CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20885/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Veneton. 512/2024 depositata il 13/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi in liquidazione) impugnava dinanzi al giudicetributario l’avviso di accertamento n. T6503TE01419-2020, emessodall’Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche svolte presso lacontribuente e presso la pretesa società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., concui veniva contestata, per l’anno d’imposta 2015, la non genuinità delNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026contratto di appalto di servizi intercorrente tra le due società e laconseguente riqualificazione del rapporto in somministrazione irregolare dimanodopera, reputandosi perciò indeducibili ai fini IRAP e indetraibili aifini IVA le somme corrisposte in forza del contratto riqualificato. Lacontribuente deduceva, tra l’altro, la genuinità dell’appalto e richiamavaanche l’esito di paralleli giudizi relativi a convenzioni analoghe stipulatedalla [OSCURATO:PERSONA] con altre committenti, oltre a prospettare ulterioricensure anche di carattere formale (fra cui profili inerenti alla notifica ealla tempestività dell’atto impositivo). Costituitasi l’Amministrazione, laCommissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso con sentenza n.23/2022, ritenendo provata l’assunzione, in capo alla società appaltatrice,del rischio d’impresa e, conseguentemente, la natura genuinadell’operazione economica oggetto di accertamento. Avverso talepronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, lamentando, insintesi, la mancata valorizzazione degli elementi istruttori addotti adimostrazione della natura non genuina del contratto; la societàcontribuente si costituiva chiedendo la conferma della decisione eriproponendo le doglianze dichiarate assorbite in primo grado. La Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n.512/2024, depositata il 13 giugno 2024, accoglieva il gravame dell’Ufficioe confermava l’atto impositivo, ritenendo non genuino il contratto perl’accertata insussistenza dell’effettivo esercizio di un potere direttivo daparte della società appaltatrice nei confronti dei lavoratori impiegati pressola committente, esaminando altresì le ulteriori doglianze riproposte dallacontribuente e reputandole infondate. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione affidato a settemotivi; l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso, chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, non prendendo atto dellededuzioni e delle argomentazioni difensive della società contribuente,avrebbe ritenuto legittima l’ipotesi accusatoria, con motivazioneasseritamente solo apparente e sostanzialmente appiattita sulleprospettazioni dell’Ufficio.Il primo motivo è infondato.In via generale, è infatti nulla la sentenza che, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, contenga una motivazione che nonconsente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi el’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, nonassolvendo in tal modo alla finalità di esternare un ragionamento che,partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimentoenunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si pervienesulla res decidendi (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).Parimenti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n.22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019,n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).Nella specie, tuttavia, non ricorre alcuna ipotesi di motivazionemeramente apparente, poiché la sentenza impugnata rende intellegibilel’iter logico seguito e individua la ratio decidendi della decisione. InNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026particolare, la Corte territoriale prende espressamente posizione sulpercorso argomentativo della pronuncia di primo grado, rilevando che“dalla motivazione della sentenza di primo grado risulta evidente che laCommissione Tributaria Provinciale ha espresso il proprio giudiziolimitandosi a prendere atto” di documentazione addotta dallacontribuente, ma riferita a contesti differenti: “è però riferita a rapporti tra‘[OSCURATO:PERSONA]’ e soggetti diversi da ‘[OSCURATO:PERSONA]’ ed è pertantoirrilevante ai fini del presente giudizio”. Ne deriva, secondo la sentenza,un rilievo dirimente sul piano probatorio, perché “è evidente che la provadella regolarità dei rapporti tra ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e ‘[OSCURATO:PERSONA]’ non puòessere ricavata dal fatto che nei rapporti tra quest’ultima e altri soggettinon sono state riscontrate irregolarità”.Tale passaggio dimostra che la motivazione non si risolve in formule distile né in un mero appiattimento sulle tesi dell’Ufficio, ma dà contodell’errore logico-giuridico imputato al primo giudice (utilizzo di materialenon pertinente alla fattispecie) e, correlativamente, esplicita il criteriodecisorio seguito nel giudizio di gravame (necessità di verifica sul rapportoconcreto intercorso tra le parti del presente processo). Ne consegue che ladecisione consente di comprendere le ragioni del rigetto delle deduzionidella contribuente e di controllarne la tenuta logica in sede di legittimità;pertanto, il vizio denunciato non sussiste e il motivo va rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e2729 c.c., nonché dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,lamentando che la Corte territoriale non avrebbe rilevato il difetto di provadella pretesa erariale e, comunque, l’insussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza delle presunzioni poste a fondamento dellariqualificazione del rapporto.Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026In via preliminare, va ribadito che, in tema di presunzioni, è sìconfigurabile un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i requisiti digravità, precisione e concordanza fatti concreti che non siano rispondenti atali parametri; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione dilegge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti dellapresunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, e nonpuò risolversi in argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilitàmediante una diversa ricostruzione del fatto (Cass., 30 giugno 2021, n.18611). Parimenti, la valutazione della ricorrenza dei requisiti diprecisione, gravità e concordanza e dell’idoneità degli elementi presuntivia dimostrare i fatti ignoti costituisce attività riservata all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito (Cass., 25 settembre 2023, n. 27266),restando il sindacato di legittimità circoscritto ai limiti propri del controllosulla motivazione e senza possibilità di trasformare il giudizio dicassazione in un nuovo giudizio sul fatto.Ne consegue che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile insede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo entrolimiti rigorosi: non solo nell’ipotesi – per vero rara – in cui il giudice abbiaesplicitamente ammesso che il ragionamento presuntivo possa fondarsi suindizi non gravi, non precisi e non concordanti, ma anche quando egliabbia fondato la presunzione su indizi privi di tali caratteri, sussumendo,cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 c.c. fatti che non presentano irequisiti legali (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611). È stato altresì chiaritoche, in sede di legittimità, è possibile censurare la violazione delle normesulle presunzioni solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ossiaquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi econcordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la provapresuntiva, ovvero quando, pur avendoli considerati non gravi, non precisiNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026e non concordanti, li reputi tuttavia sufficienti a dimostrare il fattocontroverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541).Ciò posto, non è ravvisabile, nel caso di specie, alcuna violazione degliartt. 2697, 2727 e 2729 c.c. né dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del1992, poiché la Corte territoriale non ha fondato la decisione su un singoloindizio isolato o su mere congetture, ma ha valorizzato una pluralità dielementi convergenti, coerentemente orientati nel senso dellariqualificazione del rapporto. È significativo che la sentenza dia atto, da unlato, delle risultanze della verifica, evidenziando che “è stato chiestoripetutamente, senza esito, l’elenco dei lavoratori somministrati” e che“dalla verifica della Guardia di Finanza di Ravenna è emerso che ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ ha svolto attività di somministrazione di manodopera inassenza delle condizioni di legge, dissimulata sotto forma di contratti diappalto non genuini”; dall’altro, richiami riscontri documentali ulteriori,segnatamente le comunicazioni acquisite, dalle quali “si evince che ilpersonale è stato selezionato da ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e comunicato perl’assunzione formale a ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla quale ‘[OSCURATO:PERSONA] le ore di lavoro del personale”.Tale percorso non contrasta con i principi regolatori della prova presuntiva,secondo cui il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi,precise e concordanti e ad articolare il procedimento logico in duemomenti: l’analisi dei singoli elementi indiziari e, quindi, la valutazionecomplessiva degli stessi, verificando se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva, secondo la cd.convergenza del molteplice (Cass., 21 marzo 2022, n. 9054; Cass. n.14151 del 2022). Nella specie, infatti, gli elementi valorizzati dal giudiced’appello non risultano esaminati in modo atomistico e parcellizzato, masono posti a fondamento di una ricostruzione unitaria della concretamodalità esecutiva del rapporto, sì da rendere comprensibile l’inferenzapresuntiva operata.Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ne deriva che la doglianza, pur formalmente rubricata come violazione dilegge, tende sostanzialmente a sostituire al ragionamento inferenzialedella sentenza impugnata una diversa lettura del materiale istruttorio edel suo significato, sollecitando un riesame del merito non consentito inquesta sede. Pertanto, il motivo va rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, par. 1, lett.c), della direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla giurisprudenzaunionale, e della relativa normativa di attuazione interna (in particolarel’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972), sostenendosi che le operazioni oggettodi causa andrebbero qualificate come prestazioni di servizi a titolo onerosorientranti nel campo di applicazione dell’IVA, con conseguente illegittimitàdel recupero dell’imposta.Il terzo motivo è infondato.La censura, pur formalmente prospettata come violazione dell’art. 2, par.1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE e dell’art. 3 del d.P.R. n. 633 del1972, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che nonnega in astratto la rilevanza IVA di prestazioni di servizi rese a titolooneroso, ma muove dall’accertamento – in fatto – della non genuinitàdello schema negoziale dell’appalto e della riconducibilità del rapporto asomministrazione irregolare di manodopera, così escludendo che, neirapporti tra le parti, sia configurabile la prestazione dedotta in fatturacome resa dall’appaltatore.Orbene, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in caso disomministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto diappalto di servizi”, va escluso il diritto alla detrazione dell’IVA, poiché nonè configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA e,correlativamente, la detrazione “scaturisce dall’effettiva realizzazione dellaprestazione di servizi”, sicché, mancando questa, non sorge; né essa siestende all’imposta dovuta esclusivamente perché menzionata in fatturaNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026(Cass. n. 31720/2018; Cass. n. 34876/2021). Più di recente si è altresìprecisato che, in tali ipotesi, rileva l’assorbente profilo della fittizietà delleprestazioni dedotte nello schema dell’appalto, poiché l’operazioneeconomica rappresentata non ha obiettivamente avuto luogo tra le parti,con conseguente radicale mancanza del presupposto sostanziale per ladetrazione (Cass. n. 22233/2024).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimentosu plurimi elementi istruttori, evidenziando, tra l’altro, che “è stato chiestoripetutamente, senza esito, l’elenco dei lavoratori somministrati”, che“dalla verifica della Guardia di Finanza di Ravenna è emerso che ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ ha svolto attività di somministrazione di manodopera inassenza delle condizioni di legge, dissimulata sotto forma di contratti diappalto non genuini”, e che “da mail acquisite alla verifica … si evince cheil personale è stato selezionato da ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e comunicato perl’assunzione formale a ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla quale ‘[OSCURATO:PERSONA] le ore di lavoro del personale”. A fronte di tali accertamenti –che non risultano utilmente scalfiti dal motivo, risolvendosi la doglianza inuna diversa lettura del fatto – non è predicabile alcuna violazione dell’art.2 della direttiva 2006/112/CE, poiché la riconducibilità in astratto dellafornitura di manodopera al circuito IVA non vale a fondare il diritto didetrazione in difetto della prestazione dedotta nello schema dell’appalto,così come ricostruita dal giudice di merito.Né giova richiamare la sola qualificazione, in tesi, delle operazioni come“prestazioni di servizi a titolo oneroso”, atteso che la distinzione traappalto genuino e illecita somministrazione – specie negli appalti ad altaintensità di manodopera – postula un accertamento in concreto circal’effettiva organizzazione dei mezzi, l’esercizio del potere direttivo suilavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa; e, una volta accertata lanon genuinità, l’IVA indicata nelle fatture emesse dall’interposta non èdetraibile (Cass. n. 20591/2024). Ne consegue che il motivo, nonNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026evidenziando alcun errore di sussunzione rispetto ai principi richiamati emirando, piuttosto, a sovvertire la qualificazione del rapporto operata infatto dalla sentenza impugnata, va rigettato.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n.633 del 1972 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 446 del 1997, affermandosi che, afronte di operazioni materialmente poste in essere tra soggetti esistenti,non sarebbe consentito disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA o ladeduzione ai fini IRAP sulla base di una mera riqualificazione giuridicadelle operazioni e della tesi della “inesistenza giuridica” delle fatture.Il quarto motivo non coglie nel segno e va disatteso.La doglianza, pur formalmente prospettata come violazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 446 del 1997, muove dalpresupposto che le operazioni contestate sarebbero state “materialmente”eseguite tra soggetti esistenti e che la sentenza impugnata si sarebbelimitata ad una mera riqualificazione giuridica in termini di “inesistenzagiuridica” delle fatture. Tuttavia, così impostata, la censura non intercettala ratio decidendi, fondata su un accertamento in fatto circa la nongenuinità dell’appalto e la riconducibilità del rapporto ad unasomministrazione irregolare di manodopera, con conseguente esclusioneche, nel rapporto tra committente e preteso appaltatore, sia configurabilela prestazione dedotta e fatturata quale appalto di servizi. In particolare,la Corte territoriale ha valorizzato che “è stato chiesto ripetutamente,senza esito, l’elenco dei lavoratori somministrati”, che “dalla verifica dellaGuardia di Finanza di Ravenna è emerso che ‘[OSCURATO:PERSONA]’ ha svoltolegge, dissimulata sotto forma di contratti di appalto non genuini”, nonchéche “da mail acquisite alla verifica … si evince che il personale è statoselezionato da ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e comunicato per l’assunzione formale a ‘MibNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026Service Srl’, alla quale ‘[OSCURATO:PERSONA]’ comunicava le ore di lavoro delpersonale”.Orbene, in tema di IVA, il diritto di detrazione presuppone che l’impostasia stata assolta in relazione ad operazioni effettive e che l’operazione amonte sia quella rappresentata e inerente all’attività del soggetto passivo;ne consegue che, ove il giudice di merito accerti che l’appalto è soloapparente e dissimula una somministrazione irregolare, non èconfigurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile nei terminifatturati e l’IVA ivi indicata non è detraibile, non potendo la detrazionefondarsi sull’imposta dovuta esclusivamente perché esposta in fattura(Cass. n. 31720/2018; Cass. n. 34876/2021; Cass. n. 22233/2024). Intale prospettiva, la dedotta circostanza che i soggetti siano “esistenti” eche vi sia stato impiego di manodopera non è di per sé decisiva, giacchéciò che viene in rilievo è la non corrispondenza tra operazione effettiva eoperazione fatturata e, quindi, la mancanza del presupposto sostanzialeper l’esercizio della detrazione.Analogamente, quanto al profilo IRAP, la censura si appunta sulla pretesa“mera riqualificazione” dell’operazione, ma non confronta l’accertamentosecondo cui il costo contabilizzato deriva da un rapporto solo formalmentequalificato come appalto, sicché viene meno la prova dell’inerenza e dellariferibilità del componente negativo alla concreta modalità esecutivadell’operazione economica come rappresentata in contabilità; anche sottotale profilo, pertanto, non è ravvisabile la denunciata violazione dell’art. 4del d.lgs. n. 446 del 1997, risolvendosi la doglianza nella sollecitazione diuna diversa lettura del fatto e degli elementi istruttori, preclusa in sede dilegittimità. Ne consegue che il motivo va rigettato.Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 53, comma 1, Cost., dell’art. 67 deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 163 del TUIR, degli artt. 19 e 21 del d.P.R.n. 633 del 1972, dell’art. 2033 c.c., nonché del divieto di doppiaNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026imposizione e dei principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità,assumendosi che, in assenza di rischio per l’Erario di non incamerare leimposte oggetto di accertamento e in presenza dell’allegato versamentodell’imposta da parte della controparte contrattuale, non sarebbe legittimoprocedere al recupero nei confronti della contribuente.Il quinto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, la censura si presenta come un coacervo di richiaminormativi e principi (art. 53 Cost., art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, art.163 TUIR, artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, art. 2033 c.c., divieto didoppia imposizione, neutralità IVA e proporzionalità) non coordinati conuna puntuale critica alla decisione impugnata e, segnatamente,all’accertamento della non genuinità dell’appalto e della conseguenteinsussistenza della prestazione dedotta in fattura. Ne deriva che il motivonon si confronta in modo specifico con la ratio decidendi e tende,piuttosto, a sostituire alla ricostruzione operata dal giudice di merito unadiversa prospettazione del fatto, incentrata sull’asserita “assenza di rischioper l’Erario”, così finendo per risolversi in un improprio riesame del merito.In ogni caso, anche a prescindere dai profili di inammissibilità, ladeduzione secondo cui l’allegato versamento dell’imposta da parte dellacontroparte contrattuale impedirebbe il recupero nei confronti dellaricorrente è priva di fondamento. L’eventuale pagamento di imposte daparte di un soggetto diverso non esonera colui che è ex lege tenutoall’adempimento dell’obbligazione tributaria dalle conseguenze dellapropria condotta fiscale, né consente di ravvisare un divieto di doppiaimposizione in assenza dell’identità di presupposto, periodo e soggettopassivo. Neppure il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.può essere evocato per neutralizzare l’esercizio del potere impositivo neiconfronti del soggetto cui l’ordinamento collega l’obbligazione, una voltaescluso – in fatto – il presupposto sostanziale della detrazione/deduzionerichieste.Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026Quanto, poi, ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, varibadito che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismodell’imposta ma resta limitato alle sole imposte dovute e non puòestendersi all’IVA indebitamente applicata o comunque all’imposta dovutaesclusivamente perché esposta in fattura; sicché l’asserita assenza didanno erariale non è, di per sé, idonea a fondare il diritto alla detrazionequando difettino i requisiti sostanziali dell’operazione a monte. In taleprospettiva, la detrazione non può essere riconosciuta in difettodell’effettività e della riconducibilità dell’operazione a monte nei terminifatturati, posto che essa presuppone l’effettiva realizzazione dellaprestazione e, mancando questa, non sorge (Corte giust. 27 giugno 2018,cause C-459-460/17, [OSCURATO:SOCIETA], punto 35), né può estendersi adun’imposta dovuta esclusivamente perché menzionata in fattura (Cortegiust. 4 luglio 2013, causa C-572/11, Menidzherski biznes reshenia, punto20). Né vale invocare, in via generale, la neutralità dell’imposta sulpresupposto che l’IVA sarebbe stata “comunque versata” dal prestatore,distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti (Corte giust. 28maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin e Unstead), al principio fa eccezioneil caso in cui, per le caratteristiche particolari dell’oggetto dellaprestazione, sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economicolecito e uno illecito (Corte giust. in causa C-3/97, cit., punto 12),evenienza che ricorre nelle ipotesi di somministrazione irregolare, inquanto la fornitura di mere prestazioni di lavoro è esclusa dal circuitoeconomico.Del resto, la decisione impugnata – come già evidenziato nel disattenderei motivi che precedono – muove dall’accertamento della fittizietà delloschema dell’appalto e dell’inesistenza della prestazione dedotta incontratto nei rapporti tra le parti, con la conseguenza che l’esborsodell’apparente appaltante risulta privo di giustificazione causale e, inNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026difetto di certezza e inerenza, non può giovare né ai fini della detrazioneIVA né ai fini della deduzione/deducibilità delle correlate componenti(Cass. n. 22233/2024). Ne consegue che l’argomento dell’assenza dirischio per l’Erario, oltre a non essere decisivo, non è comunque idoneo asovvertire l’accertata mancanza dei presupposti sostanziali posti a basedell’imposizione qui in contestazione. Pertanto, il motivo va dichiaratoinammissibile e, comunque, rigettato.Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, deld.lgs. n. 471 del 1997 (indicato nel ricorso come d.lgs. n. 471 del 2000),sostenendosi che tale disposizione impedirebbe il recupero dell’IVA el’irrogazione di sanzioni proporzionali, a fronte del versamentodell’imposta da parte del cessionario/committente.Il sesto motivo è infondato.La ricorrente invoca l’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997 persostenere che il versamento dell’imposta da parte delcessionario/committente impedirebbe il recupero dell’IVA e l’applicazionedi sanzioni proporzionali. Tuttavia, la disposizione richiamata attiene altrattamento sanzionatorio di specifiche ipotesi di errata applicazionedell’imposta e, in ogni caso, non può essere interpretata nel senso dipresupposti sostanziali dell’operazione a monte. In particolare, laprevisione secondo cui resta fermo il diritto alla detrazione, a frontedell’applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva,presuppone che l’operazione sia effettiva e che l’IVA sia stata assolta inrelazione ad essa; presupposto che viene meno quando – come nellaspecie – il giudice di merito accerti la fittizietà dello schema negoziale el’inesistenza, nei rapporti tra le parti, della prestazione dedotta e fatturataquale appalto di servizi.Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026Giova ricordare che la sentenza impugnata ha ricostruito la fattispecie neitermini di somministrazione irregolare dissimulata, valorizzando, tral’altro, che “dalla verifica della Guardia di Finanza di Ravenna è emersoche ‘[OSCURATO:PERSONA]’ ha svolto attività di somministrazione di manodoperain assenza delle condizioni di legge, dissimulata sotto forma di contratti diappalto non genuini” e che “da mail acquisite alla verifica … si evince che ilpersonale è stato selezionato da ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e comunicato perl’assunzione formale a ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla quale ‘[OSCURATO:PERSONA] le ore di lavoro del personale”. In tale quadro, questa Corteha già richiamato – in relazione ai motivi che precedono – il principiosecondo cui, in caso di appalto non genuino schermante unasomministrazione irregolare, la detrazione “scaturisce dall’effettivarealizzazione della prestazione di servizi” e, mancando questa, non sorge,né può estendersi ad un’imposta dovuta esclusivamente perché esposta infattura (Cass. n. 31720/2018; Cass. n. 34876/2021), dovendosi altresìvalorizzare l’assorbente profilo della fittizietà delle prestazioni dedottenello schema dell’appalto, con conseguente mancanza del presuppostosostanziale per la detrazione (Cass. n. 22233/2024).Ne consegue che l’invocata disposizione non è idonea a paralizzare ilrecupero dell’IVA indebitamente detratta, posto che tale recuperodiscende, a monte, dall’accertata mancanza dei presupposti sostanzialidell’operazione così come fatturata. Quanto poi al profilo sanzionatorio, lacensura resta comunque priva di decisività, in quanto presupponel’operatività dell’art. 6, comma 6, cit. in una fattispecie che la sentenzaimpugnata ha ricondotto non ad una mera erronea applicazionedell’imposta su operazioni effettive, ma ad un’operazione noncorrispondente a quella rappresentata in fattura; donde l’infondatezza delmotivo, che va rigettato.Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.,Numero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026assumendosi che la sentenza impugnata avrebbe affermato non provato ilversamento delle imposte da parte della [OSCURATO:PERSONA], benché lacircostanza sarebbe pacifica e non contestata tra le parti e, comunque,oggetto di un capo della sentenza di primo grado non impugnatodall’Amministrazione.Il settimo motivo è inammissibile.La censura, articolata come violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumeche la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non provato il versamentodelle imposte da parte di [OSCURATO:PERSONA], benché si tratterebbe di circostanzapacifica e, comunque, coperta da giudicato interno. Tuttavia, cosìprospettata, essa è inammissibile, poiché non si confronta con il nucleodecisorio della sentenza d’appello, la quale ha fondato la confermadell’avviso sull’accertata non genuinità dell’appalto e sulla conseguenteinsussistenza, nei rapporti tra le parti, della prestazione dedotta efatturata quale appalto di servizi, valorizzando risultanze istruttoriespecifiche (tra cui, in particolare, l’esito della verifica e le comunicazioniacquisite), con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità ai finiIRAP. In tale quadro, l’asserito versamento di imposte da parte di unsoggetto terzo rispetto alla posizione della contribuente non costituisce un“capo” autonomo decisivo, ma si inserisce, al più, nel novero delleargomentazioni difensive esaminate e disattese in quanto non idonee asovvertire l’accertamento sulla natura fittizia dello schema negoziale esulla mancanza dei presupposti sostanziali delle detrazioni/deduzionipretese.Né sussistono le dedotte violazioni processuali. Quanto all’art. 112 c.p.c., ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo quandoil giudice alteri gli elementi identificativi dell’azione (petitum e causapetendi), attribuendo o negando un bene diverso da quello richiesto e noncompreso, neppure implicitamente, nell’ambito delle domande; nonincorre invece in ultrapetizione il giudice che esamini una questione nonNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026espressamente formulata quando essa debba ritenersi tacitamenteproposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelleespressamente formulate (Cass. n. 17897/2019), fermo restando che ilvizio di ultra o extra petizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre ilimiti delle pretese ed eccezioni delle parti o su questioni estranee e nonrilevabili d’ufficio, mentre egli resta libero di porre a base della decisioneconsiderazioni giuridiche diverse da quelle prospettate e di rilevare lamancanza degli elementi costitutivi della pretesa, in quanto inerenteall’esatta applicazione della legge (Cass. n. 20932/2019). Nel caso dispecie, la sentenza d’appello non ha attribuito né negato un bene diversoda quello domandato, ma ha deciso nell’alveo delle questioni devolute conl’appello, fondando la statuizione sull’accertata non genuinità dell’appalto;donde l’insussistenza della violazione dell’art. 112 c.p.c.Quanto, poi, all’art. 115 c.p.c., la relativa violazione è inammissibilmenteinvocata quando la censura, sotto tale etichetta, miri in realtà a contestarel’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito;essa è configurabile, invece, solo ove il giudice abbia decisocontraddicendo espressamente o implicitamente la regola, e cioègiudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di suainiziativa fuori dai casi consentiti (Cass. n. 4699/2018; Cass. n.30173/2021), ovvero ponendo a base della decisione fatti ritenutierroneamente notori o la propria scienza personale (Cass. n.20382/2016). Inoltre, la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perdecisione fondata su “prove inesistenti” è ammissibile solo se si prospettil’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori icontenuti informativi tratti dal giudice e il carattere sicuramente decisivodell’errore, nel senso che, in assenza di esso, la decisione sarebbe statadiversa con assoluta certezza (Cass. n. 13918/2022). Nulla di tutto ciò èallegato nella specie, risolvendosi la doglianza nella contestazione delsignificato attribuito dal giudice d’appello ad un profilo (il pretesoNumero registro generale 2310/2025Numero sezionale 3262/2026Numero di raccolta generale 20885/2026Data pubblicazione 20/06/2026versamento da parte di Mib) che, comunque, non incide sulla ratio delladecisione. Ne consegue che il motivo va dichiarato inammissibile.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]