CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 26944/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1084/2021 depositata il 18 marzo 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] II di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale imposti dall’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990, rilevando che negli anni 2006 e 2007 la sunnominata aveva omesso di dichiarare in Italia redditi presuntivamente investiti in attività finanziarie detenute all’estero e che la procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure ) di cui all’art. 5-quater dello stesso decreto-legge, alla quale ella aveva aderito per regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco nazionale, non si era perfezionata a causa del ritardato pagamento di due delle tre rate mensili all’uopo da versare. L’Ufficio, ritenendo essersi verificata la decadenza dagli effetti premiali della predetta procedura, rideterminava nella misura ordinaria, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 10, del menzionato D.L. n. 167 del 1990, le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] reagiva proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente, annullava l’atto impugnato. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, che con sentenza n. 1084/2021 del 18 marzo 2021 rigettava l’appello erariale. A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava che il tardivo pagamento di due delle tre rate che la contribuente avrebbe dovuto versare ai sensi dell’art. 5-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 167 del 1990 non rappresentava circostanza ostativa al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, instando, in via preliminare, per la riunione del presente procedimento con quelli iscritti ai nn. 13933/2021, 20654/2021 e 26943/2021 R.G., vertenti fra le stesse parti. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto disattesa l’avanzata istanza di riunione del presente procedimento con quelli fra le stesse parti iscritti ai nn. 13933/2021, 20654/2021 e 26943/2021 R.G., in quanto: (a)i primi due sono stati nel frattempo decisi da questa Corte con ordinanze nn. 25911/2022 del 2 settembre 2022 e 33675/2022 del 16 novembre 2022; (b)relativamente al terzo, esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., non si ravvisa l’opportunità del «simultaneus processus», in quanto la trattazione congiunta dei due ricorsi nella medesima adunanza camerale da parte dello stesso collegio giudicante appare sufficiente a prevenire il rischio di decisioni contrastanti (cfr. Cass. n. 25288/2023). 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990. 1.2 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nell’affermare che non ostava al perfezionamento della procedura di voluntary disclosure la circostanza che la contribuente avesse pagato in ritardo due delle tre rate mensili in cui era stato dilazionato, su sua richiesta, il versamento delle somme a tal fine dovute ai sensi dell’art. 5-quater, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge. 1.3 Viene, al riguardo, obiettato che l’interpretazione offerta dai giudici regionali contrasterebbe con il chiaro tenore letterale delle norme invocate e la loro «ratio»ispiratrice. 1.4 Il ricorso è fondato. 1.5 Con le summenzionate ordinanze nn. 25911/2022 e 33675/2022 sono stati accolti i ricorsi per cassazione proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso sentenze della CTR del Piemonte pronunciate in analoghe controversie concernenti la medesima contribuente. 1.6 In tali provvedimenti sono state poste a fondamento del «decisum»le argomentazioni svolte dalla Consulta nell’ordinanza n. 261/2020 del 3 dicembre 2020, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del D.L. n. 167 del 1990 - sollevate dalla CTP di Genova in riferimento agli artt. 3, 27, 53, 97 e 117, comma 1, della Carta fondamentale, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. n. 848 del 1955-, nella parte in cui rispettivamente prevedono che «il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura» di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure ) e che, «se il contribuente... non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo», con conseguente ripresa dell’ordinaria attività accertativa e sanzionatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate. 1.7 Nel suindicato pronunciamento del giudice delle leggi viene chiarito quanto segue: - «i censurati articoli della disciplina di voluntary disclosure sono stati introdotti nell’àmbito di una procedura eccezionale rivolta a consentire, per un circoscritto periodo di tempo, ai contribuenti, di riparare alle infedeltà dichiarative, presentando un’autodenuncia completa delle violazioni tributarie commesse, con conseguente obbligo di versare, entro termini perentori, imposte e interessi in misura piena, ottenendo, al contempo, una considerevole riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità penale di alcuni connessi reati fiscali»; - «risulta conseguentemente erronea l’affermazione del rimettente circa la natura sanzionatoria della censurata disciplina di voluntary disclosure»; - «trattasi, invece, di mera disciplina della decadenza, in realtà essenziale ai fini di una corretta applicazione dell’eccezionale procedura e di non pregiudicare oltremodo l’ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell’inderogabilità del dovere tributario (sentenza n. 288 del 2019)»; - «sarebbe… inammissibile una pronuncia meramente demolitoria, perché lascerebbe del tutto privo di disciplina il versamento tardivo, impedendo ogni possibilità di recupero delle somme illegittimamente sottratte all’erario, dando quindi ”luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema“ (sentenza n. 163 del 2014)»; - «altresì, sarebbe inammissibile un intervento additivo, perché, in presenza di una pluralità di opzioni dirette a ovviare al vulnus lamentato…, tale intervento risulterebbe invadere lo spazio riservato al legislatore (sentenza n. 126 del 2015)». 1.8 Alla luce del riferito insegnamento della Corte Costituzionale e dei precedenti di legittimità innanzi richiamati, non può essere condivisa la decisione assunta dalla CTR, la quale ha erroneamente ritenuto che il ritardato pagamento di due delle tre rate mensili di pari importo previste dall’art. 5-quater, comma 1, lettera b), del D.L. n. 167 del 1990 non avesse determinato la decadenza della contribuente dai benefici della voluntary disclosure . 2. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, comprese eventuali questioni rimaste assorbite, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizi