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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00091/2022

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RLOCUTORIA sul ricorso 38195/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1648/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: la Provincia di Novara agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da inquinamento ambientale provocati nel suo territorio dall'utilizzo dì pietrisco contaminato da amianto per l'esecuzione di opere di riempimento e manutenzione di strade vicinali nei comuni di Vespolate e Nibbiola; a tal fine, convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] (CLF) s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] (capo cantiere della prima), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, contravvenendo alle previsioni contrattuali intercorse fra la CLF e la [OSCURATO:PERSONA] (nell'ambito di un contratto di appalto concernente la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria settentrionale), la predetta CLF non aveva provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta (costituenti rifiuti pericolosi), ma, tramite l'Antimi, si era accordata col Mazzucco per la rivendita del pietrisco derivante dal rifacimento della massicciata ferroviaria ad alcuni agricoltori, che lo avevano utilizzato per la manutenzione di strade vicinali; dedusse che il procedimento penale di primo grado, nell'ambito del quale la Provincia si era costituita parte civile, si era concluso con l'affermazione della responsabilità dell'Antimi e del Mazzucco e con la condanna solidale dei medesimi e della CLF e della [OSCURATO:PERSONA] (entrambe evocate come responsabili civili) al risarcimento dei danni in favore della p.c.; che la Corte di Appello aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado; pronunciando nel giudizio civile così radicato dalla Provincia, il Tribunale di Novara accolse la domanda condannando i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni nell'importo di oltre 1.522.000,00 euro;provvedendo sul gravame della CLF, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata, salva una riduzione di 100.000,00 euro dell'importo liquidato; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), affidandosi a sette motivi; ha resistito, con controricorso, la Provincia dì Novara; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- c.p.c.. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che il ricorso pone la necessità di esaminare questioni di possibile rilevanza nomofilattica, che rendono opportuna la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 3.11.2021 'dente TI, [OSCURATO:PERSONA] Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso 38195/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 1648/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: la Provincia di Novara agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da inquinamento ambientale provocati nel suo territorio dall'utilizzo dì pietrisco contaminato da amianto per l'esecuzione di opere di riempimento e manutenzione di strade vicinali nei comuni di Vespolate e Nibbiola; a tal fine, convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] (CLF) s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] (capo cantiere della prima), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] deducendo che, contravvenendo alle previsioni contrattuali intercorse fra la CLF e la [OSCURATO:PERSONA] (nell'ambito di un contratto di appalto concernente la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria settentrionale), la predetta CLF non aveva provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta (costituenti rifiuti pericolosi), ma, tramite l'Antimi, si era accordata col Mazzucco per la rivendita del pietrisco derivante dal rifacimento della massicciata ferroviaria ad alcuni agricoltori, che lo avevano utilizzato per la manutenzione di strade vicinali; dedusse che il procedimento penale di primo grado, nell'ambito del quale la Provincia si era costituita parte civile, si era concluso con l'affermazione della responsabilità dell'Antimi e del Mazzucco e con la condanna solidale dei medesimi e della CLF e della [OSCURATO:PERSONA] (entrambe evocate come responsabili civili) al risarcimento dei danni in favore della p.c.; che la Corte di Appello aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili della sentenza di primo grado; pronunciando nel giudizio civile così radicato dalla Provincia, il Tribunale di Novara accolse la domanda condannando i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni nell'importo di oltre 1.522.000,00 euro;provvedendo sul gravame della CLF, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza impugnata, salva una riduzione di 100.000,00 euro dell'importo liquidato; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), affidandosi a sette motivi; ha resistito, con controricorso, la Provincia dì Novara; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- c.p.c.. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che il ricorso pone la necessità di esaminare questioni di possibile rilevanza nomofilattica, che rendono opportuna la rimessione alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 3.11.2021 'dente TI, [OSCURATO:PERSONA] Do
Sentenza Cassazione n. 00091/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris