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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10315/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1928/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovico di Monreale 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Dist. di Bolzano n. 142/2020 depositata il 20.11.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2014 la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (breviter: Combi) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (breviter: PAB), chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di C 6.411.722,00, oltre accessori, conseguenti al lamentato inadempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.846 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della relativa convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], concernenti l'affidamento delle aree ferroviarie per la concessione dei lavori di adeguamento e di gestione dell'areale della stazione di [OSCURATO:PERSONA]Grasstein, intervenuta tra le parti; Combi ha prospettato in subordine una responsabilità extracontrattuale della PAB per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.

Si è costituita in giudizio la PAB, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché la nullità e la prescrizione delle domande attoree e chiedendone nel merito il rigetto.

La PAB ha preliminarmente chiesto e ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter: RFI) e di Galleria di Base del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (breviter: BBT) per essere da loro garantita.

Entrambe le terze chiamate si sono costituite in giudizio: BBT ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, eccependo nullità, decadenza e prescrizione del diritto azionato; RFI ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha negato ogni propria responsabilità.

Con sentenza del 28.6.2017 il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

Il Tribunale ha qualificato il rapporto concessorio intercorso fra PAB e Combi come mera concessione di bene pubblico, valorizzando primariamente l'affidamento alla Combi dell'areale e considerando come una mera regolamentazione collaterale quella relativa agli obblighi gravanti sul concessionario e inerenti la trasformazione e l'uso del bene concesso, pertanto ritenuti esterni al sinallagma, con riferimento all'interesse pubblico perseguito dalla Provincia, ossia la tutela dell'ambiente e il decongestionamento del traffico veicolare sulla A22 e sulla Statale del Brennero grazie allo spostamento del c.d.

«smarino» (i'd est: detriti, terre sciolte o frammenti rocciosi provenienti dai lavori di scavo di gallerie, minitunnel e microtunnel, cave e miniere).Il Tribunale ha evidenziato altresì la mancanza dei requisiti di cui all'art.143 del d.lgs. 163 del 2006 e la previsione di un canone concessorio gravante sulla Combi, elemento del tutto eccentrico rispetto alla concessione di lavori pubblici.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Combi, a cui hanno resistito le appellate PAB, RFI e BBT.

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 20.11.2020 ha accolto il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti davanti al Tribunale di Bolzano ex art.354 cod.proc.civ.

La Corte di appello ha posto preliminarmente in evidenza il fatto che PAB aveva affidato fino al 2030 a Combi, a corpo e non a misura, l'area in questione, di cui disponeva perché consegnatale in uso gratuito con facoltà di cessione in godimento a terzi dalla proprietaria RFI, in esecuzione di altra convenzione del 1.4.2005; che Combi si era impegnata a installare e gestire sul sito una piattaforma per l'asporto tramite ferrovia dello «smarino» proveniente dagli scavi della galleria del Brennero e per il rifornimento del cantiere; che Combi doveva pagare un canone annuale di C 50.462,40.

La Corte altoatesina ha ritenuto di cogliere nella convenzione del 2008 una concessione di costruzione e gestione e non una mera concessione di bene pubblico, sulla base dell'analisi degli atti intervenuti fra Combi e PAB e tra PAB e RFI e tenuto conto della finalità complessiva del rapporto, individuata nella realizzazione del terminale intermodale per il trasporto di merci combinato necessario per il trasporto del materiale di scavo proveniente dalla galleria del Brennero, corrispondente all'interesse pubblico di limitare al massimo l'impatto ambientale dei lavori della galleria, privilegiando il trasporto su rotaia; la messa a disposizione dell'area della stazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta meramente strumentale alla sua trasformazione, a sua volta presupposto essenziale per la riattivazione della stazione e la costruzione e messa in funzione della piattaforma per il trasporto dello «smarino»; l'oggetto principale della convenzione è stata ravvisata nella trasformazione dell'areale, sfornito di alcuna opera esistente per il servizio e posto in posizione strategica rispetto agli scavi della galleria, in terminale intermodale per il trasporto combinato di merci; la fattispecie, perciò, secondo la Corte di appello, rientrava nella definizione di concessione di costruzione e gestione ossia concessione di lavori pubblici, come definita dall'art.3, comma 11, del codice degli appalti; le relative controversie attinenti alla fase esecutiva pertanto sono state considerate devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Avverso la predetta sentenza del 20.11.2020, notificata in data 25.11.2020, con atto notificato il 13.1.2021 ha proposto ricorso per cassazione PAB, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 19.2.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale RFI, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base di due motivi.

Con distinti controricorsi Combi ha resistito ai ricorsi principale e incidentale, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n. 1 e 3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.133, comma 1, lettere b) ed e), n.1, d.lgs. 104/2010 e degli artt.1362,1363 e 1364 cod.civ. per aver la Corte di appello di Trento- sezione distaccata Bolzano erroneamente qualificato il rapporto concessorio intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come «concessione di lavori pubblici», affermando, quindi, la giurisdizione ordinaria a giudicare sulla presente vertenza.

5. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente o insufficiente, per aver la Corte di appello di Trento- sezione distaccata Bolzano omesso di esaminare fatti controversi e decisivi per il giudizio, ossia l'assenza di una gara ad evidenza pubblica bandita ai sensi degli artt.142 e ss. d.lgs. 163/2006, nonché l'assenza nel contratto di concessione degli elementi previsti dall'art.143, comma 7, d.lgs. 163/2006 e dell'art.86 d.p.r. 554/1999.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.1 e 3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.133, comma 1, lettere b) ed e), n.1 d.lgs. 104/2010 e degli artt.1362,1363 e 1364 cod.civ.

7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente o insufficiente per omesso esame di fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio, con riferimento alle stesse circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso principale.

8. Il ricorso incidentale di RFI - il cui interesse preesisteva ed era indipendente rispetto alla proposizione del ricorso principale di PAB - è stato proposto tempestivamente, con atto notificato il 19.2.2021 e quindi nel termine ex art.325 cod.proc.civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 25.11.2020.

9. Il primo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale propongono sostanzialmente la stessa doglianza e possono essere esaminati congiuntamente.

10. Anche se i motivi sono stati proposti con riferimento a una questione di giurisdizione e sono intestati anche ex art.360, n.1, cod.proc.civ., i ricorsi possono essere trattati da questa sezione semplice, ex art.374, comma 1, cod.proc.civ. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate ripetutamente le Sezioni Unite, enunciando principi che le ricorrenti neppur pongono in discussione e - ancor più - poiché, in realtà, le censure mosse attengono alla qualificazione del contratto pubblico intercorso tra PAB e Combi, secondo le ricorrenti non effettuata correttamente da parte della Corte altoatesina.

11. L'orientamento delle Sezioni unite è ben noto e si fonda sulla distinzione fra la concessione di beni pubblici e la concessione di costruzione e gestione di una opera pubblica ovvero di lavori pubblici.

La prima è soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2.7.2010 n.104 (cod.proc.amm.), secondo cui le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; la seconda è devoluta secondo il criterio generale di riparto, di cui all'art.7, comma 1, cod.proc.amm, avuto riguardo al criterio del petitum sostanziale.

Secondo le Sezioni unite, la controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché è sussumibile nella unitaria categoria, regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, della «concessione di lavori pubblici», nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. (Sez.

U, n. 5594 del 28.2.2020, Rv. 657200 - 01) Infatti, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Sez.

U , n. 18267 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 654585 - 01); le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti, come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a. (Sez.

U , n. 32728 del 18.12.2018, Rv. 652101 - 01; Sez.

U, n. 21200 del 13.9.2017, Rv. 645312 - 01; Sez.

U, n. 13864 del 6.7.2015, Rv. 635923 - 01).

La nozione normativa di «concessione di lavori pubblici», che impone il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione anche per le concessioni «di gestione» o «di costruzione e di gestione», si rinviene - prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (poi recepita dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e nella direttiva 14.6.1993, n. 93/37/CEE - nell'art. 1, lett. d), della direttiva 18.7.1989, n. 89/440/CEE (Sez.

U, n. 11022 del 20.5.2014, Rv. 630752 - 01).12.

Tali principi, applicati dalla Corte territoriale, non sono contestati dai ricorrenti, che invece sostengono che la Corte di appello ha erroneamente qualificato come concessione di costruzione e gestione, ovvero di lavori pubblici, quella che invece era una mera concessione di bene pubblico e cioè dell'area della stazione di [OSCURATO:PERSONA], di cui la PAB aveva la disponibilità in forza di altra convenzione, a monte, con la proprietaria RFI.

13. La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata in tema di possibilità di sindacare in sede di legittimità le attività di interpretazione e qualificazione del contratto compiute dal giudice del merito.

Si afferma così che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale.

Deriva da quanto precede, pertanto, che quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

Per contro la seconda fase della interpretazione - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Sez.2, 10.1.2019, n. 482; Sez. 1, 19.7.2018, n. 19311).

A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Sez.3., 4.6.2021, n. 15603).

In sintesi, la qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del nomen juris, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati.

Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Sez. 3, n. 9996 del 10.4.2019, Rv. 653577 - 01).

14. Nella fattispecie, le ricorrenti contestano apparentemente la qualificazione giuridica del contratto pubblico - e cioè l'operazione logico-giuridica di sussunzione della fattispecie nella norma - ma in realtà dissentono dall'operazione interpretativa a monte compiuta dalla Corte alto-atesina.

Questa infatti ha ritenuto che la concessione n.849/2008 dell'areale e la convenzione integrativa impegnavano Combi a bonificare, sanare e trasformare l'area e a installarvi e gestirvi una piattaforma logistica per l'asporto in ferrovia dello «smarino» proveniente dagli scavi della galleria del Brennero e per il rifornimento del cantiere, secondo un progetto approvato anche da RFI, proprietaria dell'area; ha sottolineato che la convenzione si riferiva alla concessione dei lavori di adeguamento e di gestione dell'area della stazione [OSCURATO:PERSONA]/Grasstein; ha colto un preciso interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, volto a limitare al massimo l'impatto ambientale dei lavori di scavo della galleria e a decongestionare il traffico sulle rete stradale e autostradale (autostrada A22 e statale del Brennero), privilegiando il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma; ha posto in risalto come la procedura di evidenza pubblica mirasse proprio a individuare un soggetto idoneo a realizzare l'adeguamento funzionale dell'area e a installarvi una piattaforma per il trasporto ferroviario dello «smarino»; ne ha tratto quindi la conseguenza che l'oggetto principale della convenzione era proprio la trasformazione dell'areale in terminale intermodale per il trasporto combinato di merci in vista dell'interesse pubblico; in questo contesto la gestione da parte di Combi costituiva il mezzo per conseguire la necessaria remunerazione degli investimenti effettuati per bonificare e risanare l'area e il peso preponderante nel sinallagma era esercitato,(alla componente di costruzione e gestione della piattaforma da parte del concessionario, senza che il pagamento di un canone di 50.000 C annuali circa da parte di Combi potesse deporre in contrario, una volta considerato la sua modestia rapportata ai costi di investimento programmati per oltre quindici milioni e mezzo di euro.

15. Nessun vizio è ravvisabile in questa operazione di sussunzione qualificatoria, fondata sull'esegesi del contratto e dei rapporti intercorsi fra le parti e rivolta - del tutto correttamente - a scrutinare la prevalenza (ed anzi la preponderanza) degli impegni di costruzione e gestione della piattaforma rispetto al mero godimento del bene immobile verso corrispettivo.

16. La violazione dei canoni ermeneutici (artt.1362 ,1363 e 1364 cod.civ.) nell'attività interpretativa sottostante e preliminare all'operazione di qualificazione giuridica, come si è visto, di per sé ineccepibile, è dedotta del tutto genericamente dalle parti ricorrenti.17.

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021, Rv. 661265 - 01) Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito.

L'opera dell'interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione.

Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d'una difforme interpretazione, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019, Rv. 653922 - 01; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 - 01; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017, Rv. 646340 - 01; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017, Rv. 646063 - 02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7.2.2013).

18. Non muta la sorte dei due motivi in analisi alla luce di alcune più specifiche argomentazioni svolte dai ricorrenti.

La tesi che l'oggetto principale della concessione fosse il godimento dell'areale mentre gli obblighi di bonifica, trasformazione e costruzione avessero natura meramente accessoria, pur essendo economicamente preponderanti, resta una mera petizione di principio priva di effettivo valore critico.

Il fatto, poi, che non fosse previsto un termine per l'obbligo di bonifica e trasformazione appare ininfluente ed anzi dimostra che non ve n'era alcuna necessità per la semplice ragione che l'unico interesse di Combi era di realizzare l'intervento al più presto possibile per sfruttare in modo remunerativo l'area.

E' pure ininfluente che l'art.163 d.lgs. 163/2006 non preveda un pagamento di canoni da parte del concessionario di costruzione e gestione di opere pubbliche, poiché neppure lo vieta, limitandosi anzi ad affermare nel comma 3 che «la controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati» mentre l'art.86 del d.p.r. 554/1999 contempla, in termini di mera eventualità, il pagamento di oneri concessori; soprattutto la sentenza impugnata ha valutato e scrutinato tale elemento ritenendolo neutralizzato in una valutazione complessive dell'equilibrio economico del contratto.

19. I ricorrenti insistono, in particolare, sulla mancanza dei requisiti previsti dall'art.143, comma 7, d.lgs.163 del 2006- secondo il quale l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico- finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo - e dall'art.86 d.p.r. 554/1999 - secondo il quale il contratto di concessione di costruzione e gestione deve indicare la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti, le procedure di collaudo, le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati.

In disparte il rilievo, segnalato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la norma regolamentare del 1999 era già superata al momento della pubblicazione del bando di gara del 19.11.2007 dall'entrata in vigore del d.lgs.163/2006, è assorbente la considerazione che la mancanza nella convenzione de qua degli elementi relativi all'equilibrio economico-finanziario dell'operazione (piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e connessa gestione e valore residuo al netto degli ammortamenti annuali), non previsti a pena di nullità, segna tuttalpiù una irregolarità dello strumento contrattuale, ma non ne determina un cambiamento della natura, trasformando in concessione di bene pubblico, caratterizzata dal disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo fatto del bene concesso da parte del privato concessionario, una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in cui campeggia l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla trasformazione del bene e alla realizzazione dell'opera da parte del concessionario e all'utilizzo del bene goduto da parte di costui per una finalità di interesse collettivo.

Quanto al valore residuo dell'opera non ammortizzato al termine della concessione al termine del contratto e all'eventuale corrispettivo a favore del concessionario, appare evidente che si tratta di previsioni a favore del concessionario, di carattere eventuale, che non possono rifluire sulla qualificazione del contratto.

20. La natura del rapporto, infine, non può essere desunta, come cercano di fare le ricorrenti, dall'iter procedurale amministrativo che ha portato alla sua nascita e da eventuali irregolarità nella procedura, pur sempre pubblica e trasparente, che ha condotto alla scelta dell'aggiudicatario.

21. Il secondo motivo di ricorso principale di PAB e il secondot motivo di ricorso incidentale di RFI denunciano un difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente sub specie di omesso esame di omesso esame di fatti decisivi con riferimento all'assenza di una gara ad evidenza pubblica bandita ai sensi degli artt.142 e seguenti d.lgs.163/2006 e la mancanza nella concessione degli elementi previsti dai predetti artt.143 del d.lgs.163/2006 e 86 del d.p.r. 554/1999, sopra esaminati nei § 19 e 20 nel contesto del primo motivo.

22. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 07.04.2014, n. 8053; Sez. un., 22.09.2014, n. 19881; Sez. un., 22.06.2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»

23. La sentenza impugna è corredata da ampia e approfondita motivazione che dà conto delle ragioni che hanno condotto alla qualificazione del rapporto in termine di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, fondata sulla valorizzazione del dato letterale della concessione, sull'esame degli atti precedenti e successivi alla stipulazione, non escluso il quadro procedimentale e il comportamento delle parti, all'analisi economica del rapporto.

E' evidente che la motivazione non solo non manca e non è affetta da un contrasto irriducibile fra affermazioni fra loro non conciliabili, ma è perfettamente idonea a far comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice del merito.

Gli elementi su cui fanno leva le ricorrenti non sono affatto decisivi, come illustrato in precedenza nei § 19 e

20. In ogni caso l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 6 - L, n. 28887 del 8.11.2019, Rv. 655596 - 01Sez. 2 , n. 27415 del 29.10.2018, Rv. 651028 - 01; Sez. 6 - L, n. 2498 del 10.2.2015, Rv. 634531 - 01).

24. Il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono pertanto venir rigettati.

Le spese seguono la soccombenza e gravano in solido, ex art.97, comma 1, secondo periodo, cod.proc.civ., sulle parti ricorrenti, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Nulla per l'intimata BBT, non costituita.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di C 27.000,00 per compensi, C 200,00 per esM 5 °/o rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1928/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovico di Monreale 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Dist. di Bolzano n. 142/2020 depositata il 20.11.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2014 la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (breviter: Combi) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (breviter: PAB), chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di C 6.411.722,00, oltre accessori, conseguenti al lamentato inadempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.846 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della relativa convenzione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], concernenti l'affidamento delle aree ferroviarie per la concessione dei lavori di adeguamento e di gestione dell'areale della stazione di [OSCURATO:PERSONA]Grasstein, intervenuta tra le parti; Combi ha prospettato in subordine una responsabilità extracontrattuale della PAB per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Si è costituita in giudizio la PAB, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché la nullità e la prescrizione delle domande attoree e chiedendone nel merito il rigetto. La PAB ha preliminarmente chiesto e ottenuto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (breviter: RFI) e di Galleria di Base del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (breviter: BBT) per essere da loro garantita. Entrambe le terze chiamate si sono costituite in giudizio: BBT ha chiesto il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, eccependo nullità, decadenza e prescrizione del diritto azionato; RFI ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha negato ogni propria responsabilità. Con sentenza del 28.6.2017 il Tribunale di Bolzano ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Il Tribunale ha qualificato il rapporto concessorio intercorso fra PAB e Combi come mera concessione di bene pubblico, valorizzando primariamente l'affidamento alla Combi dell'areale e considerando come una mera regolamentazione collaterale quella relativa agli obblighi gravanti sul concessionario e inerenti la trasformazione e l'uso del bene concesso, pertanto ritenuti esterni al sinallagma, con riferimento all'interesse pubblico perseguito dalla Provincia, ossia la tutela dell'ambiente e il decongestionamento del traffico veicolare sulla A22 e sulla Statale del Brennero grazie allo spostamento del c.d. «smarino» (i'd est: detriti, terre sciolte o frammenti rocciosi provenienti dai lavori di scavo di gallerie, minitunnel e microtunnel, cave e miniere).Il Tribunale ha evidenziato altresì la mancanza dei requisiti di cui all'art.143 del d.lgs. 163 del 2006 e la previsione di un canone concessorio gravante sulla Combi, elemento del tutto eccentrico rispetto alla concessione di lavori pubblici. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Combi, a cui hanno resistito le appellate PAB, RFI e BBT. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 20.11.2020 ha accolto il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti davanti al Tribunale di Bolzano ex art.354 cod.proc.civ. La Corte di appello ha posto preliminarmente in evidenza il fatto che PAB aveva affidato fino al 2030 a Combi, a corpo e non a misura, l'area in questione, di cui disponeva perché consegnatale in uso gratuito con facoltà di cessione in godimento a terzi dalla proprietaria RFI, in esecuzione di altra convenzione del 1.4.2005; che Combi si era impegnata a installare e gestire sul sito una piattaforma per l'asporto tramite ferrovia dello «smarino» proveniente dagli scavi della galleria del Brennero e per il rifornimento del cantiere; che Combi doveva pagare un canone annuale di C 50.462,40. La Corte altoatesina ha ritenuto di cogliere nella convenzione del 2008 una concessione di costruzione e gestione e non una mera concessione di bene pubblico, sulla base dell'analisi degli atti intervenuti fra Combi e PAB e tra PAB e RFI e tenuto conto della finalità complessiva del rapporto, individuata nella realizzazione del terminale intermodale per il trasporto di merci combinato necessario per il trasporto del materiale di scavo proveniente dalla galleria del Brennero, corrispondente all'interesse pubblico di limitare al massimo l'impatto ambientale dei lavori della galleria, privilegiando il trasporto su rotaia; la messa a disposizione dell'area della stazione di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta meramente strumentale alla sua trasformazione, a sua volta presupposto essenziale per la riattivazione della stazione e la costruzione e messa in funzione della piattaforma per il trasporto dello «smarino»; l'oggetto principale della convenzione è stata ravvisata nella trasformazione dell'areale, sfornito di alcuna opera esistente per il servizio e posto in posizione strategica rispetto agli scavi della galleria, in terminale intermodale per il trasporto combinato di merci; la fattispecie, perciò, secondo la Corte di appello, rientrava nella definizione di concessione di costruzione e gestione ossia concessione di lavori pubblici, come definita dall'art.3, comma 11, del codice degli appalti; le relative controversie attinenti alla fase esecutiva pertanto sono state considerate devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. 3. Avverso la predetta sentenza del 20.11.2020, notificata in data 25.11.2020, con atto notificato il 13.1.2021 ha proposto ricorso per cassazione PAB, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 19.2.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale RFI, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base di due motivi. Con distinti controricorsi Combi ha resistito ai ricorsi principale e incidentale, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n. 1 e 3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.133, comma 1, lettere b) ed e), n.1, d.lgs. 104/2010 e degli artt.1362,1363 e 1364 cod.civ. per aver la Corte di appello di Trento- sezione distaccata Bolzano erroneamente qualificato il rapporto concessorio intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come «concessione di lavori pubblici», affermando, quindi, la giurisdizione ordinaria a giudicare sulla presente vertenza. 5. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente o insufficiente, per aver la Corte di appello di Trento- sezione distaccata Bolzano omesso di esaminare fatti controversi e decisivi per il giudizio, ossia l'assenza di una gara ad evidenza pubblica bandita ai sensi degli artt.142 e ss. d.lgs. 163/2006, nonché l'assenza nel contratto di concessione degli elementi previsti dall'art.143, comma 7, d.lgs. 163/2006 e dell'art.86 d.p.r. 554/1999. 6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.1 e 3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.133, comma 1, lettere b) ed e), n.1 d.lgs. 104/2010 e degli artt.1362,1363 e 1364 cod.civ. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente o insufficiente per omesso esame di fatti controversi tra le parti e decisivi per il giudizio, con riferimento alle stesse circostanze evidenziate nel secondo motivo di ricorso principale. 8. Il ricorso incidentale di RFI - il cui interesse preesisteva ed era indipendente rispetto alla proposizione del ricorso principale di PAB - è stato proposto tempestivamente, con atto notificato il 19.2.2021 e quindi nel termine ex art.325 cod.proc.civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 25.11.2020. 9. Il primo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale propongono sostanzialmente la stessa doglianza e possono essere esaminati congiuntamente. 10. Anche se i motivi sono stati proposti con riferimento a una questione di giurisdizione e sono intestati anche ex art.360, n.1, cod.proc.civ., i ricorsi possono essere trattati da questa sezione semplice, ex art.374, comma 1, cod.proc.civ. poiché sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate ripetutamente le Sezioni Unite, enunciando principi che le ricorrenti neppur pongono in discussione e - ancor più - poiché, in realtà, le censure mosse attengono alla qualificazione del contratto pubblico intercorso tra PAB e Combi, secondo le ricorrenti non effettuata correttamente da parte della Corte altoatesina. 11. L'orientamento delle Sezioni unite è ben noto e si fonda sulla distinzione fra la concessione di beni pubblici e la concessione di costruzione e gestione di una opera pubblica ovvero di lavori pubblici. La prima è soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2.7.2010 n.104 (cod.proc.amm.), secondo cui le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi; la seconda è devoluta secondo il criterio generale di riparto, di cui all'art.7, comma 1, cod.proc.amm, avuto riguardo al criterio del petitum sostanziale. Secondo le Sezioni unite, la controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché è sussumibile nella unitaria categoria, regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, della «concessione di lavori pubblici», nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. (Sez. U, n. 5594 del 28.2.2020, Rv. 657200 - 01) Infatti, in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Sez. U , n. 18267 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 654585 - 01); le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti, come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a. (Sez. U , n. 32728 del 18.12.2018, Rv. 652101 - 01; Sez. U, n. 21200 del 13.9.2017, Rv. 645312 - 01; Sez. U, n. 13864 del 6.7.2015, Rv. 635923 - 01). La nozione normativa di «concessione di lavori pubblici», che impone il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione anche per le concessioni «di gestione» o «di costruzione e di gestione», si rinviene - prima ancora che nella direttiva comunitaria di codificazione del 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE (poi recepita dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e nella direttiva 14.6.1993, n. 93/37/CEE - nell'art. 1, lett. d), della direttiva 18.7.1989, n. 89/440/CEE (Sez. U, n. 11022 del 20.5.2014, Rv. 630752 - 01).12. Tali principi, applicati dalla Corte territoriale, non sono contestati dai ricorrenti, che invece sostengono che la Corte di appello ha erroneamente qualificato come concessione di costruzione e gestione, ovvero di lavori pubblici, quella che invece era una mera concessione di bene pubblico e cioè dell'area della stazione di [OSCURATO:PERSONA], di cui la PAB aveva la disponibilità in forza di altra convenzione, a monte, con la proprietaria RFI. 13. La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata in tema di possibilità di sindacare in sede di legittimità le attività di interpretazione e qualificazione del contratto compiute dal giudice del merito. Si afferma così che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante. Per contro la seconda fase della interpretazione - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche - può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Sez.2, 10.1.2019, n. 482; Sez. 1, 19.7.2018, n. 19311). A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Sez.3., 4.6.2021, n. 15603). In sintesi, la qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del nomen juris, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Sez. 3, n. 9996 del 10.4.2019, Rv. 653577 - 01). 14. Nella fattispecie, le ricorrenti contestano apparentemente la qualificazione giuridica del contratto pubblico - e cioè l'operazione logico-giuridica di sussunzione della fattispecie nella norma - ma in realtà dissentono dall'operazione interpretativa a monte compiuta dalla Corte alto-atesina. Questa infatti ha ritenuto che la concessione n.849/2008 dell'areale e la convenzione integrativa impegnavano Combi a bonificare, sanare e trasformare l'area e a installarvi e gestirvi una piattaforma logistica per l'asporto in ferrovia dello «smarino» proveniente dagli scavi della galleria del Brennero e per il rifornimento del cantiere, secondo un progetto approvato anche da RFI, proprietaria dell'area; ha sottolineato che la convenzione si riferiva alla concessione dei lavori di adeguamento e di gestione dell'area della stazione [OSCURATO:PERSONA]/Grasstein; ha colto un preciso interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, volto a limitare al massimo l'impatto ambientale dei lavori di scavo della galleria e a decongestionare il traffico sulle rete stradale e autostradale (autostrada A22 e statale del Brennero), privilegiando il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma; ha posto in risalto come la procedura di evidenza pubblica mirasse proprio a individuare un soggetto idoneo a realizzare l'adeguamento funzionale dell'area e a installarvi una piattaforma per il trasporto ferroviario dello «smarino»; ne ha tratto quindi la conseguenza che l'oggetto principale della convenzione era proprio la trasformazione dell'areale in terminale intermodale per il trasporto combinato di merci in vista dell'interesse pubblico; in questo contesto la gestione da parte di Combi costituiva il mezzo per conseguire la necessaria remunerazione degli investimenti effettuati per bonificare e risanare l'area e il peso preponderante nel sinallagma era esercitato,(alla componente di costruzione e gestione della piattaforma da parte del concessionario, senza che il pagamento di un canone di 50.000 C annuali circa da parte di Combi potesse deporre in contrario, una volta considerato la sua modestia rapportata ai costi di investimento programmati per oltre quindici milioni e mezzo di euro. 15. Nessun vizio è ravvisabile in questa operazione di sussunzione qualificatoria, fondata sull'esegesi del contratto e dei rapporti intercorsi fra le parti e rivolta - del tutto correttamente - a scrutinare la prevalenza (ed anzi la preponderanza) degli impegni di costruzione e gestione della piattaforma rispetto al mero godimento del bene immobile verso corrispettivo. 16. La violazione dei canoni ermeneutici (artt.1362 ,1363 e 1364 cod.civ.) nell'attività interpretativa sottostante e preliminare all'operazione di qualificazione giuridica, come si è visto, di per sé ineccepibile, è dedotta del tutto genericamente dalle parti ricorrenti.17. Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021, Rv. 661265 - 01) Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. L'opera dell'interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione. Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d'una difforme interpretazione, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019, Rv. 653922 - 01; Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 - 01; Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017, Rv. 646340 - 01; Sez. 3, n. 28319 del 28.11.2017, Rv. 646649 - 01; Sez. 1, n. 27136 del 15.11.2017, Rv. 646063 - 02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7.2.2013). 18. Non muta la sorte dei due motivi in analisi alla luce di alcune più specifiche argomentazioni svolte dai ricorrenti. La tesi che l'oggetto principale della concessione fosse il godimento dell'areale mentre gli obblighi di bonifica, trasformazione e costruzione avessero natura meramente accessoria, pur essendo economicamente preponderanti, resta una mera petizione di principio priva di effettivo valore critico. Il fatto, poi, che non fosse previsto un termine per l'obbligo di bonifica e trasformazione appare ininfluente ed anzi dimostra che non ve n'era alcuna necessità per la semplice ragione che l'unico interesse di Combi era di realizzare l'intervento al più presto possibile per sfruttare in modo remunerativo l'area. E' pure ininfluente che l'art.163 d.lgs. 163/2006 non preveda un pagamento di canoni da parte del concessionario di costruzione e gestione di opere pubbliche, poiché neppure lo vieta, limitandosi anzi ad affermare nel comma 3 che «la controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati» mentre l'art.86 del d.p.r. 554/1999 contempla, in termini di mera eventualità, il pagamento di oneri concessori; soprattutto la sentenza impugnata ha valutato e scrutinato tale elemento ritenendolo neutralizzato in una valutazione complessive dell'equilibrio economico del contratto. 19. I ricorrenti insistono, in particolare, sulla mancanza dei requisiti previsti dall'art.143, comma 7, d.lgs.163 del 2006- secondo il quale l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico- finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo - e dall'art.86 d.p.r. 554/1999 - secondo il quale il contratto di concessione di costruzione e gestione deve indicare la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti, le procedure di collaudo, le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati. In disparte il rilievo, segnalato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che la norma regolamentare del 1999 era già superata al momento della pubblicazione del bando di gara del 19.11.2007 dall'entrata in vigore del d.lgs.163/2006, è assorbente la considerazione che la mancanza nella convenzione de qua degli elementi relativi all'equilibrio economico-finanziario dell'operazione (piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e connessa gestione e valore residuo al netto degli ammortamenti annuali), non previsti a pena di nullità, segna tuttalpiù una irregolarità dello strumento contrattuale, ma non ne determina un cambiamento della natura, trasformando in concessione di bene pubblico, caratterizzata dal disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] per l'utilizzo fatto del bene concesso da parte del privato concessionario, una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in cui campeggia l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla trasformazione del bene e alla realizzazione dell'opera da parte del concessionario e all'utilizzo del bene goduto da parte di costui per una finalità di interesse collettivo. Quanto al valore residuo dell'opera non ammortizzato al termine della concessione al termine del contratto e all'eventuale corrispettivo a favore del concessionario, appare evidente che si tratta di previsioni a favore del concessionario, di carattere eventuale, che non possono rifluire sulla qualificazione del contratto. 20. La natura del rapporto, infine, non può essere desunta, come cercano di fare le ricorrenti, dall'iter procedurale amministrativo che ha portato alla sua nascita e da eventuali irregolarità nella procedura, pur sempre pubblica e trasparente, che ha condotto alla scelta dell'aggiudicatario. 21. Il secondo motivo di ricorso principale di PAB e il secondot motivo di ricorso incidentale di RFI denunciano un difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente sub specie di omesso esame di omesso esame di fatti decisivi con riferimento all'assenza di una gara ad evidenza pubblica bandita ai sensi degli artt.142 e seguenti d.lgs.163/2006 e la mancanza nella concessione degli elementi previsti dai predetti artt.143 del d.lgs.163/2006 e 86 del d.p.r. 554/1999, sopra esaminati nei § 19 e 20 nel contesto del primo motivo. 22. Il nuovo testo dell'art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito, con modificazioni, in I. 7.8.2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Sez. un., 07.04.2014, n. 8053; Sez. un., 22.09.2014, n. 19881; Sez. un., 22.06.2017, n. 15486). Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» 23. La sentenza impugna è corredata da ampia e approfondita motivazione che dà conto delle ragioni che hanno condotto alla qualificazione del rapporto in termine di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, fondata sulla valorizzazione del dato letterale della concessione, sull'esame degli atti precedenti e successivi alla stipulazione, non escluso il quadro procedimentale e il comportamento delle parti, all'analisi economica del rapporto. E' evidente che la motivazione non solo non manca e non è affetta da un contrasto irriducibile fra affermazioni fra loro non conciliabili, ma è perfettamente idonea a far comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice del merito. Gli elementi su cui fanno leva le ricorrenti non sono affatto decisivi, come illustrato in precedenza nei § 19 e 20. In ogni caso l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 6 - L, n. 28887 del 8.11.2019, Rv. 655596 - 01Sez. 2 , n. 27415 del 29.10.2018, Rv. 651028 - 01; Sez. 6 - L, n. 2498 del 10.2.2015, Rv. 634531 - 01). 24. Il ricorso principale e il ricorso incidentale debbono pertanto venir rigettati. Le spese seguono la soccombenza e gravano in solido, ex art.97, comma 1, secondo periodo, cod.proc.civ., sulle parti ricorrenti, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per l'intimata BBT, non costituita. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido fra loro, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di C 27.000,00 per compensi, C 200,00 per esM 5 °/o rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
Sentenza Cassazione n. 10315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris