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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:192
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0365_RES

Causa C‑365/23 [Arce] ( i )

SIA “A”

contro C e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una remunerazione pari al 10% dei proventi percepiti da tale atleta nel corso dei quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti dei minori» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore promessa minorenne rappresentato dai suoi genitori – Giocatore che non ha la qualità di giocatore professionista al momento della conclusione del contratto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 1) (v. punti 43‑47, 54, dispositivo 1) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Nozione di consumatore – Giocatore promessa minorenne che ha concluso un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera con un professionista – Giocatore che non ha la qualità di giocatore professionista al momento della conclusione del contratto – Inclusione – Giocatore divenuto professionista nel corso dell’esecuzione del contratto – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 2, b)] (v. punti 48‑53) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Clausola inserita in un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore promessa minorenne rappresentato dai suoi genitori – Clausola che impone al giocatore il pagamento di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione del contratto – Inclusione – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale di valutare il carattere abusivo di una simile clausola, nonostante la sua formulazione chiara e comprensibile – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 8) (v. punti 58‑66, dispositivo 2) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole redatte in modo chiaro e comprensibile – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Mancata comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie che gli consentano di valutare le conseguenze economiche del suo impegno – Esclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 5) (v. punti 68‑71, 73‑76, dispositivo 3) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Clausola che non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore – Esclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1) (v. punti 77‑87, dispositivo 4) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione del contenuto di una clausola abusiva – Riduzione dell’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di un contratto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 6, § 1) (v. punti 89‑95, dispositivo 5) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Inclusione – Valutazione del carattere abusivo di una clausola da parte del giudice nazionale – Criteri – Contratto concluso dai genitori del giovane atleta in suo nome – Giovane atleta minorenne al momento della conclusione del contratto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 24, § 2; direttiva del Consiglio 93/13) (v. punti 98‑104, dispositivo 6) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), la Corte precisa la portata della nozione di «consumatore» e definisce i criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13 ( 1 ), nel contesto di un contratto di prestazione di servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore «promessa» minorenne, rappresentato dai suoi genitori, che gli impone il pagamento di una remunerazione pari al 10% dei redditi netti percepiti nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto.

A è una società che offre agli atleti servizi di supporto allo sviluppo delle capacità professionali e alla carriera.

Il 14 gennaio 2009 C, un minore che all’epoca aveva 17 anni, rappresentato da D ed E, i suoi genitori, ha concluso con A un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera nel settore della pallacanestro per una durata di quindici anni.

In base a tale contratto, concluso quando C non era ancora un atleta professionista, quest’ultimo s’impegnava a versare ad A una remunerazione pari al 10% di tutti i redditi netti che avrebbe percepito durante la vigenza del contratto, oltre all’imposta sul valore aggiunto applicabile in Lettonia, a condizione che tali redditi ammontassero almeno a EUR 1500 mensili.

Il 29 giugno 2020, ritenendo che la remunerazione prevista dal contratto per i servizi resi a C non fosse stato versata, A ha proposto ricorso dinanzi ai giudici lettoni, chiedendo che C e i suoi genitori fossero condannati a pagarle la somma di EUR 1663777,99, corrispondente al 10% dell’importo dei redditi di C derivanti da contratti conclusi con società sportive.

Il giudice di primo grado e il giudice di appello hanno entrambi respinto la domanda di A, in base al rilievo che il contratto non rispettava le disposizioni nazionali relative alla tutela dei diritti dei consumatori.

Tali giudici hanno ritenuto, in particolare, che la clausola che imponeva a C di versare una remunerazione pari al 10% dei suoi redditi per tutta la durata del contratto fosse abusiva.

A ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Tale giudice nutre dubbi sulla questione se la direttiva 93/13 sia applicabile al settore dello sport.

Esso si chiede anche se la clausola di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerata redatta in modo chiaro e comprensibile e se essa crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi di tale direttiva ( 2 ).

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte osserva che la direttiva 93/13 è una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica.

Tale direttiva definisce i contratti ai quali si applica con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale.

Pertanto, un contratto di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera di un atleta, concluso tra un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non praticava l’attività sportiva di cui trattasi a titolo professionistico e, quindi, aveva la qualità di «consumatore», rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 3 ).

Tale qualità dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto.

Pertanto, un minore che abbia concluso un simile contratto conserva tale qualità, indipendentemente da un’evoluzione della sua carriera in senso professionistico nel corso dell’esecuzione del contratto, dal fatto che fosse considerato un giocatore «promessa» nella disciplina sportiva in cui è divenuto giocatore professionista o dal fatto che possa aver disposto di informazioni potenzialmente importanti in tale disciplina.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che una clausola che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati nel contratto, è rilevante ai fini della determinazione sia dell’oggetto principale del contratto sia della perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro.

Ne consegue che una simile clausola rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e che, in linea di principio, un giudice nazionale può valutare il suo carattere abusivo solo se giunge alla conclusione che essa non sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

Tuttavia, nei limiti in cui tale direttiva prevede espressamente la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più severe nel settore da essa disciplinato ( 4 ), essa non osta a una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una simile clausola anche qualora essa sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

In terzo luogo, la Corte ritiene che una clausola contrattuale che si limita a prevedere il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, come corrispettivo della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera, senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile.

Infatti, una clausola del genere può, di per sé, essere considerata idonea a consentire all’interessato di valutare quali potrebbero essere le eventuali conseguenze economiche nei suoi confronti, solo se essa descrive in modo preciso i redditi di cui trattasi.

Spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, se le indicazioni fornite nel contratto di cui trattasi e relative a tali redditi sono rispondenti a un tale grado di precisione e, dall’altro, se, alla data di conclusione di tale contratto, l’interessato disponesse, per quanto riguarda sia la natura dei servizi forniti dal professionista sia la base di calcolo dell’importo della remunerazione da versare come corrispettivo, di tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno.

In quarto luogo, la Corte ricorda che, nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, spetta al giudice nazionale valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale squilibrio significativo a danno del consumatore.

La Corte precisa che un simile squilibrio non è determinato da una clausola di un contratto che prevede che il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, per il solo fatto che tale clausola non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore.

Infatti, la sussistenza di uno squilibrio del genere dev’essere valutata alla luce, in particolare, delle norme applicabili nel diritto nazionale in mancanza di accordo tra le parti, delle pratiche di mercato leali ed eque alla data di conclusione del contratto relative alla remunerazione nel settore sportivo di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto e di tutte le altre clausole di quest’ultimo o di un altro contratto da cui esso dipende.

In quinto luogo, la Corte dichiara che la direttiva 93/13 osta a che un giudice nazionale che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore ( 5 ) riduca l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto.

Infatti, una simile facoltà contribuirebbe a eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di clausole abusive del genere, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale.

In ultimo luogo, la Corte ritiene che, nel caso in cui una clausola di un contratto preveda che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di tale contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a suo nome sia rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una simile clausola.

A tal riguardo, il giudice del rinvio, quando applica la direttiva 93/13, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i quali figurano il diritto di proprietà e i diritti del minore ( 6 ).

Più specificamente, tale giudice deve tenere in conto l’interesse superiore del minore, senza però che ciò possa impedirgli di prendere altresì in considerazione la circostanza che i genitori di C avevano essi stessi conoscenza dell’ambiente sportivo professionistico o il fatto che C aveva 17 anni alla data di conclusione di tale contratto. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ). ( 2 ) Articoli 3 e 5 della direttiva 93/13. ( 3 ) Articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. ( 4 ) Articolo 8 della direttiva 93/13. ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. ( 6 ) Articoli 17 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0365_RES Causa C‑365/23 [Arce] ( i ) SIA “A” contro C e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts)] Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2025 «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera b) – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 8 bis – Contratto di adesione – Contratto concluso tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera e un giocatore “promessa” minorenne, rappresentato dai suoi genitori – Clausola che stabilisce l’obbligo di versare al professionista una remunerazione pari al 10% dei proventi percepiti da tale atleta nel corso dei quindici anni successivi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 17 e 24 – Diritto di proprietà – Diritti dei minori» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Ambito di applicazione – Contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore promessa minorenne rappresentato dai suoi genitori – Giocatore che non ha la qualità di giocatore professionista al momento della conclusione del contratto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 1) (v. punti 43‑47, 54, dispositivo 1) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Nozione di consumatore – Giocatore promessa minorenne che ha concluso un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera con un professionista – Giocatore che non ha la qualità di giocatore professionista al momento della conclusione del contratto – Inclusione – Giocatore divenuto professionista nel corso dell’esecuzione del contratto – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 2, b)] (v. punti 48‑53) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio – Clausola inserita in un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore promessa minorenne rappresentato dai suoi genitori – Clausola che impone al giocatore il pagamento di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione del contratto – Inclusione – Normativa nazionale che consente al giudice nazionale di valutare il carattere abusivo di una simile clausola, nonostante la sua formulazione chiara e comprensibile – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 8) (v. punti 58‑66, dispositivo 2) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausole redatte in modo chiaro e comprensibile – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Mancata comunicazione al consumatore, prima della conclusione del contratto, di tutte le informazioni necessarie che gli consentano di valutare le conseguenze economiche del suo impegno – Esclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 5) (v. punti 68‑71, 73‑76, dispositivo 3) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Clausola che non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore – Esclusione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1) (v. punti 77‑87, dispositivo 4) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione del contenuto di una clausola abusiva – Riduzione dell’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di un contratto – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 6, § 1) (v. punti 89‑95, dispositivo 5) Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausola contrattuale che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta a un professionista di una remunerazione pari al 10% dei redditi dei quindici anni successivi alla conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera – Inclusione – Valutazione del carattere abusivo di una clausola da parte del giudice nazionale – Criteri – Contratto concluso dai genitori del giovane atleta in suo nome – Giovane atleta minorenne al momento della conclusione del contratto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 1, e 24, § 2; direttiva del Consiglio 93/13) (v. punti 98‑104, dispositivo 6) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), la Corte precisa la portata della nozione di «consumatore» e definisce i criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, ai sensi della direttiva 93/13 ( 1 ), nel contesto di un contratto di prestazione di servizi di sviluppo sportivo e di supporto alla carriera concluso tra un professionista e un giocatore «promessa» minorenne, rappresentato dai suoi genitori, che gli impone il pagamento di una remunerazione pari al 10% dei redditi netti percepiti nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto. A è una società che offre agli atleti servizi di supporto allo sviluppo delle capacità professionali e alla carriera. Il 14 gennaio 2009 C, un minore che all’epoca aveva 17 anni, rappresentato da D ed E, i suoi genitori, ha concluso con A un contratto di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera nel settore della pallacanestro per una durata di quindici anni. In base a tale contratto, concluso quando C non era ancora un atleta professionista, quest’ultimo s’impegnava a versare ad A una remunerazione pari al 10% di tutti i redditi netti che avrebbe percepito durante la vigenza del contratto, oltre all’imposta sul valore aggiunto applicabile in Lettonia, a condizione che tali redditi ammontassero almeno a EUR 1500 mensili. Il 29 giugno 2020, ritenendo che la remunerazione prevista dal contratto per i servizi resi a C non fosse stato versata, A ha proposto ricorso dinanzi ai giudici lettoni, chiedendo che C e i suoi genitori fossero condannati a pagarle la somma di EUR 1663777,99, corrispondente al 10% dell’importo dei redditi di C derivanti da contratti conclusi con società sportive. Il giudice di primo grado e il giudice di appello hanno entrambi respinto la domanda di A, in base al rilievo che il contratto non rispettava le disposizioni nazionali relative alla tutela dei diritti dei consumatori. Tali giudici hanno ritenuto, in particolare, che la clausola che imponeva a C di versare una remunerazione pari al 10% dei suoi redditi per tutta la durata del contratto fosse abusiva. A ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice nutre dubbi sulla questione se la direttiva 93/13 sia applicabile al settore dello sport. Esso si chiede anche se la clausola di cui trattasi nel procedimento principale possa essere considerata redatta in modo chiaro e comprensibile e se essa crei un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi di tale direttiva ( 2 ). Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte osserva che la direttiva 93/13 è una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica. Tale direttiva definisce i contratti ai quali si applica con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale. Pertanto, un contratto di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera di un atleta, concluso tra un professionista che esercita un’attività nel settore dello sviluppo degli atleti e un minore «promessa», rappresentato dai suoi genitori, il quale, al momento della conclusione di tale contratto, non praticava l’attività sportiva di cui trattasi a titolo professionistico e, quindi, aveva la qualità di «consumatore», rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 ( 3 ). Tale qualità dev’essere valutata al momento della conclusione del contratto. Pertanto, un minore che abbia concluso un simile contratto conserva tale qualità, indipendentemente da un’evoluzione della sua carriera in senso professionistico nel corso dell’esecuzione del contratto, dal fatto che fosse considerato un giocatore «promessa» nella disciplina sportiva in cui è divenuto giocatore professionista o dal fatto che possa aver disposto di informazioni potenzialmente importanti in tale disciplina. In secondo luogo, la Corte sottolinea che una clausola che prevede il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto per la prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera in un determinato sport, menzionati nel contratto, è rilevante ai fini della determinazione sia dell’oggetto principale del contratto sia della perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro. Ne consegue che una simile clausola rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e che, in linea di principio, un giudice nazionale può valutare il suo carattere abusivo solo se giunge alla conclusione che essa non sia formulata in modo chiaro e comprensibile. Tuttavia, nei limiti in cui tale direttiva prevede espressamente la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più severe nel settore da essa disciplinato ( 4 ), essa non osta a una normativa nazionale che autorizza un controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una simile clausola anche qualora essa sia formulata in modo chiaro e comprensibile. In terzo luogo, la Corte ritiene che una clausola contrattuale che si limita a prevedere il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, come corrispettivo della prestazione di servizi di supporto allo sviluppo e alla carriera, senza che siano comunicate al consumatore, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile. Infatti, una clausola del genere può, di per sé, essere considerata idonea a consentire all’interessato di valutare quali potrebbero essere le eventuali conseguenze economiche nei suoi confronti, solo se essa descrive in modo preciso i redditi di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, se le indicazioni fornite nel contratto di cui trattasi e relative a tali redditi sono rispondenti a un tale grado di precisione e, dall’altro, se, alla data di conclusione di tale contratto, l’interessato disponesse, per quanto riguarda sia la natura dei servizi forniti dal professionista sia la base di calcolo dell’importo della remunerazione da versare come corrispettivo, di tutte le informazioni necessarie per consentirgli di valutare le conseguenze economiche del suo impegno. In quarto luogo, la Corte ricorda che, nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non negoziata individualmente, spetta al giudice nazionale valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale squilibrio significativo a danno del consumatore. La Corte precisa che un simile squilibrio non è determinato da una clausola di un contratto che prevede che il pagamento da parte di un giovane atleta di una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, per il solo fatto che tale clausola non stabilisce un nesso tra il valore della prestazione fornita e il suo costo per il consumatore. Infatti, la sussistenza di uno squilibrio del genere dev’essere valutata alla luce, in particolare, delle norme applicabili nel diritto nazionale in mancanza di accordo tra le parti, delle pratiche di mercato leali ed eque alla data di conclusione del contratto relative alla remunerazione nel settore sportivo di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto e di tutte le altre clausole di quest’ultimo o di un altro contratto da cui esso dipende. In quinto luogo, la Corte dichiara che la direttiva 93/13 osta a che un giudice nazionale che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore ( 5 ) riduca l’importo dovuto dal consumatore fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal prestatore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto. Infatti, una simile facoltà contribuirebbe a eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di clausole abusive del genere, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, sapendo che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale. In ultimo luogo, la Corte ritiene che, nel caso in cui una clausola di un contratto preveda che, come corrispettivo di una prestazione di servizi di supporto allo sviluppo sportivo e alla carriera, un consumatore s’impegna a versare una remunerazione pari al 10% dei redditi che percepirà nel corso dei quindici anni successivi alla conclusione di tale contratto, la circostanza che il consumatore fosse minorenne al momento della conclusione di tale contratto e che quest’ultimo sia stato concluso dai genitori del minore a suo nome sia rilevante ai fini della valutazione del carattere abusivo di una simile clausola. A tal riguardo, il giudice del rinvio, quando applica la direttiva 93/13, è tenuto a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i quali figurano il diritto di proprietà e i diritti del minore ( 6 ). Più specificamente, tale giudice deve tenere in conto l’interesse superiore del minore, senza però che ciò possa impedirgli di prendere altresì in considerazione la circostanza che i genitori di C avevano essi stessi conoscenza dell’ambiente sportivo professionistico o il fatto che C aveva 17 anni alla data di conclusione di tale contratto. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 1 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), come modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ( GU 2011, L 304, pag. 64 ). ( 2 ) Articoli 3 e 5 della direttiva 93/13. ( 3 ) Articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. ( 4 ) Articolo 8 della direttiva 93/13. ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. ( 6 ) Articoli 17 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.
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