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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 30173/2021

Testo disponibile della fonte

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creto ingiuntivo, che non risulta essere tra gli atti giudiziari relativi alla presente controversia. 7) La parte dei due motivi di ricorso incentrata sul n. 5 dell'art. 360 comma 1 codice di rito è inammissibile in quanto vengono in considerazione due sentenze di primo (del Tribunale di Roma) e secondo grado (della Corte di Appello di Roma) del tutto conformi in punto di fatto, con conseguente preclusione allo scrutinio in base a detta norma, nella sua vigente formulazione e giusta il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. 7.1) I due motivi di ricorso, nella stessa parte relativa al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. sono, inoltre, formulati secondo il Ud. 11/06/2021 PU R.G.

N. 7932/2018; estensore: C. Valle previgente (ossia anteriore alla modifica introdotta con l'art. 54 comma 1, lett.

B, del d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 134) testo della norma, ossia con riferimento al vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio e sono, pertanto, comunque, inammissibili. 8) Il ricorso si fonda, con riferimento alle censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sull'assunto dell'essere intervenuto un giudicato cd. esterno (da cui il riferimento nell'intestazione del primo motivo agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in tema di giudicato sostanziale e formale), costituito dalla sentenza n. 10601 del 2006 del Tribunale di Roma che avrebbe accertato che la Siani era debitrice della GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e quindi non poteva esserlo anche della [OSCURATO:SOCIETA]. (in detto giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. assumeva vesti di terzo pignorato).

L'assunto esposto nel primo motivo di ricorso non censura adeguatamente l'affermazione principale della Corte territoriale relativa al fatto che nonostante le due ordinanze di assegnazione nelle due distinte procedure esecutive mobiliari (r.g.e. n. 4230 del 2004 e n. 2215 del 2004) non siano state opposte (e a prescindere dal fatto che con riferimento ad esse non potrebbe comunque parlarsi di passaggio in giudicato: Cass. n. 11493 del 03/06/2015 Rv. 635563 - 01; n. 22050 del 17/10/2014 Rv. 632646 - 01) manca una qualsivoglia prova dell'intervenuto pagamento, da parte della Siani e nei confronti della GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., cosicché non può in alcun modo darsi positivo scrutinio al mezzo laddove esso afferma che la Siani sarebbe stata liberata nei confronti del debitore [OSCURATO:SOCIETA]. per le somme assegnate al creditore procedente GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (circa l'estinzione del credito solo a seguito dell'intervenuto pagamento della somma di Ud. 11/06/2021 PU R.G.

N. 7932/2018; estensore: C. Valle cui all'ordinanza di assegnazione si vedano, quale espressione di giurisprudenza costante: Cass. n. 11404 del 18/05/2009 Rv. 608722 - 01 e in precedenza Cass. 14/02/2000, n. 01611: l'effetto satisfattivo del creditore è rimesso alla successiva esazione del credito).

La difesa di parte ricorrente non ha, nelle fasi di merito, in alcun modo provato, e finanche chiesto di provare, che il credito fosse stato soddisfatto, in conformità del disposto dell'art. 2928 cod. civ. 8.1) La detta circostanza, relativa alla mancata prova della soddisfazione del credito oggetto di assegnazione, comporta che la questione relativa all'asserita insussistenza del debito nei confronti della banca, sulla quale si incentra la difesa della Siani, non possa essere utilmente scrutinata. 9) Con riferimento alla censura del secondo motivo formulata avendo quale parametro l'art. 115 cod. proc. civ. deve ribadirsi che perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell'art. 115 del codice di rito è necessario che venga denunciato, nell'attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale Ud. 11/06/2021 PU R.G.

N. 7932/2018; estensore: C. Valle attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove".

Ne segue che il secondo motivo, così dedotto dalla difesa della Siani, è privo di fondamento per ciò solo (Sez.

U n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829 — 01 e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 - 01)]. 10) Tutte le censure sono, pertanto, infondate ove non inammissibili. 10.1) Il ricorso è rigettato. 11) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale. 12) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez.

U. n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 11/06/2021.

Il Consigliere estensore Il de-Fité Cri5ianValle ,r R rta Vivaldi DEP096AT9id :-.2.ELLERtA Pag. 6 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
creto ingiuntivo, che non risulta essere tra gli atti giudiziari relativi alla presente controversia. 7) La parte dei due motivi di ricorso incentrata sul n. 5 dell'art. 360 comma 1 codice di rito è inammissibile in quanto vengono in considerazione due sentenze di primo (del Tribunale di Roma) e secondo grado (della Corte di Appello di Roma) del tutto conformi in punto di fatto, con conseguente preclusione allo scrutinio in base a detta norma, nella sua vigente formulazione e giusta il disposto dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. 7.1) I due motivi di ricorso, nella stessa parte relativa al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. sono, inoltre, formulati secondo il Ud. 11/06/2021 PU R.G. N. 7932/2018; estensore: C. Valle previgente (ossia anteriore alla modifica introdotta con l'art. 54 comma 1, lett. B, del d.l. 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 134) testo della norma, ossia con riferimento al vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio e sono, pertanto, comunque, inammissibili. 8) Il ricorso si fonda, con riferimento alle censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sull'assunto dell'essere intervenuto un giudicato cd. esterno (da cui il riferimento nell'intestazione del primo motivo agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in tema di giudicato sostanziale e formale), costituito dalla sentenza n. 10601 del 2006 del Tribunale di Roma che avrebbe accertato che la Siani era debitrice della GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e quindi non poteva esserlo anche della [OSCURATO:SOCIETA]. (in detto giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. assumeva vesti di terzo pignorato). L'assunto esposto nel primo motivo di ricorso non censura adeguatamente l'affermazione principale della Corte territoriale relativa al fatto che nonostante le due ordinanze di assegnazione nelle due distinte procedure esecutive mobiliari (r.g.e. n. 4230 del 2004 e n. 2215 del 2004) non siano state opposte (e a prescindere dal fatto che con riferimento ad esse non potrebbe comunque parlarsi di passaggio in giudicato: Cass. n. 11493 del 03/06/2015 Rv. 635563 - 01; n. 22050 del 17/10/2014 Rv. 632646 - 01) manca una qualsivoglia prova dell'intervenuto pagamento, da parte della Siani e nei confronti della GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., cosicché non può in alcun modo darsi positivo scrutinio al mezzo laddove esso afferma che la Siani sarebbe stata liberata nei confronti del debitore [OSCURATO:SOCIETA]. per le somme assegnate al creditore procedente GPS [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (circa l'estinzione del credito solo a seguito dell'intervenuto pagamento della somma di Ud. 11/06/2021 PU R.G. N. 7932/2018; estensore: C. Valle cui all'ordinanza di assegnazione si vedano, quale espressione di giurisprudenza costante: Cass. n. 11404 del 18/05/2009 Rv. 608722 - 01 e in precedenza Cass. 14/02/2000, n. 01611: l'effetto satisfattivo del creditore è rimesso alla successiva esazione del credito). La difesa di parte ricorrente non ha, nelle fasi di merito, in alcun modo provato, e finanche chiesto di provare, che il credito fosse stato soddisfatto, in conformità del disposto dell'art. 2928 cod. civ. 8.1) La detta circostanza, relativa alla mancata prova della soddisfazione del credito oggetto di assegnazione, comporta che la questione relativa all'asserita insussistenza del debito nei confronti della banca, sulla quale si incentra la difesa della Siani, non possa essere utilmente scrutinata. 9) Con riferimento alla censura del secondo motivo formulata avendo quale parametro l'art. 115 cod. proc. civ. deve ribadirsi che perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell'art. 115 del codice di rito è necessario che venga denunciato, nell'attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale Ud. 11/06/2021 PU R.G. N. 7932/2018; estensore: C. Valle attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove". Ne segue che il secondo motivo, così dedotto dalla difesa della Siani, è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829 — 01 e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 - 01)]. 10) Tutte le censure sono, pertanto, infondate ove non inammissibili. 10.1) Il ricorso è rigettato. 11) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale. 12) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 11/06/2021. Il Consigliere estensore Il de-Fité Cri5ianValle ,r R rta Vivaldi DEP096AT9id :-.2.ELLERtA Pag. 6 d