CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 00205/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Rel. Consigliere - R.G.N. 4390/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4390/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154, è elettivamente domiciliato; -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] IN L.C.A., rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma del 11.1.2022, depositato il 13.1.2022, NRG 9369/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della già [OSCURATO:PERSONA] e poi dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], ha proposto insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di quest’ultimo ente esponendo di avere sempre svolto mansioni di autista soccorritore, rientranti nell’Area B, posizione B1, mentre egl i risultavainquadrato in Area A, posizione A2; 2 il credito è stato escluso dal passivo e, proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 e 209, co. 2, l. fall., quest’ultima è stata rigettata dal Tribunale di Roma, che ha argomentato sulla base della pregressa sentenza del Tribunale di Milano la quale, nel riconoscere il diritto alla stabilizzazione dello Scuderi al livello di formale inquadramento propria dei rapporti a termine pregressi tra le parti, e quindi al livello A2, aveva riconosciuto le differenze retributive eventualmente maturate in ragione di tale diritto; 3. secondo il Tribunale, tale pronuncia era preclusiva alla domanda di qualifica superiore, anche sulla base del principio del c.d. dedotto e deducibile; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di un motivo, cui la l.c.a. ha opposto difese con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso è formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 1, co. 519 e 558 L. 296/2006 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel desumere un effetto di giudicato dalla sentenza pronunciata nella causa di stabilizzazione del lavoratore; 2. il motivo è fondato; 3. il precedente contenzioso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ha avuto ad oggetto il diritto dello Scuderi alla stabilizzazione con inquadramento ad un certo livello della classificazione riveniente dalla contrattazione collettiva; 4. la presente controversia ha invece ad oggetto il diritto alla percezione delle differenze retributive tra quel livello di formale inquadramento e quanto il ricorrente rivendica per avere svolto di fatto, nel tempo, mansioni riportabili a suo dire ad un livello superiore (area B, posizione B1); 5. come è noto, nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti (dati nel caso di specie dal regime della stabilizzazione su cui ha deciso la Corte d’Appello di Milano) per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causacon cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001; 6. i due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi e dunque è fuori luogo anche il richiamo al c.d. dedotto e deducibile, riguardante semmai le allegazioni destinate a supportare una medesima pretesa e non certo quanto riguarda un diverso diritto; 7. il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata al medesimo Tribunale, affinché proceda al riesame di essa secondo quanto sopra evidenziato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribun