Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15899/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PaolaBardelli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ripa;-controricorrente-Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 329/2024depositata il 15/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel maggio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di Zampieri LucaErnesto C., esponendo di essere divenuta cessionaria, ai sensi dell’art.58 T.U.B., di un credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.,derivante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente e garantito dafideiussioni omnibus rilasciate, tra gli altri, dai [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva che talecredito era stato azionato con decreto ingiuntivo n. 2876/2015 delTribunale di Padova, divenuto esecutivo.Esponeva, altresì, che successivamente al sorgere del credito eall’emissione del decreto ingiuntivo, i [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato a V.S.s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con atti stipulati il 13 ottobre 2015 eil 16 ottobre 2015, due compendi immobiliari siti, rispettivamente, inMestrino e in Campodoro, e che la predetta società aveva poi rivenduto aterzi, in data 28 settembre 2017, l’immobile sito in Mestrino.

Sulla base ditali circostanze, l’attrice chiedeva dichiararsi l’inefficacia, nei suoiconfronti, delle vendite stipulate nel 2015 ai sensi dell’art. 2901 c.c.; inNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026via subordinata, chiedeva la condanna della società acquirente alrisarcimento del danno per la rivendita del bene, assumendo che talecondotta avesse reso impossibile il soddisfacimento del credito.Si costituivano i convenuti, contestando la sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria e della domanda risarcitoria.

Veniva espletataconsulenza tecnica d’ufficio volta alla stima del valore di mercato degliimmobili oggetto delle alienazioni.Con sentenza n. 1155/2022, pronunciata il 17 giugno 2022, il Tribunale diPadova dichiarava tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione attivasollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto formulata per la prima volta nellacomparsa conclusionale; dichiarava, inoltre, l’inefficacia, nei confrontidell’attrice, delle vendite stipulate nel 2015, ritenendo integrati ipresupposti dell’azione revocatoria, e rigettava la domanda risarcitoriaproposta da Siena N.P.L.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. di Zampieri LucaErnesto C., censurando, tra l’altro, la ritenuta sussistenza della scientiadamni in capo al terzo acquirente e la valutazione delle risultanze peritali.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello eproponendo appello incidentale avverso il rigetto della domandarisarcitoria.2.1.

Con sentenza n. 329 del 15 febbraio 2024, la Corte d’Appello diVenezia, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale,dichiarando l’inefficacia delle vendite ai sensi dell’art. 2901 c.c. econdannando [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidato in euro 75.000 a cena.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi a quattromotivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 77, 83 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 1722 c.c.,per avere la Corte d’appello di Venezia erroneamente accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto essere dichiaratod’ufficio inammissibile.

La ricorrente deduce il difetto assoluto dilegitimatio ad processum e di ius postulandi, atteso che l’appello è statoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale “rappresentante” diSiena [OSCURATO:SOCIETA]. senza valida prova del potere rappresentativosostanziale e processuale.

In particolare, non è stata prodotta in giudiziola procura notarile del 17.9.2018 asseritamente conferita da [OSCURATO:SOCIETA]alla persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]), da cui sarebbe derivato il potere diconferire il mandato alle liti; inoltre, la procura speciale sostanziale del31.8.2018 rilasciata a [OSCURATO:SOCIETA]. risulta comunque estinta per effettodella fusione per incorporazione di quest’ultima in [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c.

Ne conseguirebbel’inesistenza del potere rappresentativo in capo alla società incorporante e,per riflesso, l’invalidità della procura alle liti e del patrocinio difensivo, conconseguente inammissibilità dell’appello incidentale, rilevabile anched’ufficio in sede di legittimità.4.1.1.

Il motivo è infondato.La questione sottoposta attiene alla validità dell’atto di impugnazioneproposto da un soggetto che ha agito quale rappresentante di una societàgià estinta per effetto di fusione per incorporazione, con particolareriguardo agli effetti della fusione sulla capacità processuale, sulla sorte deipoteri rappresentativi e sulla rilevabilità dei vizi conseguenti.La regola di cui all'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui laparte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non operaallorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma taleinoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice,Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti alquale la nullità si è verificata non decide omettendo di rilevarla.

Una voltasopravvenuta tale decisione omissiva, la regola dell'art. 157, terzocomma, invece si riespande e, pertanto, la parte che ha dato causa allanullità con il suo comportamento ed anche quella che non l'ha rilevata cosìcontribuendo al permanere della nullità non possono dedurla come motivodi nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la leggeprevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado digiudizio successivo che riceve l'impugnazione;qualora il giudizio di appello sia introdotto in violazione dell'art. 331 cod.proc. civ. e né la parte che l'ha introdotto né le altre né il giudice abbianorilevato la nullità, la sentenza è suscettibile di ricorso principale oincidentale deduttivo della violazione della norma ad istanza della parte,ivi compresa quella che introdusse l'appello, soltanto qualora la violazionedell'art. 331 abbia riguardato o una situazione di litisconsorzio necessarioiniziale ai sensi dell'art. 102 doc. proc. civ. o una situazione dilitisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice aisensi dell'art. 107 cod. proc. civ.

In tal caso, la violazione può esseredenunciata con ricorso principale o incidentale e ciò perché non puòoperare la regola dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto laviolazione dell'art. 102 e dell'art. 107 in appello è rilevabile d'ufficio dallaCorte di Cassazione, il che esclude che la parte perda il potere diimpugnare al riguardo ancorché abbia provocato la nullità o non l'abbiarilevata.Viceversa, in ogni altro caso di violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. inappello e dunque con riferimento a situazioni di litisconsorzio necessarioprocessuale (sia da inscindibilità sia da dipendenza), poiché la Corte diCassazione non ha il potere di rilevare d'ufficio detta violazione, la regoladell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. opera ed esclude che tanto laparte che aveva introdotto l'appello determinando la violazione dell'art.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026331 cod. proc. civ. quanto le altre parti che non rilevarono alla lor volta laviolazione, possano proporre ricorso principale o incidentale deducendo laviolazione (Cass. n. 24381/2018; Cass. 11246/2022; Cass. n.5815/2023).Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’appello incidentale è statoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha partecipato al giudizio disecondo grado quale parte formalmente costituita, senza che emergaalcun elemento dal quale desumere che l’atto di impugnazione sia statoriferibile a un soggetto giuridicamente estinto o comunque privo dicapacità processuale.In particolare, non risulta dimostrato che, al momento della proposizionedell’appello incidentale, la società appellata fosse diversa dal soggettotitolare del rapporto dedotto in giudizio, né che l’atto fosse stato compiutoin nome e per conto di un ente ormai estinto a seguito di fusione perincorporazione.La doglianza, pertanto, non individua una situazione riconducibileall’ipotesi di inesistenza giuridica della parte processuale, ma si risolve, alpiù, nella prospettazione di un difetto o di un’inesatta ricostruzione deipoteri rappresentativi, senza che tale vizio sia stato dedottotempestivamente né risulti emergere ex actis in termini di radicalecarenza di capacità di stare in giudizio.

In assenza di univoci elementiconfigurabile un difetto insanabile di legitimatio ad processum, rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado.Consegue che correttamente la Corte territoriale ha esaminato e accoltol’appello incidentale, non ricorrendo nel caso concreto quella radicalepatologia processuale che, sola, avrebbe imposto la declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente infondatezzadel motivo.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/20264.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2729 c.c., assumendo che laCorte d’appello abbia ritenuto provata per presunzioni la scientia damnidel terzo acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di indizi non gravi, non precisie non concordanti.

In particolare, si censura che la Corte abbia fondato laconsapevolezza del pregiudizio: (i) sulla sola contestualità delle duevendite (“in re ipsa” richiamando Cass. 18034/2013), (ii) sulla pretesaincongruità del prezzo rispetto alla stima CTU, e (iii) sulla asseritaconoscenza delle difficoltà economiche dei venditori per la pretesaappartenenza al medesimo “settore”, senza però accertare l’ulteriorepresupposto della conoscenza o agevole conoscibilità della situazionedebitoria dei venditori, espressamente negata dall’acquirente e nondesumibile da rapporti qualificati o da anomalie dell’operazione.4.2.1.

Il motivo è infondato.In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni delterzo acquirente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici,ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché gli elementi indiziari posti a fondamentodel ragionamento inferenziale siano gravi, precisi e concordanti.

Taleprincipio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, con riferimento agli atti a titolo oneroso successivi al sorgeredel credito, l’art. 2901 c.c. richiede che il terzo fosse consapevole delpregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza che nonimplica né la conoscenza specifica del singolo credito né l’intento doloso difrodare, essendo sufficiente la generica percezione del depauperamentodella garanzia patrimoniale del debitore (Cass., Sez.

III, ord. 30 giugno2025, n. 17646; Cass., Sez.

III, ord. 27 febbraio 2025, n. 5193; Cass.,Sez.

VI, ord. 10 novembre 2021, n. 33015; Cass., Sez.

III, sent. 2dicembre 2016, n. 24633).La Corte ha altresì chiarito che la scientia damni può consistere anchenella mera agevole conoscibilità del pregiudizio, da apprezzarsi in concretoNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026in relazione alle circostanze del caso, sicché non è necessario accertareuna conoscenza effettiva e attuale, essendo sufficiente che il terzo,usando l’ordinaria diligenza, fosse in grado di percepire l’idoneità dell’attoa compromettere la soddisfazione dei creditori (Cass., Sez.

III, ord. 18giugno 2019, n. 16287).Affinché la prova presuntiva sia ammissibile, tuttavia, gli indizi valorizzatidal giudice di merito devono presentare i requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.

In particolare, la precisione esigeche il fatto noto sia certo nella sua realtà storica; la gravità attieneall’elevato grado di probabilità logica dell’inferenza dal fatto noto a quelloignoto; la concordanza implica la convergenza di più elementi indiziari traloro coerenti, fermo restando che anche un unico indizio può esseresufficiente, purché dotato di autonoma e significativa forza dimostrativa.

Èstato, peraltro, affermato che una decisione fondata su elementimeramente ipotetici, congetturali o privi di adeguato riscontro fattualeintegra violazione dell’art. 2729 c.c., risolvendosi in un uso improprio dellaprova presuntiva (Cass., Sez.

III, ord. 29 dicembre 2023, n. 36548).Alla luce di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamenteescluso che possano assumere, isolatamente considerati, valore decisivoai fini della prova della scientia damni elementi di per sé deboli o equivoci.In particolare, la sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore di mercatodel bene, anche quando significativa, costituisce un mero indizio, chenecessita di essere corroborato da ulteriori circostanze per poter fondareuna presunzione grave, precisa e concordante (Cass., Sez.

V, ord. 23maggio 2018, n. 12671; Cass., Sez.

III, ord. 21 giugno 2024, n. 17246).Parimenti, la generica appartenenza delle parti al medesimo settoreeconomico, ove non accompagnata dalla prova di concreti rapportipersonali o professionali idonei a dimostrare una conoscenza effettiva oagevolmente acquisibile della situazione patrimoniale del debitore, nonpuò assurgere a fondamento della presunzione, risolvendosi in una meraNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026congettura priva dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass., Sez.

III,ord. 29 dicembre 2023, n. 36548).La valutazione della scientia damni deve, dunque, essere condotta inmodo rigoroso e contestualizzato, tenendo conto della specifica posizionedel terzo e delle concrete modalità dell’operazione, senza che siaconsentito al giudice di merito fondare il proprio convincimento suelementi astratti, stereotipati o sganciati dalla realtà fattuale accertata.

Neconsegue che la decisione che ritenga raggiunta la prova della scientiadamni valorizzando esclusivamente indizi isolatamente deboli, senzaillustrare in che modo essi assumano, nel caso concreto, i caratteri dellagravità, precisione e concordanza, incorre in violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., per erronea sussunzione dei fattinella fattispecie normativa, ed è pertanto censurabile in sede dilegittimità.Nel caso di specie, la Corte d’appello, con accertamento in fatto, haritenuto integrata la scientia damni in capo al terzo acquirente, rilevandoche le due compravendite del 13 e del 16 ottobre 2015, concluse adistanza di pochi giorni e successive al sorgere del credito, costituivanouna dismissione sostanzialmente contestuale di plurimi beni, idonea arendere in re ipsa la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragionicreditorie.

Tale valutazione è stata ulteriormente corroborata dallerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha evidenziato lasignificativa incongruità dei prezzi rispetto ai valori di mercato, incongruitàritenuta non infirmata né dalle critiche dell’appellante, né dai prospettaticosti di sanatoria.

La Corte ha infine valorizzato il contesto di grave crisidel settore immobiliare e la conclamata situazione di difficoltà economicadei venditori, ritenendo non logicamente credibile che la societàacquirente, operante nel medesimo settore, potesse ignorare lo stato didecozione e il conseguente pregiudizio per i creditori.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/20264.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2901 e 2043 c.c. (cd. revocatoria risarcitoria), nonché dell’art. 1227,comma 1, c.c., e la nullità della sentenza per motivazione apparente (art.132, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’appello di Venezia, in accoglimentodell’appello incidentale, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento di € 75.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione alla rivendita del bene di Mestrino.Assume che tale responsabilità aquiliana del terzo sub‑alienante sia stataaffermata in difetto dei presupposti richiesti dalla figura, poiché: (i) l’attooriginario non sarebbe utilmente revocabile (per le ragioni già svolte sullamancanza di scientia damni del terzo acquirente); (ii) la rivendita del28.9.2017, intervenuta a distanza di tempo e tramite ordinariaintermediazione, non integrerebbe un atto “oggettivamente elusivo” dellagaranzia; (iii) la Corte avrebbe omesso un autonomo accertamentodell’elemento soggettivo del terzo con riferimento al momento dellasub‑alienazione, limitandosi ad affermazioni apodittiche, con conseguentevizio motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c.; (iv) avrebbe inoltre omesso diconsiderare la condotta del creditore (inerzia e tardiva attivazionedell’azione), rilevante ai fini del nesso causale e del concorso colposo exart. 1227, comma 1, c.c., profilo prospettato dalla parte e comunquerilevabile sulla base dei fatti allegati.4.3.1.

Il motivo è infondato.La domanda risarcitoria proposta nei confronti del terzo sub‑acquirente sifonda sulla c.d. revocatoria risarcitoria, azione di natura aquiliana ex art.2043 c.c., esperibile allorché la successiva alienazione del bene abbia resoimpossibile il recupero in forma specifica mediante l’azione revocatoriaordinaria.

Questa Corte ha chiarito che tale azione non ha carattereautonomo, ma presuppone l’accertamento della revocabilità dell’atto didisposizione originario, dovendo risultare integrati tutti i requisiti di cuiall’art. 2901 c.c., ivi compreso l’elemento soggettivo in capo al primoNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026acquirente.

Detti presupposti possono essere accertati in via incidentalenello stesso giudizio risarcitorio, senza necessità di un previo giudicatorevocatorio.Ai fini della condanna del terzo sub‑acquirente è, inoltre, necessario unautonomo accertamento del suo elemento soggettivo, dovendo emergereuna condotta illecita a lui riferibile, quale la partecipazione alla frodeovvero un comportamento consapevolmente idoneo a eludere la garanziapatrimoniale del creditore al momento della successiva alienazione, nonessendo sufficiente il solo richiamo all’illiceità dell’atto originario.Quanto, infine, alla dedotta incidenza del comportamento del creditore suldanno lamentato, deve escludersi che il mero ritardo nell’eserciziodell’azione giudiziaria integri un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227,comma 1, c.c., atteso che l’iniziativa giudiziaria costituisce una facoltà enon un obbligo giuridico, sicché l’omessa o tardiva proposizione dell’azionenon è idonea, di per sé, a ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto dalresponsabile.Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudice del merito ha ritenutoprovato che la società acquirente avesse agito nella consapevolezza diledere le ragioni creditorie, pur perseguendo un vantaggio economicoproprio, integrando così il requisito soggettivo della participatio fraudis.4.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione degliartt. 2043, 2058 e 1223 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonchél’omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamente quantificato ildanno da “revocatoria risarcitoria” in € 75.000,00 commisurandolo alvalore minimo di mercato del bene all’epoca dell’acquisto (2015) e/o alprezzo di rivendita, anziché al valore del bene al momento dell’asseritoillecito (sub alienazione del 28.9.2017), quando soltanto il preteso dannosi sarebbe concretizzato.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026Si deduce inoltre che la Corte abbia omesso di valutare circostanzeritualmente dedotte e discusse — vetustà dell’impianto, sostituzionedell’impianto elettrico e lavori di ristrutturazione eseguiti prima dellarivendita — elementi decisivi perché idonei a incidere sul valore del benee, dunque, sul quantum risarcibile, che non potrebbe attribuire al creditoreun vantaggio superiore alla perdita effettiva (art. 1223 c.c.).4.4.1.

Il motivo è infondato.La questione attiene alla responsabilità risarcitoria del terzo subacquirentedi un bene già oggetto di un atto di disposizione revocabile, nonchéall’incidenza del comportamento del creditore sulla quantificazione deldanno.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la c.d. revocatoriarisarcitoria costituisce un’azione di natura aquiliana, fondata sull’art. 2043c.c., esperibile dal creditore nei confronti del terzo subacquirente quando,a causa di un’ulteriore alienazione del bene, sia divenuto impossibile ilrecupero in forma specifica mediante l’azione revocatoria ordinaria.L’accoglimento di tale domanda presuppone la concorrente sussistenza diplurimi requisiti: la revocabilità dell’atto di disposizione originario ai sensidell’art. 2901 c.c.; una successiva condotta del subacquirente idonea aeludere la garanzia patrimoniale del creditore; un autonomo elementosoggettivo di illiceità in capo al subacquirente; nonché l’esistenza di undanno causalmente riconducibile a tale condotta (Cass., Sez.

III, ord. 19febbraio 2019, n. 4721).Il primo e indefettibile presupposto dell’azione risarcitoria è rappresentatodall’accertamento, anche in via incidentale, della revocabilità dell’atto ditrasferimento originario.

A tal fine, il giudice è tenuto a verificare lasussistenza dell’eventus damni, inteso non solo come pregiudizio attuale,ma anche come semplice pericolo di danno, ravvisabile ogniqualvolta l’attodispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, sullabase di una valutazione comparativa tra l’entità complessiva dei debiti e laNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026consistenza del patrimonio residuo del debitore (Cass., Sez.

III, 10 giugno2016, n. 11892; Cass., Sez.

I, ord. 11 maggio 2022, n. 15059; Cass.,Sez.

I, 12 aprile 2013, n. 8931).Deve inoltre ricorrere l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c.,ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragionicreditorie e, in caso di atto a titolo oneroso, la scientia damni del primoacquirente (Cass., Sez.

III, 18 novembre 2013, n. 25851).Ai fini della responsabilità del subacquirente, tuttavia, non è sufficiente ilmero accertamento dei presupposti della revocatoria dell’atto originario,essendo necessario un autonomo e specifico scrutinio del suo elementosoggettivo.

La mala fede del subacquirente si concreta, secondo unprincipio risalente e costantemente ribadito, nella consapevolezza del viziodi revocabilità che inficiava il titolo del proprio dante causa, e non nellasola generica conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (Cass., Sez.I, 8 giugno 2007, n. 13500; Cass., Sez.

I, 21 marzo 1996, n. 2423; Cass.,Sez.

I, 8 settembre 2005, n. 17952).

Tale stato soggettivo può esseredimostrato anche mediante presunzioni, purché gravi, precise econcordanti, non potendo essere desunto da elementi equivoci o isolati(Cass., Sez.

I, 13 marzo 2013, n. 6219).È inoltre necessario che il subacquirente abbia posto in essere unacondotta materialmente idonea a frustrare in via definitiva la tutela delcreditore, come nel caso in cui, consapevole della revocabilità dell’attooriginario, abbia ulteriormente trasferito il bene a un soggetto di buonafede, rendendo impossibile l’esercizio dell’azione esecutiva o revocatoria.In tale evenienza, l’impossibilità di recuperare il bene giustifica lacondanna del subacquirente in mala fede al risarcimento del danno perequivalente monetario, commisurato al valore del bene medesimo (Cass.,Sez.

II, 22 giugno 1994, n. 5979).Quanto alla quantificazione del danno, il comportamento del creditore puòassumere rilievo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ove si accerti cheNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026una sua condotta colposa abbia concorso causalmente alla produzione delpregiudizio.

Tale disposizione, infatti, costituisce espressione del principiodi causalità, in forza del quale non può essere posto a carico delresponsabile quel danno che trovi causa efficiente anche nella negligenzadel danneggiato.Ne consegue che, qualora emerga un’inerzia colposa del creditore idoneaad aggravare il danno, il giudice è tenuto a valutarne l’incidenza causale ea ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto.In definitiva, la condanna del terzo subacquirente a titolo di responsabilitàrisarcitoria presuppone un rigoroso accertamento della revocabilitàdell’atto originario, di una successiva condotta elusiva, nonché di unospecifico stato soggettivo di mala fede del subacquirente, inteso comeconsapevolezza del vizio di revocabilità del primo trasferimento; mentre,ai fini della liquidazione del danno, deve tenersi conto dell’eventualeconcorso colposo del creditore, quale concausa del pregiudizio lamentato.Nel caso di specie, la Corte d’appello, con accertamento in fatto, haritenuto provata la consapevolezza della società acquirente di ledere lagaranzia patrimoniale dei creditori, accogliendo conseguentementel’appello incidentale del creditore.

Ha quindi commisurato il danno alvalore minimo di mercato degli immobili all’epoca dell’acquisto, comestimato dal c.t.u., coincidente con il prezzo di successiva rivendita.

Hainfine confermato la statuizione revocatoria relativa ai beni alienati al terzosub‑acquirente, rilevando che la loro inopponibilità a quest’ultimo nonesclude l’interesse del creditore all’accertamento della fondatezzadell’azione.5.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00(di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PaolaBardelli;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ripa;-controricorrente-Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 329/2024depositata il 15/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel maggio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di Zampieri LucaErnesto C., esponendo di essere divenuta cessionaria, ai sensi dell’art.58 T.U.B., di un credito originariamente vantato da [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.,derivante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente e garantito dafideiussioni omnibus rilasciate, tra gli altri, dai [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva che talecredito era stato azionato con decreto ingiuntivo n. 2876/2015 delTribunale di Padova, divenuto esecutivo.Esponeva, altresì, che successivamente al sorgere del credito eall’emissione del decreto ingiuntivo, i [OSCURATO:PERSONA] avevano alienato a V.S.s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con atti stipulati il 13 ottobre 2015 eil 16 ottobre 2015, due compendi immobiliari siti, rispettivamente, inMestrino e in Campodoro, e che la predetta società aveva poi rivenduto aterzi, in data 28 settembre 2017, l’immobile sito in Mestrino. Sulla base ditali circostanze, l’attrice chiedeva dichiararsi l’inefficacia, nei suoiconfronti, delle vendite stipulate nel 2015 ai sensi dell’art. 2901 c.c.; inNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026via subordinata, chiedeva la condanna della società acquirente alrisarcimento del danno per la rivendita del bene, assumendo che talecondotta avesse reso impossibile il soddisfacimento del credito.Si costituivano i convenuti, contestando la sussistenza dei presuppostidell’azione revocatoria e della domanda risarcitoria. Veniva espletataconsulenza tecnica d’ufficio volta alla stima del valore di mercato degliimmobili oggetto delle alienazioni.Con sentenza n. 1155/2022, pronunciata il 17 giugno 2022, il Tribunale diPadova dichiarava tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione attivasollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto formulata per la prima volta nellacomparsa conclusionale; dichiarava, inoltre, l’inefficacia, nei confrontidell’attrice, delle vendite stipulate nel 2015, ritenendo integrati ipresupposti dell’azione revocatoria, e rigettava la domanda risarcitoriaproposta da Siena N.P.L.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. di Zampieri LucaErnesto C., censurando, tra l’altro, la ritenuta sussistenza della scientiadamni in capo al terzo acquirente e la valutazione delle risultanze peritali.Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell’appello eproponendo appello incidentale avverso il rigetto della domandarisarcitoria.2.1. Con sentenza n. 329 del 15 febbraio 2024, la Corte d’Appello diVenezia, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale,dichiarando l’inefficacia delle vendite ai sensi dell’art. 2901 c.c. econdannando [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento deldanno in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquidato in euro 75.000 a cena.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno propostoricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi a quattromotivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 77, 83 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 1722 c.c.,per avere la Corte d’appello di Venezia erroneamente accolto l’appelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe dovuto essere dichiaratod’ufficio inammissibile. La ricorrente deduce il difetto assoluto dilegitimatio ad processum e di ius postulandi, atteso che l’appello è statoproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale “rappresentante” diSiena [OSCURATO:SOCIETA]. senza valida prova del potere rappresentativosostanziale e processuale. In particolare, non è stata prodotta in giudiziola procura notarile del 17.9.2018 asseritamente conferita da [OSCURATO:SOCIETA]alla persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]), da cui sarebbe derivato il potere diconferire il mandato alle liti; inoltre, la procura speciale sostanziale del31.8.2018 rilasciata a [OSCURATO:SOCIETA]. risulta comunque estinta per effettodella fusione per incorporazione di quest’ultima in [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 1722, n. 4, c.c. Ne conseguirebbel’inesistenza del potere rappresentativo in capo alla società incorporante e,per riflesso, l’invalidità della procura alle liti e del patrocinio difensivo, conconseguente inammissibilità dell’appello incidentale, rilevabile anched’ufficio in sede di legittimità.4.1.1. Il motivo è infondato.La questione sottoposta attiene alla validità dell’atto di impugnazioneproposto da un soggetto che ha agito quale rappresentante di una societàgià estinta per effetto di fusione per incorporazione, con particolareriguardo agli effetti della fusione sulla capacità processuale, sulla sorte deipoteri rappresentativi e sulla rilevabilità dei vizi conseguenti.La regola di cui all'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui laparte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non operaallorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma taleinoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice,Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti alquale la nullità si è verificata non decide omettendo di rilevarla. Una voltasopravvenuta tale decisione omissiva, la regola dell'art. 157, terzocomma, invece si riespande e, pertanto, la parte che ha dato causa allanullità con il suo comportamento ed anche quella che non l'ha rilevata cosìcontribuendo al permanere della nullità non possono dedurla come motivodi nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la leggeprevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado digiudizio successivo che riceve l'impugnazione;qualora il giudizio di appello sia introdotto in violazione dell'art. 331 cod.proc. civ. e né la parte che l'ha introdotto né le altre né il giudice abbianorilevato la nullità, la sentenza è suscettibile di ricorso principale oincidentale deduttivo della violazione della norma ad istanza della parte,ivi compresa quella che introdusse l'appello, soltanto qualora la violazionedell'art. 331 abbia riguardato o una situazione di litisconsorzio necessarioiniziale ai sensi dell'art. 102 doc. proc. civ. o una situazione dilitisconsorzio necessario processuale determinata dall'ordine del giudice aisensi dell'art. 107 cod. proc. civ. In tal caso, la violazione può esseredenunciata con ricorso principale o incidentale e ciò perché non puòoperare la regola dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto laviolazione dell'art. 102 e dell'art. 107 in appello è rilevabile d'ufficio dallaCorte di Cassazione, il che esclude che la parte perda il potere diimpugnare al riguardo ancorché abbia provocato la nullità o non l'abbiarilevata.Viceversa, in ogni altro caso di violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. inappello e dunque con riferimento a situazioni di litisconsorzio necessarioprocessuale (sia da inscindibilità sia da dipendenza), poiché la Corte diCassazione non ha il potere di rilevare d'ufficio detta violazione, la regoladell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. opera ed esclude che tanto laparte che aveva introdotto l'appello determinando la violazione dell'art.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026331 cod. proc. civ. quanto le altre parti che non rilevarono alla lor volta laviolazione, possano proporre ricorso principale o incidentale deducendo laviolazione (Cass. n. 24381/2018; Cass. 11246/2022; Cass. n.5815/2023).Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’appello incidentale è statoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., società che ha partecipato al giudizio disecondo grado quale parte formalmente costituita, senza che emergaalcun elemento dal quale desumere che l’atto di impugnazione sia statoriferibile a un soggetto giuridicamente estinto o comunque privo dicapacità processuale.In particolare, non risulta dimostrato che, al momento della proposizionedell’appello incidentale, la società appellata fosse diversa dal soggettotitolare del rapporto dedotto in giudizio, né che l’atto fosse stato compiutoin nome e per conto di un ente ormai estinto a seguito di fusione perincorporazione.La doglianza, pertanto, non individua una situazione riconducibileall’ipotesi di inesistenza giuridica della parte processuale, ma si risolve, alpiù, nella prospettazione di un difetto o di un’inesatta ricostruzione deipoteri rappresentativi, senza che tale vizio sia stato dedottotempestivamente né risulti emergere ex actis in termini di radicalecarenza di capacità di stare in giudizio. In assenza di univoci elementiconfigurabile un difetto insanabile di legitimatio ad processum, rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado.Consegue che correttamente la Corte territoriale ha esaminato e accoltol’appello incidentale, non ricorrendo nel caso concreto quella radicalepatologia processuale che, sola, avrebbe imposto la declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione proposta, con conseguente infondatezzadel motivo.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/20264.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2729 c.c., assumendo che laCorte d’appello abbia ritenuto provata per presunzioni la scientia damnidel terzo acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di indizi non gravi, non precisie non concordanti. In particolare, si censura che la Corte abbia fondato laconsapevolezza del pregiudizio: (i) sulla sola contestualità delle duevendite (“in re ipsa” richiamando Cass. 18034/2013), (ii) sulla pretesaincongruità del prezzo rispetto alla stima CTU, e (iii) sulla asseritaconoscenza delle difficoltà economiche dei venditori per la pretesaappartenenza al medesimo “settore”, senza però accertare l’ulteriorepresupposto della conoscenza o agevole conoscibilità della situazionedebitoria dei venditori, espressamente negata dall’acquirente e nondesumibile da rapporti qualificati o da anomalie dell’operazione.4.2.1. Il motivo è infondato.In tema di azione revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni delterzo acquirente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici,ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché gli elementi indiziari posti a fondamentodel ragionamento inferenziale siano gravi, precisi e concordanti. Taleprincipio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui, con riferimento agli atti a titolo oneroso successivi al sorgeredel credito, l’art. 2901 c.c. richiede che il terzo fosse consapevole delpregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza che nonimplica né la conoscenza specifica del singolo credito né l’intento doloso difrodare, essendo sufficiente la generica percezione del depauperamentodella garanzia patrimoniale del debitore (Cass., Sez. III, ord. 30 giugno2025, n. 17646; Cass., Sez. III, ord. 27 febbraio 2025, n. 5193; Cass.,Sez. VI, ord. 10 novembre 2021, n. 33015; Cass., Sez. III, sent. 2dicembre 2016, n. 24633).La Corte ha altresì chiarito che la scientia damni può consistere anchenella mera agevole conoscibilità del pregiudizio, da apprezzarsi in concretoNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026in relazione alle circostanze del caso, sicché non è necessario accertareuna conoscenza effettiva e attuale, essendo sufficiente che il terzo,usando l’ordinaria diligenza, fosse in grado di percepire l’idoneità dell’attoa compromettere la soddisfazione dei creditori (Cass., Sez. III, ord. 18giugno 2019, n. 16287).Affinché la prova presuntiva sia ammissibile, tuttavia, gli indizi valorizzatidal giudice di merito devono presentare i requisiti di precisione, gravità econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. In particolare, la precisione esigeche il fatto noto sia certo nella sua realtà storica; la gravità attieneall’elevato grado di probabilità logica dell’inferenza dal fatto noto a quelloignoto; la concordanza implica la convergenza di più elementi indiziari traloro coerenti, fermo restando che anche un unico indizio può esseresufficiente, purché dotato di autonoma e significativa forza dimostrativa. Èstato, peraltro, affermato che una decisione fondata su elementimeramente ipotetici, congetturali o privi di adeguato riscontro fattualeintegra violazione dell’art. 2729 c.c., risolvendosi in un uso improprio dellaprova presuntiva (Cass., Sez. III, ord. 29 dicembre 2023, n. 36548).Alla luce di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamenteescluso che possano assumere, isolatamente considerati, valore decisivoai fini della prova della scientia damni elementi di per sé deboli o equivoci.In particolare, la sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore di mercatodel bene, anche quando significativa, costituisce un mero indizio, chenecessita di essere corroborato da ulteriori circostanze per poter fondareuna presunzione grave, precisa e concordante (Cass., Sez. V, ord. 23maggio 2018, n. 12671; Cass., Sez. III, ord. 21 giugno 2024, n. 17246).Parimenti, la generica appartenenza delle parti al medesimo settoreeconomico, ove non accompagnata dalla prova di concreti rapportipersonali o professionali idonei a dimostrare una conoscenza effettiva oagevolmente acquisibile della situazione patrimoniale del debitore, nonpuò assurgere a fondamento della presunzione, risolvendosi in una meraNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026congettura priva dei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. (Cass., Sez. III,ord. 29 dicembre 2023, n. 36548).La valutazione della scientia damni deve, dunque, essere condotta inmodo rigoroso e contestualizzato, tenendo conto della specifica posizionedel terzo e delle concrete modalità dell’operazione, senza che siaconsentito al giudice di merito fondare il proprio convincimento suelementi astratti, stereotipati o sganciati dalla realtà fattuale accertata. Neconsegue che la decisione che ritenga raggiunta la prova della scientiadamni valorizzando esclusivamente indizi isolatamente deboli, senzaillustrare in che modo essi assumano, nel caso concreto, i caratteri dellagravità, precisione e concordanza, incorre in violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., per erronea sussunzione dei fattinella fattispecie normativa, ed è pertanto censurabile in sede dilegittimità.Nel caso di specie, la Corte d’appello, con accertamento in fatto, haritenuto integrata la scientia damni in capo al terzo acquirente, rilevandoche le due compravendite del 13 e del 16 ottobre 2015, concluse adistanza di pochi giorni e successive al sorgere del credito, costituivanouna dismissione sostanzialmente contestuale di plurimi beni, idonea arendere in re ipsa la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragionicreditorie. Tale valutazione è stata ulteriormente corroborata dallerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che ha evidenziato lasignificativa incongruità dei prezzi rispetto ai valori di mercato, incongruitàritenuta non infirmata né dalle critiche dell’appellante, né dai prospettaticosti di sanatoria. La Corte ha infine valorizzato il contesto di grave crisidel settore immobiliare e la conclamata situazione di difficoltà economicadei venditori, ritenendo non logicamente credibile che la societàacquirente, operante nel medesimo settore, potesse ignorare lo stato didecozione e il conseguente pregiudizio per i creditori.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/20264.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2901 e 2043 c.c. (cd. revocatoria risarcitoria), nonché dell’art. 1227,comma 1, c.c., e la nullità della sentenza per motivazione apparente (art.132, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’appello di Venezia, in accoglimentodell’appello incidentale, condannato [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. al risarcimento di € 75.000,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione alla rivendita del bene di Mestrino.Assume che tale responsabilità aquiliana del terzo sub‑alienante sia stataaffermata in difetto dei presupposti richiesti dalla figura, poiché: (i) l’attooriginario non sarebbe utilmente revocabile (per le ragioni già svolte sullamancanza di scientia damni del terzo acquirente); (ii) la rivendita del28.9.2017, intervenuta a distanza di tempo e tramite ordinariaintermediazione, non integrerebbe un atto “oggettivamente elusivo” dellagaranzia; (iii) la Corte avrebbe omesso un autonomo accertamentodell’elemento soggettivo del terzo con riferimento al momento dellasub‑alienazione, limitandosi ad affermazioni apodittiche, con conseguentevizio motivazionale ex art. 132, n. 4, c.p.c.; (iv) avrebbe inoltre omesso diconsiderare la condotta del creditore (inerzia e tardiva attivazionedell’azione), rilevante ai fini del nesso causale e del concorso colposo exart. 1227, comma 1, c.c., profilo prospettato dalla parte e comunquerilevabile sulla base dei fatti allegati.4.3.1. Il motivo è infondato.La domanda risarcitoria proposta nei confronti del terzo sub‑acquirente sifonda sulla c.d. revocatoria risarcitoria, azione di natura aquiliana ex art.2043 c.c., esperibile allorché la successiva alienazione del bene abbia resoimpossibile il recupero in forma specifica mediante l’azione revocatoriaordinaria. Questa Corte ha chiarito che tale azione non ha carattereautonomo, ma presuppone l’accertamento della revocabilità dell’atto didisposizione originario, dovendo risultare integrati tutti i requisiti di cuiall’art. 2901 c.c., ivi compreso l’elemento soggettivo in capo al primoNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026acquirente. Detti presupposti possono essere accertati in via incidentalenello stesso giudizio risarcitorio, senza necessità di un previo giudicatorevocatorio.Ai fini della condanna del terzo sub‑acquirente è, inoltre, necessario unautonomo accertamento del suo elemento soggettivo, dovendo emergereuna condotta illecita a lui riferibile, quale la partecipazione alla frodeovvero un comportamento consapevolmente idoneo a eludere la garanziapatrimoniale del creditore al momento della successiva alienazione, nonessendo sufficiente il solo richiamo all’illiceità dell’atto originario.Quanto, infine, alla dedotta incidenza del comportamento del creditore suldanno lamentato, deve escludersi che il mero ritardo nell’eserciziodell’azione giudiziaria integri un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227,comma 1, c.c., atteso che l’iniziativa giudiziaria costituisce una facoltà enon un obbligo giuridico, sicché l’omessa o tardiva proposizione dell’azionenon è idonea, di per sé, a ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto dalresponsabile.Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudice del merito ha ritenutoprovato che la società acquirente avesse agito nella consapevolezza diledere le ragioni creditorie, pur perseguendo un vantaggio economicoproprio, integrando così il requisito soggettivo della participatio fraudis.4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione degliartt. 2043, 2058 e 1223 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonchél’omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),assumendo che la Corte d’appello abbia erroneamente quantificato ildanno da “revocatoria risarcitoria” in € 75.000,00 commisurandolo alvalore minimo di mercato del bene all’epoca dell’acquisto (2015) e/o alprezzo di rivendita, anziché al valore del bene al momento dell’asseritoillecito (sub alienazione del 28.9.2017), quando soltanto il preteso dannosi sarebbe concretizzato.Numero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026Si deduce inoltre che la Corte abbia omesso di valutare circostanzeritualmente dedotte e discusse — vetustà dell’impianto, sostituzionedell’impianto elettrico e lavori di ristrutturazione eseguiti prima dellarivendita — elementi decisivi perché idonei a incidere sul valore del benee, dunque, sul quantum risarcibile, che non potrebbe attribuire al creditoreun vantaggio superiore alla perdita effettiva (art. 1223 c.c.).4.4.1. Il motivo è infondato.La questione attiene alla responsabilità risarcitoria del terzo subacquirentedi un bene già oggetto di un atto di disposizione revocabile, nonchéall’incidenza del comportamento del creditore sulla quantificazione deldanno.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la c.d. revocatoriarisarcitoria costituisce un’azione di natura aquiliana, fondata sull’art. 2043c.c., esperibile dal creditore nei confronti del terzo subacquirente quando,a causa di un’ulteriore alienazione del bene, sia divenuto impossibile ilrecupero in forma specifica mediante l’azione revocatoria ordinaria.L’accoglimento di tale domanda presuppone la concorrente sussistenza diplurimi requisiti: la revocabilità dell’atto di disposizione originario ai sensidell’art. 2901 c.c.; una successiva condotta del subacquirente idonea aeludere la garanzia patrimoniale del creditore; un autonomo elementosoggettivo di illiceità in capo al subacquirente; nonché l’esistenza di undanno causalmente riconducibile a tale condotta (Cass., Sez. III, ord. 19febbraio 2019, n. 4721).Il primo e indefettibile presupposto dell’azione risarcitoria è rappresentatodall’accertamento, anche in via incidentale, della revocabilità dell’atto ditrasferimento originario. A tal fine, il giudice è tenuto a verificare lasussistenza dell’eventus damni, inteso non solo come pregiudizio attuale,ma anche come semplice pericolo di danno, ravvisabile ogniqualvolta l’attodispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, sullabase di una valutazione comparativa tra l’entità complessiva dei debiti e laNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026consistenza del patrimonio residuo del debitore (Cass., Sez. III, 10 giugno2016, n. 11892; Cass., Sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 15059; Cass.,Sez. I, 12 aprile 2013, n. 8931).Deve inoltre ricorrere l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c.,ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragionicreditorie e, in caso di atto a titolo oneroso, la scientia damni del primoacquirente (Cass., Sez. III, 18 novembre 2013, n. 25851).Ai fini della responsabilità del subacquirente, tuttavia, non è sufficiente ilmero accertamento dei presupposti della revocatoria dell’atto originario,essendo necessario un autonomo e specifico scrutinio del suo elementosoggettivo. La mala fede del subacquirente si concreta, secondo unprincipio risalente e costantemente ribadito, nella consapevolezza del viziodi revocabilità che inficiava il titolo del proprio dante causa, e non nellasola generica conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (Cass., Sez.I, 8 giugno 2007, n. 13500; Cass., Sez. I, 21 marzo 1996, n. 2423; Cass.,Sez. I, 8 settembre 2005, n. 17952). Tale stato soggettivo può esseredimostrato anche mediante presunzioni, purché gravi, precise econcordanti, non potendo essere desunto da elementi equivoci o isolati(Cass., Sez. I, 13 marzo 2013, n. 6219).È inoltre necessario che il subacquirente abbia posto in essere unacondotta materialmente idonea a frustrare in via definitiva la tutela delcreditore, come nel caso in cui, consapevole della revocabilità dell’attooriginario, abbia ulteriormente trasferito il bene a un soggetto di buonafede, rendendo impossibile l’esercizio dell’azione esecutiva o revocatoria.In tale evenienza, l’impossibilità di recuperare il bene giustifica lacondanna del subacquirente in mala fede al risarcimento del danno perequivalente monetario, commisurato al valore del bene medesimo (Cass.,Sez. II, 22 giugno 1994, n. 5979).Quanto alla quantificazione del danno, il comportamento del creditore puòassumere rilievo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ove si accerti cheNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026una sua condotta colposa abbia concorso causalmente alla produzione delpregiudizio. Tale disposizione, infatti, costituisce espressione del principiodi causalità, in forza del quale non può essere posto a carico delresponsabile quel danno che trovi causa efficiente anche nella negligenzadel danneggiato.Ne consegue che, qualora emerga un’inerzia colposa del creditore idoneaad aggravare il danno, il giudice è tenuto a valutarne l’incidenza causale ea ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto.In definitiva, la condanna del terzo subacquirente a titolo di responsabilitàrisarcitoria presuppone un rigoroso accertamento della revocabilitàdell’atto originario, di una successiva condotta elusiva, nonché di unospecifico stato soggettivo di mala fede del subacquirente, inteso comeconsapevolezza del vizio di revocabilità del primo trasferimento; mentre,ai fini della liquidazione del danno, deve tenersi conto dell’eventualeconcorso colposo del creditore, quale concausa del pregiudizio lamentato.Nel caso di specie, la Corte d’appello, con accertamento in fatto, haritenuto provata la consapevolezza della società acquirente di ledere lagaranzia patrimoniale dei creditori, accogliendo conseguentementel’appello incidentale del creditore. Ha quindi commisurato il danno alvalore minimo di mercato degli immobili all’epoca dell’acquisto, comestimato dal c.t.u., coincidente con il prezzo di successiva rivendita. Hainfine confermato la statuizione revocatoria relativa ai beni alienati al terzosub‑acquirente, rilevando che la loro inopponibilità a quest’ultimo nonesclude l’interesse del creditore all’accertamento della fondatezzadell’azione.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 10519/2024Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 15899/2026Data pubblicazione 23/05/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00(di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris