CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7965/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2226/2018, pubblicata in data 21 agosto 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Il Tribunale di Verona accolse la domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché dei soci di questa Franco, Fausto e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico del 5 giugno 2007, con il quale il Tobaldini aveva venduto alla suindicata società gli immobili di sua proprietà siti a Nogara. A sostegno della domanda il [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di essere creditore del Tobaldini per la somma di euro 19.414,40, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona, e che al momento dell'avvio della procedura esecutiva era venuto a conoscenza del fatto che il debitore aveva alienato l'unico bene immobile di sua proprietà. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dai soci della stessa e, all'esito della costituzione del Consorzio creditore e del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che fosse accertato il suo diritto di soddisfarsi in sede esecutiva sui beni immobili oggetto dell'atto dispositivo dichiarato inefficace, la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. Escluso preliminarmente che potesse dichiararsi l'improcedibilità dell'azione individuale esperita dal Consorzio, non avendo il Fallimento agito ex art. 66 legge fallimentare, i giudici di appello hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della revocatoria ordinaria, sottolineando, in particolare, che risultava dimostrato l'elemento oggettivo e quello soggettivo, emergente dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato che la società [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza della situazione debitoria in cui versava il Tobaldini. Hanno, inoltre, osservato che la circostanza che il bene fosse gravato da ipoteca non impediva l'esperibilità dell'azione revocatoria, ben potendo l'immobile essere liberato dall'ipoteca, come era effettivamente avvenuto. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, con cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- Nullità della sentenza e del procedimento — Violazione ed errata applicazione degli artt. 75 e 81 c.p.c. in relazione all'art. 43, 53 e 67 I.f.- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto» e lamentano che la Corte di appello, anziché dichiarare improponibile la domanda, ha ritenuto che fosse consentito ad un creditore esperire autonoma azione revocatoria in danno di un soggetto già fallito prima della notificazione dell'atto di citazione. Evidenziano, in particolare, che il Consorzio non avrebbe potuto avviare una azione revocatoria in danno di un debitore già fallito, potendo tale azione essere eventualmente promossa dalla Curatela dinanzi al Tribunale fallimentare, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, enunciato con la sentenza n. 30416/18, secondo cui è inammissibile l'azione revocatoria esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di azione che va a modificare ex post una situazione giuridica preesistente, operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza e del procedimento - violazione ed errata applicazione degli artt. 75 e 81 cod. proc. civ., in relazione all'art. 300 cod. proc. civ. e all'art. 43 L. Fall. e falsa applicazione di norme di diritto - Violazione delle norme in materia di intervento in causa e degli artt. 2909 c.c., 324 e 345 cod. proc. civ.». Sostengono i ricorrenti che la Curatela del fallimento, convenuta in primo grado dopo l'interruzione del giudizio, era rimasta contumace e che il Tribunale aveva accolto la domanda di revocatoria così come proposta dall'originario creditore. La sentenza di primo grado non era stata impugnata dalla Curatela, che si era costituita solo in appello chiedendo l'accoglimento della revocatoria in suo favore, senza impugnare in via incidentale la pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata non come interveniente, bensì come portatrice di una domanda nuova, inammissibile in appello, e per di più proposta in violazione delle regole sul giudicato. 2.1. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono infondati. 2.2. L'esame delle censure impone di procedere muovendo dai principi espressi da questa Corte (Cass., sez. U, 17/12/2008, n. 29420), secondo cui «qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio». Si è, altresì, spiegato che, benché tale subentro comporti anche una qualche modifica oggettiva riflessa dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, ciò «non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende»; pertanto, laddove all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum), deve ritenersi che l'iniziativa del curatore non dia luogo all'esercizio di una nuova azione e, conseguentemente, all'instaurazione di un nuovo giudizio, atteso che le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende, ma si inserisce nell'ambito del giudizio già introdotto dal singolo creditore, che prosegue nel suo svolgimento, e il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova (cfr., altresì, Cass., sez. 6-3, 04/07/2018, n. 17544; Cass., sez. 1, 15/01/2016, n. 614; Cass., sez. 6-1, 02/12/2022, n. 35529). La coeva pronuncia n. 29421/2008 delle medesime Sezioni Unite (non massimata) ha ritenuto doversi affermare «il principio per cui il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma della I. f., art. 66». Sulla stessa linea si pone anche Cass. n. 29112/2017, che ha affermato che «il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore qualora il curatore non manifesti la volontà di subentrarvi, né risulti aver intrapreso, con riguardo al medesimo atto di disposizione già impugnato ex art. 2901 c.c., altra analoga azione a norma dell'art. 66 I. f.». 2.3. La fattispecie in esame si differenzia da quelle prese in esame dagli arresti sopra richiamati, che si riferiscono al subentro, ai sensi dell'art. 66 legge fallimentare, del curatore nell'azione originariamente promossa dal creditore, in quanto l'azione revocatoria è stata qui promossa dal creditore particolare [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quando questi era già stato dichiarato fallito dal Tribunale di Verona, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato il 4 marzo 2009, mentre la sentenza dichiarativa del fallimento è intervenuta in data 11 novembre 2008.Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 40745 del 20 dicembre 2021, pronunciata in altro giudizio vertente su vicenda processuale e sostanziale sovrapponibile a quella in esame, il Tribunale, anziché decidere - come avrebbe dovuto - limitandosi alla declaratoria di improcedibilità della domanda in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di fallimento del Tobaldini, ha dichiarato interrotto il giudizio e ne ha disposto la riassunzione nei confronti del fallimento; e la Curatela, rimasta contumace in primo grado, è intervenuta in appello. In presenza di una riassunzione avvenuta dopo l'interruzione l'unico soggetto che, in astratto, era legittimato a dolersi della situazione era proprio il curatore fallimentare; il quale ben avrebbe potuto costituirsi al solo scopo di ottenere la declaratoria di improponibilità della domanda originaria, contestando la declaratoria di interruzione. Il curatore, però, ha deciso di non costituirsi in primo grado e di intervenire, come s'è detto, solo in grado di appello, facendo propria la domanda di revocatoria ordinaria, senza eccepire l'improponibilità della domanda del creditore. L'odierna ricorrente contesta il fatto che la Corte d'appello abbia ammesso nel giudizio di secondo grado una domanda che, in tesi, sarebbe nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 del codice di rito, ma la censura sulla novità della domanda, alla quale il ricorso fa soltanto un accenno, non risulta essere stata posta nel giudizio di appello, dato che il ricorso nulla dice espressamente su questo punto e dalle conclusioni spiegate dalle parti e riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata non emerge affatto che tale questione fu posta alla Corte veneziana. Trattandosi di domanda nuova proposta in appello, la sua inammissibilità avrebbe potuto essere anche rilevata d'ufficio; tale facoltà, però, è da ritenere limitata alla fase processuale in corso, cioè appunto al giudizio di appello. Come più volte ribadito, la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio; ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo (Cass., sez. 3, 30/08/2018, n. 21381). Il primo ed il secondo motivo sono, dunque, da rigettare, sia perché soltanto la Curatela del fallimento era legittimata a dolersi dell'improponibilità della domanda, sia perché gli odierni ricorrenti non hanno tempestivamente proposto in appello la questione, ormai preclusa in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la «Violazione art. 360 n. 5 per avere omesso l'esame di punti decisivi della controversia - violazione o falsa applicazione violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al difetto di interesse della curatela ed all'esistenza di precedente atto transattivo». Evidenziano i ricorrenti che era stato documentalmente provato che per lo stesso bene immobile la Curatela del fallimento aveva depositato atto di intervento in un altro giudizio (contro altri creditori chirografari), avente ad oggetto la proposizione dell'azione revocatoria, e che tale giudizio era stato poi transatto; contestano, pertanto, alla Corte di appello di avere omesso di prendere in esame tale documentazione che comprovava il difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.Il motivo è inammissibile perché inosservante del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che esige che il ricorrente, quando richiama a supporto di una censura un documento, è tenuto a riprodurlo in ricorso o comunque ad indicare se e in quale fase processuale esso sia stato prodotto e se sia stato messo a disposizione di questa Corte, onere questo che non risulta assolto dagli odierni ricorrenti. Peraltro, la censura è inammissibile anche perché nuova, dato che né dal contenuto del ricorso né dall'epigrafe dell'impugnata sentenza è dato conoscere se tale questione sia stata realmente già posta in sede di appello. 4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la «violazione dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., inammissibilità dell'azione revocatoria per mancanza dell'eventus damni - motivazione illogica ed apparente del giudice di appello - errata applicazione dei generali principi giurisprudenziali in materia - violazione art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme e/o omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 2901, primo comma, cod. civ.». I ricorrenti si dolgono che né il Tribunale, né la Corte d'appello hanno attribuito rilevanza alla circostanza che l'immobile ceduto con l'atto dispositivo fosse gravato da ipoteca in favore della [OSCURATO:PERSONA], trascurando in tal modo di considerare che la revocabilità degli atti di disposizione di un immobile ipotecato richiede una valutazione sulle concrete possibilità dell'attore-creditore chirografario di poter soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata del bene. Di conseguenza, in presenza di un bene ipotecato, poteva dirsi sussistente l'eventus damni solo se il creditore chirografario che agiva in revocatoria avesse dimostrato una concreta probabilità di realizzo dalla vendita forzata.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta «Violazione art. 2901, primo comma, cod. civ., inammissibilità dell'azione revocatoria per mancanza del consilium fraudis - motivazione illogica ed apparente del giudice di appello - violazione art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme e/o omesso esame di fatto decisivo, ex art 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ.». Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la prova della scientia damni e della partecipazione, da parte del terzo acquirente, alla fraudolenta dismissione del patrimonio del debitore 5.1. Il quarto e il quinto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione, sono entrambi privi di fondamento. Secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3, 08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.). 5.2. E' ben vero che altre pronunce (Cass., sez. 3, 15/07/2009, n. 16464; Cass., sez. 3, 22/05/2015, n. 25733) hanno affermato: «A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo»; e che Cass., sez. 5, 31/01/2018, n. 2336, richiamata espressamente dalla ricorrente a pag. 22 del ricorso, ha ritenuto che, qualora il curatore fallimentare eserciti l'azione revocatoria ordinaria, ha l'onere dimostrare, per attestare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, che il credito dei creditori ammessi al passivo (o di alcuni di loro) era sorto anteriormente al compimento dell'atto addotto come pregiudizievole, nonché se il mutamento del patrimonio del debitore a seguito del compimento dell'atto suddetto è stato tale da rendere quest'ultimo, appunto, pregiudizievole. Tuttavia, per confutare gli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, è sufficiente osservare che la Corte territoriale, oltre a porre in rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] era creditore privilegiato, e non chirografario, non si è discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione. 5.3. Quanto, poi, al quinto motivo, che investe direttamente il profilo della sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, deve escludersi, innanzitutto, il denunciato vizio di omessa o apparente motivazione, ravvisabile solo quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 5, 6-5, 15/06/2017, n. 14927). La motivazione della sentenza qui impugnata non rientra nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e si pone sicuramente al di sopra del «minimo costituzionale». La Corte territoriale ha, invero, rilevato la sussistenza sia dell'elemento oggettivo - considerato che il credito vantato dal Consorzio, derivante da forniture di gasolio non pagate, risaliva ai primi mesi dell'anno 2007, mentre l'unico bene immobile di proprietà del Tobaldini è stato alienato in epoca successiva con un preliminare del 7 maggio 2007 e successivo rogito del 5 giugno 2007 - sia la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo acquirente, che è stato desunto sia dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che avendo curato le trattative con la [OSCURATO:PERSONA] per conto della società acquirente, aveva potuto personalmente constatare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza della situazione debitoria in cui versava il Tobaldini, sia dalla tempistica con cui quest'ultimo aveva proceduto all'alienazione, che chiaramente lasciava trasparire «la dolosa preordinazione» volta a pregiudicare le ragioni del creditore. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente che il venditore ed il terzo acquirente «sapevano che con la vendita sarebbero state messe in pericolo le ragioni dei creditori dell'alienante», escludendo che fosse necessario dimostrare l'esistenza di un accordo in frode tra il debitore e il terzo acquirente. La sentenza non incorre, pertanto, né nella violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395), né tanto meno nel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), non essendo invece denunciabili asseriti errori di «convincimento» ed essendo in ogni caso esclusa una nuova rivalutazione dei fatti da parte di questa Corte. 6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n.