ultimo ente esponendo di avere sempre svoltoNumero registro generale 987/2023Numero sezionale 576/2026mansioni di autista soccorritore, rientranti nell’Area B, poNsuimzeioron die ra ccolta generale 13225/2026Data pubblicazione 07/05/2026B1, mentre egli risultava inquadrato in Area A, posizione A2.Esponeva, inoltre, di esser stato retribuito con l’inferioretrattamento economico, nonostante avesse sempre svoltomansioni superiori riconducibili all’[OSCURATO:PERSONA] B1.2. La domanda di insinuazione veniva respinta, per cui ildipendente proponeva opposizione allo stato passivo ai sensidell’art. 99 e 209, co. 2, l. fall..3. Il Tribunale respingeva l’opposizione rilevando in particolarecome la Corte di appello di Milano, con due diverse sentenze,aveva già riconosciuto il diritto del dipendente allastabilizzazione del rapporto di lavoro con inquadramento in areaA-posizione A2 ed alla conseguente corresponsione dellerelative differenze retributive e, da ultimo, al pagamento delcompenso incentivante.A parere del Tribunale, quindi, la domanda era da considerarsicoperta da giudicato.4. Nel merito, comunque, il Tribunale riteneva non offerta daldipendente la prova dello svolgimento in misura prevalente econ assunzione di responsabilità delle mansioni superiori.5. Avverso il provvedimento domanda la cassazione ildipendente con ricorso assistito da cinque motivi illustrato damemoria.6. ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. artt. 2909 c.c., art. 1, commi 519 e 558,legge n. 296/2006, 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c..Il ricorrente censura l’errore commesso dal Tribunale per averritenuto essersi formato giudicato implicito sull’inquadramentoNumero registro generale 987/2023Numero sezionale 576/2026nel giudizio di stabilizzazione e in quello per il pagamenNutmoe rod dei rla ccolta generale 13225/2026Data pubblicazione 07/05/2026compenso incentivante intercorsi precedentemente interpartes.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c..Si lamenta l’errore commesso dal Tribunale per non averrilevato il giudicato formatosi nel giudizio per i compensiincentivanti circa il superiore inquadramento da riconoscersialle mansioni, sempre ai fini delle sole differenze retributive.3. Il primo motivo è fondato per le ragioni indicate in fattispecieanaloga da Cass. n. 205/2023 da cui il Collegio non intendediscostarsi e che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1. Il precedente contenzioso tra il ricorrente e Croce RossaItaliana, definito con sentenza della Corte d’appello di Milano n.756/2017, passata in giudicato ha avuto ad oggetto il diritto delPonzoni alla stabilizzazione con inquadramento ad un certolivello della classificazione riveniente dalla contrattazionecollettiva.3.2. La presente controversia ha, invece, ad oggetto il dirittoalla percezione delle differenze retributive tra quel livello diformale inquadramento e quanto il ricorrente rivendica peravere svolto di fatto, nel tempo, mansioni riportabili a suo diread un livello superiore (area B, posizione B1).3.3. Come è noto, nell’ambito di applicazione del d. lgs.165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non puòcomportare l’acquisizione del diritto ad un superioreinquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunquela causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti(dati nel caso di specie dal regime della stabilizzazione su cuiha deciso la Corte d’Appello di Milano) per il riconoscimento diNumero registro generale 987/2023Numero sezionale 576/2026un dato inquadramento formale, non può interferire Ncuomenro dlia ra ccolta generale 13225/2026Data pubblicazione 07/05/2026diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivantedalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettinodifferenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di unlivello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art.52, co. 5, d. lgs. 165/2001.3.4. I due diritti, quello all’inquadramento e quelle alledifferenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansionisuperiori, sono diversi e dunque è fuori luogo anche il richiamoal c.d. dedotto e deducibile, riguardante semmai le allegazionidestinate a supportare una medesima pretesa e non certoquanto riguarda un diverso diritto.4. Parimenti fondato è il secondo motivo perché ha errato ilTribunale nel non avere considerato il giudicato formatosi,quanto alla riconducibilità alla qualifica superiore delle mansionisvolte dal Ponzoni, sulla sentenza della Corte di appello diMilano n. 1314/2017 che ha affermato il diritto del lavoratore apercepire il compenso incentivante sul presupposto che lostesso aveva effettuato le stesse mansioni degli autistisoccorritori, assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nellaarea B1.E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui «Qualora in due giudizi tra le stesseparti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimorapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenzapassata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine allasituazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto edi diritto relative ad un punto fondamentale comune adentrambe le cause), formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo dellasentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesameNumero registro generale 987/2023dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il Numero sezionale 576/2026Numero di raccolta generale 13225/2026successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hannoData pubblicazione 07/05/2026costituito lo scopo ed il petitum del primo.» ( Cass. n.7834/2024 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione).5. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.Il ricorrente lamenta la mancata applicazione da parte delTribunale del principio di non contestazione circa lo svolgimentodi mansioni di autista soccorritore.6. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 52 del d. lgs. 165/2001, 2103 c.c., degliartt. 13, 24 e dell’allegato A del C.C.N.L. degli enti pubblici noneconomici del 16.2.1999, degli art. 6 e segg. e dell’allegato Adel C.C.N.L. degli enti pubblici non economici del 1/10/2007,degli artt. 1362 e segg. c.c., ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Parte ricorrente censura l’affermazione del Tribunale che havalorizzato, ai fini del diritto alle differenze retributive per losvolgimento di mansioni superiori, il concetto di prevalenza edassunzione di responsabilità.Il motivo analizza le declaratorie contrattuali e sostiene che haerrato il Tribunale nel ritenere che lo svolgimento di attivitàsocio-sanitarie potesse rientrare nell'area A che riguardamansioni di contenuto tecnico manuale. Al contrario, lemansioni allegate sono tipiche del personale sanitario e siinseriscono nell’attività di pronto soccorso costituendone unafase. Aggiunge che l'area B non richiede titoli di specializzazionee richiama a tal fine la più volte citata pronuncia dellaCassazione n. 20915 del 2019.Numero registro generale 987/2023Numero sezionale 576/20267. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e/oNu mfearol sdia ra ccolta generale 13225/2026Data pubblicazione 07/05/2026applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att.c.p.c., motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.Il ricorrente censura l’errore commesso dal Tribunale per averritenuto che l’opponente non avesse assolto l’onere diallegazione circa lo svolgimento in via prevalente e conassunzione di responsabilità delle mansioni superiori.8. I motivi predetti sono assorbiti dall’accoglimento delle primedue censure.8.1. Ed invero, le censure afferenti al mancato riconoscimentodelle mansioni di cui all’area B sono assorbite dall’accoglimentodel secondo motivo relativo al giudicato esterno formatosi sullasentenza della Corte di appello di Milano n. 1314/2017 che, siripete, ha affermato il diritto del lavoratore a percepire ilcompenso incentivante sul presupposto che lo stesso avesseeffettuato le stesse mansioni dei propri colleghi assunti a tempoindeterminato ed inquadrati nell’area B1.9. Il decreto impugnato va dunque cassato in considerazionedell’accoglimento dei primi due motivi e la causa va rinviata almedesimo Tribunale, che procederà ad un nuovo esame P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri.Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviaal Tribunale di Roma in diversa composizione al quale demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 987/2023Numero sezionale 576/2026Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della SNeumzeioron die ra ccolta generale 13225/2026Data pubblicazione 07/05/2026Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 4 febbraio 2026e del 6/5/2026.La PresidenteAnnalisa di Paolantonio