Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 10938/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell’Agenzia delle Entrate dal 1979 ed inquadrato come funzionario tributario di livello F4 dell’[OSCURATO:PERSONA] III) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 dell’Area III e la conseguente progressione economica orizzontale, all’esito della relativa procedura con decorrenza da gennaio 2010,nonché la condanna dell’Agenzia al pagamento della somma di € 7.443,00 a titolo di spettanze retributive da gennaio 2010.

2. La Corte territoriale ha rilevato che il Pecoraro aveva conseguito il passaggio alla fascia F5 all’esito di ulteriore selezione, espletata nelle more, a decorrere dal 1.1.2015, e che il periodo di causa è pertanto ricompreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30.9.2013, o al più fino al 31.12.2014.

3. Ha evidenziato che la mera elencazione degli incarichi e delle attività espletate dal lavoratore negli anni di servizio non era stata accompagnata da un’adeguata e specifica prospettazione riguardo alla loro rilevanza nell’ambito delle funzioni ricoperte e del complessivo andamento dell’ufficio di appartenenza, nonchéin relazione alla loro proficua valutazione ai fini di un maggior punteggio; ha ritenuto che il richiamo agli ordini di servizio e agli atti di nomina, in assenza di precisazioni sulle concrete mansioni di fatto espletate dal Pecoraro in connessione con gli stessi e sui relativi risultati non consentisse di considerare comprovate le capacità e attitudini personali e professionali diverse e superiori rispetto a quelle già valutate dall’Agenzia.4.

Ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale ed ha escluso l’inadeguatezza della valutazione operata dall’Amministrazione o una violazione dei principi di correttezza e buona fede.

5. Ha aggiuntoche il Pecoraro non aveva addotto in punto di fatto elementi tali da consentire un raffronto con le posizioni di altri dipendenti aventi il medesimo curriculum professionale o che facessero emergere una reale disparità di trattamento in sede di valutazione; ha inoltre ritenuto non provata una sottovalutazione dei compiti eseguiti e dei risultati conseguiti dal Pecoraro.

6. Ha precisato che nessuna violazione procedurale era stata eccepita dal Pecoraro, che aveva impugnato nel merito solo il punteggio attribuito nella scheda di valutazione ed ha ritenuto corretta sia l’individuazione del soggetto che aveva effettuato la valutazione, sia la modifica del punteggio.

7. In ordine alle doglianze del Pecoraro relative all’incoerenza tra l’originaria valutazione effettuata dall’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’esito del reclamo interno, ha osservato che il riesame interno è per sua natura diretto alla rivalutazione degli elementi originariamente forniti dal datore di lavoro sulla scorta delle osservazioni del dipendente, evidenziando che la possibilità del riesame del punteggio in termini brevi era prevista dagli accordi sindacali e che il riesame aveva avuto esito positivo per il Pecoraro(al quale erano stati attribuiti n. 4,50 punti in luogo degli originari 3 punti).

8. Avverso tale sentenza il Pecoraro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.

9. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa interpretazione del punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, nonché del 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente addossato al ricorrente la deduzione relativa all’inadeguatezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione.

Sostiene che l’Amministrazione è tenuta a motivare il punteggio attribuito al nell’ambito della procedura selettiva interna, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; lamenta che nella scheda di valutazione del 10.9.2012 e nella scheda di riesame del 12.9.2012 non erano state indicate le motivazioni specifiche in ragione delle quali erano stati attribuiti i punteggi, con lesione del dirittodel Pecoraro alla difesa in giudizio.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa interpretazione del punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, nonché del 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto l’incompatibilità del Direttore del settore di appartenenzaad esprimere il giudizio valutativo sul Pecoraro.

Sostiene che il giudizio valutativo di prima istanza era stato proposto da soggetto non legittimato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva il ruolo apicale di dirigente responsabile dell’ufficio ove era stato assegnato per ragioni di servizio, ma era Responsabile di un ufficio diverso da quello cui era preposto il Pecoraro.

Deduce che le disposizioni di cui al punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, e di cui al punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011 non prevedono alcuna incompatibilità, e stabiliscono che il giudizio valutativo di prima istanza deve essere espresso dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio di appartenenza del candidato.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibil i , in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, ma si è limitato a chiedere il riconoscimento del suo diritto al passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 dell’Area III e la conseguente attribuzione della progressione economica orizzontale, nonché la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.

Trovano infatti applicazione i principi espressi da questa Corte in tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui l'illegittimità per violazione di legge, della contrattazione collettiva o dei principi di correttezza o buona fede, di un avviso al pubblico che lasci alla P.A. un margine di discrezionalità nella definizione della procedura, consente al dipendente - che contesti gli esiti del suo giudizio di idoneità - di invocare una tutela risarcitoria, con richiesta di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto quale danno da "perdita di chance", ma non di ottenere l'assegnazione, in forma specifica, dell'incarico oggetto della procedura, a meno che non sia l'originario bando di selezione ad adottare meccanismi vincolanti di attribuzione dei punteggi, escludendo ogni sorta di discrezionalità dell'amministrazione(Cass. n. 3508/202 e Cass. n. 22089/2022).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per competenze professionali, oltrespese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente dell’Agenzia delle Entrate dal 1979 ed inquadrato come funzionario tributario di livello F4 dell’[OSCURATO:PERSONA] III) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 dell’Area III e la conseguente progressione economica orizzontale, all’esito della relativa procedura con decorrenza da gennaio 2010,nonché la condanna dell’Agenzia al pagamento della somma di € 7.443,00 a titolo di spettanze retributive da gennaio 2010. 2. La Corte territoriale ha rilevato che il Pecoraro aveva conseguito il passaggio alla fascia F5 all’esito di ulteriore selezione, espletata nelle more, a decorrere dal 1.1.2015, e che il periodo di causa è pertanto ricompreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 30.9.2013, o al più fino al 31.12.2014. 3. Ha evidenziato che la mera elencazione degli incarichi e delle attività espletate dal lavoratore negli anni di servizio non era stata accompagnata da un’adeguata e specifica prospettazione riguardo alla loro rilevanza nell’ambito delle funzioni ricoperte e del complessivo andamento dell’ufficio di appartenenza, nonchéin relazione alla loro proficua valutazione ai fini di un maggior punteggio; ha ritenuto che il richiamo agli ordini di servizio e agli atti di nomina, in assenza di precisazioni sulle concrete mansioni di fatto espletate dal Pecoraro in connessione con gli stessi e sui relativi risultati non consentisse di considerare comprovate le capacità e attitudini personali e professionali diverse e superiori rispetto a quelle già valutate dall’Agenzia.4. Ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la prova testimoniale ed ha escluso l’inadeguatezza della valutazione operata dall’Amministrazione o una violazione dei principi di correttezza e buona fede. 5. Ha aggiuntoche il Pecoraro non aveva addotto in punto di fatto elementi tali da consentire un raffronto con le posizioni di altri dipendenti aventi il medesimo curriculum professionale o che facessero emergere una reale disparità di trattamento in sede di valutazione; ha inoltre ritenuto non provata una sottovalutazione dei compiti eseguiti e dei risultati conseguiti dal Pecoraro. 6. Ha precisato che nessuna violazione procedurale era stata eccepita dal Pecoraro, che aveva impugnato nel merito solo il punteggio attribuito nella scheda di valutazione ed ha ritenuto corretta sia l’individuazione del soggetto che aveva effettuato la valutazione, sia la modifica del punteggio. 7. In ordine alle doglianze del Pecoraro relative all’incoerenza tra l’originaria valutazione effettuata dall’Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’esito del reclamo interno, ha osservato che il riesame interno è per sua natura diretto alla rivalutazione degli elementi originariamente forniti dal datore di lavoro sulla scorta delle osservazioni del dipendente, evidenziando che la possibilità del riesame del punteggio in termini brevi era prevista dagli accordi sindacali e che il riesame aveva avuto esito positivo per il Pecoraro(al quale erano stati attribuiti n. 4,50 punti in luogo degli originari 3 punti). 8. Avverso tale sentenza il Pecoraro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. 9. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa interpretazione del punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, nonché del 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente addossato al ricorrente la deduzione relativa all’inadeguatezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione. Sostiene che l’Amministrazione è tenuta a motivare il punteggio attribuito al nell’ambito della procedura selettiva interna, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede; lamenta che nella scheda di valutazione del 10.9.2012 e nella scheda di riesame del 12.9.2012 non erano state indicate le motivazioni specifiche in ragione delle quali erano stati attribuiti i punteggi, con lesione del dirittodel Pecoraro alla difesa in giudizio. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa interpretazione del punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, nonché del 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto l’incompatibilità del Direttore del settore di appartenenzaad esprimere il giudizio valutativo sul Pecoraro. Sostiene che il giudizio valutativo di prima istanza era stato proposto da soggetto non legittimato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ricopriva il ruolo apicale di dirigente responsabile dell’ufficio ove era stato assegnato per ragioni di servizio, ma era Responsabile di un ufficio diverso da quello cui era preposto il Pecoraro. Deduce che le disposizioni di cui al punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2009 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 1° dicembre 2010, e di cui al punto 4, IV, V e VI periodo dell’Accordo sull’attuazione degli sviluppi economici nel 2010 all’interno delle Aree, stipulato dall’ARAN e dalle rappresentanze sindacali con riferimento al Comparto delle [OSCURATO:PERSONA] in data 24 maggio 2011 non prevedono alcuna incompatibilità, e stabiliscono che il giudizio valutativo di prima istanza deve essere espresso dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio di appartenenza del candidato. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibil i , in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, ma si è limitato a chiedere il riconoscimento del suo diritto al passaggio dalla fascia F4 alla fascia F5 dell’Area III e la conseguente attribuzione della progressione economica orizzontale, nonché la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle corrispondenti differenze retributive. Trovano infatti applicazione i principi espressi da questa Corte in tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui l'illegittimità per violazione di legge, della contrattazione collettiva o dei principi di correttezza o buona fede, di un avviso al pubblico che lasci alla P.A. un margine di discrezionalità nella definizione della procedura, consente al dipendente - che contesti gli esiti del suo giudizio di idoneità - di invocare una tutela risarcitoria, con richiesta di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto quale danno da "perdita di chance", ma non di ottenere l'assegnazione, in forma specifica, dell'incarico oggetto della procedura, a meno che non sia l'originario bando di selezione ad adottare meccanismi vincolanti di attribuzione dei punteggi, escludendo ogni sorta di discrezionalità dell'amministrazione(Cass. n. 3508/202 e Cass. n. 22089/2022). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per competenze professionali, oltrespese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l
Sentenza Cassazione n. 10938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris