CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 06396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. ORDINANZA sul ricorso 921/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.I a socio unico, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2900/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Il Tribunale di Modena, con sentenza del 27 febbraio 2013, rigettava la domanda, proposta con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di condanna al risarcimento di danni che sarebbero derivati dall'inquinamento effettuato con rottami ceramici di un terreno di cui era stata proprietaria la convenuta e di cui era poi divenuta proprietaria l'attrice. In particolare, il Tribunale affermava che la convenuta non era responsabile né per il d.lgs. 22/1997 (noto come decreto Ronchi), in quanto all'epoca non vigente, né per il d.p.r. 915/1982 (perché riguardante soltanto l'inquinamento di aree pubbliche o private ad uso pubblico, mentre il terreno de quo costituiva solo l'area di pertinenza dello stabilimento utilizzato dalla dante causa della Marazzi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), né per l'articolo 2043 c.c., e negava pure la condanna generica per difetto di prova dell'esistenza di danni. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva e che la Corte d'appello di Bologna rigettava con sentenza del 17 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, composto di quattro motivi, da cui si è difesa controparte con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che è stata però respinta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Suprema Corte. Considerato che: 1.1 n primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17 d.lgs. 22/1997 e 2043 c.c. Il giudice d'appello avrebbe aderito erroneamente alla giurisprudenza relativa alla non retroattività del decreto Ronchi; il motivo invoca anche giurisprudenza amministrativa per opporvisi, e argomenta sul rapporto tra detto decreto e l'articolo 2043 c.c., invocando pure Cass. 32142/2019. 1.2 Il motivo patisce infondatezza, in quanto la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha condivisibilmente affermato la non retroattività del decreto Ronchi con la pronuncia richiamata dalla corte territoriale nella qui impugnata sentenza, cioè Cass. sez. 1, 21 ottobre 2011 n. 21887, così massimata: "In materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituisce una misura ablatoria personale e comporta in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati ai recupero ambientale dei predetti siti; di tale norma va esclusa l'applicazione retroattiva non prevedendo la disciplina posta dal precedente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, obblighi di fare del genere di quelli descritti dal d.lgs. n. 22 del 1997, sicché la prima normativa non può ritenersi un antecedente del citato art. 17 né sussiste un nesso di continuità fra le indicate normative succedentesi nel tempo. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza impugnata, ha affermato che va esclusa la responsabilità risarcitoria o anche di rivalsa in capo al precedente proprietario, che aveva svolto sull'immobile attività produttiva sotto la vigenza della normativa del d.P.R. n. 915 cit.; ha inoltre escluso che a tale precedente proprietario fosse ascrivibile detta responsabilità anche ove si ritenesse applicabile il predetto art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 a tutte le situazioni di inquinamento ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, dovendo, tra l'altro, la qualifica di responsabile dell'inquinamento derivare da accertamento della P.A. preposta ai controlli, nella specie mancanti; infine, ha escluso ogni diritto di surrogazione legale o rivalsa del nuovo proprietario, per gli esborsi che effettuati, trattandosi , di spese connesse all'onere reale in cui consistono i necessari interventi di messa in sicurezza)." 1.3 La posizione assunta da questo arresto è stata poi accuratamente approfondita da Cass. sez. 3, 25 novembre 2021 n. 36651, la cui massima enuncia: "In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. decreto Ronchi) non è applicabile retroattivamente, sicché a carico del soggetto avente la disponibilità del sito inquinato prima dell'entrata in vigore della legge non sono configurabili la responsabilità oggettiva per inquinamento e l'obbligazione legale di bonifica previste da tale norma." Nella motivazione si svolge una compiuta analisi della tematica della irretroattività del decreto Ronchi, osservando come segue: «... La portata del decreto Ronchi in termini di retroattività è stata riaffrontata assai di recente successivamente a Cass. 21887/2011, sentenza schieratasi per l'irretroattività ... È stata infatti esaminata, dopo una significativa pronuncia che ha riconosciuto al giudice il potere della qualificazione del responsabile dell'inquinamento (Cass. sez. 3, ord. 22 gennaio 2019 n. 1573: "In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice"; questa ordinanza ha anche qualificato trattarsi di obbligazione ex lege di tipo indennitario, non risarcitorio, desumendone la inapplicabilità dell'articolo 2055 c.c.) da Cass. sez. 3, 10 dicembre 2019 n. 32142. Due le massime: l'una, qui particolarmente pertinente, afferma che ai sensi dell'articolo 17 d.lgs. 22/1997 - ora trasfuso nell'articolo 253 del [OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. 152/2006) - anche il proprietario, oltre all'inquinatore, è tenuto alla bonifica e al ripristino ambientale del sito, "non già in virtù di un'applicazione retroattiva" di tali norme, "bensì in ragione della situazione di inquinamento perdurante alla loro entrata in vigore e suscettibile di essere interrotta solo con la bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale"; e l'altra enuncia che, ai sensi dell'articolo 253 del [OSCURATO:PERSONA], il proprietario non inquinatore che effettua spontaneamente la bonifica "ha diritto di rivalersi, per le spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'inquinamento e, cioè, del soggetto che - prescindendo dal profilo soggettivo (dolo o colpa) - ha oggettivamente provocato l'alterazione ambientale, indipendentemente dalla sua identificazione da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice". ... la corte territoriale ha applicato l'articolo 17 del decreto Ronchi senza affrontare minimamente la questione della sua applicabilità sotto il profilo della retroattività, che pure era stato addotto nelle difese dell'attuale ricorrente ... per essere stata conduttrice del terreno dal 1987 al 1994; e dall'applicazione il giudice d'appello non ha tratto l'onere reale, bensì solo la responsabilità oggettiva (perché "l'obbligazione legale di ... bonifica sorge anche da una condotta meramente accidentale"...), per la quale è sufficiente accertare il nesso causale ... L'applicazione del decreto Ronchi non sotto il profilo temporale, bensì procedimentale, è stata interpretata latamente dalla già citata Cass. ord.1573/2019, per cui chi ha, come proprietario, bonificato rispettando la procedura amministrativa può rivalersi verso il soggetto inquinatore anche se questo non è stato individuato nella procedura, bensì dal giudice della causa. A questo arresto il più recente - e qui più pertinente, come già si è visto - Cass. 32142/2019 dichiara di voler dare continuità, ma si spinge poi sulla questione della retroattività, là non considerata. Nell'ampia motivazione Cass.32142/2019 riconosce l'orientamento nel senso della irretroattività del decreto Ronchi manifestato da Cass. 21887/2011, rilevando che questa pronuncia si era fondata anche sulla necessità di determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione da effettuarsi dopo il decreto Ronchi (pure così inibendone la retroattività), e altresì riconosce ulteriore ostacolo all7 retroattività del decreto Ronchi negli articoli 41 e 42 Cost. e nel principio di uguaglianza - avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza 202/1991, escluso che si possa qualificare fonte di responsabilità una condotta all'epoca non vietata -, non ravvisando poi sostegno alla retroattività neppure nell'articolo 4 d.m. 471/1999 (il regolamento del decreto Ronchi). Ritiene peraltro l'arresto in esame che tutto questo conduca a una conclusione "complessivamente insoddisfacente", in quanto la tutela dell'ambiente preesisteva anche all'attuazione del principio comunitario "chi inquina paga" operata con l'articolo 18 I. 8 luglio 1986 n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), il quale stabiliva che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". E già prima del 1986 una tutela risarcitoria proveniva dall'articolo 2043 c.c., anche in forma specifica ex articolo 2058 c.c., nei confronti di "chi avesse agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio". Incide pure l'essere confluito il principio "chi inquina paga" nell'articolo 191 TFUE. Tutto ciò ha condotto alla "tendenza a ritenere che non sia adeguato discutere dell'applicazione retroattiva dell'art. 17 decreto Ronchi e poi del corrispondente art. 253 Codice dell'Ambiente, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento che abbisognano dell'adozione delle misure di rimozione dell'inquinamento" stesso. Quindi "una situazione di inquinamento perdurante al momento dell'entrata in vigore della normativa imponente specifico obbligo di bonifica", indipendentemente da quando avvennero "i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale", genera obbligo di intervento, perché "l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, ove le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse". Così "non sarebbe in questione l'applicazione retroattiva degli obblighi di facere derivanti dall'inquinamento", bensì "l'applicazione delle nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso" che possono essere interrotti solo dalla , bonifica. Il che troverebbe poi sostegno nell'articolo 51 bis del decreto Ronchi ("antesignano" del vigente articolo 257 [OSCURATO:PERSONA]), il quale sanzionava penalmente chi, obbligato ad adempiere quanto previsto dall'articolo 17, ometteva dolosamente o colposamente di farlo. "L'inquinamento sarebbe così degradato ad antecedente logico-giuridico della condotta omissiva penalmente rilevante e non il fatto inquinamento, bensì l'omessa bonifica integrerebbe il comportamento penalmente rilevante". ... A tale interpretazione alla fin fine "penalistica" (l'ecoreato è in effetti di tipo permanente) questo collegio non può dare una integrale continuità, perché essa dimentica quanto già affermato nella pur citata sentenza n. 202/1991 della Consulta "svuotando" il principio di irretroattività delle leggi per una norma, appunto, prevedente una fattispecie di responsabilità. Ma soprattutto l'arresto in esame concerne l'obbligo a bonificare (e quindi le conseguenze dell'omessa bonifica) - anche se dall'obbligo di bonificare discenderà poi il diritto alla rivalsa - richiamando quale norma preesistente come fonte di responsabilità (ovvero di tutela dell'ambiente) unicamente l'articolo 2043 c.c., che pone come elemento integrante pure l'elemento soggettivo, ma appunto orientandolo non all'inquinamento, bensì all'omessa bonifica. Peraltro sarebbero stati invocabili, semmai, i paradigmi di cui agli articoli 2050 e 2051 c.c. qualora ne risultassero sussistenti i presupposti di attività pericolosa per il primo e di omessa custodia per il secondo: e, infatti, significativamente Cass. sez. 1, 7 marzo 2013 n. 5705 insegna che, laddove sia inapplicabile il d.lgs. 152/2006 - normativa che espressamente dichiara non retroattiva (ed è il decreto legislativo succeduto a quello Ronchi, c.d. [OSCURATO:PERSONA]) -, la responsabilità del proprietario del sito contaminato, accertato il nesso causale tra la sua attività e l'inquinamento, è disciplinata dall'articolo 17 decreto Ronchi, che gli impone il recupero, e, per il periodo antecedente all'entrata in vigore di tale decreto, "dall'art. 2050 c.c. (non incompatibile con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349)", fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5 bis, primo comma, lettera c), d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche nella I. 20 novembre 2009 n. 166, i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi secondo e terzo, del Codice dell'Ambiente si applicano anche alle domande di risarcimento ex articolo 18 I. 349/1986. E in specifico sul risarcimento del danno ambientale già Cass. sez. 1, 1 settembre 1995 n. 9211 aveva affermato che il produttore di rifiuti tossici è comunque sottoposto alla responsabilità ex articoli 2043 e 2050 c.c. ed è tenuto al loro stoccaggio e smaltimento. ... Nel caso in esame, invece, si è agito ex articolo 17 decreto Ronchi quale fonte di onere reale dell'area - il che è stato escluso dal giudice di merito - e comunque quale fonte di una responsabilità oggettiva ex lege, fondata soltanto sulla causazione dell'inquinamento, anche "accidentale" (articolo 17, secondo comma). Dal complessivo ragionamento di Cass. 32142/2019 (che si incentra sul tacere, e quindi sull'obbligo, inadempiuto in quel caso, di bonifica) non può discendere un'applicazione retroattiva di una responsabilità oggettiva di causazione dell'inquinamento, sia perché sposta il baricentro sul non facere della bonifica - traendolo dalla figura penale, che attinge una retroattività di fatto dalla natura di reato permanente - mentre qui si tratta, al contrario, della condotta di inquinamento, sia perché, appunto, per affermare l'obbligo di tutela dell'ambiente anteriore al decreto Ronchi richiama l'articolo 2043 c.c., e quindi esce dal paradigma della responsabilità oggettiva ex lege che è proprio l'apporto, non sostituibile con dati normativi antecedenti, del decreto Ronchi...» Questo collegio intende dare continuità alla pronuncia appena riportata, non inficiabile neppure dalla giurisprudenza amministrativa invocata nel motivo, in quanto radicata sull'insegnamento della Consulta; la censura veicolata nel primo motivo del ricorso risulta pertanto infondata. 2.1 n secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo riferendosi alla, ricostruzione dello stato dei luoghi per affermare che "la complessa e accurata istruttoria" avrebbe dimostrato la responsabilità per l'inquinamento di [OSCURATO:PERSONA], la società poi incorporata dall'attuale controricorrente. 2.2 II motivo è palesemente inammissibile, in quanto - a prescindere dal fatto che varrebbe esclusivamente per la fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c. - contiene una critica direttamente fattuale, che può essere presentata esclusivamente in un gravame e non dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 II terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 183 c.p.c., 2043, 2058 c.c., 17 d.lgs. 22/1997, 244 e 311 d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), per cui per il risarcimento del danno ambientale nei giudizi pendenti all'entrata in vigore della I. 97/2013, anche se in relazione a fatti anteriori all'applicabilità della Direttiva 2004/35/CE da tale legge recepita, si applicherebbe l'articolo 311 del Codice dell'Ambiente come modificato dall'articolo 25 I. 97/2013, onde il giudice, in via prioritaria, dovrebbe disporre il risarcimento in forma specifica di rimessione in pristino ("riparazione primaria"). 3.2 Per applicare la normativa attinente al risarcimento in forma specifica del danno ambientale occorrerebbe avere accertato la responsabilità dell'attuale controricorrente in termini di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c. - accertamento che spettava al giudice di merito, il quale non vi è pervenuto - e/o in termini di responsabilità per il decreto Ronchi - come si è visto insussistente perché sarebbe altrimenti retroattiva -. Anche questo motivo, dunque, va disatteso. 4.1 n quarto motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 277, 278 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che si sarebbe dovuta accogliere la domanda di condanna generica, in quanto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe e il danno subito da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe certo. 4.2 Vale quanto osservato a proposito delle precedenti censure: il giudice di merito non ha accertato la sussistenza della responsabilità che il motivo pone a base dell'impetrata condanna generica, né tale sussistenza è accertabile da parte del giudice di legittimità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 7200, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza de